Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/06/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Tribunale di Cagliari, nella persona della Dott.ssa Annalisa Costanzo in funzione di Giudice
Onorario di Tribunale, sezione lavoro, all'esito della trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 14/2025 r.a.c.l., promossa da:
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio Parte_1
dell'avvocato Elisabetta Mura e Romina Usai che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale agli atti
Ricorrente
CONTRO
in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante, con sede legale in Roma, domiciliato presso l'avvocato Maurizio Falqui Cao che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti con l'avv. Stefania Sotgia
Resistente
Conclusioni per parte ricorrente: come in ricorso
Conclusioni per parte convenuta: come nella memoria di costituzione
Con ricorso depositato in data 03 gennaio 2025 CF: Parte_1
, ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 325 2024 000 23785 C.F._1
CP_ 70 000 con il quale l' ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali a titolo di gestione commercianti (contributi I.V.S., somme aggiuntive per omesso versamento e sanzioni) per il periodo gennaio 2023- dicembre 2023 e per un importo complessivo pari ad euro 3.614,28.
Parte ricorrente sostiene non dovute le somme richieste eccependo nel merito l'infondatezza della pretesa stante l'insussistenza dei presupposti assunti dall'Ente a fondamento della propria pretesa. CP_ L' si costituiva in giudizio per chiedere la declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo l'Ufficio provveduto alla cancellazione retroattiva della gestione e allo sgravio
CP_ CP_ dei ruoli (doc. 1 e 2 . L ha concluso per la dichiarazione della cessazione della materia del
Nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc per l'udienza del 19 maggio 2025 la CP_ parte ricorrente, preso atto della cancellazione della gestione e dello sgravio da parte dell' ha concluso per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere rimettendosi al giudice sulle spese.
Stante lo sgravio e l'annullamento dell'avviso di addebito opposto e poiché, pertanto, il ricorrente ha già ottenuto quanto domandato con l'atto introduttivo del giudizio, deve ritenersi venuto meno l'interesse dello stesso ad una pronuncia giurisdizionale sul merito della controversia.
Sulle concordi conclusioni formulate dalle parti deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
In considerazione dell'annullamento dell'AVA in data successiva alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, le spese di lite, liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014 n.55, come aggiornato dal DM 147/2022, esclusa la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria che non si è svolta, devono essere integralmente poste a carico dell' convenuto, CP_1
secondo il principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente, liquidandole CP_1
in complessivi euro 886,00, oltre spese forfettarie in misura pari al 15% e accessori di legge, oltre rimborso contributo unificato se dovuto.
Così deciso in Cagliari, 11 giugno 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Annalisa Costanzo