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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/10/2025, n. 8258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8258 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15062/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale in funzione di Giudice d'Appello, nella persona del Giudice dott. Simonetta Scirpo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 15062/2023, con impugnazione della sentenza nr 1292/2023 depositata dal Giudice di Pace in data 20.2.2023, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICCIARDI Parte_1 C.F._1
MA, elettivamente domiciliato in VIA FONTANA, 16 20122 MILANO presso il difensore avv.
RICCIARDI MA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. VECCHIO MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliato in VIA VERDI, 2 20024 GARBAGNATE MILANESE presso il difensore avv. VECCHIO MARIA GRAZIA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Email_1
A) In relazione all'appello
1. Riformare integralmente la sentenza impugnata.
2. In relazione alla riforma della sentenza di primo grado, disporre la restituzione di quanto verrà erogato in forza dell'efficacia di titolo esecutivo della sentenza di primo grado.
3. Con vittoria e distrazione dei compensi professionali, oltre spese, Iva, Contr. Int. 4% e Rimborso forfettario 15% di entrambi i gradi del giudizio. B) Nel merito e per l'effetto della riforma della sentenza appellata (domande svolte in primo grado)
4. Rigettare:
- ogni e qualsiasi eccezione processuale ex adverso formulata
- ogni e qualsiasi domanda ex adverso proposta
- l'opposizione proposta.
5. Confermare il decreto opposto.
pagina 1 di 7 6. Condannare comunque la al pagamento della somma di € 2.784,60.=, oltre Controparte_1 interessi moratori successivi sino al saldo, calcolati e determinati nei termini e con le modalità di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 231/2002, o quell'altra diversa somma dovesse risultare. C) In via istruttoria (istanze svolte in primo grado)
7. Senza inversione alcuna dell'onere probatorio, si chiede l'ammissione dei sottostanti capitoli di prova per testi:
a. Vero che il rag. ha prestato attività di consulente del lavoro per la Parte_1 Controparte_2
[...]
b. Vero che, in relazione alle comunicazioni ricevute dalla Controparte_2 venne comunicato alla Città Metropolitana di Milano la cessazione, alla data del 15 settembre
2014, del rapporto di lavoro intercorso tra la ed il signor Controparte_2
(doc. 4 fascicolo monitorio che si rammostra al teste). CP_3
c. Vero che l'indicazione della data di cessazione del rapporto (15 settembre 2014) venne indicata dalla .. Controparte_2
d. Vero che il rapporto di lavoro intercorso tra la ed il signor Controparte_2
cessò in data 31 agosto 2014 (doc. 6 fascicolo monitorio che si rammostra al teste). CP_3
e. Vero che la assunse alle proprie dipendenze il signor beneficiando di Controparte_1 CP_3 esoneri contributivi (doc. 3 fascicolo avversario - documento che si rammostra al teste). f. Vero che l'Inps elevò a carico della delle sanzioni non sussistendo i presupposti Controparte_1 per ottenere gli esoneri contributivi, difettando il presupposto temporale (doc. 5 fascicolo avversario - documento che si rammostra al teste).
g. Vero che la si rivolse al rag. invitandolo a porre in atto quanto Controparte_1 Parte_1 necessario per procedere alla rettifica della originaria dichiarazione (doc. 4 fascicolo monitorio - documento che si rammostra al teste).
h. Vero che il rag. fece presente che sin dal 2015 non prestava più attività professionale a Parte_1 favore della essendo la medesima stata posta in liquidazione Controparte_2
(doc. 11 che si rammostra al teste).
i. Vero che il rag. comunicò alla la necessità di presentare una istanza di Parte_1 Controparte_1 rettifica dell'originaria dichiarazione facendo apparire come un “errore” la data di cessazione (in origine indicata nel 15 settembre 2014), richiedendo l'annullamento delle sanzioni elevate dall'Inps
(doc. 4 fascicolo monitorio - documento che si rammostra al teste). l. Vero che, conferito l'incarico da parte della il rag. depositò in data 19 Controparte_1 Parte_1 dicembre 2016 una istanza di rettifica.
m. Vero che l'istanza descritta nel precedente capitolo l., venne accolta dall'Inps (docc. 3 e 5 fascicolo monitorio - documenti che si rammostrano al teste) e vennero revocate le sanzioni pecuniarie. n. Vero che, per le prestazioni svolte, il rag. emise, in data 21 dicembre 2016, Parte_1 la fattura n. 22 (doc. 2 fascicolo monitorio che si rammostra al teste) nella quale vennero indicati il corrispettivo e le modalità di versamento (doc. 2 fascicolo monitorio che si rammostra al teste).
o. Vero che dopo l'emissione della fattura n. 22 (doc. 2 fascicolo monitorio che si rammostra al teste) la procedette al versamento del primo acconto. Controparte_1
Si indica a teste, con riserva di integrare la lista testimoniale, il signor - Testimone_1
Milano.
8. Si chiede essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova avversari ammittendi.
: Controparte_1
pagina 2 di 7 1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal rag. per tutti i Parte_1 motivi ex ante rappresentati;
2) Rigettare in quanto inammissibili e infondati per le ragioni dedotte sia in fatto sia in diritto, tutti i motivi di appello proposti dal Rag. confermando la sentenza n. 1292/2023 resa dal Parte_1
Giudice di Pace di Milano, sezione VIII, Giudice dott.ssa Maria Caterina Badii nella causa R.G. n.
23868/2019, pubblicata in data 20/02/2023, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute ad eccezione della domanda riconvenzionale svolta;
3) Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui respinge la domanda riconvenzionale formulata dalla nei confronti del rag. CP_1 Parte_1
4) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
- Dichiarare inammissibili i capitoli di prova già dichiarati tali dal giudice di prime cure;
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale ritenga di ammettere le istanze istruttorie formulate dall'appellante, disporre l'ammissione a prova contraria sui capitoli di prova già articolati da intendersi qui ritrascritti con i testi già indicati in primo grado.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre ad I.V.A. ed al contributo previdenziale forense.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, ragioniere, ha citato in giudizio la Parte_1 Controparte_1
(già per brevità , impugnando la sentenza nr
[...] Controparte_4 CP_1
1292/2023 emessa dal Giudice di Pace di Milano e depositata in data 20.2.2023 e notificata il giorno 1.3.2023.
Premesso che:
il rag. aveva ottenuto il d.i. nr 6325/2019 per euro 2784,60 più interessi e spese, decreto Parte_1
notificato il giorno 8.3.32019; seguiva la proposizione dell'opposizione ai sensi dell'art. 645 cpc con citazione notificata in data 9.4.2019 e successiva costituzione con comparsa di risposta dell'odierno appellante in data 10.6.2019. Instaurato il contraddittorio le parti hanno depositato le memorie ex art 320 cpc.
Compiuta l'istruttoria il Giudice di primo grado ha accolto l'opposizione con revoca del d.i. nr
6425/2019 emesso il giorno 1.2.2019 e pubblicato il giorno 11.2.2019. Il rapporto professionale insorto tra le parti in giudizio sarebbe stato relativo alla correzione dell'errore compiuto nella presentazione della comunicazione della data di cessazione del rapporto del sig. CP_5
(estraneo a questa causa); in definitiva, a causa della errata comunicazione relativa alla data di cessazione del rapporto di lavoro del sig. (prima dipendente della CP_5 Controparte_2
e poi dipendente della ) la non avrebbe potuto godere di
[...] CP_1 CP_1
pagina 3 di 7 esoneri contributivi, e avrebbe dovuto corrispondere delle sanzioni indicate in euro 8428,40 ed euro 24.180,00 all'Inps. L'errore era consistito nell'indicare quale data di cessazione del rapporto di lavoro il giorno 15.9.2014 invece del giorno 31.8.2014. al fine di evitare le sanzioni il rag.
ha effettuato la correzione con l'indicazione della data esatta. Parte_1
I motivi di impugnazione possono così essere sintetizzati:
la sentenza nr 1292/2023 del Giudice di Pace ha motivato precisando, come già anticipato, che l'emissione del d.i. per euro 2784,00 più interessi e spese è dovuta all'attività professionale prestata dal rag. per aver effettuato la correzione di una errata comunicazione della data di Parte_1
cessione del rapporto di lavoro del sig. . CP_5
Il Giudice di Pace ha sostenuto che non sarebbe emersa la prova di chi avesse commesso l'errore di comunicazione con conseguente censura sul punto della sentenza poiché sarebbe stato onere a carico di dimostrare che la responsabilità della comunicazione errata dovesse essere posta CP_1
a carico di in più dal doc. 7 emergerebbe che l'errore non sarebbe addebitabile al rag. Parte_1
Infatti, tale documento è costituito da una comunicazione del 15.12.2016 proveniente Persona_1
dalla soc. e sottoscritta da con la quale si chiede l'intervento del rag. CP_1 Controparte_1
per la correzione. Parte_1
Il Giudice di Pace avrebbe omesso di valutare il documento dal quale emerge che l'errore è da imputare alla . Controparte_2
Successivamente alla correzione dell'errore è seguita la fattura consegnata con pec e il Giudice di
Pace ha omesso di valutare l'intervenuta contabilizzazione della fattura da parte della soc.
. CP_1
Il Giudice di Pace ha richiamato il fatto che il rag. avesse prestato attività lavorativa Parte_1
quale consulente per la e durante tale rapporto il rag. Controparte_2
avrebbe effettuato la dichiarazione errata sulla data di cessazione del rapporto di lavoro e Parte_1
il rag. non avrebbe fornito la prova della non imputabilità a sé dell'errore di Parte_1
comunicazione, evidenziando l'estraneità di dal rapporto tra l' CP_1 Controparte_2
e che ne era consulente. Il rag. era l'unico che avrebbe potuto rimediare Parte_1 Parte_1
all'errore poiché l'istanza di rettifica poteva essere fatta solo da chi ne aveva presentato la comunicazione (errata). Inoltre, il Giudice di Pace ha evidenziato che il compenso è stato determinato in base a parametri non specificati ed ha ritenuto congrua la quantificazione indicata in pagina 4 di 7 euro 900,00.
La si è costituita contestando i motivi di impugnazione ed ha proposto appello incidentale CP_1
finalizzato alla restituzione dell'importo già versato ed indicato in euro 900,00 quale corrispettivo dell'attività prestata.
Non risulta contestato che la dichiarazione erronea sulla data di dimissione del sig. sia stata compiuta durante il rapporto professionale di con CP_5 Parte_1 [...]
, ma è irrilevante nel rapporto professionale con la se tale Controparte_2 CP_1
responsabilità sia da imputare alla o al rag. Si intende cioè Controparte_2 Parte_1
dire che tra le due parti ( ) era in corso un contratto i cui effetti si producono Controparte_6
esclusivamente tra le due parti e questo sia in relazione alle conseguenze fisiologiche del rapporto
(adempimento della prestazione e pagamento del corrispettivo) sia rispetto alle conseguenze patologiche (inadempimento e risarcimento del danno). Pertanto, ritenere che nel rapporto contrattuale tra e rilevi la responsabilità di o Parte_1 CP_1 CP_1 Controparte_2
è un errore logico-giuridico data l'estraneità di nel rapporto professionale da cui è
[...] CP_1
conseguito l'errore oggetto di correzione. Vale a dire che si tratta di profilo che non incide nel differente e separato rapporto contrattuale tra e CP_1 Parte_1
Si osserva in definitiva che la sentenza ha riconosciuto il diritto al compenso con rideterminazione dell'importo limitandolo a quanto già versato per euro 900,00 e così ritiene anche il Giudice di questo appello con le precisazioni e correzioni che seguono.
Il rapporto professionale tra e è sorto per incarico ricevuto dalla . Parte_1 CP_1 CP_1
Questa circostanza non è contestata e, per le ragioni dette, in tale rapporto – come già detto – è
irrilevante se la responsabilità dell'errata indicazione della data di cessazione del rapporto di lavoro sia da addebitare alla o piuttosto a ne consegue che è Controparte_2 Parte_1
dovuto un compenso e che questo debba essere corrisposto da . CP_1
In relazione all'entità del compenso si osserva che non risulta vi sia stato un accordo/contratto sull'importo. Dal verbale di udienza del giorno 9.11.2021 (cfr doc. e allegato alla comparsa in questa causa di ) emerge che il teste riferisce che “la sig.ra pur CP_1 Tes_2 CP_1
non pronunciando espressamente la frase di accettare con riserva la fattura ha fatto capire a
che si sentiva costretta ad accettare in quanto sembrava che solo fosse in Parte_1 Parte_1
grado di risolvere la situazione che si era creata con l'INPS”. Tale dichiarazione non può
pagina 5 di 7 ovviamente assumere il carattere di un riconoscimento del debito (art 1988 c.c.) in relazione all'importo indicato in fattura, poiché si tratta di dichiarazione che non è stata resa dalla parte debitrice, manca dunque il carattere della volontarietà (cfr Cass. 15353/2002 e successive) della dichiarazione resa dalla parte obbligata;
anzi dalla lettura della verbalizzazione emergerebbe la costrizione ad accettare la fattura con riserva.
Ne consegue che il parametro di riferimento per la determinazione del compenso è quello di cui all'art. 2233 c.c.
Si tratta di dichiarazione resa da persona con la qualifica di ragioniere e si ritiene applicabile il riferimento ai Dottori Commercialisti ed esperti contabili e si richiama il DM 140/2012 e gli onorari consigliati dall'ANC 2025 in relazione alla voce “Altri adempimenti, atti, denunce, istanze
…. Minimo euro 70,00”.
Tenuto conto del tempo impiegato per l'invio della correzione (cfr. doc 6 costituzione in questa causa di ) che appare esiguo, della natura della comunicazione che reca esclusivamente la CP_1
correzione di una data, nonchè dell'assenza di consultazione di documenti o di contabilità,
riconosciuto il valore dell'affare di discreta rilevanza, si ritiene di liquidare l'importo di euro
300,00 oltre oneri. Non può essere valutata in questa fase se l'attività prestata da per la Parte_1
sia stata pagata o meno. Controparte_2
Va quindi rigettata l'impugnazione proposta dal rag. e accolto l'appello incidentale Parte_1
proposto con riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui determina il compenso dovuto al rag. in euro 900,00 ritenendosi, per le ragioni dette di quantificare il compenso in euro Parte_1
300,00 oltre oneri. Con conseguente restituzione dell'importo di euro 600,00 più interessi dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
Vale la pena precisare che sebbene si registrino sentenze della Suprema Corte che mettono in evidenza il valore ricognitivo della registrazione contabile di una fattura, tale profilo deve essere valutato unitamente a tutti i comportamenti concludenti che ne confermino l'accettazione. Quanto
emerso in questa causa nel rapporto tra le parti processali esclude tali comportamenti concludenti.
I capitoli di prova per testi riproposti dalla parte appellante appaiono irrilevante tenuto conto della motivazione che precede, si tratta di capitolo finalizzati a fornire la prova dell'incarico ricevuto,
della prestazione resa o di cui è fornita la prova documentale.
Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione del pagina 6 di 7 DM 55/14 in relaziona al valore di causa e dei parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
- Rigetta l'appello proposto dal rag. Parte_1
- Accoglie l'appello incidentale proposto dalla Controparte_1
con rideterminazione del compenso dovuto al rag. in euro
[...] Parte_1
300,00 oltre oneri;
- Condanna il rag. a restituire l'importo di euro 600,00 oltre oneri e Parte_1
interessi ex art 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo,
nonché al pagamento delle spese di questa causa che si liquidano in euro 2552,00 oltre iva cpa e spese generali al 15%. Richiamato l'art. 13 co1quater del DPR 115/2002 condanna il rag. al pagamento del doppio del contributo unificato. Parte_1
Milano, 31 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Simonetta Scirpo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale in funzione di Giudice d'Appello, nella persona del Giudice dott. Simonetta Scirpo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 15062/2023, con impugnazione della sentenza nr 1292/2023 depositata dal Giudice di Pace in data 20.2.2023, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICCIARDI Parte_1 C.F._1
MA, elettivamente domiciliato in VIA FONTANA, 16 20122 MILANO presso il difensore avv.
RICCIARDI MA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. VECCHIO MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliato in VIA VERDI, 2 20024 GARBAGNATE MILANESE presso il difensore avv. VECCHIO MARIA GRAZIA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Email_1
A) In relazione all'appello
1. Riformare integralmente la sentenza impugnata.
2. In relazione alla riforma della sentenza di primo grado, disporre la restituzione di quanto verrà erogato in forza dell'efficacia di titolo esecutivo della sentenza di primo grado.
3. Con vittoria e distrazione dei compensi professionali, oltre spese, Iva, Contr. Int. 4% e Rimborso forfettario 15% di entrambi i gradi del giudizio. B) Nel merito e per l'effetto della riforma della sentenza appellata (domande svolte in primo grado)
4. Rigettare:
- ogni e qualsiasi eccezione processuale ex adverso formulata
- ogni e qualsiasi domanda ex adverso proposta
- l'opposizione proposta.
5. Confermare il decreto opposto.
pagina 1 di 7 6. Condannare comunque la al pagamento della somma di € 2.784,60.=, oltre Controparte_1 interessi moratori successivi sino al saldo, calcolati e determinati nei termini e con le modalità di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 231/2002, o quell'altra diversa somma dovesse risultare. C) In via istruttoria (istanze svolte in primo grado)
7. Senza inversione alcuna dell'onere probatorio, si chiede l'ammissione dei sottostanti capitoli di prova per testi:
a. Vero che il rag. ha prestato attività di consulente del lavoro per la Parte_1 Controparte_2
[...]
b. Vero che, in relazione alle comunicazioni ricevute dalla Controparte_2 venne comunicato alla Città Metropolitana di Milano la cessazione, alla data del 15 settembre
2014, del rapporto di lavoro intercorso tra la ed il signor Controparte_2
(doc. 4 fascicolo monitorio che si rammostra al teste). CP_3
c. Vero che l'indicazione della data di cessazione del rapporto (15 settembre 2014) venne indicata dalla .. Controparte_2
d. Vero che il rapporto di lavoro intercorso tra la ed il signor Controparte_2
cessò in data 31 agosto 2014 (doc. 6 fascicolo monitorio che si rammostra al teste). CP_3
e. Vero che la assunse alle proprie dipendenze il signor beneficiando di Controparte_1 CP_3 esoneri contributivi (doc. 3 fascicolo avversario - documento che si rammostra al teste). f. Vero che l'Inps elevò a carico della delle sanzioni non sussistendo i presupposti Controparte_1 per ottenere gli esoneri contributivi, difettando il presupposto temporale (doc. 5 fascicolo avversario - documento che si rammostra al teste).
g. Vero che la si rivolse al rag. invitandolo a porre in atto quanto Controparte_1 Parte_1 necessario per procedere alla rettifica della originaria dichiarazione (doc. 4 fascicolo monitorio - documento che si rammostra al teste).
h. Vero che il rag. fece presente che sin dal 2015 non prestava più attività professionale a Parte_1 favore della essendo la medesima stata posta in liquidazione Controparte_2
(doc. 11 che si rammostra al teste).
i. Vero che il rag. comunicò alla la necessità di presentare una istanza di Parte_1 Controparte_1 rettifica dell'originaria dichiarazione facendo apparire come un “errore” la data di cessazione (in origine indicata nel 15 settembre 2014), richiedendo l'annullamento delle sanzioni elevate dall'Inps
(doc. 4 fascicolo monitorio - documento che si rammostra al teste). l. Vero che, conferito l'incarico da parte della il rag. depositò in data 19 Controparte_1 Parte_1 dicembre 2016 una istanza di rettifica.
m. Vero che l'istanza descritta nel precedente capitolo l., venne accolta dall'Inps (docc. 3 e 5 fascicolo monitorio - documenti che si rammostrano al teste) e vennero revocate le sanzioni pecuniarie. n. Vero che, per le prestazioni svolte, il rag. emise, in data 21 dicembre 2016, Parte_1 la fattura n. 22 (doc. 2 fascicolo monitorio che si rammostra al teste) nella quale vennero indicati il corrispettivo e le modalità di versamento (doc. 2 fascicolo monitorio che si rammostra al teste).
o. Vero che dopo l'emissione della fattura n. 22 (doc. 2 fascicolo monitorio che si rammostra al teste) la procedette al versamento del primo acconto. Controparte_1
Si indica a teste, con riserva di integrare la lista testimoniale, il signor - Testimone_1
Milano.
8. Si chiede essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova avversari ammittendi.
: Controparte_1
pagina 2 di 7 1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal rag. per tutti i Parte_1 motivi ex ante rappresentati;
2) Rigettare in quanto inammissibili e infondati per le ragioni dedotte sia in fatto sia in diritto, tutti i motivi di appello proposti dal Rag. confermando la sentenza n. 1292/2023 resa dal Parte_1
Giudice di Pace di Milano, sezione VIII, Giudice dott.ssa Maria Caterina Badii nella causa R.G. n.
23868/2019, pubblicata in data 20/02/2023, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute ad eccezione della domanda riconvenzionale svolta;
3) Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui respinge la domanda riconvenzionale formulata dalla nei confronti del rag. CP_1 Parte_1
4) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
- Dichiarare inammissibili i capitoli di prova già dichiarati tali dal giudice di prime cure;
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale ritenga di ammettere le istanze istruttorie formulate dall'appellante, disporre l'ammissione a prova contraria sui capitoli di prova già articolati da intendersi qui ritrascritti con i testi già indicati in primo grado.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre ad I.V.A. ed al contributo previdenziale forense.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, ragioniere, ha citato in giudizio la Parte_1 Controparte_1
(già per brevità , impugnando la sentenza nr
[...] Controparte_4 CP_1
1292/2023 emessa dal Giudice di Pace di Milano e depositata in data 20.2.2023 e notificata il giorno 1.3.2023.
Premesso che:
il rag. aveva ottenuto il d.i. nr 6325/2019 per euro 2784,60 più interessi e spese, decreto Parte_1
notificato il giorno 8.3.32019; seguiva la proposizione dell'opposizione ai sensi dell'art. 645 cpc con citazione notificata in data 9.4.2019 e successiva costituzione con comparsa di risposta dell'odierno appellante in data 10.6.2019. Instaurato il contraddittorio le parti hanno depositato le memorie ex art 320 cpc.
Compiuta l'istruttoria il Giudice di primo grado ha accolto l'opposizione con revoca del d.i. nr
6425/2019 emesso il giorno 1.2.2019 e pubblicato il giorno 11.2.2019. Il rapporto professionale insorto tra le parti in giudizio sarebbe stato relativo alla correzione dell'errore compiuto nella presentazione della comunicazione della data di cessazione del rapporto del sig. CP_5
(estraneo a questa causa); in definitiva, a causa della errata comunicazione relativa alla data di cessazione del rapporto di lavoro del sig. (prima dipendente della CP_5 Controparte_2
e poi dipendente della ) la non avrebbe potuto godere di
[...] CP_1 CP_1
pagina 3 di 7 esoneri contributivi, e avrebbe dovuto corrispondere delle sanzioni indicate in euro 8428,40 ed euro 24.180,00 all'Inps. L'errore era consistito nell'indicare quale data di cessazione del rapporto di lavoro il giorno 15.9.2014 invece del giorno 31.8.2014. al fine di evitare le sanzioni il rag.
ha effettuato la correzione con l'indicazione della data esatta. Parte_1
I motivi di impugnazione possono così essere sintetizzati:
la sentenza nr 1292/2023 del Giudice di Pace ha motivato precisando, come già anticipato, che l'emissione del d.i. per euro 2784,00 più interessi e spese è dovuta all'attività professionale prestata dal rag. per aver effettuato la correzione di una errata comunicazione della data di Parte_1
cessione del rapporto di lavoro del sig. . CP_5
Il Giudice di Pace ha sostenuto che non sarebbe emersa la prova di chi avesse commesso l'errore di comunicazione con conseguente censura sul punto della sentenza poiché sarebbe stato onere a carico di dimostrare che la responsabilità della comunicazione errata dovesse essere posta CP_1
a carico di in più dal doc. 7 emergerebbe che l'errore non sarebbe addebitabile al rag. Parte_1
Infatti, tale documento è costituito da una comunicazione del 15.12.2016 proveniente Persona_1
dalla soc. e sottoscritta da con la quale si chiede l'intervento del rag. CP_1 Controparte_1
per la correzione. Parte_1
Il Giudice di Pace avrebbe omesso di valutare il documento dal quale emerge che l'errore è da imputare alla . Controparte_2
Successivamente alla correzione dell'errore è seguita la fattura consegnata con pec e il Giudice di
Pace ha omesso di valutare l'intervenuta contabilizzazione della fattura da parte della soc.
. CP_1
Il Giudice di Pace ha richiamato il fatto che il rag. avesse prestato attività lavorativa Parte_1
quale consulente per la e durante tale rapporto il rag. Controparte_2
avrebbe effettuato la dichiarazione errata sulla data di cessazione del rapporto di lavoro e Parte_1
il rag. non avrebbe fornito la prova della non imputabilità a sé dell'errore di Parte_1
comunicazione, evidenziando l'estraneità di dal rapporto tra l' CP_1 Controparte_2
e che ne era consulente. Il rag. era l'unico che avrebbe potuto rimediare Parte_1 Parte_1
all'errore poiché l'istanza di rettifica poteva essere fatta solo da chi ne aveva presentato la comunicazione (errata). Inoltre, il Giudice di Pace ha evidenziato che il compenso è stato determinato in base a parametri non specificati ed ha ritenuto congrua la quantificazione indicata in pagina 4 di 7 euro 900,00.
La si è costituita contestando i motivi di impugnazione ed ha proposto appello incidentale CP_1
finalizzato alla restituzione dell'importo già versato ed indicato in euro 900,00 quale corrispettivo dell'attività prestata.
Non risulta contestato che la dichiarazione erronea sulla data di dimissione del sig. sia stata compiuta durante il rapporto professionale di con CP_5 Parte_1 [...]
, ma è irrilevante nel rapporto professionale con la se tale Controparte_2 CP_1
responsabilità sia da imputare alla o al rag. Si intende cioè Controparte_2 Parte_1
dire che tra le due parti ( ) era in corso un contratto i cui effetti si producono Controparte_6
esclusivamente tra le due parti e questo sia in relazione alle conseguenze fisiologiche del rapporto
(adempimento della prestazione e pagamento del corrispettivo) sia rispetto alle conseguenze patologiche (inadempimento e risarcimento del danno). Pertanto, ritenere che nel rapporto contrattuale tra e rilevi la responsabilità di o Parte_1 CP_1 CP_1 Controparte_2
è un errore logico-giuridico data l'estraneità di nel rapporto professionale da cui è
[...] CP_1
conseguito l'errore oggetto di correzione. Vale a dire che si tratta di profilo che non incide nel differente e separato rapporto contrattuale tra e CP_1 Parte_1
Si osserva in definitiva che la sentenza ha riconosciuto il diritto al compenso con rideterminazione dell'importo limitandolo a quanto già versato per euro 900,00 e così ritiene anche il Giudice di questo appello con le precisazioni e correzioni che seguono.
Il rapporto professionale tra e è sorto per incarico ricevuto dalla . Parte_1 CP_1 CP_1
Questa circostanza non è contestata e, per le ragioni dette, in tale rapporto – come già detto – è
irrilevante se la responsabilità dell'errata indicazione della data di cessazione del rapporto di lavoro sia da addebitare alla o piuttosto a ne consegue che è Controparte_2 Parte_1
dovuto un compenso e che questo debba essere corrisposto da . CP_1
In relazione all'entità del compenso si osserva che non risulta vi sia stato un accordo/contratto sull'importo. Dal verbale di udienza del giorno 9.11.2021 (cfr doc. e allegato alla comparsa in questa causa di ) emerge che il teste riferisce che “la sig.ra pur CP_1 Tes_2 CP_1
non pronunciando espressamente la frase di accettare con riserva la fattura ha fatto capire a
che si sentiva costretta ad accettare in quanto sembrava che solo fosse in Parte_1 Parte_1
grado di risolvere la situazione che si era creata con l'INPS”. Tale dichiarazione non può
pagina 5 di 7 ovviamente assumere il carattere di un riconoscimento del debito (art 1988 c.c.) in relazione all'importo indicato in fattura, poiché si tratta di dichiarazione che non è stata resa dalla parte debitrice, manca dunque il carattere della volontarietà (cfr Cass. 15353/2002 e successive) della dichiarazione resa dalla parte obbligata;
anzi dalla lettura della verbalizzazione emergerebbe la costrizione ad accettare la fattura con riserva.
Ne consegue che il parametro di riferimento per la determinazione del compenso è quello di cui all'art. 2233 c.c.
Si tratta di dichiarazione resa da persona con la qualifica di ragioniere e si ritiene applicabile il riferimento ai Dottori Commercialisti ed esperti contabili e si richiama il DM 140/2012 e gli onorari consigliati dall'ANC 2025 in relazione alla voce “Altri adempimenti, atti, denunce, istanze
…. Minimo euro 70,00”.
Tenuto conto del tempo impiegato per l'invio della correzione (cfr. doc 6 costituzione in questa causa di ) che appare esiguo, della natura della comunicazione che reca esclusivamente la CP_1
correzione di una data, nonchè dell'assenza di consultazione di documenti o di contabilità,
riconosciuto il valore dell'affare di discreta rilevanza, si ritiene di liquidare l'importo di euro
300,00 oltre oneri. Non può essere valutata in questa fase se l'attività prestata da per la Parte_1
sia stata pagata o meno. Controparte_2
Va quindi rigettata l'impugnazione proposta dal rag. e accolto l'appello incidentale Parte_1
proposto con riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui determina il compenso dovuto al rag. in euro 900,00 ritenendosi, per le ragioni dette di quantificare il compenso in euro Parte_1
300,00 oltre oneri. Con conseguente restituzione dell'importo di euro 600,00 più interessi dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
Vale la pena precisare che sebbene si registrino sentenze della Suprema Corte che mettono in evidenza il valore ricognitivo della registrazione contabile di una fattura, tale profilo deve essere valutato unitamente a tutti i comportamenti concludenti che ne confermino l'accettazione. Quanto
emerso in questa causa nel rapporto tra le parti processali esclude tali comportamenti concludenti.
I capitoli di prova per testi riproposti dalla parte appellante appaiono irrilevante tenuto conto della motivazione che precede, si tratta di capitolo finalizzati a fornire la prova dell'incarico ricevuto,
della prestazione resa o di cui è fornita la prova documentale.
Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione del pagina 6 di 7 DM 55/14 in relaziona al valore di causa e dei parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
- Rigetta l'appello proposto dal rag. Parte_1
- Accoglie l'appello incidentale proposto dalla Controparte_1
con rideterminazione del compenso dovuto al rag. in euro
[...] Parte_1
300,00 oltre oneri;
- Condanna il rag. a restituire l'importo di euro 600,00 oltre oneri e Parte_1
interessi ex art 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo,
nonché al pagamento delle spese di questa causa che si liquidano in euro 2552,00 oltre iva cpa e spese generali al 15%. Richiamato l'art. 13 co1quater del DPR 115/2002 condanna il rag. al pagamento del doppio del contributo unificato. Parte_1
Milano, 31 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Simonetta Scirpo
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