TRIB
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 19/06/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 567/2021, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. ALBANESE VINCENZO Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv.
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 27 aprile 2022, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'iscrizione a ruolo contenuta nei seguenti estratti:
– cartella esattoriale n. 13920140001554288, riferita a contributi dovuti alla Cassa
Italiana Geometri per gli anni 2010 e 2011;
1 – cartella esattoriale n. 13920150000581920, riferita a contributi dovuti alla
[...] per l'anno 2012; CP_1
– avviso di addebito INPS n. 43920140000429383, per presunti debiti contributivi modello DM10 anno 2013;
– avviso di addebito INPS n. 43920150000089213, per contributi DM10 anno 2014, comprensivi di interessi e sanzioni.
2. Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'iscrizione a ruolo e la cancellazione di ogni posizione debitoria.
3. Si costituiva l' , eccependo in via preliminare la Controparte_2 carenza di legittimazione passiva in ordine agli avvisi di addebito emessi dall'INPS, in quanto atti riferibili esclusivamente all'ente impositore. Rilevava, inoltre, che – a seguito del mancato pagamento sia delle cartelle esattoriali sia degli avvisi di addebito
– aveva provveduto alla notifica di due distinte intimazioni di pagamento per ciascun atto impugnato, in cui la seconda notifica per ogni atto impugnato, risultava avvenuta nell'anno 2020.
4. La è rimasta contumace. Controparte_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso non può essere accolto.
6. Preliminarmente, si osserva che parte ricorrente ha proposto opposizione non contro gli atti notificati (cartelle e intimazioni di pagamento), bensì contro i soli estratti di ruolo.
7. È orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che l'estratto di ruolo non costituisce atto autonomamente impugnabile, trattandosi di mero atto interno dell'Amministrazione finanziaria, privo di portata provvedimentale o lesiva, destinato solo alla rappresentazione della posizione debitoria del contribuente (Cass. civ., Sez.
U, n. 19704/2015; Cass. civ., Sez. VI, n. 26361/2016; Cass. civ., Sez. V, n.
15647/2022).
8. Ne consegue che, in mancanza di impugnazione tempestiva del titolo esecutivo notificato, l'opposizione avverso il solo estratto di ruolo è inammissibile.
2 9. Il presente ricorso, depositato il 27 aprile 2022, è dunque manifestamente tardivo, e non è idoneo a riaprire i termini per l'impugnazione di atti ormai divenuti definitivi.
10. Quanto agli avvisi di addebito INPS, deve ribadirsi che l' Controparte_2
non è legittimata passiva in ordine alla sussistenza o meno del credito
[...] previdenziale, in quanto mero agente della riscossione. È l'ente impositore (in questo caso l'INPS) a dover essere convenuto in giudizio quando si contesta il fondamento sostanziale della pretesa (Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 15385/2021; Cass. civ., Sez. lav.,
n. 11641/2016).
11. In ogni caso, risulta documentalmente provata la notifica delle intimazioni di pagamento contenenti gli avvisi di addebito. La mancata tempestiva opposizione avverso tali atti comporta la decadenza dall'azione giudiziale, con conseguente definitività del credito azionato.
12. La documentazione prodotta dalla ricorrente non può superare gli effetti preclusivi derivanti dalla mancata opposizione tempestiva.
13. La natura tributaria e previdenziale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
– Dichiara inammissibile il ricorso;
– Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso, 19/06/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 567/2021, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. ALBANESE VINCENZO Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv.
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 27 aprile 2022, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'iscrizione a ruolo contenuta nei seguenti estratti:
– cartella esattoriale n. 13920140001554288, riferita a contributi dovuti alla Cassa
Italiana Geometri per gli anni 2010 e 2011;
1 – cartella esattoriale n. 13920150000581920, riferita a contributi dovuti alla
[...] per l'anno 2012; CP_1
– avviso di addebito INPS n. 43920140000429383, per presunti debiti contributivi modello DM10 anno 2013;
– avviso di addebito INPS n. 43920150000089213, per contributi DM10 anno 2014, comprensivi di interessi e sanzioni.
2. Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'iscrizione a ruolo e la cancellazione di ogni posizione debitoria.
3. Si costituiva l' , eccependo in via preliminare la Controparte_2 carenza di legittimazione passiva in ordine agli avvisi di addebito emessi dall'INPS, in quanto atti riferibili esclusivamente all'ente impositore. Rilevava, inoltre, che – a seguito del mancato pagamento sia delle cartelle esattoriali sia degli avvisi di addebito
– aveva provveduto alla notifica di due distinte intimazioni di pagamento per ciascun atto impugnato, in cui la seconda notifica per ogni atto impugnato, risultava avvenuta nell'anno 2020.
4. La è rimasta contumace. Controparte_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso non può essere accolto.
6. Preliminarmente, si osserva che parte ricorrente ha proposto opposizione non contro gli atti notificati (cartelle e intimazioni di pagamento), bensì contro i soli estratti di ruolo.
7. È orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che l'estratto di ruolo non costituisce atto autonomamente impugnabile, trattandosi di mero atto interno dell'Amministrazione finanziaria, privo di portata provvedimentale o lesiva, destinato solo alla rappresentazione della posizione debitoria del contribuente (Cass. civ., Sez.
U, n. 19704/2015; Cass. civ., Sez. VI, n. 26361/2016; Cass. civ., Sez. V, n.
15647/2022).
8. Ne consegue che, in mancanza di impugnazione tempestiva del titolo esecutivo notificato, l'opposizione avverso il solo estratto di ruolo è inammissibile.
2 9. Il presente ricorso, depositato il 27 aprile 2022, è dunque manifestamente tardivo, e non è idoneo a riaprire i termini per l'impugnazione di atti ormai divenuti definitivi.
10. Quanto agli avvisi di addebito INPS, deve ribadirsi che l' Controparte_2
non è legittimata passiva in ordine alla sussistenza o meno del credito
[...] previdenziale, in quanto mero agente della riscossione. È l'ente impositore (in questo caso l'INPS) a dover essere convenuto in giudizio quando si contesta il fondamento sostanziale della pretesa (Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 15385/2021; Cass. civ., Sez. lav.,
n. 11641/2016).
11. In ogni caso, risulta documentalmente provata la notifica delle intimazioni di pagamento contenenti gli avvisi di addebito. La mancata tempestiva opposizione avverso tali atti comporta la decadenza dall'azione giudiziale, con conseguente definitività del credito azionato.
12. La documentazione prodotta dalla ricorrente non può superare gli effetti preclusivi derivanti dalla mancata opposizione tempestiva.
13. La natura tributaria e previdenziale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
– Dichiara inammissibile il ricorso;
– Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso, 19/06/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3