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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 09/06/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. /182/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 182/2025 del ruolo generale
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti CAPPATO ENRICO e OMIZZOLO DANIELA, elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTE
E
C.F. , rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. TEBALDI RODOLFO, elettivamente domiciliati come in atti
RESISTENTE
con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: “Pronuncia del divorzio;
assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie, secondo le seguenti modalità, precisandosi che il rimborso di esse avverrà alla fine di ogni mese previa esibizione delle pezze giustificative: spese mediche (da
Pagina 1 documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) trasporto pubblico;
d) tasse universitarie imposte da istituto universitario privato LUISS a Roma;
e) spesa per alloggio presso la sede universitaria, considerato che sui punti c) ed e) le parti già hanno manifestato il loro accordo e consenso alla suddivisione al 50%, e all'iscrizione di alla LUISS;
spese Per_1
scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di specializzazione;
b) corsi di recupero e lezioni private;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola
e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter);
c) viaggi e vacanze, campi estivi. Il padre verserà alla madre a titolo di mantenimento della figlia la somma di euro 300,00 euro mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1
annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat, somma parametrata alla circostanza per la quale le parti allo stato si sono accordate per l'iscrizione della figlia
all'università Luiss di Roma a partire dal mese di settembre 2025, e avendo quindi Per_1
le stesse inserito tra le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo, le spese per le tasse universitarie della LUISS e per l'alloggio universitario;
tale assegno avrà decorrenza dal mese di giugno 2025; ogni coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
spese di lite compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo la regolamentazione delle relative condizioni.
La ricorrente ha chiesto la conferma delle condizioni economiche della separazione;
in particolare ha chiesto che l'assegnazione del casa coniugale a sè, un assegno di mantenimento a carico del coniuge in favore della figlia , studentessa universitaria, Per_1
di euro 804,30 e la compartecipazione al 50% alle spese mediche e scolastiche.
Pagina 2 Si è costituito in giudizio il resistente in epigrafe indicato, il quale ha aderito alla domanda sullo status, ma ha chiesto una diversa regolamentazione delle condizioni del divorzio, in particolare instando per la revoca dell'assegno di mantenimento e dell'assegnazione della casa coniugale, poiché risiederebbe stabilmente con lui, in Per_1
altra abitazione.
Con decreto del 7.2.2025 il presidente ha designato il giudice delegato, dato gli avvisi previsti dall'art. 473 bis 14 cpc e disposto la trasmissione telematica degli atti al PM.
Con proprio decreto del 10.2.2025 il giudice delegato ha fissato l'udienza di comparizione dei coniugi, dato disposizioni per la notifica dell'atto introduttivo e dei pedissequi decreti e sul deposito della prova del perfezionamento della notifica.
Con ordinanze dell'8.5.2025 il giudice ha onerato le parti di produrre aggiornamenti sulla proprie condizioni economiche, mediante deposito delle più recenti buste paga e dichiarazioni dei redditi.
All'udienza del 21 maggio 2025 il giudice delegato ha formulato alle parti una proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c., che le medesime hanno accettato precisando contestualmente le conclusioni congiunte.
Il giudice ha quindi rimesso la causa in decisione al collegio.
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio atteso che il Tribunale di Rovigo con sentenza n. 834/2023 emessa in data 3/10/2023 passata in giudicato il 21/11/2023 ha pronunciato la separazione giudiziale dei suddetti coniugi, personalmente comparsi all'udienza presidenziale del 21.9.2021, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Ritiene inoltre il Collegio di dover accogliere integralmente le conclusioni congiunte dei coniugi, ritenendole conformi alla legge.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
Pagina 3 A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e contratto in Parte_1 Controparte_1
CASALSERUGO in data 11/09/1994, con atto trascritto nei Registri degli atti di
Matrimonio del Comune di CASALSERUGO nell'anno 1994, al n. 14, parte seconda, serie A, Ufficio 1;
B. manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
C. RECEPISCE integralmente le condizioni congiuntamente formulate dai ricorrenti, da intendersi qui integralmente trascritte;
D. DICHIARA la compensazione delle spese di lite;
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 3.06.2025
Il Presidente rel. dott. Federica Abiuso
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 182/2025 del ruolo generale
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti CAPPATO ENRICO e OMIZZOLO DANIELA, elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTE
E
C.F. , rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. TEBALDI RODOLFO, elettivamente domiciliati come in atti
RESISTENTE
con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: “Pronuncia del divorzio;
assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie, secondo le seguenti modalità, precisandosi che il rimborso di esse avverrà alla fine di ogni mese previa esibizione delle pezze giustificative: spese mediche (da
Pagina 1 documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) trasporto pubblico;
d) tasse universitarie imposte da istituto universitario privato LUISS a Roma;
e) spesa per alloggio presso la sede universitaria, considerato che sui punti c) ed e) le parti già hanno manifestato il loro accordo e consenso alla suddivisione al 50%, e all'iscrizione di alla LUISS;
spese Per_1
scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di specializzazione;
b) corsi di recupero e lezioni private;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola
e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter);
c) viaggi e vacanze, campi estivi. Il padre verserà alla madre a titolo di mantenimento della figlia la somma di euro 300,00 euro mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1
annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat, somma parametrata alla circostanza per la quale le parti allo stato si sono accordate per l'iscrizione della figlia
all'università Luiss di Roma a partire dal mese di settembre 2025, e avendo quindi Per_1
le stesse inserito tra le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo, le spese per le tasse universitarie della LUISS e per l'alloggio universitario;
tale assegno avrà decorrenza dal mese di giugno 2025; ogni coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
spese di lite compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo la regolamentazione delle relative condizioni.
La ricorrente ha chiesto la conferma delle condizioni economiche della separazione;
in particolare ha chiesto che l'assegnazione del casa coniugale a sè, un assegno di mantenimento a carico del coniuge in favore della figlia , studentessa universitaria, Per_1
di euro 804,30 e la compartecipazione al 50% alle spese mediche e scolastiche.
Pagina 2 Si è costituito in giudizio il resistente in epigrafe indicato, il quale ha aderito alla domanda sullo status, ma ha chiesto una diversa regolamentazione delle condizioni del divorzio, in particolare instando per la revoca dell'assegno di mantenimento e dell'assegnazione della casa coniugale, poiché risiederebbe stabilmente con lui, in Per_1
altra abitazione.
Con decreto del 7.2.2025 il presidente ha designato il giudice delegato, dato gli avvisi previsti dall'art. 473 bis 14 cpc e disposto la trasmissione telematica degli atti al PM.
Con proprio decreto del 10.2.2025 il giudice delegato ha fissato l'udienza di comparizione dei coniugi, dato disposizioni per la notifica dell'atto introduttivo e dei pedissequi decreti e sul deposito della prova del perfezionamento della notifica.
Con ordinanze dell'8.5.2025 il giudice ha onerato le parti di produrre aggiornamenti sulla proprie condizioni economiche, mediante deposito delle più recenti buste paga e dichiarazioni dei redditi.
All'udienza del 21 maggio 2025 il giudice delegato ha formulato alle parti una proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c., che le medesime hanno accettato precisando contestualmente le conclusioni congiunte.
Il giudice ha quindi rimesso la causa in decisione al collegio.
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio atteso che il Tribunale di Rovigo con sentenza n. 834/2023 emessa in data 3/10/2023 passata in giudicato il 21/11/2023 ha pronunciato la separazione giudiziale dei suddetti coniugi, personalmente comparsi all'udienza presidenziale del 21.9.2021, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Ritiene inoltre il Collegio di dover accogliere integralmente le conclusioni congiunte dei coniugi, ritenendole conformi alla legge.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
Pagina 3 A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e contratto in Parte_1 Controparte_1
CASALSERUGO in data 11/09/1994, con atto trascritto nei Registri degli atti di
Matrimonio del Comune di CASALSERUGO nell'anno 1994, al n. 14, parte seconda, serie A, Ufficio 1;
B. manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
C. RECEPISCE integralmente le condizioni congiuntamente formulate dai ricorrenti, da intendersi qui integralmente trascritte;
D. DICHIARA la compensazione delle spese di lite;
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 3.06.2025
Il Presidente rel. dott. Federica Abiuso
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