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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 21/05/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 287/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to BERGAMO CRISTINA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv.to CESARATTO IVAN, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio in Bacau (Romania) il 17/10/2009, non trascritto in Italia;
con il seguente figlio: , nato a [...] il Persona_1
29/09/2012;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
1 OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 14/04/2025 e cioè “1. Considerato che l'immobile ad uso abitativo sito in
NI (PN), via Francescani n. 42, in comproprietà ai coniugi, è
materialmente suddiviso in due unità abitative (la casa coniugale e un mini appartamento), le parti convengono che l'unità abitativa di dimensioni maggiori attualmente adibita a casa coniugale venga assegnata alla SI.ra
, unitamente agli arredi, e che il SI. Parte_1 CP_1 [...]
trasferisca la propria residenza nel mini appartamento attiguo alla CP_1
casa coniugale, portando con sé i propri effetti personali.
2. Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ai genitori, con Per_1
collocazione alternata e residenza presso la madre, ed i suoi tempi di permanenza presso ciascun genitore, salvo diverso accordo fra i coniugi e compatibilmente con i turni di lavoro della SI.ra (che Parte_1
attualmente le vengono comunicati dalla datrice di lavoro una volta al mese e subiscono modifiche anche infrasettimanali in base alle assenze del personale),
saranno per quanto possibile equivalenti, nel rispetto dei seguenti criteri:
- durante l'anno scolastico starà per metà settimana con la madre e per Per_1
metà settimana con il padre, avendo i genitori cura di recuperare nella settimana successiva (o, se i turni di lavoro della madre non lo consentiranno,
nella prima settimana in cui sarà possibile) i giorni in più che il figlio ha trascorso con un genitore rispetto all'altro, al fine di garantire tempi di permanenza mensili con ciascun genitore sostanzialmente equivalenti;
- ove quanto sopra non sia possibile, gli eventuali maggiori giorni che in un mese il figlio minore abbia trascorso con un genitore verranno recuperati dall'altro genitore nel mese successivo;
- quando i turni di lavoro della SI.ra non le consentiranno di portar Pt_1
a scuola, sarà il padre a prepararlo e ad accompagnarlo a scuola la Per_1
2 mattina e a prenderlo all'uscita da scuola;
- nei weekend il padre e la madre terranno il figlio a settimane alterne, dal sabato mattina fino al lunedì successivo, quando il genitore presso il quale ha pernottato lo porterà a scuola.
3. Al fine di garantire un'agevole organizzazione della gestione del figlio, la
SI.ra si impegna a comunicare al SI. i propri turni Pt_1 CP_1
mensili entro il giorno successivo a quello in cui li avrà ricevuti dalla propria datrice di lavoro.
4. Durante le festività (Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì
dell'Angelo, ecc.) e durante le vacanze estive, quando il figlio non andrà a scuola, il collocamento sarà paritario a settimane alterne, o in alternativa di 2
giorni con un genitore, 3 giorni con l'altro e weekend alternati, alternando così
sia la permanenza di 2/3 gg sia i weekend sia le festività con l'uno e l'altro genitore. Il tutto, sempre compatibilmente con i turni lavorativi dei genitori.
5. Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con 8 Per_1
giorni consecutivi, estensibili a 15 qualora il figlio non dimostri sofferenza nel non avere contatti con l'altro genitore, avendo cura di comunicare all'altro,
con congruo anticipo, quale sarà il periodo in cui trascorrerà le vacanze con il figlio ed evitando la coincidenza delle ferie tra i genitori stessi.
6. Qualora vi siano delle difficoltà legate a concrete esigenze lavorative dei coniugi, questi potranno individuare periodi diversi, che dovranno di volta in volta essere concordati.
7. In mancanza di diverso accordo tra le Parti, i compleanni saranno in alternanza tra i genitori.
8. Nessun assegno di mantenimento sarà dovuto da un coniuge in favore dell'altro, essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
9. Stante l'affidamento condiviso con collocazione alternata del figlio minore la previsione di cui al punto 15, in un primo periodo nessun contributo al
3 mantenimento ordinario del figlio minore sarà dovuto da un coniuge all'altro.
Le spese straordinarie relative al figlio , individuate secondo il Per_1
protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati del Tribunale di Pordenone, che le parti dichiarano di conoscere, verranno sostenute nella misura del 50% da ciascuno dei genitori. Il rimborso delle stesse avverrà entro il mese successivo all'esibizione del relativo giustificativo di spesa.
10. L'Assegno unico e universale per figli a carico spetterà per intero alla
SI.ra . Parte_1
11. Deduzioni e detrazioni IRPEF per il figlio saranno di competenza di ciascun genitore per giusta metà.
12. Tutte le decisioni più importanti e/o onerose relative al figlio ed in Per_1
particolare quelle relative alla salute, all'indirizzo scolastico, alla residenza,
all'espatrio riferibili a minore dovranno essere preventivamente concordate fra i genitori, che si impegnano a darsi reciproca informazione di ogni fatto rilevante della vita del figlio minore, sia personale che scolastica e di relazione,
oltre a prestarsi reciproca disponibilità a farsi carico delle stesse ove l'altro ne sia impedito per qualunque ragione, previo congruo preavviso.
13. I coniugi reciprocamente manifestano il proprio assenso al rilascio o rinnovo del proprio libretto di passaporto e/o della propria carta d'identità,
anche valida per l'espatrio, e/o di qualsiasi altro documento equipollente.
14. Considerato che la casa coniugale e il mini appartamento ad essa attiguo in comproprietà ai coniugi hanno un unico contatore, le bollette relative alle utenze domestiche ad esso collegate verranno pagate per il 50% da ciascuno dei coniugi.
15. Il SI. dichiara di accollarsi il mutuo gravante Controparte_1
sull'immobile di NI (PN), via Francescani n. 42, in comproprietà ai coniugi, mutuo che, pertanto, il SI. si impegna ad estinguere CP_1
interamente a proprie spese, obbligandosi a far liberare la SI.ra Pt_1
4 da ogni relativa obbligazione o comunque a tenerla indenne e Pt_1
manlevata ora e per allora da eventuali richieste di pagamento attinenti al suddetto mutuo e, fino ad estinzione del mutuo stesso, non corrisponderà alla
SI.ra nessun contributo al mantenimento ordinario del Parte_1
figlio minore . Gli ulteriori finanziamenti contratti dai coniugi per Per_1
l'acquisto di beni personali e/o familiari di cui alla lettera d) delle premesse del ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio saranno ad esclusivo carico del SI. che si impegna ad estinguerli a Controparte_1
proprie spese e a manlevare la SI.ra da eventuali richieste di Pt_1
pagamento ad essi attinenti. Ad avvenuta estinzione del mutuo relativo all'abitazione il SI. corrisponderà alla SI.ra a titolo di CP_1 Pt_1
contributo al mantenimento ordinario del figlio minore la somma di € Per_1
350,00 (trecentocinquanta/00) mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, decorrendo il primo adeguamento dall'anno successivo alla corresponsione del primo assegno.
16. Ciascuno dei coniugi rimarrà esclusivo proprietario dell'autovettura rispettivamente a sé in uso ed intestata, ossia: la SI.ra della Parte_1
Opel AD targata DF180NT ed il SI. della Fiat Controparte_1
Panda targata GB028ME.
17. Le spese legali fra le parti integralmente compensate, con ciò intendendosi che ciascuna provvederà a remunerare il legale rispettivamente nominato”.
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27/01/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
5 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 09/04/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate.
Con ordinanza del 15/04/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
Ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice italiano, ai sensi dell'art. 3,
lett. a), i), del Regolamento UE 2019/1111, quale autorità giurisdizionale dello
Stato membro dove si trova la residenza abituale dei coniugi,
preliminarmente, deve osservarsi che il matrimonio contratto dalle parti non risulta trascritto in Italia.
A tal proposito, occorre precisare che il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento. Ciò in applicazione dell'art. 28 l.n. 218/95,
secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento. Il matrimonio celebrato in Romania dalle parti è pienamente valido nello Stato in cui fu celebrato, come risulta dalla copia dell'atto di matrimonio prodotta in giudizio. La mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia
non è di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto, fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio che gli stranieri abbiano celebrato nel loro Paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale,
6 sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile. Il principio enunciato è corollario del più ampio principio della rilevanza della trascrizione del matrimonio nel nostro ordinamento. Tale formalità non è elemento costitutivo del vincolo, in quanto il matrimonio, anche se contratto all'estero, è valido in Italia sempre che sussistano i requisiti previsti dalla legge del luogo di celebrazione. In tal senso,
diverse sono state le pronunce della Suprema Corte secondo la quale, nel caso di matrimonio di cittadini italiani contratto all'estero, secondo le forme ivi stabilite, il vincolo è valido in Italia, indipendentemente dall'osservanza delle norme nazionali relative alle pubblicazioni ed alla trascrizione (Sez. 1,
Sentenza n. 9578 del 17/09/1993).
Ciò premesso, dunque, sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio, avendo i coniugi dichiarato di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 5 del
Regolamento UE 1259/2010, della legge nazionale rumena, scelta di comune accordo - che non prevede la fase della separazione e consente l'immediata declaratoria di scioglimento del matrimonio, quando il rapporto coniugale tra i coniugi sia venuto meno e la continuazione dello stesso non sia più possibile
- accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita e in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di
7 lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e n Bacau (Romania), in data
[...] Controparte_1
17/10/2009, non trascritto in Italia;
omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 20/05/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 287/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to BERGAMO CRISTINA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv.to CESARATTO IVAN, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio in Bacau (Romania) il 17/10/2009, non trascritto in Italia;
con il seguente figlio: , nato a [...] il Persona_1
29/09/2012;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
1 OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 14/04/2025 e cioè “1. Considerato che l'immobile ad uso abitativo sito in
NI (PN), via Francescani n. 42, in comproprietà ai coniugi, è
materialmente suddiviso in due unità abitative (la casa coniugale e un mini appartamento), le parti convengono che l'unità abitativa di dimensioni maggiori attualmente adibita a casa coniugale venga assegnata alla SI.ra
, unitamente agli arredi, e che il SI. Parte_1 CP_1 [...]
trasferisca la propria residenza nel mini appartamento attiguo alla CP_1
casa coniugale, portando con sé i propri effetti personali.
2. Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ai genitori, con Per_1
collocazione alternata e residenza presso la madre, ed i suoi tempi di permanenza presso ciascun genitore, salvo diverso accordo fra i coniugi e compatibilmente con i turni di lavoro della SI.ra (che Parte_1
attualmente le vengono comunicati dalla datrice di lavoro una volta al mese e subiscono modifiche anche infrasettimanali in base alle assenze del personale),
saranno per quanto possibile equivalenti, nel rispetto dei seguenti criteri:
- durante l'anno scolastico starà per metà settimana con la madre e per Per_1
metà settimana con il padre, avendo i genitori cura di recuperare nella settimana successiva (o, se i turni di lavoro della madre non lo consentiranno,
nella prima settimana in cui sarà possibile) i giorni in più che il figlio ha trascorso con un genitore rispetto all'altro, al fine di garantire tempi di permanenza mensili con ciascun genitore sostanzialmente equivalenti;
- ove quanto sopra non sia possibile, gli eventuali maggiori giorni che in un mese il figlio minore abbia trascorso con un genitore verranno recuperati dall'altro genitore nel mese successivo;
- quando i turni di lavoro della SI.ra non le consentiranno di portar Pt_1
a scuola, sarà il padre a prepararlo e ad accompagnarlo a scuola la Per_1
2 mattina e a prenderlo all'uscita da scuola;
- nei weekend il padre e la madre terranno il figlio a settimane alterne, dal sabato mattina fino al lunedì successivo, quando il genitore presso il quale ha pernottato lo porterà a scuola.
3. Al fine di garantire un'agevole organizzazione della gestione del figlio, la
SI.ra si impegna a comunicare al SI. i propri turni Pt_1 CP_1
mensili entro il giorno successivo a quello in cui li avrà ricevuti dalla propria datrice di lavoro.
4. Durante le festività (Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì
dell'Angelo, ecc.) e durante le vacanze estive, quando il figlio non andrà a scuola, il collocamento sarà paritario a settimane alterne, o in alternativa di 2
giorni con un genitore, 3 giorni con l'altro e weekend alternati, alternando così
sia la permanenza di 2/3 gg sia i weekend sia le festività con l'uno e l'altro genitore. Il tutto, sempre compatibilmente con i turni lavorativi dei genitori.
5. Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con 8 Per_1
giorni consecutivi, estensibili a 15 qualora il figlio non dimostri sofferenza nel non avere contatti con l'altro genitore, avendo cura di comunicare all'altro,
con congruo anticipo, quale sarà il periodo in cui trascorrerà le vacanze con il figlio ed evitando la coincidenza delle ferie tra i genitori stessi.
6. Qualora vi siano delle difficoltà legate a concrete esigenze lavorative dei coniugi, questi potranno individuare periodi diversi, che dovranno di volta in volta essere concordati.
7. In mancanza di diverso accordo tra le Parti, i compleanni saranno in alternanza tra i genitori.
8. Nessun assegno di mantenimento sarà dovuto da un coniuge in favore dell'altro, essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
9. Stante l'affidamento condiviso con collocazione alternata del figlio minore la previsione di cui al punto 15, in un primo periodo nessun contributo al
3 mantenimento ordinario del figlio minore sarà dovuto da un coniuge all'altro.
Le spese straordinarie relative al figlio , individuate secondo il Per_1
protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati del Tribunale di Pordenone, che le parti dichiarano di conoscere, verranno sostenute nella misura del 50% da ciascuno dei genitori. Il rimborso delle stesse avverrà entro il mese successivo all'esibizione del relativo giustificativo di spesa.
10. L'Assegno unico e universale per figli a carico spetterà per intero alla
SI.ra . Parte_1
11. Deduzioni e detrazioni IRPEF per il figlio saranno di competenza di ciascun genitore per giusta metà.
12. Tutte le decisioni più importanti e/o onerose relative al figlio ed in Per_1
particolare quelle relative alla salute, all'indirizzo scolastico, alla residenza,
all'espatrio riferibili a minore dovranno essere preventivamente concordate fra i genitori, che si impegnano a darsi reciproca informazione di ogni fatto rilevante della vita del figlio minore, sia personale che scolastica e di relazione,
oltre a prestarsi reciproca disponibilità a farsi carico delle stesse ove l'altro ne sia impedito per qualunque ragione, previo congruo preavviso.
13. I coniugi reciprocamente manifestano il proprio assenso al rilascio o rinnovo del proprio libretto di passaporto e/o della propria carta d'identità,
anche valida per l'espatrio, e/o di qualsiasi altro documento equipollente.
14. Considerato che la casa coniugale e il mini appartamento ad essa attiguo in comproprietà ai coniugi hanno un unico contatore, le bollette relative alle utenze domestiche ad esso collegate verranno pagate per il 50% da ciascuno dei coniugi.
15. Il SI. dichiara di accollarsi il mutuo gravante Controparte_1
sull'immobile di NI (PN), via Francescani n. 42, in comproprietà ai coniugi, mutuo che, pertanto, il SI. si impegna ad estinguere CP_1
interamente a proprie spese, obbligandosi a far liberare la SI.ra Pt_1
4 da ogni relativa obbligazione o comunque a tenerla indenne e Pt_1
manlevata ora e per allora da eventuali richieste di pagamento attinenti al suddetto mutuo e, fino ad estinzione del mutuo stesso, non corrisponderà alla
SI.ra nessun contributo al mantenimento ordinario del Parte_1
figlio minore . Gli ulteriori finanziamenti contratti dai coniugi per Per_1
l'acquisto di beni personali e/o familiari di cui alla lettera d) delle premesse del ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio saranno ad esclusivo carico del SI. che si impegna ad estinguerli a Controparte_1
proprie spese e a manlevare la SI.ra da eventuali richieste di Pt_1
pagamento ad essi attinenti. Ad avvenuta estinzione del mutuo relativo all'abitazione il SI. corrisponderà alla SI.ra a titolo di CP_1 Pt_1
contributo al mantenimento ordinario del figlio minore la somma di € Per_1
350,00 (trecentocinquanta/00) mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, decorrendo il primo adeguamento dall'anno successivo alla corresponsione del primo assegno.
16. Ciascuno dei coniugi rimarrà esclusivo proprietario dell'autovettura rispettivamente a sé in uso ed intestata, ossia: la SI.ra della Parte_1
Opel AD targata DF180NT ed il SI. della Fiat Controparte_1
Panda targata GB028ME.
17. Le spese legali fra le parti integralmente compensate, con ciò intendendosi che ciascuna provvederà a remunerare il legale rispettivamente nominato”.
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27/01/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
5 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 09/04/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate.
Con ordinanza del 15/04/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
Ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice italiano, ai sensi dell'art. 3,
lett. a), i), del Regolamento UE 2019/1111, quale autorità giurisdizionale dello
Stato membro dove si trova la residenza abituale dei coniugi,
preliminarmente, deve osservarsi che il matrimonio contratto dalle parti non risulta trascritto in Italia.
A tal proposito, occorre precisare che il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento. Ciò in applicazione dell'art. 28 l.n. 218/95,
secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento. Il matrimonio celebrato in Romania dalle parti è pienamente valido nello Stato in cui fu celebrato, come risulta dalla copia dell'atto di matrimonio prodotta in giudizio. La mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia
non è di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto, fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio che gli stranieri abbiano celebrato nel loro Paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale,
6 sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile. Il principio enunciato è corollario del più ampio principio della rilevanza della trascrizione del matrimonio nel nostro ordinamento. Tale formalità non è elemento costitutivo del vincolo, in quanto il matrimonio, anche se contratto all'estero, è valido in Italia sempre che sussistano i requisiti previsti dalla legge del luogo di celebrazione. In tal senso,
diverse sono state le pronunce della Suprema Corte secondo la quale, nel caso di matrimonio di cittadini italiani contratto all'estero, secondo le forme ivi stabilite, il vincolo è valido in Italia, indipendentemente dall'osservanza delle norme nazionali relative alle pubblicazioni ed alla trascrizione (Sez. 1,
Sentenza n. 9578 del 17/09/1993).
Ciò premesso, dunque, sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio, avendo i coniugi dichiarato di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 5 del
Regolamento UE 1259/2010, della legge nazionale rumena, scelta di comune accordo - che non prevede la fase della separazione e consente l'immediata declaratoria di scioglimento del matrimonio, quando il rapporto coniugale tra i coniugi sia venuto meno e la continuazione dello stesso non sia più possibile
- accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita e in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di
7 lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e n Bacau (Romania), in data
[...] Controparte_1
17/10/2009, non trascritto in Italia;
omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 20/05/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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