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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/11/2025, n. 2505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2505 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10917/2021+ 10918/2021
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Unico Dott.ssa RI CR AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10917/2021 R.G. promossa da:
, , nato a [...] il [...], nella sua qualità di fratello Parte_1 C.F._1 di;
, nato a [...] , nella sua qualità di Persona_1 CP_1 C.F._2 padre di;
nata a [...] il Persona_1 Controparte_2 C.F._3
25/7/1946, nella sua qualità di madre di;
, Persona_1 Controparte_3 CodiceFiscale_4 nata a [...] il [...] nella sua qualità di sorella di;
Persona_1 Parte_2
, figlio di;
, , figlio di C.F._5 Persona_1 Controparte_4 C.F._6
, , nato a [...] il [...], nella Persona_1 Controparte_5 C.F._7 qualità di Zio di;
, ,nata a [...] il Persona_1 Parte_3 C.F._8
23/06/1938, nella qualità di zia di , elettivamente domiciliati in Genova in Salita Persona_1
Salvatore Viale 5/6 sc.s. presso lo studio e la persona dell'Avv. Enrico PERATELLO (C.F.
che li rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente in una con C.F._9
l'Avv. Maurizio PARODI (C.F. ), in forza di procure speciali alle liti in atti;
C.F._10
PARTE ricorrente
CONTRO
Controparte_6
(P.I.: ) in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante
[...] P.IVA_1 pro tempore Dott. , corrente in Genova, Largo R. EN 10, ed ivi elettivamente Controparte_7 domiciliata, in Via XX Settembre 32/2 presso lo studio dell'Avv. Pierluigi ASnello (C.F.:
[...]
, , che la rappresenta e difende in forza di C.F._11 Email_1 delibera n. 592 del 31/3/2021 e di procura in atti
CONVENUTO
pag. 1 Al quale è stato riunito il procedimento 10918/2021 promosso da
(C.F. ) nato a [...] il Parte_4 C.F._12
14/6/1978, in proprio e in qualità di genitore e legale rappresentante del figlio minore
[...]
(C.F. nato a [...] il [...] ed ai fini del presente atto Per_2 C.F._13 elettivamente domiciliati in Chiavari, Vico E. Gonzales n.5/1 presso lo studio e la persona dell'avv.
SV BO (C.F. – fax 0185/1770110 – pec C.F._14
che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con Email_2
l'avv. Edoardo BO (C.F. pec giusta C.F._15 Email_3 procura in atti;
ricorrente
CONTRO
Controparte_6
(P.I.: ) in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante
[...] P.IVA_1 pro tempore Dott. , corrente in Genova, Largo R. EN 10, ed ivi elettivamente Controparte_7 domiciliata, in Via XX Settembre 32/2 presso lo studio dell'Avv. Pierluigi ASnello (C.F.:
[...]
, , che la rappresenta e difende in forza di C.F._11 Email_1 delibera n. 592 del 31/3/2021 e di procura in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 25.09.2025, le parti, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate, per come sono state indicate nelle memorie autorizzate
Per le parti ricorrenti , , Parte_1 CP_1 Controparte_2 CP_3
, , , :
[...] Parte_2 Controparte_4 Controparte_5 Parte_3
“Nel merito
Piaccia al Tribunale ill.mo disattesa ogni contraria istanza, eccezione, conclusione anche istruttoria, ammesse le istanze istruttorie tutte come in atti formulate e formulande,
Nel merito in via principale: accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del convenuta nella causazione della morte di condannare Ospedale Persona_1 Pt_5 CP_6 CP_6
Largo R. EN 10 - 16132 Genova - P.I. in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore:
I)al risarcimento in favore di 1) ; 2) ; 3) ; 4) Parte_2 Controparte_4 CP_1
; 5) 6) , di tutti i danni, patrimoniali e non, Controparte_2 Parte_1 Controparte_3 sofferti iure proprio per la perdita di , in quelle somme per ciascuno di essi risultate Persona_1 dovute e comunque ritenute, con liquidazione equitativa o come meglio ed unitaria ma tenuto conto di ogni componente o pregiudizio consequenziale e con adeguata personalizzazione;
II) al risarcimento del danno spettante a e jure hereditario Controparte_4 Parte_2 quali eredi di , avuto riguardo a tutti i danni, patrimoniali e non, dalla stessa subiti in Persona_1
pag. 2 vita, articolati nelle sue componenti biologiche , da reato, morali, esistenziali , catastrofali e per la lesione dei di lei diritti personali a copertura costituzionale, ed ora anche ex art. 2 della Carta dei
Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, parte integrante del nostro ordinamento dopo l'avvenuta ratifica del Trattato di Li. del 31.07.2008, con liquidazione finale unitaria, in via equitativa e per le quote paritarie agli eredi spettanti in via successoria, anche per lucro cessante per la perdita dell'attività lavorativa;
-previa remissione in istruttoria per ammissione delle istanze istruttorie dedotte in atti e non ammesse finalizzate a comprovare la sussistenza di un vincolo affettivo con gli zii nonché, previa rinnovazione di ctu medico legale, la corretta quantificazione del danno biologico jure proprio conseguente allo stress patito dai genitori di a seguito delle lesioni dalla stessa Persona_1 riportate e, quindi, per l'elaborazione del lutto III)al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti da e per danno biologico (permanente e temporaneo) , CP_1 Parte_6 in senso statico, nonché al correlato danno morale, in relazione al danno biologico, tenuto conto del reato e con adeguata personalizzazione avuto riguardo anche agli aspetti dinamico relazionali, in quelle somme risultate dovute e comunque meglio ritenute con valutazione equitativa;
nonché al risarcimento dei danni patrimoniali agli stessi ritenuti spettanti per l'assistenza alla congiunta, nonché per i trattamenti psico terapeutici necessari e consequenziali all'evento;
IV)previa rimessione in istruttoria per l'espletamento delle prove come sotto indicate, al risarcimento in favore di e , di tutti i danni, patrimoniali e Parte_3 Controparte_5 non, sofferti iure proprio per la perdita di , in quelle somme per ciascuno di essi Persona_1 risultate dovute e comunque ritenute, con liquidazione equitativa o come meglio ed unitaria ma tenuto conto di ogni componente o pregiudizio consequenziale e con adeguata personalizzazione tenuto conto del reato;
V)il tutto con la rivalutazione monetaria delle poste non liquidate all'attualità in base all'indice
ISTAT dei prezzi al consumo dall'evento al saldo ed con il ristoro dell'ulteriore e maggior danno, anche ex art. 1224 c.c., da liquidarsi anche in via equitativa e comunque in coerenza con gli interessi moratori ex art 1184 cc 4 comma, applicati nei ritardati pagamenti delle transazioni commerciali 231/2002, applicabili alla fattispecie o come meglio visto, comunque derivante dalla mancata disponibilità immediata nel conseguimento dell'equivalente monetario del credito risarcitorio di valore.
VI)In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali con rimborso forfetario, IVA e contributo integralmente rifusi, con distrazione in favore dell'avv. Enrico Peratello che si dichiara antistatario, sia per la fase di atp che per il giudizio di merito;
VII) Con rifusione delle spese di consulenti tecnici di parte secondo allegate parcelle e con rimborso a delle spese di ctu anticipate, come precisato nella parte dedicata alla Parte_1 quantificazione del danno sotto la voce Parte_1
In via istruttoria: ammettere i capitoli di prova dedotti in seconda memoria e non ammessi con
pag. 3 specifico ( ma non esasutivo ) riferimento ai capitoli da 15 a 19, disponendo, ove non il Tribunale non ritenesse di discostarsi dalle valutazioni espresse nella perizia con decisone equitativa, Per_3 la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio finalizzata a pervenire alla quantificaione del danno di narura psicologica patito dai genitori di e dai di lei figli a seguito del Persona_1 decesso della propria congiunta;
a testi i nominativi già indicati in atti .”
Per parte convenuta , insistendo in particolare per Controparte_8
l'accoglimento dell'istanza di rinnovazione della CTU:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis e previe le pronunce meglio viste e/o ritenute, respingere ogni avversa domanda nei confronti dell' in quanto infondata in fatto ed in Controparte_9 diritto e comunque non provata e/o non ritualmente formulata, e così disporre con ogni conseguenziale pronunzia, mandando assolto il predetto nosocomio da ogni e qualsiasi richiesta ex adverso proposta, e comunque, anche in subordine, per quanto allo stesso non ascrivibile. Vinte le spese ed i compensi di lite ex D.M. 147/22”
Per parte ricorrente , in proprio e per il figlio minore : Parte_4 Persona_2
“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, contrariis reiectis, per le causali di cui al ricorso introduttivo del giudizio e dei successivi atti difensivi, dichiarare l'esclusiva responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale e/o da contatto sociale di (C.F. Controparte_8
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in Genova, Largo P.IVA_1
SA EN n.10, anche per il fatto commesso dal predetto legale rappresentante, ovvero da persona individuabile tra i dipendenti del predetto nosocomio, in relazione alle lesioni ed al decesso della sig.ra , così come come statuito dai CCTTUU dottori Persona_1 Persona_4
e nominati da Codesto Ill.mo Tribunale nel giudizio di
[...] Persona_2 Persona_5
TP (R.G.N. 2197/2021 riunito con il procedimento R.G.N. 2550/2021), e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare (C.F. ), in Controparte_8 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Genova, Largo SA EN n.10, a risarcire in favore del sig. , in proprio e quale genitore del figlio minore Parte_4 [...]
, tutti i danni dai predetti subiti, iure proprio ed iure hereditatis, a seguito delle lesioni e del Per_2 decesso della sig.ra , danni come quantificati e richiesti in atti ed in particolare nelle Persona_1 note conclusive, ovvero pari ai diversi importi, maggiori o minori che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà equo e di giustizia liquidare. Il tutto oltre interessi legali ex art.1284 primo comma c.c. dal fatto alla domanda giudiziale ed interessi moratori ex art.1284 quarto comma c.c. dalla domanda giudiziale
(ricorso per TP) all'effettivo pagamento. Con vittoria di spese e compensi legali di giudizio, oltre alla rifusione delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi liquidati, nonché oltre spese di assistenza tecnica e di C.T.U., sia in relazione al presente giudizio che a quello di TP (R.G.N.
2197/2021 riunito con il procedimento R.G.N. 2550/2021), con attribuzione diretta in favore del
pag. 4 sottoscritto legale, antistatario.
In via istruttoria, il sig. , in proprio e quale genitore del figlio minore Parte_4 [...]
, insta per: - l'ammissione di prova per interrogatorio del legale rappresentante di Per_2 [...]
(C.F. ), nonché di prova per testi sui seguenti capitoli Controparte_8 P.IVA_1 di prova, di cui alla memoria ex art.184 comma 2 c.p.c. ed alla memoria 27/1/2025, indicando a testi su tutti i capitoli di prova i sigg.ri: 1) residente in [...]
n.11/2; 2) residente in [...]G/2: Testimone_2
5) Vero che il sig. , unitamente al figlio , si è recato Parte_4 Persona_2 quotidianamente a far visita alla moglie quando la predetta era ricoverata presso le strutture della
ASL4 Chiavarese di cui sopra, nonché mediamente per quattro giorni a settimana quando la compianta si trovava ricoverata presso il Centro Riabilitivo Cardinal RR. In dette Persona_1 occasioni, il sig. ha parlato costantemente alla moglie e quest'ultima ha reagito Parte_4 alle parole del marito, emettendo suoni, agitandosi, cercando di muoversi e piangendo al fine di comunicare con il predetto e con il figlio.
13) Vero che prima degli eventi per cui è causa la sig.ra era solita fare la spesa Persona_1 con denari provenienti dalla propria attività lavorativa, cucinare, pulire la casa per sé e per il marito.
14) Vero che antecedentemente al ricovero per cui è causa, la sig.ra abitava e Persona_1 risiedeva in Rapallo con il marito . Parte_4
15) Vero che il ricorrente a seguito dell'evento per cui è causa ha fatto visita Parte_4 quotidianamente alla moglie presso le strutture dell'ASL4 Chiavarese, dove era ricoverata, fino alla data del decesso.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Svolgimento del processo
Al presente giudizio (iscritto al n.10917/2021) incardinato con unico ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti della parte convenuta dai signori 1) Controparte_10
; 2) ; 3) ; 4) ; 5) Parte_2 Controparte_4 CP_1 Controparte_2 Parte_1
6) , 7) 8) è stato riunito il procedimento Controparte_3 Controparte_5 Parte_3 iscritto al n. 10918 /2021 RG promosso da anche nell'interesse del minore Parte_4
nei confronti della medesima parte convenuta. Persona_2
Tutti i predetti soggetti, che hanno agito nella qualità di prossimi congiunti di , Persona_1 hanno chiesto accertarsi la responsabilità della convenuta in Controparte_10 relazione alle gravissime lesioni riportate dalla propria congiunta (esitate nel decesso sopraggiunto dopo tre anni dalle omissioni di diagnosi e cura dedotte a sostegno della domanda), e la conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni patiti a diverso titolo da ciascuno di loro, deducendo ( in ciò supportati anche dalle conclusioni dell'elaborato tecnico reso in sede di atp – rg
2197/21 - al quale hanno partecipato tutti i soggetti di cui sopra) che il decesso della Sig.ra pag. 5 avvenuto in data 21/6/2015 era stato determinato da complicazioni post-parto non Persona_1 correttamente gestite dai sanitari che l'avevano in cura.
In particolare è stato evidenziato:
- che pochi giorni dopo l'esecuzione di taglio cesareo praticato in data 17 agosto 2012 all'interno del nosocomio convenuto, a seguito del quale era nato un bimbo in buone condizioni fisiche, era entrata in coma per encefalopatia post anossica dopo doppio arresto Persona_1 cardio circolatorio, verificatosi in data 24 agosto 2012 , per un grave shock emorragico (secondo le deduzioni difensive colpevolmente misconosciuto e comunque colpevolmente diagnosticato con grave ritardo e comunque risolto chirurgicamente con colpevole ritardo) dagli operatori sanitari che le avevano prestato cura e assistenza;
- che gli errori omissivi, gravi ed evitabili, avevano procurato alla congiunta uno Persona_1 stato di invalidità permanente nella misura del 100% della totale, tradottosi di fatto in penosissimo stato vegetativo di minima coscienza, in cui la medesima aveva “vissuto” per tre anni, sino all'exitus sopraggiunto in data 21 giugno 2015 per insufficienza respiratoria acuta– Polmonite nosocomiale, ed anch'esso da porsi in strettissimo nesso di causalità con l'operato gravemente colposo degli operatori sanitari e per essi della struttura ospedaliera convenuta alle cui dipendenze i medesimi lavoravano e/o per cui collaboravano, ritenendo quindi provato il nesso causale – secondo la regola del “più probabile che non” – tra l'operato dei sanitari e l'evento morte, assolutamente evitabile in caso di approccio diagnostico-terapeutico corretto.
Il Convenuto si è costituito chiedendo in via preliminare di disporre il Controparte_11 mutamento del rito;
nel merito - nel contestare le risultanze e le conclusioni della CTU svolta in
TP - ha chiesto il rigetto della domanda, per la ritenuta insussistenza di qualsivoglia ipotesi di responsabilità a proprio carico , evidenziando a supporto delle proprie tesi difensive le conclusioni assunte in sede penale dai medici incaricati dal G.I.P. di svolgere le indagini medico-legali , Prof.ssa e Dott.ssa ,chiedendo in via istruttoria la rinnovazione della Controparte_12 Persona_6
CTU sulla scorta delle osservazioni critiche dedotte in atti con nomina di nuovo collegio peritale, ovvero, in subordine, la convocazione a chiarimenti del collegio composto dalla Dott.ssa
[...]
dal Dott. e dal Dott. nel contraddittorio del Persona_4 Persona_2 Persona_5
CCTTPP, contestando in ogni caso le poste di danno pretese .
Disposta la riunione dei due procedimenti e la conversione del rito da sommario a ordinario, acquisiti gli atti relativi al procedimento per TP, concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., la causa è stata istruita mediante: prova documentale, chiarimenti scritti resi dai
CTU nominati in TP, prova orale e CTU medico legale sulle persone di Parte_2
, , , e . Controparte_4 CP_1 Controparte_2 Parte_4 Persona_2
pag. 6 Dopo alcuni rinvii concessi per consentire alle parti di valutare la proposta conciliativa avanzata dal giudice 1(alla quale tutti gli attori, ma non il convenuto, hanno aderito) la causa è stata da ultimo trattenuta in decisione sulle conclusioni come trascritte in epigrafe.
2. Nel merito dell'azione di responsabilità
Come ben evidenziato dal Collegio medico in TP (vedi pag. 30 e ss. della relazione in atti) il presente contenzioso verte sull'adeguatezza delle cure disposte sulla persona di , Persona_1
35enne all'epoca dei fatti d'interesse, presso l'Ospedale di Genova ove era stata CP_6 ricoverata il 16/8/2012 a seguito di accesso al PS del medesimo nosocomio per un controllo a termine di gravidanza. Nello specifico risulta che al Triage veniva accertato un aggravamento della condizione fetale di ritardo di crescita intrauterino- IUGR - nota dal controllo ecografico del
3/08/12 ed associata a rialzo pressorio, proteinuria ed edemi agli arti inferiori. Per tali motivi la donna veniva ricoverata in turno ostetrico. Dopo l'accesso in reparto e la visita ostetrica venivano impostati i controlli del caso quali monitoraggio pressorio, cardiotocografico e le analisi del sangue.
Le registrazioni cardiotocografiche sia al mattino che alla sera risultavano del tutto nella norma mentre gli esami ematici evidenziavano alterazioni seppur modeste con anemia (Hb 10.4, MCV
65.9) e piastrinopenia (PLT 83), aumento della fosfatasi alcalina (ALP 175) e ridotta albuminemia
(21.9) anch'esse di grado lieve. La sera del ricovero veniva rilevato un aumento della PA diastolica
(ore 19:30, PA 129/95). Il giorno successivo (17/8) le analisi del sangue non rilevavano sostanziali variazioni. Pur tuttavia fu decisa l'interruzione della gravidanza mediante ricorso al taglio cesareo d'urgenza che portava alla luce un bambino, vivo e vitale, del peso di gr 1822. Si confermava pertanto il grave arresto di crescita fetale al 5° centile. Il controllo post-operatorio clinico- strumentale della Poletti, in particolare della PA e delle analisi chimico-cliniche, metteva in evidenza un progressivo peggioramento delle condizioni cliniche generali. Pertanto il giorno dopo, per il marcato aumento sia dei valori pressori sia degli enzimi epatici associati alla restrizione della diuresi, veniva deciso il trasferimento in Reparto di Rianimazione (ore 14:20 del 18/8/12). Durante il ricovero la continuava a presentare dolore addominale ed anemia nonostante le Per_1 emotrasfusioni. La consulenza specialistica chirurgica del 19/08 metteva in evidenza la presenza di un versamento liquido in addome. La paziente continuava ad essere monitorata e sottoposta a cure mediche ed emodialitiche per la presenza di una insufficienza renale. Per il verificarsi di un improvviso arresto cardiaco (24/08) la previa rianimazione RCP, veniva sottoposta ad Per_1 accertamento ecografico che consentiva di evidenziare un ematoma localizzato ai muscoli retti dell'addome e versamento ematico nel cavo peritoneale. Accertata una condizione di shock emorragico i sanitari disposero un trattamento farmacologico associato a supporto trasfusionale e un intervento chirurgico in urgenza (24/08/12) finalizzato all'arresto dei foci emorragici. Nello specifico veniva effettuata una relaparatomia secondo Pfannenstiel con riapertura della precedente cicatrice. Dal relativo diario operatorio risultava “abbondante materiale ematico in sede sotto fasciale-premuscolare” che veniva evacuato e “residui ematici nel cavo peritoneale” in assenza di sanguinamento a livello dell'apparato utero-annessiale. Si palesava un “vasto ematoma della parete anteriore dell'addome sul retto soprattutto a sinistra” con fonti di sanguinamento a nappo dal peduncolo epigastrico. Mediante la legatura dei ventri muscolari per trasfissione a sinistra e la legatura del peduncolo epigastrico, isolato en-bloc, l'emorragia veniva arrestata.
Il decorso clinico fu poi caratterizzato dalle conseguenze neurologiche secondarie verificatesi in seguito alla ipoperfusione cerebrale globale di natura post-ischemico anossica in anemizzazione acuta (Hb 3 g/dl) con stato prima di coma quindi vegetativo permanente che evolveva in exitus nel volgere di tre anni (21/06/2015).
Sono state esaminate dai CCTTUU nominati in TP distintamente sia la vicenda ostetrica sia l'operato dei sanitari della avendo riguardo alla correttezza Parte_15 diagnostico-terapeutica ed alla tempestività delle misure poste in essere per consentire il miglior outcome perseguibile in termini quoad vitam e quoad valetudinem. Sotto il primo aspetto la condotta prestata dai sanitari, dal momento del ricovero in turno ostetrico alla decisione di ricorrere al parto cesareo d'urgenza e sia durante il periodo post-operatorio fino al trasferimento in reparto di rianimazione, è risultata priva di rilievi, avendo agito i sanitari nel rispetto delle linee guida;
sul punto il Collegio medico ha evidenziato che “non emergono elementi di criticità nell'operato dei medici ginecologi che prestarono la propria opera con competenza e tempestività anche in considerazione della rapida evoluzione del quadro clinico. In altri termini l'analisi della documentazione permette di considerare corretto ed aderente alle più accreditate linee guida ostetriche l'approccio dei sanitari dell' dal momento della diagnosi di pre- Controparte_8 eclampsia alla decisione di ricorrere al taglio cesareo in urgenza. Anche la diagnosi e il monitoraggio clinico, strumentale e laboratoristico ed il trattamento della HELLP Syndrome sia in reparto che in Terapia Intensiva fu adeguato alle condizioni cliniche della pz.”.
Opposte sono invece le valutazioni in merito alla tempistica di trattamento dell'ematoma dei muscoli retti dell'addome e dello shock emorragico verificatosi durante il ricovero in Terapia
Intensiva.
Il Collegio sul punto evidenzia che “L'ematoma dei muscoli retti dell'addome verificatosi nella paziente non viene riportata come una complicanza della sindrome HELLP, anche se questa Per_1 può aver favorito la sua progressione a causa delle alterazioni coagulatorie iniziali ma che nel corso
pag. 8 della degenza in Rianimazione erano rientrate nei limiti di normalità. L'emorragia dei muscoli retti dell'addome non può essere quindi considerata la conseguenza di una DIC in sindrome HELLP non trattata ma un evento clinico nuovo”. Riferiscono inoltre i CCTTUU che “L'ematoma della guaina dei retti (RSH: Rectus Sheat Hematoma) è una condizione clinica rara che risulta dal sanguinamento all'interno della guaina dei muscoli retti dell'addome in seguito ad una lesione delle arterie epigastriche o strappamento muscolareIl. … RSH è una complicanza nota in gravidanza che le evidenze riportano essere una delle cause più frequenti (> 20%) di re-laparotomia dopo taglio cesareo (Tolcher M.C. 2010 - Raagab A.E. 2014 – Gedikbasi A. 2008 - Eckhoff K. 2016).
… La gravidanza rappresenta uno dei principali fattori predisponenti alla formazione spontanea del RSH. I fattori di rischio iatrogeni sono invece rappresentati dalla insufficiente emostasi durante chirurgia addominale (di cui fa parte il taglio cesareo), l'uso di anticoagulanti e la gravidanza. Nei pazienti in terapia anticoagulante il volume dell'ematoma è maggiore, si instaura più rapidamente ed è la causa principale della mortalità per shock emorragico. Nella paziente erano presenti tutti i fattori di rischio per la formazione di un RSH: la gravidanza che Per_1 provoca lo stiramento dei muscoli retti dell'addome, la diastasi chirurgica dei retti dell'addome effettuata per il taglio cesareo ed il trattamento anticoagulante necessario per il trattamento della
HELLP.”
Il Collegio peritale fin dalla fase di TP (ove, prima del deposito della relazione definitiva è stata inviata alle parti una bozza preliminare rispetto alla quale non sono state svolte osservazioni dai CT di nessuna delle parti 2) ha evidenziato “profili di malpractice medica per mancata diagnosi di una condizione di nuovo esordio aggravata ma non riconducibile alla sindrome di HELLP… In altri termini la complicanza (ematoma dei muscoli retti) della gravidanza e della chirurgia addominale in soggetto in trattamento anticoagulante non è stata riconosciuta né tempestivamente trattata…)
Una condotta professionale improntata a leges artis avrebbe dovuto prevedere l'esecuzione di una
TC addome eventualmente associata ad una angioTC per verificare la presenza di foci emorragici e predisporre tempestivamente le misure terapeutiche volte ad evitare un epilogo infausto.
e) La sintomatologia addominale presentata dalla non è stata associata dai sanitari alla Per_1 progressiva riduzione dell'Hb (emoglobina) che non si riusciva ad aumentare stabilmente nonostante le trasfusioni ripetute. La difficoltà di diagnosi era aumentata dal fatto che la paziente era obesa in cui non era visibile l'aumento del volume dell'addome, dal fatto che aveva subito un intervento di chirurgia addominale, che era affetta da emolisi intravascolare da HELLP syndrome e che era stata sempre relativamente stabile dal punto di vista emodinamico.
Ciò che è stato sottostimato è stato il perdurare della anemizzazione che non trovava più ragione di essere la conseguenza della emolisi, il perdurare del dolore che ancora in sesta giornata postoperatoria aveva richiesto trattamento antalgico e il reperto di un versamento liquido (ndr: sangue) all'ecografia effettuata dal chirurgo giorno 19 e non più ricontrollata.
pag. 9 La diagnosi di RSH doveva essere sospettata in quanto la paziente presentava tutti i Per_1 fattori di rischio per la formazione di un RSH: la gravidanza che provoca lo stiramento dei muscoli retti dell'addome, il cesareo che determina la diastasi dei retti dell'addome ed il trattamento anticoagulante necessario per il trattamento della HELLP.
Il RSH e l'emoperitoneo sono riconducibili primariamente ad una causa iatrogena con il contributo del trattamento anticoagulante. La diastasi chirurgica dei retti, il mancato incremento dell'emoglobina (Hb) nonostante le trasfusioni ripetute, la comparsa di dolore non riferibile al taglio cesareo e l'esito dell'ecografia dell'addome che documentava un modesto versamento liquido addominale, sono da considerarsi degli “early warnings” che avrebbero dovuto rendere possibile precocemente una diagnosi.
La diagnosi precoce avrebbe eliminato il “rischio istantaneo” di arresto cardiaco e prolungato
l'aspettativa di vita in linea con l'età ed il genere considerato che le complicanze della sindrome
HELLP, soprattutto renali, erano in regressione in quanto adeguatamente trattate”.
Sulle specifiche obiezioni svolte (solo nella presente sede) dai CT di parte convenuta3 (che sono state riprese negli scritti conclusivi), i consulenti tecnici d'ufficio hanno, per quanto di 3 Ad integrazione della perizia depositata in seno al procedimento per TP, versata in atti, il Giudice chiedeva al già nominato collegio peritale, composto dalla Dr.ssa Dr Dr Persona_4 Persona_2 [...]
di rendere per iscritto le repliche/chiarimenti rispetto alle osservazioni tecniche di parte convenuta, contenute Per_5 nel documento prodotto sub 2 in allegato alla comparsa di risposta, rendendo le definitive conclusioni in merito alla sussistenza di responsabilità in capo al soggetto convenuto. Si riportano le contestazioni dedotte da parte convenuta:
In conclusione si ritiene che varie affermazioni dei CTU non siano condivisibili e conducano ad interpretazioni fuorvianti;
in particolare si ritiene importante sottolineare i seguenti punti:
- La prognosi “quoad ad vitam” della paziente era estremamente grave all'ingresso in terapia intensiva (mortalità predetta circa 50%).
- La paziente, pur in assenza di eventi acuti peggiorativi clinici, è sempre stata monitorata e seguita attentamente non solo dai dirigenti medici in terapia intensiva ma anche da specialisti chirurghi e ginecologi;
infatti, nel periodo di riferimento la paziente è stata sottoposta a 3 visite ginecologiche e 1 visita chirurgica e 2 ecografie.
- Nessuno specialista medico chirurgo o ginecologo ha mai ritenuto necessario e utile chiedere ulteriori approfondimenti diagnostici.
- La paziente era in sovrappeso e non obesa (vedi BMI) e non erano presenti i segni e i sintomi che facessero supporre una diagnosi RSH.
- La diagnosi di RSH viene fatta “a posteriori” e non “a priori” quindi per giustificare una possibile causa di anemizzazione acuta e non allo scopo di analizzare segni e sintomi clinici della paziente (che infatti non erano presenti).
- I valori di Hb sono sempre rimasti stabili in un range tra 7-8 gr/dl, come da buone pratiche cliniche e il profilo emodinamico si è sempre mantenuto stabile in stato ipertensivo e non ipotensivo.
- Il dolore addominale era assente e la terapia con morfina i.m. a dosi minime era motivata da ragioni di adattamento all' interfaccia respiratoria per assistenza non invasiva, per un tempo limitato.
- La perdita ematica intraoperatoria risulta essere in generale di modesta entità; le riferite perdite intraoperatorie sono anche associate all'intervento chirurgico “per se'”e non attribuibili unicamente alle supposte perdite avvenute in terapia intensiva.
- A parere degli scriventi per i motivi dettagliati di cui sopra, non si ritiene ci siano state omissioni e/o “malpractice” come riferito dai CTU.
- L'evento arresto cardiaco e l'esito infausto sono occorsi in modo improvviso e imprevedibile senza condotte di negligenza, imprudenza o imperizia dei medici curanti. E le replica alle osservazioni dei CCTTPP convenuti da parte de “ i CCTTPP ricorrenti (che ) evidenziano, in particolare, come le criticità sollevate non rilevino a fronte di evidenti carenze assistenziali verificatesi durante il ricovero presso il reparto di terapia intensiva. In particolare, viene sottolineata la carenza di accertamenti ematochimici volti ad
pag. 10 interesse, così
contro
-osservato (rendendo quindi del tutto irragionevole la richiesta di rinnovazione della ctu):
(vedi nota a chiarimenti depositata in data 11.9.2022, pag. 8 e ss. che di seguito si riporta)
“Ciò che è mancato è il sospetto diagnostico che, in presenza dei fattori di rischio, viene ritenuto nelle evidenze l'unico elemento che avrebbe condizionato approfondimenti diagnostici. Il sospetto di RSH (prevedibile) e l'esecuzione di una TAC dell'addome avrebbe dovuto nascere dalla presenza contemporanea dei seguenti fattori:
a. Pregresso taglio cesareo in HELLP syndrome
b. Alterazioni della coagulazione e trattamento depurativo extrarenale con l'uso di anticoagulanti
c. Riduzione dell'Hb di 1.2 gr/dL in 24 ore non compatibile con prelievi ed in assenza di altri segni di sanguinamento. La riduzione di 1.2 gr/dL di Hb
corrisponde ad una perdita ematica > 250 ml di sangue, che è la quantità
necessaria per ridurre di 1 gr/dL l'Hb o la quantità necessaria per aumentarla in caso di calcolo della trasfusione prima della conferma laboratoristica.
d. La paziente aveva superato la fase più acuta della CP_14
e. Dolore addominale atipico che il trattamento con morfina poteva mascherare
f. Due ecografie addominali negative.
Il collegio ha sostenuto che in occasione dell'intervento di evacuazione dell'ematoma vi fosse un versamento ematico addominale che i convenuti non contestano ma di cui sottostimano l'entità attribuendo la quantità di emorecupero ai liquidi di priming del sistema.
Ciò avvalora quanto sostenuto dai CCTTUU che:
a. Vi era sangue sia nella guaina dei retti che in addome e che questo sangue non è stato diagnosticato in nessuna delle due ecografie (non è stato cercato o non è stato riconosciuto);
b. Il sistema di recupero intraoperatorio del sangue è stato applicato perché i chirurghi non hanno creduto nella negatività delle due ecografie altrimenti non lo avrebbero applicato. Non avrebbe avuto alcun significato applicarlo in assenza certa di emoperitoneo.
indagare l'assetto emocoagulativo (D-Dimero, fibrinogeno) il 21, 22, 23 agosto, la mancata esecuzione di emogas e la mancata interpretazione del dato clinico “dolore” in soggetto in terapia con morfina e rilievo laboratoristico di anemia. La marcata riduzione di emoglobina (3 g/L) immediatamente antecedente all'arresto cardiaco, viene indicato quale responsabile del verificarsi di una insufficienza coronarica e di una successiva anossia cerebrale. Tale condizione, a detta dei CCTTPP ricorrenti, poteva essere prevenuta se i sanitari avessero predisposto un attento monitoraggio clinico laboratoristico strumentale della pz. In merito all'esito atteso, gli stessi individuano, un outcome quoad vitam favorevole per tempo sufficiente a porre in essere un intervento efficace nel contrastare l'evoluzione della complicanza in essere (ematoma dei retti)”.
pag. 11 Concludendo si ritiene possibile confermare come, con criterio probabilistico secondo il noto assunto del “più probabile che non”, l'exitus della pz sarebbe stato evitato da una prestazione medica non gravata da ritardo diagnostico-terapeutico”.
Alle medesime conclusioni di sussistenza di responsabilità risultano essere pervenuti i consulenti tecnici nominati in seconda battuta nel procedimento n. 11160/17/21
R.G.N.R./n.5257/2018 R.G. a carico dei sanitari che ebbero in cura la (v. All. 17 a ricorso ex Per_1 art. 702 bis SO DR causa n. 10918/2025). Sulla base delle conclusioni ivi assunte il GIP emetteva ordinanza di imputazione coatta a seguito di richiesta di archiviazione non accolta (Art.
409 co. 5 c.p.p.). In essa si legge: “la seconda perizia disposta dal GIP ha dimostrato, oltre ogni ragionevole dubbio, l'esistenza di una grave negligenza in capo ai sanitari che ebbero in cura la
P.O. In estrema sintesi, sembra fuor di dubbio che, nel periodo del ricovero post Persona_7 partum, tra il 18 ed il 24 agosto 2012, tanto il giorno precedente all'arresto cardiocircolatorio delle ore 7:20 del 24.8.2012, quanto, soprattutto, nei giorni immediatamente precedenti, quantomeno a decorrere dal 21 agosto 2012, esistessero sintomi evidenti di un peggioramento della situazione, culminata con gli accadimenti del 24 agosto, non colti dagli indagati, i quali hanno omesso di eseguire semplici accertamenti che avrebbero dimostrato la reale situazione della donna ed imposto trattamenti immediati, in particolare quello chirurgico che, eseguito alfine in condizioni disperate, ha comunque permesso di risolvere il problema emorragico, senza peraltro poter impedire la grave complicanza ipossica che ha provocato la morte della In particolare, Per_1 benché nei giorni immediatamente successivi al parto si registrasse un trend solo leggermente migliorativo, la paziente mostrava una preoccupante tendenza all'anemizzazione, che veniva trattata mediante plurime trasfusioni, incapaci tuttavia di minimamente risolvere il problema, che continuava anzi ad aggravarsi. In questi giorni, corrispondenti quantomeno al 21 ed al 22 agosto
2012, i medici curanti non valorizzavano questa tendenza all'anemizzazione, conseguentemente 1) non procedevano allo studio dell'emocoagulazione [in cartella clinica non vengono riportati i valori relativi] 2) né ad un controllo emogasanalitico, 3) e non disponevano una semplice ecografia all'addome, che avrebbe permesso senz'altro di evidenziare il sanguinamento in atto, pur senza dare indicazioni circa la portata di esso. L'inerzia diagnostica diventava assolutamente grave il giorno 23 agosto 2012, allorché la evidenziava, fin dalle prime ore del pomeriggio, due Per_1 sintomi nuovi, annotati nel diario infermieristico, assolutamente predittivi di una emorragia in atto.
4) In primis un affaticamento respiratorio, certamente correlabile alla ulteriormente ridotta ossigenazione, conseguente all'emorragia in atto. 5) Ma soprattutto un forte dolore addominale, insorto a quasi una settimana dall'intervento di parto cesareo, a fronte del quale la paziente neppure si alimentava, che veniva trattato con ben due dosi di morfina, non cioè con un blando analgesico, ma con un potente soppressore del dolore, che addirittura non produceva effetti né nella prima somministrazione, annotata nel diario infermieristico, alle 17 del 23.8.2012, né nella seconda, annotata nel turno compreso tra le 20 del 23 agosto e le 7 del giorno seguente. Neppure questi due sintomi nuovi e assolutamente univoci rispetto alle condizioni della paziente erano considerati dai medici, che intervenivano solo in esito all'arresto cardiaco della mattina del 24 agosto. In presenza, si badi bene, di un fenomeno emorragico non acuto, bensì a nappo, che per determinare i bassi livelli di emoglobina rilevato nella mattina del 24 agosto era n corso da parecchio tempo, in perfetta coerenza con i dati sintomatologici appena evidenziati. Si badi, inoltre,
pag. 12 che detto intervento chirurgico, eseguito nelle peggiori condizioni possibili, con una paziente che presente valori di emoglobina compatibili con quelli di una persona appena deceduta per rottura dell'aorta addominale [così la consulenza - - a pag. 30], ha comunque Per_8 Per_9 Per_10 sortito esito positivo, quanto al problema emorragico, perché "// quadro clinico della sig.ra Per_1
è migliorato, sia dal punto di vista emocoagulativo, che da quello cardiorespiratorio" [così perizia
- , pagg. 41 - 42] e la morte è intervenuta, quasi tre anni più tardi, per il danno Per_11 Per_12 ipossico diffuso prodottosi, a livello cerebrale, in conseguenza dell'arresto cardiaco della mattina del 24 agosto 2012. Anche quanto affermato circa la probabilità statistica di mortalità nelle condizioni della paziente, calcolate la sera del 23 agosto, senza considerare gli eventi successivi, stimata nella misura del 40-50% dagli ultimi periti, non pare idoneo a escludere il nesso di causa, per due ragioni. In primo luogo non si può non rilevare che, su base esclusivamente statistica, secondo i periti, erano maggiori le probabilità che una diagnosi tempestiva, pure datata alla sera del 23 agosto 2012, ed un conseguente intervento chirurgico avrebbero portato alla guarigione della paziente, collocandosi in una percentuale compresa tra il 60 ed il 50%. ….il giudizio "fattuale", cioè l'analisi di quanto concretamente accaduto, che dimostra che una diagnosi ed un intervento tempestivo, risalenti alla sera del 23 agosto, avrebbero certamente evitato l'evento, se quello effettuato in via di estrema urgenza, dopo un arresto cardiaco e conseguenti manovre rianimatorie preoperatorie, ha comunque avuto effetti risolutivi della sindrome Hellp. Ritenuto pertanto che il materiale probatorio raccolto nel corso delle indagini preliminari, lungi dal profilarsi inidoneo a sostenere l'accusa in giudizio, appare sin d'ora e nel suo complesso meritevole di approfondimento in sede dibattimentale in relazione al delitto di ci all'art. 589 c.p., con riguardo ai profili di colpa omissiva sopra analiticamente indicati”. Sulla base di dette considerazioni veniva rigettata la richiesta di archiviazione ed ordinata la restituzione degli atti al Pubblico Ministero per la formulazione dell'imputazione nei confronti di due dei sanitari che si occuparono della vicenda.
Sulla base delle univoche conclusioni tecniche sopra riportate, ben può ritenersi, conclusivamente , che la esecuzione degli accertamenti diagnostici di cui sopra – che come accertato risultano nel caso in esame essere stati omessi – rientrassero nel novero delle prestazioni sanitarie normalmente erogate dal nosocomio convenuto, e che, ovviamente, richiedono comprovata capacità tecnica ed esperienza clinica, di cui erano in ogni caso in possesso dei Sanitari che prestano servizio presso di esso . Pur nella difficoltà della diagnosi di RSH, si ritiene che essi ben potevano essere posti in essere a fronte dei fattori di rischio per la formazione di detta patologia: la gravidanza che provoca lo stiramento dei muscoli retti dell'addome, il cesareo che determina la diastasi dei retti dell'addome ed il trattamento anticoagulante necessario per il trattamento della HELLP.
Un approccio diagnostico-terapeutico corretto come evidenziato dai CCTTUU “avrebbe eliminato il “rischio istantaneo” di arresto cardiaco e prolungato l'aspettativa di vita in linea con
l'età ed il genere considerato che le complicanze della sindrome HELLP, soprattutto renali, erano in regressione in quanto adeguatamente trattate. La RSH è infatti, una condizione generalmente considerata una complicanza che si autolimita per compressione. La mortalità complessiva viene stimata intorno al 4% che sale fino al 25% nei pazienti in trattamento anticoagulante come la paziente che era in terapia con Clexane 4000 UI x2 ed effettuava plasmaferesi con infusione Per_1
pag. 13 di plasma che contiene elevate quantità di sodio citrato utilizzato come anticoagulante. Con criterio probabilistico secondo il noto assunto del “più probabile che non” si può ammettere che l'exitus sarebbe stato evitato da una prestazione medica non gravata da ritardo diagnostico-terapeutico.”
Ancora, quanto al nesso di causa fra le omissioni di cui sopra e il decesso (con ciò disattendendo le difese svolte in sede di comparsa conclusionale da parte convenuta), si riporta la chiara indicazione tecnica fornita dal Collegio medico: la signora “è stata dimessa in stato Per_1 vegetativo permanente …. L'iter clinico successivo a quello ospedaliero risulta caratterizzato da un protratto ricovero presso il Centro di Riabilitazione Cardinal RR (dimissione 29.5.2013) da cui la pz veniva dimessa con diagnosi di “esiti di encefalopatia post anossica secondaria ad arresto cardiaco caratterizzati da stato di minima coscienza e tetraparesi spastica” e da un successivo nuovo ricovero presso il medesimo Centro per neurolesi di EL fino al 8.6.2014 data in cui la pz veniva trasferita presso l'ospedale di Chiavari per “insufficienza respiratoria acuta in NIV –
Polmonite nosocomiale”. VI la rimaneva ricoverata fino al decesso del 21.6.2015. Il Per_1 progressivo deterioramento clinico e la complicanza respiratoria occorsa appare in nesso di causa con lo stato di protratto allettamento in soggetto con minima coscienza e tetraparesi. E' noto infatti come la sopravvivenza media ed il recupero neurologico di questi pz sia ridotto quando lo stato di coma si prolunga oltre le 72 ore dopo l'arresto cardiaco”
Tanto basta per ritenere comprovata la responsabilità dei sanitari che ebbero in cura la sig.
sia sul versante extracontrattuale (cfr. danni iure proprio rivendicati dai prossimi congiunti), Per_1 sia sul versante contrattuale (cfr. danni iure haereditatis rivendicati dagli eredi della predetta), in quanto è provato il nesso di causa tra il decesso e la prestazione sanitaria, connotata da colpa.
È dunque comprovata la responsabilità di parte convenuta per l'operato dei suoi sanitari ex art. 1228 c.c., visto che è provato il fatto colposo (rilevante anche in termini di inadempimento); il danno (ossia “il pregiudizio che da questo fatto è conseguito”); il nesso causale tra il fatto colposo e il danno;
mentre la struttura sanitaria non ha dimostrato di aver esattamente adempiuto la prestazione richiesta ovvero non ha fornito la prova della causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatto adempimento (ex pluribus ASzione civile n.6386 del 03.03.2023).
3. Sui danni risarcibili
Sul danno reclamato iure proprio per la perdita del rapporto parentale da
1) 2) ; 3) ; 4) ; 5) Parte_2 Controparte_4 CP_1 Controparte_2
6) . Parte_1 Controparte_3
Per quanto riguarda l'esistenza del danno non patrimoniale rivendicato iure proprio dai prossimi congiunti (padre, madre, figli, fratelli) per la perdita del rapporto parentale è principio consolidato in giurisprudenza (cfr. da ultimo ASzione civile n. 3904/2025) quello secondo cui l'uccisione di una persona fa presumere, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai membri del nucleo familiare “minimo”, che comprende genitori, coniuge, figli e fratelli della vittima.
pag. 14 In particolare, è stato chiarito che questa presunzione opera indipendentemente dalla sussistenza della convivenza o dalla distanza fisica tra la vittima e i suoi congiunti, elementi questi che potranno eventualmente rilevare solo ai fini della quantificazione del danno (quantum debeatur), ma non della sua esistenza. In altri termini, per i membri della famiglia nucleare, la perdita del rapporto parentale può essere sempre presunta sulla base della mera appartenenza al medesimo nucleo familiare minimo.
Questo principio comporta un'importante inversione dell'onere della prova: sarà infatti il convenuto a dover dimostrare che tra la vittima e il superstite esisteva un rapporto di indifferenza o addirittura di odio, tale da escludere che la morte del primo abbia causato pregiudizi non patrimoniali al secondo. Si tratta di una prova contraria particolarmente rigorosa, che non può limitarsi alla mera dimostrazione dell'assenza di convivenza o della distanza fisica tra i congiunti
(Cass. civ. Sez. III Sent., 15/07/2022, n. 22397; Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 15/02/2018, n. 3767).
Questa impostazione trova il suo fondamento nella normale dinamica delle relazioni familiari e nell'id quod plerumque accidit, ossia in ciò che normalmente accade nell'ambito dei rapporti tra genitori e figli, tra coniugi e tra fratelli. La Corte riconosce che questi legami sono caratterizzati da una particolare intensità affettiva che, salvo prova contraria, si presume esistente indipendentemente dalle concrete modalità di manifestazione del rapporto. Mentre la convivenza o meno con il familiare deceduto rileva solo da un punto di vista “quantitativo” perché è espressione di una verosimile maggiore intensità del vincolo e giustifica un appesantimento del
“punto” tabellare da riconoscersi a fini liquidatori.
Ciò premesso, avuto riguardo alla posizione dei singoli soggetti, deve essere valutata nella presente sede la effettiva intensità del vincolo, alla luce delle emergenze dell'istruttoria, essendo prevista nella tabelle di Milano applicabili al caso in esame una forbice che consente l'attribuzione di “punti” da 0 a 30 ; in aggiunta a ciò, sulla scorta delle evidenze documentali, deve essere vagliata per e per la attribuibilità o meno del punteggio previsto per Controparte_4 Parte_2
l'ipotesi di “convivenza” e relativa quantificazione.
E Parte_2 Controparte_4
I predetti ricorrenti hanno dedotto la esistenza di un vincolo nella sua massima portata, attribuendo in relazione a detta voce il massimo ovverosia 30 punti: a sostegno di ciò in sede di comparsa conclusionale 18.9.2025 il difensore ha svolto le seguenti considerazioni: “I figli CP_4
e facevano parte del nucleo famigliare di alla data del ricovero in Ospedale Pt_2 Persona_1
(doc.1 stato di famiglia storico allegato a istanza di deposito del 9/2/2022); gli stessi non avevano più rapporti con il padre (che si era trasferito in Sicilia ) ed avevano pessimi rapporti con il marito della madre ); avevano rapporti di frequentazione quotidiana sia con i nonni Parte_4 materni che, soprattutto, con il AT di ( a cui, infatti, sono stati affidati dal Per_1 Parte_1
Tribunale per i minorenni (doc. 7 e 8) , a seguito della sopravvenuta incapacità di Persona_1
(lettera affido minori del 8/4/2013 e provvedimento Tribunale -del 20/4/2015 - per i minori che dà atto della situazione sopra descritta;
I fratelli e , infatti, dal dicembre Controparte_4 Pt_2
2012 non hanno mai più avuto rapporti né con il , né con il fratello nato Parte_4 Per_2
pag. 15 nell'agosto del 2012 che non fa parte del loro nucleo famigliare. Si precisa, altresì, che Per_1 Con
che viveva con i figli e , dal giorno in cui è stata ricoverata al Martino,
[...] CP_4 Pt_2
(2012) non è più rientrata a casa essendo stata ricoverata in più nosocomi e case di cura sino al dì di decesso”; ha altresì attribuito ad entrambi i punti derivanti dalla convivenza.
La scrivente non aderisce a detta prospettazione per i motivi di seguito esposti: per l'attribuzione per le due voci di cui sopra (intensità del vincolo e convivenza), del massimo dei punti previsti in tabella (30 +16) non può valere la mera circostanza formale della residenza anagrafica, tanto più nel caso in esame in presenza di emergenze documentali e di prova orale di segno contrario, da cui si evince, soprattutto avuto riguardo a nell'arco degli anni, la Parte_2 esistenza di conflitti tali da aver reso necessario l'allontanamento dello stesso dal nucleo primario
(costituito proprio dalla madre, insieme al nuovo marito , stante l'assenza del Parte_4 padre biologico). Negli anni antecedenti alla nuova gravidanza di entrambi i fratelli Per_1 risultavano affidati al comune di Rapallo (si suppone fino al raggiungimento della maggiore età quanto ad e quanto a fino alla data del decreto 20.4.2015 (vedi decreto Tribunale Pt_2 CP_4 dei Minori di Genova del 20.4.2015, prodotto sub 8: “con relazione 17 giugno 2008 i Servizi Sociali riferivano infatti che la madre aveva richiesto l'inserimento in struttura del figlio per Pt_2
l'estrema difficoltà a contenerlo e la collocazione di presso i nonni materni;
che con CP_4 provvedimento del 16 Febbraio 2009 il tribunale per i minorenni rilevava che i minori apparivano in situazioni di pregiudizio: dopo vicende altalenanti del nucleo, con separazioni e riconciliazioni, il padre si era trasferito in Sicilia;
in seguito a ciò la madre si era rivolta ai servizi sociali per ottenere un supporto economico e l'inserimento dei figli in comunità; Il tribunale disponeva che Pt_2 proseguisse l'inserimento nella CEA Progetto Insieme di Rapallo dove, su richiesta della madre, era già stato inserito nel giugno 2008 ; il minore mostrava sofferenze esplicitate nella sfera emozionale
e della condotta;
l'altro figlio, , era stato collocato presso i nonni materni;
pertanto il CP_4
Tribunale per i Minorenni affidava i minori al Comune di Rapallo disponendo inoltre la valutazione delle condizioni psico evolutive dei medesimi, un sostegno alle capacità genitoriali e di supporto alla madre;
che la madre da una nuova unione partoriva un terzo figlio, ma entrava in coma irreversibile virgola e veniva collocata in una struttura specializzata;
…
pqm.
: revoca l'affido di
al Comune di Rapallo) ”. Controparte_4
Conferma indiretta di quanto sopra si evince dal contenuto della deposizione del teste Tes_3 che ha riferito la circostanza relativa al fatto che viveva con la madre a differenza del CP_4 fratello (vedi verbale ud. 20.2.2025: “ non ha figli, ma da quando è mancata è Pt_2 Pt_1 Per_1 diventato tutore di , figlio di sua sorella , che all'epoca dei fatti era minorenne, e lo CP_4 Per_1 ha seguito, facendo praticamente le veci di un papà, dandogli serenità in ambito familiare. CP_4 abitava con a Rapallo, mentre il fratello , se non ricordo male, aveva abitato un Per_1 Pt_2 periodo con , poi si è trasferito. aveva rapporti con entrambi, sia che Per_1 Pt_1 CP_4
.”. All'udienza del 27.5.2025 lo zio ha riferito che “il fatto di è avvenuto Pt_2 Parte_1 Per_1 nel 2012 e in quel momento due figli vivevano con e con fin dall'inizio della relazione Per_1 Pt_4 fra e c'era stata una grande conflittualità tra e tanto che era Pt_4 Per_1 Pt_4 Pt_2 Pt_2 stato allontanato dal nucleo a causa della relazione conflittuale con il ed era andato a vivere Pt_4 in comunità per circa 3 anni dal 2008 al 2011 circa); nel 2011 è rientrato a stare con il fratello, la
pag. 16 mamma e Il padre naturale dei due ragazzi si è allontanato quando , secondo Pt_4 CP_4 bambino, aveva 6 mesi (nel 2003). conosce nel 2006 e dopo due anni sono andati a Per_1 Pt_4 vivere insieme con i figli di .” Per_1
Ulteriori elementi indiziari si possono trarre da quanto riferito dagli interessati ai CCTTUU dott.
e dott. nell'ambito della CTU disposta per l'accertamento di danno biologico, e da Per_3 Per_13 questi riportato nel loro elaborato: quanto a si legge” Fino all'età di 7 anni viveva Parte_2 con la madre e con il padre naturale, che in seguito si allontanava da casa, circa sei mesi Per_1 dopo la nascita di . Veniva inserito all'età di 10/11 anni in una comunità per minori dei Padri CP_4
Comaschi, ove rimase per 3 anni. In seguito, tornava a vivere con la madre e il nuovo Per_1 compagno della stessa.
Rivela da subito di aver avuto un rapporto conflittuale con , marito della Parte_4 madre, ricordando anche scontri fisici.
Già a 16 anni decideva di allontanarsi da casa e veniva ospitato dallo zio. Non ha rapporti con il fratellastro minore . Per_2
All'età di 18 anni è tornato a vivere dal padre naturale, , ma dopo solo 6 Persona_14 mesi intraprendeva una convivenza con la compagna dalla cui relazione nasceva il figlio CP_15
che ora ha 7 anni. Per_15
Si separava in seguito da , separazione conflittuale con affidamento esclusivo del CP_15 figlio alla madre. Non incontra il figlio da luglio ed è in attesa dell'avvio degli incontri protetti.
In seguito, conosceva l'attuale compagna, , dalla quale ebbe un figlio , Pt_16 Per_16 attualmente di 2 anni. Vive a Rapallo e lavora nel settore edile nel Tigullio.”
Quanto a : “ Il padre naturale si allontanava da casa quando aveva circa 6 Controparte_4 mesi, e di averlo successivamente conosciuto.
Ricorda di aver vissuto con la madre, , e con il secondo marito dei lei. È rimasto con la Per_1 madre fino all'età di 10 anni, epoca del suo decesso.
Ha vissuto poi con lo zio , fratello della madre, insieme, per un determinato periodo, con il Pt_1 fratello .” Ciò risulta in parte confliggente con le risultanze del Tribunale dei minori riportate Pt_2 nel decreto sopra indicato.
Da quanto sopra emerge per entrambi i signori anche se con intensità e sfumature CP_4 differenti, un quadro di conflittualità all'interno del nucleo primario (che esplica effetti sull'attribuzione del punteggio per la qualità ed intensità del vincolo) alternato a momenti di riappacificazione e convivenza effettiva;
per la peculiarità del caso in esame e per la discontinuità della convivenza si ritiene di dover attribuire per la convivenza un punteggio inferiore a quanto indicato in tabella;
in particolare in via equitativa possono essere attribuiti per la convivenza a punti 4 e a punti 8; per la intensità della relazione in Parte_2 Controparte_4 considerazione in ogni caso del venir meno di una figura fondamentale per la formazione della persona poter attribuire 15 punti ad e 20 punti a . Pt_2 CP_4
pag. 17 Si ottiene quindi il seguente calcolo
(figlio) Parte_2
A età della vittima primaria anni 38 punti 22 B età della vittima secondaria anni 18 punti 26
C convivenza 4
D superstiti (facenti parte del nucleo familiare il fratello punti 14 CP_4
E qualità e intensità del vincolo punti 15
TOTALE punti 81
78 x 3911,00 totale € 316.791
(figlio) Controparte_4
A Età della vittima primaria anni 38 punti 22 B Età della vittima secondaria anni 12 punti 26 C convivenza 8 D Superstiti (facenti parte del nucleo famigliare) solo il fratello punti 14 Pt_2
E qualità e intensità del vincolo: punti 20
TOTALE punti 90 90 x 3911,00 totale € 351.990,00
E CP_1 Controparte_2
Quanto ai signori e , genitori della compianta , la CP_1 Controparte_2 Per_1 deposizione del teste sopra riportata costituisce la conferma che la famiglia nucleare Tes_3 originaria di era una famiglia unita;
le vicende personali di e le difficoltà da Persona_1 Per_1 essa incontrate con il padre dei figli e con anche i figli , inducono la scrivente a ritenere CP_4 che il vincolo fra i genitori e la IA fosse di intensità superiore alla media (anche se non ai livelli massimi tenuto conto della avvenuta formazione di distinto vincolo coniugale con il signor si Pt_4 ritiene pertanto di poter attribuire 25 punti tanto in favore del padre che della madre
Si ottiene quindi il seguente calcolo
Parte_8
A Età della vittima primaria anni 38 punti 22 B Età della vittima secondaria anni 75 punti 12 C punti 0 D Superstiti (facenti parte del nucleo famigliare)
, , punti 9 CP_3 Pt_1 Controparte_2
E Qualità e intensità del vincolo: punti 25 Totale punti 68 68 x 3911 € 265.948,00
(madre) Controparte_2
pag. 18 A Età della vittima primaria anni 38 punti 22 B Età della vittima secondaria anni 69 punti 16 C punti 0 D Superstiti (facenti parte del nucleo famigliare)
, , punti 9 CP_3 Pt_1 Controparte_2
E qualità e intensità della relazione affettiva punti 25 Totale punti 72
72 x 3911 € 281.592,00
e Parte_1 Controparte_3
In favore di fratello “di mezzo”, che più si è prodigato al sostegno di in Parte_1 Per_1 vita, e anche successivamente, anche e soprattutto nell'aiuto con i figli può essere CP_4 riconosciuto il punteggio massimo previsto in tabella. La specialità e la intensità del rapporto con la sorella si evince dalle deposizioni orali assunte;
si riporta in particolare la deposizione resa dal teste (vedi ver. ud. 20.2.2025: “Conosco Tes_4 il signor da tantissimi anni (dalla terza/quarta elementare, 1980), siamo cresciuti insieme e Per_1 ci frequentiamo tuttora. Conosco anche gli altri componenti della famiglia, in particolare: CP_1
(papà di ), (mamma di )… e ho conosciuto e frequentato le sorelle , Pt_1 Per_17 Pt_1 Per_1 finché è stata in vita, e . Conosco anche i nipoti: e , figli di , CP_3 Pt_2 CP_4 Per_1
(figlio del primo marito di , che all'epoca si frequentava con i nonni e con Per_18 Per_1 Per_
), e (figli di ). So che c'è poi l'ultimo nato di , ma io non l'ho Per_1 Parte_4 CP_3 Per_1 mai visto. Non ho neanche più visto il signor Degli altri nipoti, vedo molto spesso con Pt_4 Pt_1 il nipote;
(figlio di ) lo vedo poco, e anche lo vedo pochissimo. CP_4 Parte_4 CP_3 Pt_2
Ho tantissimi episodi in cui ricordo di aver frequentato la famiglia tempo in casa, cene, Per_1 moltissimi episodi in cui ho partecipato insieme a a momenti conviviali della sua famiglia, Pt_1 dove c'era anche e gli altri membri. Si tratta di una famiglia molto unita, speciale, anche Per_1 grazie ad e (genitori di ), che sono persone speciali. Da quando è stata CP_1 Pt_6 Pt_1 Per_1 male, tutta la famiglia ha vissuto un periodo di grande difficoltà, in cui sono rimasti tutti Per_1 molto uniti. ADR Giudice: ricordo che giocava a calcio, ed era ad accompagnarlo CP_4 Pt_1 agli allenamenti e alle partite, anche se io, in quanto non amante del calcio, non sono mai andato
a vederlo. ADR Giudice: credo che viva sempre nei pressi di Lumarzo. Quanto ai rapporti CP_3 con la sorella , era un normale rapporto sorella maggiore ( ) – sorella minore Per_1 CP_3
( ). è il fratello di mezzo, è stato sempre un “fratellone” per tutti, non solo per le Per_1 Pt_1 sorelle.”
Quanto alla sorella ben, sulla scorta della medesima deposizione, può riconoscersi il CP_3 punteggio mediano (15)
Si ottiene quindi il seguente calcolo
(fratello) Parte_1
A Età della vittima primaria anni 38 punti 16
B Età della vittima secondaria anni 43 punti 14
C punti 0
D Superstiti (facenti parte del nucleo famigliare)
, , punti 9 CP_3 CP_1 Controparte_2
pag. 19 E qualità e intensità della relazione affettiva punti 30
Totale punti punti 69
69 x 1698,00 € 117.162,00
(sorella) Controparte_3
A Età della vittima primaria anni 38 punti 16
B Età della vittima secondaria anni 48 punti 14
C punti 0
D Superstiti (facenti parte del nucleo famigliare)
, , punti 9 Parte_1 CP_1 Controparte_2
E qualità e intensità della relazione affettiva punti 15
Totale punti 54
70 x1698,00 € 91.692,00
Sul danno reclamato iure proprio per la perdita del rapporto parentale da 1) Parte_4
; 2) Parte_17
[...]
(coniuge)
[...]
risulta coniugato con Parte_4 Persona_1
Nei confronti del coniuge devono essere riconosciuti i valori massimi indicati in tabella, per la intensità e qualità della relazione esistente stante il rapporto di coniugio e il particolare legame reso ancora più saldo dall'imminente arrivo di un figlio della coppia
(Valore del Punto Base: € 3.911,00)
A Età della vittima primaria anni 38 punti 22
B Età della vittima secondaria anni 39 punti 22
C convivenza punti 16
D Superstiti (facenti parte del nucleo famigliare)
punti 14 Persona_2
E qualità /intensità relazione punti 30
Totale punti 104
Risarcimento calcolato € 406.744,00
IMPORTO del RISARCIMENTO (*) € 391.103,00
(*) Importo ridotto perché superiore al tetto massimo
Sul danno reclamato iure proprio da quale rappresentante legale del figlio Parte_4 minore (figlio) Persona_2
pag. 20 In relazione al danno patito dal minore , deve essere esaminata con particolare Persona_2 attenzione la intensità della relazione parentale che è risultata compromessa: se è vero che non si
è potuto sviluppare alcun rapporto effettivo fra la madre e il figlio a causa della totale compromissione delle facoltà cognitive e fisiche patite da in dipendenza dei fatti per Persona_1 cui è causa, peraltro come di recente affermato dalla Suprema Corte nella sentenza 26301/2021
(est. Travaglino) “il vero danno nella perdita del rapporto parentale , è la sofferenza e non la relazione” “ camminiamo del mondo sempre circondati dalle assenze che hanno segnato la nostra vista e che continuano ad essere presenti fra noi.” In considerazione di ciò – pur risultando dagli accertamenti condotti sul minore – una elaborazione del lutto (vedi xxx la mancanza della madre fin dai primi momenti di vita non può che essere valorizzata nella sua estensione massima. Ben quindi può essere riconosciuto la liquidazione in misura pari a € 367.634 (somma che si ottiene in ogni caso con il sistema a punti , escludendo la convivenza e attribuendo il punteggio massimo per la relazione affettiva:
Punti in base all'età del congiunto: 28
Punti in base all'età della vittima: 22
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario:14
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo):30
Punti totali riconosciuti:94
IMPORTO del RISARCIMENTO€ 367.634,00.
Su tutti gli importi di cui sopra liquidati e attribuiti a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale (già rivalutato al giugno 2024 secondo la tabella in uso) deve essere riconosciuta ulteriore rivalutazione monetaria fino all'odierna liquidazione (applicando gli indici di rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologia dei consumi delle famiglie di operari ed impiegati, indice F.O.I.) nonché gli interessi di natura compensativa al tasso legale previa devalutazione fino alla data del sinistro e rivalutazione di anno in anno (ASzione civile n. 1712/1995).
Danno reclamato dagli zii E per la perdita del Parte_3 Controparte_5 rapporto parentale
I ricorrenti sul punto hanno così concluso : “previa rimessione in istruttoria per l'espletamento delle prove come sotto indicate, al risarcimento in favore di e Parte_3 CP_5
, di tutti i danni, patrimoniali e non, sofferti iure proprio per la perdita di , in
[...] Persona_1 quelle somme per ciascuno di essi risultate dovute e comunque ritenute, con liquidazione equitativa o come meglio ed unitaria ma tenuto conto di ogni componente o pregiudizio consequenziale e con adeguata personalizzazione tenuto conto del reato”.
pag. 21 Quanto alle istanze istruttorie, nella presente sede decisoria viene interamente confermata la statuizione contenuta nell'ordinanza 8.1.2025 laddove le istanze di prova orale4 sono state respinte
“ per la loro genericità e non valgono ad ogni modo a provare in alcun modo il danno in termini dinamico relazionale”; in aggiunta a quanto sopra , nel confermare il rigetto per la genericità della formulazione, si rileva la assoluta mancanza di riferimenti spazio temporali (ai quali il giudice non può ovviare : vedi Cass. 3280/2008 “L'indagine del giudice di merito, sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante, va infatti condotta non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma anche in correlazione all'adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze articolate, con l'avvertenza che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 cod. proc. civ., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in un' inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria”), in violazione del dettato dell'art. 244 c.p.c.; quanto al capitolo dedotto sub 15 , nel confermare il rigetto, si evidenzia che esso attiene a comportamento successivo alla perdita di coscienza da parte di , come tale inidoneo a provare la pregnanza della relazione parentale nel periodo Persona_1 antecedente ai fatti per cui è causa, significativo al più come prova della vicinanza degli zii al nucleo primario di (specie i genitori) colpito dai tristi eventi per cui è CP_2 Persona_1 causa. Ciò premesso, e posto che in merito al rapporto zii /nipote non valgono le presunzioni ribadite dalla giurisprudenza in merito alla famiglia nucleare (vedi Cass. 21988/20255: “in tema di 4 Vedi mem. 183/2 : La posizione degli zii 15)Vero che ha Controparte_16 Parte_3 accompagnato i coniugi a EL nel periodo in cui è stata ivi ricoverata (novembre 2012 ,marzo Per_1 Per_1 2013) e li accompagnava in clinica a trovare la nipote;
16)Vero che andava mensilmente, prima dei fatti di causa, dapprima accompagnata dai suoi genitori, e Persona_1 quindi da quando è divenuta più grande e capace di muoversi in autonomia, a visitare gli zii e Parte_3 ; Controparte_5
17)Vero che , prima dei fatti per cui è causa, sin da quanto era bambina visitava la zia Per_1 Per_1 Parte_3 in occasione delle festività e dei compleanni;
la sentiva telefonicamente con frequenza settimanale;
le faceva e
[...] riceveva regali;
18)Vero che e lo zio prima dei fatti per cui è causa, si sentivano telefonicamente Per_1 Controparte_5 settimanalmente sin da quanto era bambina e si frequentavano con visite reciproche che avvenivano con Per_1 cadenza mensile, nonché per i compleanni e le festività; e più di recente con contatti facebook ( a testi quelli indicati in calce nonché ); Testimone_5
19)Vero che compare nelle foto da rammostrarsi al teste che riproducono momenti di convivialità Parte_3 con ; a testi , oltre a quelli indicati in calce Per_1 Testimone_6 Testimone_7 danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale, l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva il cui contenuto, tuttavia, dipende dall'intensità del vincolo, nel senso che, mentre per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga è necessaria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva, non essendo requisito indefettibile, a tal fine, la convivenza
(che pure può assumere valore indiziario)” la mancanza di concreti riscontri probatori in merito alla esistenza di effettivi costanti rapporti di reciproco affetto e solidarietà fra la nipote e gli zii (il teste , nel descrivere il legame all'interno della famiglia si è soffermato Tes_4 Per_1 soprattutto sui legami esistenti all'interno della famiglia nucleare) escludono che possa essere riconosciuta in loro favore alcuna somma
Sul danno reclamato iure proprio per la lesione della salute in conseguenza della vicenda per cui è causa dai genitori e , dal coniuge CP_1 Parte_6 [...]
e dai figli , e Parte_4 Parte_2 Controparte_4 Persona_2
I soggetti sopra indicati hanno tutti allegato la esistenza di un danni di natura psicologica, quale distinta posta di danno biologico, quali vittime secondarie a seguito del trauma subito per lo stato di penosa malattia prima e del decesso di . Persona_1
Con ordinanza 7.12.2023 è stata disposta CTU medico legale , conferendo al Collegio nominato (composto dalla dott.ssa e dott. , il seguente quesito: Persona_20 Persona_21
“descrivano quali siano le condizioni psico-fisiche degli stessi avuto riguardo, per ciascuno di essi e per quanto possibile, sia alla data del parto di cui si tratta sia alla data attuale precisando, in caso di accertata psicopatologia, se la stessa fosse in tutto o in parte preesistente ovvero in rapporto di causa con l'evento luttuoso oggetto del presente giudizio, quantificando ove possibile, avuto specifico riguardo ai rapporti in allora in essere con , l'incidenza della suddetta Persona_1 patologia sull'integrità psicofisica degli stessi e sulla specifica capacità di lavoro (laddove dedotta una sua menomazione) indicando specificamente:
– la durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, precisando quali attività della vita quotidiana siano state precluse o limitate;
– i postumi permanenti, precisandone l'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica globale
(danno biologico), indicando i criteri di determinazione del danno biologico e la tabella di valutazione medico legale di riferimento (baréme).
– se l'inabilità temporanea e/o i postumi permanenti incidano in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, in considerazione della condizione soggettiva dei danneggiati indicando se del caso il danno differenziale;
(nonni, nipoti, zii e cugini) l'onere della prova dovrà essere più rigoroso, finalizzato a dimostrare l'esistenza di un vincolo effettivo.
pag. 23 – l'incidenza in concreto (se del caso in misura percentuale) della inabilità temporanea e/o i postumi permanenti sulla attività lavorativa svolta dal sig. all'epoca dell'evento, Parte_4 specificando nell'ipotesi di perdita o limitazione della capacità lavorativa, in quali settori di probabili attività il periziando possa impiegare le energie residue.”
Sulla scorta della visita psichiatrica e delle indagini psicodiagnostiche effettuate sui singoli periziati i CCTTUU hanno reso le seguenti conclusioni:
1) CP_1
Il Collegio ritiene che in conseguenza dei fatti per cui è causa abbia subito un danno biologico temporaneo che ha configurato una condizione di inabilità temporanea parziale al
50% protratta per 6 mesi ed un successivo periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di altri 6 mesi, in assenza di postumi permanenti.
2) Parte_6
Il Collegio ritiene che in conseguenza dei fatti per cui è causa abbia subito un danno biologico temporaneo che ha configurato una condizione di inabilità temporanea parziale al
50% protratta per 6 mesi ed un successivo periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di altri 6 mesi, in assenza di postumi permanenti.
3) Controparte_4
Il Collegio ritiene che non emergano in anamnesi compromissioni del funzionamento sociale o di altre importanti aree che possano essere correlabili con l'evento di causa così come non sono evidenti né all'osservazione specialistica né alla raccolta della storia clinica del periziando, tenuto conto della psicodiagnostica, elementi psicopatologici riconducibili all'evento luttuoso.
4) Parte_2
Il Collegio ritiene che non emergano in anamnesi compromissioni del funzionamento sociale o di altre importanti aree che possano essere correlabili con l'evento traumatico tali da riconoscere una condizione di danno biologico di natura psichica.
5) Persona_2
Affetto da alfatalassemia e deficit del GH in terapia con ormone della crescita, presenta un quadro clinico ascrivibile a difficoltà cognitive, disturbi del linguaggio e della motricità prevalenti rispetto eventuali aspetti psicopatologici, ad oggi non evidenziabili. Presenta meccanismi di difesa che risultano attualmente adattivi al contesto ambientale nonostante la perdita della madre naturale.
6) ND OL
Il quadro clinico del sig. , anche alla luce dell'esame obiettivo, risulta Parte_4 inquadrabile in un Disturbo dell'Adattamento Non Complicato (vedi Buzzi-Vanini-DSM 5 -
TR) e deve ritenersi espressivo di una condizione di invalidità permanente, intesa come pag. 24 danno biologico, che può trovare una sua adeguata quantificazione percentuale nella misura del 6% della totale.
Il periodo di inabilità temporanea biologica, tenuto conto che non si tratta di malattia da trauma fisico può essere indicato in un periodo di inabilità temporanea in forma parziale al 50% per 6 mesi ed in forma parziale al 25% per successivi altri 9 mesi.
A fronte delle difese e contestazione svolte dalle parti , sono stati richiesti chiarimenti scritti (vedi ordinanza 29.1.2025: “la complessità delle questioni rende opportuna per la completezza dell'istruttoria la convocazione a chiarimenti dei consulenti, in primis per la esposizione orale delle risultanze dei test MMPI sottoposti ai periziandi e delle relative valutazioni, pag. 2 (anche in termini di attendibilità delle risposte rese), e in merito alla incidenza o meno delle stesse sulle conclusioni raggiunte, da espressamente riferire ed esporre in via definitiva, tenuto conto se del caso anche di detto ulteriore elemento che con valutazione prima facie non pare essere stato riportato come fonte di convincimento delle conclusioni rese, in tutto con particolare riguardo e approfondimento della posizione dei genitori della ) Per_1
In data 9 e 16.5.2025 i CCTTUU hanno depositato i chiarimenti richiesti, in ordine alla “
Psicodiagnostica applicata (MMPI 2RF) 6 fornendo i riscontri in merito ai singoli periziati nei termini indicati in nota7 concludendo che “Ciò precisato, deve comunque essere ricordato che 6 Vedi nel dettaglio quanto esposto in via generale: “Premessa necessaria è chiarire il concetto di validità dei Test determinandolo concettualmente.
I test sono certamente strumenti utili per la misurazione di variabili psicologiche, ma in quanto strumenti di misura, si esige da loro che sia nota quale sia la variabile psicologica che misurano e soprattutto l'integrazione dei test con la visita psichiatrica, la biografia e l'anamnesi psichiatrica e il relativo esito dell'esame obiettivo. Giova inoltre ricordare che l'uso di strumenti psicodiagnostici, anche se standardizzati, richiede una formazione specifica globale, intesa come competenza psichiatrica e psichiatrica forense, nonché una consapevolezza del clinico rispetto ai processi psicologici che possono essere implicitamente attivati nel paziente. In merito all'MMPI 2RF si precisa quanto segue: Come noto le Scale Sostanziali permettono di tracciare in maniera puntuale variazioni clinicamente rilevanti, riscontrabili nelle diverse persone, che interessano le disfunzioni somatico/cognitive, emozionali, del pensiero, comportamentali, nonche' il funzionamento interpersonale e il dominio degli interessi. Sono inoltre connotate da una relativa indipendenza reciproca, caratteristica che le rende interpretabili indipendentemente lʼuna dallʼaltra.”
durante le operazioni peritali era stata ovviamente data ai CCTTPP la possibilità di richiedere altri e diversi approfondimenti (in modo psicodinamico o con metodologia diversa), ciò che gli stessi non ritenevano di dover proporre, evidentemente condividendo la scelta dei CCTTU.
Al termine dell'approfondita raccolta dei dati anamnestici, della visita medico-legale, supportata dalla pluridisciplinarità dell'indagine e dai necessari accertamenti psicodiagnostici effettuati - in assenza peraltro di ogni reperto documentale relativo ad eventuali cure o terapie psicologiche eseguite dai periziandi durante il tragico iter clinico della propria congiunta e/o successivamente al decesso della sig.ra ed in presenza di altre condizioni eziologicamente Per_1 rilevanti - è stato possibile escludere, elementi psicopatologici riconducibili all'evento traumatico tali da far riconoscere una condizione di danno biologico di natura psichica a carico dei genitori e dei figli della signora Per_1
In altri termini, al di là di ogni personale coinvolgimento emotivo che il caso, di per sé, sicuramente può alimentare, si è potuto concludere per l'insussistenza di dati di pertinenza medica che depongano per un fallimento del naturale processo di elaborazione del lutto con esito nel lutto patologico”.
Ai test si evidenzia una costellazione sintomatologica aspecifica in quanto presenti tratti di disturbi diversi nella organizzazione di personalità con sentimenti di rabbia e aggressività oltre che di aspetti riferibili allo stato timico e al ritiro sociale. Occorre comunque rilevare un valore riferibile al STW (Distress) nei limiti della norma. Si ricorda quanto riferito anche in consulenza tecnica che la perizianda è persona che da anni svolge funzione di caregiver nell'assistenza al marito invalido. E' noto che Il ruolo del caregiver è molto dispendioso e complesso sia dal punto di vista fisico che emotivo perché richiede una presenza quotidiana impegnativa, a cui si aggiungono la delusione e rabbia nonché il dolore causati dalla sofferenza del familiare accudito. Per questo motivo, sono frequenti tra i caregiver problemi di salute e casi di depressione derivanti dalla condizione di vita assistenziale a cui si dedicano costantemente. L'esame clinico peraltro ha messo in evidenza una sufficiente resilienza della persona in assenza di evidenti disturbi psicopatologici.
Controparte_4 (figlio)
In sintesi, si riporta: Il soggetto descrive un normale funzionamento interpersonale. Nello specifico, presenta punteggi in media alle Scale che misurano conflitti familiari, sfiducia interpersonale, passività relazionale, evitamento delle situazioni di gruppo, tendenza allʼisolamento e ansia sociale. Presenti tratti disfunzioni comportamentali risalenti ad esperienze e influenze negative in età evolutiva. In sintesi, assenti disfunzioni psicopatologiche, così come rilevato durante la consulenza psichiatrica.
Parte_2 (IO) Presenti disfunzioni emozionali che caratterizzano disturbi associati a rabbia e aspetti depressivi con tratti di disturbo di personalità. Non emergono indicatori di disturbi del pensiero. L'esame di realtà appare integro.
Il contenuto degli item evidenzia una predisposizione ad arrabbiarsi. Probabilmente manifesta scarsa tolleranza alla frustrazione, serba rancore, ha scatti di ira ed è polemico. Comportamenti problematici in età evolutiva. STW (distress) nei limiti. Quanto sopra è simmetrico a quanto rappresentato nella consulenza ove sono emersi aspetti di disfunzione emozionale primitiva e non secondaria, riferibili ad esperienze sfavorevoli in età evolutiva e poi successivamente in età adulta (conflittuali separazioni affettive con relativi procedimenti giudiziari). Nel caso dei genitori e dei figli della signora è evidente che il dolore abbia rappresentato il comune Per_1 denominatore del quadro sintomatologico transeunte presentato e correlato ad un fisiologico struggimento per la perdita della figura parentale nell'ambito di un processo di elaborazione del lutto, poi evoluto verso una fase di riorganizzazione durante la quale è riemersa la capacità di reinvestire le proprie energie e gli affetti.
Nel caso di specie si è ritenuto di procedere con il test Minnesota, conosciuto ufficialmente come Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) o MMP-2, un test strutturato in diverse scale che valutano aspetti specifici della personalità dei periziandi ed eventuali disturbi psichiatrici.
pag. 26 Ciò posto, tenuto conto della completezza degli accertamenti esperiti, la scrivente fa proprie le conclusioni raggiunte dal Collegio medico nell'elaborato depositato in data 25.11.2024, alle quali fa integrale rinvio, condividendo anche la ampia motivazione esposta in replica alle contestazioni dei ricorrenti sia per iscritto sia oralmente (presenziando ad un'udienza ove hanno reso le definitive conclusioni nel contraddittorio dei difensori e dei CCTTPP) , corredata da ulteriori elementi valutativi che si trascrivono (in carattere diverso) per intero (vedi verbale udienza
27.5.2025). Il mancato riconoscimento di postumi in capo a , e Controparte_4 Parte_2 appare in linea con gli insegnamenti della Suprema Corte (vedi sent. 18056/2019) Persona_2 secondo cui: “anche il danno psichico, pertanto, come qualsiasi altra lesione della salute, va accertato in corpore con criteri medico legali, e va valutato in punti percentuali in base ad un accreditato bareme medico legale. Ove poi, una lesione della salute psichica venga accumularsi con un evento stressogeno quale il lutto, spetterà al giudice di merito stabilire in concreto se il dolore causato dalla perdita d'un familiare sia o non sia degenerato in una sindrome di rilievo neurologico: accertamento, quest'ultimo, da compiere con metodo accurato e scientemente valido, consistente nel far somministrare al danneggiato adeguati test psicologici;
nel farlo sottoporre a reiterati colloqui con uno specialista psichiatra;
e finalmente nel comparare la sintomatologia presentata dalla vittima con le descrizioni nosografiche delle malattie psiche contenute nei testi scientifici, e principalmente nell'universalmente utilizzato 'Diagnostic and statiscal Manual of
Mental Disorders, o “DSM-5”.
In particolare quanto ai figli il collegio ha confermato la insussistenza di un danno CP_4 biologico derivante dai fatti per cui è causa , mettendo in evidenza un buon funzionamento” globale (attività lavorativa, relazioni affettive, etc.), dominio attenzionato dal mondo psichiatrico nella valutazione degli esiti di un danno che potrebbe configurare un disturbo dell'adattamento con ansie e umore depresso. Anche in detta ipotesi la scrivente concorda con le conclusioni assunte, ritenendo preponderante nella valutazione de qua l'effettiva tenuta complessiva dei giovani adulti di fronte alle innumerevoli situazioni avverse da essi affrontate dall'adolescenza in avanti, e positivamente risolte non senza un notevole dispendio di energie emotive e risorse di cui fortunamente , come accertato dai periti, quantomeno per la vicenda per cui è causa, non è rimasta traccia Richiesti di esporre le conclusioni in merito ai figli e il dott. CP_4 Parte_2 afferma che dall'esame obiettivo che segue la visita psichiatrica, da quanto presente Per_13 nel fascicolo, dall'anamnesi degli stessi, nonché dalla psicodiagnostica, non è stato possibile ravvisare la sussistenza di un danno permanente riferibile a un'infermità psichiatrica;
nel significare queste conclusioni si valorizza l'aspetto riferibile al “funzionamento” globale (attività lavorativa, relazioni affettive, etc.), dominio attenzionato dal mondo psichiatrico nella valutazione degli esiti di un danno che potrebbe configurare un disturbo dell'adattamento con ansie e umore depresso;
parliamo di due giovani adulti che svolgono attività lavorative, hanno una vita autonoma, con un buon funzionamento relazione e sociale, con una condizione di sufficiente adattamento rispetto alle consuete incombenze esistenziali. Entrambi hanno conosciuto esperienze peritraumatiche in età adolescenziale e nella vita adulta, anche prima e a prescindere dall'evento luttuoso. Il Professor precisa che comunque con riferimento ai Per_22 ragazzi è stato descritto un vissuto problematico;
chiede quindi se l'evento luttuoso possa aver contribuito in parte ai problemi dei ragazzi essendo piccoli all'epoca in cui è successo il fatto. Il dott. risponde che entrambi i giovani adulti hanno riferito, durante la visita, una Per_13 relazione altamente conflittuale con il Sig. e hanno sinceramente rappresentato la Pt_4 difficoltà di relazione con lo stesso;
gli aspetti disfunzionali (rabbia, aggressività e altro)
pag. 27 rappresentavano delle condotte esternalizzanti un sentimento di disagio profondo della relazione con il e senza espliciti riferimenti all'evento luttuoso. Pt_4
Quanto a Persona_2
Con riferimento alla posizione di (figlio), portatore di una forma di disabilità Persona_2 genetica e correlata alla gravidanza, grave da un punto di vista cognitivo e affettivo, tale da rendere impossibile una corretta e metodologicamente seria valutazione neuro-psichiatrica, finalizzata a stabilire una relazione tra un supposto e ipotetico danno psichiatrico e l'evento causale;
pertanto, non è stata riconosciuta alcuna IP. … quanto a il Dott. Persona_2 afferma che il ragazzo, per compromissioni cognitive, affettive e relazionali, non è Per_13 accessibile a una valutazione obiettiva: è come valutare il tono muscolare di una persona che non ha entrambe le braccia. Il fatto che il ragazzo affermi di avere una mamma in cielo e una mamma in terra non sembra possa essere riconducibile a un danno psichiatrico quale conseguenza derivante dal lutto, ma più probabilmente a una spiegazione della sua situazione familiare a lui riferita dai parenti. La Dott.ssa precisa ulteriormente che il ragazzo, a Per_3 prescindere dai suoi problemi cognitivi, è sereno: ha rapporti con i genitori della nuova compagna del padre (che chiama “nonni materni”) mentre non ha alcun rapporto con i genitori della defunta. Richiama quanto già descritto nella relazione. Sostanzialmente, si è deciso di non procedere a test in assenza di elementi psicopatologici tali da far ritenere la presenza di un danno da ciò derivante e neppure è stato chiesto dai CTP. È stato un colloquio molto sereno. Si ribadisce quindi l'insussistenza di alcun danno derivante dalla morte della madre. Anche merito alle posizioni per le quali il Collegio medico ha ritenuto la sussistenza di postumi, la scrivente aderisce alle valutazioni e quantificazione resa: quanto a in Parte_4 sede di chiarimenti è stata ribadita la sussistenza in capo ad esso di una IP in misura del 6% (oltre ad un periodo di inabilità temporanea in forma parziale al 50% per 6 mesi ed in forma parziale al
25% per successivi altri 9 mesi.”). Relativamente alla posizione del Sig. (marito), l'esame obiettivo ha posto Parte_4 in evidenza un disturbo dell'adattamento ma non di entità severa come sostenuto dai CTP e ciò in ragione del fatto che un disturbo severo presuppone poi dopo una cura che, tuttavia, a quanto risulta non è stata però dedotta né negli atti né in corso delle operazioni peritali e neppure documentata. In sostanza, il disturbo grave dell'adattamento, qualora effettivamente sussistente, avrebbe comunque richiesto l'adozione di percorsi terapeutici che non sono stati in alcun modo né dedotti né documentati. Questo vale per il marito così come vale per i figli e per i genitori, visto che per tutti loro è stata configurata da parte dei CCTTPP una condizione di infermità psichiatrica di elevata entità non riscontrata dal Collegio medico. La visita psichiatrica comporta un esame obiettivo e questo esame – con riferimento al marito - non ha dato la Pt_4 possibilità, in assenza di un trattamento terapeutico, di evidenziare una situazione di danno di entità pari quanto sostenuto dal CTP;
si conferma quindi la conclusione della valutazione offerta dell'esistenza di un'IP del 6% derivante da una protratta e pervasiva esposizione all'assistenza della compagna. Ugualmente per i genitori – i CCTTU hanno confermato le conclusioni circa Per_1 CP_2 la sussistenza di una sola IT e non anche di una IP Con riferimento alla posizione dei genitori, il dott. si riporta alle conclusioni Per_13 dove si esclude la sussistenza di una infermità psichiatrica;
relativamente alla posizione della madre, Sig.ra , l'esame obiettivo ha posto in evidenza una donna con un CP_2 conservato “funzionamento” in specie nell'accudimento del marito;
con riferimento al padre, Sig. portatore di una disabilità da anni, non è stata rilevata nella psicodiagnostica Per_1
pag. 28 una condizione specificamente riferibile all'evento tragico della perdita della IA;
per entrambi i genitori si richiama quanto detto inizialmente, e cioè che in medicina a un disturbo segue tendenzialmente una cura. Rappresentare una condizione depressiva, ansiosa e di insonnia ma non aver svolto alcuna terapia ha un significato rilevante nell'escludere la presenza di una condizione patologica o di infermità. Questo vale per i genitori ma, lo si ripete, anche per i soggetti precedenti. Il Collegio ha riconosciuto per entrambi i genitori un'ITT per un periodo di 6 mesi successivo alla morte. Con riferimento invece al periodo di ricovero non è stato riconosciuto alcunché. Accertati nei termini di cui sopra i postumi derivati in capo ai predetti, devono ora essere individuati i criteri ai quali occorre fare riferimento per la liquidazione equitativa del danno de quo .
Posto che nel caso in esame non può trovare applicazione la disciplina del TUN , applicandosi essa per i fatti occorsi successivamente al 5.3.2025, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, quando la legge non detta criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale, questo non può che avvenire in via equitativa. La liquidazione equitativa è imposta in tali casi dall'art. 1226 c.c.; ma l'equità di cui alla norma suddetta non costituisce una aequitas rudis, ma una ben più articolata nozione i cui fondamenti sono due: l'adeguata considerazione delle specificità del caso concreto, e la garanzia della parità di trattamento a parità di danno (così Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011, in motivazione). Al solo fine di garantire il secondo dei suddetti requisiti, e non per altre ragioni, la Suprema Corte ha indicato nei criteri uniformi applicati dal Tribunale di
Milano il criterio idoneo a garantire la parità di trattamento: con la conseguenza che il giudice di merito, per garantire la correttezza della liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., dovrà applicare in linea di massima quel criterio, a meno che non indichi le ragioni per le quali, nel caso concreto, quel criterio risulterebbe iniquo. Come è noto la liquidazione di qualunque danno, ove la legge non disponga altrimenti, deve avvenire in base alle regole vigenti al momento della liquidazione, e non al momento del fatto illecito. Come ben evidenziato dalla Suprema Corte nella sent. 19229/22, la liquidazione del danno, infatti, non è un elemento della fattispecie astratta "illecito". La liquidazione del danno è un giudizio, e come tutti i giudizi non può che avvenire in base alle regole (di fonte normativa o pretoria) vigenti al momento in cui viene compiuto. Tale criterio è stato già ripetutamente dalla
Corte di ASzione in varie ipotesi in tema di danno non patrimoniale da morte da liquidarsi in base ai criteri orientativi (c.d. "tabelle) diffusi al momento della liquidazione, e non dell'illecito (Sez. 3 -, Sentenza n. 5013 del 28/02/2017, Rv. 643140 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 7272 del
11/05/2012, Rv. 622506 - 01); -) in tema di liquidazione del danno alla persona (Sez. 3 -, Sentenza
n. 18773 del 26/09/2016, Rv. 642106 - 01); In merito reputa, allora, la scrivente , nell'ambito di una stima comunque necessariamente equitativa, di dover fare riferimento alle tabelle vigenti in uso presso il Tribunale di Milano, con riferimento a quelle del 2024: attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate,
pag. 29 liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass.. Nel caso in esame all'esito dell'istruttoria, si ritiene la sussistenza dei presupposti per procedere al riconoscimento dei primi tre punti di cui sopra;
quanto all'aumento per personalizzazione del danno biologico in linea con la più recente giurisprudenza (vedi Corte ASzione, Sez. III, Ordinanza n. 5984 del 06/03/20258) non si ritiene poterlo riconoscere, per essere la penosità della vicenda e le altre circostanze in concreto accertate già contenute nella valutazione del danno de quo . Al contrario la specificità della vicenda e il protrarsi della sofferenza anche nel periodo antecedente il decesso, con altalenarsi di emozioni consentono di personalizzare il valore pro die per il danno non patrimoniale da lesione temporanea al 100% , liquidando esso, in € 150
Si ottiene quindi la seguente liquidazione
Parte_4
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 34 anni Percentuale di invalidità permanente 6%
Punto danno biologico € 1.915,76 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 478,94
Punto danno non patrimoniale € 2.394,70
Punto base I.T.T. € 150,00
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 180
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 270 danno biologico risarcibile € 9.598,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 11.997,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 13.500,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 10.125,00
Totale danno biologico temporaneo € 23.622,00 Totale generale: € 35.622,00
e Parte_6 CP_1
pag. 30 Anche nei loro confronti, per i medesimi motivi può essere personalizzato in aumento il valore pro die per il danno non patrimoniale da lesione temporanea al 100% , liquidando esso in € 150
Tenuto conto di ciò deve essere liquidato in favore di ciascuno dei loro l'importo di € 20.250 per la riconosciuta IT di inabilità temporanea parziale al 50% protratta per 6 mesi (valore punto €
150,00 pro die , considerato al 100%) ed un successivo periodo di inabilità temporanea parziale al
25% di altri 6 mesi, in assenza di postumi permanenti
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Invalidità temporanea parziale al 50% € 13.500,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 6.750,00
Totale danno biologico temporaneo € 20.250,00
Sulle somme di cui sopra calcolate con applicazione della tabella di Milano 2024, deve essere riconosciuta ulteriore rivalutazione monetaria fino all'odierna liquidazione (applicando gli indici di rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologia dei consumi delle famiglie di operari ed impiegati, indice F.O.I.) nonché gli interessi di natura compensativa anno per anno al tasso legale ,previa devalutazione anno per anno , fino alla data in cui si è verificato il danno (coincidente, per il danno biologico permanente, con quella del consolidamento dei postumi rispetto al decesso , e per la temporanea alla cessazione di essa , sempre rispetto al decesso ) ; successivamente, sull'importo costituito dalla sommatoria di capitale e danno da mora, ormai trasformato in obbligazione di valuta, maturano interessi al saggio legale, ai sensi dell'art. 1282, primo comma, cod. civ..
Per quanto riguarda i figli, , e come sopra Controparte_4 Parte_2 Persona_2 indicato non è stata allegata alcuna circostanza che permetta la liquidazione del danno biologico ed è altresì escluso dalla perizia dei CTU e dalla integrazione alla stessa.
Parte_4
Al sig. spetta, sempre iure proprio, il risarcimento del danno patrimoniale subito e Pt_4 relativo alle spese sostenute :
€ 4.400 per spese funeratizie (vedi doc. 16) ;
€ 7.319,82 spese assistenza e degenza (ricevute e fatture doc 11,12, 13 e 14 fascicolo
[...]
) ; Parte_4
€ 3.660 spese assistenza CTP nel giudizio TP (parcella proforma 1722 doc. 39 e 40 fascicolo
); Parte_4
sull'importo sopra indicato spettano interessi e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli esborsi.
A che le ha anticipate, compete il rimborso delle spese di Ctu per aver pagato: Parte_1
pag. 31 € 1.439,82 alla Dott.ssa in data 7/1/2022 doc. 10; Per_4
€ 2.879,64 a in data 30/3/2022 doc. 11; Persona_5
Totale € 4.319,44
Risarcimento DANNO NON PATRIMONIALE ALLA SALUTE SUBITO DA Persona_1 richiesto jure haereditario relativo da in proprio e in qualità di genitore e Parte_4 legale rappresentante di , e Persona_2 Parte_2 Controparte_4
I signori , quale coniuge , in proprio e quale legale rappresentate del figlio Parte_4 minore e i signori e quali figli nello loro Persona_2 Controparte_4 Parte_2 allegata e non contestata qualità di eredi , hanno richiesto il risarcimento dei danno di cui sopra (in punto legittimazione cfr. ancora di recente ASzione civile n. 817/2025 “In tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art.
2697 cod. civ., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire. Si è poi specificatamente precisato, in relazione alla prova della qualità di erede, che tale onere non è assolto con la produzione della sola denuncia di successione, bensì è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che appunto legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. cod. civ. (Cass., n. 10519/2024; v. inoltre Cass., n. 210/2021”) .
In merito a detta domanda si evidenzia che è noto che costituiscono diritti acquisibili iure hereditario, i diritti risarcitori derivanti dalla dimostrazione dell'esistenza di un danno biologico terminale e/o morale catastrofale (anche detto “da lucida agonia”). Le due tipologie di danno non presentano alcuna disposizione codicistica, ma sono frutto di una complessa elaborazione giurisprudenziale il cui fine è quello di garantire il risarcimento adeguato in caso di lesione di specifici diritti costituzionalmente garantiti e lesi dalla morte conseguente ad un fatto illecito.
Il danno biologico terminale è, ormai unanimemente, inteso quale danno di natura biologica accusato dalla vittima a seguito della lesione del diritto costituzionale all'integrità psico-fisica; si richiede, infatti, che sia riscontrata una patologia medicalmente accertabile che progressivamente peggiori fino a cagionare la morte del soggetto. A tale requisito si aggiunge il “fattore tempo”, elemento imprescindibile ed essenziale. La giurisprudenza, infatti, richiede che la vittima sopravviva temporaneamente alla malattia per un apprezzabile lasso di tempo, ma, concretamente, non si è mai giunti a una definizione univoca del lasso di temporale che deve intercorrere tra il verificarsi della malattia e la morte.
Punto d'arresto sul tema è che sia accertata l'esistenza di una malattia patita dal deceduto in un certo arco temporale, denominato spatium vivendi.
pag. 32 Il bene tutelato, infatti, non è la vita in sé, la cui lesione non può generare un danno trasmissibile iure hereditario, bensì, come detto, il diritto alla salute (rectius all'integrità psico- fisica) che, nello specifico caso, è offeso con la massima intensità, esitando nella morte del danneggiato.
Il danno morale catastrofale è, invece, un danno morale “di natura del tutto peculiare consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita”.
L'accertamento di tale danno, dunque, richiede la dimostrazione dell'esistenza di un lasso di tempo, anche minimo e non necessariamente apprezzabile (come, invece, richiesto per il danno biologico terminale), in cui la vittima abbia potuto avvedersi e comprendere di essere in procinto di morire. Assume, pertanto, un ruolo decisivo la sofferenza psichica e la disperazione della vittima che comprende l'avvicinarsi inesorabile del proprio trapasso.
Seguendo tale linea interpretativa, la giurisprudenza giunge ad escludere il danno catastrofale in caso di coma o morte immediata, poiché, in tali frangenti, la vittima non ha modo di prendere coscienza delle circostanze letifere nelle quali versa.
L'elemento caratterizzante di tale danno – che permette di distinguerlo dal danno terminale –
è l'accertamento di un turbamento psichico dotato di particolare intensità, ma non definibile quale vera e propria malattia psichica, in quanto, generalmente, esso perdura per un lasso di tempo che non consente allo stato di turbamento di degenerare in una vera e propria patologia psichica.
È, dunque, un risarcimento per la sofferenza morale, per il dolore, per il “terror vacui”, deve in altri termini essere dimostrata la presa di coscienza della vittima: l'agonia dev'essere stata lucida.
Nel caso di specie, alla luce degli accertamenti tecnici esperiti e della documentazione prodotta in atti ben si ritiene sussistere il primo ma non il secondo .
Quanto al danno biologico terminale si osserva in generale che esso ha fondamento medico legale e consiste nella forzosa rinuncia alle attività quotidiane durante il periodo della invalidità; sussiste anche quando la vittima sia in stato di incoscienza (vedi Cass. . 21060/16, 18056/2019 e di recente Corte ASzione, Sezione 3, Ordinanza n. 33009 del 17/12/2024) . Nel caso in esame corrisponde all'intero periodo in cui a far data dal 24.8.2012 la signora è vissuta in stato di Per_1 coma e quindi vegetativo permanente fino al momento del decesso.
Per quanto attiene il danno morale catastrofale esso, tenuto conto che la “ dal Per_1
24/08/2012 non riprese più conoscenza ed entrò in uno stato di coma poi evoluto in uno stato vegetativo”, non può ritenersi sussistere, non essendo emersi univoci elementi che consentano di ritenere in capo alla uno stato di lucida agonia, di concreta autonoma sofferenza per la Per_1 paura della morte, per il dispiacere di lasciar sole le persone care;
per la disperazione di dover abbandonare le gioie della vita;
ovvero (mutuando le espressioni usate dalla Suprema Corte nella sent. 18056/2019) il “tormento di non sapere chi si prenderà cura dei propri familiari, e così via, secondo le purtroppo infinite combinazioni di dolore che il destino può riservare al genere umano.
pag. 33 L'esistenza stessa, e non la risarcibilità, del pregiudizio in esame, al contrario del danno alla salute, presuppone che la vittima sia cosciente. Se la vittima non sia consapevole della fine imminente, infatti, non è nemmeno concepibile che possa prefigurarsela, e addolorarsi per essa”.
La scrivente condivide quindi e fa proprie le conclusioni raggiunte dal Collegio medico Per_23
il collegio medico, espressamente richiesto sul punto (vedi pag. 27) sulla base delle
[...]
“evidenze cliniche e documentali” e (della ) “tragica repentinità della vicenda con condizioni cliniche evolute rapidamente verso uno stato di coma vegetativo durato per oltre 3 anni” ha escluso in capo alla “uno stato di lucida e cosciente percezione delle proprie condizioni” Per_1 rilevando come essa “ dal 24/08/2012 non riprese più conoscenza ed entrò in uno stato di coma poi evoluto in uno stato vegetativo e con diagnosi di: “stato vegetativo da encefalopatia post anossica dopo arresto CC in pz. con probabile sindrome HELLP in gravidanza” venne dimessa in data
5/11/2012 e trasferita presso il Centro per neurolesi Cardinal RR di EL. Tale condizione clinica permase invariata invariata per 3 anni circa sino al decesso intervenuto in data
5/11/2015 presso l di Chiavari ove era stata trasferita per un quadro di insufficienza CP_8 respiratoria acuta in NIV – Polmonite nosocomiale. “
In sede di replica i CCTTUU ,nel confermare dette conclusioni ,hanno correttamente fatto riferimento alla mancanza nel caso in esame dei presupposti richiesti dalla giurisprudenza della
Suprema Corte , di (effettiva) coscienza e comprensione da parte della vittima della propria irrimediabile condizione clinica. Diversamente da quanto opinato dalla difese dei ricorrenti quanto emerge dalla documentazione versata in atti , segnatamente dalla relazione clinica del 11/3/2013 redatta dal medico di reparto Dott.ssa del Centro Riabilitativo Cardinal RR di Per_24
EL (doc.44) 9 e nella relazione clinico funzionale del 24/7/2013 del Dipartimento di
Riabilitazione e delle Disabilità dell'ASL4 Chiavarese (doc.45)10, attesta solo uno stato di minima (e 9 a pagina 2 è refertato quanto segue: “ Paziente vigile, apre gli occhi spontaneamente volge il capo se chiamato verso
l'interlocutore o verso la fonte di stimolazione, ma non esegue l'ordine su richiesta verbale (stato di minima coscienza).
Tetraplegica con ipertono spasticità ai 4 arti prevalentemente agli arti inferiori atteggiati in flessione e in adduzione;
assenza di controllo del capo e del tronco (omissis). Completamente dipendente nelle attività di vita quotidiana. Scale di valutazione neurofunzionale: DRS 21/30; BI 0/100; LCF 3/8” .
pag. 34 non totale) coscienza11 , estrinsecantesi nella aperura degli occhi in qualche occasione (sulla scheda clinica è annotato lo stato di paziente non vedente), che non consente di ritenere provata in capo alla la effettiva reale consapevolezza della totale compromissione delle proprie Per_1 condizioni di salute, tali da portare alla morte , neppure nel periodo al periodo di cure intensive e di rieducazione funzionale esperito senza esito alcuno, in relazione al quale i CCTTUU hanno riconosciuto la sussistenza di ITT al 100%. Sul punto si evidenzia inoltre come il concetto medico legale dello stato di coscienza minima ( appena superiore allo stato vegetativo) si differenzia da quello preso in considerazione dalla Suprema Corte per il riconoscimento del danno de quo, che richiede una piena consapevolezza di sé , del proprio stato e di sé nell'ambiente , eventualmente in relazione con i soggetti presenti.
Le modalità con cui la complicanza si è manifestata, la gravità delle lesioni ed il contesto in cui il decesso è avvenuto portano ad escludere, in assenza di prova contraria, uno stato di coscienza della de cuius nell'intervallo di tempo trascorso dall'insorgere della complicanza alla morte, ragion per cui risulta difficile poter ritenere (con il giudizio del più probabile che non) che ella potè rendersi conto della sua inevitabile fine (vedi sul punto quanto riferito dalla madre in sede di operazione peritali CTU e “ Ricorda la IA con la sua immagine sul Per_3 Per_13 Per_1 telefonino, immagine con cui si ritrova a parlare. Il pensiero è polarizzato intorno alla IA . Per_1
Ricorda il periodo in cui andava con suo marito a EL a trovare la IA;
dice amaramente
a tal proposito: “era assente…era meglio lasciar perdere”).
Riconosciuto l'an del danno biologico terminale ,occorre procedere alla sua liquidazione che non può che essere equitativa ex art. 1226 c.c.
A tale proposito si osserva che non è possibile far riferimento alle tabelle in materia del
Tribunale di Roma o di Milano, dal momento che queste liquidano in un unico importo il danno sia catastrofale (escluso, invece, nella specie) che biologico terminale.
Occorre quindi procedere secondo altra via.
In particolare, per liquidare tale ultima voce di danno, sono riscontrabili due diversi orientamenti.
Secondo il primo, va liquidato un importo corrispondente ad un giorno di I.T.T., tratto dalla tabella di Milano. Tale importo, però, deve essere personalizzato, e, quindi, incrementato, al fine di tener conto delle circostanze del caso concreto, dal momento che le tabelle liquidano importi per una lesione temporanea, che viene seguita, però, da una remissione dallo stato patologico. Qui, invece, la lesione è massima, tant'è che la persona decede (ASzione civile n. 8055/2016).
In quest'ottica è stato ritenuta corretta una liquidazione che preveda un incremento di 3, 4 volte il valore tabellare (ASzione civile n. 17577/2019). Secondo un altro orientamento, è, invece, possibile far riferimento ad un criterio equitativo puro. In questi termini, si vedano Cass. 18163/07 e App. Bologna, Sez. II, 2 febbraio 2015, n. 206, ined., che ha riconosciuto alla vittima (incosciente) a titolo di danno biologico terminale la somma di 500,00 euro per ogni giorno di sopravvivenza;
Trib. Milano, Sez. I, 12 aprile 2019, in Pluris, che ha liquidato la complessiva somma di euro 2.500,00 in favore degli eredi di una vittima deceduta dopo 10 giorni di coma.
Nel caso di specie, tenuto conto della peculiarità della fattispecie, facendo uso del potere equitativo di liquidazione , ritenuto poter in ogni caso distinguere in due i periodi in cui la è Per_1 stata ricoverata prima del decesso, si ritiene equo quadruplicare l'importo massimo previsto dalle
Tabelle di Milano per ogni giorno di ITT (173,00x4=692,00) per il periodo di stato vegetativo pari a
(1031-270=) 761gg, e quintuplicarlo invece (173,00 x5=865) per la durata dei primi nove mesi
(270gg), per i quali il collegio medico ha ritenuto sussistere una ITT al 100% .
Il danno è dunque complessivamente pari ad euro (692,00 x 761= ) 526.612 + (865x
270=)233.550 = € 760.162 liquidato a titolo di danno biologico terminale (con rivalutazione ed interessi come sopra indicato) .
Detta somma pro quota va riconosciuta in favore degli eredi di , che concorrono Persona_1 su di essa , ex art. 581 c.c. (“Quando con il coniuge concorrono figli, il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi” cioè 2/3 per tre figli ossia 2/9 per figlio), in ragione di un terzo il coniuge (pari a € 253.387,33) e in ragione di Pt_4
2/9 ciascuno i figli e (pari a € 168.924,89 cadauno) Controparte_4 Persona_2
I medesimi soggetti hanno richiesto anche il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante. Come ben evidenziato dalla Suprema Corte (Corte Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6619 del
16/03/2018) detto danno “… patito dalla moglie e dal figlio di persona deceduta per colpa altrui, e consistente nella perdita delle elargizioni erogate loro dal defunto, se avviene in forma di capitale e non di rendita, va compiuta per la moglie moltiplicando il reddito perduto dalla vittima per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie corrispondente all'età del più giovane tra i due;
per il figlio in base a un coefficiente di capitalizzazione di una rendita temporanea corrispondente al numero presumibile di anni per i quali si sarebbe protratto il sussidio paterno;
nell'uno e nell'altro caso il reddito da porre a base del calcolo deve comunque essere equitativamente aumentato per tenere conto dei presumibili incrementi reddituali che il lavoratore avrebbe ottenuto se fosse rimasto in vita e contemporaneamente ridotto dell'importo pari alla quota di reddito che la vittima avrebbe presumibilmente destinato a sé, al carico fiscale e alle spese per la produzione del reddito.”
Risultano prodotte in atti la documentazione da cui risulta che , lavorava con Persona_1 contratto di lavoro subordinato presso Alfi S.r.l., con sede in Casalnoceto (AL), con qualifica di addetta alla vendita presso il Supermercato Gulliver, percependo in vita uno stipendio mensile di circa Euro 1.000,00 al mese, come risulta dai CUD 2014, 2013 e 2012, nonché da tre buste paga prodotte in atti (docc. 22-23-24 fascicolo 702 bis c.p.c.). Il predetto rapporto di Parte_4 lavoro cessava nel mese di marzo 2013 a seguito delle lesioni per cui è causa subite dalla predetta
. Per_1
pag. 36 Entrambe le parti hanno depositato i conteggi elaborati unilateralmente, senza richiedere l'espletamento di CTU , conteggi che con valutazione prima facie, per la differenza del quantum individuato, risultano elaborati su presupposti di tipo diverso 12
La scrivente ritiene di dover determinare il danno tenuto conto di quanto segue:
la quota destinata al mantenimento dei congiunti (figli e marito) al netto della quota sibi (che si ritiene non possa essere inferiore all'importo dell'assegno sociale pari per il 2025 a € 538,69 mensili ), adeguatamente rivalutata in via equitativa (reddito annuo Euro 12.000,00 Persona_1 rivalutato al 2% annuo dalla data di cessazione del contratto di lavoro -marzo 2013- ad oggi per un reddito rivalutato ad oggi pari ad Euro 14.951,00) si ritiene equa determinarla in € 150 mensili in favore di ciascuno dei soggetti;
in questo modo la quota sibi risulta essere pari a 550,07
facendo applicazione dei seguenti CRITERI DI LIQUIDAZIONE (Capitalizzazione anticipata di una rendita – Milano 2023 - Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano – Danno alla Persona) si ottengono le seguenti somme
De cuius (deceduta 21.06.2015) Persona_1
Cessazione rapporto di lavoro: marzo 2013;
1) IO (nato il [...]): Parte_2
16 anni compiuti nel 2013
Rendita calcolata per 10 anni fino al raggiungimento anni 26: € 150 X13 x 10,47 (coeff. Tabella
MI) = € 20.416,5
2) IO (nato il [...]): Controparte_4
10 anni compiuti nel 2013
Rendita calcolata per 16 anni fino al raggiungimento anni 26: € 150 X13 x 17,21 (coeff. Tabella
MI) = € 33.559,5;
3) IO (nato il [...]): Persona_2
01 anni compiuti nel 2013
Rendita calcolata per 25 anni fino al raggiungimento anni 26: € 150 X13 x 28,47 (coeff. Tabella
MI) = € 55.516,5;
4) (nato il [...]): Parte_18
35 anni compiuti nel 2013 81 anni aspettativa di vita del soggetto più giovane tra i coniugi ( , la Sig.ra Parte_4
era nata nel 1977) Persona_1
Rendita calcolata per 46 anni fino al raggiungimento anni 81: € 150 X13 x 50,70 (coeff. Tabella
MI) = € 98.865;
il raggiungimento da parte dei singoli figli della età indicata quale limite per il mantenimento , indicata in 26 anni, a parere della scrivente (diversamente da quanto opinato dalla difesa Pt_4 non può determinare la espansione e il riconoscimento della predetta quota (già erogata in favore dei figli che nel tempo hanno raggiunto l'età di cui sopra) in favore degli altri congiunti;
ciò in quanto ben può ritenersi che, nell' ipotesi di mancanza dell'illecito, la , in considerazione Per_1 anche della non particolare rilevanza economica del proprio stipendio, avrebbe destinato a sé e al proprio mantenimento le (esigue) somme da essa guadagnate senza destinarle in toto al marito, che verosimilmente avrebbe goduto di un reddito proprio.
conclusivamente, sommando gli importi come sopra attribuiti, in favore di :
➢ CP_1
- danno iure proprio € 265.948,00
- danno biologico € 20.250,00
Deve riconoscersi un TOTALE € 286.198,00
➢ Parte_6
- danno iure proprio € 281.592,00
- danno biologico € 20.250,00
TOTALE € 301.842,00
➢ Parte_1
- danno iure proprio € 117.162,00
- spese di CTU € 4.319,44
TOTALE € 121.481,44
➢ Controparte_3
- danno iure proprio € 91.692,00
➢ Controparte_4
- danno iure proprio € 351.990,00
- danno non patrimoniale alla salute subito da € 168.924,89 Persona_1
- danno patrimoniale 33.559,5
TOTALE € 548.881,14
➢ Parte_2
- danno iure proprio € 316.791,00
pag. 38 - danno non patrimoniale alla salute subito da € 168.924,89 Persona_1
- danno patrimoniale 20.416,5
TOTALE € 502.729,64
Per i ricorrenti dell'originario fascicolo n. si ottiene la somma di € 1.855.824,22 oltre accessori come indicato in parte motiva
➢ Persona_2
- danno iure proprio € 367.634,00
- danno non patrimoniale alla salute subito da € 168.924,89 Persona_1
- danno patrimoniale 55.516,5;
TOTALE € 582.822,64
➢ Parte_4
- danno iure proprio € 391.103,00
- danno biologico riconosciuto € 35.622,00
- danno patrimoniale € 98.865 + 7319,82 + 4.400+3.660
- danno non patrimoniale alla salute subito da € 253.387,33 Persona_1
TOTALE € 777.879,65
Per i ricorrenti dell'orinario fascicolo n. si ottiene la somma di € 1.360.702,29 oltre accessori come indicato in parte motiva
Non può trovare accoglimento la domanda volta all'ottenimento degli interessi ex art. 1284 quarto comma c.c. come di recente statuito dalla Suprema Corte con la ordinanza 28036/2025 che ha statuito che “il carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell'obbligazione dedotta in giudizio costituisca presupposto per l'operatività dell'articolo 1284 quarto comma c e che, conseguentemente, la previsione non trova applicazione nell'ipotesi in cui sia dedotta in giudizio un'obbligazione risarcitoria derivante dall'inadempimento di un'obbligazione diversa da quella pecuniaria”
Le spese di lite per la soccombenza sono poste a carico di parte convenuta , nella misura infra liquidata:
spese TP (essendo stata depositata il 18.11.2021 trovano applicazione i parametri antecedenti alla modifica intervenuta nel 2022) per il valore della causa da € 1.000.000 a
2.000.000 , liquidati per entrambi i difensori dei distinti procedimenti con applicazione dei parametri mediani fra i medi e i massimi e con l'aumento per la pluralità delle parti rappresentate
(rispettivamente in misura del 60% per in favore dei difensori originario procedimento iscritto al n.10917/2021 e del 20% per il difensore dell'originario procedimento iscritto al n. 10918 /2021 RG
per la fase di merito con applicazione dei parametri massimi tenuto conto della pluralità delle questioni trattate, e degli incombenti istruttori, in relazione al medesimo scaglione, con il medesimo aumento per la pluralità delle parti pag. 39 Procedimento iscritto al n.10917/2021:
➢ TP Tabelle: 2014-2018
Competenza: procedimenti di istruzione preventiva
Valore della causa: da € 1.000.001 a € 2.000.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore personalizzato: € 4.500,00
Fase introduttiva del giudizio, valore personalizzato: € 3.500,00
Fase istruttoria, valore personalizzato: € 6.000,00
Compenso tabellare (valori personalizzati) € 14.000,00
Aumento del 60% per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale
€ 8.400,00 (art. 4, comma 2)
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 22.400,00
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 14.000,00
Totale variazioni in aumento + € 8.400,00
Compenso totale € 22.400,00
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 3.360,00
AS VO ( 4% ) € 1.030,40
Totale imponibile € 26.790,40
IVA 22% su Imponibile € 5.893,89
COMPENSO LIQUIDATO con accessori € 32.684,29
➢ Causa di merito
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 1.000.001 a € 2.000.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore massimo: € 8.984,00
Fase introduttiva del giudizio, valore massimo: € 5.927,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore massimo: € 26.391,00
Fase decisionale, valore massimo: € 15.626,00
Compenso tabellare (valori massimi) € 56.928,00
Aumento del 60 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale
€ 34.156,80 (art. 4, comma 2)
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 91.084,80
pag. 40 PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 56.928,00
Totale variazioni in aumento + € 34.156,80
Compenso totale € 91.084,80
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 13.662,72
AS VO ( 4% ) € 4.189,90
Totale imponibile € 108.937,42
IVA 22% su Imponibile € 23.966,23
COMPENSO LIQUIDATO con accessori € 132.903,65
Difensore procedimento 10918 /2021 RG
➢ Atp Tabelle: 2014-2018
Competenza: procedimenti di istruzione preventiva
Valore della causa: da € 1.000.001 a € 2.000.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore personalizzato: € 4.500,00
Fase introduttiva del giudizio, valore personalizzato: € 3.500,00
Fase istruttoria, valore personalizzato: € 6.000,00
Compenso tabellare (valori personalizzati) € 14.000,00
Aumento del 20 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale
€ 2.800,00 (art. 4, comma 2)
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 16.800,00
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 14.000,00
Totale variazioni in aumento + € 2.800,00
Compenso totale € 16.800,00
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 2.520,00
AS VO ( 4% ) € 772,80
pag. 41 Totale imponibile € 20.092,80
IVA 22% su Imponibile € 4.420,42
COMPENSO LIQUIDATO con accessori € 24.513,22
➢ Causa di merito
Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile
Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 1.000.001 a € 2.000.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore massimo: € 8.984,00
Fase introduttiva del giudizio, valore massimo: € 5.927,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore massimo: € 26.391,00
Fase decisionale, valore massimo: € 15.626,00
Compenso tabellare (valori massimi) € 56.928,00
AUMENTI ( in % sul compenso tabellare )
Aumento del 20 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale
€ 11.385,60 (art. 4, comma 2)
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 68.313,60
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 56.928,00
Totale variazioni in aumento + € 11.385,60
Compenso totale € 68.313,60
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 10.247,04
AS VO ( 4% ) € 3.142,43
Totale imponibile € 81.703,07
IVA 22% su Imponibile € 17.974,68
COMPENSO LIQUIDATO con accessori € 99.677,75
Le spese di CTU del presente giudizio sono definitivamente poste a carico di parte convenuta;
le spese per TP sostenute dalle parti ricorrenti sono state considerate quale voce di danno pag. 42 patrimoniale, cui devono essere aggiunti gli esborsi per CU da rifondere alle parti che hanno sostenuto i relativi esborsi .
Le spese di cause relative al rapporto processuale fra i signori e Controparte_5 Parte_3
e la parte convenuta , tenuto conto della marginalità della posizione rispetto alla materia del
[...] contendere e alle questioni trattate sono integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accerta e dichiara la responsabilità di , (P.I.: Controparte_8
in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, in P.IVA_1 relazione ai fatti per cui è causa;
accerta e dichiara che i danni da risarcire in favore delle persone sotto indicate ammontato e sono liquidati nelle cifre a lato indicati:
➢ € 286.198,00 (di cui danno iure proprio € 265.948,00; - danno CP_1 biologico € 20.250,00)
➢ € 301.842,00 ( di cui danno iure proprio € 281.592,00; - Parte_6 danno biologico € 20.250,00)
➢ € 121.481,44 (di cui danno iure proprio € 117.162,00- spese di CTU € Parte_1
4.319,44)
➢ € 91.692,00 danno iure proprio Controparte_3
➢ € 548.881,14 (di cui - danno iure proprio € 351.990,00- danno Controparte_4 non patrimoniale alla salute subito da € 168.924,89- danno Persona_1 patrimoniale € 33.559,5)
➢ € 502.729,64 ( di cui danno iure proprio € 316.791,00- danno non Parte_2 patrimoniale alla salute subito da € 168.924,89- danno patrimoniale Persona_1
20.416,5)
➢ in qualità di genitore e legale rappresentante del figlio minore Parte_4
€ 582.822,64 ( di cui danno iure proprio € 367.634,00- danno non Persona_25 patrimoniale alla salute subito da € 168.924,89- danno patrimoniale Persona_1
55.516,5);
➢ € 777.879,65 ( di cui danno iure proprio € 391.103,00 danno Parte_4 biologico riconosciuto € 35.622,00,- danno patrimoniale € 98.865 + 7319,82 + 4.400+3.660- danno non patrimoniale alla salute subito da € 253.387,33 Persona_1
il tutto oltre interessi e rivalutazione di cui in parte motiva.
- Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese per CTU come liquidate;
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore del difensore antistatario del procedimento iscritto al n.10917/2021 avv. . Enrico Peratello
pag. 43 liquidate in € 22.400 per compenso professionale per la fase di TP oltre rimborso spese generali iva e cpa,e rimborso CU e € 91.084,80 per compenso professionale per la fase di merito oltre rimborso spese generali iva e cpa e rimborso CU
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore del difensore antistatario del procedimento iscritto al n.10918/2021 liquidate in € 16.800 per compenso professionale per la fase di TP oltre rimborso spese generali iva e cpa e rimborso per CU , e € 68.313,60 per compenso professionale per la fase di merito oltre rimborso spese generali iva e cpa,e rimborso per CU
-rigetta la domanda avanzata da e;
Controparte_5 Parte_3
- dichiara integralmente compensate le spese di lite fra dette parti e parte convenuta
Genova 14.11.2025
Il Giudice
RI CR AR
pag. 44 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vedi ord. 23.12.2022: “corresponsione da parte del convenuto in favore dei soggetti infra indicati (fatta CP_6 salva ogni eventuale diversa ripartizione interna fra le parti della somma complessiva di € 3.419.000,00 calcolata al netto degli esborsi per spese di lite), delle seguenti somme liquidate in moneta attuale 1) : Parte_7 Parte_2
somma omnicomprensiva di € 430.000 -MARCHESE somma omnicomprensiva di € 450.000 2)
[...] CP_4 [...] : somma omnicomprensiva di € 280.000 3) : somma omnicomprensiva Parte_8 Parte_9 di € 280.000 4) : somma omnicomprensiva di €110.000 cui aggiungere le spese per CTU pari a Parte_10 4.319,44 5) : somma omnicomprensiva di € 75.000 6) : somma CP_13 Controparte_3 Parte_11 omnicomprensiva di € 950.000 7) : somma omnicomprensiva di € 800.000 8) Parte_12 Parte_13
somma omnicomprensiva di €20.000 9) somma omnicomprensiva di €20.000 in
[...] Parte_14 aggiunta a ciò parte convenuta deve rifondere alla parte che ha sopportato il relativo esborso le spese di TP , per il contributo unificato e le spese di lite maturate fino ad oggi che si liquidano come infra indicato - per i difensori degli attori nella controversia iscritta al n. 10917/21, che avevano promosso TP 2550/21 riunito a TP n. 2197/2021, tenuto conto del numero delle parti e del valore attribuito ai propri assistiti con la presente proposta conciliativa (scaglione fra 1.000.000 € e 2.000.000 €) : • per la fase di TP 23.000 oltre accessori di legge per iva cpa e rimborso spese generali • per la fase di merito 60.000 € oltre accessori di legge per iva cpa e rimborso spese generali -per i difensori degli attori nella controversia iscritta al n.10918/21 che avevano promosso TP n. 2197/2021, tenuto conto del numero delle parti e del valore attribuito ai propri assistiti con la presente proposta conciliativa (scaglione fra 1.000.000 € e 2.000.000 €) : • per la fase di TP 12.000 oltre accessori di legge per iva cpa e rimborso spese generali, • per la fase di merito 35.000 € oltre accessori di legge per iva cpa e rimborso spese generali”
pag. 7 2 Vedi pag. 51 atp: “I consulenti di parte non presentavano osservazioni alla bozza di ctu”. 5 Vedi in motivazione , diffusamente la ricostruzione dell'evoluzione giurisprudenziale: “La sentenza 11 novembre
2019, n. 28989, d'altro canto, esaminando il problema del risarcimento del danno da perdita o lesione del rapporto familiare, ha messo in evidenza come il meccanismo delle presunzioni che fonda l'accoglimento della domanda risarcitoria operi secondo «il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (…), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o esistenziale». Questi principi, infine, hanno trovato ulteriore riscontro in pronunce ancora più recenti. In particolare, l'ordinanza 4 marzo 2024, n. 5769, ha confermato che la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio, configurabile per i membri della famiglia nucleare successiva (coniuge e figli), si estende ai membri della famiglia originaria (genitori e fratelli), senza che assuma di per sé rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti. Ed anche la successiva ordinanza 7 ottobre 2024, n. 26185, ha ribadito che, per quanto concerne il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle, «la perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto può essere presunta in base alla loro appartenenza al medesimo “nucleo familiare minimo”»; mentre per gli altri componenti della famiglia c.d. allargata
pag. 22 7 Parte_4 (marito)
Sostanzialmente le scale di valutazione non hanno riportato indicazioni rilevanti di disturbo psicopatologico. Non compromesso il funzionamento globale.
CP_1 (padre)
Il soggetto riferisce una varietà̀ di sintomi e difficoltà che indicano un considerevole distress emozionale, probabilmente percepito come crisi. Le sue affermazioni descrivono una condizione caratterizzata da marcata anedonia e scarsità di interessi. Probabilmente è anche introverso e manca di energia. Nel complesso, emergono forti indicatori della presenza di un disturbo depressivo, in modo particolare, di depressione maggiore. Le sue risposte indicano tristezza, infelicità e insoddisfazione per le attuali circostanze di vita. È probabile che si senta pessimista. Non emergono indicatori di disturbi del pensiero. Lʼesame di realtà appare integro. Se è vero che la psicodiagnostica rileva una costellazione sintomatologica che indirizza la valutazione verso una dimensione depressiva occorre ricordare le gravose infermità che affliggono la persona con severe limitazioni delle autonomie.
Tale condizione oltre che causare dipendenza da terzi, concorre inevitabilmente a produrre gli aspetti depressivi sopra riferiti, presenti nei Test, ma non simmetrici rispetto alla visita psichiatrica.
Parte_6 (madre)
pag. 25 8 Vedi sentenza citata, relativa ad un caso analogo :“In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva riconosciuto una personalizzazione, in misura pari al 30%, della componente biologica del danno, patito da una donna in conseguenza della morte della IA di quattro anni in un incidente stradale, sulla scorta dei medesimi profili ritenuti rilevanti ai fini del riconoscimento di una patologia psichica post traumatica).” 10 In essa è refertato quanto segue: “la paziente è ricoverata dal 29/5 ad oggi per proseguire l'iter riabilitativo
(omissis); situazione all'ingresso: paziente vigile, apertura degli occhi spontanea, tetraplegia spastica con schema flessorio, assenza di controllo del capo e del tronco (omissis). Schema flessorio strutturato agli (AAII) arti inferiori con possibilità di estensione limitata a pochi gradi, ma con dolore evidenziato dall'aumento del ritmo cardiaco e da midriasi”. Ed ancora a pagina 2: Consulenza Foniatrica stato di minima coscienza. Presenza del riflesso del morso ma non continuo”. La paziente è stata sottoposta, altresì, a terapia del dolore. “Progetto riabilitativo e trattamento eseguito: (omissis) stimolazione termica intra ed extra orale, stimolazione aspecifica con tentativi di comunicazione si/no tramite apertura e chiusura occhi”. A pagina 123 della cartella clinica (doc.43 C Pag.
1-Pag.232), alla data del 28/5/2013, si legge quanto segue: “ la paziente appare vigile, in grado di localizzare alcuni stimoli ambientali, in particolare uditivi. Talvolta sembra agganciare con lo sguardo l'esaminatore pur in presenza di documentate difficoltà visive e in alcune occasioni è sembrata in grado di riconoscere qualche oggetto comune colorato. Sembra mettersi in ascolto in presenza di persone , ha eseguito cenni di movimento su ordine (più spesso la chiusura delle palpebre)”. 11 In medicina legale sì distingue fra i pazienti in stato vegetativo, per definizione inconsci e non partecipi, pur potendo
, e pazienti in stato di coscienza minima espressione che definisce la possibilità di manifestare inconsistenti ma riproducibili evidenze di coscienza di sé e dell'ambiente.
pag. 35 12 Vedi rispettive note autorizzate in atti;
da un lato Per , fino raggiungimento dell'autosufficienza Parte_2 per un totale di euro 6.200,00 da arrotondarsi ( per le considerazioni sopra esposte per aumenti, e bonus salariali) ad euro 7.000,00 oltre interessi e rivalutazione;
- quanto a (nato nel 2003) sino al 3 maggio 2021( data di assunzione alle dipendenze di per euro CP_4 Parte_1 20.200,00 da arrotondarsi (per le considerazioni sopra svolte) ad euro 21.000,00 oltre interessi e rivalutazione”; dall'altro sig. richiede la corresponsione della somma di Euro 315.012,72, Il sig. Parte_4 Persona_2 richiede la corresponsione della somma di Euro 98.671,83,
pag. 37
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Unico Dott.ssa RI CR AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10917/2021 R.G. promossa da:
, , nato a [...] il [...], nella sua qualità di fratello Parte_1 C.F._1 di;
, nato a [...] , nella sua qualità di Persona_1 CP_1 C.F._2 padre di;
nata a [...] il Persona_1 Controparte_2 C.F._3
25/7/1946, nella sua qualità di madre di;
, Persona_1 Controparte_3 CodiceFiscale_4 nata a [...] il [...] nella sua qualità di sorella di;
Persona_1 Parte_2
, figlio di;
, , figlio di C.F._5 Persona_1 Controparte_4 C.F._6
, , nato a [...] il [...], nella Persona_1 Controparte_5 C.F._7 qualità di Zio di;
, ,nata a [...] il Persona_1 Parte_3 C.F._8
23/06/1938, nella qualità di zia di , elettivamente domiciliati in Genova in Salita Persona_1
Salvatore Viale 5/6 sc.s. presso lo studio e la persona dell'Avv. Enrico PERATELLO (C.F.
che li rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente in una con C.F._9
l'Avv. Maurizio PARODI (C.F. ), in forza di procure speciali alle liti in atti;
C.F._10
PARTE ricorrente
CONTRO
Controparte_6
(P.I.: ) in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante
[...] P.IVA_1 pro tempore Dott. , corrente in Genova, Largo R. EN 10, ed ivi elettivamente Controparte_7 domiciliata, in Via XX Settembre 32/2 presso lo studio dell'Avv. Pierluigi ASnello (C.F.:
[...]
, , che la rappresenta e difende in forza di C.F._11 Email_1 delibera n. 592 del 31/3/2021 e di procura in atti
CONVENUTO
pag. 1 Al quale è stato riunito il procedimento 10918/2021 promosso da
(C.F. ) nato a [...] il Parte_4 C.F._12
14/6/1978, in proprio e in qualità di genitore e legale rappresentante del figlio minore
[...]
(C.F. nato a [...] il [...] ed ai fini del presente atto Per_2 C.F._13 elettivamente domiciliati in Chiavari, Vico E. Gonzales n.5/1 presso lo studio e la persona dell'avv.
SV BO (C.F. – fax 0185/1770110 – pec C.F._14
che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con Email_2
l'avv. Edoardo BO (C.F. pec giusta C.F._15 Email_3 procura in atti;
ricorrente
CONTRO
Controparte_6
(P.I.: ) in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante
[...] P.IVA_1 pro tempore Dott. , corrente in Genova, Largo R. EN 10, ed ivi elettivamente Controparte_7 domiciliata, in Via XX Settembre 32/2 presso lo studio dell'Avv. Pierluigi ASnello (C.F.:
[...]
, , che la rappresenta e difende in forza di C.F._11 Email_1 delibera n. 592 del 31/3/2021 e di procura in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 25.09.2025, le parti, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate, per come sono state indicate nelle memorie autorizzate
Per le parti ricorrenti , , Parte_1 CP_1 Controparte_2 CP_3
, , , :
[...] Parte_2 Controparte_4 Controparte_5 Parte_3
“Nel merito
Piaccia al Tribunale ill.mo disattesa ogni contraria istanza, eccezione, conclusione anche istruttoria, ammesse le istanze istruttorie tutte come in atti formulate e formulande,
Nel merito in via principale: accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del convenuta nella causazione della morte di condannare Ospedale Persona_1 Pt_5 CP_6 CP_6
Largo R. EN 10 - 16132 Genova - P.I. in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore:
I)al risarcimento in favore di 1) ; 2) ; 3) ; 4) Parte_2 Controparte_4 CP_1
; 5) 6) , di tutti i danni, patrimoniali e non, Controparte_2 Parte_1 Controparte_3 sofferti iure proprio per la perdita di , in quelle somme per ciascuno di essi risultate Persona_1 dovute e comunque ritenute, con liquidazione equitativa o come meglio ed unitaria ma tenuto conto di ogni componente o pregiudizio consequenziale e con adeguata personalizzazione;
II) al risarcimento del danno spettante a e jure hereditario Controparte_4 Parte_2 quali eredi di , avuto riguardo a tutti i danni, patrimoniali e non, dalla stessa subiti in Persona_1
pag. 2 vita, articolati nelle sue componenti biologiche , da reato, morali, esistenziali , catastrofali e per la lesione dei di lei diritti personali a copertura costituzionale, ed ora anche ex art. 2 della Carta dei
Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, parte integrante del nostro ordinamento dopo l'avvenuta ratifica del Trattato di Li. del 31.07.2008, con liquidazione finale unitaria, in via equitativa e per le quote paritarie agli eredi spettanti in via successoria, anche per lucro cessante per la perdita dell'attività lavorativa;
-previa remissione in istruttoria per ammissione delle istanze istruttorie dedotte in atti e non ammesse finalizzate a comprovare la sussistenza di un vincolo affettivo con gli zii nonché, previa rinnovazione di ctu medico legale, la corretta quantificazione del danno biologico jure proprio conseguente allo stress patito dai genitori di a seguito delle lesioni dalla stessa Persona_1 riportate e, quindi, per l'elaborazione del lutto III)al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti da e per danno biologico (permanente e temporaneo) , CP_1 Parte_6 in senso statico, nonché al correlato danno morale, in relazione al danno biologico, tenuto conto del reato e con adeguata personalizzazione avuto riguardo anche agli aspetti dinamico relazionali, in quelle somme risultate dovute e comunque meglio ritenute con valutazione equitativa;
nonché al risarcimento dei danni patrimoniali agli stessi ritenuti spettanti per l'assistenza alla congiunta, nonché per i trattamenti psico terapeutici necessari e consequenziali all'evento;
IV)previa rimessione in istruttoria per l'espletamento delle prove come sotto indicate, al risarcimento in favore di e , di tutti i danni, patrimoniali e Parte_3 Controparte_5 non, sofferti iure proprio per la perdita di , in quelle somme per ciascuno di essi Persona_1 risultate dovute e comunque ritenute, con liquidazione equitativa o come meglio ed unitaria ma tenuto conto di ogni componente o pregiudizio consequenziale e con adeguata personalizzazione tenuto conto del reato;
V)il tutto con la rivalutazione monetaria delle poste non liquidate all'attualità in base all'indice
ISTAT dei prezzi al consumo dall'evento al saldo ed con il ristoro dell'ulteriore e maggior danno, anche ex art. 1224 c.c., da liquidarsi anche in via equitativa e comunque in coerenza con gli interessi moratori ex art 1184 cc 4 comma, applicati nei ritardati pagamenti delle transazioni commerciali 231/2002, applicabili alla fattispecie o come meglio visto, comunque derivante dalla mancata disponibilità immediata nel conseguimento dell'equivalente monetario del credito risarcitorio di valore.
VI)In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali con rimborso forfetario, IVA e contributo integralmente rifusi, con distrazione in favore dell'avv. Enrico Peratello che si dichiara antistatario, sia per la fase di atp che per il giudizio di merito;
VII) Con rifusione delle spese di consulenti tecnici di parte secondo allegate parcelle e con rimborso a delle spese di ctu anticipate, come precisato nella parte dedicata alla Parte_1 quantificazione del danno sotto la voce Parte_1
In via istruttoria: ammettere i capitoli di prova dedotti in seconda memoria e non ammessi con
pag. 3 specifico ( ma non esasutivo ) riferimento ai capitoli da 15 a 19, disponendo, ove non il Tribunale non ritenesse di discostarsi dalle valutazioni espresse nella perizia con decisone equitativa, Per_3 la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio finalizzata a pervenire alla quantificaione del danno di narura psicologica patito dai genitori di e dai di lei figli a seguito del Persona_1 decesso della propria congiunta;
a testi i nominativi già indicati in atti .”
Per parte convenuta , insistendo in particolare per Controparte_8
l'accoglimento dell'istanza di rinnovazione della CTU:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis e previe le pronunce meglio viste e/o ritenute, respingere ogni avversa domanda nei confronti dell' in quanto infondata in fatto ed in Controparte_9 diritto e comunque non provata e/o non ritualmente formulata, e così disporre con ogni conseguenziale pronunzia, mandando assolto il predetto nosocomio da ogni e qualsiasi richiesta ex adverso proposta, e comunque, anche in subordine, per quanto allo stesso non ascrivibile. Vinte le spese ed i compensi di lite ex D.M. 147/22”
Per parte ricorrente , in proprio e per il figlio minore : Parte_4 Persona_2
“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, contrariis reiectis, per le causali di cui al ricorso introduttivo del giudizio e dei successivi atti difensivi, dichiarare l'esclusiva responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale e/o da contatto sociale di (C.F. Controparte_8
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in Genova, Largo P.IVA_1
SA EN n.10, anche per il fatto commesso dal predetto legale rappresentante, ovvero da persona individuabile tra i dipendenti del predetto nosocomio, in relazione alle lesioni ed al decesso della sig.ra , così come come statuito dai CCTTUU dottori Persona_1 Persona_4
e nominati da Codesto Ill.mo Tribunale nel giudizio di
[...] Persona_2 Persona_5
TP (R.G.N. 2197/2021 riunito con il procedimento R.G.N. 2550/2021), e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare (C.F. ), in Controparte_8 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Genova, Largo SA EN n.10, a risarcire in favore del sig. , in proprio e quale genitore del figlio minore Parte_4 [...]
, tutti i danni dai predetti subiti, iure proprio ed iure hereditatis, a seguito delle lesioni e del Per_2 decesso della sig.ra , danni come quantificati e richiesti in atti ed in particolare nelle Persona_1 note conclusive, ovvero pari ai diversi importi, maggiori o minori che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà equo e di giustizia liquidare. Il tutto oltre interessi legali ex art.1284 primo comma c.c. dal fatto alla domanda giudiziale ed interessi moratori ex art.1284 quarto comma c.c. dalla domanda giudiziale
(ricorso per TP) all'effettivo pagamento. Con vittoria di spese e compensi legali di giudizio, oltre alla rifusione delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi liquidati, nonché oltre spese di assistenza tecnica e di C.T.U., sia in relazione al presente giudizio che a quello di TP (R.G.N.
2197/2021 riunito con il procedimento R.G.N. 2550/2021), con attribuzione diretta in favore del
pag. 4 sottoscritto legale, antistatario.
In via istruttoria, il sig. , in proprio e quale genitore del figlio minore Parte_4 [...]
, insta per: - l'ammissione di prova per interrogatorio del legale rappresentante di Per_2 [...]
(C.F. ), nonché di prova per testi sui seguenti capitoli Controparte_8 P.IVA_1 di prova, di cui alla memoria ex art.184 comma 2 c.p.c. ed alla memoria 27/1/2025, indicando a testi su tutti i capitoli di prova i sigg.ri: 1) residente in [...]
n.11/2; 2) residente in [...]G/2: Testimone_2
5) Vero che il sig. , unitamente al figlio , si è recato Parte_4 Persona_2 quotidianamente a far visita alla moglie quando la predetta era ricoverata presso le strutture della
ASL4 Chiavarese di cui sopra, nonché mediamente per quattro giorni a settimana quando la compianta si trovava ricoverata presso il Centro Riabilitivo Cardinal RR. In dette Persona_1 occasioni, il sig. ha parlato costantemente alla moglie e quest'ultima ha reagito Parte_4 alle parole del marito, emettendo suoni, agitandosi, cercando di muoversi e piangendo al fine di comunicare con il predetto e con il figlio.
13) Vero che prima degli eventi per cui è causa la sig.ra era solita fare la spesa Persona_1 con denari provenienti dalla propria attività lavorativa, cucinare, pulire la casa per sé e per il marito.
14) Vero che antecedentemente al ricovero per cui è causa, la sig.ra abitava e Persona_1 risiedeva in Rapallo con il marito . Parte_4
15) Vero che il ricorrente a seguito dell'evento per cui è causa ha fatto visita Parte_4 quotidianamente alla moglie presso le strutture dell'ASL4 Chiavarese, dove era ricoverata, fino alla data del decesso.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Svolgimento del processo
Al presente giudizio (iscritto al n.10917/2021) incardinato con unico ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti della parte convenuta dai signori 1) Controparte_10
; 2) ; 3) ; 4) ; 5) Parte_2 Controparte_4 CP_1 Controparte_2 Parte_1
6) , 7) 8) è stato riunito il procedimento Controparte_3 Controparte_5 Parte_3 iscritto al n. 10918 /2021 RG promosso da anche nell'interesse del minore Parte_4
nei confronti della medesima parte convenuta. Persona_2
Tutti i predetti soggetti, che hanno agito nella qualità di prossimi congiunti di , Persona_1 hanno chiesto accertarsi la responsabilità della convenuta in Controparte_10 relazione alle gravissime lesioni riportate dalla propria congiunta (esitate nel decesso sopraggiunto dopo tre anni dalle omissioni di diagnosi e cura dedotte a sostegno della domanda), e la conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni patiti a diverso titolo da ciascuno di loro, deducendo ( in ciò supportati anche dalle conclusioni dell'elaborato tecnico reso in sede di atp – rg
2197/21 - al quale hanno partecipato tutti i soggetti di cui sopra) che il decesso della Sig.ra pag. 5 avvenuto in data 21/6/2015 era stato determinato da complicazioni post-parto non Persona_1 correttamente gestite dai sanitari che l'avevano in cura.
In particolare è stato evidenziato:
- che pochi giorni dopo l'esecuzione di taglio cesareo praticato in data 17 agosto 2012 all'interno del nosocomio convenuto, a seguito del quale era nato un bimbo in buone condizioni fisiche, era entrata in coma per encefalopatia post anossica dopo doppio arresto Persona_1 cardio circolatorio, verificatosi in data 24 agosto 2012 , per un grave shock emorragico (secondo le deduzioni difensive colpevolmente misconosciuto e comunque colpevolmente diagnosticato con grave ritardo e comunque risolto chirurgicamente con colpevole ritardo) dagli operatori sanitari che le avevano prestato cura e assistenza;
- che gli errori omissivi, gravi ed evitabili, avevano procurato alla congiunta uno Persona_1 stato di invalidità permanente nella misura del 100% della totale, tradottosi di fatto in penosissimo stato vegetativo di minima coscienza, in cui la medesima aveva “vissuto” per tre anni, sino all'exitus sopraggiunto in data 21 giugno 2015 per insufficienza respiratoria acuta– Polmonite nosocomiale, ed anch'esso da porsi in strettissimo nesso di causalità con l'operato gravemente colposo degli operatori sanitari e per essi della struttura ospedaliera convenuta alle cui dipendenze i medesimi lavoravano e/o per cui collaboravano, ritenendo quindi provato il nesso causale – secondo la regola del “più probabile che non” – tra l'operato dei sanitari e l'evento morte, assolutamente evitabile in caso di approccio diagnostico-terapeutico corretto.
Il Convenuto si è costituito chiedendo in via preliminare di disporre il Controparte_11 mutamento del rito;
nel merito - nel contestare le risultanze e le conclusioni della CTU svolta in
TP - ha chiesto il rigetto della domanda, per la ritenuta insussistenza di qualsivoglia ipotesi di responsabilità a proprio carico , evidenziando a supporto delle proprie tesi difensive le conclusioni assunte in sede penale dai medici incaricati dal G.I.P. di svolgere le indagini medico-legali , Prof.ssa e Dott.ssa ,chiedendo in via istruttoria la rinnovazione della Controparte_12 Persona_6
CTU sulla scorta delle osservazioni critiche dedotte in atti con nomina di nuovo collegio peritale, ovvero, in subordine, la convocazione a chiarimenti del collegio composto dalla Dott.ssa
[...]
dal Dott. e dal Dott. nel contraddittorio del Persona_4 Persona_2 Persona_5
CCTTPP, contestando in ogni caso le poste di danno pretese .
Disposta la riunione dei due procedimenti e la conversione del rito da sommario a ordinario, acquisiti gli atti relativi al procedimento per TP, concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., la causa è stata istruita mediante: prova documentale, chiarimenti scritti resi dai
CTU nominati in TP, prova orale e CTU medico legale sulle persone di Parte_2
, , , e . Controparte_4 CP_1 Controparte_2 Parte_4 Persona_2
pag. 6 Dopo alcuni rinvii concessi per consentire alle parti di valutare la proposta conciliativa avanzata dal giudice 1(alla quale tutti gli attori, ma non il convenuto, hanno aderito) la causa è stata da ultimo trattenuta in decisione sulle conclusioni come trascritte in epigrafe.
2. Nel merito dell'azione di responsabilità
Come ben evidenziato dal Collegio medico in TP (vedi pag. 30 e ss. della relazione in atti) il presente contenzioso verte sull'adeguatezza delle cure disposte sulla persona di , Persona_1
35enne all'epoca dei fatti d'interesse, presso l'Ospedale di Genova ove era stata CP_6 ricoverata il 16/8/2012 a seguito di accesso al PS del medesimo nosocomio per un controllo a termine di gravidanza. Nello specifico risulta che al Triage veniva accertato un aggravamento della condizione fetale di ritardo di crescita intrauterino- IUGR - nota dal controllo ecografico del
3/08/12 ed associata a rialzo pressorio, proteinuria ed edemi agli arti inferiori. Per tali motivi la donna veniva ricoverata in turno ostetrico. Dopo l'accesso in reparto e la visita ostetrica venivano impostati i controlli del caso quali monitoraggio pressorio, cardiotocografico e le analisi del sangue.
Le registrazioni cardiotocografiche sia al mattino che alla sera risultavano del tutto nella norma mentre gli esami ematici evidenziavano alterazioni seppur modeste con anemia (Hb 10.4, MCV
65.9) e piastrinopenia (PLT 83), aumento della fosfatasi alcalina (ALP 175) e ridotta albuminemia
(21.9) anch'esse di grado lieve. La sera del ricovero veniva rilevato un aumento della PA diastolica
(ore 19:30, PA 129/95). Il giorno successivo (17/8) le analisi del sangue non rilevavano sostanziali variazioni. Pur tuttavia fu decisa l'interruzione della gravidanza mediante ricorso al taglio cesareo d'urgenza che portava alla luce un bambino, vivo e vitale, del peso di gr 1822. Si confermava pertanto il grave arresto di crescita fetale al 5° centile. Il controllo post-operatorio clinico- strumentale della Poletti, in particolare della PA e delle analisi chimico-cliniche, metteva in evidenza un progressivo peggioramento delle condizioni cliniche generali. Pertanto il giorno dopo, per il marcato aumento sia dei valori pressori sia degli enzimi epatici associati alla restrizione della diuresi, veniva deciso il trasferimento in Reparto di Rianimazione (ore 14:20 del 18/8/12). Durante il ricovero la continuava a presentare dolore addominale ed anemia nonostante le Per_1 emotrasfusioni. La consulenza specialistica chirurgica del 19/08 metteva in evidenza la presenza di un versamento liquido in addome. La paziente continuava ad essere monitorata e sottoposta a cure mediche ed emodialitiche per la presenza di una insufficienza renale. Per il verificarsi di un improvviso arresto cardiaco (24/08) la previa rianimazione RCP, veniva sottoposta ad Per_1 accertamento ecografico che consentiva di evidenziare un ematoma localizzato ai muscoli retti dell'addome e versamento ematico nel cavo peritoneale. Accertata una condizione di shock emorragico i sanitari disposero un trattamento farmacologico associato a supporto trasfusionale e un intervento chirurgico in urgenza (24/08/12) finalizzato all'arresto dei foci emorragici. Nello specifico veniva effettuata una relaparatomia secondo Pfannenstiel con riapertura della precedente cicatrice. Dal relativo diario operatorio risultava “abbondante materiale ematico in sede sotto fasciale-premuscolare” che veniva evacuato e “residui ematici nel cavo peritoneale” in assenza di sanguinamento a livello dell'apparato utero-annessiale. Si palesava un “vasto ematoma della parete anteriore dell'addome sul retto soprattutto a sinistra” con fonti di sanguinamento a nappo dal peduncolo epigastrico. Mediante la legatura dei ventri muscolari per trasfissione a sinistra e la legatura del peduncolo epigastrico, isolato en-bloc, l'emorragia veniva arrestata.
Il decorso clinico fu poi caratterizzato dalle conseguenze neurologiche secondarie verificatesi in seguito alla ipoperfusione cerebrale globale di natura post-ischemico anossica in anemizzazione acuta (Hb 3 g/dl) con stato prima di coma quindi vegetativo permanente che evolveva in exitus nel volgere di tre anni (21/06/2015).
Sono state esaminate dai CCTTUU nominati in TP distintamente sia la vicenda ostetrica sia l'operato dei sanitari della avendo riguardo alla correttezza Parte_15 diagnostico-terapeutica ed alla tempestività delle misure poste in essere per consentire il miglior outcome perseguibile in termini quoad vitam e quoad valetudinem. Sotto il primo aspetto la condotta prestata dai sanitari, dal momento del ricovero in turno ostetrico alla decisione di ricorrere al parto cesareo d'urgenza e sia durante il periodo post-operatorio fino al trasferimento in reparto di rianimazione, è risultata priva di rilievi, avendo agito i sanitari nel rispetto delle linee guida;
sul punto il Collegio medico ha evidenziato che “non emergono elementi di criticità nell'operato dei medici ginecologi che prestarono la propria opera con competenza e tempestività anche in considerazione della rapida evoluzione del quadro clinico. In altri termini l'analisi della documentazione permette di considerare corretto ed aderente alle più accreditate linee guida ostetriche l'approccio dei sanitari dell' dal momento della diagnosi di pre- Controparte_8 eclampsia alla decisione di ricorrere al taglio cesareo in urgenza. Anche la diagnosi e il monitoraggio clinico, strumentale e laboratoristico ed il trattamento della HELLP Syndrome sia in reparto che in Terapia Intensiva fu adeguato alle condizioni cliniche della pz.”.
Opposte sono invece le valutazioni in merito alla tempistica di trattamento dell'ematoma dei muscoli retti dell'addome e dello shock emorragico verificatosi durante il ricovero in Terapia
Intensiva.
Il Collegio sul punto evidenzia che “L'ematoma dei muscoli retti dell'addome verificatosi nella paziente non viene riportata come una complicanza della sindrome HELLP, anche se questa Per_1 può aver favorito la sua progressione a causa delle alterazioni coagulatorie iniziali ma che nel corso
pag. 8 della degenza in Rianimazione erano rientrate nei limiti di normalità. L'emorragia dei muscoli retti dell'addome non può essere quindi considerata la conseguenza di una DIC in sindrome HELLP non trattata ma un evento clinico nuovo”. Riferiscono inoltre i CCTTUU che “L'ematoma della guaina dei retti (RSH: Rectus Sheat Hematoma) è una condizione clinica rara che risulta dal sanguinamento all'interno della guaina dei muscoli retti dell'addome in seguito ad una lesione delle arterie epigastriche o strappamento muscolareIl. … RSH è una complicanza nota in gravidanza che le evidenze riportano essere una delle cause più frequenti (> 20%) di re-laparotomia dopo taglio cesareo (Tolcher M.C. 2010 - Raagab A.E. 2014 – Gedikbasi A. 2008 - Eckhoff K. 2016).
… La gravidanza rappresenta uno dei principali fattori predisponenti alla formazione spontanea del RSH. I fattori di rischio iatrogeni sono invece rappresentati dalla insufficiente emostasi durante chirurgia addominale (di cui fa parte il taglio cesareo), l'uso di anticoagulanti e la gravidanza. Nei pazienti in terapia anticoagulante il volume dell'ematoma è maggiore, si instaura più rapidamente ed è la causa principale della mortalità per shock emorragico. Nella paziente erano presenti tutti i fattori di rischio per la formazione di un RSH: la gravidanza che Per_1 provoca lo stiramento dei muscoli retti dell'addome, la diastasi chirurgica dei retti dell'addome effettuata per il taglio cesareo ed il trattamento anticoagulante necessario per il trattamento della
HELLP.”
Il Collegio peritale fin dalla fase di TP (ove, prima del deposito della relazione definitiva è stata inviata alle parti una bozza preliminare rispetto alla quale non sono state svolte osservazioni dai CT di nessuna delle parti 2) ha evidenziato “profili di malpractice medica per mancata diagnosi di una condizione di nuovo esordio aggravata ma non riconducibile alla sindrome di HELLP… In altri termini la complicanza (ematoma dei muscoli retti) della gravidanza e della chirurgia addominale in soggetto in trattamento anticoagulante non è stata riconosciuta né tempestivamente trattata…)
Una condotta professionale improntata a leges artis avrebbe dovuto prevedere l'esecuzione di una
TC addome eventualmente associata ad una angioTC per verificare la presenza di foci emorragici e predisporre tempestivamente le misure terapeutiche volte ad evitare un epilogo infausto.
e) La sintomatologia addominale presentata dalla non è stata associata dai sanitari alla Per_1 progressiva riduzione dell'Hb (emoglobina) che non si riusciva ad aumentare stabilmente nonostante le trasfusioni ripetute. La difficoltà di diagnosi era aumentata dal fatto che la paziente era obesa in cui non era visibile l'aumento del volume dell'addome, dal fatto che aveva subito un intervento di chirurgia addominale, che era affetta da emolisi intravascolare da HELLP syndrome e che era stata sempre relativamente stabile dal punto di vista emodinamico.
Ciò che è stato sottostimato è stato il perdurare della anemizzazione che non trovava più ragione di essere la conseguenza della emolisi, il perdurare del dolore che ancora in sesta giornata postoperatoria aveva richiesto trattamento antalgico e il reperto di un versamento liquido (ndr: sangue) all'ecografia effettuata dal chirurgo giorno 19 e non più ricontrollata.
pag. 9 La diagnosi di RSH doveva essere sospettata in quanto la paziente presentava tutti i Per_1 fattori di rischio per la formazione di un RSH: la gravidanza che provoca lo stiramento dei muscoli retti dell'addome, il cesareo che determina la diastasi dei retti dell'addome ed il trattamento anticoagulante necessario per il trattamento della HELLP.
Il RSH e l'emoperitoneo sono riconducibili primariamente ad una causa iatrogena con il contributo del trattamento anticoagulante. La diastasi chirurgica dei retti, il mancato incremento dell'emoglobina (Hb) nonostante le trasfusioni ripetute, la comparsa di dolore non riferibile al taglio cesareo e l'esito dell'ecografia dell'addome che documentava un modesto versamento liquido addominale, sono da considerarsi degli “early warnings” che avrebbero dovuto rendere possibile precocemente una diagnosi.
La diagnosi precoce avrebbe eliminato il “rischio istantaneo” di arresto cardiaco e prolungato
l'aspettativa di vita in linea con l'età ed il genere considerato che le complicanze della sindrome
HELLP, soprattutto renali, erano in regressione in quanto adeguatamente trattate”.
Sulle specifiche obiezioni svolte (solo nella presente sede) dai CT di parte convenuta3 (che sono state riprese negli scritti conclusivi), i consulenti tecnici d'ufficio hanno, per quanto di 3 Ad integrazione della perizia depositata in seno al procedimento per TP, versata in atti, il Giudice chiedeva al già nominato collegio peritale, composto dalla Dr.ssa Dr Dr Persona_4 Persona_2 [...]
di rendere per iscritto le repliche/chiarimenti rispetto alle osservazioni tecniche di parte convenuta, contenute Per_5 nel documento prodotto sub 2 in allegato alla comparsa di risposta, rendendo le definitive conclusioni in merito alla sussistenza di responsabilità in capo al soggetto convenuto. Si riportano le contestazioni dedotte da parte convenuta:
In conclusione si ritiene che varie affermazioni dei CTU non siano condivisibili e conducano ad interpretazioni fuorvianti;
in particolare si ritiene importante sottolineare i seguenti punti:
- La prognosi “quoad ad vitam” della paziente era estremamente grave all'ingresso in terapia intensiva (mortalità predetta circa 50%).
- La paziente, pur in assenza di eventi acuti peggiorativi clinici, è sempre stata monitorata e seguita attentamente non solo dai dirigenti medici in terapia intensiva ma anche da specialisti chirurghi e ginecologi;
infatti, nel periodo di riferimento la paziente è stata sottoposta a 3 visite ginecologiche e 1 visita chirurgica e 2 ecografie.
- Nessuno specialista medico chirurgo o ginecologo ha mai ritenuto necessario e utile chiedere ulteriori approfondimenti diagnostici.
- La paziente era in sovrappeso e non obesa (vedi BMI) e non erano presenti i segni e i sintomi che facessero supporre una diagnosi RSH.
- La diagnosi di RSH viene fatta “a posteriori” e non “a priori” quindi per giustificare una possibile causa di anemizzazione acuta e non allo scopo di analizzare segni e sintomi clinici della paziente (che infatti non erano presenti).
- I valori di Hb sono sempre rimasti stabili in un range tra 7-8 gr/dl, come da buone pratiche cliniche e il profilo emodinamico si è sempre mantenuto stabile in stato ipertensivo e non ipotensivo.
- Il dolore addominale era assente e la terapia con morfina i.m. a dosi minime era motivata da ragioni di adattamento all' interfaccia respiratoria per assistenza non invasiva, per un tempo limitato.
- La perdita ematica intraoperatoria risulta essere in generale di modesta entità; le riferite perdite intraoperatorie sono anche associate all'intervento chirurgico “per se'”e non attribuibili unicamente alle supposte perdite avvenute in terapia intensiva.
- A parere degli scriventi per i motivi dettagliati di cui sopra, non si ritiene ci siano state omissioni e/o “malpractice” come riferito dai CTU.
- L'evento arresto cardiaco e l'esito infausto sono occorsi in modo improvviso e imprevedibile senza condotte di negligenza, imprudenza o imperizia dei medici curanti. E le replica alle osservazioni dei CCTTPP convenuti da parte de “ i CCTTPP ricorrenti (che ) evidenziano, in particolare, come le criticità sollevate non rilevino a fronte di evidenti carenze assistenziali verificatesi durante il ricovero presso il reparto di terapia intensiva. In particolare, viene sottolineata la carenza di accertamenti ematochimici volti ad
pag. 10 interesse, così
contro
-osservato (rendendo quindi del tutto irragionevole la richiesta di rinnovazione della ctu):
(vedi nota a chiarimenti depositata in data 11.9.2022, pag. 8 e ss. che di seguito si riporta)
“Ciò che è mancato è il sospetto diagnostico che, in presenza dei fattori di rischio, viene ritenuto nelle evidenze l'unico elemento che avrebbe condizionato approfondimenti diagnostici. Il sospetto di RSH (prevedibile) e l'esecuzione di una TAC dell'addome avrebbe dovuto nascere dalla presenza contemporanea dei seguenti fattori:
a. Pregresso taglio cesareo in HELLP syndrome
b. Alterazioni della coagulazione e trattamento depurativo extrarenale con l'uso di anticoagulanti
c. Riduzione dell'Hb di 1.2 gr/dL in 24 ore non compatibile con prelievi ed in assenza di altri segni di sanguinamento. La riduzione di 1.2 gr/dL di Hb
corrisponde ad una perdita ematica > 250 ml di sangue, che è la quantità
necessaria per ridurre di 1 gr/dL l'Hb o la quantità necessaria per aumentarla in caso di calcolo della trasfusione prima della conferma laboratoristica.
d. La paziente aveva superato la fase più acuta della CP_14
e. Dolore addominale atipico che il trattamento con morfina poteva mascherare
f. Due ecografie addominali negative.
Il collegio ha sostenuto che in occasione dell'intervento di evacuazione dell'ematoma vi fosse un versamento ematico addominale che i convenuti non contestano ma di cui sottostimano l'entità attribuendo la quantità di emorecupero ai liquidi di priming del sistema.
Ciò avvalora quanto sostenuto dai CCTTUU che:
a. Vi era sangue sia nella guaina dei retti che in addome e che questo sangue non è stato diagnosticato in nessuna delle due ecografie (non è stato cercato o non è stato riconosciuto);
b. Il sistema di recupero intraoperatorio del sangue è stato applicato perché i chirurghi non hanno creduto nella negatività delle due ecografie altrimenti non lo avrebbero applicato. Non avrebbe avuto alcun significato applicarlo in assenza certa di emoperitoneo.
indagare l'assetto emocoagulativo (D-Dimero, fibrinogeno) il 21, 22, 23 agosto, la mancata esecuzione di emogas e la mancata interpretazione del dato clinico “dolore” in soggetto in terapia con morfina e rilievo laboratoristico di anemia. La marcata riduzione di emoglobina (3 g/L) immediatamente antecedente all'arresto cardiaco, viene indicato quale responsabile del verificarsi di una insufficienza coronarica e di una successiva anossia cerebrale. Tale condizione, a detta dei CCTTPP ricorrenti, poteva essere prevenuta se i sanitari avessero predisposto un attento monitoraggio clinico laboratoristico strumentale della pz. In merito all'esito atteso, gli stessi individuano, un outcome quoad vitam favorevole per tempo sufficiente a porre in essere un intervento efficace nel contrastare l'evoluzione della complicanza in essere (ematoma dei retti)”.
pag. 11 Concludendo si ritiene possibile confermare come, con criterio probabilistico secondo il noto assunto del “più probabile che non”, l'exitus della pz sarebbe stato evitato da una prestazione medica non gravata da ritardo diagnostico-terapeutico”.
Alle medesime conclusioni di sussistenza di responsabilità risultano essere pervenuti i consulenti tecnici nominati in seconda battuta nel procedimento n. 11160/17/21
R.G.N.R./n.5257/2018 R.G. a carico dei sanitari che ebbero in cura la (v. All. 17 a ricorso ex Per_1 art. 702 bis SO DR causa n. 10918/2025). Sulla base delle conclusioni ivi assunte il GIP emetteva ordinanza di imputazione coatta a seguito di richiesta di archiviazione non accolta (Art.
409 co. 5 c.p.p.). In essa si legge: “la seconda perizia disposta dal GIP ha dimostrato, oltre ogni ragionevole dubbio, l'esistenza di una grave negligenza in capo ai sanitari che ebbero in cura la
P.O. In estrema sintesi, sembra fuor di dubbio che, nel periodo del ricovero post Persona_7 partum, tra il 18 ed il 24 agosto 2012, tanto il giorno precedente all'arresto cardiocircolatorio delle ore 7:20 del 24.8.2012, quanto, soprattutto, nei giorni immediatamente precedenti, quantomeno a decorrere dal 21 agosto 2012, esistessero sintomi evidenti di un peggioramento della situazione, culminata con gli accadimenti del 24 agosto, non colti dagli indagati, i quali hanno omesso di eseguire semplici accertamenti che avrebbero dimostrato la reale situazione della donna ed imposto trattamenti immediati, in particolare quello chirurgico che, eseguito alfine in condizioni disperate, ha comunque permesso di risolvere il problema emorragico, senza peraltro poter impedire la grave complicanza ipossica che ha provocato la morte della In particolare, Per_1 benché nei giorni immediatamente successivi al parto si registrasse un trend solo leggermente migliorativo, la paziente mostrava una preoccupante tendenza all'anemizzazione, che veniva trattata mediante plurime trasfusioni, incapaci tuttavia di minimamente risolvere il problema, che continuava anzi ad aggravarsi. In questi giorni, corrispondenti quantomeno al 21 ed al 22 agosto
2012, i medici curanti non valorizzavano questa tendenza all'anemizzazione, conseguentemente 1) non procedevano allo studio dell'emocoagulazione [in cartella clinica non vengono riportati i valori relativi] 2) né ad un controllo emogasanalitico, 3) e non disponevano una semplice ecografia all'addome, che avrebbe permesso senz'altro di evidenziare il sanguinamento in atto, pur senza dare indicazioni circa la portata di esso. L'inerzia diagnostica diventava assolutamente grave il giorno 23 agosto 2012, allorché la evidenziava, fin dalle prime ore del pomeriggio, due Per_1 sintomi nuovi, annotati nel diario infermieristico, assolutamente predittivi di una emorragia in atto.
4) In primis un affaticamento respiratorio, certamente correlabile alla ulteriormente ridotta ossigenazione, conseguente all'emorragia in atto. 5) Ma soprattutto un forte dolore addominale, insorto a quasi una settimana dall'intervento di parto cesareo, a fronte del quale la paziente neppure si alimentava, che veniva trattato con ben due dosi di morfina, non cioè con un blando analgesico, ma con un potente soppressore del dolore, che addirittura non produceva effetti né nella prima somministrazione, annotata nel diario infermieristico, alle 17 del 23.8.2012, né nella seconda, annotata nel turno compreso tra le 20 del 23 agosto e le 7 del giorno seguente. Neppure questi due sintomi nuovi e assolutamente univoci rispetto alle condizioni della paziente erano considerati dai medici, che intervenivano solo in esito all'arresto cardiaco della mattina del 24 agosto. In presenza, si badi bene, di un fenomeno emorragico non acuto, bensì a nappo, che per determinare i bassi livelli di emoglobina rilevato nella mattina del 24 agosto era n corso da parecchio tempo, in perfetta coerenza con i dati sintomatologici appena evidenziati. Si badi, inoltre,
pag. 12 che detto intervento chirurgico, eseguito nelle peggiori condizioni possibili, con una paziente che presente valori di emoglobina compatibili con quelli di una persona appena deceduta per rottura dell'aorta addominale [così la consulenza - - a pag. 30], ha comunque Per_8 Per_9 Per_10 sortito esito positivo, quanto al problema emorragico, perché "// quadro clinico della sig.ra Per_1
è migliorato, sia dal punto di vista emocoagulativo, che da quello cardiorespiratorio" [così perizia
- , pagg. 41 - 42] e la morte è intervenuta, quasi tre anni più tardi, per il danno Per_11 Per_12 ipossico diffuso prodottosi, a livello cerebrale, in conseguenza dell'arresto cardiaco della mattina del 24 agosto 2012. Anche quanto affermato circa la probabilità statistica di mortalità nelle condizioni della paziente, calcolate la sera del 23 agosto, senza considerare gli eventi successivi, stimata nella misura del 40-50% dagli ultimi periti, non pare idoneo a escludere il nesso di causa, per due ragioni. In primo luogo non si può non rilevare che, su base esclusivamente statistica, secondo i periti, erano maggiori le probabilità che una diagnosi tempestiva, pure datata alla sera del 23 agosto 2012, ed un conseguente intervento chirurgico avrebbero portato alla guarigione della paziente, collocandosi in una percentuale compresa tra il 60 ed il 50%. ….il giudizio "fattuale", cioè l'analisi di quanto concretamente accaduto, che dimostra che una diagnosi ed un intervento tempestivo, risalenti alla sera del 23 agosto, avrebbero certamente evitato l'evento, se quello effettuato in via di estrema urgenza, dopo un arresto cardiaco e conseguenti manovre rianimatorie preoperatorie, ha comunque avuto effetti risolutivi della sindrome Hellp. Ritenuto pertanto che il materiale probatorio raccolto nel corso delle indagini preliminari, lungi dal profilarsi inidoneo a sostenere l'accusa in giudizio, appare sin d'ora e nel suo complesso meritevole di approfondimento in sede dibattimentale in relazione al delitto di ci all'art. 589 c.p., con riguardo ai profili di colpa omissiva sopra analiticamente indicati”. Sulla base di dette considerazioni veniva rigettata la richiesta di archiviazione ed ordinata la restituzione degli atti al Pubblico Ministero per la formulazione dell'imputazione nei confronti di due dei sanitari che si occuparono della vicenda.
Sulla base delle univoche conclusioni tecniche sopra riportate, ben può ritenersi, conclusivamente , che la esecuzione degli accertamenti diagnostici di cui sopra – che come accertato risultano nel caso in esame essere stati omessi – rientrassero nel novero delle prestazioni sanitarie normalmente erogate dal nosocomio convenuto, e che, ovviamente, richiedono comprovata capacità tecnica ed esperienza clinica, di cui erano in ogni caso in possesso dei Sanitari che prestano servizio presso di esso . Pur nella difficoltà della diagnosi di RSH, si ritiene che essi ben potevano essere posti in essere a fronte dei fattori di rischio per la formazione di detta patologia: la gravidanza che provoca lo stiramento dei muscoli retti dell'addome, il cesareo che determina la diastasi dei retti dell'addome ed il trattamento anticoagulante necessario per il trattamento della HELLP.
Un approccio diagnostico-terapeutico corretto come evidenziato dai CCTTUU “avrebbe eliminato il “rischio istantaneo” di arresto cardiaco e prolungato l'aspettativa di vita in linea con
l'età ed il genere considerato che le complicanze della sindrome HELLP, soprattutto renali, erano in regressione in quanto adeguatamente trattate. La RSH è infatti, una condizione generalmente considerata una complicanza che si autolimita per compressione. La mortalità complessiva viene stimata intorno al 4% che sale fino al 25% nei pazienti in trattamento anticoagulante come la paziente che era in terapia con Clexane 4000 UI x2 ed effettuava plasmaferesi con infusione Per_1
pag. 13 di plasma che contiene elevate quantità di sodio citrato utilizzato come anticoagulante. Con criterio probabilistico secondo il noto assunto del “più probabile che non” si può ammettere che l'exitus sarebbe stato evitato da una prestazione medica non gravata da ritardo diagnostico-terapeutico.”
Ancora, quanto al nesso di causa fra le omissioni di cui sopra e il decesso (con ciò disattendendo le difese svolte in sede di comparsa conclusionale da parte convenuta), si riporta la chiara indicazione tecnica fornita dal Collegio medico: la signora “è stata dimessa in stato Per_1 vegetativo permanente …. L'iter clinico successivo a quello ospedaliero risulta caratterizzato da un protratto ricovero presso il Centro di Riabilitazione Cardinal RR (dimissione 29.5.2013) da cui la pz veniva dimessa con diagnosi di “esiti di encefalopatia post anossica secondaria ad arresto cardiaco caratterizzati da stato di minima coscienza e tetraparesi spastica” e da un successivo nuovo ricovero presso il medesimo Centro per neurolesi di EL fino al 8.6.2014 data in cui la pz veniva trasferita presso l'ospedale di Chiavari per “insufficienza respiratoria acuta in NIV –
Polmonite nosocomiale”. VI la rimaneva ricoverata fino al decesso del 21.6.2015. Il Per_1 progressivo deterioramento clinico e la complicanza respiratoria occorsa appare in nesso di causa con lo stato di protratto allettamento in soggetto con minima coscienza e tetraparesi. E' noto infatti come la sopravvivenza media ed il recupero neurologico di questi pz sia ridotto quando lo stato di coma si prolunga oltre le 72 ore dopo l'arresto cardiaco”
Tanto basta per ritenere comprovata la responsabilità dei sanitari che ebbero in cura la sig.
sia sul versante extracontrattuale (cfr. danni iure proprio rivendicati dai prossimi congiunti), Per_1 sia sul versante contrattuale (cfr. danni iure haereditatis rivendicati dagli eredi della predetta), in quanto è provato il nesso di causa tra il decesso e la prestazione sanitaria, connotata da colpa.
È dunque comprovata la responsabilità di parte convenuta per l'operato dei suoi sanitari ex art. 1228 c.c., visto che è provato il fatto colposo (rilevante anche in termini di inadempimento); il danno (ossia “il pregiudizio che da questo fatto è conseguito”); il nesso causale tra il fatto colposo e il danno;
mentre la struttura sanitaria non ha dimostrato di aver esattamente adempiuto la prestazione richiesta ovvero non ha fornito la prova della causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatto adempimento (ex pluribus ASzione civile n.6386 del 03.03.2023).
3. Sui danni risarcibili
Sul danno reclamato iure proprio per la perdita del rapporto parentale da
1) 2) ; 3) ; 4) ; 5) Parte_2 Controparte_4 CP_1 Controparte_2
6) . Parte_1 Controparte_3
Per quanto riguarda l'esistenza del danno non patrimoniale rivendicato iure proprio dai prossimi congiunti (padre, madre, figli, fratelli) per la perdita del rapporto parentale è principio consolidato in giurisprudenza (cfr. da ultimo ASzione civile n. 3904/2025) quello secondo cui l'uccisione di una persona fa presumere, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai membri del nucleo familiare “minimo”, che comprende genitori, coniuge, figli e fratelli della vittima.
pag. 14 In particolare, è stato chiarito che questa presunzione opera indipendentemente dalla sussistenza della convivenza o dalla distanza fisica tra la vittima e i suoi congiunti, elementi questi che potranno eventualmente rilevare solo ai fini della quantificazione del danno (quantum debeatur), ma non della sua esistenza. In altri termini, per i membri della famiglia nucleare, la perdita del rapporto parentale può essere sempre presunta sulla base della mera appartenenza al medesimo nucleo familiare minimo.
Questo principio comporta un'importante inversione dell'onere della prova: sarà infatti il convenuto a dover dimostrare che tra la vittima e il superstite esisteva un rapporto di indifferenza o addirittura di odio, tale da escludere che la morte del primo abbia causato pregiudizi non patrimoniali al secondo. Si tratta di una prova contraria particolarmente rigorosa, che non può limitarsi alla mera dimostrazione dell'assenza di convivenza o della distanza fisica tra i congiunti
(Cass. civ. Sez. III Sent., 15/07/2022, n. 22397; Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 15/02/2018, n. 3767).
Questa impostazione trova il suo fondamento nella normale dinamica delle relazioni familiari e nell'id quod plerumque accidit, ossia in ciò che normalmente accade nell'ambito dei rapporti tra genitori e figli, tra coniugi e tra fratelli. La Corte riconosce che questi legami sono caratterizzati da una particolare intensità affettiva che, salvo prova contraria, si presume esistente indipendentemente dalle concrete modalità di manifestazione del rapporto. Mentre la convivenza o meno con il familiare deceduto rileva solo da un punto di vista “quantitativo” perché è espressione di una verosimile maggiore intensità del vincolo e giustifica un appesantimento del
“punto” tabellare da riconoscersi a fini liquidatori.
Ciò premesso, avuto riguardo alla posizione dei singoli soggetti, deve essere valutata nella presente sede la effettiva intensità del vincolo, alla luce delle emergenze dell'istruttoria, essendo prevista nella tabelle di Milano applicabili al caso in esame una forbice che consente l'attribuzione di “punti” da 0 a 30 ; in aggiunta a ciò, sulla scorta delle evidenze documentali, deve essere vagliata per e per la attribuibilità o meno del punteggio previsto per Controparte_4 Parte_2
l'ipotesi di “convivenza” e relativa quantificazione.
E Parte_2 Controparte_4
I predetti ricorrenti hanno dedotto la esistenza di un vincolo nella sua massima portata, attribuendo in relazione a detta voce il massimo ovverosia 30 punti: a sostegno di ciò in sede di comparsa conclusionale 18.9.2025 il difensore ha svolto le seguenti considerazioni: “I figli CP_4
e facevano parte del nucleo famigliare di alla data del ricovero in Ospedale Pt_2 Persona_1
(doc.1 stato di famiglia storico allegato a istanza di deposito del 9/2/2022); gli stessi non avevano più rapporti con il padre (che si era trasferito in Sicilia ) ed avevano pessimi rapporti con il marito della madre ); avevano rapporti di frequentazione quotidiana sia con i nonni Parte_4 materni che, soprattutto, con il AT di ( a cui, infatti, sono stati affidati dal Per_1 Parte_1
Tribunale per i minorenni (doc. 7 e 8) , a seguito della sopravvenuta incapacità di Persona_1
(lettera affido minori del 8/4/2013 e provvedimento Tribunale -del 20/4/2015 - per i minori che dà atto della situazione sopra descritta;
I fratelli e , infatti, dal dicembre Controparte_4 Pt_2
2012 non hanno mai più avuto rapporti né con il , né con il fratello nato Parte_4 Per_2
pag. 15 nell'agosto del 2012 che non fa parte del loro nucleo famigliare. Si precisa, altresì, che Per_1 Con
che viveva con i figli e , dal giorno in cui è stata ricoverata al Martino,
[...] CP_4 Pt_2
(2012) non è più rientrata a casa essendo stata ricoverata in più nosocomi e case di cura sino al dì di decesso”; ha altresì attribuito ad entrambi i punti derivanti dalla convivenza.
La scrivente non aderisce a detta prospettazione per i motivi di seguito esposti: per l'attribuzione per le due voci di cui sopra (intensità del vincolo e convivenza), del massimo dei punti previsti in tabella (30 +16) non può valere la mera circostanza formale della residenza anagrafica, tanto più nel caso in esame in presenza di emergenze documentali e di prova orale di segno contrario, da cui si evince, soprattutto avuto riguardo a nell'arco degli anni, la Parte_2 esistenza di conflitti tali da aver reso necessario l'allontanamento dello stesso dal nucleo primario
(costituito proprio dalla madre, insieme al nuovo marito , stante l'assenza del Parte_4 padre biologico). Negli anni antecedenti alla nuova gravidanza di entrambi i fratelli Per_1 risultavano affidati al comune di Rapallo (si suppone fino al raggiungimento della maggiore età quanto ad e quanto a fino alla data del decreto 20.4.2015 (vedi decreto Tribunale Pt_2 CP_4 dei Minori di Genova del 20.4.2015, prodotto sub 8: “con relazione 17 giugno 2008 i Servizi Sociali riferivano infatti che la madre aveva richiesto l'inserimento in struttura del figlio per Pt_2
l'estrema difficoltà a contenerlo e la collocazione di presso i nonni materni;
che con CP_4 provvedimento del 16 Febbraio 2009 il tribunale per i minorenni rilevava che i minori apparivano in situazioni di pregiudizio: dopo vicende altalenanti del nucleo, con separazioni e riconciliazioni, il padre si era trasferito in Sicilia;
in seguito a ciò la madre si era rivolta ai servizi sociali per ottenere un supporto economico e l'inserimento dei figli in comunità; Il tribunale disponeva che Pt_2 proseguisse l'inserimento nella CEA Progetto Insieme di Rapallo dove, su richiesta della madre, era già stato inserito nel giugno 2008 ; il minore mostrava sofferenze esplicitate nella sfera emozionale
e della condotta;
l'altro figlio, , era stato collocato presso i nonni materni;
pertanto il CP_4
Tribunale per i Minorenni affidava i minori al Comune di Rapallo disponendo inoltre la valutazione delle condizioni psico evolutive dei medesimi, un sostegno alle capacità genitoriali e di supporto alla madre;
che la madre da una nuova unione partoriva un terzo figlio, ma entrava in coma irreversibile virgola e veniva collocata in una struttura specializzata;
…
pqm.
: revoca l'affido di
al Comune di Rapallo) ”. Controparte_4
Conferma indiretta di quanto sopra si evince dal contenuto della deposizione del teste Tes_3 che ha riferito la circostanza relativa al fatto che viveva con la madre a differenza del CP_4 fratello (vedi verbale ud. 20.2.2025: “ non ha figli, ma da quando è mancata è Pt_2 Pt_1 Per_1 diventato tutore di , figlio di sua sorella , che all'epoca dei fatti era minorenne, e lo CP_4 Per_1 ha seguito, facendo praticamente le veci di un papà, dandogli serenità in ambito familiare. CP_4 abitava con a Rapallo, mentre il fratello , se non ricordo male, aveva abitato un Per_1 Pt_2 periodo con , poi si è trasferito. aveva rapporti con entrambi, sia che Per_1 Pt_1 CP_4
.”. All'udienza del 27.5.2025 lo zio ha riferito che “il fatto di è avvenuto Pt_2 Parte_1 Per_1 nel 2012 e in quel momento due figli vivevano con e con fin dall'inizio della relazione Per_1 Pt_4 fra e c'era stata una grande conflittualità tra e tanto che era Pt_4 Per_1 Pt_4 Pt_2 Pt_2 stato allontanato dal nucleo a causa della relazione conflittuale con il ed era andato a vivere Pt_4 in comunità per circa 3 anni dal 2008 al 2011 circa); nel 2011 è rientrato a stare con il fratello, la
pag. 16 mamma e Il padre naturale dei due ragazzi si è allontanato quando , secondo Pt_4 CP_4 bambino, aveva 6 mesi (nel 2003). conosce nel 2006 e dopo due anni sono andati a Per_1 Pt_4 vivere insieme con i figli di .” Per_1
Ulteriori elementi indiziari si possono trarre da quanto riferito dagli interessati ai CCTTUU dott.
e dott. nell'ambito della CTU disposta per l'accertamento di danno biologico, e da Per_3 Per_13 questi riportato nel loro elaborato: quanto a si legge” Fino all'età di 7 anni viveva Parte_2 con la madre e con il padre naturale, che in seguito si allontanava da casa, circa sei mesi Per_1 dopo la nascita di . Veniva inserito all'età di 10/11 anni in una comunità per minori dei Padri CP_4
Comaschi, ove rimase per 3 anni. In seguito, tornava a vivere con la madre e il nuovo Per_1 compagno della stessa.
Rivela da subito di aver avuto un rapporto conflittuale con , marito della Parte_4 madre, ricordando anche scontri fisici.
Già a 16 anni decideva di allontanarsi da casa e veniva ospitato dallo zio. Non ha rapporti con il fratellastro minore . Per_2
All'età di 18 anni è tornato a vivere dal padre naturale, , ma dopo solo 6 Persona_14 mesi intraprendeva una convivenza con la compagna dalla cui relazione nasceva il figlio CP_15
che ora ha 7 anni. Per_15
Si separava in seguito da , separazione conflittuale con affidamento esclusivo del CP_15 figlio alla madre. Non incontra il figlio da luglio ed è in attesa dell'avvio degli incontri protetti.
In seguito, conosceva l'attuale compagna, , dalla quale ebbe un figlio , Pt_16 Per_16 attualmente di 2 anni. Vive a Rapallo e lavora nel settore edile nel Tigullio.”
Quanto a : “ Il padre naturale si allontanava da casa quando aveva circa 6 Controparte_4 mesi, e di averlo successivamente conosciuto.
Ricorda di aver vissuto con la madre, , e con il secondo marito dei lei. È rimasto con la Per_1 madre fino all'età di 10 anni, epoca del suo decesso.
Ha vissuto poi con lo zio , fratello della madre, insieme, per un determinato periodo, con il Pt_1 fratello .” Ciò risulta in parte confliggente con le risultanze del Tribunale dei minori riportate Pt_2 nel decreto sopra indicato.
Da quanto sopra emerge per entrambi i signori anche se con intensità e sfumature CP_4 differenti, un quadro di conflittualità all'interno del nucleo primario (che esplica effetti sull'attribuzione del punteggio per la qualità ed intensità del vincolo) alternato a momenti di riappacificazione e convivenza effettiva;
per la peculiarità del caso in esame e per la discontinuità della convivenza si ritiene di dover attribuire per la convivenza un punteggio inferiore a quanto indicato in tabella;
in particolare in via equitativa possono essere attribuiti per la convivenza a punti 4 e a punti 8; per la intensità della relazione in Parte_2 Controparte_4 considerazione in ogni caso del venir meno di una figura fondamentale per la formazione della persona poter attribuire 15 punti ad e 20 punti a . Pt_2 CP_4
pag. 17 Si ottiene quindi il seguente calcolo
(figlio) Parte_2
A età della vittima primaria anni 38 punti 22 B età della vittima secondaria anni 18 punti 26
C convivenza 4
D superstiti (facenti parte del nucleo familiare il fratello punti 14 CP_4
E qualità e intensità del vincolo punti 15
TOTALE punti 81
78 x 3911,00 totale € 316.791
(figlio) Controparte_4
A Età della vittima primaria anni 38 punti 22 B Età della vittima secondaria anni 12 punti 26 C convivenza 8 D Superstiti (facenti parte del nucleo famigliare) solo il fratello punti 14 Pt_2
E qualità e intensità del vincolo: punti 20
TOTALE punti 90 90 x 3911,00 totale € 351.990,00
E CP_1 Controparte_2
Quanto ai signori e , genitori della compianta , la CP_1 Controparte_2 Per_1 deposizione del teste sopra riportata costituisce la conferma che la famiglia nucleare Tes_3 originaria di era una famiglia unita;
le vicende personali di e le difficoltà da Persona_1 Per_1 essa incontrate con il padre dei figli e con anche i figli , inducono la scrivente a ritenere CP_4 che il vincolo fra i genitori e la IA fosse di intensità superiore alla media (anche se non ai livelli massimi tenuto conto della avvenuta formazione di distinto vincolo coniugale con il signor si Pt_4 ritiene pertanto di poter attribuire 25 punti tanto in favore del padre che della madre
Si ottiene quindi il seguente calcolo
Parte_8
A Età della vittima primaria anni 38 punti 22 B Età della vittima secondaria anni 75 punti 12 C punti 0 D Superstiti (facenti parte del nucleo famigliare)
, , punti 9 CP_3 Pt_1 Controparte_2
E Qualità e intensità del vincolo: punti 25 Totale punti 68 68 x 3911 € 265.948,00
(madre) Controparte_2
pag. 18 A Età della vittima primaria anni 38 punti 22 B Età della vittima secondaria anni 69 punti 16 C punti 0 D Superstiti (facenti parte del nucleo famigliare)
, , punti 9 CP_3 Pt_1 Controparte_2
E qualità e intensità della relazione affettiva punti 25 Totale punti 72
72 x 3911 € 281.592,00
e Parte_1 Controparte_3
In favore di fratello “di mezzo”, che più si è prodigato al sostegno di in Parte_1 Per_1 vita, e anche successivamente, anche e soprattutto nell'aiuto con i figli può essere CP_4 riconosciuto il punteggio massimo previsto in tabella. La specialità e la intensità del rapporto con la sorella si evince dalle deposizioni orali assunte;
si riporta in particolare la deposizione resa dal teste (vedi ver. ud. 20.2.2025: “Conosco Tes_4 il signor da tantissimi anni (dalla terza/quarta elementare, 1980), siamo cresciuti insieme e Per_1 ci frequentiamo tuttora. Conosco anche gli altri componenti della famiglia, in particolare: CP_1
(papà di ), (mamma di )… e ho conosciuto e frequentato le sorelle , Pt_1 Per_17 Pt_1 Per_1 finché è stata in vita, e . Conosco anche i nipoti: e , figli di , CP_3 Pt_2 CP_4 Per_1
(figlio del primo marito di , che all'epoca si frequentava con i nonni e con Per_18 Per_1 Per_
), e (figli di ). So che c'è poi l'ultimo nato di , ma io non l'ho Per_1 Parte_4 CP_3 Per_1 mai visto. Non ho neanche più visto il signor Degli altri nipoti, vedo molto spesso con Pt_4 Pt_1 il nipote;
(figlio di ) lo vedo poco, e anche lo vedo pochissimo. CP_4 Parte_4 CP_3 Pt_2
Ho tantissimi episodi in cui ricordo di aver frequentato la famiglia tempo in casa, cene, Per_1 moltissimi episodi in cui ho partecipato insieme a a momenti conviviali della sua famiglia, Pt_1 dove c'era anche e gli altri membri. Si tratta di una famiglia molto unita, speciale, anche Per_1 grazie ad e (genitori di ), che sono persone speciali. Da quando è stata CP_1 Pt_6 Pt_1 Per_1 male, tutta la famiglia ha vissuto un periodo di grande difficoltà, in cui sono rimasti tutti Per_1 molto uniti. ADR Giudice: ricordo che giocava a calcio, ed era ad accompagnarlo CP_4 Pt_1 agli allenamenti e alle partite, anche se io, in quanto non amante del calcio, non sono mai andato
a vederlo. ADR Giudice: credo che viva sempre nei pressi di Lumarzo. Quanto ai rapporti CP_3 con la sorella , era un normale rapporto sorella maggiore ( ) – sorella minore Per_1 CP_3
( ). è il fratello di mezzo, è stato sempre un “fratellone” per tutti, non solo per le Per_1 Pt_1 sorelle.”
Quanto alla sorella ben, sulla scorta della medesima deposizione, può riconoscersi il CP_3 punteggio mediano (15)
Si ottiene quindi il seguente calcolo
(fratello) Parte_1
A Età della vittima primaria anni 38 punti 16
B Età della vittima secondaria anni 43 punti 14
C punti 0
D Superstiti (facenti parte del nucleo famigliare)
, , punti 9 CP_3 CP_1 Controparte_2
pag. 19 E qualità e intensità della relazione affettiva punti 30
Totale punti punti 69
69 x 1698,00 € 117.162,00
(sorella) Controparte_3
A Età della vittima primaria anni 38 punti 16
B Età della vittima secondaria anni 48 punti 14
C punti 0
D Superstiti (facenti parte del nucleo famigliare)
, , punti 9 Parte_1 CP_1 Controparte_2
E qualità e intensità della relazione affettiva punti 15
Totale punti 54
70 x1698,00 € 91.692,00
Sul danno reclamato iure proprio per la perdita del rapporto parentale da 1) Parte_4
; 2) Parte_17
[...]
(coniuge)
[...]
risulta coniugato con Parte_4 Persona_1
Nei confronti del coniuge devono essere riconosciuti i valori massimi indicati in tabella, per la intensità e qualità della relazione esistente stante il rapporto di coniugio e il particolare legame reso ancora più saldo dall'imminente arrivo di un figlio della coppia
(Valore del Punto Base: € 3.911,00)
A Età della vittima primaria anni 38 punti 22
B Età della vittima secondaria anni 39 punti 22
C convivenza punti 16
D Superstiti (facenti parte del nucleo famigliare)
punti 14 Persona_2
E qualità /intensità relazione punti 30
Totale punti 104
Risarcimento calcolato € 406.744,00
IMPORTO del RISARCIMENTO (*) € 391.103,00
(*) Importo ridotto perché superiore al tetto massimo
Sul danno reclamato iure proprio da quale rappresentante legale del figlio Parte_4 minore (figlio) Persona_2
pag. 20 In relazione al danno patito dal minore , deve essere esaminata con particolare Persona_2 attenzione la intensità della relazione parentale che è risultata compromessa: se è vero che non si
è potuto sviluppare alcun rapporto effettivo fra la madre e il figlio a causa della totale compromissione delle facoltà cognitive e fisiche patite da in dipendenza dei fatti per Persona_1 cui è causa, peraltro come di recente affermato dalla Suprema Corte nella sentenza 26301/2021
(est. Travaglino) “il vero danno nella perdita del rapporto parentale , è la sofferenza e non la relazione” “ camminiamo del mondo sempre circondati dalle assenze che hanno segnato la nostra vista e che continuano ad essere presenti fra noi.” In considerazione di ciò – pur risultando dagli accertamenti condotti sul minore – una elaborazione del lutto (vedi xxx la mancanza della madre fin dai primi momenti di vita non può che essere valorizzata nella sua estensione massima. Ben quindi può essere riconosciuto la liquidazione in misura pari a € 367.634 (somma che si ottiene in ogni caso con il sistema a punti , escludendo la convivenza e attribuendo il punteggio massimo per la relazione affettiva:
Punti in base all'età del congiunto: 28
Punti in base all'età della vittima: 22
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario:14
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo):30
Punti totali riconosciuti:94
IMPORTO del RISARCIMENTO€ 367.634,00.
Su tutti gli importi di cui sopra liquidati e attribuiti a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale (già rivalutato al giugno 2024 secondo la tabella in uso) deve essere riconosciuta ulteriore rivalutazione monetaria fino all'odierna liquidazione (applicando gli indici di rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologia dei consumi delle famiglie di operari ed impiegati, indice F.O.I.) nonché gli interessi di natura compensativa al tasso legale previa devalutazione fino alla data del sinistro e rivalutazione di anno in anno (ASzione civile n. 1712/1995).
Danno reclamato dagli zii E per la perdita del Parte_3 Controparte_5 rapporto parentale
I ricorrenti sul punto hanno così concluso : “previa rimessione in istruttoria per l'espletamento delle prove come sotto indicate, al risarcimento in favore di e Parte_3 CP_5
, di tutti i danni, patrimoniali e non, sofferti iure proprio per la perdita di , in
[...] Persona_1 quelle somme per ciascuno di essi risultate dovute e comunque ritenute, con liquidazione equitativa o come meglio ed unitaria ma tenuto conto di ogni componente o pregiudizio consequenziale e con adeguata personalizzazione tenuto conto del reato”.
pag. 21 Quanto alle istanze istruttorie, nella presente sede decisoria viene interamente confermata la statuizione contenuta nell'ordinanza 8.1.2025 laddove le istanze di prova orale4 sono state respinte
“ per la loro genericità e non valgono ad ogni modo a provare in alcun modo il danno in termini dinamico relazionale”; in aggiunta a quanto sopra , nel confermare il rigetto per la genericità della formulazione, si rileva la assoluta mancanza di riferimenti spazio temporali (ai quali il giudice non può ovviare : vedi Cass. 3280/2008 “L'indagine del giudice di merito, sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante, va infatti condotta non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma anche in correlazione all'adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze articolate, con l'avvertenza che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 cod. proc. civ., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in un' inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria”), in violazione del dettato dell'art. 244 c.p.c.; quanto al capitolo dedotto sub 15 , nel confermare il rigetto, si evidenzia che esso attiene a comportamento successivo alla perdita di coscienza da parte di , come tale inidoneo a provare la pregnanza della relazione parentale nel periodo Persona_1 antecedente ai fatti per cui è causa, significativo al più come prova della vicinanza degli zii al nucleo primario di (specie i genitori) colpito dai tristi eventi per cui è CP_2 Persona_1 causa. Ciò premesso, e posto che in merito al rapporto zii /nipote non valgono le presunzioni ribadite dalla giurisprudenza in merito alla famiglia nucleare (vedi Cass. 21988/20255: “in tema di 4 Vedi mem. 183/2 : La posizione degli zii 15)Vero che ha Controparte_16 Parte_3 accompagnato i coniugi a EL nel periodo in cui è stata ivi ricoverata (novembre 2012 ,marzo Per_1 Per_1 2013) e li accompagnava in clinica a trovare la nipote;
16)Vero che andava mensilmente, prima dei fatti di causa, dapprima accompagnata dai suoi genitori, e Persona_1 quindi da quando è divenuta più grande e capace di muoversi in autonomia, a visitare gli zii e Parte_3 ; Controparte_5
17)Vero che , prima dei fatti per cui è causa, sin da quanto era bambina visitava la zia Per_1 Per_1 Parte_3 in occasione delle festività e dei compleanni;
la sentiva telefonicamente con frequenza settimanale;
le faceva e
[...] riceveva regali;
18)Vero che e lo zio prima dei fatti per cui è causa, si sentivano telefonicamente Per_1 Controparte_5 settimanalmente sin da quanto era bambina e si frequentavano con visite reciproche che avvenivano con Per_1 cadenza mensile, nonché per i compleanni e le festività; e più di recente con contatti facebook ( a testi quelli indicati in calce nonché ); Testimone_5
19)Vero che compare nelle foto da rammostrarsi al teste che riproducono momenti di convivialità Parte_3 con ; a testi , oltre a quelli indicati in calce Per_1 Testimone_6 Testimone_7 danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale, l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva il cui contenuto, tuttavia, dipende dall'intensità del vincolo, nel senso che, mentre per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga è necessaria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva, non essendo requisito indefettibile, a tal fine, la convivenza
(che pure può assumere valore indiziario)” la mancanza di concreti riscontri probatori in merito alla esistenza di effettivi costanti rapporti di reciproco affetto e solidarietà fra la nipote e gli zii (il teste , nel descrivere il legame all'interno della famiglia si è soffermato Tes_4 Per_1 soprattutto sui legami esistenti all'interno della famiglia nucleare) escludono che possa essere riconosciuta in loro favore alcuna somma
Sul danno reclamato iure proprio per la lesione della salute in conseguenza della vicenda per cui è causa dai genitori e , dal coniuge CP_1 Parte_6 [...]
e dai figli , e Parte_4 Parte_2 Controparte_4 Persona_2
I soggetti sopra indicati hanno tutti allegato la esistenza di un danni di natura psicologica, quale distinta posta di danno biologico, quali vittime secondarie a seguito del trauma subito per lo stato di penosa malattia prima e del decesso di . Persona_1
Con ordinanza 7.12.2023 è stata disposta CTU medico legale , conferendo al Collegio nominato (composto dalla dott.ssa e dott. , il seguente quesito: Persona_20 Persona_21
“descrivano quali siano le condizioni psico-fisiche degli stessi avuto riguardo, per ciascuno di essi e per quanto possibile, sia alla data del parto di cui si tratta sia alla data attuale precisando, in caso di accertata psicopatologia, se la stessa fosse in tutto o in parte preesistente ovvero in rapporto di causa con l'evento luttuoso oggetto del presente giudizio, quantificando ove possibile, avuto specifico riguardo ai rapporti in allora in essere con , l'incidenza della suddetta Persona_1 patologia sull'integrità psicofisica degli stessi e sulla specifica capacità di lavoro (laddove dedotta una sua menomazione) indicando specificamente:
– la durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, precisando quali attività della vita quotidiana siano state precluse o limitate;
– i postumi permanenti, precisandone l'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica globale
(danno biologico), indicando i criteri di determinazione del danno biologico e la tabella di valutazione medico legale di riferimento (baréme).
– se l'inabilità temporanea e/o i postumi permanenti incidano in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, in considerazione della condizione soggettiva dei danneggiati indicando se del caso il danno differenziale;
(nonni, nipoti, zii e cugini) l'onere della prova dovrà essere più rigoroso, finalizzato a dimostrare l'esistenza di un vincolo effettivo.
pag. 23 – l'incidenza in concreto (se del caso in misura percentuale) della inabilità temporanea e/o i postumi permanenti sulla attività lavorativa svolta dal sig. all'epoca dell'evento, Parte_4 specificando nell'ipotesi di perdita o limitazione della capacità lavorativa, in quali settori di probabili attività il periziando possa impiegare le energie residue.”
Sulla scorta della visita psichiatrica e delle indagini psicodiagnostiche effettuate sui singoli periziati i CCTTUU hanno reso le seguenti conclusioni:
1) CP_1
Il Collegio ritiene che in conseguenza dei fatti per cui è causa abbia subito un danno biologico temporaneo che ha configurato una condizione di inabilità temporanea parziale al
50% protratta per 6 mesi ed un successivo periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di altri 6 mesi, in assenza di postumi permanenti.
2) Parte_6
Il Collegio ritiene che in conseguenza dei fatti per cui è causa abbia subito un danno biologico temporaneo che ha configurato una condizione di inabilità temporanea parziale al
50% protratta per 6 mesi ed un successivo periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di altri 6 mesi, in assenza di postumi permanenti.
3) Controparte_4
Il Collegio ritiene che non emergano in anamnesi compromissioni del funzionamento sociale o di altre importanti aree che possano essere correlabili con l'evento di causa così come non sono evidenti né all'osservazione specialistica né alla raccolta della storia clinica del periziando, tenuto conto della psicodiagnostica, elementi psicopatologici riconducibili all'evento luttuoso.
4) Parte_2
Il Collegio ritiene che non emergano in anamnesi compromissioni del funzionamento sociale o di altre importanti aree che possano essere correlabili con l'evento traumatico tali da riconoscere una condizione di danno biologico di natura psichica.
5) Persona_2
Affetto da alfatalassemia e deficit del GH in terapia con ormone della crescita, presenta un quadro clinico ascrivibile a difficoltà cognitive, disturbi del linguaggio e della motricità prevalenti rispetto eventuali aspetti psicopatologici, ad oggi non evidenziabili. Presenta meccanismi di difesa che risultano attualmente adattivi al contesto ambientale nonostante la perdita della madre naturale.
6) ND OL
Il quadro clinico del sig. , anche alla luce dell'esame obiettivo, risulta Parte_4 inquadrabile in un Disturbo dell'Adattamento Non Complicato (vedi Buzzi-Vanini-DSM 5 -
TR) e deve ritenersi espressivo di una condizione di invalidità permanente, intesa come pag. 24 danno biologico, che può trovare una sua adeguata quantificazione percentuale nella misura del 6% della totale.
Il periodo di inabilità temporanea biologica, tenuto conto che non si tratta di malattia da trauma fisico può essere indicato in un periodo di inabilità temporanea in forma parziale al 50% per 6 mesi ed in forma parziale al 25% per successivi altri 9 mesi.
A fronte delle difese e contestazione svolte dalle parti , sono stati richiesti chiarimenti scritti (vedi ordinanza 29.1.2025: “la complessità delle questioni rende opportuna per la completezza dell'istruttoria la convocazione a chiarimenti dei consulenti, in primis per la esposizione orale delle risultanze dei test MMPI sottoposti ai periziandi e delle relative valutazioni, pag. 2 (anche in termini di attendibilità delle risposte rese), e in merito alla incidenza o meno delle stesse sulle conclusioni raggiunte, da espressamente riferire ed esporre in via definitiva, tenuto conto se del caso anche di detto ulteriore elemento che con valutazione prima facie non pare essere stato riportato come fonte di convincimento delle conclusioni rese, in tutto con particolare riguardo e approfondimento della posizione dei genitori della ) Per_1
In data 9 e 16.5.2025 i CCTTUU hanno depositato i chiarimenti richiesti, in ordine alla “
Psicodiagnostica applicata (MMPI 2RF) 6 fornendo i riscontri in merito ai singoli periziati nei termini indicati in nota7 concludendo che “Ciò precisato, deve comunque essere ricordato che 6 Vedi nel dettaglio quanto esposto in via generale: “Premessa necessaria è chiarire il concetto di validità dei Test determinandolo concettualmente.
I test sono certamente strumenti utili per la misurazione di variabili psicologiche, ma in quanto strumenti di misura, si esige da loro che sia nota quale sia la variabile psicologica che misurano e soprattutto l'integrazione dei test con la visita psichiatrica, la biografia e l'anamnesi psichiatrica e il relativo esito dell'esame obiettivo. Giova inoltre ricordare che l'uso di strumenti psicodiagnostici, anche se standardizzati, richiede una formazione specifica globale, intesa come competenza psichiatrica e psichiatrica forense, nonché una consapevolezza del clinico rispetto ai processi psicologici che possono essere implicitamente attivati nel paziente. In merito all'MMPI 2RF si precisa quanto segue: Come noto le Scale Sostanziali permettono di tracciare in maniera puntuale variazioni clinicamente rilevanti, riscontrabili nelle diverse persone, che interessano le disfunzioni somatico/cognitive, emozionali, del pensiero, comportamentali, nonche' il funzionamento interpersonale e il dominio degli interessi. Sono inoltre connotate da una relativa indipendenza reciproca, caratteristica che le rende interpretabili indipendentemente lʼuna dallʼaltra.”
durante le operazioni peritali era stata ovviamente data ai CCTTPP la possibilità di richiedere altri e diversi approfondimenti (in modo psicodinamico o con metodologia diversa), ciò che gli stessi non ritenevano di dover proporre, evidentemente condividendo la scelta dei CCTTU.
Al termine dell'approfondita raccolta dei dati anamnestici, della visita medico-legale, supportata dalla pluridisciplinarità dell'indagine e dai necessari accertamenti psicodiagnostici effettuati - in assenza peraltro di ogni reperto documentale relativo ad eventuali cure o terapie psicologiche eseguite dai periziandi durante il tragico iter clinico della propria congiunta e/o successivamente al decesso della sig.ra ed in presenza di altre condizioni eziologicamente Per_1 rilevanti - è stato possibile escludere, elementi psicopatologici riconducibili all'evento traumatico tali da far riconoscere una condizione di danno biologico di natura psichica a carico dei genitori e dei figli della signora Per_1
In altri termini, al di là di ogni personale coinvolgimento emotivo che il caso, di per sé, sicuramente può alimentare, si è potuto concludere per l'insussistenza di dati di pertinenza medica che depongano per un fallimento del naturale processo di elaborazione del lutto con esito nel lutto patologico”.
Ai test si evidenzia una costellazione sintomatologica aspecifica in quanto presenti tratti di disturbi diversi nella organizzazione di personalità con sentimenti di rabbia e aggressività oltre che di aspetti riferibili allo stato timico e al ritiro sociale. Occorre comunque rilevare un valore riferibile al STW (Distress) nei limiti della norma. Si ricorda quanto riferito anche in consulenza tecnica che la perizianda è persona che da anni svolge funzione di caregiver nell'assistenza al marito invalido. E' noto che Il ruolo del caregiver è molto dispendioso e complesso sia dal punto di vista fisico che emotivo perché richiede una presenza quotidiana impegnativa, a cui si aggiungono la delusione e rabbia nonché il dolore causati dalla sofferenza del familiare accudito. Per questo motivo, sono frequenti tra i caregiver problemi di salute e casi di depressione derivanti dalla condizione di vita assistenziale a cui si dedicano costantemente. L'esame clinico peraltro ha messo in evidenza una sufficiente resilienza della persona in assenza di evidenti disturbi psicopatologici.
Controparte_4 (figlio)
In sintesi, si riporta: Il soggetto descrive un normale funzionamento interpersonale. Nello specifico, presenta punteggi in media alle Scale che misurano conflitti familiari, sfiducia interpersonale, passività relazionale, evitamento delle situazioni di gruppo, tendenza allʼisolamento e ansia sociale. Presenti tratti disfunzioni comportamentali risalenti ad esperienze e influenze negative in età evolutiva. In sintesi, assenti disfunzioni psicopatologiche, così come rilevato durante la consulenza psichiatrica.
Parte_2 (IO) Presenti disfunzioni emozionali che caratterizzano disturbi associati a rabbia e aspetti depressivi con tratti di disturbo di personalità. Non emergono indicatori di disturbi del pensiero. L'esame di realtà appare integro.
Il contenuto degli item evidenzia una predisposizione ad arrabbiarsi. Probabilmente manifesta scarsa tolleranza alla frustrazione, serba rancore, ha scatti di ira ed è polemico. Comportamenti problematici in età evolutiva. STW (distress) nei limiti. Quanto sopra è simmetrico a quanto rappresentato nella consulenza ove sono emersi aspetti di disfunzione emozionale primitiva e non secondaria, riferibili ad esperienze sfavorevoli in età evolutiva e poi successivamente in età adulta (conflittuali separazioni affettive con relativi procedimenti giudiziari). Nel caso dei genitori e dei figli della signora è evidente che il dolore abbia rappresentato il comune Per_1 denominatore del quadro sintomatologico transeunte presentato e correlato ad un fisiologico struggimento per la perdita della figura parentale nell'ambito di un processo di elaborazione del lutto, poi evoluto verso una fase di riorganizzazione durante la quale è riemersa la capacità di reinvestire le proprie energie e gli affetti.
Nel caso di specie si è ritenuto di procedere con il test Minnesota, conosciuto ufficialmente come Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) o MMP-2, un test strutturato in diverse scale che valutano aspetti specifici della personalità dei periziandi ed eventuali disturbi psichiatrici.
pag. 26 Ciò posto, tenuto conto della completezza degli accertamenti esperiti, la scrivente fa proprie le conclusioni raggiunte dal Collegio medico nell'elaborato depositato in data 25.11.2024, alle quali fa integrale rinvio, condividendo anche la ampia motivazione esposta in replica alle contestazioni dei ricorrenti sia per iscritto sia oralmente (presenziando ad un'udienza ove hanno reso le definitive conclusioni nel contraddittorio dei difensori e dei CCTTPP) , corredata da ulteriori elementi valutativi che si trascrivono (in carattere diverso) per intero (vedi verbale udienza
27.5.2025). Il mancato riconoscimento di postumi in capo a , e Controparte_4 Parte_2 appare in linea con gli insegnamenti della Suprema Corte (vedi sent. 18056/2019) Persona_2 secondo cui: “anche il danno psichico, pertanto, come qualsiasi altra lesione della salute, va accertato in corpore con criteri medico legali, e va valutato in punti percentuali in base ad un accreditato bareme medico legale. Ove poi, una lesione della salute psichica venga accumularsi con un evento stressogeno quale il lutto, spetterà al giudice di merito stabilire in concreto se il dolore causato dalla perdita d'un familiare sia o non sia degenerato in una sindrome di rilievo neurologico: accertamento, quest'ultimo, da compiere con metodo accurato e scientemente valido, consistente nel far somministrare al danneggiato adeguati test psicologici;
nel farlo sottoporre a reiterati colloqui con uno specialista psichiatra;
e finalmente nel comparare la sintomatologia presentata dalla vittima con le descrizioni nosografiche delle malattie psiche contenute nei testi scientifici, e principalmente nell'universalmente utilizzato 'Diagnostic and statiscal Manual of
Mental Disorders, o “DSM-5”.
In particolare quanto ai figli il collegio ha confermato la insussistenza di un danno CP_4 biologico derivante dai fatti per cui è causa , mettendo in evidenza un buon funzionamento” globale (attività lavorativa, relazioni affettive, etc.), dominio attenzionato dal mondo psichiatrico nella valutazione degli esiti di un danno che potrebbe configurare un disturbo dell'adattamento con ansie e umore depresso. Anche in detta ipotesi la scrivente concorda con le conclusioni assunte, ritenendo preponderante nella valutazione de qua l'effettiva tenuta complessiva dei giovani adulti di fronte alle innumerevoli situazioni avverse da essi affrontate dall'adolescenza in avanti, e positivamente risolte non senza un notevole dispendio di energie emotive e risorse di cui fortunamente , come accertato dai periti, quantomeno per la vicenda per cui è causa, non è rimasta traccia Richiesti di esporre le conclusioni in merito ai figli e il dott. CP_4 Parte_2 afferma che dall'esame obiettivo che segue la visita psichiatrica, da quanto presente Per_13 nel fascicolo, dall'anamnesi degli stessi, nonché dalla psicodiagnostica, non è stato possibile ravvisare la sussistenza di un danno permanente riferibile a un'infermità psichiatrica;
nel significare queste conclusioni si valorizza l'aspetto riferibile al “funzionamento” globale (attività lavorativa, relazioni affettive, etc.), dominio attenzionato dal mondo psichiatrico nella valutazione degli esiti di un danno che potrebbe configurare un disturbo dell'adattamento con ansie e umore depresso;
parliamo di due giovani adulti che svolgono attività lavorative, hanno una vita autonoma, con un buon funzionamento relazione e sociale, con una condizione di sufficiente adattamento rispetto alle consuete incombenze esistenziali. Entrambi hanno conosciuto esperienze peritraumatiche in età adolescenziale e nella vita adulta, anche prima e a prescindere dall'evento luttuoso. Il Professor precisa che comunque con riferimento ai Per_22 ragazzi è stato descritto un vissuto problematico;
chiede quindi se l'evento luttuoso possa aver contribuito in parte ai problemi dei ragazzi essendo piccoli all'epoca in cui è successo il fatto. Il dott. risponde che entrambi i giovani adulti hanno riferito, durante la visita, una Per_13 relazione altamente conflittuale con il Sig. e hanno sinceramente rappresentato la Pt_4 difficoltà di relazione con lo stesso;
gli aspetti disfunzionali (rabbia, aggressività e altro)
pag. 27 rappresentavano delle condotte esternalizzanti un sentimento di disagio profondo della relazione con il e senza espliciti riferimenti all'evento luttuoso. Pt_4
Quanto a Persona_2
Con riferimento alla posizione di (figlio), portatore di una forma di disabilità Persona_2 genetica e correlata alla gravidanza, grave da un punto di vista cognitivo e affettivo, tale da rendere impossibile una corretta e metodologicamente seria valutazione neuro-psichiatrica, finalizzata a stabilire una relazione tra un supposto e ipotetico danno psichiatrico e l'evento causale;
pertanto, non è stata riconosciuta alcuna IP. … quanto a il Dott. Persona_2 afferma che il ragazzo, per compromissioni cognitive, affettive e relazionali, non è Per_13 accessibile a una valutazione obiettiva: è come valutare il tono muscolare di una persona che non ha entrambe le braccia. Il fatto che il ragazzo affermi di avere una mamma in cielo e una mamma in terra non sembra possa essere riconducibile a un danno psichiatrico quale conseguenza derivante dal lutto, ma più probabilmente a una spiegazione della sua situazione familiare a lui riferita dai parenti. La Dott.ssa precisa ulteriormente che il ragazzo, a Per_3 prescindere dai suoi problemi cognitivi, è sereno: ha rapporti con i genitori della nuova compagna del padre (che chiama “nonni materni”) mentre non ha alcun rapporto con i genitori della defunta. Richiama quanto già descritto nella relazione. Sostanzialmente, si è deciso di non procedere a test in assenza di elementi psicopatologici tali da far ritenere la presenza di un danno da ciò derivante e neppure è stato chiesto dai CTP. È stato un colloquio molto sereno. Si ribadisce quindi l'insussistenza di alcun danno derivante dalla morte della madre. Anche merito alle posizioni per le quali il Collegio medico ha ritenuto la sussistenza di postumi, la scrivente aderisce alle valutazioni e quantificazione resa: quanto a in Parte_4 sede di chiarimenti è stata ribadita la sussistenza in capo ad esso di una IP in misura del 6% (oltre ad un periodo di inabilità temporanea in forma parziale al 50% per 6 mesi ed in forma parziale al
25% per successivi altri 9 mesi.”). Relativamente alla posizione del Sig. (marito), l'esame obiettivo ha posto Parte_4 in evidenza un disturbo dell'adattamento ma non di entità severa come sostenuto dai CTP e ciò in ragione del fatto che un disturbo severo presuppone poi dopo una cura che, tuttavia, a quanto risulta non è stata però dedotta né negli atti né in corso delle operazioni peritali e neppure documentata. In sostanza, il disturbo grave dell'adattamento, qualora effettivamente sussistente, avrebbe comunque richiesto l'adozione di percorsi terapeutici che non sono stati in alcun modo né dedotti né documentati. Questo vale per il marito così come vale per i figli e per i genitori, visto che per tutti loro è stata configurata da parte dei CCTTPP una condizione di infermità psichiatrica di elevata entità non riscontrata dal Collegio medico. La visita psichiatrica comporta un esame obiettivo e questo esame – con riferimento al marito - non ha dato la Pt_4 possibilità, in assenza di un trattamento terapeutico, di evidenziare una situazione di danno di entità pari quanto sostenuto dal CTP;
si conferma quindi la conclusione della valutazione offerta dell'esistenza di un'IP del 6% derivante da una protratta e pervasiva esposizione all'assistenza della compagna. Ugualmente per i genitori – i CCTTU hanno confermato le conclusioni circa Per_1 CP_2 la sussistenza di una sola IT e non anche di una IP Con riferimento alla posizione dei genitori, il dott. si riporta alle conclusioni Per_13 dove si esclude la sussistenza di una infermità psichiatrica;
relativamente alla posizione della madre, Sig.ra , l'esame obiettivo ha posto in evidenza una donna con un CP_2 conservato “funzionamento” in specie nell'accudimento del marito;
con riferimento al padre, Sig. portatore di una disabilità da anni, non è stata rilevata nella psicodiagnostica Per_1
pag. 28 una condizione specificamente riferibile all'evento tragico della perdita della IA;
per entrambi i genitori si richiama quanto detto inizialmente, e cioè che in medicina a un disturbo segue tendenzialmente una cura. Rappresentare una condizione depressiva, ansiosa e di insonnia ma non aver svolto alcuna terapia ha un significato rilevante nell'escludere la presenza di una condizione patologica o di infermità. Questo vale per i genitori ma, lo si ripete, anche per i soggetti precedenti. Il Collegio ha riconosciuto per entrambi i genitori un'ITT per un periodo di 6 mesi successivo alla morte. Con riferimento invece al periodo di ricovero non è stato riconosciuto alcunché. Accertati nei termini di cui sopra i postumi derivati in capo ai predetti, devono ora essere individuati i criteri ai quali occorre fare riferimento per la liquidazione equitativa del danno de quo .
Posto che nel caso in esame non può trovare applicazione la disciplina del TUN , applicandosi essa per i fatti occorsi successivamente al 5.3.2025, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, quando la legge non detta criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale, questo non può che avvenire in via equitativa. La liquidazione equitativa è imposta in tali casi dall'art. 1226 c.c.; ma l'equità di cui alla norma suddetta non costituisce una aequitas rudis, ma una ben più articolata nozione i cui fondamenti sono due: l'adeguata considerazione delle specificità del caso concreto, e la garanzia della parità di trattamento a parità di danno (così Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011, in motivazione). Al solo fine di garantire il secondo dei suddetti requisiti, e non per altre ragioni, la Suprema Corte ha indicato nei criteri uniformi applicati dal Tribunale di
Milano il criterio idoneo a garantire la parità di trattamento: con la conseguenza che il giudice di merito, per garantire la correttezza della liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., dovrà applicare in linea di massima quel criterio, a meno che non indichi le ragioni per le quali, nel caso concreto, quel criterio risulterebbe iniquo. Come è noto la liquidazione di qualunque danno, ove la legge non disponga altrimenti, deve avvenire in base alle regole vigenti al momento della liquidazione, e non al momento del fatto illecito. Come ben evidenziato dalla Suprema Corte nella sent. 19229/22, la liquidazione del danno, infatti, non è un elemento della fattispecie astratta "illecito". La liquidazione del danno è un giudizio, e come tutti i giudizi non può che avvenire in base alle regole (di fonte normativa o pretoria) vigenti al momento in cui viene compiuto. Tale criterio è stato già ripetutamente dalla
Corte di ASzione in varie ipotesi in tema di danno non patrimoniale da morte da liquidarsi in base ai criteri orientativi (c.d. "tabelle) diffusi al momento della liquidazione, e non dell'illecito (Sez. 3 -, Sentenza n. 5013 del 28/02/2017, Rv. 643140 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 7272 del
11/05/2012, Rv. 622506 - 01); -) in tema di liquidazione del danno alla persona (Sez. 3 -, Sentenza
n. 18773 del 26/09/2016, Rv. 642106 - 01); In merito reputa, allora, la scrivente , nell'ambito di una stima comunque necessariamente equitativa, di dover fare riferimento alle tabelle vigenti in uso presso il Tribunale di Milano, con riferimento a quelle del 2024: attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate,
pag. 29 liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass.. Nel caso in esame all'esito dell'istruttoria, si ritiene la sussistenza dei presupposti per procedere al riconoscimento dei primi tre punti di cui sopra;
quanto all'aumento per personalizzazione del danno biologico in linea con la più recente giurisprudenza (vedi Corte ASzione, Sez. III, Ordinanza n. 5984 del 06/03/20258) non si ritiene poterlo riconoscere, per essere la penosità della vicenda e le altre circostanze in concreto accertate già contenute nella valutazione del danno de quo . Al contrario la specificità della vicenda e il protrarsi della sofferenza anche nel periodo antecedente il decesso, con altalenarsi di emozioni consentono di personalizzare il valore pro die per il danno non patrimoniale da lesione temporanea al 100% , liquidando esso, in € 150
Si ottiene quindi la seguente liquidazione
Parte_4
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 34 anni Percentuale di invalidità permanente 6%
Punto danno biologico € 1.915,76 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 478,94
Punto danno non patrimoniale € 2.394,70
Punto base I.T.T. € 150,00
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 180
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 270 danno biologico risarcibile € 9.598,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 11.997,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 13.500,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 10.125,00
Totale danno biologico temporaneo € 23.622,00 Totale generale: € 35.622,00
e Parte_6 CP_1
pag. 30 Anche nei loro confronti, per i medesimi motivi può essere personalizzato in aumento il valore pro die per il danno non patrimoniale da lesione temporanea al 100% , liquidando esso in € 150
Tenuto conto di ciò deve essere liquidato in favore di ciascuno dei loro l'importo di € 20.250 per la riconosciuta IT di inabilità temporanea parziale al 50% protratta per 6 mesi (valore punto €
150,00 pro die , considerato al 100%) ed un successivo periodo di inabilità temporanea parziale al
25% di altri 6 mesi, in assenza di postumi permanenti
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Invalidità temporanea parziale al 50% € 13.500,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 6.750,00
Totale danno biologico temporaneo € 20.250,00
Sulle somme di cui sopra calcolate con applicazione della tabella di Milano 2024, deve essere riconosciuta ulteriore rivalutazione monetaria fino all'odierna liquidazione (applicando gli indici di rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologia dei consumi delle famiglie di operari ed impiegati, indice F.O.I.) nonché gli interessi di natura compensativa anno per anno al tasso legale ,previa devalutazione anno per anno , fino alla data in cui si è verificato il danno (coincidente, per il danno biologico permanente, con quella del consolidamento dei postumi rispetto al decesso , e per la temporanea alla cessazione di essa , sempre rispetto al decesso ) ; successivamente, sull'importo costituito dalla sommatoria di capitale e danno da mora, ormai trasformato in obbligazione di valuta, maturano interessi al saggio legale, ai sensi dell'art. 1282, primo comma, cod. civ..
Per quanto riguarda i figli, , e come sopra Controparte_4 Parte_2 Persona_2 indicato non è stata allegata alcuna circostanza che permetta la liquidazione del danno biologico ed è altresì escluso dalla perizia dei CTU e dalla integrazione alla stessa.
Parte_4
Al sig. spetta, sempre iure proprio, il risarcimento del danno patrimoniale subito e Pt_4 relativo alle spese sostenute :
€ 4.400 per spese funeratizie (vedi doc. 16) ;
€ 7.319,82 spese assistenza e degenza (ricevute e fatture doc 11,12, 13 e 14 fascicolo
[...]
) ; Parte_4
€ 3.660 spese assistenza CTP nel giudizio TP (parcella proforma 1722 doc. 39 e 40 fascicolo
); Parte_4
sull'importo sopra indicato spettano interessi e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli esborsi.
A che le ha anticipate, compete il rimborso delle spese di Ctu per aver pagato: Parte_1
pag. 31 € 1.439,82 alla Dott.ssa in data 7/1/2022 doc. 10; Per_4
€ 2.879,64 a in data 30/3/2022 doc. 11; Persona_5
Totale € 4.319,44
Risarcimento DANNO NON PATRIMONIALE ALLA SALUTE SUBITO DA Persona_1 richiesto jure haereditario relativo da in proprio e in qualità di genitore e Parte_4 legale rappresentante di , e Persona_2 Parte_2 Controparte_4
I signori , quale coniuge , in proprio e quale legale rappresentate del figlio Parte_4 minore e i signori e quali figli nello loro Persona_2 Controparte_4 Parte_2 allegata e non contestata qualità di eredi , hanno richiesto il risarcimento dei danno di cui sopra (in punto legittimazione cfr. ancora di recente ASzione civile n. 817/2025 “In tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art.
2697 cod. civ., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire. Si è poi specificatamente precisato, in relazione alla prova della qualità di erede, che tale onere non è assolto con la produzione della sola denuncia di successione, bensì è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che appunto legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. cod. civ. (Cass., n. 10519/2024; v. inoltre Cass., n. 210/2021”) .
In merito a detta domanda si evidenzia che è noto che costituiscono diritti acquisibili iure hereditario, i diritti risarcitori derivanti dalla dimostrazione dell'esistenza di un danno biologico terminale e/o morale catastrofale (anche detto “da lucida agonia”). Le due tipologie di danno non presentano alcuna disposizione codicistica, ma sono frutto di una complessa elaborazione giurisprudenziale il cui fine è quello di garantire il risarcimento adeguato in caso di lesione di specifici diritti costituzionalmente garantiti e lesi dalla morte conseguente ad un fatto illecito.
Il danno biologico terminale è, ormai unanimemente, inteso quale danno di natura biologica accusato dalla vittima a seguito della lesione del diritto costituzionale all'integrità psico-fisica; si richiede, infatti, che sia riscontrata una patologia medicalmente accertabile che progressivamente peggiori fino a cagionare la morte del soggetto. A tale requisito si aggiunge il “fattore tempo”, elemento imprescindibile ed essenziale. La giurisprudenza, infatti, richiede che la vittima sopravviva temporaneamente alla malattia per un apprezzabile lasso di tempo, ma, concretamente, non si è mai giunti a una definizione univoca del lasso di temporale che deve intercorrere tra il verificarsi della malattia e la morte.
Punto d'arresto sul tema è che sia accertata l'esistenza di una malattia patita dal deceduto in un certo arco temporale, denominato spatium vivendi.
pag. 32 Il bene tutelato, infatti, non è la vita in sé, la cui lesione non può generare un danno trasmissibile iure hereditario, bensì, come detto, il diritto alla salute (rectius all'integrità psico- fisica) che, nello specifico caso, è offeso con la massima intensità, esitando nella morte del danneggiato.
Il danno morale catastrofale è, invece, un danno morale “di natura del tutto peculiare consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita”.
L'accertamento di tale danno, dunque, richiede la dimostrazione dell'esistenza di un lasso di tempo, anche minimo e non necessariamente apprezzabile (come, invece, richiesto per il danno biologico terminale), in cui la vittima abbia potuto avvedersi e comprendere di essere in procinto di morire. Assume, pertanto, un ruolo decisivo la sofferenza psichica e la disperazione della vittima che comprende l'avvicinarsi inesorabile del proprio trapasso.
Seguendo tale linea interpretativa, la giurisprudenza giunge ad escludere il danno catastrofale in caso di coma o morte immediata, poiché, in tali frangenti, la vittima non ha modo di prendere coscienza delle circostanze letifere nelle quali versa.
L'elemento caratterizzante di tale danno – che permette di distinguerlo dal danno terminale –
è l'accertamento di un turbamento psichico dotato di particolare intensità, ma non definibile quale vera e propria malattia psichica, in quanto, generalmente, esso perdura per un lasso di tempo che non consente allo stato di turbamento di degenerare in una vera e propria patologia psichica.
È, dunque, un risarcimento per la sofferenza morale, per il dolore, per il “terror vacui”, deve in altri termini essere dimostrata la presa di coscienza della vittima: l'agonia dev'essere stata lucida.
Nel caso di specie, alla luce degli accertamenti tecnici esperiti e della documentazione prodotta in atti ben si ritiene sussistere il primo ma non il secondo .
Quanto al danno biologico terminale si osserva in generale che esso ha fondamento medico legale e consiste nella forzosa rinuncia alle attività quotidiane durante il periodo della invalidità; sussiste anche quando la vittima sia in stato di incoscienza (vedi Cass. . 21060/16, 18056/2019 e di recente Corte ASzione, Sezione 3, Ordinanza n. 33009 del 17/12/2024) . Nel caso in esame corrisponde all'intero periodo in cui a far data dal 24.8.2012 la signora è vissuta in stato di Per_1 coma e quindi vegetativo permanente fino al momento del decesso.
Per quanto attiene il danno morale catastrofale esso, tenuto conto che la “ dal Per_1
24/08/2012 non riprese più conoscenza ed entrò in uno stato di coma poi evoluto in uno stato vegetativo”, non può ritenersi sussistere, non essendo emersi univoci elementi che consentano di ritenere in capo alla uno stato di lucida agonia, di concreta autonoma sofferenza per la Per_1 paura della morte, per il dispiacere di lasciar sole le persone care;
per la disperazione di dover abbandonare le gioie della vita;
ovvero (mutuando le espressioni usate dalla Suprema Corte nella sent. 18056/2019) il “tormento di non sapere chi si prenderà cura dei propri familiari, e così via, secondo le purtroppo infinite combinazioni di dolore che il destino può riservare al genere umano.
pag. 33 L'esistenza stessa, e non la risarcibilità, del pregiudizio in esame, al contrario del danno alla salute, presuppone che la vittima sia cosciente. Se la vittima non sia consapevole della fine imminente, infatti, non è nemmeno concepibile che possa prefigurarsela, e addolorarsi per essa”.
La scrivente condivide quindi e fa proprie le conclusioni raggiunte dal Collegio medico Per_23
il collegio medico, espressamente richiesto sul punto (vedi pag. 27) sulla base delle
[...]
“evidenze cliniche e documentali” e (della ) “tragica repentinità della vicenda con condizioni cliniche evolute rapidamente verso uno stato di coma vegetativo durato per oltre 3 anni” ha escluso in capo alla “uno stato di lucida e cosciente percezione delle proprie condizioni” Per_1 rilevando come essa “ dal 24/08/2012 non riprese più conoscenza ed entrò in uno stato di coma poi evoluto in uno stato vegetativo e con diagnosi di: “stato vegetativo da encefalopatia post anossica dopo arresto CC in pz. con probabile sindrome HELLP in gravidanza” venne dimessa in data
5/11/2012 e trasferita presso il Centro per neurolesi Cardinal RR di EL. Tale condizione clinica permase invariata invariata per 3 anni circa sino al decesso intervenuto in data
5/11/2015 presso l di Chiavari ove era stata trasferita per un quadro di insufficienza CP_8 respiratoria acuta in NIV – Polmonite nosocomiale. “
In sede di replica i CCTTUU ,nel confermare dette conclusioni ,hanno correttamente fatto riferimento alla mancanza nel caso in esame dei presupposti richiesti dalla giurisprudenza della
Suprema Corte , di (effettiva) coscienza e comprensione da parte della vittima della propria irrimediabile condizione clinica. Diversamente da quanto opinato dalla difese dei ricorrenti quanto emerge dalla documentazione versata in atti , segnatamente dalla relazione clinica del 11/3/2013 redatta dal medico di reparto Dott.ssa del Centro Riabilitativo Cardinal RR di Per_24
EL (doc.44) 9 e nella relazione clinico funzionale del 24/7/2013 del Dipartimento di
Riabilitazione e delle Disabilità dell'ASL4 Chiavarese (doc.45)10, attesta solo uno stato di minima (e 9 a pagina 2 è refertato quanto segue: “ Paziente vigile, apre gli occhi spontaneamente volge il capo se chiamato verso
l'interlocutore o verso la fonte di stimolazione, ma non esegue l'ordine su richiesta verbale (stato di minima coscienza).
Tetraplegica con ipertono spasticità ai 4 arti prevalentemente agli arti inferiori atteggiati in flessione e in adduzione;
assenza di controllo del capo e del tronco (omissis). Completamente dipendente nelle attività di vita quotidiana. Scale di valutazione neurofunzionale: DRS 21/30; BI 0/100; LCF 3/8” .
pag. 34 non totale) coscienza11 , estrinsecantesi nella aperura degli occhi in qualche occasione (sulla scheda clinica è annotato lo stato di paziente non vedente), che non consente di ritenere provata in capo alla la effettiva reale consapevolezza della totale compromissione delle proprie Per_1 condizioni di salute, tali da portare alla morte , neppure nel periodo al periodo di cure intensive e di rieducazione funzionale esperito senza esito alcuno, in relazione al quale i CCTTUU hanno riconosciuto la sussistenza di ITT al 100%. Sul punto si evidenzia inoltre come il concetto medico legale dello stato di coscienza minima ( appena superiore allo stato vegetativo) si differenzia da quello preso in considerazione dalla Suprema Corte per il riconoscimento del danno de quo, che richiede una piena consapevolezza di sé , del proprio stato e di sé nell'ambiente , eventualmente in relazione con i soggetti presenti.
Le modalità con cui la complicanza si è manifestata, la gravità delle lesioni ed il contesto in cui il decesso è avvenuto portano ad escludere, in assenza di prova contraria, uno stato di coscienza della de cuius nell'intervallo di tempo trascorso dall'insorgere della complicanza alla morte, ragion per cui risulta difficile poter ritenere (con il giudizio del più probabile che non) che ella potè rendersi conto della sua inevitabile fine (vedi sul punto quanto riferito dalla madre in sede di operazione peritali CTU e “ Ricorda la IA con la sua immagine sul Per_3 Per_13 Per_1 telefonino, immagine con cui si ritrova a parlare. Il pensiero è polarizzato intorno alla IA . Per_1
Ricorda il periodo in cui andava con suo marito a EL a trovare la IA;
dice amaramente
a tal proposito: “era assente…era meglio lasciar perdere”).
Riconosciuto l'an del danno biologico terminale ,occorre procedere alla sua liquidazione che non può che essere equitativa ex art. 1226 c.c.
A tale proposito si osserva che non è possibile far riferimento alle tabelle in materia del
Tribunale di Roma o di Milano, dal momento che queste liquidano in un unico importo il danno sia catastrofale (escluso, invece, nella specie) che biologico terminale.
Occorre quindi procedere secondo altra via.
In particolare, per liquidare tale ultima voce di danno, sono riscontrabili due diversi orientamenti.
Secondo il primo, va liquidato un importo corrispondente ad un giorno di I.T.T., tratto dalla tabella di Milano. Tale importo, però, deve essere personalizzato, e, quindi, incrementato, al fine di tener conto delle circostanze del caso concreto, dal momento che le tabelle liquidano importi per una lesione temporanea, che viene seguita, però, da una remissione dallo stato patologico. Qui, invece, la lesione è massima, tant'è che la persona decede (ASzione civile n. 8055/2016).
In quest'ottica è stato ritenuta corretta una liquidazione che preveda un incremento di 3, 4 volte il valore tabellare (ASzione civile n. 17577/2019). Secondo un altro orientamento, è, invece, possibile far riferimento ad un criterio equitativo puro. In questi termini, si vedano Cass. 18163/07 e App. Bologna, Sez. II, 2 febbraio 2015, n. 206, ined., che ha riconosciuto alla vittima (incosciente) a titolo di danno biologico terminale la somma di 500,00 euro per ogni giorno di sopravvivenza;
Trib. Milano, Sez. I, 12 aprile 2019, in Pluris, che ha liquidato la complessiva somma di euro 2.500,00 in favore degli eredi di una vittima deceduta dopo 10 giorni di coma.
Nel caso di specie, tenuto conto della peculiarità della fattispecie, facendo uso del potere equitativo di liquidazione , ritenuto poter in ogni caso distinguere in due i periodi in cui la è Per_1 stata ricoverata prima del decesso, si ritiene equo quadruplicare l'importo massimo previsto dalle
Tabelle di Milano per ogni giorno di ITT (173,00x4=692,00) per il periodo di stato vegetativo pari a
(1031-270=) 761gg, e quintuplicarlo invece (173,00 x5=865) per la durata dei primi nove mesi
(270gg), per i quali il collegio medico ha ritenuto sussistere una ITT al 100% .
Il danno è dunque complessivamente pari ad euro (692,00 x 761= ) 526.612 + (865x
270=)233.550 = € 760.162 liquidato a titolo di danno biologico terminale (con rivalutazione ed interessi come sopra indicato) .
Detta somma pro quota va riconosciuta in favore degli eredi di , che concorrono Persona_1 su di essa , ex art. 581 c.c. (“Quando con il coniuge concorrono figli, il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi” cioè 2/3 per tre figli ossia 2/9 per figlio), in ragione di un terzo il coniuge (pari a € 253.387,33) e in ragione di Pt_4
2/9 ciascuno i figli e (pari a € 168.924,89 cadauno) Controparte_4 Persona_2
I medesimi soggetti hanno richiesto anche il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante. Come ben evidenziato dalla Suprema Corte (Corte Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6619 del
16/03/2018) detto danno “… patito dalla moglie e dal figlio di persona deceduta per colpa altrui, e consistente nella perdita delle elargizioni erogate loro dal defunto, se avviene in forma di capitale e non di rendita, va compiuta per la moglie moltiplicando il reddito perduto dalla vittima per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie corrispondente all'età del più giovane tra i due;
per il figlio in base a un coefficiente di capitalizzazione di una rendita temporanea corrispondente al numero presumibile di anni per i quali si sarebbe protratto il sussidio paterno;
nell'uno e nell'altro caso il reddito da porre a base del calcolo deve comunque essere equitativamente aumentato per tenere conto dei presumibili incrementi reddituali che il lavoratore avrebbe ottenuto se fosse rimasto in vita e contemporaneamente ridotto dell'importo pari alla quota di reddito che la vittima avrebbe presumibilmente destinato a sé, al carico fiscale e alle spese per la produzione del reddito.”
Risultano prodotte in atti la documentazione da cui risulta che , lavorava con Persona_1 contratto di lavoro subordinato presso Alfi S.r.l., con sede in Casalnoceto (AL), con qualifica di addetta alla vendita presso il Supermercato Gulliver, percependo in vita uno stipendio mensile di circa Euro 1.000,00 al mese, come risulta dai CUD 2014, 2013 e 2012, nonché da tre buste paga prodotte in atti (docc. 22-23-24 fascicolo 702 bis c.p.c.). Il predetto rapporto di Parte_4 lavoro cessava nel mese di marzo 2013 a seguito delle lesioni per cui è causa subite dalla predetta
. Per_1
pag. 36 Entrambe le parti hanno depositato i conteggi elaborati unilateralmente, senza richiedere l'espletamento di CTU , conteggi che con valutazione prima facie, per la differenza del quantum individuato, risultano elaborati su presupposti di tipo diverso 12
La scrivente ritiene di dover determinare il danno tenuto conto di quanto segue:
la quota destinata al mantenimento dei congiunti (figli e marito) al netto della quota sibi (che si ritiene non possa essere inferiore all'importo dell'assegno sociale pari per il 2025 a € 538,69 mensili ), adeguatamente rivalutata in via equitativa (reddito annuo Euro 12.000,00 Persona_1 rivalutato al 2% annuo dalla data di cessazione del contratto di lavoro -marzo 2013- ad oggi per un reddito rivalutato ad oggi pari ad Euro 14.951,00) si ritiene equa determinarla in € 150 mensili in favore di ciascuno dei soggetti;
in questo modo la quota sibi risulta essere pari a 550,07
facendo applicazione dei seguenti CRITERI DI LIQUIDAZIONE (Capitalizzazione anticipata di una rendita – Milano 2023 - Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano – Danno alla Persona) si ottengono le seguenti somme
De cuius (deceduta 21.06.2015) Persona_1
Cessazione rapporto di lavoro: marzo 2013;
1) IO (nato il [...]): Parte_2
16 anni compiuti nel 2013
Rendita calcolata per 10 anni fino al raggiungimento anni 26: € 150 X13 x 10,47 (coeff. Tabella
MI) = € 20.416,5
2) IO (nato il [...]): Controparte_4
10 anni compiuti nel 2013
Rendita calcolata per 16 anni fino al raggiungimento anni 26: € 150 X13 x 17,21 (coeff. Tabella
MI) = € 33.559,5;
3) IO (nato il [...]): Persona_2
01 anni compiuti nel 2013
Rendita calcolata per 25 anni fino al raggiungimento anni 26: € 150 X13 x 28,47 (coeff. Tabella
MI) = € 55.516,5;
4) (nato il [...]): Parte_18
35 anni compiuti nel 2013 81 anni aspettativa di vita del soggetto più giovane tra i coniugi ( , la Sig.ra Parte_4
era nata nel 1977) Persona_1
Rendita calcolata per 46 anni fino al raggiungimento anni 81: € 150 X13 x 50,70 (coeff. Tabella
MI) = € 98.865;
il raggiungimento da parte dei singoli figli della età indicata quale limite per il mantenimento , indicata in 26 anni, a parere della scrivente (diversamente da quanto opinato dalla difesa Pt_4 non può determinare la espansione e il riconoscimento della predetta quota (già erogata in favore dei figli che nel tempo hanno raggiunto l'età di cui sopra) in favore degli altri congiunti;
ciò in quanto ben può ritenersi che, nell' ipotesi di mancanza dell'illecito, la , in considerazione Per_1 anche della non particolare rilevanza economica del proprio stipendio, avrebbe destinato a sé e al proprio mantenimento le (esigue) somme da essa guadagnate senza destinarle in toto al marito, che verosimilmente avrebbe goduto di un reddito proprio.
conclusivamente, sommando gli importi come sopra attribuiti, in favore di :
➢ CP_1
- danno iure proprio € 265.948,00
- danno biologico € 20.250,00
Deve riconoscersi un TOTALE € 286.198,00
➢ Parte_6
- danno iure proprio € 281.592,00
- danno biologico € 20.250,00
TOTALE € 301.842,00
➢ Parte_1
- danno iure proprio € 117.162,00
- spese di CTU € 4.319,44
TOTALE € 121.481,44
➢ Controparte_3
- danno iure proprio € 91.692,00
➢ Controparte_4
- danno iure proprio € 351.990,00
- danno non patrimoniale alla salute subito da € 168.924,89 Persona_1
- danno patrimoniale 33.559,5
TOTALE € 548.881,14
➢ Parte_2
- danno iure proprio € 316.791,00
pag. 38 - danno non patrimoniale alla salute subito da € 168.924,89 Persona_1
- danno patrimoniale 20.416,5
TOTALE € 502.729,64
Per i ricorrenti dell'originario fascicolo n. si ottiene la somma di € 1.855.824,22 oltre accessori come indicato in parte motiva
➢ Persona_2
- danno iure proprio € 367.634,00
- danno non patrimoniale alla salute subito da € 168.924,89 Persona_1
- danno patrimoniale 55.516,5;
TOTALE € 582.822,64
➢ Parte_4
- danno iure proprio € 391.103,00
- danno biologico riconosciuto € 35.622,00
- danno patrimoniale € 98.865 + 7319,82 + 4.400+3.660
- danno non patrimoniale alla salute subito da € 253.387,33 Persona_1
TOTALE € 777.879,65
Per i ricorrenti dell'orinario fascicolo n. si ottiene la somma di € 1.360.702,29 oltre accessori come indicato in parte motiva
Non può trovare accoglimento la domanda volta all'ottenimento degli interessi ex art. 1284 quarto comma c.c. come di recente statuito dalla Suprema Corte con la ordinanza 28036/2025 che ha statuito che “il carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell'obbligazione dedotta in giudizio costituisca presupposto per l'operatività dell'articolo 1284 quarto comma c e che, conseguentemente, la previsione non trova applicazione nell'ipotesi in cui sia dedotta in giudizio un'obbligazione risarcitoria derivante dall'inadempimento di un'obbligazione diversa da quella pecuniaria”
Le spese di lite per la soccombenza sono poste a carico di parte convenuta , nella misura infra liquidata:
spese TP (essendo stata depositata il 18.11.2021 trovano applicazione i parametri antecedenti alla modifica intervenuta nel 2022) per il valore della causa da € 1.000.000 a
2.000.000 , liquidati per entrambi i difensori dei distinti procedimenti con applicazione dei parametri mediani fra i medi e i massimi e con l'aumento per la pluralità delle parti rappresentate
(rispettivamente in misura del 60% per in favore dei difensori originario procedimento iscritto al n.10917/2021 e del 20% per il difensore dell'originario procedimento iscritto al n. 10918 /2021 RG
per la fase di merito con applicazione dei parametri massimi tenuto conto della pluralità delle questioni trattate, e degli incombenti istruttori, in relazione al medesimo scaglione, con il medesimo aumento per la pluralità delle parti pag. 39 Procedimento iscritto al n.10917/2021:
➢ TP Tabelle: 2014-2018
Competenza: procedimenti di istruzione preventiva
Valore della causa: da € 1.000.001 a € 2.000.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore personalizzato: € 4.500,00
Fase introduttiva del giudizio, valore personalizzato: € 3.500,00
Fase istruttoria, valore personalizzato: € 6.000,00
Compenso tabellare (valori personalizzati) € 14.000,00
Aumento del 60% per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale
€ 8.400,00 (art. 4, comma 2)
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 22.400,00
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 14.000,00
Totale variazioni in aumento + € 8.400,00
Compenso totale € 22.400,00
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 3.360,00
AS VO ( 4% ) € 1.030,40
Totale imponibile € 26.790,40
IVA 22% su Imponibile € 5.893,89
COMPENSO LIQUIDATO con accessori € 32.684,29
➢ Causa di merito
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 1.000.001 a € 2.000.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore massimo: € 8.984,00
Fase introduttiva del giudizio, valore massimo: € 5.927,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore massimo: € 26.391,00
Fase decisionale, valore massimo: € 15.626,00
Compenso tabellare (valori massimi) € 56.928,00
Aumento del 60 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale
€ 34.156,80 (art. 4, comma 2)
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 91.084,80
pag. 40 PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 56.928,00
Totale variazioni in aumento + € 34.156,80
Compenso totale € 91.084,80
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 13.662,72
AS VO ( 4% ) € 4.189,90
Totale imponibile € 108.937,42
IVA 22% su Imponibile € 23.966,23
COMPENSO LIQUIDATO con accessori € 132.903,65
Difensore procedimento 10918 /2021 RG
➢ Atp Tabelle: 2014-2018
Competenza: procedimenti di istruzione preventiva
Valore della causa: da € 1.000.001 a € 2.000.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore personalizzato: € 4.500,00
Fase introduttiva del giudizio, valore personalizzato: € 3.500,00
Fase istruttoria, valore personalizzato: € 6.000,00
Compenso tabellare (valori personalizzati) € 14.000,00
Aumento del 20 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale
€ 2.800,00 (art. 4, comma 2)
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 16.800,00
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 14.000,00
Totale variazioni in aumento + € 2.800,00
Compenso totale € 16.800,00
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 2.520,00
AS VO ( 4% ) € 772,80
pag. 41 Totale imponibile € 20.092,80
IVA 22% su Imponibile € 4.420,42
COMPENSO LIQUIDATO con accessori € 24.513,22
➢ Causa di merito
Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile
Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 1.000.001 a € 2.000.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore massimo: € 8.984,00
Fase introduttiva del giudizio, valore massimo: € 5.927,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore massimo: € 26.391,00
Fase decisionale, valore massimo: € 15.626,00
Compenso tabellare (valori massimi) € 56.928,00
AUMENTI ( in % sul compenso tabellare )
Aumento del 20 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale
€ 11.385,60 (art. 4, comma 2)
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 68.313,60
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 56.928,00
Totale variazioni in aumento + € 11.385,60
Compenso totale € 68.313,60
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 10.247,04
AS VO ( 4% ) € 3.142,43
Totale imponibile € 81.703,07
IVA 22% su Imponibile € 17.974,68
COMPENSO LIQUIDATO con accessori € 99.677,75
Le spese di CTU del presente giudizio sono definitivamente poste a carico di parte convenuta;
le spese per TP sostenute dalle parti ricorrenti sono state considerate quale voce di danno pag. 42 patrimoniale, cui devono essere aggiunti gli esborsi per CU da rifondere alle parti che hanno sostenuto i relativi esborsi .
Le spese di cause relative al rapporto processuale fra i signori e Controparte_5 Parte_3
e la parte convenuta , tenuto conto della marginalità della posizione rispetto alla materia del
[...] contendere e alle questioni trattate sono integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accerta e dichiara la responsabilità di , (P.I.: Controparte_8
in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, in P.IVA_1 relazione ai fatti per cui è causa;
accerta e dichiara che i danni da risarcire in favore delle persone sotto indicate ammontato e sono liquidati nelle cifre a lato indicati:
➢ € 286.198,00 (di cui danno iure proprio € 265.948,00; - danno CP_1 biologico € 20.250,00)
➢ € 301.842,00 ( di cui danno iure proprio € 281.592,00; - Parte_6 danno biologico € 20.250,00)
➢ € 121.481,44 (di cui danno iure proprio € 117.162,00- spese di CTU € Parte_1
4.319,44)
➢ € 91.692,00 danno iure proprio Controparte_3
➢ € 548.881,14 (di cui - danno iure proprio € 351.990,00- danno Controparte_4 non patrimoniale alla salute subito da € 168.924,89- danno Persona_1 patrimoniale € 33.559,5)
➢ € 502.729,64 ( di cui danno iure proprio € 316.791,00- danno non Parte_2 patrimoniale alla salute subito da € 168.924,89- danno patrimoniale Persona_1
20.416,5)
➢ in qualità di genitore e legale rappresentante del figlio minore Parte_4
€ 582.822,64 ( di cui danno iure proprio € 367.634,00- danno non Persona_25 patrimoniale alla salute subito da € 168.924,89- danno patrimoniale Persona_1
55.516,5);
➢ € 777.879,65 ( di cui danno iure proprio € 391.103,00 danno Parte_4 biologico riconosciuto € 35.622,00,- danno patrimoniale € 98.865 + 7319,82 + 4.400+3.660- danno non patrimoniale alla salute subito da € 253.387,33 Persona_1
il tutto oltre interessi e rivalutazione di cui in parte motiva.
- Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese per CTU come liquidate;
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore del difensore antistatario del procedimento iscritto al n.10917/2021 avv. . Enrico Peratello
pag. 43 liquidate in € 22.400 per compenso professionale per la fase di TP oltre rimborso spese generali iva e cpa,e rimborso CU e € 91.084,80 per compenso professionale per la fase di merito oltre rimborso spese generali iva e cpa e rimborso CU
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore del difensore antistatario del procedimento iscritto al n.10918/2021 liquidate in € 16.800 per compenso professionale per la fase di TP oltre rimborso spese generali iva e cpa e rimborso per CU , e € 68.313,60 per compenso professionale per la fase di merito oltre rimborso spese generali iva e cpa,e rimborso per CU
-rigetta la domanda avanzata da e;
Controparte_5 Parte_3
- dichiara integralmente compensate le spese di lite fra dette parti e parte convenuta
Genova 14.11.2025
Il Giudice
RI CR AR
pag. 44 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vedi ord. 23.12.2022: “corresponsione da parte del convenuto in favore dei soggetti infra indicati (fatta CP_6 salva ogni eventuale diversa ripartizione interna fra le parti della somma complessiva di € 3.419.000,00 calcolata al netto degli esborsi per spese di lite), delle seguenti somme liquidate in moneta attuale 1) : Parte_7 Parte_2
somma omnicomprensiva di € 430.000 -MARCHESE somma omnicomprensiva di € 450.000 2)
[...] CP_4 [...] : somma omnicomprensiva di € 280.000 3) : somma omnicomprensiva Parte_8 Parte_9 di € 280.000 4) : somma omnicomprensiva di €110.000 cui aggiungere le spese per CTU pari a Parte_10 4.319,44 5) : somma omnicomprensiva di € 75.000 6) : somma CP_13 Controparte_3 Parte_11 omnicomprensiva di € 950.000 7) : somma omnicomprensiva di € 800.000 8) Parte_12 Parte_13
somma omnicomprensiva di €20.000 9) somma omnicomprensiva di €20.000 in
[...] Parte_14 aggiunta a ciò parte convenuta deve rifondere alla parte che ha sopportato il relativo esborso le spese di TP , per il contributo unificato e le spese di lite maturate fino ad oggi che si liquidano come infra indicato - per i difensori degli attori nella controversia iscritta al n. 10917/21, che avevano promosso TP 2550/21 riunito a TP n. 2197/2021, tenuto conto del numero delle parti e del valore attribuito ai propri assistiti con la presente proposta conciliativa (scaglione fra 1.000.000 € e 2.000.000 €) : • per la fase di TP 23.000 oltre accessori di legge per iva cpa e rimborso spese generali • per la fase di merito 60.000 € oltre accessori di legge per iva cpa e rimborso spese generali -per i difensori degli attori nella controversia iscritta al n.10918/21 che avevano promosso TP n. 2197/2021, tenuto conto del numero delle parti e del valore attribuito ai propri assistiti con la presente proposta conciliativa (scaglione fra 1.000.000 € e 2.000.000 €) : • per la fase di TP 12.000 oltre accessori di legge per iva cpa e rimborso spese generali, • per la fase di merito 35.000 € oltre accessori di legge per iva cpa e rimborso spese generali”
pag. 7 2 Vedi pag. 51 atp: “I consulenti di parte non presentavano osservazioni alla bozza di ctu”. 5 Vedi in motivazione , diffusamente la ricostruzione dell'evoluzione giurisprudenziale: “La sentenza 11 novembre
2019, n. 28989, d'altro canto, esaminando il problema del risarcimento del danno da perdita o lesione del rapporto familiare, ha messo in evidenza come il meccanismo delle presunzioni che fonda l'accoglimento della domanda risarcitoria operi secondo «il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (…), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o esistenziale». Questi principi, infine, hanno trovato ulteriore riscontro in pronunce ancora più recenti. In particolare, l'ordinanza 4 marzo 2024, n. 5769, ha confermato che la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio, configurabile per i membri della famiglia nucleare successiva (coniuge e figli), si estende ai membri della famiglia originaria (genitori e fratelli), senza che assuma di per sé rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti. Ed anche la successiva ordinanza 7 ottobre 2024, n. 26185, ha ribadito che, per quanto concerne il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle, «la perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto può essere presunta in base alla loro appartenenza al medesimo “nucleo familiare minimo”»; mentre per gli altri componenti della famiglia c.d. allargata
pag. 22 7 Parte_4 (marito)
Sostanzialmente le scale di valutazione non hanno riportato indicazioni rilevanti di disturbo psicopatologico. Non compromesso il funzionamento globale.
CP_1 (padre)
Il soggetto riferisce una varietà̀ di sintomi e difficoltà che indicano un considerevole distress emozionale, probabilmente percepito come crisi. Le sue affermazioni descrivono una condizione caratterizzata da marcata anedonia e scarsità di interessi. Probabilmente è anche introverso e manca di energia. Nel complesso, emergono forti indicatori della presenza di un disturbo depressivo, in modo particolare, di depressione maggiore. Le sue risposte indicano tristezza, infelicità e insoddisfazione per le attuali circostanze di vita. È probabile che si senta pessimista. Non emergono indicatori di disturbi del pensiero. Lʼesame di realtà appare integro. Se è vero che la psicodiagnostica rileva una costellazione sintomatologica che indirizza la valutazione verso una dimensione depressiva occorre ricordare le gravose infermità che affliggono la persona con severe limitazioni delle autonomie.
Tale condizione oltre che causare dipendenza da terzi, concorre inevitabilmente a produrre gli aspetti depressivi sopra riferiti, presenti nei Test, ma non simmetrici rispetto alla visita psichiatrica.
Parte_6 (madre)
pag. 25 8 Vedi sentenza citata, relativa ad un caso analogo :“In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva riconosciuto una personalizzazione, in misura pari al 30%, della componente biologica del danno, patito da una donna in conseguenza della morte della IA di quattro anni in un incidente stradale, sulla scorta dei medesimi profili ritenuti rilevanti ai fini del riconoscimento di una patologia psichica post traumatica).” 10 In essa è refertato quanto segue: “la paziente è ricoverata dal 29/5 ad oggi per proseguire l'iter riabilitativo
(omissis); situazione all'ingresso: paziente vigile, apertura degli occhi spontanea, tetraplegia spastica con schema flessorio, assenza di controllo del capo e del tronco (omissis). Schema flessorio strutturato agli (AAII) arti inferiori con possibilità di estensione limitata a pochi gradi, ma con dolore evidenziato dall'aumento del ritmo cardiaco e da midriasi”. Ed ancora a pagina 2: Consulenza Foniatrica stato di minima coscienza. Presenza del riflesso del morso ma non continuo”. La paziente è stata sottoposta, altresì, a terapia del dolore. “Progetto riabilitativo e trattamento eseguito: (omissis) stimolazione termica intra ed extra orale, stimolazione aspecifica con tentativi di comunicazione si/no tramite apertura e chiusura occhi”. A pagina 123 della cartella clinica (doc.43 C Pag.
1-Pag.232), alla data del 28/5/2013, si legge quanto segue: “ la paziente appare vigile, in grado di localizzare alcuni stimoli ambientali, in particolare uditivi. Talvolta sembra agganciare con lo sguardo l'esaminatore pur in presenza di documentate difficoltà visive e in alcune occasioni è sembrata in grado di riconoscere qualche oggetto comune colorato. Sembra mettersi in ascolto in presenza di persone , ha eseguito cenni di movimento su ordine (più spesso la chiusura delle palpebre)”. 11 In medicina legale sì distingue fra i pazienti in stato vegetativo, per definizione inconsci e non partecipi, pur potendo
, e pazienti in stato di coscienza minima espressione che definisce la possibilità di manifestare inconsistenti ma riproducibili evidenze di coscienza di sé e dell'ambiente.
pag. 35 12 Vedi rispettive note autorizzate in atti;
da un lato Per , fino raggiungimento dell'autosufficienza Parte_2 per un totale di euro 6.200,00 da arrotondarsi ( per le considerazioni sopra esposte per aumenti, e bonus salariali) ad euro 7.000,00 oltre interessi e rivalutazione;
- quanto a (nato nel 2003) sino al 3 maggio 2021( data di assunzione alle dipendenze di per euro CP_4 Parte_1 20.200,00 da arrotondarsi (per le considerazioni sopra svolte) ad euro 21.000,00 oltre interessi e rivalutazione”; dall'altro sig. richiede la corresponsione della somma di Euro 315.012,72, Il sig. Parte_4 Persona_2 richiede la corresponsione della somma di Euro 98.671,83,
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