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Sentenza 29 aprile 2024
Sentenza 29 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 29/04/2024, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti
Il Tribunale ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marcello
Cozzolino, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.1.2024, ha trattenuto in decisione la causa iscritta al n. 1110/2021 r.g., concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA
tra
(P. IVA ), con sede a Torre de' Parte_1 P.IVA_1
Passeri (PE), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Della
Rocca del Foro di Pescara
attrice e
(C.F. ), residente a S. Giovanni Teatino, rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Alberto Civitarese del Foro di Chieti
(C.F. , nato a [...] l'[...], residente a S. Giovanni CP_2 C.F._2
Teatino in via Venezia n. 18, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella Luccitti del Foro di Chieti
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a [...]in CP_3 C.F._3
p.zza del Mazzarino n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Di Salvatore del Foro di Pescara
convenuti e
(C.F. ), con sede a Mogliano Veneto in via Marocchesa n. 14, in Controparte_4 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Rossi del Foro di
Roma
(C.F. ), con sede in Milano, Via Edmondo De Amicis n. 51, in persona Controparte_5 P.IVA_3
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Lombardi del Foro di
Milano, domiciliata a Pescara in via Rio Sparto n. 40, presso lo studio dell'avv. Adelchi Sulpizio
C.F. , con sede a Bologna in via Stalingrado n. 45, in persona del Controparte_6 P.IVA_4
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Eliodoro D'Orazio del Foro di Chieti
chiamate in causa
Oggetto: azione di risarcimento dei danni, domanda di manleva
Conclusioni dell'attrice: “In via principale, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva e solidale dell'Ing.
dell'Arch. e del Geom. nella loro qualità di progettisti e direttori dei Controparte_1 CP_3 CP_2
lavori, nella causazione dei danni lamentati da per mezzo dell'atto introduttivo del giudizio n. Parte_2
1952/2011 R.G. del Tribunale di Chieti e, per l'effetto, condannare i predetti convenuti al risarcimento dei danni subiti
e subendi da e quantificati nell'importo di € 163.122,66 o nella diversa somma, maggiore o Parte_2 minore, che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria in corso nell'ambito del giudizio n. 1952/2011 R.G.; - In
subordine, accertare e dichiarare la responsabilità concorrente tra e l'Ing. Parte_1 Controparte_1
l'Arch. e il Geom. nella loro qualità di progettisti e direttori dei lavori ognuno per quanto di CP_3 CP_2
competenza, nella causazione dei danni lamentati da per mezzo dell'atto introduttivo del Parte_2 giudizio n. 1952/2011 R.G. del Tribunale di Chieti e, per l'effetto, condannare i predetti convenuti al risarcimento pro
quota dei danni subiti e subendi da e quantificati nell'importo di € 163.122,66 o nella diversa Parte_2
somma, maggiore o minore, che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria in corso nell'ambito del giudizio n. 1952/2011
R.G.. - Con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio”
Conclusioni del convenuto sig. : “1a) Previa autorizzazione, alla chiamata in causa della Controparte_1
e rigettarsi tutte le domande così come proposte dalla Controparte_7 CP_5 [...]
nel proprio atto introduttivo, siccome inammissibili e /o improcedibili e/o nulle Parte_1
e/o infondate in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in premesse. In subordine, nei confronti delle Società Assicuratrici
chiamate in causa, e in caso di accoglimento, seppure parziale, delle Controparte_7 CP_5
domande proposte dalla nei confronti dell'Ing , 2a) Parte_3 Controparte_1
accertarsi e dichiararsi l'obbligo delle Società e in persona dei loro Controparte_7 CP_5
legali rappresentanti, a garantire e manlevare l'Ing. , in forza delle polizze professionali in essere, da Controparte_1
ogni eventuale conseguenza pregiudizievole e /o condanna che dovesse conseguire a carico dello stesso, anche per effetto
dell'accoglimento anche parziale, delle domande avversarie e conseguentemente condannare le dette Compagnie al
pagamento di ogni eventuale somma in favore dell'attrice.”
Conclusioni del convenuto sig. : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria CP_2
richiesta: In via preliminare: - dichiarare la litispendenza con il giudizio iscritto al n. 1952/2011 R.g. e disporre la
cancellazione dal ruolo della presente causa;
- in via subordinata: autorizzare la chiamata in causa, ex art. 269 c.p.c.,
della , in persona del legale rappresentante p.t., con sede in via Marocchesa 14, 31021 Controparte_8
Mogliano Veneto (TV), (Pec - Partita IVA ), per essere dalla stessa Email_1 P.IVA_5
garantito e manlevato da ogni eventuale condanna o conseguenza pregiudizievole della lite e, all'uopo differire la prima
udienza di comparizione per consentire la costituzione della società chiamata. In via pregiudiziale: - dichiarare
l'intervenuta decadenza dall'azione nei confronti del Geom. da parte della società attrice CP_2 Parte_1 per i motivi in premessa;
- nel merito, dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società attrice Parte_1 per i motivi in premessa. In subordine, nel merito: - rigettare la domanda attorea perché già formulata e dedotta o
deducibile nel precedente giudizio iscritto al 1952/2011 R.g., in presenza di giudicato;
- in via gradata, rigettare la
domanda attorea perché del tutto infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in comparsa di costituzione e
risposta e, per l'effetto, condannare l'attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari in favore della concludente. - In
via ulteriormente subordinata, ove fosse accolta la domanda attorea, condannare la , in Controparte_8
persona del legale rappresentante p.t, al pagamento di quanto effettivamente risulti dovuto all'attrice all'esito del
giudizio, per sorte capitale, interessi e spese di lite. In via riconvenzionale: - condannare, altresì, l'attrice al pagamento
della somma di €163.122,66, o in quell'altra maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, per i motivi esposti in
narrativa.”
Conclusioni del convenuto sig. : “Voglia il Giudice del Tribunale di Chieti, contrariis rejectis, così CP_3
provvedere: - in via preliminare e/o pregiudiziale accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attrice; -
nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari e/o pregiudiziali, nel merito: a) in via
principale respingere ogni domanda rivolta nei confronti dell'architetto in quanto infondata in fatto e CP_3
diritto per le ragioni esposte in narrativa;
b) in via subordinata di merito, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche
parziale, delle domande attoree dichiarare l'architetto tenuto al pagamento della minor somma di ragione e CP_3
di giustizia in base al grado di responsabilità che sarà accertato in corso di causa sul maggior danno stimato in €
85.000,00. Con rifusione delle spese di lite, competenze ed onorari, con rimborso forfetario delle spese generali,
maggiorate dai contributi fiscali e previdenziali come per legge”
Conclusioni della chiamata in causa “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: A - Controparte_4
in via pregiudiziale: accertare che la sentenza N.D. n. 535/2020 del 4.10.2020 del Tribunale di Chieti resa nel giudizio
iscritto al R.G. n. 1952/2020 costituisce giudicato esterno ai sensi dell'art. 324 c.p.c. e 2909 c.c. in ordine all'esclusione
di responsabilità in capo al geom. in relazione ai fatti di causa con ogni conseguente declaratoria di legge CP_2
e giustizia;
B - ferma, impregiudicata e non rinunciata la superiore richiesta, nel merito in via principale: dichiarare
inammissibile, improponibile e comunque respingere ogni domanda spiegata dall'attrice contro il geom. CP_2
CP_ perché infondata in fatto e in diritto, non avendo dato la prova che la condotta del geom. abbia Parte_1
concorso in modo efficiente a produrre il danno;
C - in subordine, escludere in ogni caso il diritto di a Parte_1
CP_ rivalersi per l'intero nei confronti degli odierni convenuti, ma, ove dimostrato che la condotta del geom. abbia
concorso in modo efficiente a produrre il danno, procedere alla graduazione delle responsabilità tra i professionisti
convenuti, con esclusione di qualunque vincolo di solidarietà o, in subordine, mediante accertamento del diverso grado
di responsabilità rispetto al vincolo di solidarietà, liquidando la misura del regresso secondo il giusto, il vero e il
rigorosamente provato e, in ogni caso, in misura complessivamente non superiore ad € 85.000,00 pari alla somma
corrisposta da a in via transattiva;
D - in detta gradata ipotesi, accertato e Parte_1 Parte_2 dichiarato che la polizza temporalmente operativa è la n. 649/59/00801890, rinumerata 761356362, con effetto dal
CP_ 1.10.2005 in proroga fino all'1.10.2013 stipulata dal geom. con rigettare la domanda di Controparte_9
garanzia impropria proposta dal predetto professionista per non operatività dell'assicurazione trattandosi di danni che
esulano quelli descritti dall'art. 2 della scheda di copertura e/o di danni alle opere che abbiano causato la rovina totale
delle stesse e/o di gravi difetti idonei a comprometterne in maniera certa e attuale la stabilità; E - in subordine,
CP_ dichiarare il diritto del geom. ad esse garantito dalla concludente società assicuratrice fino a concorrenza del
massimale di € 500.000,00 e con applicazione dello scoperto pari al 10% dell'importo di ogni sinistro, col minimo di €
500,00 e il massimo di € 15.000,00, ad eccezione che per i danni alle opere, per cui opera il maggior scoperto pari al 10%
dell'importo di ogni sinistro col minimo di € 10.000,00; F - in ogni caso, escludere, ai sensi dell'art. 8 delle condizioni
generali di assicurazione, qualunque responsabilità solidale, limitando la garanzia assicurativa alla quota di
CP_ responsabilità accertata in capo al geom. negandola invece per il residuo che il professionista fosse costretto a
corrispondere alla parte attrice per mero vincolo solidale, ma imputabile a responsabilità degli altri convenuti;
G - in via
gradata, in caso di rigetto dell'eccezione di cui al punto F che precede, accertare e dichiarare il diritto di Controparte_4
CP_ al regresso pro quota nei confronti dei coobbligati del geom. in relazione a quanto anticipato alla parte
[...]
vittoriosa della presente lite e non imputabile alla quota d'incidenza causale nella produzione del danno di pertinenza
dell'assicurato”
Conclusioni della chiamata in causa “in via preliminare: dichiarare inammissibile la Controparte_5
domanda di manleva e garanzia svolta dal ing. nei confronti di per carenza di legittimazione CP_1 Controparte_5
passiva della stessa per i motivi dedotti nel presente atto;
in subordine: - rigettare la domanda di manleva e garanzia
svolta dal ing. nei confronti della terza chiamata , non sussistendo le condizioni di operatività CP_1 Controparte_5
della garanzia assicurativa cui alla polizza di responsabilità civile professionale “Dual Professioni Ingegneri” PI-
63600621M0 per tutti i motivi dedotti nel presente atto. nel merito: rigettare la domanda di manleva e garanzia
formulata dal ing. nei confronti di , previo rigetto delle domande svolte nei confronti dell'ing. CP_1 Controparte_5
in quanto inammissibili e, comunque, in quanto infondate in fatto e in diritto, non sussistendo qualsivoglia CP_1
sua responsabilità nello svolgimento dell'incarico professionale conferitogli in relazione ai fatti dedotti nel presente
giudizio. In subordine: Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva e garanzia formulata dal ing.
nei confronti di , statuire la condanna di quest'ultima nei limiti delle condizioni di operatività CP_1 Controparte_5
del contratto di assicurazione in atti, compresi il limite del secondo rischio, franchigia e massimale”
Conclusioni della chiamata in causa “Piaccia all'On.le Tribunale di Chieti, Controparte_6
contrariis reiectis, in via preliminare: accogliere le preliminari eccezioni sollevate;
nel merito: ove non accolte le
preliminari eccezioni, rigettare tutte le avverse domande sia perché infondate sia perché non provate;
in subordine
accertare e quantificare l'entità dell'effettivo indennizzo (ove ritenuta valida la garanzia) nei limiti del dovuto, in forza
di legge e del contratto, solo ove non eccedente il massimale della altra assicurazione convenuta, quale compagnia di primo rischio, e detratta, in ogni caso, l'eccepita franchigia e la percentuale di danno non risarcibile per l'eventuale
concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 Cc sempre comunque, al netto della franchigia contrattuale sopra
eccepita, entro il massimale assicurato, al netto d'eventuali risarcimenti liquidati;
vinte in ogni caso le spese di lite,
come da parametri forense”
FATTO E DIRITTO
La ha convenuto dinanzi a questo Tribunale i sig.ri Parte_1
, , , chiedendo che ne fosse accertata la responsabilità esclusiva e Controparte_1 CP_3 CP_2
solidale, o in subordine concorrente (con quella di essa stessa attrice), per la causazione dei danni riportati dalla nell'esecuzione di un contratto di appalto, quantificati in € 163.122,66 Parte_2
nell'ambito del giudizio rubricato al n. 1952/2011 r.g., e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni stessi.
Si è costituito in giudizio il sig. , sollevando eccezione di litispendenza, dato che la CP_2 Parte_1
aveva presentato riserva di appello avverso la sentenza non definitiva emessa nel giudizio n.
[...]
1952/2011 r.g., nella parte in cui aveva dichiarato non luogo a provvedere sulle domande della Parte_1
CP_ nei confronti suoi e dei sig.ri e , per la rilevata tardività della chiamata in causa.
[...] CP_1
Ha poi eccepito il difetto di legittimazione attiva della avendo questa fatto valere Parte_1
un diritto spettante alla la decadenza dall'azione di responsabilità professionale, Parte_2
essendo stata l'opera consegnata e collaudata nell'anno 2005, ed avendo l'attrice già consumato il suo potere di agire nei confronti dei tecnici nel giudizio n. 1952/2011 r.g., ed ha spiegato domanda riconvenzionale nei confronti della chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 163.122,66, pari Parte_1
all'importo richiesto dalla nel giudizio n. 1952/2011 r.g., evidenziando di essersi limitato Parte_2
a redigere il progetto architettonico, e di essere dunque estraneo alla causazione dei danni lamentati.
Previa richiesta di autorizzazione a chiamare in causa la Compagnia ha chiesto il Controparte_4
rigetto della domanda, o in subordine di essere manlevato dalla predetta compagnia di assicurazioni, ed in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento della somma di € 163.122,66.
Si è costituito anche il sig. , eccependo la litispendenza rispetto al giudizio per il quale Controparte_1
la ha presentato riserva di appello, il difetto di legittimazione attiva di quest'ultima, avendo Parte_1 fatto valere un diritto vantato dalla chiedendo di essere autorizzato a chiamare in Parte_2
causa la e la . Controparte_7 CP_5
Ha chiesto quindi il rigetto delle domande, o in subordine che le compagnie di assicurazione chiamate in causa vengano condannate a tenerlo indenne dalle conseguenze negative del giudizio. Si è costituito in giudizio il sig. , eccependo il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, che CP_3 ha fatto valere un diritto spettante ad altro soggetto, la litispendenza rispetto al giudizio n. 1952/2011 r.g., e nel merito evidenziando l'infondatezza della domanda.
Ha chiesto quindi l'accoglimento delle eccezioni preliminari sollevate, il rigetto nel merito della domanda, o in subordine l'accertamento del suo eventuale grado di corresponsabilità e il contenimento della domanda nei limiti della stessa.
Autorizzatane la citazione, si sono costituite:
la chiamata in causa dal sig. , la quale ha eccepito il proprio difetto di Controparte_5 CP_1 legittimazione passiva, l'inoperatività della polizza, e nel merito si è associata alle richieste ed eccezioni dell'assicurato chiamante, e in subordine ha chiesto tenersi conto della franchigia e dei massimali di polizza;
la chiamata in causa dal sig. , che ha eccepito Controparte_10 CP_1
l'inoperatività della polizza, che operava a secondo rischio, e che ha dedotto l'esistenza di una franchigia, nel merito associandosi alle considerazioni e richieste dell'assicurato chiamante;
la chiamata in causa dal sig. che ha eccepito il passaggio in giudicato Controparte_4 CP_2
della sentenza n. 535/2020, nella parte in cui era stata esclusa la responsabilità del sig. ed ha CP_2
chiesto il rigetto della domanda nei confronti dell'assicurato chiamante, per infondatezza, in subordine l'individuazione della quota di responsabilità del sig. con esclusione di ogni CP_2
solidarietà, e tenendo conto dell'esito transattivo della controversia tra la e la Parte_2
nel giudizio n. 1952/2011 r.g., con rigetto della domanda di manleva, o in Parte_1
subordine tenendo conto dei massimali e della franchigia, con esclusione di ogni forma di solidarietà, in ulteriore subordine chiedendo l'accertamento del suo diritto di agire in regresso nei confronti dei coobbligati del sig. CP_2
Istruita la causa a mezzo dell'interrogatorio del legale rappresentante della società attrice e della prova testimoniale, le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 12.1.2024, all'esito della quale sono stati concessi loro i termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente deve essere revocata l'ordinanza adottata il 10.10.2022, con cui il precedente istruttore ha dichiarato la contumacia della che è estranea al giudizio, non figurando quale Parte_2
convenuta né come chiamata in causa, ma che è stata semplicemente (seppur per ragioni non intellegibili)
destinataria della notificazione dell'atto di citazione, nella menzionata qualità di “controinteressata”, invero non prevista dal codice di rito. In questa sede giova premettere che il giudizio n. 1952/2011 r.g. è stato introdotto dalla
[...]
ai sensi dell'art. 1669 c.c., nei confronti della Parte_2 Parte_1
in relazione a gravi vizi riscontrati su un immobile di cui la prima aveva appaltato la realizzazione alla seconda con contratto del 28.10.2002, e per la cui eliminazione era necessario sostenere spese pari ad €
163.122,66.
La ha in quel giudizio contestato la fondatezza della Parte_1
domanda, sostenendo che i vizi dedotti scaturivano da errori di natura progettuale, che aveva segnalato ai direttori dei lavori, che avevano però insistito affinché le opere venissero eseguite conformemente ai progetti, relegandola al ruolo di mera esecutrice delle opere, ed ha contestato la quantificazione dei danni lamentati, chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa i progettisti e direttori dei lavori (geom.
[...]
, arch. , e ing. ), affinché ne fosse dichiarata l'esclusiva responsabilità. CP_2 CP_3 Controparte_1
Autorizzatane la chiamata in causa, i direttori dei lavori si sono costituiti in giudizio, contestando la
CP_ domanda nei loro confronti, e chiedendo (con l'eccezione dell'arch. ) di essere autorizzati a chiamare in causa le rispettive assicurazioni per la responsabilità civile, per esserne manlevati;
queste ultime, poi, si sono costituite sollevando eccezioni e formulando richieste che in questa sede non vengono riportate poiché non rilevanti.
All'esito dell'istruttoria è stata emessa la sentenza non definitiva n. 535/2020, con cui è stata dichiarata la decadenza della convenuta dalla facoltà di chiamare in causa terzi, per tardività della chiamata, ed è stato quindi dichiarato non luogo a provvedere sulle domande formulate dalla convenuta nei confronti dei direttori dei lavori, e sulle ulteriori domande formulate da questi ultimi nei confronti della
[...]
della e della Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13
Con la medesima sentenza è stata poi accertata l'infondatezza delle deduzioni della società convenuta,
relative all'avere segnalato gravi difetti progettuali ai direttori dei lavori, e all'avere questi ultimi insistito affinché l'opera venisse realizzata conformemente al progetto, relegandola così a mera esecutrice dei lavori,
considerata l'inconsistenza delle prove testimoniali addotte dalla convenuta a sostegno della sua eccezione.
È stata poi accertata la sussistenza dei gravi difetti dell'opera, ed è stata così dichiarata la responsabilità
della ai sensi dell'art. 1669 c.c., con sentenza parziale passata in giudicato. Parte_1
Il procedimento n. 1952/2011 r.g. è quindi proseguito tra le sole ed e Parte_2 Parte_1
sono state adottate le determinazioni istruttorie necessarie per verificare l'incidenza dei vari fattori individuati dal c.t.u. come possibili cause dei fenomeni fessurativi rilevati (cedimento e deformazione strutturali localizzati ed estesi che hanno interessato contemporaneamente e singolarmente parti strutturali
(solai, travi, solai di copertura); peculiarità geometriche della struttura nel suo complesso e contestuali condizioni di carico e sollecitazioni ipotizzate in fase di progetto;
specifiche peculiarità strutturali delle soluzioni tecniche utilizzate in fase di costruzione), per individuare le opere necessarie alla risoluzione dei problemi, ed i relativi costi. Tali accertamenti tecnici non sono però stati svolti, per indisponibilità delle parti ad anticipare le spese necessarie all'ausiliario; quindi la e la hanno concluso una transazione, Parte_2 Parte_1
ed il giudizio si è concluso con la sentenza n. 791/2021, con cui è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, anch'essa passata in giudicato.
Tanto premesso, va detto che nel presente giudizio la ha in primo luogo chiesto che venga Parte_1
accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva e solidale dei convenuti, nella loro qualità di progettisti e direttori dei lavori, nella causazione dei danni lamentati dalla nel giudizio rubricato Parte_2
al n. 1952/2011 r.g. di questo Tribunale, e la condanna degli stessi “al risarcimento dei danni subiti e subendi da
e quantificati nell'importo di € 163.122,66 o nella diversa somma, maggiore o minore, che Parte_2
dovesse risultare all'esito dell'istruttoria in corso nell'ambito del giudizio n. 1952/2011 r.g. In subordine, accertare e
dichiarare la responsabilità concorrente tra e l'Ing. l'Arch. e il Parte_1 Controparte_1 CP_3
Geom. nella loro qualità di progettisti e direttori dei lavori ognuno per quanto di competenza, nella CP_2
causazione dei danni lamentati da per mezzo dell'atto introduttivo del giudizio n. 1952/2011 Parte_2
R.G. del Tribunale di Chieti e, per l'effetto, condannare i predetti convenuti al risarcimento pro quota dei danni subiti e
subendi da e quantificati nell'importo di € 163.122,66 o nella diversa somma, maggiore o Parte_2
minore, che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria in corso nell'ambito del giudizio n. 1952/2011 R.G.”.
Detta domanda, interpretata nella sua formulazione letterale, imporrebbe l'emanazione di una sentenza di inammissibilità, non potendo la chiedere la condanna dei convenuti al risarcimento di un Parte_1
danno patito da un soggetto terzo, la rimasto estraneo al presente procedimento, Parte_2
per evidente difetto di legittimazione attiva.
Tale difetto è stato eccepito dai convenuti nei loro atti introduttivi, e la società attrice, pur non modificando la domanda, l'ha tuttavia qualificata come richiesta di manleva, dichiarandosi interessata ad ottenere una pronunzia di condanna dei convenuti al pagamento di una somma pari a quella che la medesima convenuta è tenuta a versare alla in conseguenza delle statuizioni adottate Parte_2
all'esito del giudizio n. 1952/2011 r.g.
Tale diversa qualificazione della domanda, oltre ad essere insanabilmente in contrasto con il modo in cui
è stata espressa, sopra testualmente riportato, condurrebbe, a tutto voler concedere, ad una sentenza di rigetto per infondatezza della pretesa.
In tal caso, infatti, la avrebbe dovuto fornire la prova dei fatti posti a fondamento della Parte_1 sua pretesa, ossia del fatto:
che i gravi vizi manifestatisi sull'immobile oggetto del contratto di appalto siano scaturiti in tutto o in parte da vizi progettuali;
che detti vizi progettuali sono stati da essa comunicati ai direttori dei lavori;
che i direttori dei lavori, che ha convenuto in giudizio, abbiano insistito affinché i lavori venissero svolti nelle modalità da essi stabilite, relegandola al ruolo di mera esecutrice degli stessi.
Nessuno di tali fatti ha però ricevuto dall'istruttoria il minimo riscontro, essendo dalla prova testimoniale emerso unicamente che i direttori dei lavori erano presenti sul cantiere durante l'esecuzione delle opere.
Peraltro la medesima attrice, con le sue note di udienza del 3.10.2023 ha inammissibilmente chiesto che il
Tribunale tenga conto della relazione di c.t.u. espletata nel procedimento n. 1952/2011 r.g., che non solo non
è opponibile ai convenuti in questo giudizio, la cui partecipazione al procedimento n. 1952/2011 r.g. è
avvenuta in virtù di una chiamata inammissibile per tardività, ma che inoltre nessuna prova concreta fornisce del fatto che i vizi dell'immobile siano dipesi da carenze progettuali.
Né il Tribunale ha ritenuto di disporre in via d'ufficio una c.t.u., dato che la domanda della società attrice
è stata ancorata, sotto l'aspetto anche quantitativo, all'entità del credito risarcitorio riconosciuto alla
[...]
all'esito del procedimento n. 1952/2011 r.g. Parte_2
Essendosi quest'ultimo giudizio concluso con una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere, anche un eventuale accertamento tecnico della corresponsabilità dei convenuti nella causazione dei danni lamentati dalla non avrebbe in alcun modo potuto condurre ad una condanna Parte_2
dei convenuti stessi.
Né ovviamente, il Tribunale avrebbe potuto tenere conto del contenuto della transazione conclusa tra la e la sia perché la transazione stessa non può essere opposta ai convenuti, Parte_2 Parte_1
che sono terzi rispetto ad essa, sia poiché la domanda dell'attrice non la richiama ai fini della determinazione della somma richiesta.
Le domande della società attrice devono quindi essere respinte, per inammissibilità e per infondatezza,
con conseguente assorbimento delle domande di manleva spiegate dai convenuti.
Le spese di lite gravano sull'attrice, in virtù del principio di soccombenza nei confronti dei convenuti, ed anche del principio di causalità nei confronti dei terzi chiamati in causa (Cass. Sez. I Civ., ordinanza n. 10364
del 18.4.2023). Esse vengono liquidate tenendo conto del valore della controversia, e dei valori medi di liquidazione stabiliti dalla tabella n. 2 allegata al d.m. n. 55/2014, ridotti ai minimi per la fase istruttoria,
consistita nell'interrogatorio del legale rappresentante della società attrice e nel rapido esame di appena n. 3
testimoni (fase di studio € 2.552,00, fase introduttiva € 1.628,00, fase istruttoria € 2.835,00, fase decisionale €
4.253,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla
[...]
nei confronti dei sig.ri , , , e con la Parte_1 Controparte_1 CP_2 CP_3
chiamata in causa della della e della così Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 decide:
revoca l'ordinanza adottata dal precedente istruttore in data 10.10.2022, con cui è stata dichiarata la contumacia della in quanto del tutto estranea alla controversia;
Parte_2
respinge le domande della società attrice nei confronti dei convenuti, per inammissibilità ed infondatezza;
condanna la società attrice a rifondere le spese di lite sostenute dai convenuti e dai chiamati in causa, liquidate per ciascuno in € 11.268,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Chieti, 26.4.2024
Il giudice
Marcello Cozzolino