Articolo 6 della Legge 8 marzo 1999, n. 50
Articolo 5Articolo 7
Versione
24 marzo 1999
Art. 6. (Raccordo istituzionale
per la semplificazione legislativa) 1. Al fine di migliorare i metodi di formazione, di attuazione e di conoscenza delle leggi, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ai competenti organi delle Camere, su richiesta dei rispettivi Presidenti, studi e indagini sullo stato della legislazione, sugli strumenti di cognizione e sul coordinamento delle fonti normative, sulle tecniche di valutazione degli effetti delle politiche legislative e sull'eventuale seguito legislativo delle sentenze della Corte costituzionale.
Entrata in vigore il 24 marzo 1999
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