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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/03/2025, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2411/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il dott. Gianluigi Canali, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2411 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 e promossa da assistito dall'avv. Gabriella Ciancetta Parte_1
OPPONENTE contro e per essa la mandataria a socio unico Controparte_1 Controparte_2 assistita dall'avv. Giulio Rossetto
RESISTENTE
Le parti concludevano come da verbale del 27.3.2025
Fatto e diritto.
proponeva opposizione avverso il precetto notificatogli dalla Parte_1 cessionaria – a mezzo della mandataria – ed Controparte_1 Controparte_2 esponeva che parte convenuta non aveva dimostrato di essere titolare del credito;
che il mutuo fondiario datato 10.2.2012, stipulato da BCC Agrobresciano con i signori e e garantito da ipoteca rilasciata da , Pt_1 Pt_2 Parte_1 era nullo, in quanto la somma erogata era stata utilizzata per estinguere una pagina 1 di 4 passività pregressa che i mutuatari avevano nei confronti della Banca mutuante;
che il credito era prescritto;
che l'opponente rivestiva la qualifica di consumatore;
che il quantum indicato nel precetto non era esatto. si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Nel corso del giudizio, il giudice istruttore riteneva prescritto il credito e sospendeva il titolo esecutivo.
Il Tribunale, adito ex art. 669 terdecies cpc, confermava l'ordinanza.
All'udienza del 27.3.2025, la causa era posta in decisione.
- - - -
L'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente è fondata.
La giurisprudenza, in merito alla questione dibattuta dalle parti, ha affermato che
“in tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo)” (Cass. Civ., III, 12.2.2010, n.
3371).
Ciò posto, va rilevato, con riferimento alle missive prodotte da parte convenuta, che mentre quella allegata quale doc. n. 6, trasmessa ai mutuatari da parte della stessa
BCC, reca sia l'espressa indicazione del nominativo del debitore sia la inequivocabile individuazione del titolo da cui è sorto il credito di cui si è domandato l'adempimento
(“mutuo fondiario n. 29568/80”), le ulteriori comunicazioni prodotte quali documenti n. 7 e n. 8, se da un lato contengono l'espressa qualificazione di parte convenuta quale debitore, dall'altro non recano invece una certa identificazione della causa debendi, a tal fine non bastando la generica dicitura “ndg. 4__322498”, tanto più ove si rammenti che la prima delle due comunicazioni in esame fa riferimento ad una generica “esposizione debitoria per operazioni bancarie di vario genere”. Da ciò discende che le comunicazioni trasmesse da ai debitori in solido appena CP_1 richiamate si prospettano come inidonee a provocare l'interruzione della prescrizione, tanto più alla luce dell'ulteriore contestazione relativa all'ampiezza del pagina 2 di 4 perimetro dell'operazione di c.d. cessione in blocco intervenuta, a suo tempo, fra
BCC e CP_1
Del pari, non si prospettano risolutivi gli ulteriori documenti prodotti da parte resistente quali allegati nn. 9, 10 e 11 posto che: - quanto allo stato passivo formato dal liquidatore nominato nell'ambito della procedura di liquidazione del patrimonio aperta a carico del coobbligato (doc. n. 9), ed in particolare, a quanto CP_3 può immaginarsi, al cronologico n. 8, deve rilevarsi che esso reca una dicitura del tutto generica;
- quanto alla domanda di partecipazione al passivo relativa alla procedura di liquidazione del patrimonio aperta a carico del coobbligato Pt_3
(doc. n. 10), deve rilevarsi che non è stata fornita prova della sua
[...] trasmissione al liquidatore o del suo accoglimento;
- quanto al progetto di distribuzione relativo alla procedura di liquidazione del patrimonio da ultima richiamata (doc n. 11), deve rilevarsi che anch'esso reca una dicitura del tutto generica. Dacché, deve escludersi, alla luce del compendio probatorio acquisito, che parte convenuta abbia adeguatamente documentato di aver provocato l'interruzione e la sospensione della decorrenza del termine prescrizionale del proprio credito per il tramite della partecipazione alle cennate procedure di sovraindebitamento.
L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione determina l'assorbimento di ogni altra questione.
Le spese di lite sono poste a carico di parte convenuta e sono liquidate in € 2.552,00 per la fase di studio, in € 1.628,00 per la fase introduttiva, in € 5.670,00 per la fase di trattazione e in € 4.253,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del
15%, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione, dichiara la nullità del precetto;
condanna parte convenuta a rifondere a le spese di lite Parte_1 liquidate in motivazione, con distrazione in favore dell'avv. Gabriella Ciancetta antistatario.
pagina 3 di 4 Così deciso in Brescia il 27.3.2025.
Il Giudice
Gianluigi Canali
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il dott. Gianluigi Canali, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2411 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 e promossa da assistito dall'avv. Gabriella Ciancetta Parte_1
OPPONENTE contro e per essa la mandataria a socio unico Controparte_1 Controparte_2 assistita dall'avv. Giulio Rossetto
RESISTENTE
Le parti concludevano come da verbale del 27.3.2025
Fatto e diritto.
proponeva opposizione avverso il precetto notificatogli dalla Parte_1 cessionaria – a mezzo della mandataria – ed Controparte_1 Controparte_2 esponeva che parte convenuta non aveva dimostrato di essere titolare del credito;
che il mutuo fondiario datato 10.2.2012, stipulato da BCC Agrobresciano con i signori e e garantito da ipoteca rilasciata da , Pt_1 Pt_2 Parte_1 era nullo, in quanto la somma erogata era stata utilizzata per estinguere una pagina 1 di 4 passività pregressa che i mutuatari avevano nei confronti della Banca mutuante;
che il credito era prescritto;
che l'opponente rivestiva la qualifica di consumatore;
che il quantum indicato nel precetto non era esatto. si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Nel corso del giudizio, il giudice istruttore riteneva prescritto il credito e sospendeva il titolo esecutivo.
Il Tribunale, adito ex art. 669 terdecies cpc, confermava l'ordinanza.
All'udienza del 27.3.2025, la causa era posta in decisione.
- - - -
L'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente è fondata.
La giurisprudenza, in merito alla questione dibattuta dalle parti, ha affermato che
“in tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo)” (Cass. Civ., III, 12.2.2010, n.
3371).
Ciò posto, va rilevato, con riferimento alle missive prodotte da parte convenuta, che mentre quella allegata quale doc. n. 6, trasmessa ai mutuatari da parte della stessa
BCC, reca sia l'espressa indicazione del nominativo del debitore sia la inequivocabile individuazione del titolo da cui è sorto il credito di cui si è domandato l'adempimento
(“mutuo fondiario n. 29568/80”), le ulteriori comunicazioni prodotte quali documenti n. 7 e n. 8, se da un lato contengono l'espressa qualificazione di parte convenuta quale debitore, dall'altro non recano invece una certa identificazione della causa debendi, a tal fine non bastando la generica dicitura “ndg. 4__322498”, tanto più ove si rammenti che la prima delle due comunicazioni in esame fa riferimento ad una generica “esposizione debitoria per operazioni bancarie di vario genere”. Da ciò discende che le comunicazioni trasmesse da ai debitori in solido appena CP_1 richiamate si prospettano come inidonee a provocare l'interruzione della prescrizione, tanto più alla luce dell'ulteriore contestazione relativa all'ampiezza del pagina 2 di 4 perimetro dell'operazione di c.d. cessione in blocco intervenuta, a suo tempo, fra
BCC e CP_1
Del pari, non si prospettano risolutivi gli ulteriori documenti prodotti da parte resistente quali allegati nn. 9, 10 e 11 posto che: - quanto allo stato passivo formato dal liquidatore nominato nell'ambito della procedura di liquidazione del patrimonio aperta a carico del coobbligato (doc. n. 9), ed in particolare, a quanto CP_3 può immaginarsi, al cronologico n. 8, deve rilevarsi che esso reca una dicitura del tutto generica;
- quanto alla domanda di partecipazione al passivo relativa alla procedura di liquidazione del patrimonio aperta a carico del coobbligato Pt_3
(doc. n. 10), deve rilevarsi che non è stata fornita prova della sua
[...] trasmissione al liquidatore o del suo accoglimento;
- quanto al progetto di distribuzione relativo alla procedura di liquidazione del patrimonio da ultima richiamata (doc n. 11), deve rilevarsi che anch'esso reca una dicitura del tutto generica. Dacché, deve escludersi, alla luce del compendio probatorio acquisito, che parte convenuta abbia adeguatamente documentato di aver provocato l'interruzione e la sospensione della decorrenza del termine prescrizionale del proprio credito per il tramite della partecipazione alle cennate procedure di sovraindebitamento.
L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione determina l'assorbimento di ogni altra questione.
Le spese di lite sono poste a carico di parte convenuta e sono liquidate in € 2.552,00 per la fase di studio, in € 1.628,00 per la fase introduttiva, in € 5.670,00 per la fase di trattazione e in € 4.253,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del
15%, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione, dichiara la nullità del precetto;
condanna parte convenuta a rifondere a le spese di lite Parte_1 liquidate in motivazione, con distrazione in favore dell'avv. Gabriella Ciancetta antistatario.
pagina 3 di 4 Così deciso in Brescia il 27.3.2025.
Il Giudice
Gianluigi Canali
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