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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/05/2025, n. 2276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2276 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in funzione di giudice di appello, in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
11251/2019 avente ad oggetto “appello a sentenza del Giudice di Pace”
TRA
già ) rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 Parte_2
calce alla citazione introduttiva del giudizio, dagli Avvocati Fernando M. Gabetta C.F.
e Umberto D'Aragona C.F C.F._1 C.F._2
- APPELLANTE-
, nato a [...] il [...] e residente in [...]alla CP_1
via Tanagro n.6, rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione per il giudizio di primo grado, dall'avv. Mariateresa Astuni ed elettivamente domiciliato in Cava
de' Tirreni alla via P. Atenolfi n.8;
-APPELLATO, appellante in via incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva appello avverso la Parte_2
sentenza n.2005/19, emessa dal Giudice di Pace di Salerno, a definizione del giudizio rubricato al n.2864/18, rassegnando le seguenti conclusioni: “…rigettare la domanda relativa
alla restituzione di quota parte del premio assicurativo…con vittoria di spese del doppio grado di
giudizio...”. Con il giudizio di primo grado, il sig. conveniva in giudizio CP_1
1 con la quale aveva stipulato il contratto di cessione del quinto dello stipendio Parte_2
n.566522 e, sul presupposto della parziale nullità del finanziamento per la presenza di eventuali clausole che prevedono la irripetibilità delle somme già corrisposte, chiedeva la condanna della alla restituzione degli oneri contrattuali per commissioni e premio Pt_1
non goduto a seguito dell'anticipata estinzione della suddetta operazione finanziaria.
Il Giudice di primo grado qualificava la domanda come “indebito oggettivo” e la sentenza di primo grado così respingeva la domanda: “l'attore ha agito per la ripetizione di una somma
ritenuta indebitamente percepita dalla convenuta indebito oggettivo quella Controparte_2
prestazione priva di un legittimo titolo giustificativo alla quale si può reagire con la ripetizione”.
L'appellante impugna la predetta sentenza in relazione alle motivazioni poste alla base del rigetto della domanda attrice con riferimento al premio assicurativo. La domanda andava rigettata perché infondata e non, a causa della compensazione con l'importo di euro 1.000,00
che veniva corrisposto da in corso di causa per le n. 2 rate corrisposte dal datore di Pt_2
lavoro a seguito dell'estinzione anticipata. Per , la richiesta di restituzione di quota Pt_2
parte del premio assicurativo è infondata in quanto, le polizze contro il rischio di premorienza e impiego sono state stipulate direttamente da che si è fatta carico del Pt_2
costo inerente, ed inoltre, il costo delle polizze predette non configura tra le componenti dei costi del credito, e pertanto non può essere oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
In data 11.03.2020 si costituiva in giudizio il Sig. , proponendo altresì appello CP_1
incidentale ed eccepiva, di aver formulato in primo grado, una domanda di “restituzione di somme già corrisposte” e non di “indebito oggettivo”. Formulava inoltre, al netto della somma già corrisposta da , la richiesta pagamento di euro 2.320,00 a titolo di residuo Pt_2
commissione accessorie calcolate secondo il criterio del pro-rata temporis.
All' udienza del 25/11/2020 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al
5/10/2022 e poi successivamente, a seguito di rinvii per i medesimi incombenti, all'udienza del 8/1/2025, all'esito della quale il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc
2 1. In via del tutto preliminare deve essere dichiarata la tardiva proposizione dell'appello incidentale. Parte appellata ha proposto, nell'ambito della comparsa di costituzione,
appello incidentale chiedendo in riforma della sentenza impugnata la condanna di Pt_2
al pagamento, in favore del sig. , della somma di Euro 2.320,00 a titolo di
[...] CP_1
commissioni accessorie e di una quota insoluta.
Deve invero rilevarsi che il termine per la proposizione dell'appello incidentale, in difetto di espressa qualificazione normativa come "libero", va calcolato, in quanto termine a ritroso,
con esclusione del giorno iniziale (dies a quo), ovvero del giorno dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione (o della data dell'udienza differita di ufficio dal giudice ex articolo 168 bis, comma 5, del Cpc), e con computo, invece, di quello finale (dies ad quem), ovvero del ventesimo giorno precedente l'udienza stessa ( Cassazione civile sez.
III, 05/07/2024, n.18423)
Nel caso in esame in citazione è stata indicata l'udienza del 24-3-2020 differita d'ufficio al
26.3.2020. La costituzione dell'appellato è avvenuta in data 11.3.2020. Anche non considerando il giorno 26 marzo e, contando i 19 giorni precedenti, il termine per la costituzione sarebbe venuto a scadere non il giorno 11 marzo bensì il 7 marzo. Quindi
l'appello incidentale sarebbe dovuto essere proposto entro il 7 marzo 2020 ovvero nel termine di 20 giorni prima della data di udienza come differita ai sensi dell'art. 168 bis comma 5 cpc. Dalla consultazione del fascicolo telematico risulta un ulteriore rinvio dell'udienza ma avvenuto in data 20.3.2020 ovvero successivamente alla scadenza del termine per la costituzione e quindi inidoneo a modificare lo stato delle cose e incapace di differire il termine per la costituzione.
Ne consegue che l'appello incidentale deve essere dichiarato tardivo e trattandosi di questione squisitamente procedurale, incapace di modificare il quadro fattuale e inidoneo a determinare nuovi sviluppi della lite, sfugge alla regola generale dell'art. 101 comma 2 cpc.
2. Venendo all'appello principale parte appellante chiede la modifica della sentenza di primo grado che ha riconosciuto in favore del mutuatario la somma di euro 826,87 a titolo di onere assicurativo in quanto il finanziamento non era assistito da polizza assicurativa del tipo CPI bensì da polizza assicurativa contro il rischio di premorienza e impiego i cui oneri
3 erano a carico di . Chiedeva altresì la riforma della sentenza nella parte in cui Parte_2
aveva previsto la compensazione con l'importo di euro 1000 corrisposto in pendenza di giudizio.
Preliminarmente deve rilevarsi, che al caso in esame si applica l'articolo 125-sexies TUB.
Infatti, il contratto di finanziamento è stato concluso il 7.8.2015 da restituire mediante cessione di quote del quinto dello stipendio/salario (cfr. all. della produzione di parte appellante di primo grado).
Come è noto, il Decreto Legislativo n. 141 del 2010, che ha coniato la norma di cui all'articolo
125-sexies T.U.B. su cui si basa la pretesa dell'appellato di ottenere il rimborso dei costi sostenuti a seguito dell'estinzione anticipata del predetto finanziamento nella misura indicata, al terzo comma dell'articolo 3, rubricato “Abrogazioni e termini di attuazione”,
stabilisce: “I finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente
decreto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni di attuazione.”.
Orbene, così come autorizzato dal comma 2 della suddetta norma, la Banca d'Italia con provvedimento del 09/2/2011 “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari
- Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti - Recepimento della Direttiva sul credito ai consumatori” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16/2/2011 ha adottato le disposizioni di attuazione del Decreto Legislativo n. 104 del 2010, di talché, stante l'entrata in vigore del provvedimento a far data dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U., cioè dal 03/2/2011 e l'obbligo di cui all'art. 3, comma 3, del sopracitato decreto, i finanziatori e gli intermediari finanziari erano tenuti ad adeguarsi alle disposizioni in esso contenute – soltanto a far data dal 01/6/2011 e, dunque, per i contratti stipulati successivamente a tale termine. Ebbene, è noto che il Decreto Legislativo n. 141 del 2010, che ha introdotto la norma di cui all'articolo 125-sexies T.U.B. su cui si basa la pretesa dell'appellante di ottenere il rimborso dei costi sostenuti a seguito dell'estinzione anticipata del predetto finanziamento, ha operato un intervento di rinnovazione della disciplina pregressa – contenuta nell'art. 125 TUB – nell'intento di adeguare la legislazione nazionale al disposto dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, in materia di contratti di credito ai consumatori, ai sensi del quale il consumatore che rimborsa anticipatamente il
4 finanziamento “ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e
i costi dovuti per la restante durata del contratto”; per mezzo della novella del 2010, dunque, si
è giunti alla formulazione dell'art. 125 sexies, il cui primo comma, per quanto qui di interesse, così prevedeva: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento,
in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura
proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale
del credito, escluse le imposte”.
Nel vigore della prefata disciplina si era ampiamente consolidato, in giurisprudenza, il convincimento per cui la riduzione dei costi connessi al credito, in caso di estinzione anticipata, fosse esclusivamente applicabile ai costi cc.dd. “recurring”, “periodici”, che cioè
il cliente sostiene nel corso del rapporto di prestito ed in ragione della durata dello stesso
(es. costi assicurativi) per i quali, dunque, l'estinzione anticipata implica la non debenza degli stessi per il periodo residuo di vita del finanziamento.
Di contro, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la giurisprudenza era altrettanto granitica nel ritenere che il cliente non avesse diritto al rimborso dei costi cc.dd.
“up front”, vale a dire sostenuti “una tantum” nella fase prodromica alla stipulazione del contratto o genetica dello stesso e, dunque, indipendenti ed avulsi dalla sua effettiva durata nel tempo.
A fronte di questo quadro normativo e interpretativo, nelle more della proposizione del giudizio di appello è intervenuta la nota sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea dell'11/9/2019, c.d. “Lexitor” (C-383/18), la quale, in sede di rinvio pregiudiziale,
ha sancito il principio per cui, a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di prestito al consumo, il diritto alla riduzione del costo totale del credito (previsto dall' art 16 della direttiva UE 2008/48, nonché dal Testo Unico Bancario) comprende tutti i costi posti a carico del consumatore, a prescindere dalla natura “up front” oppure “recurring” degli stessi.
Secondo il ragionamento seguito dalla Corte di Lussemburgo, infatti, “Per quanto riguarda il contesto, occorre ricordare che l'articolo 8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, stabiliva che il consumatore, «in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (...) deve avere diritto a una equa riduzione del costo
5 complessivo del credito” e che “Dunque, occorre constatare che l'articolo 16, paragrafo 1,
della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi”.
Pertanto, dovendo interpretare la Direttiva n. 2008/48/CE nel senso di assicurare la realizzazione della sua funzione (e tenuto conto che tale funzione si risolve nella esigenza di “garantire un'elevata protezione del consumatore” in chiave di effettività, e ciò
sull'assunto che il consumatore si trovi ontologicamente in una situazione di inferiorità
rispetto al professionista, per quanto riguarda sia il potere di negoziazione, sia il livello di informazione) la Corte ha ritenuto che la tutela del consumatore risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi ai soli costi presentati - dal soggetto concedente il credito - come dipendenti dalla durata del contratto (i.e.: “recurring”), dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla Banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto.
Inoltre, evidenzia la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha quindi sancito il principio per cui “Alla luce
dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione pregiudiziale
dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso
che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato
del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
In via di estrema sintesi, dunque, la Corte di Lussemburgo con la pronuncia nel caso
“Lexitor” ha superato la precedente distinzione, nell'ambito dell'estinzione anticipata dei prestiti al consumo, tra costi “recurring” (suscettibili di essere rimborsati) e costi “up front”
6 (non rimborsabili), ritenendo che, in caso di chiusura anticipata del rapporto di prestito al consumo, spetta al consumatore il rimborso di tutti i costi da esso sostenuti, e ciò a prescindere dal fatto che essi siano collegati oppure no alla durata ed allo sviluppo del contratto.
Ebbene, a seguito della sentenza la prevalente giurisprudenza di merito (“ex multis” CP_3
Trib. Napoli, n. 4433/2020, Trib. Roma, n. 12470/2020, Trib. Milano, ordinanza del
03/11/2020, Trib. Torino, n. 4389/2020; Trib. Milano del 09/4/2021) ha ritenuto che la stessa produca i suoi effetti anche all'interno dell'ordinamento italiano e, segnatamente, sulla portata dell'articolo 125-sexies, comma 1, T.U.B., a sua volta attuativo dell'articolo 16 della
Direttiva n. 2008/48/CE.
Nel caso di specie, allora, l'operazione ermeneutica che il giudice italiano è tenuto a compiere è assai lineare, dal momento che l'art. 125 sexies, comma 1, TUB ha dato attuazione alla direttiva in termini quasi letteralmente sovrapponibili al citato art. 16.1 (Trib. Savona,
22-11-2021).
Pertanto, alla luce di quanto sopra argomentato, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che il consumatore ha diritto, in caso di anticipata estinzione, al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti, non solo di quelli che matureranno successivamente
(Trib. Milano, 11.5.2021; Trib. Milano, 9.4.2021; Trib. Torino, 21.3.2020; Trib. Palermo,
29.12.2020).
In particolare, con l'art. 11 octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, il legislatore italiano ha uniformato la normativa interna al principio di diritto espresso dalla sentenza Lexitor, modificando – tra l'altro – il comma 1
dell'art. 125 sexies del Testo Unico Bancario che, per l'effetto, attualmente recita: “Il
consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo
dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua
del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”.
Con il comma 2 dell'art. 11-octies già citato, poi, si è disposto che "L'articolo 125- sexies del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti
7 successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle
estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle
disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei
contratti".
Tuttavia con specifico riguardo al caso in esame non appare sussistere il diritto al rimborso così come stabilito dal Giudice di Pace. Infatti il consumatore ha diritto a ottenere il rimborso di costi dallo stesso sostenuti in fase di stipula del contratto e di costi che hanno inciso nella determinazione del costo complessivo del credito. Con riguardo al premio assicurativo,
dalla documentazione depositata da parte appellante non risulta la stipula di una polizza a garanzia del credito ( cd. Polizze CPI) bensì la stipula di una polizza assicurativa per il caso di premorienza laddove il contraente ma anche il beneficiario è Risulta che Parte_2
ha sopportato nella qualità di contraente i relativi oneri. Pertanto nel caso in Parte_2
esame non sussiste alcun diritto al rimborso non avendo il consumatore affrontato tale onere economico. Infine appare anche errata la previsione della compensazione disposta dal
Giudice di prime cure laddove emerge nitidamente che la somma di euro 1000 era stata corrisposta prima del giudizio dalla a titolo di rimborso di rate pagate. Parte_2
Ne consegue che l'appello deve essere accolto .
Sicché va revocata l'impugnata sentenza nella parte in cui ha riconosciuto come dovuta la somma di euro 826,87 a titolo di oneri assicurativi.
In ordine alle spese processuali, quelle relative al primo grado di giudizio permangono regolate dalla statuizione del GDP, da riconfermarsi sul punto in assenza di specifica impugnazione del capo sulle spese;
per ciò che concerne il presente grado di giudizio, le spese vanno poste a carico di parte appellata e liquidate secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014 e successive modifiche
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
8 1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza qui impugnata,
dichiara non dovuto il rimborso degli oneri assicurativi.
2) Dichiara inammissibile l'appello incidentale.
3) Condanna al pagamento delle spese processuali del secondo grado di CP_1
giudizio, liquidate in complessivi euro 332.00 in favore di parte appellante, oltre euro
91,50 per C.U., oltre Iva e Cpa come per legge.
4) Così deciso in Salerno il 23.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in funzione di giudice di appello, in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
11251/2019 avente ad oggetto “appello a sentenza del Giudice di Pace”
TRA
già ) rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 Parte_2
calce alla citazione introduttiva del giudizio, dagli Avvocati Fernando M. Gabetta C.F.
e Umberto D'Aragona C.F C.F._1 C.F._2
- APPELLANTE-
, nato a [...] il [...] e residente in [...]alla CP_1
via Tanagro n.6, rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione per il giudizio di primo grado, dall'avv. Mariateresa Astuni ed elettivamente domiciliato in Cava
de' Tirreni alla via P. Atenolfi n.8;
-APPELLATO, appellante in via incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva appello avverso la Parte_2
sentenza n.2005/19, emessa dal Giudice di Pace di Salerno, a definizione del giudizio rubricato al n.2864/18, rassegnando le seguenti conclusioni: “…rigettare la domanda relativa
alla restituzione di quota parte del premio assicurativo…con vittoria di spese del doppio grado di
giudizio...”. Con il giudizio di primo grado, il sig. conveniva in giudizio CP_1
1 con la quale aveva stipulato il contratto di cessione del quinto dello stipendio Parte_2
n.566522 e, sul presupposto della parziale nullità del finanziamento per la presenza di eventuali clausole che prevedono la irripetibilità delle somme già corrisposte, chiedeva la condanna della alla restituzione degli oneri contrattuali per commissioni e premio Pt_1
non goduto a seguito dell'anticipata estinzione della suddetta operazione finanziaria.
Il Giudice di primo grado qualificava la domanda come “indebito oggettivo” e la sentenza di primo grado così respingeva la domanda: “l'attore ha agito per la ripetizione di una somma
ritenuta indebitamente percepita dalla convenuta indebito oggettivo quella Controparte_2
prestazione priva di un legittimo titolo giustificativo alla quale si può reagire con la ripetizione”.
L'appellante impugna la predetta sentenza in relazione alle motivazioni poste alla base del rigetto della domanda attrice con riferimento al premio assicurativo. La domanda andava rigettata perché infondata e non, a causa della compensazione con l'importo di euro 1.000,00
che veniva corrisposto da in corso di causa per le n. 2 rate corrisposte dal datore di Pt_2
lavoro a seguito dell'estinzione anticipata. Per , la richiesta di restituzione di quota Pt_2
parte del premio assicurativo è infondata in quanto, le polizze contro il rischio di premorienza e impiego sono state stipulate direttamente da che si è fatta carico del Pt_2
costo inerente, ed inoltre, il costo delle polizze predette non configura tra le componenti dei costi del credito, e pertanto non può essere oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
In data 11.03.2020 si costituiva in giudizio il Sig. , proponendo altresì appello CP_1
incidentale ed eccepiva, di aver formulato in primo grado, una domanda di “restituzione di somme già corrisposte” e non di “indebito oggettivo”. Formulava inoltre, al netto della somma già corrisposta da , la richiesta pagamento di euro 2.320,00 a titolo di residuo Pt_2
commissione accessorie calcolate secondo il criterio del pro-rata temporis.
All' udienza del 25/11/2020 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al
5/10/2022 e poi successivamente, a seguito di rinvii per i medesimi incombenti, all'udienza del 8/1/2025, all'esito della quale il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc
2 1. In via del tutto preliminare deve essere dichiarata la tardiva proposizione dell'appello incidentale. Parte appellata ha proposto, nell'ambito della comparsa di costituzione,
appello incidentale chiedendo in riforma della sentenza impugnata la condanna di Pt_2
al pagamento, in favore del sig. , della somma di Euro 2.320,00 a titolo di
[...] CP_1
commissioni accessorie e di una quota insoluta.
Deve invero rilevarsi che il termine per la proposizione dell'appello incidentale, in difetto di espressa qualificazione normativa come "libero", va calcolato, in quanto termine a ritroso,
con esclusione del giorno iniziale (dies a quo), ovvero del giorno dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione (o della data dell'udienza differita di ufficio dal giudice ex articolo 168 bis, comma 5, del Cpc), e con computo, invece, di quello finale (dies ad quem), ovvero del ventesimo giorno precedente l'udienza stessa ( Cassazione civile sez.
III, 05/07/2024, n.18423)
Nel caso in esame in citazione è stata indicata l'udienza del 24-3-2020 differita d'ufficio al
26.3.2020. La costituzione dell'appellato è avvenuta in data 11.3.2020. Anche non considerando il giorno 26 marzo e, contando i 19 giorni precedenti, il termine per la costituzione sarebbe venuto a scadere non il giorno 11 marzo bensì il 7 marzo. Quindi
l'appello incidentale sarebbe dovuto essere proposto entro il 7 marzo 2020 ovvero nel termine di 20 giorni prima della data di udienza come differita ai sensi dell'art. 168 bis comma 5 cpc. Dalla consultazione del fascicolo telematico risulta un ulteriore rinvio dell'udienza ma avvenuto in data 20.3.2020 ovvero successivamente alla scadenza del termine per la costituzione e quindi inidoneo a modificare lo stato delle cose e incapace di differire il termine per la costituzione.
Ne consegue che l'appello incidentale deve essere dichiarato tardivo e trattandosi di questione squisitamente procedurale, incapace di modificare il quadro fattuale e inidoneo a determinare nuovi sviluppi della lite, sfugge alla regola generale dell'art. 101 comma 2 cpc.
2. Venendo all'appello principale parte appellante chiede la modifica della sentenza di primo grado che ha riconosciuto in favore del mutuatario la somma di euro 826,87 a titolo di onere assicurativo in quanto il finanziamento non era assistito da polizza assicurativa del tipo CPI bensì da polizza assicurativa contro il rischio di premorienza e impiego i cui oneri
3 erano a carico di . Chiedeva altresì la riforma della sentenza nella parte in cui Parte_2
aveva previsto la compensazione con l'importo di euro 1000 corrisposto in pendenza di giudizio.
Preliminarmente deve rilevarsi, che al caso in esame si applica l'articolo 125-sexies TUB.
Infatti, il contratto di finanziamento è stato concluso il 7.8.2015 da restituire mediante cessione di quote del quinto dello stipendio/salario (cfr. all. della produzione di parte appellante di primo grado).
Come è noto, il Decreto Legislativo n. 141 del 2010, che ha coniato la norma di cui all'articolo
125-sexies T.U.B. su cui si basa la pretesa dell'appellato di ottenere il rimborso dei costi sostenuti a seguito dell'estinzione anticipata del predetto finanziamento nella misura indicata, al terzo comma dell'articolo 3, rubricato “Abrogazioni e termini di attuazione”,
stabilisce: “I finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente
decreto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni di attuazione.”.
Orbene, così come autorizzato dal comma 2 della suddetta norma, la Banca d'Italia con provvedimento del 09/2/2011 “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari
- Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti - Recepimento della Direttiva sul credito ai consumatori” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16/2/2011 ha adottato le disposizioni di attuazione del Decreto Legislativo n. 104 del 2010, di talché, stante l'entrata in vigore del provvedimento a far data dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U., cioè dal 03/2/2011 e l'obbligo di cui all'art. 3, comma 3, del sopracitato decreto, i finanziatori e gli intermediari finanziari erano tenuti ad adeguarsi alle disposizioni in esso contenute – soltanto a far data dal 01/6/2011 e, dunque, per i contratti stipulati successivamente a tale termine. Ebbene, è noto che il Decreto Legislativo n. 141 del 2010, che ha introdotto la norma di cui all'articolo 125-sexies T.U.B. su cui si basa la pretesa dell'appellante di ottenere il rimborso dei costi sostenuti a seguito dell'estinzione anticipata del predetto finanziamento, ha operato un intervento di rinnovazione della disciplina pregressa – contenuta nell'art. 125 TUB – nell'intento di adeguare la legislazione nazionale al disposto dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, in materia di contratti di credito ai consumatori, ai sensi del quale il consumatore che rimborsa anticipatamente il
4 finanziamento “ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e
i costi dovuti per la restante durata del contratto”; per mezzo della novella del 2010, dunque, si
è giunti alla formulazione dell'art. 125 sexies, il cui primo comma, per quanto qui di interesse, così prevedeva: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento,
in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura
proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale
del credito, escluse le imposte”.
Nel vigore della prefata disciplina si era ampiamente consolidato, in giurisprudenza, il convincimento per cui la riduzione dei costi connessi al credito, in caso di estinzione anticipata, fosse esclusivamente applicabile ai costi cc.dd. “recurring”, “periodici”, che cioè
il cliente sostiene nel corso del rapporto di prestito ed in ragione della durata dello stesso
(es. costi assicurativi) per i quali, dunque, l'estinzione anticipata implica la non debenza degli stessi per il periodo residuo di vita del finanziamento.
Di contro, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la giurisprudenza era altrettanto granitica nel ritenere che il cliente non avesse diritto al rimborso dei costi cc.dd.
“up front”, vale a dire sostenuti “una tantum” nella fase prodromica alla stipulazione del contratto o genetica dello stesso e, dunque, indipendenti ed avulsi dalla sua effettiva durata nel tempo.
A fronte di questo quadro normativo e interpretativo, nelle more della proposizione del giudizio di appello è intervenuta la nota sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea dell'11/9/2019, c.d. “Lexitor” (C-383/18), la quale, in sede di rinvio pregiudiziale,
ha sancito il principio per cui, a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di prestito al consumo, il diritto alla riduzione del costo totale del credito (previsto dall' art 16 della direttiva UE 2008/48, nonché dal Testo Unico Bancario) comprende tutti i costi posti a carico del consumatore, a prescindere dalla natura “up front” oppure “recurring” degli stessi.
Secondo il ragionamento seguito dalla Corte di Lussemburgo, infatti, “Per quanto riguarda il contesto, occorre ricordare che l'articolo 8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, stabiliva che il consumatore, «in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (...) deve avere diritto a una equa riduzione del costo
5 complessivo del credito” e che “Dunque, occorre constatare che l'articolo 16, paragrafo 1,
della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi”.
Pertanto, dovendo interpretare la Direttiva n. 2008/48/CE nel senso di assicurare la realizzazione della sua funzione (e tenuto conto che tale funzione si risolve nella esigenza di “garantire un'elevata protezione del consumatore” in chiave di effettività, e ciò
sull'assunto che il consumatore si trovi ontologicamente in una situazione di inferiorità
rispetto al professionista, per quanto riguarda sia il potere di negoziazione, sia il livello di informazione) la Corte ha ritenuto che la tutela del consumatore risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi ai soli costi presentati - dal soggetto concedente il credito - come dipendenti dalla durata del contratto (i.e.: “recurring”), dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla Banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto.
Inoltre, evidenzia la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha quindi sancito il principio per cui “Alla luce
dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione pregiudiziale
dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso
che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato
del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
In via di estrema sintesi, dunque, la Corte di Lussemburgo con la pronuncia nel caso
“Lexitor” ha superato la precedente distinzione, nell'ambito dell'estinzione anticipata dei prestiti al consumo, tra costi “recurring” (suscettibili di essere rimborsati) e costi “up front”
6 (non rimborsabili), ritenendo che, in caso di chiusura anticipata del rapporto di prestito al consumo, spetta al consumatore il rimborso di tutti i costi da esso sostenuti, e ciò a prescindere dal fatto che essi siano collegati oppure no alla durata ed allo sviluppo del contratto.
Ebbene, a seguito della sentenza la prevalente giurisprudenza di merito (“ex multis” CP_3
Trib. Napoli, n. 4433/2020, Trib. Roma, n. 12470/2020, Trib. Milano, ordinanza del
03/11/2020, Trib. Torino, n. 4389/2020; Trib. Milano del 09/4/2021) ha ritenuto che la stessa produca i suoi effetti anche all'interno dell'ordinamento italiano e, segnatamente, sulla portata dell'articolo 125-sexies, comma 1, T.U.B., a sua volta attuativo dell'articolo 16 della
Direttiva n. 2008/48/CE.
Nel caso di specie, allora, l'operazione ermeneutica che il giudice italiano è tenuto a compiere è assai lineare, dal momento che l'art. 125 sexies, comma 1, TUB ha dato attuazione alla direttiva in termini quasi letteralmente sovrapponibili al citato art. 16.1 (Trib. Savona,
22-11-2021).
Pertanto, alla luce di quanto sopra argomentato, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che il consumatore ha diritto, in caso di anticipata estinzione, al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti, non solo di quelli che matureranno successivamente
(Trib. Milano, 11.5.2021; Trib. Milano, 9.4.2021; Trib. Torino, 21.3.2020; Trib. Palermo,
29.12.2020).
In particolare, con l'art. 11 octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, il legislatore italiano ha uniformato la normativa interna al principio di diritto espresso dalla sentenza Lexitor, modificando – tra l'altro – il comma 1
dell'art. 125 sexies del Testo Unico Bancario che, per l'effetto, attualmente recita: “Il
consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo
dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua
del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”.
Con il comma 2 dell'art. 11-octies già citato, poi, si è disposto che "L'articolo 125- sexies del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti
7 successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle
estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle
disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei
contratti".
Tuttavia con specifico riguardo al caso in esame non appare sussistere il diritto al rimborso così come stabilito dal Giudice di Pace. Infatti il consumatore ha diritto a ottenere il rimborso di costi dallo stesso sostenuti in fase di stipula del contratto e di costi che hanno inciso nella determinazione del costo complessivo del credito. Con riguardo al premio assicurativo,
dalla documentazione depositata da parte appellante non risulta la stipula di una polizza a garanzia del credito ( cd. Polizze CPI) bensì la stipula di una polizza assicurativa per il caso di premorienza laddove il contraente ma anche il beneficiario è Risulta che Parte_2
ha sopportato nella qualità di contraente i relativi oneri. Pertanto nel caso in Parte_2
esame non sussiste alcun diritto al rimborso non avendo il consumatore affrontato tale onere economico. Infine appare anche errata la previsione della compensazione disposta dal
Giudice di prime cure laddove emerge nitidamente che la somma di euro 1000 era stata corrisposta prima del giudizio dalla a titolo di rimborso di rate pagate. Parte_2
Ne consegue che l'appello deve essere accolto .
Sicché va revocata l'impugnata sentenza nella parte in cui ha riconosciuto come dovuta la somma di euro 826,87 a titolo di oneri assicurativi.
In ordine alle spese processuali, quelle relative al primo grado di giudizio permangono regolate dalla statuizione del GDP, da riconfermarsi sul punto in assenza di specifica impugnazione del capo sulle spese;
per ciò che concerne il presente grado di giudizio, le spese vanno poste a carico di parte appellata e liquidate secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014 e successive modifiche
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
8 1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza qui impugnata,
dichiara non dovuto il rimborso degli oneri assicurativi.
2) Dichiara inammissibile l'appello incidentale.
3) Condanna al pagamento delle spese processuali del secondo grado di CP_1
giudizio, liquidate in complessivi euro 332.00 in favore di parte appellante, oltre euro
91,50 per C.U., oltre Iva e Cpa come per legge.
4) Così deciso in Salerno il 23.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
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