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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 27/11/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ER RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2043 2022 promossa da:
Nella causa civile di primo grado iscritta al r.g. n. 2269/17 promossa da:
, p.iva Pt_1 P.IVA_1
avv. Carlo Mancini Attrice
contro
C.F. il cui Rappresentante per la gestione dei Controparte_1 P.IVA_2
Sinistri è la ADRIATIC ASSICURAZIONI, C.F: P.IVA_3
Avv.ti Francesca Denaro e Lucia Meschini
Convenuta
Controparte_2
Convenuto contumace
Svolgimento del processo
Con atto di citazione la conveniva in giudizio la ed il Pt_1 Controparte_3
signor per sentire accogliere le seguenti conclusioni: piaccia all'on. Controparte_2
Tribunale adito accertare e dichiarare che il sinistro dedotto in narrativa si è verificato per esclusiva responsabilità del convenuto CP_2
: per l'effetto condannare a
[...] Controparte_4
pagina 1 di 7 risarcire il danno in favore di nella misura di € 27.713,81 per costi di ripristino Pt_1
e fermo tecnico, o in quella misura anche maggiore che parrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo. Con vittoria di compensi e spese di lite.
Deduceva l'attrice di essere proprietaria del veicolo Mercedes GLA targata GG431BC, e che il 5/7/2022 alle 7.30 detta vettura - condotta da percorreva la SP Controparte_5
Cuprense, quando giunta all'altezza dell'incrocio per Montalto delle Marche/Porchia,
collideva con la VW Polo targata CC902ND, di proprietà e condotta da CP_2
, assicurata con polizza n.08390041038 che, nel superare un autobus,
[...] CP_4
invadeva la sede stradale riservata alla circolazione in senso inverso determinando l'urto.
I conducenti dei veicoli sottoscrivevano modello CAI che attribuiva la responsabilità
dell'evento al conducente del veicolo di parte convenuta.
A seguito dell'evento dannoso il veicolo di parte attrice riportava danni per euro
27.013,81, oltre ulteriore danno per fermo tecnico per il tempo delle riparazioni pari ad euro 700,00.
Seguiva formale richiesta di risarcimento del danno ma senza esito, per cui veniva proposta domanda giudiziale per la soddisfazione del diritto leso.
- Si costituiva in giudizio la quale rappreentante per la gestione Controparte_1
dei sinistri di contestando la domanda di parte attrice, così concludendo: In via CP_3
principale nel merito, respingere la domanda risarcitoria formulata dal sig. CP_6
siccome infondata in fatto e in diritto e comunque non provata con vittoria di
[...]
compenso professionale e spese di causa.
Nel merito in via subordinata accertare e dichiarare che nel caso di specie vi è stato concorso di colpa nella causazione dell'evento dannoso, anche ai sensi dell'art. 2054
comma 2 cc, e per l'effetto ridurre conseguentemente e proporzionalmente la somma pagina 2 di 7 dovuta a titolo di risarcimento del danno in favore della anche in ragione di Parte_1
quanto verrà accertato in corso di causa, con compensazione delle spese di lite.
In via ulteriormente subordinata, ridurre la richiesta risarcitoria avanzata da Parte_1
a quanto sarà accertato nel corso dell'istruttoria. Con vittoria di spese e competenze
[...]
di lite.
- Il signor rimaneva contumace. Controparte_2
- Nel corso del processo veniva ammesso interrogatorio formale del convenuto CP_2
e prova per testi nonché disposta c.t.u.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con scambio di comparse conclusionali.
Motivi della decisione a) Parte attrice ha allegato l'avvenuto sinistro stradale con dinamica consistente in urto tra veicoli avvenuto nella corsia di pertinenza del veicolo di parte attrice, dinamica risultante anche dal modello CAI redatto dai conducenti dei veicoli entrati in collisione.
Parte convenuta ha contestato tale dinamica, sostenendo – mediante supporto di perizia di parte – la non coincidenza dei danni dichiarati riportati dai veicoli in riferimento ai punti d'urto, fatti che non potevano determinare l'evento così come rappresentato.
Nel modello CAI veniva indicata una dinamica consistente nell'invasione, da parte del veicolo di parte convenuta, della corsia di pertinenza del veicolo di parte attrice.
Come è noto, il Modello CAI determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'assicuratore, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze in esso indicate, secondo recente principio giurisprudenziale della Suprema Corte (Cass.
15431/24).
pagina 3 di 7 Sotto il profilo probatorio, la presente causa è stata istruita mediante escussione di testimoni.
Le risultanze della prova per testi portano a concludere senza ombra di dubbio che la dinamica dell'evento sia da ricondurre alla responsabilità esclusiva del Il teste CP_2
ha confermato la dinamica dell'evento prospettata dalla parte attrice, in quanto CP_5
nell'occasione seguiva il veicolo attoreo. Il teste carabiniere intervenuto dopo Tes_1
l'evento, ha confermato che il si assumeva la responsabilità dell'evento ed CP_2
assisteva alla sottoscrizione del Modello CAI da parte dei conducenti. La circostanza dell'assunzione di responsabilità dell'evento in capo al veniva confermata CP_2
anche dal teste Tes_2
Il non si presentava a rendere l'interrogatorio formale. CP_2
Per quanto attiene agli accertamenti eseguiti dall'ausiliario nominato, di seguito vengono riportate le risposte del medesimo ai quesiti posti: 1)
“dica il c.t.u., valutate le risultanze in atti, se i danni riportati tra i due veicoli siano
compatibili con il descritto urto”:
Ricostruita la dinamica dell'incidente, risultata del tutto compatibile con le descrizioni presenti agli atti, lo scrivente CTU ritiene compatibili i danni ai veicoli rispetto all'evento occorso.
2) “dica il c.t.u. l'entità del danno effettivamente riportato dal veicolo di parte attrice in
conseguenza dell'urto”
Il danno riportato dal veicolo di parte attrice in conseguenza dell'urto è stato stimato in €
21.862,00 ai quali si deve aggiungere la relativa quota (da verificare) di IVA non recuperabile fiscalmente, per la quale si rimanda alle note finali del cap. 7 ( Pt_1
pagina 4 di 7 dichiara una quota di IVA non recuperabile pari al 60%, corrispondente ad un importo di
€ 2.886,00).
Gli esiti della c.t.u. vanno condivisi dal tribunale, essendo la c.t.u. rispettosa dei presupposti formali e sostanziali, essendo stato rispettato il contraddittorio, essendo stata fornita risposta alle osservazioni delle parti, essendo stata data esaustiva risposta ai quesiti posti.
Dagli elementi acquisiti al processo, non può che concludersi per la declaratoria di responsabilità integrale del conducente del veicolo di parte convenuta nella verificazione dell'evento dannoso dedotto in giudizio.
Infatti, è stata fornita piena prova del diritto al risarcimento del danno preteso da parte attrice, come emerge dalla mancata risposta all'interrogatorio formale da parte del convenuto contumace, dagli esiti della prova per testi e dalle risultanze della c.t.u.
La convenuta, quindi, non ha superato la presunzione di responsabilità di cui al suesposto principio giurisprudenziale in presenza di sottoscrizione congiunte da parte dei conducenti dei veicoli del modello CAI.
La domanda di parte attrice va pertanto accolta.
b) Sotto il profilo del quantum debeatur, anche in questo caso soccorrono gli esiti della c.t.u. che, attraverso la relazione di perizia, determinano l'entità del danno patito da parte attrice pari ad euro 21.862,00 oltre iva per euro 2.886,00.
Va legittimamente accolto anche il calcolo eseguito dal c.t.u. in merito all'iva; è evidente che l'ipsa, quale impresa commerciale, è titolare di veicoli acquistati per l'esercizio dell'azienda. Per tali veicoli, sussiste fino all'anno 2025 la detrazione iva al 40%, e ciò
anche per l'utilizzo ad uso promiscuo per i dipendenti.
pagina 5 di 7 Va respinta, invece, la richiesta di danno da fermo tecnico, non essendo stata fornita la prova del relativo danno;
invero, il danno non è stato allegato neppure nella sua natura ed entità, essendo stato rappresentato esclusivamente come esistente in re ipsa.
Per quanto attiene le spese di c.t. di parte, la giurisprudenza è ormai unanime nel ritenere che le stesse siano da ritenersi alla stregua di spese processuali: le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc.
civ. (Cass.26729/2024).
Tali spese, nel caso di specie, devono ritenersi necessarie per essere strettamente collegate con l'attività difensiva e probatoria rispetto alla domanda di parte attrice;
tuttavia, le stesse appaiono eccessive, anche alla stregua di quanto preteso dal c.t.u. nel presente procedimento come compenso. Esse vanno determinate in euro 1.300,00.
- Parte attrice propone domanda ex art. 96 cpc in sede di comparsa conclusionale.
Tale domanda va dichiarata inammissibile non potendosi formulare domande giudiziali in sede di atto difensivo conclusionale, bensì fino alla precisazione delle conclusioni, così
da consentire adeguate difese alla controparte.
- Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, in considerazione dell'attività effettivamente svolta e dell'importo liquidato a ridosso dello scaglione immediatamente superiore, nella misura di euro 6.500,00, oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge, oltre euro 1.300,00 per spese di c.t. di parte, oltre spese forfettarie,
oltre accessori di legge;
oltre spese di c.t.u., che vengono definitivamente poste a carico della parte convenuta.
PQM
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in questione, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, per le ragioni esposte in motivazione, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto, dichiara la responsabilità del Signor
nella verificazione del sinistro stradale verificatosi il 5.7.22; per Controparte_2
l'effetto, condanna e la Controparte_2 Controparte_4
in solido tra loro, a pagare in favore della la somma di euro 24.748,00, oltre
[...] Pt_1
interessi legali dalla data dell'evento dannoso.
- condanna e la in Controparte_2 Controparte_4
solido tra loro, a rifondere alla le spese di lite che liquida in euro 6.500,00, oltre Pt_1
spese forfettarie, oltre accessori di legge;
oltre euro 1.300,00 per spese di c.t. di parte,
oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge;
oltre spese di c.t.u., che vengono definitivamente poste a carico della parte convenuta.
Così è deciso in Ascoli Piceno,27/11/2025
Il Giudice
ER RI
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