TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 15/12/2025, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 3258/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in PIAZZA PILADE Parte_1
BRONZETTI 6 CASTEL MORRONE, presso lo studio dell'avv. MARRA
MICHELE, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato in Benevento alla via Foschini CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. GRECO ATANASIO MAURIZIO giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 12/12/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.8.25 parte ricorrente in epigrafe, ha chiesto di:
“1) Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento e di ogni eventuale pretesa creditoria vantata dall' in relazione al presunto indebito con CP_1 conseguente illegittimità della nota/provvedimento dell' che si allega e di CP_1
ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad essa presupposto, collegato, connesso,
1 precedente e/o successivo, e per l'effetto dichiarare che nulla deve parte ricorrente all' in relazione al presunto credito azionato di euro 1024,68 come CP_1
da comunicazione impugnata;
2) In via gradata, previo accertamento dell'assoluta buona fede della ricorrente, e per l'effetto della normativa sopra indicata, dichiarare che nulla deve lo stesso a titolo di presunto indebito in quanto non causato da alcun comportamento omissivo e \o doloso con annullamento della richiesta dell' quivi contestata;
3) Con vittoria di spese e competenze CP_1
di giudizio, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.to Michele
Marra”.
In particolare, ha esposto di aver ricevuto dall' comunicazione con la quale CP_1
si informava che avrebbe percepito un importo pari ad euro 2.542,75 a lei non spettante su pensione n-.044-110007062747 del Sig. , eliminata Persona_1
per decesso del titolare, senza indicare il periodo di riferimento, senza indicare i motivi per cui la stessa avrebbe percepito indebitamente queste somme, evidenziando che in ogni caso il provvedimento era illegittimo e che le somme erano irripetibili.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l' , CP_1
chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Dalla documentazione prodotta dall' si evince che la pensione cat. INVCIV CP_1
n° 07062747 (indennità di accompagnamento) intestata alla ricorrente Parte_1
in qualità di erede richiedente rateo di tredicesima del dante causa
[...]
(deceduto il 27/03/2016) è stata oggetto di verifica da cui è Persona_1 derivato un debito a suo carico di euro per il periodo dal 01/05/2015 al
30/09/2015, in quanto in fase di visita sanitaria di conferma la prestazione è stata revocata.
In tema di onere probatorio sulla ripetibilità dell'indebito si sono pronunciate le
Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 18046 del 04/08/2010, con cui si è affermato che “nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che
2 miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”.
Nel caso di specie, il carattere indebito della corresponsione della prestazione risulta dalla documentazione allegata dall' ; per contro, la parte ricorrente CP_1
non ha dimostrato di avere titolo a trattenere le somme percepite.
Ciò posto, nel merito, è pacifico che i limiti di ripetibilità dell'indebito previdenziale non sussistono per l'indebito di natura assistenziale , né sussiste contrasto della norma con i principi costituzionale (v. cass. Civ. n. 20992/04).
Pertanto, trattandosi di prestazione assistenziale e non previdenziale non trova applicazione la normativa richiamata in ricorso (artt. 52, l. 88/1989 e 13, l.
412/1991), bensì quella in materia di indebito assistenziale.
In proposito si osserva che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' "affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua
"alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431).
Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui "non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche
3 dell'una o dell'altra prestazione" (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448).
Ciò premesso si è andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro di fondo tale per cui "in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale" (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass.
23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il
D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui "gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore...degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento") ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (secondo cui "con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte" (risultando invece abrogata la L. n.
537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4, e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, il D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).
Sicchè la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di
4 prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n.
5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici.
Da ultimo tali principi sono stati ribaditi dalla Suprema Corte la quale ha statuito che "In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38
Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033
c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte" (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass.
n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019); in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione
"la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo
5 affidamento” (v. Cassazione civile sez. VI, 04/08/2022, (ud. 22/03/2022, dep.
04/08/2022), n.24180).
Nel caso di specie, dunque, affermata la ripetibilità delle somme indebitamente percepite dalla ricorrente, in virtù dei soprarichiamati principi giurisprudenziali, deve evidenziarsi che la ripetizione dell'indebito assistenziale appare legittima tenuto conto che l'erogazione della prestazione era stata effettuata per errore essendo nelle more venuto meno il requisito sanitario e che l' ha CP_1
provveduto soltanto con riferimento al periodo successivo a tale accertamento.
Ne consegue che correttamente l' ha provveduto alla richiesta di CP_1
restituzione , né si ravvisa nel suo comportamento alcuna illegittimità.
Vanno altresì rigettate le altre eccezioni sollevate relative alla carenza di motivazione , essendo indicate le ragioni della richiesta della posta debitoria
Per tutte le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo al minimo tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e delle questioni trattate.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 431,00 oltre accessori
Così deciso in Benevento, 13/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
6
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 3258/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in PIAZZA PILADE Parte_1
BRONZETTI 6 CASTEL MORRONE, presso lo studio dell'avv. MARRA
MICHELE, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato in Benevento alla via Foschini CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. GRECO ATANASIO MAURIZIO giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 12/12/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.8.25 parte ricorrente in epigrafe, ha chiesto di:
“1) Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento e di ogni eventuale pretesa creditoria vantata dall' in relazione al presunto indebito con CP_1 conseguente illegittimità della nota/provvedimento dell' che si allega e di CP_1
ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad essa presupposto, collegato, connesso,
1 precedente e/o successivo, e per l'effetto dichiarare che nulla deve parte ricorrente all' in relazione al presunto credito azionato di euro 1024,68 come CP_1
da comunicazione impugnata;
2) In via gradata, previo accertamento dell'assoluta buona fede della ricorrente, e per l'effetto della normativa sopra indicata, dichiarare che nulla deve lo stesso a titolo di presunto indebito in quanto non causato da alcun comportamento omissivo e \o doloso con annullamento della richiesta dell' quivi contestata;
3) Con vittoria di spese e competenze CP_1
di giudizio, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.to Michele
Marra”.
In particolare, ha esposto di aver ricevuto dall' comunicazione con la quale CP_1
si informava che avrebbe percepito un importo pari ad euro 2.542,75 a lei non spettante su pensione n-.044-110007062747 del Sig. , eliminata Persona_1
per decesso del titolare, senza indicare il periodo di riferimento, senza indicare i motivi per cui la stessa avrebbe percepito indebitamente queste somme, evidenziando che in ogni caso il provvedimento era illegittimo e che le somme erano irripetibili.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l' , CP_1
chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Dalla documentazione prodotta dall' si evince che la pensione cat. INVCIV CP_1
n° 07062747 (indennità di accompagnamento) intestata alla ricorrente Parte_1
in qualità di erede richiedente rateo di tredicesima del dante causa
[...]
(deceduto il 27/03/2016) è stata oggetto di verifica da cui è Persona_1 derivato un debito a suo carico di euro per il periodo dal 01/05/2015 al
30/09/2015, in quanto in fase di visita sanitaria di conferma la prestazione è stata revocata.
In tema di onere probatorio sulla ripetibilità dell'indebito si sono pronunciate le
Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 18046 del 04/08/2010, con cui si è affermato che “nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che
2 miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”.
Nel caso di specie, il carattere indebito della corresponsione della prestazione risulta dalla documentazione allegata dall' ; per contro, la parte ricorrente CP_1
non ha dimostrato di avere titolo a trattenere le somme percepite.
Ciò posto, nel merito, è pacifico che i limiti di ripetibilità dell'indebito previdenziale non sussistono per l'indebito di natura assistenziale , né sussiste contrasto della norma con i principi costituzionale (v. cass. Civ. n. 20992/04).
Pertanto, trattandosi di prestazione assistenziale e non previdenziale non trova applicazione la normativa richiamata in ricorso (artt. 52, l. 88/1989 e 13, l.
412/1991), bensì quella in materia di indebito assistenziale.
In proposito si osserva che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' "affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua
"alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431).
Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui "non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche
3 dell'una o dell'altra prestazione" (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448).
Ciò premesso si è andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro di fondo tale per cui "in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale" (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass.
23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il
D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui "gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore...degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento") ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (secondo cui "con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte" (risultando invece abrogata la L. n.
537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4, e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, il D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).
Sicchè la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di
4 prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n.
5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici.
Da ultimo tali principi sono stati ribaditi dalla Suprema Corte la quale ha statuito che "In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38
Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033
c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte" (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass.
n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019); in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione
"la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo
5 affidamento” (v. Cassazione civile sez. VI, 04/08/2022, (ud. 22/03/2022, dep.
04/08/2022), n.24180).
Nel caso di specie, dunque, affermata la ripetibilità delle somme indebitamente percepite dalla ricorrente, in virtù dei soprarichiamati principi giurisprudenziali, deve evidenziarsi che la ripetizione dell'indebito assistenziale appare legittima tenuto conto che l'erogazione della prestazione era stata effettuata per errore essendo nelle more venuto meno il requisito sanitario e che l' ha CP_1
provveduto soltanto con riferimento al periodo successivo a tale accertamento.
Ne consegue che correttamente l' ha provveduto alla richiesta di CP_1
restituzione , né si ravvisa nel suo comportamento alcuna illegittimità.
Vanno altresì rigettate le altre eccezioni sollevate relative alla carenza di motivazione , essendo indicate le ragioni della richiesta della posta debitoria
Per tutte le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo al minimo tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e delle questioni trattate.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 431,00 oltre accessori
Così deciso in Benevento, 13/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
6