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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 16/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, nella persona del Giudice Unico, dr. Enrico
COLOGNESI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1249 dell'anno 2021 del Ruolo Generale Contenzioso, ed avente ad oggetto: giudizio possessorio (fase di merito).
P R O M O S S A da
con sede in Roma in via della Camilluccia, 313, (C.F. Controparte_1
) in persona di nato a [...] il [...], P.IVA_1 CP_2 residente in [...], (CF ), quale CodiceFiscale_1 procuratore giusta procura per notaio n. 63416 di Repertorio - n. Persona_1
23528 di Raccolta del 20 gennaio 2022, rilasciata da , a.u. e l.r. Persona_2 nato a [...] Fè (Argentina) il 10 dicembre 1933, elettivamente domiciliata presso l'avv. Roberta Carta (pec ), con studio in Email_1
Roma, viale Angelico, 249, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti rilasciata su foglio separato da considerarsi in calce al proprio atto, fax 06.89223362, ATTORE già ricorrente
C O
[...]
con sede in 00173 Roma, viale Antonio Ciamarra, 222, c.f. Controparte_3
in persona del dell'amministratore unico rappresentata P.IVA_2 Controparte_4
e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall'avv. Giorgia Stefanelli (pec ; fax: 06/8558480), dall'avv. Fabio Santini Email_2
(pec ; fax: 06/85301259) e dall'avv. Email_3
Massimiliano Scafati (pec: fax: 06/9480096) ed Email_4 elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Roma, via Teodoro Monticelli, 12, comunicazioni a pec/fax ultimi indicati,
c.f. , con sede legale in Roma, via di Tor Cervara, Controparte_5 P.IVA_3
286, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Valerio CP_6
Vicenzi ( ), in virtù di procura alle liti apposta su separato atto C.F._2 ed elettivamente domiciliata in Roma, piazza Cavour, 19, presso lo studio del difensore, fax: 06.83975383 e p.e.c.: ; Email_5
CONVENUTO intimato conclusioni per l'attore: come in atti, conclusioni per il convenuto: come in atti
PREMESSO CHE 1) nel procedimento RG 1249/2021 il giudice designato dott. Angelo Baffa emetteva il provvedimento interdittale proposta dalla odierna attrice, di rigetto dell'azione possessoria in data 6 settembre 2021;
2) avverso il predetto provvedimento la proponeva reclamo, il Controparte_1 procedimento iscritto al RG 6118/2021, che si concludeva pure con ordinanza di rigetto in data 1.6.2022, Repert. n. 2057/2022 del 08/06/2022, depositato in cancelleria in data 6.6.2022 e comunicato dalla cancelleria in data 7/6/2022;
3) la avendo interesse alla fissazione dell'udienza per la Controparte_1 prosecuzione del giudizio per l'esame del merito della pretesa possessoria ex art. 703, comma 4, c.p.c. e, quindi, alla fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c. e alla concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., il Giudice fissava l'udienza per la prosecuzione del giudizio per l'esame del merito della pretesa possessoria e, quindi, fissava l'udienza ex art. 183 c.p.c. e concedeva i termini ex art. 183, sesto comma c.p.c., senza che venissero ammessi o richiesti mezzi di prova ulteriori, salvo la documentazione sopravvenuta depositata dalle parti, instando le convenute, già resistenti per il rigetto della domanda possessoria. Ed alla udienza del 15 gennaio 2025, finalmente, in assenza di attività istruttoria ulteriore, il procedimento veniva deciso, dopo discussione dei procuratori delle parti, e deposito delle relative note, ex art.281 sexies cpc mediante deposito della presente sentenza MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva: la insiste, all'esito della ordinanza del 6.9.2021, emessa Controparte_1 nell'ambito del procedimento n. 1249/2021 R.G., con la quale il giudice di prime cure ha respinto il ricorso possessorio proposto dalla stessa avente ad oggetto il possesso della “concessione nr.901041 per l'esercizio delle trasmissioni radiofoniche in tecnica analogica con la radio denominata Radio In 101 (oggi ) con il Parte_1 Par Parte_ connesso diritto di uso esclusivo della frequenza 88.100 degli apparati Eurotel mod. ETLMA4 ed eccitatore ETL 3100RT previa ricezione con apparato ELCA RTX 10, di proprietà dell'istante, nonché del box tecnico (e relativo traliccio con impianto radiante) condotto in locazione dall'istante giusto contratto con TVR Voxson S.p.A. (ora del 28.03.2006”. Controparte_5
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, con Controparte_3 il favore delle spese, anche da lite temeraria, atteso il gran numero di iniziative giudiziarie aventi tale oggetto, tutte già disattese (come da ultimo ulteriormente allegato e documentato;
si è ora associata alle difese di questa ultima. CP_5
La presente vicenda trae origine dalla sentenza del Tribunale di Roma del 28.6.2015 con la quale è stato trasferito, ex art. 2932 cc, dalla alla Controparte_1 [...] la proprietà del ramo d'azienda costituito dall'emittente radiofonica CP_3 denominata Spazio Radio esercitata sulla frequenza 88.100 MHZ di Roma e
Provincia. Sulla scorta di tale statuizione, passata in giudicato, la ha Controparte_1 lamentato lo spoglio degli impianti radiofonici da parte di Controparte_3 nonché di (proprietaria dei locali ove i suddetti impianti sono CP_5 collocati). Dinanzi al giudice del procedimento possessorio ha affermato di Controparte_3 non utilizzare gli impianti di trasmissione, bensì altri e diversi e di non avere posto in essere nessuna azione di spoglio nei confronti di Controparte_1
invece, proprietaria dei locali ove gli impianti sono collocati, ha a sua CP_5 volta replicato di avere consentito unicamente l'accesso alla società che era risultata proprietaria della frequenza radio ceduta sulla base della sentenza del Tribunale di Roma e di non avere mai impedito l'accesso al personale di Controparte_1
Già il giudice della fase interdittale, ritenendo infondate le allegazioni della ricorrente, sulla base di distinte argomentazioni, ha respinto il ricorso possessorio. Ha insistito nella prosecuzione della fase di merito la società Controparte_1 riproponendo le argomentazioni già evidenziate nel corso del giudizio di primo grado. E, difatti, non risulta innanzitutto provato che abbia spossessato Controparte_3 gli impianti radiofonici di cui viene reclamato il possesso da parte Controparte_1
[... poiché risulta documentato che ne utilizzi altri, come comprova il verbale del MISE (doc. 28 allegato da . Controparte_3
Inoltre, va, comunque, ribadito quanto già sostenuto dal giudice di prime cure, che la sentenza di trasferimento coattivo ex art. 2932 cc della frequenza radiofonica deve ritenersi che comprenda (trattandosi di cessione di azienda, che include tutti i beni strumentali, attuata ed eseguita sulla scorta della citata sentenza ex art.2932 c.c.
) anche il trasferimento dei relativi impianti. E, difatti, “le onde CP_7 elettromagnetiche utilizzate come veicolo, su una determinata banda di frequenza, delle immagini e dei suoni prodotti da una emittente, non possono formare oggetto di diritti e di possesso separatamente ed indipendentemente dal complesso degli impianti e della attrezzature dell'azienda televisiva emittente nel cui ambito di possesso rientrano” (cfr. Cass. Civ., nr. 4999/1993). Deve, dunque, affermarsi che, ai fini della corretta attuazione della sentenza traslativa dell'uso della frequenza, anche gli impianti di trasmissione devono ritenersi compresi nel suddetto trasferimento e che, pertanto, l'eventuale utilizzo da parte di
[...]
non determina una condotta di spoglio ai danni di CP_3 Controparte_1
Ne discende che la domanda vada per l'ennesima volta (anche dopo il secondo grado della fase interdittale) respinta, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite della presente fase del giudizio, e di quelle da responsabilità processuale aggravata (lite temeraria), tutte liquidate come in dispositivo a mente del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche , nel rapporto processuale con e con nella Controparte_3 CP_5 presente fase invece costituitasi, dandosi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione, in capo alla parte attrice soccombente anche dei presupposti per la applicazione dell'art.96 cpc, con liquidazione equitativa, parametrata sulla entità delle spese processuali,
P.Q.M.
a) -rigetta la domanda;
b) -condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
e di che si quantificano in complessivi euro 8.000 per CP_3 CP_5 ciascuna di dette parti oltre spese generali, IVA, CPA;
c) -condanna altresì parte attrice alla rifusione in favore di ciascuna delle convenute del danno da responsabilità processuale aggravata per lite temeraria, liquidato per ciascuna di esse nella quota del 20% del sopraindicato importo,
Così deciso in Velletri, in data 15.01.2025. il g.u. (dr.E.Colognesi)
Il Tribunale di Velletri, nella persona del Giudice Unico, dr. Enrico
COLOGNESI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1249 dell'anno 2021 del Ruolo Generale Contenzioso, ed avente ad oggetto: giudizio possessorio (fase di merito).
P R O M O S S A da
con sede in Roma in via della Camilluccia, 313, (C.F. Controparte_1
) in persona di nato a [...] il [...], P.IVA_1 CP_2 residente in [...], (CF ), quale CodiceFiscale_1 procuratore giusta procura per notaio n. 63416 di Repertorio - n. Persona_1
23528 di Raccolta del 20 gennaio 2022, rilasciata da , a.u. e l.r. Persona_2 nato a [...] Fè (Argentina) il 10 dicembre 1933, elettivamente domiciliata presso l'avv. Roberta Carta (pec ), con studio in Email_1
Roma, viale Angelico, 249, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti rilasciata su foglio separato da considerarsi in calce al proprio atto, fax 06.89223362, ATTORE già ricorrente
C O
[...]
con sede in 00173 Roma, viale Antonio Ciamarra, 222, c.f. Controparte_3
in persona del dell'amministratore unico rappresentata P.IVA_2 Controparte_4
e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall'avv. Giorgia Stefanelli (pec ; fax: 06/8558480), dall'avv. Fabio Santini Email_2
(pec ; fax: 06/85301259) e dall'avv. Email_3
Massimiliano Scafati (pec: fax: 06/9480096) ed Email_4 elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Roma, via Teodoro Monticelli, 12, comunicazioni a pec/fax ultimi indicati,
c.f. , con sede legale in Roma, via di Tor Cervara, Controparte_5 P.IVA_3
286, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Valerio CP_6
Vicenzi ( ), in virtù di procura alle liti apposta su separato atto C.F._2 ed elettivamente domiciliata in Roma, piazza Cavour, 19, presso lo studio del difensore, fax: 06.83975383 e p.e.c.: ; Email_5
CONVENUTO intimato conclusioni per l'attore: come in atti, conclusioni per il convenuto: come in atti
PREMESSO CHE 1) nel procedimento RG 1249/2021 il giudice designato dott. Angelo Baffa emetteva il provvedimento interdittale proposta dalla odierna attrice, di rigetto dell'azione possessoria in data 6 settembre 2021;
2) avverso il predetto provvedimento la proponeva reclamo, il Controparte_1 procedimento iscritto al RG 6118/2021, che si concludeva pure con ordinanza di rigetto in data 1.6.2022, Repert. n. 2057/2022 del 08/06/2022, depositato in cancelleria in data 6.6.2022 e comunicato dalla cancelleria in data 7/6/2022;
3) la avendo interesse alla fissazione dell'udienza per la Controparte_1 prosecuzione del giudizio per l'esame del merito della pretesa possessoria ex art. 703, comma 4, c.p.c. e, quindi, alla fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c. e alla concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., il Giudice fissava l'udienza per la prosecuzione del giudizio per l'esame del merito della pretesa possessoria e, quindi, fissava l'udienza ex art. 183 c.p.c. e concedeva i termini ex art. 183, sesto comma c.p.c., senza che venissero ammessi o richiesti mezzi di prova ulteriori, salvo la documentazione sopravvenuta depositata dalle parti, instando le convenute, già resistenti per il rigetto della domanda possessoria. Ed alla udienza del 15 gennaio 2025, finalmente, in assenza di attività istruttoria ulteriore, il procedimento veniva deciso, dopo discussione dei procuratori delle parti, e deposito delle relative note, ex art.281 sexies cpc mediante deposito della presente sentenza MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva: la insiste, all'esito della ordinanza del 6.9.2021, emessa Controparte_1 nell'ambito del procedimento n. 1249/2021 R.G., con la quale il giudice di prime cure ha respinto il ricorso possessorio proposto dalla stessa avente ad oggetto il possesso della “concessione nr.901041 per l'esercizio delle trasmissioni radiofoniche in tecnica analogica con la radio denominata Radio In 101 (oggi ) con il Parte_1 Par Parte_ connesso diritto di uso esclusivo della frequenza 88.100 degli apparati Eurotel mod. ETLMA4 ed eccitatore ETL 3100RT previa ricezione con apparato ELCA RTX 10, di proprietà dell'istante, nonché del box tecnico (e relativo traliccio con impianto radiante) condotto in locazione dall'istante giusto contratto con TVR Voxson S.p.A. (ora del 28.03.2006”. Controparte_5
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, con Controparte_3 il favore delle spese, anche da lite temeraria, atteso il gran numero di iniziative giudiziarie aventi tale oggetto, tutte già disattese (come da ultimo ulteriormente allegato e documentato;
si è ora associata alle difese di questa ultima. CP_5
La presente vicenda trae origine dalla sentenza del Tribunale di Roma del 28.6.2015 con la quale è stato trasferito, ex art. 2932 cc, dalla alla Controparte_1 [...] la proprietà del ramo d'azienda costituito dall'emittente radiofonica CP_3 denominata Spazio Radio esercitata sulla frequenza 88.100 MHZ di Roma e
Provincia. Sulla scorta di tale statuizione, passata in giudicato, la ha Controparte_1 lamentato lo spoglio degli impianti radiofonici da parte di Controparte_3 nonché di (proprietaria dei locali ove i suddetti impianti sono CP_5 collocati). Dinanzi al giudice del procedimento possessorio ha affermato di Controparte_3 non utilizzare gli impianti di trasmissione, bensì altri e diversi e di non avere posto in essere nessuna azione di spoglio nei confronti di Controparte_1
invece, proprietaria dei locali ove gli impianti sono collocati, ha a sua CP_5 volta replicato di avere consentito unicamente l'accesso alla società che era risultata proprietaria della frequenza radio ceduta sulla base della sentenza del Tribunale di Roma e di non avere mai impedito l'accesso al personale di Controparte_1
Già il giudice della fase interdittale, ritenendo infondate le allegazioni della ricorrente, sulla base di distinte argomentazioni, ha respinto il ricorso possessorio. Ha insistito nella prosecuzione della fase di merito la società Controparte_1 riproponendo le argomentazioni già evidenziate nel corso del giudizio di primo grado. E, difatti, non risulta innanzitutto provato che abbia spossessato Controparte_3 gli impianti radiofonici di cui viene reclamato il possesso da parte Controparte_1
[... poiché risulta documentato che ne utilizzi altri, come comprova il verbale del MISE (doc. 28 allegato da . Controparte_3
Inoltre, va, comunque, ribadito quanto già sostenuto dal giudice di prime cure, che la sentenza di trasferimento coattivo ex art. 2932 cc della frequenza radiofonica deve ritenersi che comprenda (trattandosi di cessione di azienda, che include tutti i beni strumentali, attuata ed eseguita sulla scorta della citata sentenza ex art.2932 c.c.
) anche il trasferimento dei relativi impianti. E, difatti, “le onde CP_7 elettromagnetiche utilizzate come veicolo, su una determinata banda di frequenza, delle immagini e dei suoni prodotti da una emittente, non possono formare oggetto di diritti e di possesso separatamente ed indipendentemente dal complesso degli impianti e della attrezzature dell'azienda televisiva emittente nel cui ambito di possesso rientrano” (cfr. Cass. Civ., nr. 4999/1993). Deve, dunque, affermarsi che, ai fini della corretta attuazione della sentenza traslativa dell'uso della frequenza, anche gli impianti di trasmissione devono ritenersi compresi nel suddetto trasferimento e che, pertanto, l'eventuale utilizzo da parte di
[...]
non determina una condotta di spoglio ai danni di CP_3 Controparte_1
Ne discende che la domanda vada per l'ennesima volta (anche dopo il secondo grado della fase interdittale) respinta, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite della presente fase del giudizio, e di quelle da responsabilità processuale aggravata (lite temeraria), tutte liquidate come in dispositivo a mente del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche , nel rapporto processuale con e con nella Controparte_3 CP_5 presente fase invece costituitasi, dandosi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione, in capo alla parte attrice soccombente anche dei presupposti per la applicazione dell'art.96 cpc, con liquidazione equitativa, parametrata sulla entità delle spese processuali,
P.Q.M.
a) -rigetta la domanda;
b) -condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
e di che si quantificano in complessivi euro 8.000 per CP_3 CP_5 ciascuna di dette parti oltre spese generali, IVA, CPA;
c) -condanna altresì parte attrice alla rifusione in favore di ciascuna delle convenute del danno da responsabilità processuale aggravata per lite temeraria, liquidato per ciascuna di esse nella quota del 20% del sopraindicato importo,
Così deciso in Velletri, in data 15.01.2025. il g.u. (dr.E.Colognesi)