Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/02/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Prima Sezione Civile
Il Giudice on. d.ssa Francescaromana Puglisi, in funzione di giudice mono-
cratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. civ. iscritto al n. 90000146/2012 R.G. posto in decisione all'udienza del giorno 02 luglio 2024
tra
1. , nato in [...] il Controparte_1
22/07/1952, c.f. , e C.F._1
2. , nata in [...]- CP_2 Parte_1
lia il 10/01/1954, c.f. entrambi rappresentati e C.F._2
difesi dall'avv. Nunzio Cammaroto giusta procura in atti;
attori e
, nato in [...] il Controparte_3
27/09/1965, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._3
Angela Lo Turco giusta procura in atti;
convenuto e nei confronti di nato in [...] il Controparte_4
04/09/1933, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Ro- C.F._4
sario Trimarchi e dell'avv. Maria Germana Logorelli giusta procura in atti;
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi – esponevano di essersi obbligati ad acquistare un CP_1 CP_2
appartamento e un posto auto, sito in S. LE SI, via Nazionale, da
, di proprietà di censito al N.C.T. del Controparte_3 Controparte_4
Comune di S. LE SI al fg. 4, part. 1470 sub 9 e sub 6. Rappresenta-
vano di aver sottoscritto il preliminare di vendita con il il 20 marzo CP_3
2004 e che, in quella sede, era stata pattuita la consegna dell'immobile - libe-
ro da pesi, ipoteche e trascrizioni e dotato del certificato di abitabilità - entro il 30 giugno 2005, prevedendo in caso di ritardo una penale di euro 500,00 al mese. Il corrispettivo per la vendita era stato quantificato in euro 82.500,00,
di cui euro 78.500,00 venivano versati al . Lamentavano che, dopo CP_3
una serie di proroghe, veniva concordata la data del 30 luglio 2008 per la sti-
pula del contratto definitivo. Disatteso anche quest'ultimo impegno, il CP_5
in data 26 giugno 2008 consegnava le chiavi dell'immobile senza, però,
[...]
trasferire in capo agli attori la proprietà dell'immobile. Chiedevano, pertanto,
che il estinguesse ogni ipoteca eventualmente accesa CP_3
sull'immobile, che, ex art. 2932 c.c., fosse loro trasferita la proprietà
dell'immobile e che il fosse condannato alla corresponsione della CP_3
penale dovuta dal 1° luglio 2005 ed eventualmente fosse dichiarata la com-
pensazione con le somme che loro ancora dovevano per il pagamento dell'immobile.
Si costituiva in giudizio , il quale rappresentava che con Controparte_3
scrittura privata del 04 ottobre 2003 aveva sottoscritto con Controparte_6
[...] un contratto di appalto per la realizzazione di un edificio a tre elevazioni f.t.,
oltre al piano seminterrato su un terreno sito su un fondo di proprietà di quest'ultimo. Il prezzo veniva determinato in euro 260.000,00 di cui euro
116.000,00 in denaro ed euro 144.000,00 mediante il trasferimento in favore del del piano primo della superficie complessiva di metri quadrati CP_3
170 dove sarebbero stati realizzati due appartamenti in aggiunta al piano se-
minterrato con due posti auto scoperti. Rappresentava, altresì, che in quella sede il si era impegnato a rilasciare al GU procura irrevoca- CP_4
bile a vendere detti immobili. Deduceva di aver effettuato per conto del pro-
prietario lavori non compresi nel capitolato d'appalto, che i ritardi nella con-
segna dei lavori erano imputabili al committente in quanto non si era premu- rato di ottenere l'autorizzazione per armare i ponteggi dai vicini e che non so- lo dell'importo dovuto aveva corrisposto solo acconti, ma che aveva anche incamerato, a garanzia della completa esecuzione dell'appalto, somme spet-
tanti al convenuto. Lamentava inoltre che, a sua insaputa, i lavori erano stati affidati ad altra ditta. Poiché il rifiuto di trasferire l'immobile agli attori era imputabile solo al in quanto proprietario, chiedeva di essere auto- CP_4
rizzato a chiamare in causa in qualità di garante;
chiedeva Controparte_4
ex art. 2932 c.c. che fosse disposto in suo favore il trasferimento dell'immobile e che il fosse condannato a corrispondere il corri- CP_4
spettivo per le opere eseguite extra contratto quantificato in euro 25.000 oltre i.v.a..
Si costituiva in giudizio , il quale rappresentava che i lavori Controparte_4
svolti dal erano sempre stati saltuari e non rispettavano le clausole CP_3
contrattuali, tanto che il Direttore dei Lavori, geom. aveva dovuto Pt_2
3 muovere contestazioni formali. Deduceva che nel 2006 il cantiere era stato di fatto abbandonato dal e che, in seguito ad una serie di diffide e CP_3
successive proroghe, veniva individuata come data di consegna il mese di set-
tembre 2009. Disattesa quest'ultima scadenza, nel novembre 2009 il Pt_3
invitava il a sgomberare il cantiere e affidava ad una nuova
[...] CP_3
ditta i lavori che venivano completati nel luglio 2010. Chiedeva, pertanto, che fossero rigettate le domande proposte ne suoi confronti;
che fosse dichiarato risolto il contratto di appalto stipulato il 04 ottobre 2003 per grave inadem-
pimento del;
che quest'ultimo fosse condannato per detto inadem- CP_3
pimento al risarcimento del danno quantificato in euro 40.000,00 e al paga-
mento di euro 56.202,00 a titolo di penale (euro 51,00 al giorno dal 05 no- vembre 2006 all'11 novembre 2009); proponeva, inoltre, domanda riconven-
zionale nei confronti dei coniugi volta al rilascio CP_7
dell'immobile da loro occupato.
Nelle udienze istruttorie del 16 dicembre 2016, del 24 marzo 2017, del 22
settembre 2017 e del 17 gennaio 2020 venivano escussi RI RU, TR
ND, FR AN, ME e OS PA, US IB,
[...]
, . Il 25 ottobre 2021 veniva depositata c.t.u. a fir- Parte_4 Testimone_1
ma dell'ing. . All'udienza del 02 luglio 2024, la causa veniva Persona_1
trattenuta per la decisione ex art. 190 c.p.c.
In quanto questione preliminare e dirimente, si premette che il contratto di appalto stipulato in data 04 ottobre 2003 tra e Controparte_3
è valido ed efficace e, dunque, la domanda di risoluzione Controparte_4
del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c. proposta da va CP_4
respinta.
4 Stante la natura bilaterale e sinallagmatica del contratto d'appalto, a fronte di una prestazione eseguita, si rende necessaria la controprestazione in quanto anche all'appalto si applica il principio generale inadimplenti non est adim-
plendum (Cass. civ., sez. II, n. 8235/1997).
Nel caso in esame, dagli esiti della c.t.u. – che si condividono -, supportati da adeguata documentazione fotografica, è possibile evincere che le strutture portanti, le coperture, tamponature e tramezzi (eccetto la copertura in testa dei muri del piano primo), gli intonaci esterni (eccetto l'intonaco del prospet-
to sud), intonaci interni, tinteggiature (eccetto il piano secondo/vano scala),
pavimenti (eccetto zoccoletto battiscopa), rivestimenti delle pareti e dei bagni
(eccetto angolo cottura secondo piano), pavimentazione esterna, infissi ester- ni, infissi interni (eccetto portone d'ingresso alla terrazza e del portone blin-
dato al secondo piano), apparecchi sanitari e rubinetteria (eccetto uno dei ba-
gni al seminterrato), impianto idrico, impianto di illuminazione (non comple-
tato e senza certificazione di conformità ex L. 46/90), impianto citofonico e campanelli, opere in ferro, marmo scale e androne, impianto di scarico, im-
pianto telefonico, impianto antenna TV e predisposizione impianto termico e vano ascensore sono stati realizzati secondo accordi di capitolato (pp. 12-15
relazione del c.t.u.). Rispetto al capitolato delle opere di cui all'allegato B del contratto di appalto, in assenza di un verbale al momento dello sgombero,
avvenuto l'11 novembre 2009, per il c.t.u. non è stato possibile accertare qua- li lavori non fossero stati realizzati dalla ditta e, pertanto, l'importo sborsato dal per il completamento delle opere, come correttamente rilevato CP_4
dal c.t.u., può essere calcolato solo sulla base dei documenti versati in atti,
delle deposizioni testimoniali e dei lavori non contestati tra le parti.
5 Dalla lettura della relazione del c.t.u. si evince quanto segue.
“Dopo quanto emerso a seguito dei tre sopralluoghi svolti all'interno ed all'esterno del fabbricato de quo e preso atto di quanto tutto riferito al para-
grafo 3.1 di codesta relazione in relazione a tutte le opere elencate nel capi-
tolato di appalto e di cui al contratto tra le parti ( è Persona_2
stato possibile accertare le seguenti differenze o difformità rispetto agli ac-
cordi intrapresi. 1) La copertura in testa dei muri (copertina in elementi in
ceramica di monocottura) sia della terrazza che ai vari piani, secondo la dit-
ta è stata realizzata con un esborso di €4.375,00 (giusta quietanza CP_4
del 25.5.2010 fornita dalla ditta al stesso); il Testimone_1 CP_4
geom. dichiarava che le stesse sono state realizzate a tutti i livelli CP_3
del fabbricato ad eccezione del primo piano (peraltro livello di piano ove realizzato l'appartamento promesso in vendita agli attori dallo stesso geom.
) e dunque con una incidenza (a corpo) di circa €1.000,00. 2) Gli CP_3
intonaci esterni, del prospetto sud (parete esterna lato Catania), tenendo
conto della quietanza in allegato n. 8 fornita, possono quantificarsi in
€2.000,00. 3) La Tinteggiatura dell'intero corpo scala di collegamento ai va-
ri piani con pittura lavabile a ducotone può essere quantificata secondo la
voce di prezziario regionale della Regione Siciliana (voce 11.2.2) pari a
mq200,00x€5,00 = €1.000,00. La tinteggiatura dell'appartamento al piano
secondo (ultima elevazione fuori terra) oggi libero (si faccia riferimento ai due accessi eseguiti all'interno tra giugno e luglio c.a.) realizzata dal
[...]
è quantificabile a (a corpo) in €1.000,00. La mancata realizzazione CP_8
della tinteggiatura degli interni ambienti interni degli appartamenti al piano
primo, comprensivi di stuccatura e rasatura, possono essere quantificati (a
6 corpo) in €2.8.00,00. 4) Gli zoccoletti in prossimità delle porte di Parte_5
ingresso agli appartamenti al piano primo secondo la voce di prezziario re- gionale della Regione Siciliana (voce 5.2.4.2) è pari m2,50 x €22,14 =
€55,35. 5) I rivestimenti delle pareti dei bagni e dei servizi con elementi di
ceramica dell'angolo cottura dell'appartamento libero al secondo piano,
realizzato con stuccatura e rivestimenti dal sono quantificabili in CP_4
€406,00 per la fornitura della ceramica ed in €150,00 (a corpo) per fuga, ra-
satura, stuccatura e manodopera, per complessivi €556,00. 6) Per ciò che at-
tiene gli infissi, non si ritiene di poter quantificare i portoni di ingresso sui
prospetti in alluminio preverniciato in quanto NON computati nel dettagliato
né per quantitativi installati (aspetto principale che non permette con equità
di valutare oggi tale importo o differenza di lavorazione eseguita, ndr!) né
per prezzo unitario di fornitura. Per il portone di ingresso alla terrazza e le finestrelle sul torrino scala di valutano rispettivamente €907,84 (voce 8.2.1.1
Prezziario Regionale) per apertura esterna di m(1,20x2,20) su terrazzo di
copertura ed €700,00 (a corpo per le n.2 finestrelle trapezoidali in alluminio
e vetri opacizzati); per il portone blindato all'appartamento al secondo piano
libero, non realizzato dall'impresa, si quantificano €2.250,00. 7) Riguardo il
mancato completamento dell'impianto di illuminazione, con la fornitura e
posa in opera delle placchette e relativi accessori (così come dichiarato dal
geom. nel sopralluogo del 21.7.21), trattandosi di materia talmente CP_3
ampia ed articolata nella tipologia delle singole forniture, si resta in attesa
di conoscere prezzi e quantitativi sostenuti dal preso atto che ad CP_4
oggi nonostante la richiesta del CTU, non è stato dato riscontro e dunque al-
lo stato non quantificabile. Per ciò che attiene, la certificazione ai sensi della
7 L.46/90 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciata allo stesso Pt_3
da ditta terza impiantista che completava i lavori, la stessa può quanti-
[...]
ficarsi in €2.100,00” (pp.16-18 relazione c.t.u.).
L'importo complessivo, tuttavia, non è corretto in quanto è stato erroneamen- te quantificato l'esborso versato a Ciò si evince dal V allega- Testimone_1
to della comparsa di costituzione di “quietanza di pagamento per CP_4
lavori eseguiti nell'immobile sito in S. LE SI”, esibita e confermata dal teste sentito all'udienza del 24 marzo 2017, il quale ha riferito Tes_1
di aver eseguito opere per un importo di euro 2.274,00 e non, come riportato nella c.t.u., per euro 4.375,00; e ancora, rispetto agli intonaci esterni del pro-
spetto sud l'importo sborsato dal al non è pari ad euro CP_4 Pt_6
2.000,00, come riportato dal c.t.u., ma di euro 3.000,00 (si veda anche allega-
to VI, quietanza del 13 dicembre 2009 rilasciata dal e assegno ivi al- Pt_6
legato). A ciò si aggiunge, come correttamente sollevato dal c.t.p. del Brigu-
glio, che non è stato redatto al momento della risoluzione del contratto d'appalto lo stato di consistenza delle opere eseguite, ovverosia altro docu-
mento che certificasse il livello di avanzamento dei lavori e che consentisse di determinare il valore delle prestazioni già realizzate. In assenza di questo verbale, essenziale per la liquidazione del corrispettivo e per l'eventuale affi-
damento delle opere residue a un nuovo appaltatore, non può dirsi certo – in quanto contestato tra le parti – ciò che è stato realizzato dalla ditta GU
e ciò che, invece, è stato realizzato dal nuovo appaltatore. Gli esborsi totali del pertanto, di cui può dirsi raggiunta la prova documentale o te- CP_4
stimoniale, o per stessa ammissione del , ammontano, al netto CP_3
dell'errore di calcolo materiale commesso dal c.t.u., ad euro 8.603,00.
8 Tuttavia, detto importo incide nella misura del 3,31% del valore totale del contratto di appalto e, pertanto, non si ritiene che possa integrare un grave inadempimento per come dedotto da parte chiamata, atto ad integrare l'ipotesi di risoluzione ex art. 1453 c.c.
Né d'altra parte può essere invocato, a surrogare tale ipotesi, il ritardo portato dal nella consegna dell'immobile. Infatti, le continue proroghe che CP_3
si sono susseguite nel corso degli anni (15 gennaio 2007, 11 luglio 2007, 31
luglio 2007, 06 marzo 2008, 30 giugno 2008, 03 agosto 2009, fino all'11 no-
vembre 2009 quando è stato ordinato lo sgombero) inducono a ritenere non essenziale il termine indicato nel contratto d'appalto per la consegna dell'immobile, ma piuttosto che parte chiamata avesse un maggiore interesse alla consegna delle opere e non esclusivamente a che questa fosse tempesti-
va; nel caso in esame, non è, dunque, ravvisabile risoluzione per inadempi-
mento del contratto di appalto, non sussistendo prova dell'essenzialità del termine di tre anni pattuito tra le parti (Trib. Genova n. 3104/2005).
Pertanto, rilevato che ai sensi dell'art. 9 del contratto di appalto, al CP_3
sarebbe spettato quale corrispettivo un importo in denaro pari ad euro
116.000,00 e l'importo di euro 144.000,00 tramite il trasferimento “al favore
del sig. e/o di persona o società dallo stesso de- Controparte_3
signata dell'intero piano primo (seconda elevazione fuori terra oltre il piano
seminterrato) della superficie complessiva di metri quadrati centosettanta
(mq.170) circa dove verranno realizzati due appartamenti meglio individuati
nella citata planimetria allegata alla presente sotto “A” e di due posti auto
scoperti al piano seminterrato, nel punto che verrà indicato a insindacabile
giudizio del proprietario durante il corso dei lavori”; che, nonostante
9 l'adempimento del contratto d'appalto da parte del , sono stati ver- CP_3
sati dal – di cui vi è quietanza versata in atti – solo per eu- Parte_7
ro 119.000,00; che, invero, la proprietà del piano primo è rimasta in capo al committente;
ritenuto che
, stante l'adempimento del GU, è a lui dovuto quale corrispettivo anche il trasferimento della proprietà dell'immobile per cui è causa;
che, sussistono i requisiti di legge della c.e. e della conformità
prevista dalla legge n. 52/1985, per procedersi alla pronuncia ex art. 2932
c.c., deve essere ordinato al il trasferimento al CP_4 CP_3
dell'immobile sito in S. LE SI, via C. Valeria n. 59/A, piano primo,
seconda elevazione f.t., oltre al piano seminterrato, in esecuzione del contrat-
to di appalto stipulato tra le parti in data 04 ottobre 2003.
Nel caso in esame, per giurisprudenza costante in caso di preliminare di ven-
dita di cosa (parzialmente, essendo l'altro immobile già venduto a terzi non parti in causa) altrui non può essere pronunciata sentenza ex 2932 c.c., finché
non sia venuta meno l'altruità della cosa, cioè dal momento in cui il convenu-
to appaltatore consegue la proprietà della cosa promessa in vendita (cfr., tra le altre, Cass. civ. 26833/2023 e Cass. 8417/2016); in tal senso, dunque, non essendo contestato tra i coniugi e il il versamento CP_7 CP_3
delle somme a titolo di corrispettivo per la vendita dell'immobile per cui è causa, ed essendo venuta meno l'altruità per effetto della presente pronuncia,
deve essere ordinato, in combinato disposto ex artt. 1478, II comma c.c. e
2932 c.c., al il trasferimento in capo agli odierni attori CP_3
dell'immobile sito in S. LE SI , via C. Valeria n. 59/A, piano primo,
seconda elevazione f.t., insieme al posto auto, in esecuzione del contratto pre-
liminare stipulato tra le medesime parti in data 20 marzo 2004.
10 La richiesta di parte attrice di vedersi riconosciute le somme spettanti a titolo di penale così come previsto dall'art. 5 del preliminare stipulato con il Brigu-
glio va rigettata per le ragioni che seguono.
Come noto, secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza, in- terpretativa dell'art. 1382 c.c., il contraente a favore del quale è stata prevista può sempre rinunciare alla penale attraverso un'esplicita manifestazione;
ciò,
invero, è avvenuto con la scrittura privata del 06 marzo 2008 in cui si legge “i
coniugi concedono all'impresa del geom. , CP_7 Controparte_3
promittente venditrice, una proroga per la consegna dell'appartamento e po-
sto auto di cui alla scrittura del 20 marzo 2004 sino al 30 giugno 2008
[…]qualora il geom. completi i lavori entro il 30 giugno 2008 , i CP_3
coniugi dichiarano sin d'ora di rinunziare alle penali pre- Parte_8
viste nel citato art. 5 scaturite dal precedente ritardo”. Quindi, è stato ulte-
riormente prorogato il termine previsto per la consegna dell'immobile (al 30
giugno 2008) e i coniugi espressamente hanno rinunciato alla corresponsione delle penali sino a quel momento maturate. Rilevato, altresì, che la consegna dell'immobile è avvenuta il 26 giugno 2008 e, dunque, entro il termine previ-
sto nella scrittura privata, detta circostanza non è idonea al maturare di ulte-
riori penali giustificate in forza del ritardo nella consegna e non, invece, nella stipula del contratto definitivo. Per le suesposte ragioni, ovverosia l'accertata insussistenza di un diritto alle penali in capo ai coniugi an- CP_7
che la domanda di compensazione della somma di euro 4.000,00, dovuta in via residuale al , con l'eventuale credito dedotto va respinta. CP_3
La domanda di parte convenuta di restituzione della somma di euro
25.000,00, dovuti per le opere realizzate dal extra-capitolato, deve CP_3
11 essere rigettata non essendo stato quantificato, come anche rilevato dal c.t.u.,
al di fuori di quanto emerso in sede di sopralluogo, alcun ulteriore esborso da parte della ditta GU nella realizzazione delle opere extra-capitolato
(“Per la quantificazione delle opere extra, come richiesto già in sede di so- pralluogo, si attendevano riscontri contabili dei lavori da parte dell'impresa
che li ha realizzati o dalla committenza che li ha appaltati: su tale circostan-
za nessuna delle parti ha prodotto al CTU documentazione probatoria con-
tabile utile alla stesura di codesto elaborato” p. 19 relazione del c.t.u.). Per le medesime ragioni, non sussistendo diritto al paventato credito da parte del
, deve essere respinta la domanda di compensazione con quanto do- CP_3
vuto al CP_4
Inoltre, la domanda del volta ad ottenere la restituzione della som- CP_3
ma di euro 13.000,00 trattenuta dal in esito alla vendita CP_4
dell'immobile a deve essere rigettata perché tardiva;
infatti, CP_9
detta circostanza – nello specifico l'ammissione del fatto da parte del Pt_3
nelle memorie autorizzate ex art. 183, VI comma, II termine, c.p.c. - non
[...]
si ritiene un elemento sopravvenuto che possa giustificare l'introduzione di una nuova domanda oltre i termini di rito. Ciò in quanto il è sempre CP_3
stato a conoscenza di tale appropriazione sin dalla sottoscrizione del contratto di compravendita del col datata 10 luglio 2008. CP_4 CP_9
La domanda di risarcimento del danno spiegata dalla parte chiamata in causa,
fondata sugli esborsi sopportati dal per il completamento CP_4
dell'opera, deve essere accolta, come detto, limitatamente all'importo di euro
8.603,00, così come quantificato dal c.t.u. (al netto di errori di calcolo già in-
dicati in motivazione). A sostegno degli esborsi del terzo chiamato in causa,
12 giovano le testimonianze di PA OS, e di Testimone_2 Tes_3
i quali hanno confermato di aver svolto delle opere a completamento
[...]
del fabbricato e di essere stati pagati dal per altro verso, invece, CP_4
seppur la testimonianza del AN, geometra della ditta conferma CP_3
la realizzazione di opere ulteriori rispetto al capitolato (“posso dire che è vero
che sono stati eseguiti lavori diversi da quelli appaltati […], ricordo che al piano primo il locale era un bed&breakfast […] sono stati realizzati lavori esterni di quelli non previsti”) detta deposizione, in assenza di ulteriori ele-
menti, non è sufficiente a formare una prova volta a dimostrare i costi soste-
nuti dal per la realizzazione delle opere extracapitolato. Finanche la CP_3
testimonianza dell' direttore dei lavori, che consente di desumere che Pt_2
delle opere extra capitolato siano state realizzate (avendo egli ha riferito che
“preciso che rispetto a progetto sempre da me redatto sono state realizzate delle opere esterne rispetto al progetto originario” e ancora “preciso che non ho mai redatto alcuna contabilità per le opere esterne”), non può dirsi idonea a supportare la domanda del , il quale non ha fornito ulteriori ele- CP_3
menti che dimostrassero l'entità dei lavori.
La domanda ex art. 1382 c.c. svolta dal nei confronti del CP_4 CP_3
con cui si chiede la restituzione della penale deve essere accolta.
Infatti, la giustificazione del ritardo dedotta dal - e imputata dallo CP_3
stesso all'attesa delle direttive del direttore dei lavori, ad impedimenti come l'assenza di certificazione edilizia o l'impossibilità di montare il ponteggio per opposizione dei vicini, alla sospensione dei lavori nel mese di agosto per l'ordinanza del Comune di Sant'LE – non possono essere ritenute suffi- cienti a giustificare un ritardo nella consegna dell'opera di oltre tre anni.
13 Secondo l'art. 8 del contratto di appalto, difatti, “il si impegna […] CP_3
a portare a termine i lavori entro e non oltre tre anni dall'inizio dei lavori”,
che dovevano cominciare entro 7 giorni dal rilascio della concessione edili-
zia, rilasciata il 30 ottobre 2003. Dunque, i lavori sono cominciati il 05 no-
vembre 2003, e avrebbero dovuto essere conclusi entro il 05 novembre 2006,
mentre sono terminati solo con lo sgombero ordinato dal committente avve-
nuto in data 11 novembre 2009. La penale per il ritardo - così calcolato, è di
1102 giorni che, moltiplicati per euro 51,00 al giorno come da contratto - de-
ve quantificarsi in euro 56.202,00 oltre interessi legali dalla domanda trattan-
dosi di somma dovuta a titolo di risarcimento del danno (Cass. civ. n.
12188/2016) che si quantificano in euro 8.406,76.
La domanda di restituzione dell'immobile svolta dal nei confronti CP_4
dei coniugi – va rigettata per i motivi che seguono. CP_1 CP_2
Preliminarmente, si precisa che in assenza di una qualificazione dell'azione operata da parte chiamata, si ritiene si tratti di una azione restitutoria e non di rivendica in quanto per un verso non ha fornito alcuna prova in CP_4
ordine al suo titolo di acquisto né alla regolarità degli acquisti dei precedenti proprietari e per altro verso egli si è limitato ad invocare l'insussistenza di un titolo giuridico legittimante la detenzione degli occupanti. Ciò posto, l'azione di restituzione ha natura personale e, previo accertamento dell'insussistenza del titolo in capo all'occupante, è volta ad ottenere la consegna del bene. Nel
caso in esame, tuttavia, alla luce delle superiori considerazioni è emerso che il contratto di appalto stipulato tra e è valido ed efficace;
CP_3 CP_4
che, pertanto, al doveva essere trasferito l'immobile pattuito in se- CP_3
de di contratto d'appalto a titolo di corrispettivo insieme agli importi in dena-
14 ro e all'altro immobile speculare;
che, in forza del contratto dichiarato valido,
il legittimo proprietario è e che, in ossequio al contratto preliminare CP_3
stipulato con i coniugi questi ultimi – che hanno versato al CP_7
il prezzo pattuito – ex art. 1478, II comma c.c. diventano proprieta- CP_3
ri al momento in cui il promittente venditore acquista la proprietà dal titolare di essa;
pertanto, i coniugi – odierni attori, sono i legittimi CP_1 CP_2
proprietari dell'immobile per cui è causa e la domanda di restituzione esperi-
ta dal deve essere rigettata. CP_4
In ordine alla domanda di cancellazione di ipoteche accese sull'immobile,
non è emerso in sede istruttoria alcunché che lasciasse intendere che vi fosse-
ro pesi pregiudizievoli sull'immobile, né gli attori hanno dato prova dell'esistenza degli stessi, e, dunque, nel merito nulla si dispone.
Ritiene, infine, il Tribunale che, attesa la peculiarità e l'effettiva controverti-
bilità della questione trattata, sussistano ragioni tali da giustificare l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Messina, in persona del Giudice on. d.ssa Francescaromana
Puglisi, definitivamente pronunciando nel proc. civ. iscritto al n.
90000146/2012 R.G., così decide:
1. Dichiara valido ed efficace il contratto di appalto stipulato tra e e, per l'effetto, Controparte_4 Controparte_3
ordina il trasferimento dell'immobile sito in S. LE SI,
via Consolare Valeria snc, censito al foglio 4, particella 1470
piano primo, oltre al seminterrato, a Parte_9
[... ;
15 2. Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente la trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni re-
sponsabilità;
3. In esecuzione del contratto preliminare stipulato tra
[...]
e e CP_3 Controparte_1 Controparte_10
ordina il trasferimento dell'immobile sito in S. Ales-
[...]
sio SI, via Consolare Valeria snc, censito al foglio 4, parti-
cella 1470 sub 9 e sub 6 agli attori;
4. Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente la trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni re-
sponsabilità;
5. Accoglie la domanda di di risarcimento del Controparte_4
danno per gli esborsi effettuati che liquida in euro 8.603,00 e, per l'effetto, condanna al paga- Controparte_3
mento di detto importo;
6. Accoglie la domanda di di pagamento della Controparte_4
penale prevista per il ritardo nella consegna, quantificata in eu-
ro 56.202,00, oltre euro 8.406,76 per interessi legali e, per l'effetto, condanna al pagamento Controparte_3
di detto importo;
7. Respinge ogni altra domanda;
8. Compensa le spese di lite.
Messina, 04 febbraio 2025.
Il Giudice on.
d.ssa Francescaromana Puglisi
16 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Fran-
cesca Annunziata Di TR, quale funzionario addetto all'Ufficio del Processo,
presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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