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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 04/04/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6573/2023 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Cristina Bandiera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.11 cod. proc. civ. e ss. promosso con ricorso depositato in data 05/12/2023 da:
Parte_1
con l'avv. FUSER WALTER
c.f.: C.F._1
contro
-contumace- CP_1
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Questo Tribunale ha già pronunciato sentenza di separazione con pronuncia n. 605/2024
pubblicata in data 08.03.2024, divenuta irrevocabile.
1 Sono inoltre decorsi i termini previsti ex lege per la pronuncia di divorzio, la domanda va accolta per le ragioni di cui appresso.
Poiché le parti sono nate in Kosovo ma residenti nel territorio nazionale, la fattispecie oggetto di causa presenta profili di transnazionalità.
Nulla quaestio in ordine alla giurisdizione del giudice italiano a conoscere della presente domanda, essendo nel territorio nazionale l'ultima residenza abituale dei coniugi e risultando la ricorrente residente in [...]di Callata (TV), sussistono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 lett. a) i) del Regolamento (UE) 2019/1111 del 25.6.2019
applicabile ratione temporis, posto che la causa de qua è stata iscritta a ruolo successivamente all'1.8.2022, data di entrata in vigore del predetto Regolamento.
Per quanto attiene alla legge sostanziale applicabile alla fattispecie de qua, poiché il presente giudizio è stato radicato successivamente al 21.6.2012, trova applicazione il
Regolamento (UE) n.1259/2010 e in mancanza di scelta delle parti sulla legge applicabile,
la separazione è disciplinato dalla legge sostanziale italiana a mente dell'art.8 lett.a).
Ciò premesso, dalle stesse motivazioni addotte dalla ricorrente, nonché dalla condotta processuale delle parti, è emerso che la prosecuzione della convivenza dei coniugi è
divenuta intollerabile e che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi non può
essere ricostituita.
***
Dall'unione della coppia sono nati tre figli: (C.F. ) Persona_1 C.F._3
nata in [...] il [...], (C.F. ) nato in Persona_2 C.F._4
Peje (Kosovo) il 27.09.2008 e (C.F. ) nata a Parte_2 C.F._5
Treviso il 30.08.2011.
Per quanto attiene alla domanda di affidamento dei minori, certamente sussiste la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art.7 del Regolamento (UE) 2019/1111 del
2 25.6.2019 applicabile ratione temporis, essendo gli stessi residenti abitualmente in Italia;
la legge sostanziale applicabile al caso de quo è poi la legge italiana a mente dell'art.17
della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, resa esecutiva in Italia con la Legge
n.101/2015, avente decorrenza dall'1.1.2016 secondo cui l'esercizio della responsabilità
genitoriale è regolato dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore che nel caso di specie è appunto lo Stato Italiano, prevalendo la predetta norma sulla disposizione interna di diritto internazionale privato di cui all'art.36 bis L.n.218/1995, così come modificato dal D.lgs.n.154/2013.
Dalle risultanze acquisite agli atti, come peraltro già indicato nella sentenza di separazione, è emerso che il convenuto ha improvvisamente abbandonato la casa coniugale e vede in modo sporadico e non costante i figli, né è dato conoscere la sua attuale dimora, inoltre, non ha mai concorso al mantenimento della prole il cui onere economico e morale è sempre gravato integralmente sulla ricorrente.
Il quadro sopra descritto induce a ritenere confermati i presupposti per l'affidamento super esclusivo dei figli alla madre, anche per favorire l'esercizio della responsabilità
genitoriale nell'espletamento dell'attività quotidiana della prole, pertanto, la ricorrente potrà assumere, unilateralmente ogni decisione riguardante la salute, l'istruzione, la residenza e l'educazione dei figli.
Il padre potrà vedere e stare con i figli quando vorrà, previo avviso alla madre e nel rispetto delle esigenze scolastiche e non dei minori e comunque il sabato e la domenica a week-
end alternati con orari da stabilirsi con la ricorrente e con i figli, senza pernotto.
Sotto il profilo economico, premessa l'applicazione del Regolamento (CE) n.4/2009 del
18.12.2008, va confermata la giurisdizione del giudice italiano ex art.3 lett.a) del predetto
Regolamento, nonché l'applicazione della legge sostanziale italiana, ex art.15, stesso
Regolamento che richiama il protocollo dell'Aja del 23.11.2007, avuto riguardo alla
3 residenza del creditore alimentare.
Tenuto conto che si sconoscono le attuali condizioni economiche del convenuto, il quale non risulta inidoneo al lavoro, il Tribunale stima equo disporre a suo carico l'obbligo di corrispondere a titolo di concorso nel mantenimento della prole, la somma mensile di
€.600,00 (€.200,00 mensili per ciascun figlio), rivalutato e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il gg.5 di ogni mese, con decorrenza da dicembre 2023, a condizione che la ricorrente possa percepire, come di fatto attualmente,
l'assegno unico.
Qualora ciò non dovesse verificarsi perché il convenuto rivendichi la propria quota di credito, il medesimo dovrà allora versare la somma di €.900,00 (€.300,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
Le spese straordinarie, come da protocollo in uso presso questo Tribunale, vanno poste a carico di ciascun genitore nella misura di metà ciascuno.
***
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
***
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1 [...]
contratto il 04/09/2003 in VE (Kosovo) e non trascritto alle seguenti CP_1
condizioni:
1. Affida in via super esclusiva alla madre i figli minori (C.F. Persona_1
) nata in [...] il [...], (C.F. C.F._3 Persona_2
) nato in [...] il [...] e (C.F. C.F._4 Parte_2
4 ) nata a [...] il [...], con collocazione prevalente C.F._5
presso la residenza materna.
2. Il padre potrà vedere e stare con i figli quando vorrà, previo avviso alla madre e nel rispetto delle esigenze scolastiche e non dei minori e comunque il sabato e la domenica a week-end alternati, con orari da stabilirsi con la ricorrente e con i figli,
senza pernotto.
3. Pone a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere a titolo di concorso nel mantenimento della prole, la somma mensile di €.600,00 (€.200,00 mensili per ciascun figlio), rivalutato e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il gg.5 di ogni mese, con decorrenza da dicembre 2023, a condizione che la ricorrente possa percepire, come di fatto attualmente, l'assegno unico.
Qualora ciò non dovesse verificarsi perché il convenuto rivendichi la propria quota di credito, il medesimo dovrà allora versare la somma di €.900,00 (€.300,00 per ciascun figlio), rivalutato e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
4. Le spese straordinarie, come da protocollo in uso presso questo Tribunale, vanno poste a carico di ciascun genitore nella misura di metà ciascuno.
5. Condanna a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida nella CP_1
somma di €.2.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali Iva e cpa se dovuti per legge.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 03/04/2024.
Il Presidente rel-est
Dott.ssa Daniela Ronzani
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