Articolo 11 della Legge 13 luglio 1965, n. 859
Articolo 10Articolo 12
Versione
1 agosto 1965
Art. 11. Bilancio tecnico.

Ogni cinque anni o a richiesta del Comitato di vigilanza di cui al precedente articolo 6, l'Istituto nazionale della previdenza sociale compila il bilancio tecnico della gestione del Fondo.
I risultati relativi sono sottoposti al Comitato di vigilanza e trasmessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il primo bilancio tecnico della gestione del Fondo e' compilato con riferimento alla situazione accertata al 31 dicembre 1967.
Entrata in vigore il 1 agosto 1965
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