Ordinanza collegiale 24 novembre 2022
Sentenza 1 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 01/02/2023, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/02/2023
N. 00325/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00687/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 687 del 2020, proposto da
VA RA e US ST, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Siracusa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e dall'avvocato Antonio Maria Ammendolia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milazzo, rappresentato e difeso dall'avvocato Loredana Nastasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e dagli avvocati Gabriele Amato ed Elvira Scuteri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia:
per l'annullamento
a) l’ordinanza n. 6 in data 4 febbraio 2020 del Comune di Milazzo, con cui è stato annullato il permesso di costruire in sanatoria n. 08/2016, relativo ad un locale deposito posto sul terrazzo di copertura di un fabbricato a due elevazioni fuori terra, oltre una parziale terza elevazione, sito in Milazzo, Via San VA; b) ove occorra, il verbale di violazioni edilizie ed urbanistiche della Polizia Municipale in data 15 luglio 2019 e la relazione tecnica di sopralluogo del tecnico comunale in data 7 giugno 2019.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2023 il dott. Daniele Burzichelli;
Viste le difese delle parti, come in atti o da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti hanno impugnato: a) l’ordinanza n. 6 in data 4 febbraio 2020 del Comune di Milazzo, con cui è stato annullato il permesso di costruire in sanatoria n. 08/2016, relativo ad un locale deposito posto sul terrazzo di copertura di un fabbricato a due elevazioni fuori terra, oltre una parziale terza elevazione, sito in Milazzo, Via San VA; b) ove occorra, il verbale di violazioni edilizie ed urbanistiche della Polizia Municipale in data 15 luglio 2019 e la relazione tecnica di sopralluogo del tecnico comunale in data 7 giugno 2019.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) il Comune di Milazzo ha rilasciato il menzionato permesso di costruire in sanatoria n. 08/2016 per il mantenimento del locale deposito posto sul terrazzo di copertura del fabbricato; b) con verbale in data 15 luglio 2019 la Polizia Municipale, a seguito di relazione tecnica di sopralluogo del tecnico comunale in data 7 giugno 2019, ha contestato ai ricorrenti che il vano della terza elevazione fuori terra era stato ricostruito con incrementi longitudinali di centimetri 70 sul lato nord di centimetri 60 sul lato sud, con conseguente incremento volumetrico di metri cubi 36,00 circa; c) è stato, quindi, adottato dal Comune il provvedimento di annullamento in questa sede impugnato.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) è stato violato l’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, il quale contempla un termine di 18 mesi per l’intervento in autotutela, non potendo invocarsi nella specie il comma 2-bis della disposizione indicata; b) al riguardo, va precisato che la stessa Amministrazione, all’esito di autonoma istruttoria, ha accertato e formalmente contestato, a seguito di sopralluogo in data 6 febbraio 1996, la sola violazione dell’altezza del vano in questione, riscontrando la piena corrispondenza delle misurazioni di lunghezza e larghezza rispetto al titolo edilizio originario; c) inoltre, gli elaborati progettuali allegati all’istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria riproducono, come espressamente confermato dal Comune del corpo dell’atto impugnato, lo stato di fatto accertato dai verbalizzanti nel recente sopralluogo; d) il provvedimento non è, poi, adeguatamente motivato con riferimento all’interesse pubblico all’annullamento del titolo edilizio e al legittimo affidamento ingenerato in capo agli interessati; e) il Comune non ha reso, inoltre, adeguata motivazione in ordine alle osservazioni presentate dai ricorrenti; f) i rilievi contenuti nel verbale della Polizia Municipale in data 15 luglio 2019, nonché nell’ordinanza n. 6 del 4 febbraio 2020, sono inverosimili e contraddittori; f) il fabbricato è da sempre inserito tra due immobili confinanti, con muri in comune (caratteristica strutturale oggi presente, però, solo sul lato ovest); g) nel 1998 è stato presentato un progetto relativo alla terza elevazione fuori terra, assentito con autorizzazione edilizia n. 35/1998 del 23 aprile 1988; h) nell’anno 1996 il Comune ha accertato un abuso edilizio consistente nell’incremento dell’altezza per centimetri 60 nel vano della terza elevazione; i) in data 20 maggio 1997 stata presentata istanza di sanatoria, cui ha fatto seguito il rilascio del permesso di costruire n. 08/2016; l) a seguito del sopralluogo in data 7 giugno 2019 il Comune ha contestato gli incrementi longitudinali e di volume di cui si è detto; m) il fabbricato è inserito tra due immobili ed esiste un il muro in comune con l’immobile posto sul lato ovest, mentre l’immobile sul lato est è stato realizzato recentemente dopo la demolizione di un preesistente fabbricato; n) appare evidente che le dimensioni della larghezza del fabbricato nella zona retrostante, dove è posto il vano della terza elevazione fuori terra, non sono potuti cambiare nel tempo, fatte salve le tolleranze di cantiere e le imprecisioni nelle misurazioni; o) come risulta dalla documentazione fotografica versata in atti (da cui non emerge alcuna evidenza di ampliamenti longitudinali successivi), l’immobile in questione, dall’epoca della sua originaria costruzione, ha subito solo un aumento volumetrico in altezze e non in larghezza; p) deve aggiungersi che i vecchi elaborati dell’anno 1988 non risultano quotati, che l’elaborato del 1988, realizzato a china e righello, poteva contenere imprecisioni e che anche le misurazioni effettuate in occasione dell’accertamento tecnico sono state caratterizzate da una certa approssimazione; q) in via subordinata, i ricorrenti richiedono la restituzione degli oneri concessori versati per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria.
Il Comune di Milazzo, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando, in sintesi, quanto segue: a) rispetto all’autorizzazione edilizia n. 35/88 il vano è stato ricostruito con una dimensione maggiore sui lati nord e sud e con conseguente aumento di volume e riduzione della distanza dal confine del fabbricato “ex-Castelli” di circa metri 0,70 sul lato nord e di circa metri 0,60 sul lato sud; b) tali riduzioni si evincono dal raffronto degli elaborati progettuali allegati all’autorizzazione edilizia n. 35/88 con quelle allegate al permesso di costruire in sanatoria n. 8/2016; c) nelle more della conclusione del procedimento i ricorrenti hanno presentato, in data 16 gennaio 2019, richiesta di permesso di costruire per ristrutturazione mediante demolizione di un vecchio fabbricato e ricostruzione di un edificio a tre elevazioni ed è emerso che gli elaborati grafici prodotti rappresentano uno stato di fatto diverso da quello reale, come si evince dalla relazione del tecnico del Comune in data 21 ottobre 2019 e dal verbale di sopralluogo redatto in data 15 luglio 2019 dalla Polizia Municipale; d) in particolare, è emerso che il fronte nord è stato riportato con una lunghezza di circa metri 7,85 - e non di metri 7,50 - e che sono state rappresentate luci al primo piano che sono in realtà vedute; e) il corpo di fabbrica posto alla terza elevazione fuori terra non rispetta la distanza minima di metri 5,00 dal confine, come prescritto dall’art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione; f) il provvedimento impugnato ha ponderato in concreto l’interesse pubblico alla luce del contrapposto interesse privato e, inoltre, il superamento del termine di diciotto mesi è ammissibile nel caso in cui l’erroneità dei presupposti non sia imputabile, neanche a titolo di colpa concorrente, all’Amministrazione e sia invece imputabile esclusivamente dolo, equiparato alla colpa grave, della parte provata; g) in ogni caso, l’art. 21-quimquies, primo comma, della legge n. 241/1990 ammette la revoca dell’atto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o ancora di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario; h) il fattore tempo impone semplicemente all’Amministrazione di valutare motivatamente se l’annullamento risponda ancora ad un prevalente interesse pubblico di carattere concreto e attuale; i) l’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio non necessita di una espressa e specifica motivazione sul pubblico interesse, rispondendo oggettivamente a tale finalità il ripristino della legalità urbanistico-edilizia violata; l) sono stati esaustivamente e adeguatamente illustrati i motivi di non adesione alle osservazioni formulate dagli odierni ricorrenti nella fase amministrativa e, in ogni caso, la motivazione di un provvedimento può essere legittimamente desunta anche da atti collegati al procedimento che ha condotto all’adozione dell’atto finale; m) in ogni caso, la parziale incompletezza della valutazione espressa dall’Amministrazione non determinerebbe automaticamente l’illegittimità del provvedimento; n) essendo stata presentata richiesta di permesso di costruire per la ristrutturazione in data 16 gennaio 2019, deve ritenersi comunque sussistente la volontà dei ricorrenti di eliminare l’abuso; o) il fabbricato è stato realizzato in palese violazione delle disposizioni in materia di distanze tra edifici e della previsione di cui al menzionato art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale; p) dallo stato dei luoghi è emerso che in fase di esecuzione dell’intervento autorizzativo sono state demolite almeno due pareti perimetrali e, segnatamente, la parete sul lato nord e quella sul lato est e non è stata rispettata la distanza minima dal confine; q) avuto riguardo alla palese illegittimità del permesso di costruire, nessuna restituzione degli oneri accessori spetta ai ricorrenti.
Con memoria in data 22 ottobre 2022 ricorrenti hanno sinteticamente ribadito le proprie difese.
Con memoria in data 14 dicembre 2022 il Comune di Milazzo ha ribadito e ulteriormente illustrato le proprie difese e i ricorrenti hanno sinteticamente replicato con memoria in data 17 gennaio 2023.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue.
Non appare fondato il rilievo del Comune, secondo cui, essendo stata presentata richiesta di permesso di costruire per la ristrutturazione dell’immobile in data 16 gennaio 2019, dovrebbe ritenersi comunque sussistente la volontà dei ricorrenti di eliminare l’abuso, con conseguente inammissibilità o del gravame, posto che l’istanza di cui trattasi potrebbe ben essere respinta dall’Amministrazione, residuando, quindi, l’interesse alla conservazione dell’immobile nel suo stato attuale.
Ciò precisato, costituisce circostanza non contestata che la terza elevazione non abbia subito modifiche rispetto all’epoca in cui è stato effettuato l’accertamento in data 6 febbraio 1996, cui ha fatto seguito in data 20 maggio 1997 la presentazione dell’istanza di sanatoria, esitata, infine, con il rilascio del permesso di costruire n. 08/2016.
In occasione di tale accertamento il Comune ha riscontrato un illecito edilizio consistente nel solo incremento dell’altezza per sessanta centimetri nel vano della terza elevazione, mentre nulla è stato osservato quanto all’’ampliamento longitudinale cui si riferisce il successivo sopralluogo in data 7 giugno 2019.
Poiché viene in rilievo un accertamento effettuato - nell’anno 1996 - dalla stessa Amministrazione, nella fattispecie in esame deve ritenersi che sussista la “colpa concorrente” del Comune, con conseguente applicazione, pertanto, del termine di 18 mesi - secondo la formulazione della norma vigente “ratione temporis” - ai fini della tempestività dell’annullamento.
E’ stato, infatti, affermato dalla giurisprudenza (sul punto, cfr., ad esempio, T.A.R. Lombardia, Milano, I, 2 novembre 2022, n. 2418; Consiglio di Stato, V, 27 giugno 2018, n.3940; T.A.R. Lazio, Roma, I-ter, 21 marzo 2022, n. 3209), che l’art. art. 21-nonies della legge n. 241/1990 si interpreta nel senso che il superamento del termine ivi contemplato, entro il quale il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, è consentito, tra l'altro, nel caso in cui l'acclarata erroneità delle circostanze rappresentate risulti comunque non imputabile neanche a titolo di colpa concorrente all'Amministrazione, ed imputabile, per contro, esclusivamente al dolo equiparabile, per solito, alla colpa grave della parte.
Tale circostanza non ricorre nel caso in esame, sicché appare fondata la censura con cui gli interessati hanno denunciato la violazione del termine di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e ciò anche prescindendo dalla circostanza che gli elaborati progettuali allegati all’istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria riproducessero o meno lo stato di fatto accertato dai verbalizzanti nel più recente sopralluogo.
Il ricorso va, quindi, accolto, con conseguente annullamento dell’ordinanza n. 6 in data 4 febbraio 2020 del Comune di Milazzo, mentre non occorre disporre l’annullamento del verbale di violazioni edilizie ed urbanistiche della Polizia Municipale in data 15 luglio 2019 e della relazione tecnica di sopralluogo del tecnico comunale in data 7 giugno 2019, trattandosi di atti - impugnati, peraltro, a fini meramente tuzioristici - endoprocedimentali.
Le ulteriori censure restano assorbite, posto che, in ragione dell’intervenuto decorso del termine di cui si è detto, l’Amministrazione non può riesercitare il potere.
Tenuto conto del complessivo svolgimento della vicenda, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza n. 6 in data 4 febbraio 2020 del Comune di Milazzo; 2) compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore
Salvatore Accolla, Referendario
Emanuele Caminiti, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO