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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 03/10/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di Spoleto Giudice OL IO
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano causa n. 199/2020 r.g.
CIRO IMPERANTE, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore IMPERANTE Per_1
Avv. FRANCESCONI ANTONIO parte attrice
APPRESENTANZA GENERALE PER L' , Controparte_1 CP_2
Avv. MENNINI GIACOMO parte convenuta
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
• IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: Per tutte le motivazioni addotte in premessa, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, accertare e dichiarare l'inadempimento delle obbligazioni assunte dalla convenuta in forza del contratto di assicurazione meglio descritto in premessa e per l'effetto condannare
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Controparte_3
(codice fiscale: - P.I. n. - REA Milano n. 2530954), con sede in Milano, Piazza della P.IVA_1 P.IVA_2
Vetra n. 17, ed indirizzo di posta elettronica certificata estratto dal Registro pubblico Email_1
INI.PEC a corrispondere al sig. nella sua veste di genitore esercente la responsabilità sul figlio minore CP_4 gli indennizzi previsti dalla polizza denominata “Sicurezza Scuola” n. 29919, stipulata dalla Scuola Persona_2
Secondaria di I° grado "L. Pianciani" nella misura indicata nella parte motiva del presente atto, ovvero, nella diversa misura, eventualmente, minore o maggiore, che sarà accertata all'esito della espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
1 • IN OGNI CASO: Con vittoria delle anticipazioni, del compenso professionale, del rimborso forfettario e degli oneri accessori relativi al presente giudizio ed al procedimento di mediazione previsto dall'art. 5, comma 1bis, lettera B, del d.lgs.
n. 28 del 2010, come modificato dal Decreto Legge 21.06.2013 n. 69, convertito con legge n. 98/2013 da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 c.p.c.”
Per il convenuto:
“chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia:
In via principale, nel merito: rigettare la domanda attorea, siccome infondata in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti in quanto la stessa non risulta supportata da un punto di vista probatorio;
In via subordinata, nel merito: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea ridurre la quantificazione degli indennizzi richiesti in misura conforme a quanto contrattualmente previsto così come indicato nel presente atto e comunque nella misura che sarà accertata all'esito dell'espletanda istruttoria.
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Le ragioni della decisione:
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, in qualità di genitore esercente la CP_4 responsabilità genitoriale sul figlio minore ha convenuto in giudizio “ Persona_2 [...]
”, al fine di ottenere il pagamento degli indennizzi previsti dalla Controparte_3 polizza assicurativa stipulata dalla Scuola Secondaria di primo grado “L. Pianciani”, per le lesioni riportate dal minore a seguito dell'evento lesivo occorso, in data 09.05.2019, durante lo svolgimento della lezione di attività motoria.
1.1. In modo particolare, parte attrice, nell'atto introduttivo, ha rappresentato che in data 09.05.2019
“ quale allievo della Scuola Secondaria di I° grado "L. Pianciani" (…) durante lo svolgimento della Persona_2 lezione di motoria, spinto da un compagno, rovinava a terra, riportando, per l'effetto, gravi lesioni personali” (si veda pag.
1 – atto di citazione).
1.2. Con verbale di udienza del 25.11.2020 è stata dichiarata la contumacia di
[...]
e contestualmente, sono stati concessi i termini ex art. 183 c.p.c. Controparte_3
1.3. In data 15.04.2021 si è costituita in giudizio Controparte_3
1.4. Una volta escussi i testi ammessi e (si veda verbale di udienza del CP_5 Persona_3
28.10.2022), è stata disposta c.t.u. medico legale (si veda verbale di udienza del 28.03.2023).
1.5. Con ordinanza del 24.05.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2 2. Delineate le salienti vicende processuali, occorre sinteticamente enucleare le argomentazioni delle parti.
2.1. Parte attrice ha rappresentato che, a seguito del fatto occorso, il minore è stato Persona_2 trasportato dai sanitari del 118 presso il locale pronto soccorso, ove è stato ricoverato con la seguente diagnosi: “frattura chiusa dell'estremità distale di radio e ulna”; successivamente, è stato Persona_2 sottoposto “ad intervento di riduzione della frattura ed osteosintesi per il ripristino della continuità delle ossa con successiva protezione in apparecchio gessato” (si veda pag. 2 – atto di citazione).
2.1.1. In data 11.05.2019, il minore è stato dimesso e nei mesi successivi al sinistro è Persona_2 stato sottoposto a cicli fisioterapici e ad ulteriori visite di controllo.
2.2. è stato sottoposto a visita medico legale ed il c.t.p. ha quantificato “l'incidenza Persona_2 invalidante dei postumi nella misura del 8%” (si veda pag. 2 – atto di citazione).
2.3. Parte attrice ha evidenziato che la Scuola “L.Pianciani”, al tempo frequentata dal minore
[...]
“ha stipulato con Per_2 Controparte_6
[.
) in favore dei propri alunni, la polizza assicurativa denominata Sicurezza Scuola n. 29919, la quale prevede la corresponsione di un indennizzo in ipotesi di invalidità permanente derivante da infortunio, nonché di una diaria ed il rimborso delle spese sanitarie sostenute” (si veda pag. 2 – atto di citazione).
2.3.1. Inoltre, parte attrice ha rappresentato che le condizioni generali di assicurazione prevedono che
“l'Assicurazione è valida per gli infortuni che l'Assicurato subisce nell'ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall'Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica con l'esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall'Assicurato)”; alla luce di ciò, parte attrice ha ritenuto sussistente il proprio diritto di ottenere la corresponsione di apposito indennizzo (si vedano pagg. 2,3 – atto di citazione).
2.3.2. In modo particolare parte attrice, nel proprio atto di citazione (si vedano pagg. 3,4,5), ha inteso chiedere indennizzo pari ad € 11.750,00; tale indennizzo comprende la liquidazione delle seguenti voci:
- “invalidità permanente da infortunio” ai sensi dell'art. 38 lett. b) delle condizioni generali di assicurazione,
- “rimborso spese mediche a seguito di infortunio” ai sensi dell'art. 38 lett. d);
- “diaria da ricovero” ai sensi dell'art. 38 lett. i);
- “diaria da gesso” ai sensi dell'art. 38 lett. k).
2.3.3. Parte attrice, in sede di comparsa conclusionale, a seguito dell'espletata c.t.u., ha inteso rimodulare l'ammontare complessivo dell'indennizzo, quantificandolo in € 21.200,00 (si veda pag. 4 – comparsa conclusionale).
3 2.4. Infine, parte attrice ha rappresentato che, in data 14.05.2019, ha richiesto ad
[...] la corresponsione dell'indennizzo previsto dal contratto di Controparte_3 assicurazione;
tale richiesta non ha trovato riscontro alcuno (si veda pag. 5 – atto di citazione).
3. Parte convenuta, , in primo luogo, ha contestato Controparte_3 la ricostruzione dell'evento, così come operata da parte attrice, rappresentando che “la caduta del minore sia avvenuta nel corso di una partita di calcetto svolta durante l'ora di lezione di educazione fisica, senza che l'alunno venisse spinto da un compagno ma semplicemente quale effetto della perdita di equilibrio dello stesso entrato in Persona_2 contrasto con un compagno nel corso dello svolgimento della partita” (si veda pag. 3 – comparsa di costituzione e risposta).
3.1. Inoltre, parte convenuta ha ritenuto che la quantificazione e determinazione dell'indennizzo “è viziata
e non conforme alle pattuizioni contrattuali contenute nella polizza vigente” (si veda pag. 3 – comparsa di costituzione e risposta).
3.1.1. In modo particolare, parte convenuta ha ritenuto opportuno precisare che la quantificazione
“dell'indennizzo di invalidità permanente da infortunio” deve essere effettuata “sulla base dei valori indicati nella tabella indennizzi allegata al contratto, senza applicare la franchigia, come contrattualmente previsto” (si veda pag.
5 – comparsa di costituzione e risposta).
3.1.2. Inoltre, parte convenuta ha contestato la quantificazione della voce di indennizzo “diaria da gesso”, sostenendo che tale indennizzo è previsto “per i soli giorni in cui l'assicurato avrebbe dovuto frequentare la scuola”, dovendo, pertanto, escludere dal conteggio complessivo “i giorni in cui non si è tenuta attività scolastica ed in cui, quindi, l'assicurato non avrebbe dovuto frequentare la scuola”.
Sul punto, parte convenuta ha rappresentato che “è onere del danneggiato dimostrare i giorni di effettiva rilevanza ai fini della maturazione dell'indennizzo nei termini di cui sopra” e che tale onere probatorio non è stato assolto da parte attrice (si veda pag. 6 – comparsa di costituzione e risposta).
4. Una volta delineate le argomentazioni delle parti, occorre procedere ad una analisi di queste ultime.
4.1. Appare opportuno precisare che “in tema di infortunio scolastico, poiché, nell'interpretazione del contratto, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, può ritenersi che l'assicurazione sia stipulata per conto altrui e, quindi, azionabile direttamente dal danneggiato, se la polizza utilizza il termine "assicurato" con riferimento allo "scolaro" e non all'istituto scolastico"(sul punto si veda Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 12/03/2020, n. 7062).
4.2. In prima battuta è necessario interpretare il contratto di assicurazione al fine di accertare se il sinistro oggetto del presente giudizio rientra tra le ipotesi di infortunio indennizzabili.
4 Esaminando il tenore letterale della polizza, gli articoli della “SEZIONE III – INFORTUNI” della polizza, si evince che, nel caso di specie, sussiste in capo a “ Controparte_3
” l'obbligo di corrispondere l'indennizzo nell'interesse dell'alunno.
[...]
4.2.1. In modo particolare, l'art. 35 del contratto di assicurazione rubricato “ASSICURATI” prevede che:
“con il termine “Assicurato” si intendono i soggetti il cui interesse è protetto dall'assicurazione e più precisamente: gli Alunni
(…), gli Operatori Scolastici (…), gli altri Soggetti previsti”; mentre, l'art. 36 rubricato “OGGETTO
DELL'ASSICURAZIONE” statuisce che: “l'assicurazione è prestata, nei limiti delle somme assicurate in base alla scheda di offerta, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell'ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall'Istituto
Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica con l'esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall'Assicurato.
A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante: d. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza” (pagg. 27, 28 delle “Condizioni Generali di Polizza”, si veda “fascicolo informativo di polizza”, allegato n. 3 comparsa di costituzione e risposta).
4.2.2. Dalla documentazione in atti nonché dalle risultanze istruttorie è pacifico che il sinistro in questione si è verificato durante l'orario scolastico, nella palestra dell'Istituto Scolastico “Pianciani”, mentre era in corso una partita di calcetto sorvegliata dall'insegnante di scienze motorie.
4.2.3. Tale circostanza è stata confermata da insegnante di scienze motorie che, nel corso CP_5 dell'istruttoria, ha riferito che l'alunno “è caduto a terra ma ciò non proprio per una spinta di Persona_2 un compagno ma in un contrasto di gioco tra di loro mentre giocavano a calcetto” (si veda verbale di udienza del
28.10.2022).
4.2.4. Inoltre, deve rilevarsi che la narrazione degli eventi riferita da corrisponde con quella CP_5 contenuta nella “dichiarazione di infortunio da parte del docente”.
In tale dichiarazione si legge che la stessa insegnante, presente nel momento in cui si era verificato il fatto, ha “ritenuto opportuno di chiamare il 118 e i genitori” (si veda doc. all. n. 2 “copia della denuncia di sinistro” – atto di citazione).
4.2.5. Ed ancora, tale circostanza risulta espressamente dalle dichiarazioni contenute nel “modulo di denuncia sinistro” redatto dall'Istituto Comprensivo I.C. Spoleto 2, ove alla voce “descrizione dell'accaduto” viene precisato che “durante la lezione di educazione fisica mentre giocava a calcetto entrava in contrasto con un compagno perdendo l'equilibrio e cadendo appoggiava in modo scorretto il polso sinistro” (si veda doc. all. n. 1 – comparsa di costituzione e risposta).
5 4.3. Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, quindi, deve rilevarsi che non sussistono dubbi circa l'indennizzabilità del sinistro.
5. Quanto, invece, all'ammontare dell'indennizzo, questo deve essere quantificato nelle modalità previste dalla polizza assicurativa tenendo in debito conto le risultanze della espletata c.t.u.
5.1. In primo luogo, occorre muovere dalle risultanze della c.t.u espletata nel corso del giudizio, la quale ha permesso di accertare che le lesioni subite da (“frattura chiusa dell'estremità distale di radio Persona_2
e ulna”) sono causalmente riconducibili al sinistro occorso in data 09.05.2019 (si vedano pagg. 7,8,9, relazione peritale).
5.1.1. Il c.t.u., inoltre, ha accertato un “periodo di inabilità temporanea biologica totale di 20 giorni ed un periodo di inabilità temporanea biologica parziale al 50% di 40 giorni”.
5.1.2. Inoltre, il c.t.u. ha accertato “una a invalidità permanente valutabile, con riferimento alle tabelle di polizza
(INAIL) nella misura del 6% del totale” (si vedano pagg. 9,10 – relazione peritale).
5.1.3. Ed ancora, il c.t.u., alla luce di quanto previsto dalle “condizioni di polizza”, per la quantificazione dell'indennizzo, ha ritenuto ammissibili:
“- una diaria gesso con interruzione scuola di 7 giorni;
- una diaria gesso senza interruzione scuola di ulteriori 26 giorni”.
5.1.4. Infine, il c.t.u. ha rilevato che “l'infortunato ha effettuato 2 (due) pernottamenti nella Struttura Complessa di
Pediatria dell'ospedale di Spoleto” e che “non sono state documentate in atti spese mediche” (si vedano pagg. 10,11 – relazione peritale).
5.2. Una volta puntualizzate le risultanze della c.t.u., per la liquidazione dell'indennizzo occorre fare riferimento alle singole voci indennizzabili ed ai criteri di quantificazione dell'indennizzo previsti dalle condizioni di contratto ed in particolare dall'art. 38 del contratto di assicurazione, rubricato “garanzie di polizza”.
5.2.1. Atteso che parte attrice ha richiesto la corresponsione dei seguenti indennizzi: “invalidità permanente da infortunio” (art. 38, lett. B), “rimborso spese mediche a seguito di infortunio” (art. 38, lett. D), “Diaria da ricovero (art. 38, lett. I), Diaria da gesso inclusa dita delle mani” (art. 38, lett. K), occorre fare le considerazioni di seguito esposte.
5.3. Quanto alla “invalidità permanente da infortunio”, l'art. 38, lett. B) del contratto assicurativo dispone che “se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale
l'infortunio è avvenuto, la Società liquida all'Assicurato un indennizzo sulla somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale.
6 L'invalidità è valutata secondo la tabella contenuta nell'allegato 1 del DPR 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni, con rinuncia in ogni caso da parte della Società all'applicazione di franchigie previste dal citato decreto e con riguardo a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabile. In luogo delle franchigie previste dal decreto verrà applicata, ai fini della quantificazione dell'indennizzo dovuto all'Assicurato, la tabella di cui all'allegato A riportata a pagina 47 delle presenti condizioni generali di assicurazione”.
5.3.1. In applicazione della “tabella indennizzi invalidità permanente - Percentuale di Invalidità
Permanente accertata e indennizzo spettante” (si veda pag. 61, contratto di assicurazione, allegato n. 3 comparsa di costituzione e risposta) e tenuto conto del fatto che la c.t.u. ha accertato una invalidità permanente in misura pari al 6%, è tenuta a versare Controparte_3 un importo pari ad € 600,00, a titolo di invalidità permanente da infortunio, in favore di parte attrice.
5.4. Quanto, invece, al “Rimborso spese mediche a seguito di infortunio”, l'art. 38, lett. D) dispone che
“la Società rimborsa fino alla concorrenza della somma prevista nella scheda di offerta le spese mediche sostenute a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza”.
Nel caso di specie, all'esito della c.t.u. è stato accertato che “non sono state documentate in atti spese mediche” e che “non sono prevedibili spese mediche future”; pertanto, in favore di parte attrice non è dovuto alcun rimborso a titolo di spese mediche (si veda pag. 11 – relazione peritale).
5.5. Ed ancora, in relazione all'indennizzo richiesto da parte attrice a titolo di “diaria da ricovero”, l'art. 38, lett. I) dispone che “viene corrisposta la diaria prevista dalla scheda di offerta per ogni pernottamento in ricovero presso Istituti pubblici o privati reso necessario da infortunio indennizzabile a termini di polizza per un massimo di 5.000 pernottamenti” (pag. 32 del documento informatico in formato “.pdf”, che corrisponde alla pag. 20 riportata in calce allo scritto, si veda “fascicolo informativo di polizza”, allegato n. 3 comparsa di costituzione e risposta).
5.5.1. Premesso che il c.t.u. ha accertato che è stato ricoverato per n. 2 giorni (in Persona_2 particolare nei giorni 09.05.2019 e 10.05.2019) presso il reparto di Pediatria dell'Ospedale di Spoleto, deve ritenersi maturato il diritto di parte attrice ad ottenere indennizzo a titolo di “diaria da ricovero”.
5.5.2. In relazione a tale voce risarcitoria, l'ammontare dell'indennizzo deve essere calcolato alla luce dei criteri indicati nel “Quadro sinottico massimali COMB.3 POL. 29919 TOLL. 10% - Polizza n° 29919”
(doc. all. n. 5 – comparsa di costituzione e risposta), il quale riconosce € 100,00 per ogni giorno di ricovero.
Alla luce di ciò, dunque, l'indennizzo a titolo di “diaria da ricovero” viene quantificato in € 200,00.
5.6. Infine, quanto all'indennizzo richiesto a titolo di “diaria da gesso inclusa dita delle mani”, l'art. 38, lett. K) prevede che “qualora, in conseguenza di infortunio indennizzabile a termini di polizza che abbia causato una lesione accertata, l'Assicurato risulti portatore di apparecchi gessati inamovibili o equivalenti immobilizzanti inamovibili,
7 applicati e rimossi presso Strutture Ospedaliere, la Società corrisponderà l'indennità giornaliera fissata nell'ambito della scheda di offerta.
Tale indennità verrà corrisposta per ciascun giorno in cui l'assicurato avrebbe dovuto frequentare la scuola indipendentemente dalla reale presenza nell'istituto per una durata massima di trenta giorni dall'infortunio” e che “l'indennità giornaliera sarà liquidata secondo gli importi giornalieri fissati dalla scheda di offerta” (pag. 32 del documento informatico in formato “.pdf”, che corrisponde alla pag. 20 riportata in calce allo scritto, si veda “fascicolo informativo di polizza”, allegato n. 3 comparsa di costituzione e risposta).
5.6.1. L'ammontare complessivo di tale indennizzo deve essere calcolato alla luce dei criteri contenuti nel
“Quadro sinottico massimali COMB.3 POL. 29919 TOLL. 10% - Polizza n° 29919” (doc. all. n. 5 – comparsa di costituzione e risposta), il quale distingue le voci “Diaria da gesso incluse dita delle mani- assenza da scuola” e “Diaria da gesso incluse dita delle mani - presenza a scuola”; in entrambi i casi, il medesimo quadro sinottico prevede limite di indennizzo pari ad € 1.200,00 e limite giornaliero pari ad €
40,00.
5.6.1. A tal riguardo, il c.t.u. ha ritenuto ammissibile “una diaria gesso con interruzione scuola di 7 giorni” e “una diaria gesso senza interruzione scuola di ulteriori 26 giorni”.
5.6.2. Ai fini della quantificazione di tale indennizzo, in prima battuta si ritiene utile individuare il primo giorno di assenza da scuola, successivo al sinistro, corrispondente al 10/5/2019; inoltre si ritiene corretto individuare il periodo in cui il minore aveva indossato il gesso (si veda allegato n. 6, Persona_2 comparsa di costituzione e risposta).
A tal proposito, sulla base della documentazione medica allegata, è possibile affermare che in data
09.05.2025 è stato sottoposto ad “intervento chirurgico di riduzione in narcosi della frattura e Persona_2 osteosintesi percutanea con fili di k” ed in quell'occasione è stato “confezionato apparecchio gessato brachio – metacarpale” (si veda “diario clinico”, pagina 39, allegato “documentazione sanitaria ” – Persona_2 atto di citazione); “l'apparecchio gessato” è stato rimosso in data 13.06.2019 (si veda “lettera di dimissione”, pag. 7, allegato “documentazione sanitaria ”). Persona_2
5.6.2.1. In primo luogo, da una attenta lettura del “calendario giorni di presenza scolastica” (compilato per l'intero periodo di gessatura dell'alunno emerge che, nel numero complessivo di Persona_2 giornate in cui l'alunno ha sopportato l'applicazione dell'ingessatura, è stato assente da scuola nei giorni
10, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 29 maggio del 2019 per un totale di 8 giorni; mentre, è stato presente a scuola nei giorni 20, 22, 23, 24, 27,28, 30, 31 maggio del 2019 e nei giorni 3, 4, 5, 6, 7 del mese di giugno
2019, per un totale di 13 giorni.
8 5.6.2.1. Infine, deve puntualizzarsi che, nel “calendario giorni di presenza scolastica”, non risultano essere state rilevate le eventuali assenze o presenze dell'alunno nei giorni 8, 9, 10, 11, 12, 13 Persona_2
(giorno in cui è stato rimosso il gesso) giugno 2019.
5.7. Ciò posto, l'indennizzo complessivo per “Diaria da gesso incluse dita delle mani- assenza da scuola” ammonta ad € 320,00 (8x40); mentre, l'indennizzo complessivo per “Diaria da gesso incluse dita delle mani - presenza a scuola” ammonta ad € 520,00 (13x40).
6. Alla luce di tutte le considerazioni sin qui elaborate, l'ammontare complessivo dell'indennizzo previsto dalla polizza assicurativa “SicurezzaScuola” n. 29919 che Controparte_3
è tenuto a versare in favore di ammonta ad € 1.640,00.
[...] CP_4
6.1. Inoltre, oltre alla sorte capitale così come sopra complessivamente liquidata, competono gli interessi, intesi, a mente dei noti principi sanciti dalla Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995, come “lucro cessante” e computabili, in relazione al pregiudizio subito per il mancato godimento - nel tempo - del bene o del suo equivalente in denaro, con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma, equivalente al bene perduto, si incrementa nominalmente. Essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulle somme anzidette, devalutate alla data del sinistro ed alla data del pagamento e rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dalla data del sinistro e dalla data del pagamento fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Dalla data della presente decisione (che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta), sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale e lucro cessante, competono gli interessi legali fino al soddisfo ex art. 1282 c.c.
7. Alla luce di quanto sin qui esposto, la domanda avanzata da parte attrice va accolta nei limiti indicati.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa e con riferimento a importi pari ai minimi tariffari (ad eccezione della fase istruttoria a cui sono stati applicati gli importi medi tariffari considerata l'attività istruttoria svolta), in relazione alla complessità del procedimento, alla sua durata, al numero delle parti e alla natura dell'attività dalle stesse svolta.
8.1. Le spese di lite si liquidano in €. 1.703,00 di cui (€ 213,00 per la fase di studio, € 213,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase istruttoria e € 426,00 per la fase decisionale).
9 8.2. Le spese di c.t.u. sono poste integralmente a carico di parte convenuta.
p.q.m.
Accoglie la domanda di parte attrice nei limiti indicati in motivazione.
Condanna al pagamento, in favore di Controparte_3 [...]
(in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio ), a titolo CP_4 Persona_2 di indennizzo previsto dalla polizza assicurativa “SicurezzaScuola” n. 29919, della complessiva somma di
€ 1.640,00, oltre al lucro cessante da devalutazione, applicazione interessi e rivalutazione come in parte motiva, e oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
Condanna al pagamento delle spese di giudizio Controparte_3 in favore di parte attrice che liquida in € 1.703,00 oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Pone le spese di c.t.u. a carico di parte convenuta.
2 ottobre 2025
Il giudice
OL IO
10
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano causa n. 199/2020 r.g.
CIRO IMPERANTE, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore IMPERANTE Per_1
Avv. FRANCESCONI ANTONIO parte attrice
APPRESENTANZA GENERALE PER L' , Controparte_1 CP_2
Avv. MENNINI GIACOMO parte convenuta
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
• IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: Per tutte le motivazioni addotte in premessa, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, accertare e dichiarare l'inadempimento delle obbligazioni assunte dalla convenuta in forza del contratto di assicurazione meglio descritto in premessa e per l'effetto condannare
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Controparte_3
(codice fiscale: - P.I. n. - REA Milano n. 2530954), con sede in Milano, Piazza della P.IVA_1 P.IVA_2
Vetra n. 17, ed indirizzo di posta elettronica certificata estratto dal Registro pubblico Email_1
INI.PEC a corrispondere al sig. nella sua veste di genitore esercente la responsabilità sul figlio minore CP_4 gli indennizzi previsti dalla polizza denominata “Sicurezza Scuola” n. 29919, stipulata dalla Scuola Persona_2
Secondaria di I° grado "L. Pianciani" nella misura indicata nella parte motiva del presente atto, ovvero, nella diversa misura, eventualmente, minore o maggiore, che sarà accertata all'esito della espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
1 • IN OGNI CASO: Con vittoria delle anticipazioni, del compenso professionale, del rimborso forfettario e degli oneri accessori relativi al presente giudizio ed al procedimento di mediazione previsto dall'art. 5, comma 1bis, lettera B, del d.lgs.
n. 28 del 2010, come modificato dal Decreto Legge 21.06.2013 n. 69, convertito con legge n. 98/2013 da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 c.p.c.”
Per il convenuto:
“chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia:
In via principale, nel merito: rigettare la domanda attorea, siccome infondata in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti in quanto la stessa non risulta supportata da un punto di vista probatorio;
In via subordinata, nel merito: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea ridurre la quantificazione degli indennizzi richiesti in misura conforme a quanto contrattualmente previsto così come indicato nel presente atto e comunque nella misura che sarà accertata all'esito dell'espletanda istruttoria.
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Le ragioni della decisione:
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, in qualità di genitore esercente la CP_4 responsabilità genitoriale sul figlio minore ha convenuto in giudizio “ Persona_2 [...]
”, al fine di ottenere il pagamento degli indennizzi previsti dalla Controparte_3 polizza assicurativa stipulata dalla Scuola Secondaria di primo grado “L. Pianciani”, per le lesioni riportate dal minore a seguito dell'evento lesivo occorso, in data 09.05.2019, durante lo svolgimento della lezione di attività motoria.
1.1. In modo particolare, parte attrice, nell'atto introduttivo, ha rappresentato che in data 09.05.2019
“ quale allievo della Scuola Secondaria di I° grado "L. Pianciani" (…) durante lo svolgimento della Persona_2 lezione di motoria, spinto da un compagno, rovinava a terra, riportando, per l'effetto, gravi lesioni personali” (si veda pag.
1 – atto di citazione).
1.2. Con verbale di udienza del 25.11.2020 è stata dichiarata la contumacia di
[...]
e contestualmente, sono stati concessi i termini ex art. 183 c.p.c. Controparte_3
1.3. In data 15.04.2021 si è costituita in giudizio Controparte_3
1.4. Una volta escussi i testi ammessi e (si veda verbale di udienza del CP_5 Persona_3
28.10.2022), è stata disposta c.t.u. medico legale (si veda verbale di udienza del 28.03.2023).
1.5. Con ordinanza del 24.05.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2 2. Delineate le salienti vicende processuali, occorre sinteticamente enucleare le argomentazioni delle parti.
2.1. Parte attrice ha rappresentato che, a seguito del fatto occorso, il minore è stato Persona_2 trasportato dai sanitari del 118 presso il locale pronto soccorso, ove è stato ricoverato con la seguente diagnosi: “frattura chiusa dell'estremità distale di radio e ulna”; successivamente, è stato Persona_2 sottoposto “ad intervento di riduzione della frattura ed osteosintesi per il ripristino della continuità delle ossa con successiva protezione in apparecchio gessato” (si veda pag. 2 – atto di citazione).
2.1.1. In data 11.05.2019, il minore è stato dimesso e nei mesi successivi al sinistro è Persona_2 stato sottoposto a cicli fisioterapici e ad ulteriori visite di controllo.
2.2. è stato sottoposto a visita medico legale ed il c.t.p. ha quantificato “l'incidenza Persona_2 invalidante dei postumi nella misura del 8%” (si veda pag. 2 – atto di citazione).
2.3. Parte attrice ha evidenziato che la Scuola “L.Pianciani”, al tempo frequentata dal minore
[...]
“ha stipulato con Per_2 Controparte_6
[.
) in favore dei propri alunni, la polizza assicurativa denominata Sicurezza Scuola n. 29919, la quale prevede la corresponsione di un indennizzo in ipotesi di invalidità permanente derivante da infortunio, nonché di una diaria ed il rimborso delle spese sanitarie sostenute” (si veda pag. 2 – atto di citazione).
2.3.1. Inoltre, parte attrice ha rappresentato che le condizioni generali di assicurazione prevedono che
“l'Assicurazione è valida per gli infortuni che l'Assicurato subisce nell'ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall'Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica con l'esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall'Assicurato)”; alla luce di ciò, parte attrice ha ritenuto sussistente il proprio diritto di ottenere la corresponsione di apposito indennizzo (si vedano pagg. 2,3 – atto di citazione).
2.3.2. In modo particolare parte attrice, nel proprio atto di citazione (si vedano pagg. 3,4,5), ha inteso chiedere indennizzo pari ad € 11.750,00; tale indennizzo comprende la liquidazione delle seguenti voci:
- “invalidità permanente da infortunio” ai sensi dell'art. 38 lett. b) delle condizioni generali di assicurazione,
- “rimborso spese mediche a seguito di infortunio” ai sensi dell'art. 38 lett. d);
- “diaria da ricovero” ai sensi dell'art. 38 lett. i);
- “diaria da gesso” ai sensi dell'art. 38 lett. k).
2.3.3. Parte attrice, in sede di comparsa conclusionale, a seguito dell'espletata c.t.u., ha inteso rimodulare l'ammontare complessivo dell'indennizzo, quantificandolo in € 21.200,00 (si veda pag. 4 – comparsa conclusionale).
3 2.4. Infine, parte attrice ha rappresentato che, in data 14.05.2019, ha richiesto ad
[...] la corresponsione dell'indennizzo previsto dal contratto di Controparte_3 assicurazione;
tale richiesta non ha trovato riscontro alcuno (si veda pag. 5 – atto di citazione).
3. Parte convenuta, , in primo luogo, ha contestato Controparte_3 la ricostruzione dell'evento, così come operata da parte attrice, rappresentando che “la caduta del minore sia avvenuta nel corso di una partita di calcetto svolta durante l'ora di lezione di educazione fisica, senza che l'alunno venisse spinto da un compagno ma semplicemente quale effetto della perdita di equilibrio dello stesso entrato in Persona_2 contrasto con un compagno nel corso dello svolgimento della partita” (si veda pag. 3 – comparsa di costituzione e risposta).
3.1. Inoltre, parte convenuta ha ritenuto che la quantificazione e determinazione dell'indennizzo “è viziata
e non conforme alle pattuizioni contrattuali contenute nella polizza vigente” (si veda pag. 3 – comparsa di costituzione e risposta).
3.1.1. In modo particolare, parte convenuta ha ritenuto opportuno precisare che la quantificazione
“dell'indennizzo di invalidità permanente da infortunio” deve essere effettuata “sulla base dei valori indicati nella tabella indennizzi allegata al contratto, senza applicare la franchigia, come contrattualmente previsto” (si veda pag.
5 – comparsa di costituzione e risposta).
3.1.2. Inoltre, parte convenuta ha contestato la quantificazione della voce di indennizzo “diaria da gesso”, sostenendo che tale indennizzo è previsto “per i soli giorni in cui l'assicurato avrebbe dovuto frequentare la scuola”, dovendo, pertanto, escludere dal conteggio complessivo “i giorni in cui non si è tenuta attività scolastica ed in cui, quindi, l'assicurato non avrebbe dovuto frequentare la scuola”.
Sul punto, parte convenuta ha rappresentato che “è onere del danneggiato dimostrare i giorni di effettiva rilevanza ai fini della maturazione dell'indennizzo nei termini di cui sopra” e che tale onere probatorio non è stato assolto da parte attrice (si veda pag. 6 – comparsa di costituzione e risposta).
4. Una volta delineate le argomentazioni delle parti, occorre procedere ad una analisi di queste ultime.
4.1. Appare opportuno precisare che “in tema di infortunio scolastico, poiché, nell'interpretazione del contratto, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, può ritenersi che l'assicurazione sia stipulata per conto altrui e, quindi, azionabile direttamente dal danneggiato, se la polizza utilizza il termine "assicurato" con riferimento allo "scolaro" e non all'istituto scolastico"(sul punto si veda Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 12/03/2020, n. 7062).
4.2. In prima battuta è necessario interpretare il contratto di assicurazione al fine di accertare se il sinistro oggetto del presente giudizio rientra tra le ipotesi di infortunio indennizzabili.
4 Esaminando il tenore letterale della polizza, gli articoli della “SEZIONE III – INFORTUNI” della polizza, si evince che, nel caso di specie, sussiste in capo a “ Controparte_3
” l'obbligo di corrispondere l'indennizzo nell'interesse dell'alunno.
[...]
4.2.1. In modo particolare, l'art. 35 del contratto di assicurazione rubricato “ASSICURATI” prevede che:
“con il termine “Assicurato” si intendono i soggetti il cui interesse è protetto dall'assicurazione e più precisamente: gli Alunni
(…), gli Operatori Scolastici (…), gli altri Soggetti previsti”; mentre, l'art. 36 rubricato “OGGETTO
DELL'ASSICURAZIONE” statuisce che: “l'assicurazione è prestata, nei limiti delle somme assicurate in base alla scheda di offerta, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell'ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall'Istituto
Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica con l'esclusione dei reati dolosi commessi o tentati dall'Assicurato.
A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante: d. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le “settimane bianche”, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza” (pagg. 27, 28 delle “Condizioni Generali di Polizza”, si veda “fascicolo informativo di polizza”, allegato n. 3 comparsa di costituzione e risposta).
4.2.2. Dalla documentazione in atti nonché dalle risultanze istruttorie è pacifico che il sinistro in questione si è verificato durante l'orario scolastico, nella palestra dell'Istituto Scolastico “Pianciani”, mentre era in corso una partita di calcetto sorvegliata dall'insegnante di scienze motorie.
4.2.3. Tale circostanza è stata confermata da insegnante di scienze motorie che, nel corso CP_5 dell'istruttoria, ha riferito che l'alunno “è caduto a terra ma ciò non proprio per una spinta di Persona_2 un compagno ma in un contrasto di gioco tra di loro mentre giocavano a calcetto” (si veda verbale di udienza del
28.10.2022).
4.2.4. Inoltre, deve rilevarsi che la narrazione degli eventi riferita da corrisponde con quella CP_5 contenuta nella “dichiarazione di infortunio da parte del docente”.
In tale dichiarazione si legge che la stessa insegnante, presente nel momento in cui si era verificato il fatto, ha “ritenuto opportuno di chiamare il 118 e i genitori” (si veda doc. all. n. 2 “copia della denuncia di sinistro” – atto di citazione).
4.2.5. Ed ancora, tale circostanza risulta espressamente dalle dichiarazioni contenute nel “modulo di denuncia sinistro” redatto dall'Istituto Comprensivo I.C. Spoleto 2, ove alla voce “descrizione dell'accaduto” viene precisato che “durante la lezione di educazione fisica mentre giocava a calcetto entrava in contrasto con un compagno perdendo l'equilibrio e cadendo appoggiava in modo scorretto il polso sinistro” (si veda doc. all. n. 1 – comparsa di costituzione e risposta).
5 4.3. Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, quindi, deve rilevarsi che non sussistono dubbi circa l'indennizzabilità del sinistro.
5. Quanto, invece, all'ammontare dell'indennizzo, questo deve essere quantificato nelle modalità previste dalla polizza assicurativa tenendo in debito conto le risultanze della espletata c.t.u.
5.1. In primo luogo, occorre muovere dalle risultanze della c.t.u espletata nel corso del giudizio, la quale ha permesso di accertare che le lesioni subite da (“frattura chiusa dell'estremità distale di radio Persona_2
e ulna”) sono causalmente riconducibili al sinistro occorso in data 09.05.2019 (si vedano pagg. 7,8,9, relazione peritale).
5.1.1. Il c.t.u., inoltre, ha accertato un “periodo di inabilità temporanea biologica totale di 20 giorni ed un periodo di inabilità temporanea biologica parziale al 50% di 40 giorni”.
5.1.2. Inoltre, il c.t.u. ha accertato “una a invalidità permanente valutabile, con riferimento alle tabelle di polizza
(INAIL) nella misura del 6% del totale” (si vedano pagg. 9,10 – relazione peritale).
5.1.3. Ed ancora, il c.t.u., alla luce di quanto previsto dalle “condizioni di polizza”, per la quantificazione dell'indennizzo, ha ritenuto ammissibili:
“- una diaria gesso con interruzione scuola di 7 giorni;
- una diaria gesso senza interruzione scuola di ulteriori 26 giorni”.
5.1.4. Infine, il c.t.u. ha rilevato che “l'infortunato ha effettuato 2 (due) pernottamenti nella Struttura Complessa di
Pediatria dell'ospedale di Spoleto” e che “non sono state documentate in atti spese mediche” (si vedano pagg. 10,11 – relazione peritale).
5.2. Una volta puntualizzate le risultanze della c.t.u., per la liquidazione dell'indennizzo occorre fare riferimento alle singole voci indennizzabili ed ai criteri di quantificazione dell'indennizzo previsti dalle condizioni di contratto ed in particolare dall'art. 38 del contratto di assicurazione, rubricato “garanzie di polizza”.
5.2.1. Atteso che parte attrice ha richiesto la corresponsione dei seguenti indennizzi: “invalidità permanente da infortunio” (art. 38, lett. B), “rimborso spese mediche a seguito di infortunio” (art. 38, lett. D), “Diaria da ricovero (art. 38, lett. I), Diaria da gesso inclusa dita delle mani” (art. 38, lett. K), occorre fare le considerazioni di seguito esposte.
5.3. Quanto alla “invalidità permanente da infortunio”, l'art. 38, lett. B) del contratto assicurativo dispone che “se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale
l'infortunio è avvenuto, la Società liquida all'Assicurato un indennizzo sulla somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale.
6 L'invalidità è valutata secondo la tabella contenuta nell'allegato 1 del DPR 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni, con rinuncia in ogni caso da parte della Società all'applicazione di franchigie previste dal citato decreto e con riguardo a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabile. In luogo delle franchigie previste dal decreto verrà applicata, ai fini della quantificazione dell'indennizzo dovuto all'Assicurato, la tabella di cui all'allegato A riportata a pagina 47 delle presenti condizioni generali di assicurazione”.
5.3.1. In applicazione della “tabella indennizzi invalidità permanente - Percentuale di Invalidità
Permanente accertata e indennizzo spettante” (si veda pag. 61, contratto di assicurazione, allegato n. 3 comparsa di costituzione e risposta) e tenuto conto del fatto che la c.t.u. ha accertato una invalidità permanente in misura pari al 6%, è tenuta a versare Controparte_3 un importo pari ad € 600,00, a titolo di invalidità permanente da infortunio, in favore di parte attrice.
5.4. Quanto, invece, al “Rimborso spese mediche a seguito di infortunio”, l'art. 38, lett. D) dispone che
“la Società rimborsa fino alla concorrenza della somma prevista nella scheda di offerta le spese mediche sostenute a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza”.
Nel caso di specie, all'esito della c.t.u. è stato accertato che “non sono state documentate in atti spese mediche” e che “non sono prevedibili spese mediche future”; pertanto, in favore di parte attrice non è dovuto alcun rimborso a titolo di spese mediche (si veda pag. 11 – relazione peritale).
5.5. Ed ancora, in relazione all'indennizzo richiesto da parte attrice a titolo di “diaria da ricovero”, l'art. 38, lett. I) dispone che “viene corrisposta la diaria prevista dalla scheda di offerta per ogni pernottamento in ricovero presso Istituti pubblici o privati reso necessario da infortunio indennizzabile a termini di polizza per un massimo di 5.000 pernottamenti” (pag. 32 del documento informatico in formato “.pdf”, che corrisponde alla pag. 20 riportata in calce allo scritto, si veda “fascicolo informativo di polizza”, allegato n. 3 comparsa di costituzione e risposta).
5.5.1. Premesso che il c.t.u. ha accertato che è stato ricoverato per n. 2 giorni (in Persona_2 particolare nei giorni 09.05.2019 e 10.05.2019) presso il reparto di Pediatria dell'Ospedale di Spoleto, deve ritenersi maturato il diritto di parte attrice ad ottenere indennizzo a titolo di “diaria da ricovero”.
5.5.2. In relazione a tale voce risarcitoria, l'ammontare dell'indennizzo deve essere calcolato alla luce dei criteri indicati nel “Quadro sinottico massimali COMB.3 POL. 29919 TOLL. 10% - Polizza n° 29919”
(doc. all. n. 5 – comparsa di costituzione e risposta), il quale riconosce € 100,00 per ogni giorno di ricovero.
Alla luce di ciò, dunque, l'indennizzo a titolo di “diaria da ricovero” viene quantificato in € 200,00.
5.6. Infine, quanto all'indennizzo richiesto a titolo di “diaria da gesso inclusa dita delle mani”, l'art. 38, lett. K) prevede che “qualora, in conseguenza di infortunio indennizzabile a termini di polizza che abbia causato una lesione accertata, l'Assicurato risulti portatore di apparecchi gessati inamovibili o equivalenti immobilizzanti inamovibili,
7 applicati e rimossi presso Strutture Ospedaliere, la Società corrisponderà l'indennità giornaliera fissata nell'ambito della scheda di offerta.
Tale indennità verrà corrisposta per ciascun giorno in cui l'assicurato avrebbe dovuto frequentare la scuola indipendentemente dalla reale presenza nell'istituto per una durata massima di trenta giorni dall'infortunio” e che “l'indennità giornaliera sarà liquidata secondo gli importi giornalieri fissati dalla scheda di offerta” (pag. 32 del documento informatico in formato “.pdf”, che corrisponde alla pag. 20 riportata in calce allo scritto, si veda “fascicolo informativo di polizza”, allegato n. 3 comparsa di costituzione e risposta).
5.6.1. L'ammontare complessivo di tale indennizzo deve essere calcolato alla luce dei criteri contenuti nel
“Quadro sinottico massimali COMB.3 POL. 29919 TOLL. 10% - Polizza n° 29919” (doc. all. n. 5 – comparsa di costituzione e risposta), il quale distingue le voci “Diaria da gesso incluse dita delle mani- assenza da scuola” e “Diaria da gesso incluse dita delle mani - presenza a scuola”; in entrambi i casi, il medesimo quadro sinottico prevede limite di indennizzo pari ad € 1.200,00 e limite giornaliero pari ad €
40,00.
5.6.1. A tal riguardo, il c.t.u. ha ritenuto ammissibile “una diaria gesso con interruzione scuola di 7 giorni” e “una diaria gesso senza interruzione scuola di ulteriori 26 giorni”.
5.6.2. Ai fini della quantificazione di tale indennizzo, in prima battuta si ritiene utile individuare il primo giorno di assenza da scuola, successivo al sinistro, corrispondente al 10/5/2019; inoltre si ritiene corretto individuare il periodo in cui il minore aveva indossato il gesso (si veda allegato n. 6, Persona_2 comparsa di costituzione e risposta).
A tal proposito, sulla base della documentazione medica allegata, è possibile affermare che in data
09.05.2025 è stato sottoposto ad “intervento chirurgico di riduzione in narcosi della frattura e Persona_2 osteosintesi percutanea con fili di k” ed in quell'occasione è stato “confezionato apparecchio gessato brachio – metacarpale” (si veda “diario clinico”, pagina 39, allegato “documentazione sanitaria ” – Persona_2 atto di citazione); “l'apparecchio gessato” è stato rimosso in data 13.06.2019 (si veda “lettera di dimissione”, pag. 7, allegato “documentazione sanitaria ”). Persona_2
5.6.2.1. In primo luogo, da una attenta lettura del “calendario giorni di presenza scolastica” (compilato per l'intero periodo di gessatura dell'alunno emerge che, nel numero complessivo di Persona_2 giornate in cui l'alunno ha sopportato l'applicazione dell'ingessatura, è stato assente da scuola nei giorni
10, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 29 maggio del 2019 per un totale di 8 giorni; mentre, è stato presente a scuola nei giorni 20, 22, 23, 24, 27,28, 30, 31 maggio del 2019 e nei giorni 3, 4, 5, 6, 7 del mese di giugno
2019, per un totale di 13 giorni.
8 5.6.2.1. Infine, deve puntualizzarsi che, nel “calendario giorni di presenza scolastica”, non risultano essere state rilevate le eventuali assenze o presenze dell'alunno nei giorni 8, 9, 10, 11, 12, 13 Persona_2
(giorno in cui è stato rimosso il gesso) giugno 2019.
5.7. Ciò posto, l'indennizzo complessivo per “Diaria da gesso incluse dita delle mani- assenza da scuola” ammonta ad € 320,00 (8x40); mentre, l'indennizzo complessivo per “Diaria da gesso incluse dita delle mani - presenza a scuola” ammonta ad € 520,00 (13x40).
6. Alla luce di tutte le considerazioni sin qui elaborate, l'ammontare complessivo dell'indennizzo previsto dalla polizza assicurativa “SicurezzaScuola” n. 29919 che Controparte_3
è tenuto a versare in favore di ammonta ad € 1.640,00.
[...] CP_4
6.1. Inoltre, oltre alla sorte capitale così come sopra complessivamente liquidata, competono gli interessi, intesi, a mente dei noti principi sanciti dalla Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995, come “lucro cessante” e computabili, in relazione al pregiudizio subito per il mancato godimento - nel tempo - del bene o del suo equivalente in denaro, con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma, equivalente al bene perduto, si incrementa nominalmente. Essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulle somme anzidette, devalutate alla data del sinistro ed alla data del pagamento e rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dalla data del sinistro e dalla data del pagamento fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Dalla data della presente decisione (che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta), sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale e lucro cessante, competono gli interessi legali fino al soddisfo ex art. 1282 c.c.
7. Alla luce di quanto sin qui esposto, la domanda avanzata da parte attrice va accolta nei limiti indicati.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa e con riferimento a importi pari ai minimi tariffari (ad eccezione della fase istruttoria a cui sono stati applicati gli importi medi tariffari considerata l'attività istruttoria svolta), in relazione alla complessità del procedimento, alla sua durata, al numero delle parti e alla natura dell'attività dalle stesse svolta.
8.1. Le spese di lite si liquidano in €. 1.703,00 di cui (€ 213,00 per la fase di studio, € 213,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase istruttoria e € 426,00 per la fase decisionale).
9 8.2. Le spese di c.t.u. sono poste integralmente a carico di parte convenuta.
p.q.m.
Accoglie la domanda di parte attrice nei limiti indicati in motivazione.
Condanna al pagamento, in favore di Controparte_3 [...]
(in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio ), a titolo CP_4 Persona_2 di indennizzo previsto dalla polizza assicurativa “SicurezzaScuola” n. 29919, della complessiva somma di
€ 1.640,00, oltre al lucro cessante da devalutazione, applicazione interessi e rivalutazione come in parte motiva, e oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
Condanna al pagamento delle spese di giudizio Controparte_3 in favore di parte attrice che liquida in € 1.703,00 oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Pone le spese di c.t.u. a carico di parte convenuta.
2 ottobre 2025
Il giudice
OL IO
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