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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/04/2025, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1250/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice rel. dott.ssa Serena Alinari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1250/2025 promossa da:
(C.F. ), nato in [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Dell'Anconella n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Paoletti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Firenze, via Francesco Baracca 147,
Ricorrente
Nei confronti di
( ), residente in [...]6 CP_1 CodiceFiscale_2
Convenuta non costituita
Avente ad oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Con la partecipazione ex lege del PM (visti del 23/01/2025 e 24/01/2025)
Posta in decisione sulle
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 di cui all'accordo raggiunto dalle parti nel corso dell'udienza del 15/04/2025, con il quale hanno chiesto al Tribunale di disporre: “l'affido super esclusivo del minore al padre;
collocamento del minore presso il padre;
qualora la madre ne faccia richiesta, la stessa potrà vedere il minore nell'ambito di incontri protetti da organizzarsi a cura del SS.SS. territorialmente competenti;
mantenimento diretto del minore da parte del padre;
onere per la madre a provvedere alle spese straordinarie nella misura del 20%; assegnazione dell'Assegno Unico Universale al padre;
nulla sulle spese di lite”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 21/01/2025, ha chiesto al Tribunale, in parziale modifica Parte_1
del decreto del Tribunale di Firenze n. 2086/2017 emesso in data 8/02/2017 (R.G. n. 2256/2016),di prevedere, fermo restando l'affidamento del minore al padre e la sua collocazione presso Persona_1
l'abitazione paterna, l'affidamento super esclusivo del minore alricorrente, onde consentire al padre di poter assumere ogni decisione di carattere scolastico, sanitario ed amministrativo nell'interesse del minore senza dover acquisire il previo consenso della resistente che è assente sin dalla CP_1
nascita del minore dalla vita del figlio, il quale non conosce la madre, né l'ha mai vista;
nel corso dell'udienza di prima comparizione, tenutasi in data 15/04/2025, sono comparsi il ricorrente e la resistente rappresentati ed assistiti dal medesimo legale;
in tale sede, le parti hanno CP_1
rinvenuto un accordo su tutti i punti rilevanti, chiedendo il recepimento delle conclusioni concordate di cui al verbale di udienza del 15/04/2025, come in epigrafe riportate, di tal ché il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza concessione dei termini per memorie.
2. Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nel corso dell'udienza del 15/04/2025 meritano accoglimento, in quanto non contrarie a norme imperative di legge o di ordine pubblico, né pregiudizievoli dell'interesse del figlio minore (6/06/2013). Persona_1
3. Quanto alle spese di lite, nulla va disposto sul punto, in ragione dell'accordo raggiunto, così come concordato dalle parti stesse.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva, così dispone:
- prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti nel corso dell'udienza del 15/04/2025, come in epigrafe riportate, provvedendo in conformità;
pagina 2 di 3 - nulla per le spese di lite.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 16/04/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La Giudice est. dott.ssa Monica Tarchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice rel. dott.ssa Serena Alinari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1250/2025 promossa da:
(C.F. ), nato in [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Dell'Anconella n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Paoletti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Firenze, via Francesco Baracca 147,
Ricorrente
Nei confronti di
( ), residente in [...]6 CP_1 CodiceFiscale_2
Convenuta non costituita
Avente ad oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Con la partecipazione ex lege del PM (visti del 23/01/2025 e 24/01/2025)
Posta in decisione sulle
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 di cui all'accordo raggiunto dalle parti nel corso dell'udienza del 15/04/2025, con il quale hanno chiesto al Tribunale di disporre: “l'affido super esclusivo del minore al padre;
collocamento del minore presso il padre;
qualora la madre ne faccia richiesta, la stessa potrà vedere il minore nell'ambito di incontri protetti da organizzarsi a cura del SS.SS. territorialmente competenti;
mantenimento diretto del minore da parte del padre;
onere per la madre a provvedere alle spese straordinarie nella misura del 20%; assegnazione dell'Assegno Unico Universale al padre;
nulla sulle spese di lite”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 21/01/2025, ha chiesto al Tribunale, in parziale modifica Parte_1
del decreto del Tribunale di Firenze n. 2086/2017 emesso in data 8/02/2017 (R.G. n. 2256/2016),di prevedere, fermo restando l'affidamento del minore al padre e la sua collocazione presso Persona_1
l'abitazione paterna, l'affidamento super esclusivo del minore alricorrente, onde consentire al padre di poter assumere ogni decisione di carattere scolastico, sanitario ed amministrativo nell'interesse del minore senza dover acquisire il previo consenso della resistente che è assente sin dalla CP_1
nascita del minore dalla vita del figlio, il quale non conosce la madre, né l'ha mai vista;
nel corso dell'udienza di prima comparizione, tenutasi in data 15/04/2025, sono comparsi il ricorrente e la resistente rappresentati ed assistiti dal medesimo legale;
in tale sede, le parti hanno CP_1
rinvenuto un accordo su tutti i punti rilevanti, chiedendo il recepimento delle conclusioni concordate di cui al verbale di udienza del 15/04/2025, come in epigrafe riportate, di tal ché il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza concessione dei termini per memorie.
2. Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nel corso dell'udienza del 15/04/2025 meritano accoglimento, in quanto non contrarie a norme imperative di legge o di ordine pubblico, né pregiudizievoli dell'interesse del figlio minore (6/06/2013). Persona_1
3. Quanto alle spese di lite, nulla va disposto sul punto, in ragione dell'accordo raggiunto, così come concordato dalle parti stesse.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva, così dispone:
- prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti nel corso dell'udienza del 15/04/2025, come in epigrafe riportate, provvedendo in conformità;
pagina 2 di 3 - nulla per le spese di lite.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 16/04/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La Giudice est. dott.ssa Monica Tarchi
pagina 3 di 3