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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 8018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8018 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli nella persona del dott. Paolo Scognamiglio ha pronunciato, allo scadere del termine per il deposito delle note, disposte in sostituzione dell'udienza del 5 novembre
2025, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6371/2025 R.G. vertente
TRA
nato a [...] il [...] , C.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Frattamaggiore alla Via Roma n. C.F._1
266 presso lo studio dell'avv. Luca de Beradinis, dal quale è rappresentato e difeso come in atti RICORRENTE
E
, in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Elberti, cod. fisc.
, PEC: t, e presso questi C.F._2 Email_1
elett.te dom.to presso la sede in Via A. De Gasperi n° 55 Napoli CP_2
RESISTENTE
Nonché contro
sede di Napoli Vomero, con sede legale in Via Guantai Nuovi ad Orsolona n. 4, CP_3
80131 Napoli, in persona del direttore legale rapp.te pro tempore in quanto ufficio emissivo dell'atto impugnato;
Ulteriore resistente
E cartolarizzazione dei crediti con sede legale in Viale Manzoni Controparte_4 CP_2
n. 22- 00185 - Roma (RM), Rea: 930398 PEC: 05870001004ri@legalmail.it, in persona del legale rapp.te pro tempore
Ulteriore resistente
Avverso
l'avviso di addebito n 37120240013514918000 emesso dall' sede di Napoli, e notificato CP_2 in data 17.02.2025, per la somma complessiva di € 3893,48 a titolo di omesso versamento dei contributi per Gestione Commercianti CP_2
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 14 marzo 2025 parte ricorrente in epigrafe si opponeva all'avviso di addebito n 37120240013514918000 (allegato A produzione parte ricorrente), emesso dall' sede di Napoli, e notificato in data 17.02.2025, per la somma complessiva CP_2 di € 3893,48 a titolo di omesso versamento dei contributi per Gestione Commercianti, CP_2 relativi all'anno 2023 (più specificate, riguardanti violazione avvenuta nel periodo da dicembre 2022 alla III rata del 2023), chiedendo dichiararsi la nullità e/o annullamento dell'atto.
Deduceva il ricorrente che l'atto impugnato si riferisce al presunto inadempimento dell'obbligo contributivo, per omesso versamento dei contributi dovuti a titolo di gestione commercianti per l'anno 2023, con riferimento alla posizione contributiva del ricorrente, quale lavoratore autonomo.
Chiedeva, quindi, a codesto Tribunale: “1) in via cautelare, inaudita altera parte, disponga
l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva l'avviso di addebito n
37120240013514918000, notificato in data 17 febbraio 2025;
2) in via principale A) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, con pronuncia di annullamento CP_5
l'avviso di addebito n 37120240013514918000, notificato in data 17 febbraio 2025 con il quale l' anche nella sua articolazione di ufficio Vomero (Napoli), ha ingiunto il CP_2 pagamento dei contributi IVS “Gestione Commercianti” dovuti per l'anno 2023per un totale di €3.893,48,con riguardo all'integralità dell'avviso di pagamento, per tutte le ragioni esposte in fatto ed in diritto;
B) per l'effetto accertare e dichiarare non dovute le somme pretese dall' come CP_2 contributi dovuti alla Gestione Separata per l'anno 2023che per quelli a seguire con CP_2 contestuale cancellazione di una eventuale ed illegittima iscrizione d'ufficio alla gestione separata disposta dall' ordinare congiuntamente all di annullare l'avviso di CP_6 CP_2 addebito n 37120240013514918000; C) Condannare l' , in persona del legale rappresentante responsabile e p.t., al CP_2 pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.”
Con i motivi di gravame censurava l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'obbligo contributivo, in quanto il ricorrente nel periodo di riferimento non avrebbe prodotto alcun reddito: parte ricorrente afferma di essere in pensione dall'anno 2019 e, ai fini dei contributi minimi, di non essere più iscritto ad alcun ordine professionale né titolare di partita IVA dall'anno 2016.
Eccepiva pertanto l'illegittimità dell'atto, asserendo di non essere, all'epoca della presunta violazione, titolare di attività commerciale, né iscritto ad albi od ordini professionali, nè titolare di partita IVA, e pertanto di non aver potuto commettere la violazione ed essere destinatario della richiesta di pagamento.
In via subordinata, il ricorrente contestava la misura in cui l'ente resistente ha applicato i contributi, in quanto per soggetti ultra sessantacinquenni -tra cui rientra la parte ricorrente- troverebbe applicazione la riduzione del cinquanta per cento. Tanto emergerebbe sulla base della circolare n. 33 del 2024, citata in ricorso, a mente della quale “Continuano ad applicarsi, anche per l'anno 2024, le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto.”
Si costituiva l' in data 10 settembre 2025, deducendo la infondatezza della tesi difensiva CP_2 del ricorrente e asserendo che la stessa risulta documentalmente smentita. Esponeva invero che il Sig. ha aperto una posizione presso la Camera di Commercio di Parte_1
Napoli con inizio attività 1.12.2022: n. REA NA-1086749 – attività di elaborazione elettronica di dati contabili, come risulta dalla visura camerale depositata in atti.
Aggiungeva inoltre che la partita I.V.A. 10177301214, indicata nella visura camerale, risulta presso l'Agenzia delle Entrate come attiva.
Sulla base di tali elementi, l'ente ha ritenuto trattarsi di ditta individuale priva di dipendenti, per cui sussiste l'obbligazione contributiva presso la Gestione Commercianti;
l'ente ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione.
Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il
Giudice decideva la causa.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Va premesso, in punto di riparto dell'onere probatorio, che in materia la giurisprudenza della
Suprema Corte afferma che lo stesso grava sull'ente che esige i contributi (cfr Corte di cassazione n. 3835 del 2016; n. 5210 del 2017; nonché ordinanza 11 marzo 2020 n.6944), e lo stesso può dirsi assolto attraverso la prova dello svolgimento di un'attività di lavoro autonomo in via abituale, rispetto alla quale vengono in rilievo gli elementi di seguito indicati. In proposito è dirimente quanto risulta dalla produzione documentale della parte resistente, che ha versato in atti visura camerale dalla quale è dimostrata l'apertura, in data 1.12.2022, di impresa individuale con attività di elaborazione elettronica di dati contabili (come da codice
ATECO 63.10.21, corrispondente ad “elaborazione dati contabili”).
A fronte di tale risultanza, l'attività rientra nel perimetro dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, con pagamento annuale minino di euro 4549,70.
Dalla visura camerale prodotta in atti dal resistente risulta l'indicazione di una partita IVA, ossia partita n. e dalla consultazione dell'Anagrafe Tributaria, riportata nella P.IVA_1 memoria di costituzione dell' , detta partita risulta presso l'Agenzia delle Entrate aperta CP_2 dal 1 dicembre 2022 e attiva alla data della consultazione operata dall' . CP_2
Tali elementi, che rappresentano quantomeno presunzioni precise e concordanti, non sono stati smentiti da parte ricorrente, che non ha efficacemente replicato a quanto dedotto e documentato dall' . CP_2
Sotto il profilo probatorio va ritenuto che la visura camerale è elemento idoneo a dimostrare l'esistenza di un'impresa e ne riassume i dati salienti, ovvero attività, sede, partita IVA e codice ATECO. Da quanto acquisito in atti, dunque, l' ha dimostrato la sussistenza di CP_2 un'impresa individuale e, a tale elemento, va affiancata la risultanza dell'Anagrafe tributaria riguardo la partita IVA che è un dato identificativo fiscale, il quale viene richiesto obbligatoriamente da chi svolge un'attività imprenditoriale ed identifica il titolare come persona responsabile degli adempimenti contabili, fiscali ed amministrativi.
Questa circostanza dimostra quindi l'iscrizione del ricorrente alla Camera di commercio e pertanto, benché pensionato per altra attività, lo stesso ha dichiarato di aver iniziato una nuova attività di lavoro autonomo nel settore di elaborazione dati contabili, iscrivendosi in data 5 gennaio 2023 nella sezione speciale come “piccolo imprenditore”.
Tale elemento configura il presupposto dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, individuato ai sensi della legge n. 662 del 1996, art 1 comma 203, nello svolgimento di un'attività commerciale.
Gli indici fattuali indicati dall' per desumere lo svolgimento di un'attività di lavoro CP_2 autonomo sono invero sufficienti a offrire la prova richiesta ovvero lo svolgimento di un'attività commerciale con carattere di abitualità.
D'altra parte il ricorrente si è limitato a contestare genericamente la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore, negando in toto lo svolgimento di qualunque attività lavorativa e dichiarando di avere chiuso da circa un decennio la sua partita IVA, e di non averne in assoluto, circostanza che è risultata non rispondente al vero dalla consultazione dei dati dell'Anagrafe Tributaria operata dall' e riportata nella memoria di costituzione, che CP_2 evidenzia l'apertura di una nuova partita IVA in data 1 dicembre 2022.
Né può avere pregio la tesi difensiva esposta nelle note di trattazione scritta del 24 settembre nelle quali il ricorrente riconduce l'obbligo contributivo alla produzione di reddito, in quanto la fonte legale citata (legge 662 del 1996) ancora il presupposto contributivo allo svolgimento di attività di lavoro autonomo, e non anche alla produzione di un reddito, che è diverso presupposto impositivo rilevante ai fini fiscali.
Pertanto, l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti nasce dal citato art 1 co 203 legge
662 del 1996 e presupposto imprescindibile per l'obbligo contributivo è che sia provato lo svolgimento di un'attività commerciale, prova assolta nel caso in esame dell'ente resistente mediante la produzione documentale in atti.
Anche il motivo subordinato di gravame, con cui si contesta la misura dell'applicazione dei contributi, è destituito di fondamento. In proposito, l'art. 59 comma 15 della L. n. 449/97 dispone che “per i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell' e con più CP_2 di 65 anni di età, il contributo previdenziale può essere a richiesta applicato nella misura della metà…”. Pertanto, condizione per l'applicazione della invocata riduzione è la richiesta della parte, non spettando tale beneficio in automatico ex lege, e tantomeno a chi abbia omesso del tutto la corresponsione dell'obbligo contributivo.
Per tutto quanto considerato, il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2)condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1500,00 oltre accessori
Napoli,
IL GIUDICE
Dott. Paolo Scognamiglio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli nella persona del dott. Paolo Scognamiglio ha pronunciato, allo scadere del termine per il deposito delle note, disposte in sostituzione dell'udienza del 5 novembre
2025, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6371/2025 R.G. vertente
TRA
nato a [...] il [...] , C.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Frattamaggiore alla Via Roma n. C.F._1
266 presso lo studio dell'avv. Luca de Beradinis, dal quale è rappresentato e difeso come in atti RICORRENTE
E
, in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Elberti, cod. fisc.
, PEC: t, e presso questi C.F._2 Email_1
elett.te dom.to presso la sede in Via A. De Gasperi n° 55 Napoli CP_2
RESISTENTE
Nonché contro
sede di Napoli Vomero, con sede legale in Via Guantai Nuovi ad Orsolona n. 4, CP_3
80131 Napoli, in persona del direttore legale rapp.te pro tempore in quanto ufficio emissivo dell'atto impugnato;
Ulteriore resistente
E cartolarizzazione dei crediti con sede legale in Viale Manzoni Controparte_4 CP_2
n. 22- 00185 - Roma (RM), Rea: 930398 PEC: 05870001004ri@legalmail.it, in persona del legale rapp.te pro tempore
Ulteriore resistente
Avverso
l'avviso di addebito n 37120240013514918000 emesso dall' sede di Napoli, e notificato CP_2 in data 17.02.2025, per la somma complessiva di € 3893,48 a titolo di omesso versamento dei contributi per Gestione Commercianti CP_2
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 14 marzo 2025 parte ricorrente in epigrafe si opponeva all'avviso di addebito n 37120240013514918000 (allegato A produzione parte ricorrente), emesso dall' sede di Napoli, e notificato in data 17.02.2025, per la somma complessiva CP_2 di € 3893,48 a titolo di omesso versamento dei contributi per Gestione Commercianti, CP_2 relativi all'anno 2023 (più specificate, riguardanti violazione avvenuta nel periodo da dicembre 2022 alla III rata del 2023), chiedendo dichiararsi la nullità e/o annullamento dell'atto.
Deduceva il ricorrente che l'atto impugnato si riferisce al presunto inadempimento dell'obbligo contributivo, per omesso versamento dei contributi dovuti a titolo di gestione commercianti per l'anno 2023, con riferimento alla posizione contributiva del ricorrente, quale lavoratore autonomo.
Chiedeva, quindi, a codesto Tribunale: “1) in via cautelare, inaudita altera parte, disponga
l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva l'avviso di addebito n
37120240013514918000, notificato in data 17 febbraio 2025;
2) in via principale A) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, con pronuncia di annullamento CP_5
l'avviso di addebito n 37120240013514918000, notificato in data 17 febbraio 2025 con il quale l' anche nella sua articolazione di ufficio Vomero (Napoli), ha ingiunto il CP_2 pagamento dei contributi IVS “Gestione Commercianti” dovuti per l'anno 2023per un totale di €3.893,48,con riguardo all'integralità dell'avviso di pagamento, per tutte le ragioni esposte in fatto ed in diritto;
B) per l'effetto accertare e dichiarare non dovute le somme pretese dall' come CP_2 contributi dovuti alla Gestione Separata per l'anno 2023che per quelli a seguire con CP_2 contestuale cancellazione di una eventuale ed illegittima iscrizione d'ufficio alla gestione separata disposta dall' ordinare congiuntamente all di annullare l'avviso di CP_6 CP_2 addebito n 37120240013514918000; C) Condannare l' , in persona del legale rappresentante responsabile e p.t., al CP_2 pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.”
Con i motivi di gravame censurava l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'obbligo contributivo, in quanto il ricorrente nel periodo di riferimento non avrebbe prodotto alcun reddito: parte ricorrente afferma di essere in pensione dall'anno 2019 e, ai fini dei contributi minimi, di non essere più iscritto ad alcun ordine professionale né titolare di partita IVA dall'anno 2016.
Eccepiva pertanto l'illegittimità dell'atto, asserendo di non essere, all'epoca della presunta violazione, titolare di attività commerciale, né iscritto ad albi od ordini professionali, nè titolare di partita IVA, e pertanto di non aver potuto commettere la violazione ed essere destinatario della richiesta di pagamento.
In via subordinata, il ricorrente contestava la misura in cui l'ente resistente ha applicato i contributi, in quanto per soggetti ultra sessantacinquenni -tra cui rientra la parte ricorrente- troverebbe applicazione la riduzione del cinquanta per cento. Tanto emergerebbe sulla base della circolare n. 33 del 2024, citata in ricorso, a mente della quale “Continuano ad applicarsi, anche per l'anno 2024, le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto.”
Si costituiva l' in data 10 settembre 2025, deducendo la infondatezza della tesi difensiva CP_2 del ricorrente e asserendo che la stessa risulta documentalmente smentita. Esponeva invero che il Sig. ha aperto una posizione presso la Camera di Commercio di Parte_1
Napoli con inizio attività 1.12.2022: n. REA NA-1086749 – attività di elaborazione elettronica di dati contabili, come risulta dalla visura camerale depositata in atti.
Aggiungeva inoltre che la partita I.V.A. 10177301214, indicata nella visura camerale, risulta presso l'Agenzia delle Entrate come attiva.
Sulla base di tali elementi, l'ente ha ritenuto trattarsi di ditta individuale priva di dipendenti, per cui sussiste l'obbligazione contributiva presso la Gestione Commercianti;
l'ente ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione.
Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il
Giudice decideva la causa.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Va premesso, in punto di riparto dell'onere probatorio, che in materia la giurisprudenza della
Suprema Corte afferma che lo stesso grava sull'ente che esige i contributi (cfr Corte di cassazione n. 3835 del 2016; n. 5210 del 2017; nonché ordinanza 11 marzo 2020 n.6944), e lo stesso può dirsi assolto attraverso la prova dello svolgimento di un'attività di lavoro autonomo in via abituale, rispetto alla quale vengono in rilievo gli elementi di seguito indicati. In proposito è dirimente quanto risulta dalla produzione documentale della parte resistente, che ha versato in atti visura camerale dalla quale è dimostrata l'apertura, in data 1.12.2022, di impresa individuale con attività di elaborazione elettronica di dati contabili (come da codice
ATECO 63.10.21, corrispondente ad “elaborazione dati contabili”).
A fronte di tale risultanza, l'attività rientra nel perimetro dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, con pagamento annuale minino di euro 4549,70.
Dalla visura camerale prodotta in atti dal resistente risulta l'indicazione di una partita IVA, ossia partita n. e dalla consultazione dell'Anagrafe Tributaria, riportata nella P.IVA_1 memoria di costituzione dell' , detta partita risulta presso l'Agenzia delle Entrate aperta CP_2 dal 1 dicembre 2022 e attiva alla data della consultazione operata dall' . CP_2
Tali elementi, che rappresentano quantomeno presunzioni precise e concordanti, non sono stati smentiti da parte ricorrente, che non ha efficacemente replicato a quanto dedotto e documentato dall' . CP_2
Sotto il profilo probatorio va ritenuto che la visura camerale è elemento idoneo a dimostrare l'esistenza di un'impresa e ne riassume i dati salienti, ovvero attività, sede, partita IVA e codice ATECO. Da quanto acquisito in atti, dunque, l' ha dimostrato la sussistenza di CP_2 un'impresa individuale e, a tale elemento, va affiancata la risultanza dell'Anagrafe tributaria riguardo la partita IVA che è un dato identificativo fiscale, il quale viene richiesto obbligatoriamente da chi svolge un'attività imprenditoriale ed identifica il titolare come persona responsabile degli adempimenti contabili, fiscali ed amministrativi.
Questa circostanza dimostra quindi l'iscrizione del ricorrente alla Camera di commercio e pertanto, benché pensionato per altra attività, lo stesso ha dichiarato di aver iniziato una nuova attività di lavoro autonomo nel settore di elaborazione dati contabili, iscrivendosi in data 5 gennaio 2023 nella sezione speciale come “piccolo imprenditore”.
Tale elemento configura il presupposto dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, individuato ai sensi della legge n. 662 del 1996, art 1 comma 203, nello svolgimento di un'attività commerciale.
Gli indici fattuali indicati dall' per desumere lo svolgimento di un'attività di lavoro CP_2 autonomo sono invero sufficienti a offrire la prova richiesta ovvero lo svolgimento di un'attività commerciale con carattere di abitualità.
D'altra parte il ricorrente si è limitato a contestare genericamente la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore, negando in toto lo svolgimento di qualunque attività lavorativa e dichiarando di avere chiuso da circa un decennio la sua partita IVA, e di non averne in assoluto, circostanza che è risultata non rispondente al vero dalla consultazione dei dati dell'Anagrafe Tributaria operata dall' e riportata nella memoria di costituzione, che CP_2 evidenzia l'apertura di una nuova partita IVA in data 1 dicembre 2022.
Né può avere pregio la tesi difensiva esposta nelle note di trattazione scritta del 24 settembre nelle quali il ricorrente riconduce l'obbligo contributivo alla produzione di reddito, in quanto la fonte legale citata (legge 662 del 1996) ancora il presupposto contributivo allo svolgimento di attività di lavoro autonomo, e non anche alla produzione di un reddito, che è diverso presupposto impositivo rilevante ai fini fiscali.
Pertanto, l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti nasce dal citato art 1 co 203 legge
662 del 1996 e presupposto imprescindibile per l'obbligo contributivo è che sia provato lo svolgimento di un'attività commerciale, prova assolta nel caso in esame dell'ente resistente mediante la produzione documentale in atti.
Anche il motivo subordinato di gravame, con cui si contesta la misura dell'applicazione dei contributi, è destituito di fondamento. In proposito, l'art. 59 comma 15 della L. n. 449/97 dispone che “per i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell' e con più CP_2 di 65 anni di età, il contributo previdenziale può essere a richiesta applicato nella misura della metà…”. Pertanto, condizione per l'applicazione della invocata riduzione è la richiesta della parte, non spettando tale beneficio in automatico ex lege, e tantomeno a chi abbia omesso del tutto la corresponsione dell'obbligo contributivo.
Per tutto quanto considerato, il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2)condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1500,00 oltre accessori
Napoli,
IL GIUDICE
Dott. Paolo Scognamiglio