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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/07/2025, n. 3177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3177 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Terza Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 10168/2023 RG.;
Visti gli atti di causa;
Visto, in particolare, il provvedimento del Tribunale del 02.07.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 21.07.2025 destinata alla discussione della causa ed alla contestuale decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Viste le note depositate dalle parti
PQM
Pone la causa in decisione.
Palermo lì 21.07.2025
Il G.o.p.
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del GOP dott. Gabriele Leone, della Sezione III civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 10168/2023 R.G.A.C., pendente
TRA
La IG.ra (C.F ), rapp.ta e difesa dall'Avvocato TE C.F._1
Rosolino Ulizzi
Attrice
CONTRO
(CF in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Carla Marsala Fanara
1 Convenuto
Nonché contro
(CF in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore rappresentata e difesa dall'Avvocato Fernanda Bono
Terzo chiamato
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la IG.ra conveniva in giudizio, TE innanzi al Tribunale Civile di Palermo, il di ente proprietario delle Controparte_3 strade cittadine.
L'attrice rappresentava che, in data 05.11.2018, alle ore 13,30714,00, in , percorreva il CP_1 marciapiede di via del Levriere (oggi via Placido Rizzotto) adiacente il Lucky BA (civico 2 di questa via) e nei pressi del Supermercato Carrefour sito sullo stesso lato della strada quando,
a causa di un dissesto del marciapiede, rovinava a terra riportando lesioni.
Secondo l'atto di citazione, l'attrice riportava lesioni per la cura delle quali veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civico di dove le veniva diagnostica una CP_1 frattura trimalleolare al collo del piede destro.
Dunque, parte attrice chiedeva, nelle proprie conclusioni “1Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro del 05.11.2018; 2. Condannare il Controparte_1 CP_1
in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento in favore di di tutti i danni subiti
[...] TE in conseguenza dell'evento, nella misura di cui all'atto di citazione o nella maggior o minore somma ritenuta di giustizia, il tutto da rivalutarsi monetariamente e maggiorarsi degli interessi legali sulla somma rivalutata;
3.
Con vittoria di spese.”
Il si costituiva con comparsa di costituzione e risposta con cui chiedeva Controparte_1 di essere autorizzato a chiamare in causa la società . Controparte_2
Dunque, il così concludeva “Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa. Controparte_1
- preliminarmente, ai sensi degli artt.106 e 269 c.p.c., rinviare l'udienza di prima comparizione, onde consentire alla convenuta Amministrazione Comunale di chiamare in giudizio, ex art. 106 c.p.c. la Società
Assicuratrice, , in persona del suo legale rapp.te pro tempore con sede legale Controparte_2 in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021; - ritenere e dichiarare la compagnia di assicurazioni, obbligata all'eventuale risarcimento dei danni in favore di parte attrice e, conseguentemente, 2 condannare unicamente la predetta Compagnia Assicurativa al suddetto risarcimento;
- in subordine, ritenere
e dichiarare l'obbligo della già di tenere indenne il CP_2 Controparte_4 [...] dalla pretesa risarcitoria di parte attrice e, nell'eventualità che la convenuta Amministrazione CP_1
Comunale fosse condannata a risarcire all'attore i danni conseguenti al sinistro, in tal caso, condannare la
Compagnia Assicurativa a rimborsare al per intero le somme che questi fosse Controparte_1 malauguratamente costretto a pagare in esito al presente giudizio, ivi comprese le spese processuali del presente giudizio;
-nel merito, rigettare tutte le domande formulate da parte attrice nei confronti del Controparte_1 stante la manifesta infondatezza;
-ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità per il sinistro oggetto della presente lite è da attribuire al in quanto è da imputarsi a colpa esclusiva del danneggiato;
- Controparte_1 rigettare tutte le richieste di prova formulate da controparte perché irrilevanti ai fini del decidere;
- in subordine, ritenere e dichiarare il concorso di colpa dell'infortunato nella produzione del sinistro;
- ridurre l'ammontare del risarcimento, ove ritenuto dovuto, in applicazione degli artt. 1227 e 2056 cc. e comunque in funzione dei criteri di stretta legalità. Con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire e provare in esito all'atteggiamento processuale di controparte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio e con salvezza di ogni altro diritto
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la società che nella Controparte_2 propria comparsa chiedeva “disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenere e dichiarare, a seguito della specifica deduzione della società comparente dell'inosservanza dei termini a comparire, in violazione del diritto di difesa della la nullità, a norma dell'art.164 c.p.c., dell'atto Controparte_2 di citazione di citazione per chiamata di terzo, notificato ad istanza del tramite pec del Controparte_1
11.12.2023, per l'udienza del 27 marzo 2024 in quanto notificato nel mancato rispetto dei termini a comparire previsti dalla legge di cui all'art. 163 bis c.p.c., di 120 gg, come novellato a seguito della “ Riforma
Cartabia”, ed emettere i conseguenziali provvedimenti di legge. In via pregiudiziale, rigettare la domanda di garanzia fatta valere dal nel presente giudizio, essendo rimasto estinto, per intervenuta Controparte_1 prescrizione, ex art 2952, 2° e 3° comma, cod.civ., il diritto alla manleva da quest'ultimo fatto valere nei confronti della e condannare il in persona del Sindaco pro- Controparte_2 Controparte_1 tempore, al rimborso delle spese processuali e delle competenze legali del giudizio in favore della Controparte_2
.Senza recesso dalla superiore richiesta, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
[...] rigettare in toto, perché infondate, illegittime e, comunque, non provate nei necessari presupposti di fatto e di diritto, le domande risarcitorie,fatte valere dalla IG.ra nei confronti del TE Controparte_1 con condanna della IG.ra alla refusione delle spese processuali in favore del TE Controparte_1 ed in ogni caso e comunque rigettare la domanda di garanzia fatta valere dal nel presente Controparte_1 giudizio, essendo rimasto estinto, per intervenuta prescrizione, ex art 2952, 2° e 3° comma, cod.civ., il diritto alla manleva da quest'ultimo fatto valere nei confronti della e condannare il Controparte_2 [...]
[..
[...] in persona del Sindaco pro-tempore, al rimborso delle spese processuali e delle competenze legali del CP_5 giudizio in favore della In ogni caso e comunque, disattesa e respinta ogni contraria Controparte_2 istanza, eccezione e deduzione, ritenere e dichiarare che l'evento di danno, quale dedotto nel presente giudizio dalla IG.ra integra un rischio espressamente escluso dalla garanzia assicurativa, prestata con la TE polizza n° 523/14/00517769 che ha assunto la numerazione 762075679 ,il cui effetto dalle ore 24,00 del 30.06.2015 alle ore 24,00 del 30.06.2018 è stato prorogato giuste appendici allegate, e così dalle ore
24,00 del 01.10.2018 alle ore 24,00 del 31.12.2018 ( appendice n 5) , pertanto, ritenuta e dichiarata la inoperatività nella fattispecie della garanzia invocata dal rigettare in toto, perché Controparte_1 infondata, illegittima e, comunque, non provata nei necessari presupposti di fatto e di diritto, la domanda di garanzia, fatta valere, con l'atto di citazione per chiamata in causa de quo, dal nei Controparte_1 confronti della comparente Società, in accoglimento delle eccezioni da quest'ultima proposte, e condannare il suddetto in persona del pro-tempore, al rimborso delle spese, competenze legali del giudizio CP_1 CP_6 in favore della Società assicuratrice chiamata in causa. Ritenere in ogni caso sussistente la responsabilità esclusiva della danneggiata rigettando integralmente le relative domande e in via ulteriormente subordinata ritenere sussistente la responsabilità quanto meno concorrente della danneggiata diminuendo, ai sensi dell'art.
1227, comma uno, cod. civ., il risarcimento del danno eventualmente legittimamente alla stessa attribuibile corrispondentemente alla colpa a suo carico accertata, e comunque ed in ogni caso, per i motivi già indicati, rigettare in toto, perché prescritta, infondata, illegittima e, comunque, non provata nei necessari presupposti di fatto e di diritto, la domanda di garanzia, fatta valere, con l'atto di citazione per chiamata in causa de quo, dal nei confronti della comparente Società e condannare il suddetto in persona Controparte_1 CP_1 del Sindaco pro-tempore, al rimborso delle spese, competenze ed onorari di causa. In via ancor più subordinata, ove per assurdo dovesse ritenersi non prescritto il diritto alla manleva azionato dal e finanche operante CP_1 nella fattispecie la garanzia assicurativa prestata con ala polizza in atti, contenere l'obbligazione indennitaria della comparente Società assicuratrice, in favore dell'Ente assicurato nei limiti del massimale convenuto ed accettato all'art. 11, lettera a), delle norme – del Capitolato, allegato alla polizza in atti - che regolano
l'assicurazione R.G. Generale ed in ogni caso ex art 1911 cod.civ. in proporzione alla relativa quota di coassicurazione a carico di incorporante per fusione di già Controparte_2 Controparte_4 [...]
risultante dal riparto di coassicurazione allegato alla polizza, con esclusione di ogni CP_7 responsabilità solidale, come dall'allegato in atti della polizza, con integrale compensazione delle spese processuali. Emettere ogni statuizione consequenziale e relativa alle superiori conclusioni e, comunque, altre e diverse eccezioni, contestazioni e deduzioni formulate in seno alla presente comparsa. Si insiste nell'accoglimento delle eccezioni tutte proposte nel presente giudizio. In ogni caso, con vittoria delle spese processuali e competenze legali del giudizio in favore di Emettere ogni statuizione consequenziale e relativa alle Controparte_2
4 superiori conclusioni e, comunque, altre e diverse eccezioni, contestazioni e deduzioni formulate in seno alla presente comparsa.
In data 07.12.2023 la causa veniva assegnata allo scrivente GOP.
Con decreto del 10.03.2024 si fissava l'udienza dell'08.04.2024.
Con provvedimento dell'08.04.2024 si fissava l'udienza al 30.09.2024 stante l'inosservanza dei termini a comparire nella chiamata in causa del terzo così come rilevata dalla società
[...]
. CP_2
Con decreto del 27.09.2024, l'udienza del 30.09.2024 veniva differita al 21.10.2024.
Con ordinanza del 25.10.2024 si ammetteva la prova testimoniale con il teste IG.
[...]
, indicato da parte attrice, e si fissava l'udienza del 02.12.2024 Tes_1
All'udienza del 02.12.2024 veniva escusso il IG. . Testimone_1
Con ordinanza del 05.12.2024 veniva nominato CTU il dott. onde Persona_1 rispondere ai seguenti quesiti -se le lesioni refertate subito dopo il sinistro per cui è causa e/o successivamente certificate, siano eziologicamente riconducibili al sinistro medesimo;
-se dalle lesioni di cui si sia accertato il suddetto nesso eziologico sia derivato un periodo di inabilità temporanea (parziale e/o totale) del soggetto, specificandone eventualmente la durata (di quella parziale e di quella totale); -se ad esito delle medesime lesioni siano residuati postumi che comportano un'invalidità permanente del soggetto, indicando il grado percentuale di tale invalidità e precisando i criteri di determinazione di detto grado percentuale, in relazione all'eventuale coesistenza di una pluralità di postumi;
-se i postumi permanenti impediscono al soggetto, in tutto
o in parte –e perché –di continuare a svolgere la specifica attività lavorativa che in precedenza espletava, se e come emergente (l'attività) dagli atti del giudizio, ovvero se essa sia solo divenuta più usurante;
-se i postumi permanenti siano suscettibili di miglioramento o di emendamento mediante protesi, terapie od interventi chirurgici, indicandone eventualmente il costo (o anche soltanto se la sofferenza che ne deriva sia concretamente alleviabile ricorrendo ad uno di detti strumenti); se ad esito degli interventi che si ritenessero funzionali ai fini sopra richiamati (miglioramento o emendamento) residuerebbe comunque –anche se detti interventi fossero operati “a regola d'arte” –un deficit funzionale (o estetico), tale da integrare gli estremi di un'invalidità permanente che, nell'ipotesi di risposta affermativa, va (almeno indicativamente) quantificata;
Con nota del 24.12.2024 il dott. accettava l'incarico e con ordinanza del 30.12.2024 Per_1 si fissava l'udienza del 30.06.2025 per l'esame della CTU.
In data 22.05.2025 veniva depositato l'elaborato peritale.
5 Con decreto del 02.07.2025 si fissava l'udienza del 21.07.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea deve essere respinta per le ragioni che seguono.
Prima di ogni altra deduzione, appare necessario illustrare l'onere della prova relativamente alla responsabilità per i danni provocati da cose in custodia, indicata dall'attore come causa petendi.
Ebbene, secondo il più recente e ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, tale responsabilità ha natura oggettiva (si parla al riguardo di rischio da cose in custodia, e non più di colpa per violazione dell'obbligo di custodia): Cass. 11152/2023; Cass., Sez. Un.,
20943/2022; Cass. 27724/2018; Cass. 2480/2018; Cass. 6753/2004; Cass. 5236/2004; Cass.
12219/2003; Cass. 584/2001; Cass. 5031/1998.
Al riguardo si osserva che l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa (presupponendo solamente la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo), sì che incombe sul danneggiato l'onere di allegare e di provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
Dunque, nell'azione di responsabilità ex art. 2051 c.c. l'onere probatorio è tutto incentrato sul piano della causalità.
Il danneggiato deve dimostrare l'esistenza di un rapporto di custodia (da intendersi quale relazione meramente fattuale con il bene, la quale prescinde dal riferimento alla custodia di natura contrattuale o all'esercizio di diritti reali, al possesso o alla detenzione e viene meno esclusivamente nell'ipotesi di cose oggettivamente insuscettibili di essere custodite: Cass.
11152/2023) e la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso.
Il custode si libera da responsabilità provando il caso fortuito (e cioè dimostrando che l'evento si è prodotto a causa del verificarsi di fattori eccezionali e imprevedibili, tali da alterare il nesso di regolarità causale secondo una valutazione prognostica), mentre è del tutto irrilevante il fatto che egli abbia o meno usato l'ordinaria diligenza nel custodire la cosa.
Richiamando i princìpi in materia di causalità nel diritto civile elaborati da Cass., Sez.Un.,
576/2008, si precisa al riguardo che la cosa non deve trovarsi rispetto all'evento in un rapporto di mera occasionalità, dovendo invece porsi in una relazione rispondente ad un criterio di
6 regolarità causale: affinché possa dirsi che l'evento è stato prodotto dalla cosa, questa deve porsi rispetto all'evento come un antecedente dello stesso secondo un criterio di regolarità statistica, sì che possa affermarsi che l'evento sia una conseguenza normale e oggettivamente prevedibile di quell'antecedente secondo l'id quod plerumque accidit (principio della c.d. causalità adeguata o della c.d. regolarità causale).
Tale accertamento non ha ad oggetto l'esistenza di un rapporto di causalità di tipo meramente naturalistico (non è cioé sufficiente provare che l'esistenza della cosa sia una condicio sine qua non dell'evento).
Si tratta invece di dimostrare che tra la cosa e l'evento sussista una relazione riconducibile nell'ambito di leggi statistiche, sulla base delle quali poter affermare che sia una conseguenza probabile del dinamismo della cosa, accertamento da effettuare attraverso un giudizio prognostico ex ante (per l'utilizzazione di questo criterio v. Cass. 2480/2018).
Tale verifica presuppone la valutazione delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si è verificato il sinistro (per desumerne l'oggettiva potenzialità dannosa assunta dalla cosa) e la valutazione della congruità della condotta del danneggiato rispetto alle circostanze del caso concreto.
Infatti, allorquando la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno provocato da una causa ad essa estranea - che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato – si rientra nell'ambito del caso fortuito, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno.
Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno va adeguato alla natura della cosa e alla sua pericolosità, nel senso che quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente di quest'ultimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione squisitamente di merito, che va compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende sempre un bilanciamento tra i doveri di precauzione (posti a carico del custode) e di cautela (posti a carico del danneggiato): quando manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di questa siano percepibili in quanto tali, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile 7 mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa - ridotta al rango di mera occasione dell'evento - e ritenuto integrato il caso fortuito (Cass. 2480/2018; Cass.
28616/2013). Quanto al caso fortuito, atto ad escludere la responsabilità oggettiva del custode, esso deve essere inteso come evento interruttivo del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, comprensivo sia del fatto del terzo che di quello dello stesso danneggiato e connotato dai requisiti dell'imprevedibilità ed inevitabilità, intesi anch'essi in senso oggettivo e secondo parametri di regolarità causale, senza che possa assumere alcuna rilevanza il grado di diligenza del custode (Cass. 2480/2018).
In particolare, la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può costituire un caso fortuito - ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. - quando abbia due caratteristiche: sia stata colposa e non fosse prevedibile da parte del custode (Cass. 37059/2022; Cass. 4035/2021; Cass. 26524/2020; Cass.
25837/2017).
Ne deriva che, quanto più la situazione di possibile danno sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più deve riconoscersi l'incidenza causale della condotta imprudente del danneggiato, la quale può giungere ad interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso: con la conseguenza che, nelle ipotesi in cui la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi possa essere neutralizzata mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto ed avveduto da parte del danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla res, la quale degrada a mera occasione dell'evento.
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva quanto segue.
Il testimone ha riferito di trovarsi a circa otto metri dal punto dell'evento, Testimone_1 davanti ad una bancarella, di aver sentito un urlo ed a quel punto si è girato ed ha visto l'attrice a terra1
Dunque, il IG. non ha assistito all'evento, tuttavia egli riferisce che la caduta Tes_1 sarebbe stata causata dal dissesto del marciapiede dal quale fuoriuscivano le radici di un albero.2 E' che l'esistenza del pericolo fosse presumibile sulla strada percorsa dall'attrice appare manifesta considerato che il dissesto viene descritto come appunto la fuoriuscita dalle radici di un albero dal marciapiede: in sostanza, vista la descrizione fattane in citazione, il pericolo deve qualificarsi come evidente, visto che esso si sarebbe concretizzato nelle radici di un albero che avrebbero sollevato il piano di calpestio del marciapiede.
Inoltre, usando una diligenza media l'attrice avrebbe potuto evitare l'incidente poiché è pacifico che vi fosse una perfetta visibilità del percorso data l'esposizione alla luce solare, considerato l'orario dell'accadimento.
In sostanza, sia per la descrizione dei fatti indicata in citazione, sia per la prova testimoniale, si deve affermare che usando l'ordinaria diligenza l'attrice avrebbe potuto evitare il pericolo ossia di evitare di incedere, peraltro in pieno giorno, sul marciapiede dissestato.
Alla luce delle considerazioni che precedono si deve pertanto escludere la responsabilità del o della chiamata ex art. 2051 c.c., per mancanza del Controparte_1 Controparte_2 nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, il quale si è verificato a causa della negligenza della IG.ra . Pt_1
Va conseguentemente esclusa anche la configurabilità di una responsabilità del ex CP_1 art. 2043 c.c., indicata anch'essa nell'atto di citazione, dovendosi ritenere che la condotta dell'Amministrazione non abbia avuto alcuna efficacia causale, neppure concorrente, nella produzione del sinistro.
Per tali ragioni, la domanda attorea deve ritenersi priva di fondamento e deve essere integramente rigettata.
Le altre questioni, sollevate dal terzo, ossia la prescrizione del diritto del Controparte_1 alla manleva e l'inoperatività della polizza, possono dirsi assorbite, visto che la statuizione sulle medesime appare superflua considerata l'infondatezza della domanda principale.
Le spese seguono la soccombenza, condannando l'attrice a rifondere le spese di lite al convenuto e del terzo chiamato in causa, liquidate come da dispositivo e determinate secondo i parametri medi del DM 55/2014 tenendo in considerazione il valore del petitum indicato dall'attrice nel proprio atto di citazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
9 RIGETTA la domanda risarcitoria avanzata dalla IG.ra nei confronti del TE
, per le ragioni indicate in motivazione. Controparte_1
CONDANNA la IG.ra rimborsare il convenuto delle spese TE Controparte_1 di lite, spese che si liquidano nella somma di Euro 7.616 così determinata Euro 1701 per la fase studio ed Euro 1204 per la fase introduttiva, Euro 1806 per la fase istruttoria ed Euro
2905 per la fase decisionale oltre al rimborso delle spese generali, I.V.A e CPA come per legge.
CONDANNA la IG.ra a rimborsare il terzo chiamato in causa TE Controparte_2 delle spese di lite, spese che si liquidano nella somma di Euro 7.616 così determinata Euro
[...]
1701 per la fase studio ed Euro 1204 per la fase introduttiva, Euro 1806 per la fase istruttoria ed Euro 2905 per la fase decisionale oltre al rimborso delle spese generali, I.V.A e CPA come per legge.
Palermo lì 21.07.2025
Il G.O.P.
Dott. Gabriele Leone
10 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A domanda dell'Avvocato Bono il testimone specifica “ Mi trovavo a circa 8 metri dal punto dell'evento, davanti ad una bancarella. Il testimone specifica “ Ho sentito un urlo ed a quel punto mi sono girato, ed ho visto la IGnora a terra” 2 “La IGnora percorreva il marciapiede quando cadeva a terra a causa del dissesto di un marciapiede dal quale fuoriuscivano le radici di un albero” “ E' vero quanto mi si legge”.
8
Sezione Terza Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 10168/2023 RG.;
Visti gli atti di causa;
Visto, in particolare, il provvedimento del Tribunale del 02.07.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 21.07.2025 destinata alla discussione della causa ed alla contestuale decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Viste le note depositate dalle parti
PQM
Pone la causa in decisione.
Palermo lì 21.07.2025
Il G.o.p.
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del GOP dott. Gabriele Leone, della Sezione III civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 10168/2023 R.G.A.C., pendente
TRA
La IG.ra (C.F ), rapp.ta e difesa dall'Avvocato TE C.F._1
Rosolino Ulizzi
Attrice
CONTRO
(CF in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Carla Marsala Fanara
1 Convenuto
Nonché contro
(CF in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore rappresentata e difesa dall'Avvocato Fernanda Bono
Terzo chiamato
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la IG.ra conveniva in giudizio, TE innanzi al Tribunale Civile di Palermo, il di ente proprietario delle Controparte_3 strade cittadine.
L'attrice rappresentava che, in data 05.11.2018, alle ore 13,30714,00, in , percorreva il CP_1 marciapiede di via del Levriere (oggi via Placido Rizzotto) adiacente il Lucky BA (civico 2 di questa via) e nei pressi del Supermercato Carrefour sito sullo stesso lato della strada quando,
a causa di un dissesto del marciapiede, rovinava a terra riportando lesioni.
Secondo l'atto di citazione, l'attrice riportava lesioni per la cura delle quali veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civico di dove le veniva diagnostica una CP_1 frattura trimalleolare al collo del piede destro.
Dunque, parte attrice chiedeva, nelle proprie conclusioni “1Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro del 05.11.2018; 2. Condannare il Controparte_1 CP_1
in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento in favore di di tutti i danni subiti
[...] TE in conseguenza dell'evento, nella misura di cui all'atto di citazione o nella maggior o minore somma ritenuta di giustizia, il tutto da rivalutarsi monetariamente e maggiorarsi degli interessi legali sulla somma rivalutata;
3.
Con vittoria di spese.”
Il si costituiva con comparsa di costituzione e risposta con cui chiedeva Controparte_1 di essere autorizzato a chiamare in causa la società . Controparte_2
Dunque, il così concludeva “Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa. Controparte_1
- preliminarmente, ai sensi degli artt.106 e 269 c.p.c., rinviare l'udienza di prima comparizione, onde consentire alla convenuta Amministrazione Comunale di chiamare in giudizio, ex art. 106 c.p.c. la Società
Assicuratrice, , in persona del suo legale rapp.te pro tempore con sede legale Controparte_2 in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021; - ritenere e dichiarare la compagnia di assicurazioni, obbligata all'eventuale risarcimento dei danni in favore di parte attrice e, conseguentemente, 2 condannare unicamente la predetta Compagnia Assicurativa al suddetto risarcimento;
- in subordine, ritenere
e dichiarare l'obbligo della già di tenere indenne il CP_2 Controparte_4 [...] dalla pretesa risarcitoria di parte attrice e, nell'eventualità che la convenuta Amministrazione CP_1
Comunale fosse condannata a risarcire all'attore i danni conseguenti al sinistro, in tal caso, condannare la
Compagnia Assicurativa a rimborsare al per intero le somme che questi fosse Controparte_1 malauguratamente costretto a pagare in esito al presente giudizio, ivi comprese le spese processuali del presente giudizio;
-nel merito, rigettare tutte le domande formulate da parte attrice nei confronti del Controparte_1 stante la manifesta infondatezza;
-ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità per il sinistro oggetto della presente lite è da attribuire al in quanto è da imputarsi a colpa esclusiva del danneggiato;
- Controparte_1 rigettare tutte le richieste di prova formulate da controparte perché irrilevanti ai fini del decidere;
- in subordine, ritenere e dichiarare il concorso di colpa dell'infortunato nella produzione del sinistro;
- ridurre l'ammontare del risarcimento, ove ritenuto dovuto, in applicazione degli artt. 1227 e 2056 cc. e comunque in funzione dei criteri di stretta legalità. Con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire e provare in esito all'atteggiamento processuale di controparte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio e con salvezza di ogni altro diritto
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la società che nella Controparte_2 propria comparsa chiedeva “disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenere e dichiarare, a seguito della specifica deduzione della società comparente dell'inosservanza dei termini a comparire, in violazione del diritto di difesa della la nullità, a norma dell'art.164 c.p.c., dell'atto Controparte_2 di citazione di citazione per chiamata di terzo, notificato ad istanza del tramite pec del Controparte_1
11.12.2023, per l'udienza del 27 marzo 2024 in quanto notificato nel mancato rispetto dei termini a comparire previsti dalla legge di cui all'art. 163 bis c.p.c., di 120 gg, come novellato a seguito della “ Riforma
Cartabia”, ed emettere i conseguenziali provvedimenti di legge. In via pregiudiziale, rigettare la domanda di garanzia fatta valere dal nel presente giudizio, essendo rimasto estinto, per intervenuta Controparte_1 prescrizione, ex art 2952, 2° e 3° comma, cod.civ., il diritto alla manleva da quest'ultimo fatto valere nei confronti della e condannare il in persona del Sindaco pro- Controparte_2 Controparte_1 tempore, al rimborso delle spese processuali e delle competenze legali del giudizio in favore della Controparte_2
.Senza recesso dalla superiore richiesta, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
[...] rigettare in toto, perché infondate, illegittime e, comunque, non provate nei necessari presupposti di fatto e di diritto, le domande risarcitorie,fatte valere dalla IG.ra nei confronti del TE Controparte_1 con condanna della IG.ra alla refusione delle spese processuali in favore del TE Controparte_1 ed in ogni caso e comunque rigettare la domanda di garanzia fatta valere dal nel presente Controparte_1 giudizio, essendo rimasto estinto, per intervenuta prescrizione, ex art 2952, 2° e 3° comma, cod.civ., il diritto alla manleva da quest'ultimo fatto valere nei confronti della e condannare il Controparte_2 [...]
[..
[...] in persona del Sindaco pro-tempore, al rimborso delle spese processuali e delle competenze legali del CP_5 giudizio in favore della In ogni caso e comunque, disattesa e respinta ogni contraria Controparte_2 istanza, eccezione e deduzione, ritenere e dichiarare che l'evento di danno, quale dedotto nel presente giudizio dalla IG.ra integra un rischio espressamente escluso dalla garanzia assicurativa, prestata con la TE polizza n° 523/14/00517769 che ha assunto la numerazione 762075679 ,il cui effetto dalle ore 24,00 del 30.06.2015 alle ore 24,00 del 30.06.2018 è stato prorogato giuste appendici allegate, e così dalle ore
24,00 del 01.10.2018 alle ore 24,00 del 31.12.2018 ( appendice n 5) , pertanto, ritenuta e dichiarata la inoperatività nella fattispecie della garanzia invocata dal rigettare in toto, perché Controparte_1 infondata, illegittima e, comunque, non provata nei necessari presupposti di fatto e di diritto, la domanda di garanzia, fatta valere, con l'atto di citazione per chiamata in causa de quo, dal nei Controparte_1 confronti della comparente Società, in accoglimento delle eccezioni da quest'ultima proposte, e condannare il suddetto in persona del pro-tempore, al rimborso delle spese, competenze legali del giudizio CP_1 CP_6 in favore della Società assicuratrice chiamata in causa. Ritenere in ogni caso sussistente la responsabilità esclusiva della danneggiata rigettando integralmente le relative domande e in via ulteriormente subordinata ritenere sussistente la responsabilità quanto meno concorrente della danneggiata diminuendo, ai sensi dell'art.
1227, comma uno, cod. civ., il risarcimento del danno eventualmente legittimamente alla stessa attribuibile corrispondentemente alla colpa a suo carico accertata, e comunque ed in ogni caso, per i motivi già indicati, rigettare in toto, perché prescritta, infondata, illegittima e, comunque, non provata nei necessari presupposti di fatto e di diritto, la domanda di garanzia, fatta valere, con l'atto di citazione per chiamata in causa de quo, dal nei confronti della comparente Società e condannare il suddetto in persona Controparte_1 CP_1 del Sindaco pro-tempore, al rimborso delle spese, competenze ed onorari di causa. In via ancor più subordinata, ove per assurdo dovesse ritenersi non prescritto il diritto alla manleva azionato dal e finanche operante CP_1 nella fattispecie la garanzia assicurativa prestata con ala polizza in atti, contenere l'obbligazione indennitaria della comparente Società assicuratrice, in favore dell'Ente assicurato nei limiti del massimale convenuto ed accettato all'art. 11, lettera a), delle norme – del Capitolato, allegato alla polizza in atti - che regolano
l'assicurazione R.G. Generale ed in ogni caso ex art 1911 cod.civ. in proporzione alla relativa quota di coassicurazione a carico di incorporante per fusione di già Controparte_2 Controparte_4 [...]
risultante dal riparto di coassicurazione allegato alla polizza, con esclusione di ogni CP_7 responsabilità solidale, come dall'allegato in atti della polizza, con integrale compensazione delle spese processuali. Emettere ogni statuizione consequenziale e relativa alle superiori conclusioni e, comunque, altre e diverse eccezioni, contestazioni e deduzioni formulate in seno alla presente comparsa. Si insiste nell'accoglimento delle eccezioni tutte proposte nel presente giudizio. In ogni caso, con vittoria delle spese processuali e competenze legali del giudizio in favore di Emettere ogni statuizione consequenziale e relativa alle Controparte_2
4 superiori conclusioni e, comunque, altre e diverse eccezioni, contestazioni e deduzioni formulate in seno alla presente comparsa.
In data 07.12.2023 la causa veniva assegnata allo scrivente GOP.
Con decreto del 10.03.2024 si fissava l'udienza dell'08.04.2024.
Con provvedimento dell'08.04.2024 si fissava l'udienza al 30.09.2024 stante l'inosservanza dei termini a comparire nella chiamata in causa del terzo così come rilevata dalla società
[...]
. CP_2
Con decreto del 27.09.2024, l'udienza del 30.09.2024 veniva differita al 21.10.2024.
Con ordinanza del 25.10.2024 si ammetteva la prova testimoniale con il teste IG.
[...]
, indicato da parte attrice, e si fissava l'udienza del 02.12.2024 Tes_1
All'udienza del 02.12.2024 veniva escusso il IG. . Testimone_1
Con ordinanza del 05.12.2024 veniva nominato CTU il dott. onde Persona_1 rispondere ai seguenti quesiti -se le lesioni refertate subito dopo il sinistro per cui è causa e/o successivamente certificate, siano eziologicamente riconducibili al sinistro medesimo;
-se dalle lesioni di cui si sia accertato il suddetto nesso eziologico sia derivato un periodo di inabilità temporanea (parziale e/o totale) del soggetto, specificandone eventualmente la durata (di quella parziale e di quella totale); -se ad esito delle medesime lesioni siano residuati postumi che comportano un'invalidità permanente del soggetto, indicando il grado percentuale di tale invalidità e precisando i criteri di determinazione di detto grado percentuale, in relazione all'eventuale coesistenza di una pluralità di postumi;
-se i postumi permanenti impediscono al soggetto, in tutto
o in parte –e perché –di continuare a svolgere la specifica attività lavorativa che in precedenza espletava, se e come emergente (l'attività) dagli atti del giudizio, ovvero se essa sia solo divenuta più usurante;
-se i postumi permanenti siano suscettibili di miglioramento o di emendamento mediante protesi, terapie od interventi chirurgici, indicandone eventualmente il costo (o anche soltanto se la sofferenza che ne deriva sia concretamente alleviabile ricorrendo ad uno di detti strumenti); se ad esito degli interventi che si ritenessero funzionali ai fini sopra richiamati (miglioramento o emendamento) residuerebbe comunque –anche se detti interventi fossero operati “a regola d'arte” –un deficit funzionale (o estetico), tale da integrare gli estremi di un'invalidità permanente che, nell'ipotesi di risposta affermativa, va (almeno indicativamente) quantificata;
Con nota del 24.12.2024 il dott. accettava l'incarico e con ordinanza del 30.12.2024 Per_1 si fissava l'udienza del 30.06.2025 per l'esame della CTU.
In data 22.05.2025 veniva depositato l'elaborato peritale.
5 Con decreto del 02.07.2025 si fissava l'udienza del 21.07.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea deve essere respinta per le ragioni che seguono.
Prima di ogni altra deduzione, appare necessario illustrare l'onere della prova relativamente alla responsabilità per i danni provocati da cose in custodia, indicata dall'attore come causa petendi.
Ebbene, secondo il più recente e ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, tale responsabilità ha natura oggettiva (si parla al riguardo di rischio da cose in custodia, e non più di colpa per violazione dell'obbligo di custodia): Cass. 11152/2023; Cass., Sez. Un.,
20943/2022; Cass. 27724/2018; Cass. 2480/2018; Cass. 6753/2004; Cass. 5236/2004; Cass.
12219/2003; Cass. 584/2001; Cass. 5031/1998.
Al riguardo si osserva che l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa (presupponendo solamente la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo), sì che incombe sul danneggiato l'onere di allegare e di provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
Dunque, nell'azione di responsabilità ex art. 2051 c.c. l'onere probatorio è tutto incentrato sul piano della causalità.
Il danneggiato deve dimostrare l'esistenza di un rapporto di custodia (da intendersi quale relazione meramente fattuale con il bene, la quale prescinde dal riferimento alla custodia di natura contrattuale o all'esercizio di diritti reali, al possesso o alla detenzione e viene meno esclusivamente nell'ipotesi di cose oggettivamente insuscettibili di essere custodite: Cass.
11152/2023) e la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso.
Il custode si libera da responsabilità provando il caso fortuito (e cioè dimostrando che l'evento si è prodotto a causa del verificarsi di fattori eccezionali e imprevedibili, tali da alterare il nesso di regolarità causale secondo una valutazione prognostica), mentre è del tutto irrilevante il fatto che egli abbia o meno usato l'ordinaria diligenza nel custodire la cosa.
Richiamando i princìpi in materia di causalità nel diritto civile elaborati da Cass., Sez.Un.,
576/2008, si precisa al riguardo che la cosa non deve trovarsi rispetto all'evento in un rapporto di mera occasionalità, dovendo invece porsi in una relazione rispondente ad un criterio di
6 regolarità causale: affinché possa dirsi che l'evento è stato prodotto dalla cosa, questa deve porsi rispetto all'evento come un antecedente dello stesso secondo un criterio di regolarità statistica, sì che possa affermarsi che l'evento sia una conseguenza normale e oggettivamente prevedibile di quell'antecedente secondo l'id quod plerumque accidit (principio della c.d. causalità adeguata o della c.d. regolarità causale).
Tale accertamento non ha ad oggetto l'esistenza di un rapporto di causalità di tipo meramente naturalistico (non è cioé sufficiente provare che l'esistenza della cosa sia una condicio sine qua non dell'evento).
Si tratta invece di dimostrare che tra la cosa e l'evento sussista una relazione riconducibile nell'ambito di leggi statistiche, sulla base delle quali poter affermare che sia una conseguenza probabile del dinamismo della cosa, accertamento da effettuare attraverso un giudizio prognostico ex ante (per l'utilizzazione di questo criterio v. Cass. 2480/2018).
Tale verifica presuppone la valutazione delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si è verificato il sinistro (per desumerne l'oggettiva potenzialità dannosa assunta dalla cosa) e la valutazione della congruità della condotta del danneggiato rispetto alle circostanze del caso concreto.
Infatti, allorquando la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno provocato da una causa ad essa estranea - che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato – si rientra nell'ambito del caso fortuito, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno.
Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno va adeguato alla natura della cosa e alla sua pericolosità, nel senso che quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente di quest'ultimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione squisitamente di merito, che va compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende sempre un bilanciamento tra i doveri di precauzione (posti a carico del custode) e di cautela (posti a carico del danneggiato): quando manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di questa siano percepibili in quanto tali, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile 7 mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa - ridotta al rango di mera occasione dell'evento - e ritenuto integrato il caso fortuito (Cass. 2480/2018; Cass.
28616/2013). Quanto al caso fortuito, atto ad escludere la responsabilità oggettiva del custode, esso deve essere inteso come evento interruttivo del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, comprensivo sia del fatto del terzo che di quello dello stesso danneggiato e connotato dai requisiti dell'imprevedibilità ed inevitabilità, intesi anch'essi in senso oggettivo e secondo parametri di regolarità causale, senza che possa assumere alcuna rilevanza il grado di diligenza del custode (Cass. 2480/2018).
In particolare, la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può costituire un caso fortuito - ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. - quando abbia due caratteristiche: sia stata colposa e non fosse prevedibile da parte del custode (Cass. 37059/2022; Cass. 4035/2021; Cass. 26524/2020; Cass.
25837/2017).
Ne deriva che, quanto più la situazione di possibile danno sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più deve riconoscersi l'incidenza causale della condotta imprudente del danneggiato, la quale può giungere ad interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso: con la conseguenza che, nelle ipotesi in cui la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi possa essere neutralizzata mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto ed avveduto da parte del danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla res, la quale degrada a mera occasione dell'evento.
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva quanto segue.
Il testimone ha riferito di trovarsi a circa otto metri dal punto dell'evento, Testimone_1 davanti ad una bancarella, di aver sentito un urlo ed a quel punto si è girato ed ha visto l'attrice a terra1
Dunque, il IG. non ha assistito all'evento, tuttavia egli riferisce che la caduta Tes_1 sarebbe stata causata dal dissesto del marciapiede dal quale fuoriuscivano le radici di un albero.2 E' che l'esistenza del pericolo fosse presumibile sulla strada percorsa dall'attrice appare manifesta considerato che il dissesto viene descritto come appunto la fuoriuscita dalle radici di un albero dal marciapiede: in sostanza, vista la descrizione fattane in citazione, il pericolo deve qualificarsi come evidente, visto che esso si sarebbe concretizzato nelle radici di un albero che avrebbero sollevato il piano di calpestio del marciapiede.
Inoltre, usando una diligenza media l'attrice avrebbe potuto evitare l'incidente poiché è pacifico che vi fosse una perfetta visibilità del percorso data l'esposizione alla luce solare, considerato l'orario dell'accadimento.
In sostanza, sia per la descrizione dei fatti indicata in citazione, sia per la prova testimoniale, si deve affermare che usando l'ordinaria diligenza l'attrice avrebbe potuto evitare il pericolo ossia di evitare di incedere, peraltro in pieno giorno, sul marciapiede dissestato.
Alla luce delle considerazioni che precedono si deve pertanto escludere la responsabilità del o della chiamata ex art. 2051 c.c., per mancanza del Controparte_1 Controparte_2 nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, il quale si è verificato a causa della negligenza della IG.ra . Pt_1
Va conseguentemente esclusa anche la configurabilità di una responsabilità del ex CP_1 art. 2043 c.c., indicata anch'essa nell'atto di citazione, dovendosi ritenere che la condotta dell'Amministrazione non abbia avuto alcuna efficacia causale, neppure concorrente, nella produzione del sinistro.
Per tali ragioni, la domanda attorea deve ritenersi priva di fondamento e deve essere integramente rigettata.
Le altre questioni, sollevate dal terzo, ossia la prescrizione del diritto del Controparte_1 alla manleva e l'inoperatività della polizza, possono dirsi assorbite, visto che la statuizione sulle medesime appare superflua considerata l'infondatezza della domanda principale.
Le spese seguono la soccombenza, condannando l'attrice a rifondere le spese di lite al convenuto e del terzo chiamato in causa, liquidate come da dispositivo e determinate secondo i parametri medi del DM 55/2014 tenendo in considerazione il valore del petitum indicato dall'attrice nel proprio atto di citazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
9 RIGETTA la domanda risarcitoria avanzata dalla IG.ra nei confronti del TE
, per le ragioni indicate in motivazione. Controparte_1
CONDANNA la IG.ra rimborsare il convenuto delle spese TE Controparte_1 di lite, spese che si liquidano nella somma di Euro 7.616 così determinata Euro 1701 per la fase studio ed Euro 1204 per la fase introduttiva, Euro 1806 per la fase istruttoria ed Euro
2905 per la fase decisionale oltre al rimborso delle spese generali, I.V.A e CPA come per legge.
CONDANNA la IG.ra a rimborsare il terzo chiamato in causa TE Controparte_2 delle spese di lite, spese che si liquidano nella somma di Euro 7.616 così determinata Euro
[...]
1701 per la fase studio ed Euro 1204 per la fase introduttiva, Euro 1806 per la fase istruttoria ed Euro 2905 per la fase decisionale oltre al rimborso delle spese generali, I.V.A e CPA come per legge.
Palermo lì 21.07.2025
Il G.O.P.
Dott. Gabriele Leone
10 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A domanda dell'Avvocato Bono il testimone specifica “ Mi trovavo a circa 8 metri dal punto dell'evento, davanti ad una bancarella. Il testimone specifica “ Ho sentito un urlo ed a quel punto mi sono girato, ed ho visto la IGnora a terra” 2 “La IGnora percorreva il marciapiede quando cadeva a terra a causa del dissesto di un marciapiede dal quale fuoriuscivano le radici di un albero” “ E' vero quanto mi si legge”.
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