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Ordinanza 15 febbraio 2025
Ordinanza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, ordinanza 15/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 107/2025
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva che precede,
premesso che:
- con il presente ricorso , dipendente della con Testimone_1 Parte_1
mansioni di infermiere dal 25.5.2020, agisce in via cautelare affinché sia ordinato alla Pt_1
4 di concedere il nulla osta alla sua mobilità presso la nell'ambito della
[...] Parte_2
procedura di mobilità esterna di cui alla determina 1746 del 3.12.2023, in relazione alla quale era risultato vincitore come da comunicazione del 30.10.2024;
- in punto fumus boni iuris sosteneva la genericità della motivazione con la quale la di Pt_1
appartenenza lamentando la carenza di personale aveva rigettato la richiesta di nulla osta, e comunque la sussistenza di graduatorie aperte e per altro verso la non infungibilità delle sue mansioni tanto da essere stato recentemente interessato, su sua richiesta, da trasferimento;
;
- in punto periculum sosteneva che la mancanza di nulla osta ed il ritardo nell'accoglimento delle sue richieste lo esponevano al rischio concreto della perdita dell'opportunità lavorativa stante lo scorrimento della graduatoria operato dalla;
Parte_2
- a sua volta contestava la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza Pt_1
cautelare, motivando il diniego del nulla osta sulla base dell'obbligo di permanenza nella sede per 5 anni prevista dal contratto di assunzione del 2020, la insussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza di mobilità secondo le previsioni del bando e comunque una situazione di grave carenza di personale non affrontabile attraverso le procedure in corso e quelle in vista, e per contro l'impossibilità per il ricorrente di rientrare nella procedura per
1 effetto della decadenza determinata dalla mancanza di nulla osta entro il termine previsto dal bando, circostanza da cui ricavava anche l'assenza di periculum;
- l'istanza veniva discussa dalle parti all'udienza del 4.2.2025
§ § § § § § § § § § § § § §
L'istanza cautelare va rigettata in quanto non supportata né sotto il profilo del fumus boni iuris
né sotto quello del periculum in mora.
Circa quest'ultimo aspetto, rammentato che l'art. 700 c.c. consente l'accesso a tutela di urgenza a “chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile”, si rileva che in ricorso l'unica ragione di urgenza è costituita dal rischio per il ricorrente di non poter accedere effettivamente alla mobilità volontaria per assegnazione di tutti i posti disponibili da parte della
. Senonché, per un verso il bendo prevedeva una decadenza per i concorrenti che Parte_2
non facessero pervenire il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza entro 30 giorni dalla richiesta, termine che era già decorso al momento del deposito del ricorso, e per altro verso non vi è
prova che l stia procedendo, tramite scorrimento della graduatoria, all'assunzione Parte_2
di ulteriori idonei rispetto ai 10 posti oggetto del bando di mobilità.
Quanto al fumus boni iuris, risulta di ostacolo all'accoglimento della pretesa del ricorrente la situazione di grave carenza di personale della con riferimento alla profilo professionale di Pt_1
infermiere, attestata dalla documentazione dimessa da parte resistente, cui le varie procedure concorsuali poste in essere in tempi recenti non hanno potuto fare fronte in misura significativa, il che quantomeno in ottica prognostica (trattandosi di fase cautelare) legittima la mancata concessione del nulla osta, sempre richiesto in caso di mobilità ex art. 30 D.Lgs. 165/01 in relazione
“al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale”.
L'istanza cautelare va dunque rigettata.
Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione della diversa condizione delle parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro rigetta il ricorso, compensando le spese di lite tra le parti.
2 Si comunichi.
Venezia, 14/02/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva che precede,
premesso che:
- con il presente ricorso , dipendente della con Testimone_1 Parte_1
mansioni di infermiere dal 25.5.2020, agisce in via cautelare affinché sia ordinato alla Pt_1
4 di concedere il nulla osta alla sua mobilità presso la nell'ambito della
[...] Parte_2
procedura di mobilità esterna di cui alla determina 1746 del 3.12.2023, in relazione alla quale era risultato vincitore come da comunicazione del 30.10.2024;
- in punto fumus boni iuris sosteneva la genericità della motivazione con la quale la di Pt_1
appartenenza lamentando la carenza di personale aveva rigettato la richiesta di nulla osta, e comunque la sussistenza di graduatorie aperte e per altro verso la non infungibilità delle sue mansioni tanto da essere stato recentemente interessato, su sua richiesta, da trasferimento;
;
- in punto periculum sosteneva che la mancanza di nulla osta ed il ritardo nell'accoglimento delle sue richieste lo esponevano al rischio concreto della perdita dell'opportunità lavorativa stante lo scorrimento della graduatoria operato dalla;
Parte_2
- a sua volta contestava la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza Pt_1
cautelare, motivando il diniego del nulla osta sulla base dell'obbligo di permanenza nella sede per 5 anni prevista dal contratto di assunzione del 2020, la insussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza di mobilità secondo le previsioni del bando e comunque una situazione di grave carenza di personale non affrontabile attraverso le procedure in corso e quelle in vista, e per contro l'impossibilità per il ricorrente di rientrare nella procedura per
1 effetto della decadenza determinata dalla mancanza di nulla osta entro il termine previsto dal bando, circostanza da cui ricavava anche l'assenza di periculum;
- l'istanza veniva discussa dalle parti all'udienza del 4.2.2025
§ § § § § § § § § § § § § §
L'istanza cautelare va rigettata in quanto non supportata né sotto il profilo del fumus boni iuris
né sotto quello del periculum in mora.
Circa quest'ultimo aspetto, rammentato che l'art. 700 c.c. consente l'accesso a tutela di urgenza a “chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile”, si rileva che in ricorso l'unica ragione di urgenza è costituita dal rischio per il ricorrente di non poter accedere effettivamente alla mobilità volontaria per assegnazione di tutti i posti disponibili da parte della
. Senonché, per un verso il bendo prevedeva una decadenza per i concorrenti che Parte_2
non facessero pervenire il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza entro 30 giorni dalla richiesta, termine che era già decorso al momento del deposito del ricorso, e per altro verso non vi è
prova che l stia procedendo, tramite scorrimento della graduatoria, all'assunzione Parte_2
di ulteriori idonei rispetto ai 10 posti oggetto del bando di mobilità.
Quanto al fumus boni iuris, risulta di ostacolo all'accoglimento della pretesa del ricorrente la situazione di grave carenza di personale della con riferimento alla profilo professionale di Pt_1
infermiere, attestata dalla documentazione dimessa da parte resistente, cui le varie procedure concorsuali poste in essere in tempi recenti non hanno potuto fare fronte in misura significativa, il che quantomeno in ottica prognostica (trattandosi di fase cautelare) legittima la mancata concessione del nulla osta, sempre richiesto in caso di mobilità ex art. 30 D.Lgs. 165/01 in relazione
“al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale”.
L'istanza cautelare va dunque rigettata.
Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione della diversa condizione delle parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro rigetta il ricorso, compensando le spese di lite tra le parti.
2 Si comunichi.
Venezia, 14/02/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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