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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/10/2025, n. 4852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4852 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14549/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 14549/2022 promossa da:
, quale impresa designata per il Fondo di garanzia vittime della Parte_1 strada in Sicilia, con sede legale e direzione in Bologna, via Stalingrado n. 45, P.IVA:
, in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Paternò (CT), P.IVA_1 piazza Martiri di Ungheria n. 10, presso lo studio dell'avv. Massimo Parisi, che la rappresenta e difende giusta procura agli atti;
Appellante
Contro
, nato a [...] il [...] (CF: ), Controparte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Luca Formica ed elettivamente domiciliato in Catania, via Quieta n. 1, giusta procura in atti;
Appellata
------------
Conclusioni
pagina 1 di 8 All'udienza del 2 aprile 2025 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
---------
Svolgimento del processo
Con la sentenza n. 149/2022 RG, resa in data 24 settembre 2022, il Giudice di Pace di
Paternò ha accolto la domanda con cui chiedeva dichiararsi, in ordine al Controparte_1 sinistro stradale verificatosi a Paternò il 4 giugno 2016, la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo rimasto non identificato e, per l'effetto, condannarsi
[...]
, quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo Parte_1 di Garanzia Vittime della Strada, al risarcimento dei danni non patrimoniali occorsi.
In seno all'atto introduttivo del giudizio l'attore ha riferito che, nella data occasione, stava percorrendo, alla guida dell'autovettura Fiat Stilo, tg. CG501ME, la SS284 direzione Adrano-
Paternò, allorché un veicolo, proveniente dal senso opposto di marcia, aveva improvvisamente invaso la sua corsia di percorrenza, costringendolo, al fine di evitare l'impatto frontale, a sterzare verso sinistra, sì finendo per urtare il muretto in cemento posto a margine della carreggiata.
Il Giudice di primo grado, alla stregua delle risultanze istruttorie, ha condannato
[...]
, nella qualità, al pagamento della somma di €. 20.000,00, oltre interessi. Le Parte_1 spese processuali sono state liquidate secondo la regola della soccombenza.
Avverso la detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, ha formulato appello la , FGVS. Parte_1
Ha eccepito, con il primo motivo di gravame, la nullità della sentenza per difetto di motivazione, specificatamente denunciando che il GdP avrebbe omesso di dare conto del percorso logico giuridico seguito e delle fonti del convincimento poste a fondamento della statuizione di accoglimento.
Ha sostenuto, dipoi, con l'ulteriore ragione di censura, il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attore quanto alla dimostrazione della dinamica del sinistro, dell'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente e, altresì,
pagina 2 di 8 dell'ignoranza incolpevole circa l'identità del mezzo, per l'appunto, rimasto ignoto. Al riguardo ha rilevato l'inattendibilità della testimonianza resa in giudizio, ha richiamato le evidenze dei rilievi dei VVUU intervenuti sui luoghi, siccome attestanti la riconducibilità del sinistro ad un evento autonomo, ha denunciato la mancanza di CTU modale.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito , il quale ha chiesto il rigetto Controparte_1 del gravame perché infondato nelle ragioni opposte.
Con ordinanza dell'11 gennaio 2023, il giudice istruttore, ravvisandone i presupposti, ha sospeso la provvisoria esecuzione della gravata sentenza.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 2 aprile 2025 previa concessione dei termini per le comparse conclusionali e delle memorie di replica.
---------
Motivi della decisione
L'esame dell'incoata impugnazione può utilmente muovere dai sollevati motivi di merito, atteso il loro carattere assorbente e dirimente ai fini della definizione della controversia.
Con essi la società appellante sostiene sostanzialmente l'erronea valutazione delle evidenze istruttorie e, di seguito, il mancato assolvimento, da parte di , Controparte_1 dell'onere probatorio su di lui gravante.
Entrambi i motivi sono fondati e vanno, pertanto, accolti nei termini di cui si dirà.
La sentenza gravata fonda il proprio convincimento su tre principali fonti di prova: la dichiarazione testimoniale, la CTU medico-legale, il rapporto di intervento della Polizia municipale.
Nello specifico, il giudice di prime cure, al fine di determinare la responsabilità del dedotto sinistro, ha ritenuto di valorizzare la testimonianza resa da che ha Testimone_1 dichiarato di essere stato presente al momento dell'incidente e di aver atteso l'arrivo dell'autombulanza e della polizia (ADR: “abbiamo aspettato che sopraggiungessero autombulanza e polizia. Io ero presente”), sì confermando la dinamica descritta in citazione
(“ADR: mi dirigevo con la mia auto verso Catania, provenendo da Biancavilla. Ricordo che mi precedeva un'auto grigia di cui non ricordo la marca né modello condotta da un ragazzo (…) un'auto nera, di cui non ricordo le dimensioni né il tipo, ha invado la nostra corsia, sicché il
pagina 3 di 8 conducente dell'auto grigia per evitare il sicuro impatto ha sterzato verso sinistra andando a sbattere contro un muro di cemento”).
Senonchè, a ben vedere, tale deposizione, ove adeguatamente scrutinata, non appare idonea a sorreggere la ricostruzione accolta.
Innanzitutto, va osservato che, stando alla documentazione in atti, la presenza del teste, che pure riferisce di essere stato presente sino al sopraggiungere dei VVUU, non risulta menzionata né nel rapporto di intervento redatto dalla Polizia municipale né in alcun atto o altra dichiarazione stragiudiziale intercorrente tra le parti in causa, con conseguente difetto dei necessari riscontri obiettivi: egli, d'altra parte, si presenta spontaneamente ai
VVUU al fine di essere assunto a sommarie informazioni ma solo a distanza di sette mesi dall'evento, peraltro riferendo, ben a differenza di quanto dichiarato in udienza, di essersi allontanato prima dell'arrivo della polizia (cosa credere ?).
A ciò si aggiungano le incongruenze emerse in sede di escussione, segnatamente con riferimento all'indicazione del luogo di verificazione dell'incidente: lo stesso , Tes_1 infatti, ha collocato l'evento “all'altezza dello svincolo per Adrano”, mentre la parte attrice lo ha descritto come avvenuto “a pochi km da Paternò” e, nondimeno, gli agenti intervenuti, nel relativo verbale, ne hanno attestato lo svolgimento “nei pressi del km 40+450, territorio del comune di Paternò”.
Ebbene, le due circostanze minano l'attendibilità della prova testimoniale, sì da non poterla assurgere, di per sé sola, ad elemento di giudizio decisivo.
Vi è poi che la CTU medico-legale effettivamente espletata in primo grado non riveste alcuna portata dimostrativa in ordine alla dinamica dell'evento: le conclusioni ivi riportate, invero, si limitano ad attestare la compatibilità delle occorse lesioni personali con la circostanza dell'impatto dell'auto contro il muretto laterale, epperò non forniscono elementi utili ad individuare la causa dell'incidente - vale a dire, se esso, nello specifico, sia stato determinato dall'interferenza di un veicolo rimasto sconosciuto ovvero da una perdita di controllo/guasto autonomo del mezzo.
Quanto all'impossibilità per la consulenza di sopperire al difetto di prova dei fatti costitutivi della domanda, avendo questa natura valutativa e non esplorativa, vi è che, infatti, la giurisprudenza di legittimità, in parola, afferma: “La consulenza tecnica d'ufficio non è
pagina 4 di 8 mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze.
Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. civile, sez. III, 31 marzo 2025, n.8498).
Decisivo rilievo, per converso, assume il rapporto della Polizia municipale, dal quale risulta che il veicolo condotto dal , dopo aver perso aderenza, ha urtato e strisciato CP_1 per circa dieci metri contro il muretto posto sul lato sinistro della corsia opposta e si è fermato a circa 21 mt dal punto d'urto.
Ebbene tale circostanza - indipendentemente dalla mancata contestazione, a carico del
, di alcuna violazione circa il superamento dei limiti di velocità – depone per un CP_1 andamento del mezzo non idoneo a consentire un pronto recupero della traiettoria, di guisa che parrebbe potersi ravvisare, in assenza di qualsivoglia rilievo di tracce di frenata, la valenza del tutto autonoma del sinistro.
Il che, per il vero, è altresì avvalorato dalla fotografia prodotta in atti, la quale, raffigurante il quadro comandi del veicolo, mostra sì l'indicazione di circa 70 km/h sul contachilometri al momento dell'urto ma, trattandosi chiaramente di strumento danneggiato a seguito dell'impatto, la posizione dell'ago è, verosimilmente, da ricondursi ad una velocità che dovrebbe essere rapportata alla brusca manovra, sì come incontestata, e alla correlata frenata atta a rallentare l'auto, dacché, contrariamente alla tesi dell'odierno appellato, è ragionevole presumere che la velocità effettiva di percorrenza fosse, in realtà, di molto superiore a quella, da ultimo, registrata.
Al riguardo, giova rammentare che il verbale degli agenti intervenuti sui luoghi, in quanto atto pubblico, fa piena prova, ai sensi dell'art. 2700 c.c., sino a querela di falso, dei fatti attestati e avvenuti in presenza del pubblico ufficiale, sicché le tracce di strisciata descritte - e, per l'appunto, documentate - sono da considerarsi dati certi e oggettivi, coperti, perciò, da fede privilegiata.
pagina 5 di 8 Sul punto, la giurisprudenza di legittimità così dispone: “L'atto pubblico e, quindi, il rapporto della polizia municipale, fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti. (Il giudice del merito - ha evidenziato la S.C. - non ha fatto, nella specie, malgoverno dell'art. 2700 c.c., giacché per ricostruire la dinamica del sinistro ha delibato, secondo il suo prudente apprezzamento, le deposizioni testimoniali raccolte in primo grado, le dichiarazione delle persone coinvolte nel sinistro - siccome acquisite dai pubblici ufficiali successivamente intervenuti in loco - oltre che gli ulteriori dati tecnici riportati nel verbale, assumendoli nella loro oggettività come fatti suscettibili di valutazione non essendo quindi tenuto alla ricostruzione del sinistro operata dai verbalizzanti, frutto di una valutazione discrezionale di questi ultimi e certamente non assistita da alcuna fede privilegiata)” (Cass. 2014 n. 38).
Nel complesso, ritiene il Tribunale che, alla stregua delle emergenze istruttorie, sì come ora rivalutate, abbia mancato la rigorosa dimostrazione degli Controparte_1 elementi costitutivi della pretesa azionata e, con esso, il pieno assolvimento dell'onere probatorio su di lui gravante ex art. 2697 c.c..
E' sufficiente rilevare che:
- quanto al fatto storico del sinistro, la ricostruzione offerta si fonda sulla deposizione del teste , la cui attendibilità è compromessa dall'assenza di riscontri oggettivi Tes_1 circa la sua effettiva presenza sui luoghi e, per di più, circa la correttezza della localizzazione precisa dell'evento;
- quanto alla riferibilità causale del sinistro al comportamento colpevole del conducente del veicolo antagonista, rimasto non identificato, difetta qualsiasi prova certa che consenta di escludere, al contrario, la natura autonoma dell'incidente, dovendosi, piuttosto, valorizzare l'univoco contenuto del rapporto redatto dalla Polizia municipale, che – pur nel suo valore indiziario – descrive un urto “di forte entità” del veicolo attoreo pagina 6 di 8 contro il muretto laterale, con conseguente perdita di aderenza e ulteriore trascinamento per circa dieci metri;
- quanto, infine, all'ignoranza incolpevole del mezzo antagonista, che costituisce condizione necessaria per l'operatività del FGVS, l'odierno appellato non ha allegato alcunché in ordine alle ragioni per cui l'altra auto sia rimasta ignota, nonostante lo stesso abbia sostenuto la presenza sul posto del teste che, in astratto, avrebbe potuto, per il vero, consentirne l'individuazione.
Non resta che richiamare il consolidato principio di diritto a tenore del quale, nel caso in cui si ricorra al a seguito del verificarsi di Parte_2 sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, il danneggiato è onerato della prova, non solo, del fatto storico e del nesso eziologico tra questo e il danno lamentato, ma, altresì, della riconducibilità causale dell'evento alla condotta colposa/dolosa di un veicolo rimasto - in concreto - non identificato e che lo stesso non era, per di più, identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Siffatta dimostrazione, in particolar modo, svolgendosi l'eventuale giudizio in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto e pur senza stabilire un automatismo tra presentazione della denuncia o querela e diligenza nell'identificazione del veicolo investitore, deve essere trattata con particolare rigore e non può certo, quindi, dirsi integrata da allegazioni ipotetiche o da dichiarazioni testimoniali dubbie o prive – come nella vicenda de quo - di riscontri obiettivi.
Sul punto, la Suprema Corte dichiara: “In caso di intervento del
[...]
per garantire il risarcimento dei danni derivanti da incidenti causati da Parte_2 veicoli non identificati, spetta al danneggiato provare il nesso causale tra l'incidente e il veicolo inidentificato, dimostrando le modalità dell'incidente, la colpa del conducente dell'altro veicolo e l'ignoranza dell'identità di quest'ultimo” (Cass. 2024 n. 4213).
Le conclusioni sono a tal punto tratte: assorbito che debba ritenersi il primo motivo di gravame, segnatamente afferente alla nullità della sentenza per difetto di motivazione, comunque infondato in ragione della piena possibilità di riscontrare, nel decisum di primo grado, pur nella sua sinteticità, la ratio decidendi all'uopo adottata, è dovuto, a fronte della pagina 7 di 8 fondatezza dei motivi di gravame all'uopo proposti, in accoglimento dell'interposto appello, il rigetto della spiegata domanda risarcitoria.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza.
Esse sono liquidate a misura del DM 147/2022 secondo i seguenti parametri: (primo grado: valore della causa sino ad € 26.000 – compensi medi – fasi studio, introduttiva, trattazione e decisione / secondo grado: valore della causa sino ad € 26.000 – compensi medi – fasi studio, introduttiva e decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 14549/2022, così statuisce, in riforma della sentenza n. 149/2022 R.G., resa dal Giudice di Pace di Paternò in data 24 settembre 2022: rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di Controparte_1 [...]
, quale impresa designata dal Fondo di garanzia vittime della strada;
Parte_1 condanna al pagamento, a favore di , n.q. Controparte_1 Parte_1 di impresa designata dal FGVS, delle spese processuali, che si liquidano in euro 2.090,00 per il primo grado, e in euro 3.397,00, per il secondo grado, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, il CU.
Le spese di CTU a carico di parte appellata.
Così deciso in Catania, il 3 ottobre 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 14549/2022 promossa da:
, quale impresa designata per il Fondo di garanzia vittime della Parte_1 strada in Sicilia, con sede legale e direzione in Bologna, via Stalingrado n. 45, P.IVA:
, in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Paternò (CT), P.IVA_1 piazza Martiri di Ungheria n. 10, presso lo studio dell'avv. Massimo Parisi, che la rappresenta e difende giusta procura agli atti;
Appellante
Contro
, nato a [...] il [...] (CF: ), Controparte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Luca Formica ed elettivamente domiciliato in Catania, via Quieta n. 1, giusta procura in atti;
Appellata
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Conclusioni
pagina 1 di 8 All'udienza del 2 aprile 2025 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Svolgimento del processo
Con la sentenza n. 149/2022 RG, resa in data 24 settembre 2022, il Giudice di Pace di
Paternò ha accolto la domanda con cui chiedeva dichiararsi, in ordine al Controparte_1 sinistro stradale verificatosi a Paternò il 4 giugno 2016, la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo rimasto non identificato e, per l'effetto, condannarsi
[...]
, quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo Parte_1 di Garanzia Vittime della Strada, al risarcimento dei danni non patrimoniali occorsi.
In seno all'atto introduttivo del giudizio l'attore ha riferito che, nella data occasione, stava percorrendo, alla guida dell'autovettura Fiat Stilo, tg. CG501ME, la SS284 direzione Adrano-
Paternò, allorché un veicolo, proveniente dal senso opposto di marcia, aveva improvvisamente invaso la sua corsia di percorrenza, costringendolo, al fine di evitare l'impatto frontale, a sterzare verso sinistra, sì finendo per urtare il muretto in cemento posto a margine della carreggiata.
Il Giudice di primo grado, alla stregua delle risultanze istruttorie, ha condannato
[...]
, nella qualità, al pagamento della somma di €. 20.000,00, oltre interessi. Le Parte_1 spese processuali sono state liquidate secondo la regola della soccombenza.
Avverso la detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, ha formulato appello la , FGVS. Parte_1
Ha eccepito, con il primo motivo di gravame, la nullità della sentenza per difetto di motivazione, specificatamente denunciando che il GdP avrebbe omesso di dare conto del percorso logico giuridico seguito e delle fonti del convincimento poste a fondamento della statuizione di accoglimento.
Ha sostenuto, dipoi, con l'ulteriore ragione di censura, il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attore quanto alla dimostrazione della dinamica del sinistro, dell'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente e, altresì,
pagina 2 di 8 dell'ignoranza incolpevole circa l'identità del mezzo, per l'appunto, rimasto ignoto. Al riguardo ha rilevato l'inattendibilità della testimonianza resa in giudizio, ha richiamato le evidenze dei rilievi dei VVUU intervenuti sui luoghi, siccome attestanti la riconducibilità del sinistro ad un evento autonomo, ha denunciato la mancanza di CTU modale.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito , il quale ha chiesto il rigetto Controparte_1 del gravame perché infondato nelle ragioni opposte.
Con ordinanza dell'11 gennaio 2023, il giudice istruttore, ravvisandone i presupposti, ha sospeso la provvisoria esecuzione della gravata sentenza.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 2 aprile 2025 previa concessione dei termini per le comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Motivi della decisione
L'esame dell'incoata impugnazione può utilmente muovere dai sollevati motivi di merito, atteso il loro carattere assorbente e dirimente ai fini della definizione della controversia.
Con essi la società appellante sostiene sostanzialmente l'erronea valutazione delle evidenze istruttorie e, di seguito, il mancato assolvimento, da parte di , Controparte_1 dell'onere probatorio su di lui gravante.
Entrambi i motivi sono fondati e vanno, pertanto, accolti nei termini di cui si dirà.
La sentenza gravata fonda il proprio convincimento su tre principali fonti di prova: la dichiarazione testimoniale, la CTU medico-legale, il rapporto di intervento della Polizia municipale.
Nello specifico, il giudice di prime cure, al fine di determinare la responsabilità del dedotto sinistro, ha ritenuto di valorizzare la testimonianza resa da che ha Testimone_1 dichiarato di essere stato presente al momento dell'incidente e di aver atteso l'arrivo dell'autombulanza e della polizia (ADR: “abbiamo aspettato che sopraggiungessero autombulanza e polizia. Io ero presente”), sì confermando la dinamica descritta in citazione
(“ADR: mi dirigevo con la mia auto verso Catania, provenendo da Biancavilla. Ricordo che mi precedeva un'auto grigia di cui non ricordo la marca né modello condotta da un ragazzo (…) un'auto nera, di cui non ricordo le dimensioni né il tipo, ha invado la nostra corsia, sicché il
pagina 3 di 8 conducente dell'auto grigia per evitare il sicuro impatto ha sterzato verso sinistra andando a sbattere contro un muro di cemento”).
Senonchè, a ben vedere, tale deposizione, ove adeguatamente scrutinata, non appare idonea a sorreggere la ricostruzione accolta.
Innanzitutto, va osservato che, stando alla documentazione in atti, la presenza del teste, che pure riferisce di essere stato presente sino al sopraggiungere dei VVUU, non risulta menzionata né nel rapporto di intervento redatto dalla Polizia municipale né in alcun atto o altra dichiarazione stragiudiziale intercorrente tra le parti in causa, con conseguente difetto dei necessari riscontri obiettivi: egli, d'altra parte, si presenta spontaneamente ai
VVUU al fine di essere assunto a sommarie informazioni ma solo a distanza di sette mesi dall'evento, peraltro riferendo, ben a differenza di quanto dichiarato in udienza, di essersi allontanato prima dell'arrivo della polizia (cosa credere ?).
A ciò si aggiungano le incongruenze emerse in sede di escussione, segnatamente con riferimento all'indicazione del luogo di verificazione dell'incidente: lo stesso , Tes_1 infatti, ha collocato l'evento “all'altezza dello svincolo per Adrano”, mentre la parte attrice lo ha descritto come avvenuto “a pochi km da Paternò” e, nondimeno, gli agenti intervenuti, nel relativo verbale, ne hanno attestato lo svolgimento “nei pressi del km 40+450, territorio del comune di Paternò”.
Ebbene, le due circostanze minano l'attendibilità della prova testimoniale, sì da non poterla assurgere, di per sé sola, ad elemento di giudizio decisivo.
Vi è poi che la CTU medico-legale effettivamente espletata in primo grado non riveste alcuna portata dimostrativa in ordine alla dinamica dell'evento: le conclusioni ivi riportate, invero, si limitano ad attestare la compatibilità delle occorse lesioni personali con la circostanza dell'impatto dell'auto contro il muretto laterale, epperò non forniscono elementi utili ad individuare la causa dell'incidente - vale a dire, se esso, nello specifico, sia stato determinato dall'interferenza di un veicolo rimasto sconosciuto ovvero da una perdita di controllo/guasto autonomo del mezzo.
Quanto all'impossibilità per la consulenza di sopperire al difetto di prova dei fatti costitutivi della domanda, avendo questa natura valutativa e non esplorativa, vi è che, infatti, la giurisprudenza di legittimità, in parola, afferma: “La consulenza tecnica d'ufficio non è
pagina 4 di 8 mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze.
Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. civile, sez. III, 31 marzo 2025, n.8498).
Decisivo rilievo, per converso, assume il rapporto della Polizia municipale, dal quale risulta che il veicolo condotto dal , dopo aver perso aderenza, ha urtato e strisciato CP_1 per circa dieci metri contro il muretto posto sul lato sinistro della corsia opposta e si è fermato a circa 21 mt dal punto d'urto.
Ebbene tale circostanza - indipendentemente dalla mancata contestazione, a carico del
, di alcuna violazione circa il superamento dei limiti di velocità – depone per un CP_1 andamento del mezzo non idoneo a consentire un pronto recupero della traiettoria, di guisa che parrebbe potersi ravvisare, in assenza di qualsivoglia rilievo di tracce di frenata, la valenza del tutto autonoma del sinistro.
Il che, per il vero, è altresì avvalorato dalla fotografia prodotta in atti, la quale, raffigurante il quadro comandi del veicolo, mostra sì l'indicazione di circa 70 km/h sul contachilometri al momento dell'urto ma, trattandosi chiaramente di strumento danneggiato a seguito dell'impatto, la posizione dell'ago è, verosimilmente, da ricondursi ad una velocità che dovrebbe essere rapportata alla brusca manovra, sì come incontestata, e alla correlata frenata atta a rallentare l'auto, dacché, contrariamente alla tesi dell'odierno appellato, è ragionevole presumere che la velocità effettiva di percorrenza fosse, in realtà, di molto superiore a quella, da ultimo, registrata.
Al riguardo, giova rammentare che il verbale degli agenti intervenuti sui luoghi, in quanto atto pubblico, fa piena prova, ai sensi dell'art. 2700 c.c., sino a querela di falso, dei fatti attestati e avvenuti in presenza del pubblico ufficiale, sicché le tracce di strisciata descritte - e, per l'appunto, documentate - sono da considerarsi dati certi e oggettivi, coperti, perciò, da fede privilegiata.
pagina 5 di 8 Sul punto, la giurisprudenza di legittimità così dispone: “L'atto pubblico e, quindi, il rapporto della polizia municipale, fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti. (Il giudice del merito - ha evidenziato la S.C. - non ha fatto, nella specie, malgoverno dell'art. 2700 c.c., giacché per ricostruire la dinamica del sinistro ha delibato, secondo il suo prudente apprezzamento, le deposizioni testimoniali raccolte in primo grado, le dichiarazione delle persone coinvolte nel sinistro - siccome acquisite dai pubblici ufficiali successivamente intervenuti in loco - oltre che gli ulteriori dati tecnici riportati nel verbale, assumendoli nella loro oggettività come fatti suscettibili di valutazione non essendo quindi tenuto alla ricostruzione del sinistro operata dai verbalizzanti, frutto di una valutazione discrezionale di questi ultimi e certamente non assistita da alcuna fede privilegiata)” (Cass. 2014 n. 38).
Nel complesso, ritiene il Tribunale che, alla stregua delle emergenze istruttorie, sì come ora rivalutate, abbia mancato la rigorosa dimostrazione degli Controparte_1 elementi costitutivi della pretesa azionata e, con esso, il pieno assolvimento dell'onere probatorio su di lui gravante ex art. 2697 c.c..
E' sufficiente rilevare che:
- quanto al fatto storico del sinistro, la ricostruzione offerta si fonda sulla deposizione del teste , la cui attendibilità è compromessa dall'assenza di riscontri oggettivi Tes_1 circa la sua effettiva presenza sui luoghi e, per di più, circa la correttezza della localizzazione precisa dell'evento;
- quanto alla riferibilità causale del sinistro al comportamento colpevole del conducente del veicolo antagonista, rimasto non identificato, difetta qualsiasi prova certa che consenta di escludere, al contrario, la natura autonoma dell'incidente, dovendosi, piuttosto, valorizzare l'univoco contenuto del rapporto redatto dalla Polizia municipale, che – pur nel suo valore indiziario – descrive un urto “di forte entità” del veicolo attoreo pagina 6 di 8 contro il muretto laterale, con conseguente perdita di aderenza e ulteriore trascinamento per circa dieci metri;
- quanto, infine, all'ignoranza incolpevole del mezzo antagonista, che costituisce condizione necessaria per l'operatività del FGVS, l'odierno appellato non ha allegato alcunché in ordine alle ragioni per cui l'altra auto sia rimasta ignota, nonostante lo stesso abbia sostenuto la presenza sul posto del teste che, in astratto, avrebbe potuto, per il vero, consentirne l'individuazione.
Non resta che richiamare il consolidato principio di diritto a tenore del quale, nel caso in cui si ricorra al a seguito del verificarsi di Parte_2 sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, il danneggiato è onerato della prova, non solo, del fatto storico e del nesso eziologico tra questo e il danno lamentato, ma, altresì, della riconducibilità causale dell'evento alla condotta colposa/dolosa di un veicolo rimasto - in concreto - non identificato e che lo stesso non era, per di più, identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Siffatta dimostrazione, in particolar modo, svolgendosi l'eventuale giudizio in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto e pur senza stabilire un automatismo tra presentazione della denuncia o querela e diligenza nell'identificazione del veicolo investitore, deve essere trattata con particolare rigore e non può certo, quindi, dirsi integrata da allegazioni ipotetiche o da dichiarazioni testimoniali dubbie o prive – come nella vicenda de quo - di riscontri obiettivi.
Sul punto, la Suprema Corte dichiara: “In caso di intervento del
[...]
per garantire il risarcimento dei danni derivanti da incidenti causati da Parte_2 veicoli non identificati, spetta al danneggiato provare il nesso causale tra l'incidente e il veicolo inidentificato, dimostrando le modalità dell'incidente, la colpa del conducente dell'altro veicolo e l'ignoranza dell'identità di quest'ultimo” (Cass. 2024 n. 4213).
Le conclusioni sono a tal punto tratte: assorbito che debba ritenersi il primo motivo di gravame, segnatamente afferente alla nullità della sentenza per difetto di motivazione, comunque infondato in ragione della piena possibilità di riscontrare, nel decisum di primo grado, pur nella sua sinteticità, la ratio decidendi all'uopo adottata, è dovuto, a fronte della pagina 7 di 8 fondatezza dei motivi di gravame all'uopo proposti, in accoglimento dell'interposto appello, il rigetto della spiegata domanda risarcitoria.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza.
Esse sono liquidate a misura del DM 147/2022 secondo i seguenti parametri: (primo grado: valore della causa sino ad € 26.000 – compensi medi – fasi studio, introduttiva, trattazione e decisione / secondo grado: valore della causa sino ad € 26.000 – compensi medi – fasi studio, introduttiva e decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 14549/2022, così statuisce, in riforma della sentenza n. 149/2022 R.G., resa dal Giudice di Pace di Paternò in data 24 settembre 2022: rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di Controparte_1 [...]
, quale impresa designata dal Fondo di garanzia vittime della strada;
Parte_1 condanna al pagamento, a favore di , n.q. Controparte_1 Parte_1 di impresa designata dal FGVS, delle spese processuali, che si liquidano in euro 2.090,00 per il primo grado, e in euro 3.397,00, per il secondo grado, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, il CU.
Le spese di CTU a carico di parte appellata.
Così deciso in Catania, il 3 ottobre 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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