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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/12/2025, n. 6079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6079 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora N. V. Guarnera Giudice rel./est.
dott. Davide Capizzello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11753/2024 R.G., avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione personale e di divorzio
PROMOSSA DA
, nato ad [...] il [...] (CF: ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Elena Parisi ed elettivamente domiciliato nel suo studio,
giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (CF: ) rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa dall'Avv. Domenico Laudani ed elettivamente domiciliata nel suo studio, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, che nulla ha opposto.
Posta in decisione in esito a discussione orale all'udienza del 26.11.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente il 12.11.2024, ha proposto Parte_1
cumulativamente domanda volta ad ottenere la pronuncia della sua separazione personale e della
1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 27.09.1994 con , dal quale sono CP_1
nati i figli (il 03.02.1995), (il 15.04.1998) - entrambi maggiorenni Persona_1 Persona_2
ed economicamente autosufficienti - e (il 16.02.2001), anch'ella maggiorenne ma non Persona_3
ancora indipendente dal punto di vista economico.
A sostegno delle proprie domande il ricorrente ha dedotto che, venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, nel mese di giugno del 2023 la convivenza si era necessariamente interrotta, avendo egli lasciato la casa coniugale - in conseguenza appunto di tale situazione - per trasferirsi in un immobile condotto in locazione.
In merito alla situazione economico-patrimoniale dei coniugi, il ricorrente ha rappresentato di svolgere l'attività di dottore commercialista, depositando le dichiarazioni dei redditi relative agli anni
2020-2022, e che la resistente, impiegata come commessa, vive con la figlia , ancora Per_3
studentessa, nella casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi;
ha poi allegato che, sin da quando si è trasferito presso la nuova abitazione, ha sempre provveduto al mantenimento della figlia,
versando alla moglie un assegno mensile di € 200,00 - oltre al pagamento, per intero, di tutte le spese mediche e scolastiche relative alla stessa - essendo gravato, con cadenza mensile, da ingenti esborsi,
quali il rimborso dei ratei del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, il pagamento del canone dell'immobile che conduce in locazione e delle spese mediche relative alla malattia diagnosticatagli (tumore del midollo osseo) oltre che delle utenze della casa familiare.
Ha concluso, quindi, chiedendo cumulativamente la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la coniuge, l'assegnazione della casa coniugale a quest'ultima e la previsione, a proprio carico, di un assegno di mantenimento mensile per la figlia dell'importo di € 300,00, oltre al pagamento del 100% delle spese scolastiche e mediche, Per_3
con pari concorso di entrambi i genitori nelle ulteriori spese straordinarie riguardanti la predetta figlia.
Si è costituita in giudizio , che, senza opporsi alle domande cumulativamente CP_1
proposte di separazione e divorzio, ha contestato le ragioni poste dal ricorrente a fondamento della 2 crisi matrimoniale, evidenziando la sperequazione reddituale esistente tra i coniugi e la propria impossibilità di beneficiare del medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
a tal
CP_ proposito la signora ha rappresentato di percepire una retribuzione mensile pari a € 1.000,00
circa evincendosi invece dalle dichiarazioni reddituali del ricorrente, regolarmente prodotte in atti, un guadagno complessivo di molto superiore rispetto a quello di essa convenuta.
Ha chiesto, pertanto, l'assegnazione della casa coniugale, per continuarvi ad abitare con
, e l'onere, a carico del ricorrente, di versarle un assegno, a titolo di contributo al Per_3
mantenimento della figlia, nella misura di € 500,00 mensili, da corrispondere alla resistente, oltre al pagamento del 100% delle spese mediche e scolastiche, con pari concorso di entrambi, invece, per le ulteriori spese straordinarie, ed un ulteriore assegno, a titolo di contributo per il proprio mantenimento, dell'importo di € 300,00, precisando di aver quantificato in tale misura detto importo sul presupposto che il PI continui a provvedere, in via esclusiva, al pagamento delle rate del mutuo relativo alla casa coniugale, di cui entrambi i coniugi sono proprietari.
Personalmente comparsi i coniugi all'udienza del 26.02.2025 ed espletato, con esito negativo, il tentativo di conciliazione tra gli stessi, con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., resa in data 31.05.2025,
il giudice delegato ha disposto in via provvisoria l'obbligo del resistente al pagamento di un assegno di € 350,00 mensili per il mantenimento della figlia , oltre al 100% delle spese straordinarie, Per_3
CP_ l'assegnazione della casa coniugale alla signora ed un ulteriore contributo per il mantenimento di quest'ultima in misura pari ad € 200,00 mensili, fissando - in difetto di istanze istruttorie delle parti
- l'udienza del 26.11.2025, ai sensi del comma 3°, dell'art. 473 bis.22., c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
Con reclamo ai sensi ex art. 473 bis 24, c.p.c., il PI ha impugnato la predetta e ordinanza,
e, con decreto n. 1039/2025 cron. del 04.10.2025 (nel giudizio iscritto al n. 498/2025 R.G.), in parziale riforma del provvedimento impugnato, la Corte d'Appello ha revocato l'assegno di mantenimento
CP_ provvisoriamente disposto in favore della , confermando invece l'importo previsto per il
3 mantenimento della figlia, ma con rideterminazione in pari misura del concorso di entrambi i genitori relativamente alle spese straordinarie.
All'udienza del 26.11.2025, la causa è stata quindi rimessa in decisione al collegio.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti in corso di causa sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Ciò posto, con riguardo alle statuizioni economiche, ritiene il Collegio di confermare - tanto più
in difetto di elementi di novità, non dedotti dalle parti - quanto statuito dalla Corte d'Appello di
Catania nel decreto prodotto in atti, condividendosi le motivazioni ivi esposte in merito all'assenza di una sperequazione tra i redditi prodotti dai coniugi, tale da comportare a carico del PI il riconoscimento in favore della convenuta di un assegno per il mantenimento della stessa, e, ciò, in considerazione delle spese mensilmente sostenute dal ricorrente (segnatamente, per l'integrale rimborso dei ratei di mutuo ella casa coniugale - in comproprietà, ma assegnata alla convenuta - per il canone di locazione dove il ricorrente ha dovuto conseguentemente trasferirsi e per le spese mediche correlata alla grave patologia da cui lo stesso è affetto) e del relativo impatto sul reddito complessivamente prodotto da quest'ultimo, con conseguente notevole riduzione del relativo ammontare (cfr il decreto, in atti).
CP_
Anche in relazione alla domanda della per il mantenimento della figlia - Per_3
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, per come è pacifico - il Collegio non può che confermare l'importo di € 350,00 mensili, provvisoriamente statuito con l'ordinanza del 31.05.2025
(sul punto non modificata dalla Corte d'Appello, neanche in orine alla decorrenza dell'obbligo), da corrispondere alla madre della stessa, con ella convivente - con conseguente assegnazione alla
CP_ signora della casa coniugale - con la sola modifica del regime di ripartizione delle spese
4 straordinarie, che vanno rimborsate dal PI in ragione del 50 % , per le condivisibili motivazioni tutte già poste a sostegno del decreto della Corte d'Appello, come sopra sinteticamente illustrate.
Quanto alla chiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la domanda non
è ancora procedibile, dovendosi attendere il maturare dei relativi presupposti di legge.
Va pertanto disposta, con separata ordinanza, la prosecuzione del processo, fissando innanzi al giudice delegato l'udienza di comparizione per la trattazione della domanda di divorzio.
La regolamentazione delle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale parzialmente decidendo nel giudizio iscritto al n. 11753/2024 R.G.:
pronuncia la separazione fra e , i quali hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1
in Pedara il 27.09.1994;
ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Pedara di annotare la presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile (al n. 67, parte II, serie A, anno 1994);
assegna a la casa coniugale sita in Mascalucia, Via Campobasso, 43/B; CP_1
pone a carico di il pagamento in favore di di un assegno per il Parte_1 CP_1
mantenimento della figlia VI PI pari ad € 350,00 mensili, con decorrenza dal mese di aprile del 2025, rivalutabili annualmente in base agli indici Istat, da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la figlia;
dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
riserva la pronuncia sulle spese di lite alla definizione del giudizio di merito.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del tribunale, il 5
dicembre 2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Eleonora N. V. Guarnera dott.ssa Sonia Di Gesu
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora N. V. Guarnera Giudice rel./est.
dott. Davide Capizzello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11753/2024 R.G., avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione personale e di divorzio
PROMOSSA DA
, nato ad [...] il [...] (CF: ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Elena Parisi ed elettivamente domiciliato nel suo studio,
giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (CF: ) rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa dall'Avv. Domenico Laudani ed elettivamente domiciliata nel suo studio, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, che nulla ha opposto.
Posta in decisione in esito a discussione orale all'udienza del 26.11.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente il 12.11.2024, ha proposto Parte_1
cumulativamente domanda volta ad ottenere la pronuncia della sua separazione personale e della
1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 27.09.1994 con , dal quale sono CP_1
nati i figli (il 03.02.1995), (il 15.04.1998) - entrambi maggiorenni Persona_1 Persona_2
ed economicamente autosufficienti - e (il 16.02.2001), anch'ella maggiorenne ma non Persona_3
ancora indipendente dal punto di vista economico.
A sostegno delle proprie domande il ricorrente ha dedotto che, venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, nel mese di giugno del 2023 la convivenza si era necessariamente interrotta, avendo egli lasciato la casa coniugale - in conseguenza appunto di tale situazione - per trasferirsi in un immobile condotto in locazione.
In merito alla situazione economico-patrimoniale dei coniugi, il ricorrente ha rappresentato di svolgere l'attività di dottore commercialista, depositando le dichiarazioni dei redditi relative agli anni
2020-2022, e che la resistente, impiegata come commessa, vive con la figlia , ancora Per_3
studentessa, nella casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi;
ha poi allegato che, sin da quando si è trasferito presso la nuova abitazione, ha sempre provveduto al mantenimento della figlia,
versando alla moglie un assegno mensile di € 200,00 - oltre al pagamento, per intero, di tutte le spese mediche e scolastiche relative alla stessa - essendo gravato, con cadenza mensile, da ingenti esborsi,
quali il rimborso dei ratei del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, il pagamento del canone dell'immobile che conduce in locazione e delle spese mediche relative alla malattia diagnosticatagli (tumore del midollo osseo) oltre che delle utenze della casa familiare.
Ha concluso, quindi, chiedendo cumulativamente la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la coniuge, l'assegnazione della casa coniugale a quest'ultima e la previsione, a proprio carico, di un assegno di mantenimento mensile per la figlia dell'importo di € 300,00, oltre al pagamento del 100% delle spese scolastiche e mediche, Per_3
con pari concorso di entrambi i genitori nelle ulteriori spese straordinarie riguardanti la predetta figlia.
Si è costituita in giudizio , che, senza opporsi alle domande cumulativamente CP_1
proposte di separazione e divorzio, ha contestato le ragioni poste dal ricorrente a fondamento della 2 crisi matrimoniale, evidenziando la sperequazione reddituale esistente tra i coniugi e la propria impossibilità di beneficiare del medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
a tal
CP_ proposito la signora ha rappresentato di percepire una retribuzione mensile pari a € 1.000,00
circa evincendosi invece dalle dichiarazioni reddituali del ricorrente, regolarmente prodotte in atti, un guadagno complessivo di molto superiore rispetto a quello di essa convenuta.
Ha chiesto, pertanto, l'assegnazione della casa coniugale, per continuarvi ad abitare con
, e l'onere, a carico del ricorrente, di versarle un assegno, a titolo di contributo al Per_3
mantenimento della figlia, nella misura di € 500,00 mensili, da corrispondere alla resistente, oltre al pagamento del 100% delle spese mediche e scolastiche, con pari concorso di entrambi, invece, per le ulteriori spese straordinarie, ed un ulteriore assegno, a titolo di contributo per il proprio mantenimento, dell'importo di € 300,00, precisando di aver quantificato in tale misura detto importo sul presupposto che il PI continui a provvedere, in via esclusiva, al pagamento delle rate del mutuo relativo alla casa coniugale, di cui entrambi i coniugi sono proprietari.
Personalmente comparsi i coniugi all'udienza del 26.02.2025 ed espletato, con esito negativo, il tentativo di conciliazione tra gli stessi, con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., resa in data 31.05.2025,
il giudice delegato ha disposto in via provvisoria l'obbligo del resistente al pagamento di un assegno di € 350,00 mensili per il mantenimento della figlia , oltre al 100% delle spese straordinarie, Per_3
CP_ l'assegnazione della casa coniugale alla signora ed un ulteriore contributo per il mantenimento di quest'ultima in misura pari ad € 200,00 mensili, fissando - in difetto di istanze istruttorie delle parti
- l'udienza del 26.11.2025, ai sensi del comma 3°, dell'art. 473 bis.22., c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
Con reclamo ai sensi ex art. 473 bis 24, c.p.c., il PI ha impugnato la predetta e ordinanza,
e, con decreto n. 1039/2025 cron. del 04.10.2025 (nel giudizio iscritto al n. 498/2025 R.G.), in parziale riforma del provvedimento impugnato, la Corte d'Appello ha revocato l'assegno di mantenimento
CP_ provvisoriamente disposto in favore della , confermando invece l'importo previsto per il
3 mantenimento della figlia, ma con rideterminazione in pari misura del concorso di entrambi i genitori relativamente alle spese straordinarie.
All'udienza del 26.11.2025, la causa è stata quindi rimessa in decisione al collegio.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti in corso di causa sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Ciò posto, con riguardo alle statuizioni economiche, ritiene il Collegio di confermare - tanto più
in difetto di elementi di novità, non dedotti dalle parti - quanto statuito dalla Corte d'Appello di
Catania nel decreto prodotto in atti, condividendosi le motivazioni ivi esposte in merito all'assenza di una sperequazione tra i redditi prodotti dai coniugi, tale da comportare a carico del PI il riconoscimento in favore della convenuta di un assegno per il mantenimento della stessa, e, ciò, in considerazione delle spese mensilmente sostenute dal ricorrente (segnatamente, per l'integrale rimborso dei ratei di mutuo ella casa coniugale - in comproprietà, ma assegnata alla convenuta - per il canone di locazione dove il ricorrente ha dovuto conseguentemente trasferirsi e per le spese mediche correlata alla grave patologia da cui lo stesso è affetto) e del relativo impatto sul reddito complessivamente prodotto da quest'ultimo, con conseguente notevole riduzione del relativo ammontare (cfr il decreto, in atti).
CP_
Anche in relazione alla domanda della per il mantenimento della figlia - Per_3
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, per come è pacifico - il Collegio non può che confermare l'importo di € 350,00 mensili, provvisoriamente statuito con l'ordinanza del 31.05.2025
(sul punto non modificata dalla Corte d'Appello, neanche in orine alla decorrenza dell'obbligo), da corrispondere alla madre della stessa, con ella convivente - con conseguente assegnazione alla
CP_ signora della casa coniugale - con la sola modifica del regime di ripartizione delle spese
4 straordinarie, che vanno rimborsate dal PI in ragione del 50 % , per le condivisibili motivazioni tutte già poste a sostegno del decreto della Corte d'Appello, come sopra sinteticamente illustrate.
Quanto alla chiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la domanda non
è ancora procedibile, dovendosi attendere il maturare dei relativi presupposti di legge.
Va pertanto disposta, con separata ordinanza, la prosecuzione del processo, fissando innanzi al giudice delegato l'udienza di comparizione per la trattazione della domanda di divorzio.
La regolamentazione delle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale parzialmente decidendo nel giudizio iscritto al n. 11753/2024 R.G.:
pronuncia la separazione fra e , i quali hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1
in Pedara il 27.09.1994;
ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Pedara di annotare la presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile (al n. 67, parte II, serie A, anno 1994);
assegna a la casa coniugale sita in Mascalucia, Via Campobasso, 43/B; CP_1
pone a carico di il pagamento in favore di di un assegno per il Parte_1 CP_1
mantenimento della figlia VI PI pari ad € 350,00 mensili, con decorrenza dal mese di aprile del 2025, rivalutabili annualmente in base agli indici Istat, da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la figlia;
dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
riserva la pronuncia sulle spese di lite alla definizione del giudizio di merito.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del tribunale, il 5
dicembre 2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Eleonora N. V. Guarnera dott.ssa Sonia Di Gesu
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