Articolo 29 della Legge 18 marzo 1968, n. 444
Articolo 28Articolo 30
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7 maggio 1968
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23 giugno 1969
Art. 29. (Prima applicazione della legge)

L'entrata in funzione della scuola materna statale e' stabilita a decorrere dal 1 ottobre successivo all'entrata in vigore della presente legge.
Nella prima applicazione della presente legge: a) i comuni forniranno i locali disponibili per le sezioni di scuola materna statale istituite nell'ambito dei rispettivi territori, sempreche' idonei alle esigenze di funzionamento della scuola; b) gli incarichi di insegnamento saranno conferiti secondo le modalita' previste dal secondo comma dell'articolo 28. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige".
Entrata in vigore il 23 giugno 1969