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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 02/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Anna Maria Rossi Presidente
- dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere
- dott. Maurizio Miranda Giudice Ausiliario Relatore
Esaminati gli atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1201/2021 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con l'Avvocato VACCARO CARMINE con domicilio eletto in VIA C.F._2 R. LEVI MONTALCINI 216 MODENA
APPELLANTE/I contro
(C.F. ) con l'Avvocato CASADIO ORESTE, FREGNI Controparte_1 C.F._3 RUGGERO ( ) C/O CASADIO ORESTE VIA D'AZEGLIO, 47 40123 C.F._4 BOLOGNA;
( ) C/O CASADIO ORESTE VIA CP_2 C.F._5 D'AZEGLIO, 47 40123 BOLOGNA;
con domicilio eletto in VIA D'AZEGLIO N.47 40123 BOLOGNA;
on l'Avvocato PANNI FRANCESCO e l'Avvocato SIRENA Controparte_3 ANDREA
APPELLATO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, da intendersi in questa sede richiamate, all'Udienza del 9 ottobre 2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 8 Con atto di citazione notificato in data 6/3/2018 e adivano il Parte_1 Parte_2
Tribunale di Modena per sentir condannare il Rag. al risarcimento del danno derivante Controparte_1
da responsabilità professionale.
A fondamento della domanda deducevano di essere stati soci della società che era stata Controparte_4
cancellata dal Registro delle Imprese in data 12/11/2022.
Riferivano che la predetta società aveva un credito IVA maturato nell' anno 2001 pari ad € 53.905,00,
che a seguito della cancellazione detto credito era stato loro trasferito in quanto soci ed in forza del bilancio di liquidazione della società e che in relazione a tale credito in data 7/2/2002 il liquidatore della società aveva presentato istanza di rimborso.
Affermavano che il Rag. cui era stato conferito dalla società incarico professionale per Controparte_1
gli adempimenti contabili e fiscali della stessa, aveva omesso di interrompere la prescrizione con conseguente estinzione del loro diritto alla percezione del rimborso.
La causa veniva iscritta al nr. 2096/18 del Ruolo Generale del Tribunale di Modena.
Si costituiva il Rag. il quale contestava la fondatezza della domanda e chiedeva ed Controparte_1
otteneva l'autorizzazione alla chiamata in causa di con la quale aveva Controparte_3
stipulato polizza per l'assicurazione della responsabilità professionale.
La compagnia si costituiva instando per il rigetto della domanda attorea evidenziando in ogni caso i limiti della garanzia, sia in punto alla franchigia di € 500,00 che in punto alla non operatività della stessa in caso di dolo dell'assicurato ovvero di consapevolezza della condotta lesiva in epoca antecedente alla sottoscrizione della polizza.
Ritenuta la causa di natura documentale, con Sentenza nr. 685/21 il Tribunale di Modena respingeva la domanda affermando che il non aveva ricevuto alcun incarico professionale dai soci della società CP_1
cancellata dal Registro delle Imprese.
Avverso detta Sentenza proponevano appello e Pt_1 Parte_2
pagina 2 di 8 Si costituivano le parti appellate le quali instavano per il rigetto della domanda.
Con Ordinanza del 7-14/12/2021 la Corte ammetteva la prova per testimoni dedotta dalla parte attrice in primo grado, limitatamente ai capitoli nnrr. 11-12-13-14-15-20 della memoria ex art. 183 comma 6
nr. 2, e fissava per l'espletamento della prova l'Udienza del 12/4/2023.
La causa veniva trattenuta in decisione all'Udienza sopra indicata sulle conclusioni precisate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione riproposta dall'appellato relativamente all'invocata prescrizione della domanda azionata nei suoi confronti.
Tale eccezione non può essere condivisa.
Anche senza voler considerare l'effetto interruttivo della prescrizione del credito IVA conseguente al rimborso richiesto dalla società prima della cancellazione dal Registro delle Imprese, si deve considerare che detto diritto, sorto in relazione all'anno di imposta 2001, si è estinto per prescrizione decennale nell'anno 2011.
Considerato che la responsabilità contrattuale del professionista, invocata dagli attori in atto di citazione, insorge nel momento in cui si verifica l'estinzione del diritto che, in tesi di parte appellante,
il professionista avrebbe dovuto coltivare, si deve affermare che il termine di prescrizione decennale di detta responsabilità sarebbe maturato nell'anno 2021 e dunque successivamente all'introduzione del giudizio di primo grado nei confronti del Rag. CP_1
Per quanto attiene il merito dell'appello, si osserva quanto segue.
Con il primo motivo di appello gli appellanti censurano la Sentenza di primo grado nella parte in cui è
stato ritenuto rilevante il documento del 23/4/2002, con il quale la società poi cancellata comunicava che intendeva revocare la istanza di liquidazione diretta del rimborso IVA anno 2001 pari ad €
53.905,00 non avendo gli attori la possibilità di prestare l'idonea garanzia e fideiussione richiesta. pagina 3 di 8 Ritengono gli appellanti che sul punto la Sentenza di primo grado difetti di motivazione in relazione al fatto che nonostante la rinuncia alla liquidazione c.d. “diretta” da parte del concessionario la società
aveva specificato che la richiesta di rimborso ordinario da parte dell'Agenzia delle Entrate rimaneva comunque in essere.
Affermano pertanto che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che vi fosse stata una rinuncia al rimborso Iva da parte della e non invece alla sola e particolare procedura di rimborso Controparte_4
accelerato (per la quale occorreva prestare fideiussione) con conseguente conferma della richiesta di rimborso cosiddetto “ordinario”.
Affermano inoltre che l'appellato non poteva non sapere che chi doveva ricevere il rimborso IVA erano gli ex soci della società.
Con il secondo motivo di appello si afferma l'erroneità della Sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non dimostrato il conferimento da parte degli ex soci al Rag. di un mandato CP_1
professionale volto a curare per loro conto l'incasso del credito IVA evidenziando che il Rag. CP_1
aveva provveduto alla redazione del bilancio di liquidazione da cui si evinceva che il predetto credito era trasferito in capo ai soci della società cancellata, anche in ragione del fatto che alla società
“cliente”, dopo la cancellazione della società, sono automaticamente sostituiti i soci della stessa.
Affermano inoltre che l'immotivato rigetto delle prove orali aveva loro impedito di dimostrare il conferimento dell'incarico professionale al Rag. CP_1
Con il terzo motivo di appello si censura la Sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che non vi fosse alcuna certezza e liquidità del credito preteso.
I primi due motivi di appello possono essere oggetto di trattazione congiunta e devono ritenersi fondati.
I capitoli di prova somministrati ai testimoni, pur non vertendo specificatamente sull'affermazione del conferimento di un incarico professionale in favore del Rag. permettono di affermare che questi CP_1
pagina 4 di 8 abbia assunto nei confronti degli odierni appellanti una posizione di garanzia la cui violazione integra un'ipotesi di responsabilità contrattuale.
La risposta data dal testimone in relazione a fatti, peraltro accaduti quando il credito di Testimone_1
cui trattasi ancora non era prescritto, permette di affermare che il Rag. aveva assunto lo specifico CP_1
obbligo di provvedere alla cura dell'istanza di rimborso del credito IVA.
Nella medesima direzione volgono anche le deposizioni degli altri testi, i quali hanno confermato il fatto che in numerose occasioni venivano richieste al Rag. informazioni circa l'andamento CP_1
dell'istanza di rimborso e che in tutte le predette occasioni erano state da questi fornite rassicurazioni circa il corretto sviluppo del procedimento, al decorso del quale si sarebbe ottenuto il rimborso auspicato.
Anche il terzo motivo di impugnazione, relativo alla quantificazione del credito derivante dal rimborso di cui in atti appare meritevole di accoglimento.
Risulta infatti dalla disamina dell'istruttoria documentale (si veda il doc. nr. 3 allegato all'atto di citazione ed il doc. nr. 18, confermato dalla teste all'Udienza sopra indicata) che la società Tes_2
vantava un credito IVA residuo pari ad € 53.905,00 a fronte di un precedente maggior credito di €
57.430,00 risultante dal bilancio finale di liquidazione e ridottosi alla somma sopra indicata in ragione di un rimborso parziale conseguito dalla società prima della cancellazione dal Registro delle Imprese.
Peraltro, per quanto attiene la prova dell'importo del credito di cui sopra, si evidenzia che il modello
VR2002 risulta depositato presso l'agente della riscossione e da questi vidimato ed anche tale circostanza è stata confermata dalla teste la quale, nel richiamare il documento nr. 18 dalla Tes_2
stessa redatto ha altresì confermato l'esito negativo della richiesta di rimborso in ragione della prescrizione del credito e non dell'inesistenza originaria dello stesso.
In ragione di quanto sopra esposto, la domanda degli appellanti deve essere accolta e dunque,
considerato che non vi è contestazione circa il fatto che il credito sia prescritto, l'appellato deve essere pagina 5 di 8 condannato al risarcimento del danno derivante dall'omesso espletamento dell'attività professionale volta ad ottenere il conseguimento del rimborso ovvero quantomeno ad evitare l'estinzione del relativo diritto, danno che correttamente deve commisurarsi all'entità del rimborso negato.
Sulla somma da determinarsi in € 53.905,00 devono riconoscersi i soli interessi legali a far data dalla domanda e ciò in quanto, pur trattandosi di un debito di valore, l'importo così liquidato ha la funzione di ristorare le parti appellanti del mancato conseguimento di una somma di denaro.
La predetta somma dovrà inoltre essere suddivisa in parti uguali tra i due appellanti e ciò in ragione di quanto previsto sul punto nel piano di riparto approvato in sede di bilancio di liquidazione della società.
In ragione dell'accoglimento della domanda principale, deve accogliersi la domanda di garanzia spiegata dal Rag. nei confronti di al netto della somma di € 500,00 CP_1 Controparte_3
prevista quale franchigia, e ciò in quanto l'evento dedotto in giudizio ed accertato per le ragioni sopra esposte appare riconducibile alle previsioni della polizza stipulata tra l'appellato e la ridetta compagnia.
Deve altresì accogliersi la domanda della parte appellante volta ad ottenere la restituzione di quanto versato a titolo di spese di lite del primo grado di giudizio, spese documentate nella misura di €
4.750,51 in favore del Rag. e di € 5.795,70 in favore della compagnia CP_1 [...]
in quanto all'accoglimento dell'appello consegue la condanna delle parti Controparte_3
appellate alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, spese che devono porsi a carico del soccombente per quanto attiene la refusione in favore della parte appellante ed a carico della compagnia per quanto attiene il proprio assicurato, giusta la previsione di cui all'art. 1917 c.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto da e e per l'effetto, in riforma della Sentenza del Tribunale di Parte_1 Parte_2
pagina 6 di 8 Modena nr. 685/21, accertata la responsabilità professionale dell'appellato per le ragioni esposte in motivazione:
a) accoglie la domanda proposta dagli attori in primo grado e per l'effetto
- condanna al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
26.952,00 oltre interessi legali a far data dal 6/3/2018 fino al saldo;
- condanna al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_2
26.952,00 oltre interessi legali a far data dal 6/3/2018 fino al saldo;
- condanna alla restituzione della somma di € 4.750,51 versata dagli appellanti Controparte_1
in esecuzione della Sentenza di primo grado;
b) accoglie la domanda di garanzia proposta da nei confronti della compagnia Controparte_1
da questi chiamata in causa e per l'effetto condanna a manlevare e Controparte_3
tenere indenne il predetto da quanto questi sia tenuto a pagare agli appellanti in Controparte_1
forza della presente Sentenza per sorte, interessi e spese legali come di seguito liquidate, al netto della franchigia contrattualmente prevista di € 500,00 e con esclusione delle somme ricevute dal predetto in esecuzione della Sentenza di primo grado e oggetto di restituzione in favore degli appellanti;
c) condanna alla restituzione della somma di € 5.795,70 versata Controparte_3
dagli appellanti in esecuzione della Sentenza di primo grado.
Condanna alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in Controparte_1
favore della parte appellante e spese che liquida in Parte_1 Parte_2
complessivi € 4.000,00 per il primo grado ed € 3.500,00 per il presente grado di appello,
somme da maggiorarsi di rimborso forfetario nonché IVA e CNPAA come per legge.
pagina 7 di 8 Condanna alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di Controparte_3
giudizio in favore del proprio assicurato spese che liquida nell'importo di € Controparte_1
3.500,00 per il primo grado ed € 3.500,00 per il presente grado di appello, somme da maggiorarsi di rimborso forfetario nonché IVA e CNPAA come per legge.
Così deciso a Bologna nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2024.
Il Presidente dott. Anna Maria Rossi L'estensore Avv. Maurizio Miranda
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