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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/11/2024, n. 4072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4072 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 825/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Silvia Barison Presidente relatore
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
Dott.ssa Maria V. Valentino Giudice nel procedimento sopra rubricato, promosso congiuntamente da:
e Controparte_1 CP_2
con l'avv. Enrico Cancellier ricorrenti
E con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle conclusioni congiunte delle parti di cui al verbale d'udienza del 27 giugno 2024:“affidamento esclusivo di alla madre che assumerà da sola anche tutte le decisioni di maggiore Per_1
interesse per salute e istruzione – informandone nondimeno il padre;
collocamento prevalente di
presso la madre, dove il minore avrà anche la residenza;
visite paterne, compatibilmente Per_1
con gli impegni lavorativi del padre, almeno un pomeriggio alla settimana e lo sentirà in videochiamata almeno una volta alla settimana;
durante le vacanze scolastiche estive Per_1
potrà passare col padre almeno due settimane anche non consecutive in periodi da concordare tra i genitori tempestivamente;
il padre verserà alla madre di , per concorso al suo Per_1 mantenimento ordinario, la somma di € 200,00 oltre ISTAT da versare alla madre entro il 27 di ogni mese;
l'AUF erogato dall'INPS sarà fruito integralmente dalla madre affidataria esclusiva. Le spese straordinarie per saranno suddivise tra i genitori al 50 % ciascuno, come da Protocollo Per_1 del Tribunale di Venezia del 20.9.2019” ha pronunciato la seguente
SENTENZA esaminato il ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. presentato congiuntamente da Controparte_1
e ;
[...] CP_2 rilevato che dall'unione delle parti è nato il figlio (23/08/2014); Per_1 che parti ricorrenti hanno agito in questa sede per la regolamentazione di affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore, chiedendo disporsi “l'affido esclusivo di Persona_2
alla madre sig.ra con adesione del padre a tale affido esclusivo. Spese Controparte_1 compensate”, per le ragioni di cui al ricorso introduttivo;
che, all'udienza del 27/06/2024, le parti hanno convenuto nuove modalità di regolamentazione della responsabilità genitoriale, a modifica delle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
viste le conclusioni del P.M., come da nota del 09/07/2024. ritenuto di poter recepire le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti in udienza su affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio nato dalla loro unione, in quanto conformi all'interesse morale e materiale dello stesso;
ritenuta manifestamente superflua l'audizione della prole, atteso il carattere congiunto delle conclusioni che la riguardano;
ritenuto rispettato il principio di proporzionalità di cui all'art. 337 ter c.c. considerando, in particolare:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ritenuto che
non vi sia luogo a provvedere sulle spese legali, trattandosi di procedimento non contenzioso promosso congiuntamente a ministero di unico difensore comune alle parti,
P.Q.M.
1) provvede in conformità alle conclusioni congiunte di cui al verbale d'udienza del 27 giugno 2024, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte, e per l'effetto dispone:
- affidamento esclusivo di alla madre che assumerà da sola anche tutte le decisioni di Per_1
maggiore interesse per salute e istruzione, informandone nondimeno il padre;
- collocamento prevalente di presso la madre, dove il minore avrà anche la residenza;
Per_1
- visite paterne, compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre, almeno un pomeriggio alla settimana e lo sentirà in videochiamata almeno una volta alla settimana;
- durante le vacanze scolastiche estive potrà passare col padre almeno due settimane anche Per_1
non consecutive in periodi da concordare tra i genitori tempestivamente;
- il padre verserà alla madre di , per concorso al suo mantenimento ordinario, la somma di Per_1
€ 200,00 oltre ISTAT da versare alla madre entro il 27 di ogni mese;
- l'AUF erogato dall'INPS sarà fruito integralmente dalla madre affidataria esclusiva. - Le spese straordinarie per saranno suddivise tra i genitori al 50 % ciascuno, come da Per_1
Protocollo del Tribunale di Venezia del 20/09/2019;
2) nulla per le spese di lite.
Così deciso il 7.11./2024 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore
dott.ssa Silvia Barison
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Silvia Barison Presidente relatore
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
Dott.ssa Maria V. Valentino Giudice nel procedimento sopra rubricato, promosso congiuntamente da:
e Controparte_1 CP_2
con l'avv. Enrico Cancellier ricorrenti
E con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle conclusioni congiunte delle parti di cui al verbale d'udienza del 27 giugno 2024:“affidamento esclusivo di alla madre che assumerà da sola anche tutte le decisioni di maggiore Per_1
interesse per salute e istruzione – informandone nondimeno il padre;
collocamento prevalente di
presso la madre, dove il minore avrà anche la residenza;
visite paterne, compatibilmente Per_1
con gli impegni lavorativi del padre, almeno un pomeriggio alla settimana e lo sentirà in videochiamata almeno una volta alla settimana;
durante le vacanze scolastiche estive Per_1
potrà passare col padre almeno due settimane anche non consecutive in periodi da concordare tra i genitori tempestivamente;
il padre verserà alla madre di , per concorso al suo Per_1 mantenimento ordinario, la somma di € 200,00 oltre ISTAT da versare alla madre entro il 27 di ogni mese;
l'AUF erogato dall'INPS sarà fruito integralmente dalla madre affidataria esclusiva. Le spese straordinarie per saranno suddivise tra i genitori al 50 % ciascuno, come da Protocollo Per_1 del Tribunale di Venezia del 20.9.2019” ha pronunciato la seguente
SENTENZA esaminato il ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. presentato congiuntamente da Controparte_1
e ;
[...] CP_2 rilevato che dall'unione delle parti è nato il figlio (23/08/2014); Per_1 che parti ricorrenti hanno agito in questa sede per la regolamentazione di affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore, chiedendo disporsi “l'affido esclusivo di Persona_2
alla madre sig.ra con adesione del padre a tale affido esclusivo. Spese Controparte_1 compensate”, per le ragioni di cui al ricorso introduttivo;
che, all'udienza del 27/06/2024, le parti hanno convenuto nuove modalità di regolamentazione della responsabilità genitoriale, a modifica delle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
viste le conclusioni del P.M., come da nota del 09/07/2024. ritenuto di poter recepire le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti in udienza su affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio nato dalla loro unione, in quanto conformi all'interesse morale e materiale dello stesso;
ritenuta manifestamente superflua l'audizione della prole, atteso il carattere congiunto delle conclusioni che la riguardano;
ritenuto rispettato il principio di proporzionalità di cui all'art. 337 ter c.c. considerando, in particolare:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ritenuto che
non vi sia luogo a provvedere sulle spese legali, trattandosi di procedimento non contenzioso promosso congiuntamente a ministero di unico difensore comune alle parti,
P.Q.M.
1) provvede in conformità alle conclusioni congiunte di cui al verbale d'udienza del 27 giugno 2024, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte, e per l'effetto dispone:
- affidamento esclusivo di alla madre che assumerà da sola anche tutte le decisioni di Per_1
maggiore interesse per salute e istruzione, informandone nondimeno il padre;
- collocamento prevalente di presso la madre, dove il minore avrà anche la residenza;
Per_1
- visite paterne, compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre, almeno un pomeriggio alla settimana e lo sentirà in videochiamata almeno una volta alla settimana;
- durante le vacanze scolastiche estive potrà passare col padre almeno due settimane anche Per_1
non consecutive in periodi da concordare tra i genitori tempestivamente;
- il padre verserà alla madre di , per concorso al suo mantenimento ordinario, la somma di Per_1
€ 200,00 oltre ISTAT da versare alla madre entro il 27 di ogni mese;
- l'AUF erogato dall'INPS sarà fruito integralmente dalla madre affidataria esclusiva. - Le spese straordinarie per saranno suddivise tra i genitori al 50 % ciascuno, come da Per_1
Protocollo del Tribunale di Venezia del 20/09/2019;
2) nulla per le spese di lite.
Così deciso il 7.11./2024 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore
dott.ssa Silvia Barison