CASS
Sentenza 31 maggio 2023
Sentenza 31 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 31/05/2023, n. 15338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15338 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6155/2017 R.G. proposto da: INVITALIA AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA DELLA LIBERTA' 10, presso lo studio dell’avvocato BALAS GIAMPAOLO ([...]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MORIELLI MA ANDREA ([...]) -ricorrente- contro FALLIMENTO ECOMAX SRL Civile Sent. Sez. 1 Num. 15338 Anno 2023 Presidente: DE CHIARA CARLO Relatore: FERRO MASSIMO Data pubblicazione: 31/05/2023 Pagina 2 di 5 - RGN 6155/2017 estensore cons. m.ferro -intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE AVEZZANO n. 547/2017 depositato il 27/01/2017. Vista la memoria del Procuratore Generale della Corte di cassazione, nella persona del sost. proc. generale dr.ssa Paola Filippi;
vista la memoria del ricorrente;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere MASSIMO FERRO. FATTI DI CAUSA Rilevato che: 1. INVITALIA AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA SPA [INVITALIA] impugna il DECRETO di TRIBUNALE AVEZZANO n. 547/2017 depositato il 27/01/2017 che ne ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del fallimento Ecomax s.r.l. relativamente all’insinuazione solo in chirografo, anziché in privilegio generale, del credito per euro 1.040.474,11; 2. il tribunale ha premesso che: a) l’insinuazione richiamava, come titolo, il privilegio generale di cui era munito il credito restitutorio della sovvenzione concessa alla società già sulla base di un ‘contratto di finanziamento’ stipulato dall’allora Società per l’imprenditoria giovanile s.p.a. nel 1996 ai sensi del d.l. 31.1.1995, n. 26 e così invocando l’art.9 co.5 d.lgs. n. 123 del 1998, istitutivo di detta causa di prelazione per ogni ipotesi di revoca;
b) la non ammissione era sostenuta dalla curatela per la differenza tra la revoca, contemplante una deviazione dallo scopo per il quale la provvista era stata data e l’inadempimento, per il quale l’insorgenza del fallimento consegnava al creditore unicamente rimedi civilistici;
3. il tribunale ha ritenuto che: a) il privilegio innanzitutto non spettava sulla base della distinzione tra revoca per anomalie nel finanziamento e inadempimento, la sola circostanza rilevante in causa;
b) pari rigetto era Pagina 3 di 5 - RGN 6155/2017 estensore cons. m.ferro fondato sulla attribuzione all’istituto già del privilegio speciale, ai sensi dell’art.1 co.5 d.l. n. 26 del 1995, ciò escludendo di per sé anche il privilegio generale invocato;
c) lo stesso privilegio, poi, era fondato su norma posteriore all’erogazione del credito, oggetto di diversa disciplina ratione temporis, senza possibilità di interpretazione estensiva o retroattiva;
4. Invitalia ha avversato il decreto con ricorso in due motivi, illustrati poi da memoria;
il Procuratore Generale ha depositato memoria concludendo per il rigetto del ricorso;
la causa è pervenuta alla pubblica udienza a seguito di ordinanza interlocutoria 1.7.2022, n. 21043. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: 1. con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 9 co. 1,4 e 5 d.lgs. n. 123 del 1998, oltre che il vizio di omessa o apparente motivazione, posto che erroneamente il tribunale ha trascurato che alla società era stata concessa una agevolazione finanziaria pubblicistica ai sensi del d.l. 786 del 1985, tipologicamente assimilabile ai casi del d.lgs. n. 123 del 1998, così che la revoca del finanziamento già derivava ope legis dalla dichiarazione di fallimento, data l’impossibilità di restituzione, come d’altronde previsto anche testualmente nel contratto di erogazione;
2. con il secondo motivo, s’invoca la violazione dell’art.11 prel. c.c. ancora in rapporto all’art.9 d.lgs. n. 123 del 1998, essendo errata la negazione del privilegio condotta all’altezza del divieto d’interpretazione estensiva e con riguardo a contratto anteriore all’istituzione normativa della causa di prelazione, posto che la nuova regola disciplina gli effetti presenti del rapporto e dunque si deve applicare a quelli conseguenti all’inadempimento oggettivamente riscontrato con il fallimento del soggetto finanziato;
3. il ricorso è infondato, sotto molteplici profili e pur se con parziale correzione della motivazione adottata dal giudice di merito;
come condivisibilmente osservato da questa Corte già nell’ordinanza n.18695 del 2022, anche l’eventuale accoglimento della censura condotta sulla portata della nozione di revoca, non potrebbe condurre ad una condivisione efficace Pagina 4 di 5 - RGN 6155/2017 estensore cons. m.ferro del ricorso, posta la preclusione normativa ad una lettura estensiva o retroattiva del privilegio di cui all’art. 9 d.lgs. n.123 del 1998 rispetto ad una vicenda costitutiva del credito però anteriore;
4. la descritta ragione, per come opposta dal tribunale, non appare superabile dall’attuale, fermo, assetto interpretativo sulla improduttività di effetti delle nuove istituzioni di privilegi se non per l’avvenire, salvo discipline speciali in termini di deroga espressa o norme interpretative sopravvenute;
5. così è vero che questa Corte, ribadendo in materia la giurisdizione del giudice ordinario, ha avuto modo di precisare (come di recente da Cass. 8882/2020, 5430/2022) che il provvedimento di revoca ex art.9 d.lgs. n. 123 del 1998 si limita ad accertare il venire meno di un presupposto già previsto in modo puntuale dalla legge, senza alcuna valenza costitutiva, sorgendo il credito come privilegiato ex lege dal «momento in cui viene concesso ed erogato il beneficio e dovendosi, di conseguenza, intendere la revoca del contributo solo come condizione affinché si possa agire per il recupero del credito»; per cui sarebbe irrilevante che l’insorgenza dei presupposti della revoca sia anteriore o successiva al fallimento, nel caso in cui, per tale dichiarazione a carico dell'impresa alla quale era stato concesso il contributo, sia impossibile destinare il finanziamento allo scopo per il quale era stato concesso e, in tutto o in parte, già erogato, poiché l'amministrazione, nel revocare il contributo stesso o nel dichiarare la decadenza, non compie alcuna valutazione discrezionale, pur operando in una dimensione e secondo regole pubblicistiche, ma si limita ad accertare, con la cessazione dell'attività imprenditoriale, il venir meno di un presupposto previsto in modo puntuale dalla legge (Cass. s.u. 15867/2011), dovendo così il giudice procedere all’accertamento del credito di restituzione secondo le regole anche probatorie che gli siano proprie;
6. in realtà, la fattispecie costitutiva del privilegio, attenendo all’insorgenza del credito nel 1996 (con l’esecuzione della delibera di ammissione al finanziamento, pag.2 decr.), manifesta un dato storico incompatibile con l’attagliarsi alla previsione del privilegio speciale sopravvenuto nel 1998; va invero ripetuto il principio, già chiarito da Cass. Pagina 5 di 5 - RGN 6155/2017 estensore cons. m.ferro s.u. 5685 del 2015 per le imprese artigiane, che il privilegio di nuova inserzione ordinamentale, di regola, non ha effetto retroattivo, come poi ribadito anche per i crediti per dazi doganali da Cass. 36755 del 2021, per la rivalsa e il contributo previdenziale dei professionisti da Cass. 6906 del 2022, per le accise del d.lgs. n. 504 del 1995 da Cass. 17738 del 2022, oltre che in identica fattispecie, rispetto all’odierna, dalla cit. ord. Cass. 18695 del 2022; s’impone pertanto il rigetto del ricorso, corretta la motivazione ai sensi dell’art.384 c.p.c. come al punto n.6, senza condanna alle spese stante la non costituzione della procedura;
va riconosciuta la sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso, con correzione della motivazione ai sensi dell’art.384 c.p.c. come da punto 6 della presente sentenza;
ai sensi dell’art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del co.
1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 aprile 2023
vista la memoria del ricorrente;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere MASSIMO FERRO. FATTI DI CAUSA Rilevato che: 1. INVITALIA AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA SPA [INVITALIA] impugna il DECRETO di TRIBUNALE AVEZZANO n. 547/2017 depositato il 27/01/2017 che ne ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del fallimento Ecomax s.r.l. relativamente all’insinuazione solo in chirografo, anziché in privilegio generale, del credito per euro 1.040.474,11; 2. il tribunale ha premesso che: a) l’insinuazione richiamava, come titolo, il privilegio generale di cui era munito il credito restitutorio della sovvenzione concessa alla società già sulla base di un ‘contratto di finanziamento’ stipulato dall’allora Società per l’imprenditoria giovanile s.p.a. nel 1996 ai sensi del d.l. 31.1.1995, n. 26 e così invocando l’art.9 co.5 d.lgs. n. 123 del 1998, istitutivo di detta causa di prelazione per ogni ipotesi di revoca;
b) la non ammissione era sostenuta dalla curatela per la differenza tra la revoca, contemplante una deviazione dallo scopo per il quale la provvista era stata data e l’inadempimento, per il quale l’insorgenza del fallimento consegnava al creditore unicamente rimedi civilistici;
3. il tribunale ha ritenuto che: a) il privilegio innanzitutto non spettava sulla base della distinzione tra revoca per anomalie nel finanziamento e inadempimento, la sola circostanza rilevante in causa;
b) pari rigetto era Pagina 3 di 5 - RGN 6155/2017 estensore cons. m.ferro fondato sulla attribuzione all’istituto già del privilegio speciale, ai sensi dell’art.1 co.5 d.l. n. 26 del 1995, ciò escludendo di per sé anche il privilegio generale invocato;
c) lo stesso privilegio, poi, era fondato su norma posteriore all’erogazione del credito, oggetto di diversa disciplina ratione temporis, senza possibilità di interpretazione estensiva o retroattiva;
4. Invitalia ha avversato il decreto con ricorso in due motivi, illustrati poi da memoria;
il Procuratore Generale ha depositato memoria concludendo per il rigetto del ricorso;
la causa è pervenuta alla pubblica udienza a seguito di ordinanza interlocutoria 1.7.2022, n. 21043. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: 1. con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 9 co. 1,4 e 5 d.lgs. n. 123 del 1998, oltre che il vizio di omessa o apparente motivazione, posto che erroneamente il tribunale ha trascurato che alla società era stata concessa una agevolazione finanziaria pubblicistica ai sensi del d.l. 786 del 1985, tipologicamente assimilabile ai casi del d.lgs. n. 123 del 1998, così che la revoca del finanziamento già derivava ope legis dalla dichiarazione di fallimento, data l’impossibilità di restituzione, come d’altronde previsto anche testualmente nel contratto di erogazione;
2. con il secondo motivo, s’invoca la violazione dell’art.11 prel. c.c. ancora in rapporto all’art.9 d.lgs. n. 123 del 1998, essendo errata la negazione del privilegio condotta all’altezza del divieto d’interpretazione estensiva e con riguardo a contratto anteriore all’istituzione normativa della causa di prelazione, posto che la nuova regola disciplina gli effetti presenti del rapporto e dunque si deve applicare a quelli conseguenti all’inadempimento oggettivamente riscontrato con il fallimento del soggetto finanziato;
3. il ricorso è infondato, sotto molteplici profili e pur se con parziale correzione della motivazione adottata dal giudice di merito;
come condivisibilmente osservato da questa Corte già nell’ordinanza n.18695 del 2022, anche l’eventuale accoglimento della censura condotta sulla portata della nozione di revoca, non potrebbe condurre ad una condivisione efficace Pagina 4 di 5 - RGN 6155/2017 estensore cons. m.ferro del ricorso, posta la preclusione normativa ad una lettura estensiva o retroattiva del privilegio di cui all’art. 9 d.lgs. n.123 del 1998 rispetto ad una vicenda costitutiva del credito però anteriore;
4. la descritta ragione, per come opposta dal tribunale, non appare superabile dall’attuale, fermo, assetto interpretativo sulla improduttività di effetti delle nuove istituzioni di privilegi se non per l’avvenire, salvo discipline speciali in termini di deroga espressa o norme interpretative sopravvenute;
5. così è vero che questa Corte, ribadendo in materia la giurisdizione del giudice ordinario, ha avuto modo di precisare (come di recente da Cass. 8882/2020, 5430/2022) che il provvedimento di revoca ex art.9 d.lgs. n. 123 del 1998 si limita ad accertare il venire meno di un presupposto già previsto in modo puntuale dalla legge, senza alcuna valenza costitutiva, sorgendo il credito come privilegiato ex lege dal «momento in cui viene concesso ed erogato il beneficio e dovendosi, di conseguenza, intendere la revoca del contributo solo come condizione affinché si possa agire per il recupero del credito»; per cui sarebbe irrilevante che l’insorgenza dei presupposti della revoca sia anteriore o successiva al fallimento, nel caso in cui, per tale dichiarazione a carico dell'impresa alla quale era stato concesso il contributo, sia impossibile destinare il finanziamento allo scopo per il quale era stato concesso e, in tutto o in parte, già erogato, poiché l'amministrazione, nel revocare il contributo stesso o nel dichiarare la decadenza, non compie alcuna valutazione discrezionale, pur operando in una dimensione e secondo regole pubblicistiche, ma si limita ad accertare, con la cessazione dell'attività imprenditoriale, il venir meno di un presupposto previsto in modo puntuale dalla legge (Cass. s.u. 15867/2011), dovendo così il giudice procedere all’accertamento del credito di restituzione secondo le regole anche probatorie che gli siano proprie;
6. in realtà, la fattispecie costitutiva del privilegio, attenendo all’insorgenza del credito nel 1996 (con l’esecuzione della delibera di ammissione al finanziamento, pag.2 decr.), manifesta un dato storico incompatibile con l’attagliarsi alla previsione del privilegio speciale sopravvenuto nel 1998; va invero ripetuto il principio, già chiarito da Cass. Pagina 5 di 5 - RGN 6155/2017 estensore cons. m.ferro s.u. 5685 del 2015 per le imprese artigiane, che il privilegio di nuova inserzione ordinamentale, di regola, non ha effetto retroattivo, come poi ribadito anche per i crediti per dazi doganali da Cass. 36755 del 2021, per la rivalsa e il contributo previdenziale dei professionisti da Cass. 6906 del 2022, per le accise del d.lgs. n. 504 del 1995 da Cass. 17738 del 2022, oltre che in identica fattispecie, rispetto all’odierna, dalla cit. ord. Cass. 18695 del 2022; s’impone pertanto il rigetto del ricorso, corretta la motivazione ai sensi dell’art.384 c.p.c. come al punto n.6, senza condanna alle spese stante la non costituzione della procedura;
va riconosciuta la sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso, con correzione della motivazione ai sensi dell’art.384 c.p.c. come da punto 6 della presente sentenza;
ai sensi dell’art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del co.
1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 aprile 2023