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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/07/2025, n. 2970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2970 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 4545/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4545 dell'anno 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto danni a cose da responsabilità extracontrattuale, vertente tra
(C.F. ), in proprio e quale titolare della Ditta individuale Parte_1 C.F._1
con sede in SA (NA) alla Via P. Borsellino n. 58- Controparte_1
60/C, e , (C.F. ), rappresentati e difesi dagli Parte_2 C.F._2
Avv.ti Domenico De Stefano Donzelli, (C.F. ), e Giovanni Parretta, (C.F. C.F._3
), con i quali elettivamente domiciliano in Frattamaggiore (NA) al Corso C.F._4
Durante n. 130
- attori e
, (C.F. ), in persona del Sindaco legale rapp.te pt, Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Agliata, (C.F. ), con il quale C.F._5 elettivamente domicilia in Napoli alla Via Girolamo Santacroce n. 79
- convenuto e
, (C.F. ), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_2 dall'Avv. Angelo Marzocchella, (C.F. ), dell'Avvocatura regionale, giusta C.F._6 procura generale per notar rep. n. 33646 del 14.3.2018, presso cui elettivamente Persona_1 domicilia in Napoli alla via S. Lucia n. 81
- convenuta
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
1 Con citazione ritualmente notificata, i sigg.ri e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio il e la ed esponevano di essere comproprietari di Controparte_2 Controparte_3 un immobile sito in SA, composto dal piano terra riportato al NCEU al foglio 1, part. 49 sub
3, cat C/1 in via Paolo Borsellino n. 58A e dal piano interrato in Via Pietro Nenni n.4, riportato al
NCEU del medesimo comune al fg.1, part.49, sub 7 e 8, cat C/2; relativamente a tale locale commerciale, in data 13.06.2013, il Comune di SA, rilasciava apposito certificato di agibilità
n. 31/2013, prot. 11228/R; in detto locale commerciale il sig. con regolare P.IVA, esercitava Pt_1 in forma di ditta individuale, la propria attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari.
Proseguivano gli attori, che il giorno 29.10.2015, a causa delle piogge susseguitesi durante tutta la notte, debordavano i tombini di tutto il paese, compresi quelli adiacenti al suddetto esercizio commerciale;
conseguentemente alla fuoriuscita di acque reflue e nere dai tombini, si verificava un allagamento di notevoli dimensioni che interessava, oltre ai locali in uso al sig. ulteriori Pt_1 abitazioni ed esercizi commerciali presenti nella zona;
in particolare, le acque reflue e meteoriche invadevano completamente il piano interrato del detto esercizio commerciale, utilizzato come magazzino causando ingenti danni sia all'attività commerciale che agli arredi ed ai beni ivi posti, per un valore complessivo della merce pari ad € 84.196,58; trattandosi di locali adibiti anche al deposito per lo più di prodotti alimentari, gli stessi a seguito dell'allagamento risultavano irrimediabilmente ammalorati;
peraltro, in considerazione delle imminenti festività natalizie, l'istante aveva provveduto ad effettuare consistenti ordini proprio per far fronte all'incremento di domanda di beni alimentari per il sopraggiungere del periodo natalizio;
lo straripamento dei tombini e l'allagamento del locale commerciale, costringeva il sig. a richiedere l'intervento di una società per la raccolta ed il Pt_1 trasporto allo smaltimento delle derrate alimentari avariate presso impianto autorizzato;
tale ultima operazione comportava l'ulteriore esborso di € 1.306,62.
Deducevano gli attori, che la causa del detto allagamento era dovuta al mancato funzionamento dell'impianto comunale di deflusso delle acque meteoriche, conseguenza della cattiva manutenzione del sistema di smaltimento delle acque nonchè dei tombini e, pertanto, alla negligenza del CP_2 che li gestiva e/o li aveva in custodia.
In data 6.11.2015, affermavano gli istanti, avevano inviato al convenuto lettera di messa in CP_2 mora, con invito alla negoziazione assistita che non aveva ottenuto alcun riscontro;
successivamente, in data 26.09.2016, provvedevano a protocollare formale istanza di accesso agli atti ex l. n. 241/90 e s.m.i., al fine di acquisire la documentazione relativa all'allagamento avvenuto in data 29.10.2015, che l'Ente comunale, in data 8.11.2016, riscontrava con la consegna di tre documenti tutti a firma del responsabile dell'ufficio tecnico geom. ; in particolare venivano rilasciati una Persona_2 relazione prot. 10333 redatta proprio in data 29.10.2015 e cioè nell'immediatezza dell'allagamento,
2 una nota prot. 620 del 2.11.2015 contenente l'elenco dei sopralluoghi eseguiti sul territorio comunale a seguito dell'evento del 29.10.2015, una nota d'accompagnamento prot. 11715/2016/R del 8.11.2016 con la quale pur confermando l'evento, il responsabile cittadino ne attribuiva le cause non al
“mancato deflusso o cattivo funzionamento del nostro impianto fognario cittadino, ma dall'esondazione del collettore fognario denominato “Alveo Fondina” proveniente dal comune di
Napoli. Detto collettore fognario, poiché sottodimensionato rispetto alla portata idrica cui è sottoposto, esonda e provoca, in occasione di nubifragi di particolare entità, allagamenti del nostro centro abitato, con conseguenti danni anche al nostro patrimonio edilizio”, precisando, altresì, che l'Ente proprietario e gestore di tale collettore era la a riprova di ciò il Controparte_3 CP_2
richiamava la sentenza del Tribunale di Napoli, sez. II civ. n. 28/14 secondo la quale,
[...] essendo effettivamente il collettore fognario denominato “Alveo Fondina” di proprietà regionale, a seguito di trasferimento da parte dell'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo per il Mezzogiorno con deliberazione n. 3408 del 29.04.1992, ai sensi del T.U. 218/1978 e della delibera CIPE
20/12/1984, la stessa andava considerata custode della cosa, con le conseguenti Controparte_3 ricadute in termini di responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c.
Gli istanti, pertanto, in data 1.02.2017 provvedevano immediatamente ad inviare a mezzo pec alla e nuovamente al lettera di messa in mora, con invito alla Controparte_3 Controparte_2 negoziazione assistita;
l'ente comunale non provvedeva al ripristino dello stato dei luoghi, e né il né la tenevano conto della diffida al risarcimento dei danni inviata con CP_2 Controparte_3 lettera racc.ta a.r. n. 68409 del 6.11.15 e nuovamente ad entrambi gli enti a mezzo pec in data
01.02.2017; il sig. notificava e successivamente, in data 28.04.2017, iscriveva a ruolo atto di Pt_1 citazione, presso il Tribunale di Napoli Nord, con il quale chiedeva il risarcimento dei danni subiti, convenendo in giudizio sia il che la il procedimento CP_2 CP_2 Controparte_3 veniva assegnato alla Dott.ssa ; il si costituiva, chiedeva di Persona_3 Controparte_2 essere autorizzato alla chiamata in causa della “Acquedotti s.c.p.a”; a seguito di sopralluogo effettuato dal CTU nominato dal giudice al fine di verificare e quantificare i danni subiti dal sig. si Pt_1 accertava che il luogo indicato in citazione come danneggiato risultava nella realtà avere un'indicazione catastale differente;
in particolare, il CTU rilevava che l'immobile visionato ed oggetto dello spargimento recava dati catastali difformi rispetto a quelli indicati in citazione, assumendo, tuttavia, che l'erronea individuazione del suddetto immobile poteva essere dovuta ad un errore indotto da parte del stesso che non aveva mai aggiornato la toponomastica e che aveva CP_2 erroneamente indicato i suddetti locali presso gli uffici del catasto;
s seguito di ciò il sig. Parte_1 sollecitava l'Ente comunale a provvedere alla variazione toponomastica, onde poter aggiornare i riferimenti catastali;
in data 25.06.2020, con prot. n. NA0115039 il Controparte_2
3 provvedeva ad aggiornare la propria toponomastica, indicando correttamente gli immobili di cui è causa;
non potendo più produrre la documentazione catastale aggiornata il giudizio, però, si concludeva con sentenza n.1772 del 03.09.2020 con la quale il Tribunale rigettava la domanda attrice ritenendo che il luogo indicato in citazione come danneggiato, non corrispondesse al locale interrato indicato quale sede dello spargimento dannoso;
in particolare, il Giudice, riprendendo quanto argomentato dal CTU incaricato, dichiarava che l'immobile oggetto dello spargimento riportava dati catastali difformi rispetto a quelli indicati in citazione, compensando interamente le spese di lite;
tale sentenza veniva impugnata dalla società “Acquedotti S.c.p.a” esclusivamente con riferimento alla statuizione sulle spese di lite, mentre per tutti gli altri capi le parti costituite prestavano espressa acquiescenza;
nonostante i ripetuti solleciti, la situazione non migliorava, tanto che a seguito di un ulteriore evento similare avvenuto nel novembre 2019, ai danni da allagamento sopra descritti nei predetti locali se ne palesavano ulteriori, consistenti in copiose infiltrazioni che interessavano la parete del vano interrato esposto su Via Nenni;
cosicché, in data 23.03.2020, gli istanti provvedevano ad inviare a mezzo pec alla nonché al Comune di SA una ulteriore lettera Controparte_3 di messa in mora, nella quale venivano richiamati gli eventi del 2015 e denunciati i nuovi eventi dannosi avvenuti nel Novembre 2019, chiedendo il risarcimento di tutti i danni ed invitando le parti convenute alla negoziazione assistita.
Tanto premesso, gli istanti chiedevano che fosse accertata e dichiarata la responsabilità per gli eventi sopra descritti del di SA (NA) e/o della la in via esclusiva o CP_2 Controparte_3 solidale tra loro, e per l'effetto condannati i suddetti enti, in solido tra loro e/o ognuno per le rispettive responsabilità, al pagamento in favore degli istanti della somma complessiva di € 20.000,00 per il rifacimento dei locali ammalorati in conseguenza degli allagamenti verificatisi negli anni 2015 e
2019, e in favore del sig. in proprio e quale titolare della ditta individuale Parte_1 [...]
, della somma complessiva di €uro 85.503,58 conseguente Controparte_1 all'allagamento verificatosi nel 2015 a titolo di risarcimento danni;
vinte le spese con attribuzione.
Costituitosi il eccepiva l'incompetenza del Tribunale adito, essendo viceversa Controparte_2 competente a decidere la controversia il Tribunale Regionale delle acque, presupponendo, quest'ultimo, una pretesa risarcitoria fondata su un comportamento della Pubblica Amministrazione che implichi scelte discrezionali connesse alla tutela d'interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche;
il difetto di legittimazione passiva del essendo il collettore fognario CP_2 denominato “Alveo Fondina” di proprietà regionale a seguito di trasferimento da parte dell'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo per il Mezzogiorno con deliberazione n. 3408 del 29.04.1992, ai sensi del T.U. 218/1978 e della delibera CIPE 20/12/1984; l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della domanda.
4 Costituitasi la eccepiva la nullità della citazione per violazione dell'art. 163, Controparte_3 comma 3, n. 3 e 4, c.p.c., in relazione al presunto fatto generativo di un nuovo danno all'immobile, che sarebbe occorso nel 2019, a seguito di un altro allagamento;
la violazione degli artt. 324 e 2909
c.c. e del principio di bis in idem, per aver parte attrice già proposto contro le medesime
Amministrazioni, nel 2017, un'azione con identico petitum e causa petendi, deciso dalla citata sentenza n. 1772/2020, di rigetto della domanda;
il difetto di legittimazione attiva e passiva;
l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della domanda.
All'udienza di comparizione delle parti concessi i termini ex art. 183 co 6 c.p.c., ammessa ed espletata la prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, mutata la persona fisica del giudicante, con ordinanza resa in data 16.1.2025, a scioglimento della riserva assunta a seguito dell'udienza tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche.
Tralasciando ogni altra questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, in virtù del principio della decisione della causa sulla base della ragione più liquida — che consente al giudice di accogliere o respingere la domanda sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. in ossequio ai principi di economia processuale, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale (su cui cfr. Cass.
SS.UU., 29523/08 e 24883/08 e le recenti Cass. 9936/14 e Cass. 12002/2014) — , va osservato che la domanda proposta da parte attrice si è rivelata infondata nel merito per quanto di seguito osservato.
Preliminarmente giova rilevare che è pacifica in causa – in quanto non contestata – la circostanza che in data 29.10.2015, oltre che nel novembre del 2019, nei locali siti in SA (Na) di proprietà di parte attrice, si sono verificati gli allagamenti lamentati.
Occorre osservare che ogni domanda risarcitoria è composta di due “pilastri” strutturali: l' “an debeatur” ed il “quantum debeatur” ai fini del quantum debeatur è necessario che siano provati o quanto meno allegati, gli elementi di prova nella disponibilità del richiedente che consentano la quantificazione del danno.
Non esiste un ordine prioritario nell'esame dei due elementi strutturali (an debeatur e quantum debeatur) in quanto l'insussistenza o l'infondatezza di uno di essi comporta il rigetto o l'infondatezza nel merito dell'intera domanda.
Con riferimento al caso in esame, è immediatamente rilevabile il venir meno da parte degli attori all'onere probatori sugli stessi gravante.
5 Invero, mette conto evidenziare che dalla visura, allegata alla citazione si evince che l'attività dichiarata (esercitata) viene classificata con il codice 47.22, segnatamente “commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne”.
Tale circostanza risulta chiaramente in contrasto con la tipologia di merce, presuntamente ammalorata in seguito all'allagamento, indicata nelle fatture allegate alla citazione (cfr. all. 5) e con quanto dichiarato dall'unico teste escusso (“l'attore ha un negozio di vendita di bomboniere”).
Parte attrice si è limitata a produrre copia ordini di acquisto e fatture, senza fornire alcuna prova circa la corrispondenza tra i prodotti indicati come danneggiati presenti nel negozio e quelli di cui alle fatture o ordini di acquisto allegati.
La dichiarazione testimoniale al riguardo è estremamente generica.
Difatti, il sig. , escusso all'udienza del 4.7.2023, nulla ha riferito circa la corrispondenza Testimone_1 dei prodotti presenti in negozio rispetto alle fatture allegate, dichiarando “l'attore ha un negozio di vendita di bomboniere ed altri articoli in SA in via Paolo SA;
il figlio Per_4 lavora con il padre;
…ricordo che nel mese di ottobre quasi alla fine del mese dell'anno 2015 vidi il negozio ed esso era allagato, anche il deposito interrato che si trova dietro al negozio alle spalle era allagato;
al deposito si accede con ingresso autonomo da via Pietro Nenni;
ricordo che le cose che si trovavano all'interno del negozio galleggiavano;
nella notte ricordo che c'era stata una forte pioggia e l'acqua fuoriusciva dai tombini, ho visto i tombini saltare;
anche altri negozi si sono allagati;
succede spesso ciò quando piove molto;
l'oggettistica presente (la merce) galleggiavano sia nel negozio, sia nel deposito;
…so che ha dovuto buttare tutti i prodotti;
nel negozio e nel deposito
l'acqua era alta circa 20 cm;
anche la strada era ancora allagata;
ho visto il negozio prima dell'allagamento ed era piena di merce che era allocata sugli scaffali, posizionati anche in posizione bassa a circa 40-50 cm dalla pavimentazione…”
L'istruzione probatoria svolta non ha fatto emergere la qualità e quantità delle merce ammalorata, essendo carente qualsiasi riferimento certo alla detta merce: il teste ha affermato trattarsi di Tes_1 un negozio di bomboniere, quindi di oggettistica;
dalle fatture allegate si tratterebbe di dolciumi e merendine. Le emergenze processuali, quindi, non hanno confermato l'assunto attoreo anche in merito ai lamentati danni all'immobile. Né, considerato il lungo lasso di tempo trascorso dai fatti, poteva utilmente disporsi una C.T.U.
Alla mancata allegazione non può sopperire il giudice attraverso il potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa.
Difatti, il potere conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c. espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto, caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale, correttiva ed integrativa, che, pertanto, presuppone
6 che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;
non è possibile, invece, in tal modo surrogare la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (Cfr.: Cass. Sez. III Sent. 20899 del 17.10.2016; Cass. Sez. II Sent. 17752 del 08.09.2015;
Cass. Sez. VI Ordinanza 27447 del 19.12.2011; Cass. Sez. III Sent. 20990 del 12.10.2011).
L'equità interviene solo nel momento del quantum e non per sopperire alle carenze probatorie imputabili al danneggiato, ma solo al fine di colmare lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del pregiudizio, allorché sia impossibile o particolarmente difficile provare, nel suo preciso ammontare il danno di cui è certa la sussistenza, sicché la parte non può esimersi dal provare elementi utili alla quantificazione di cui possa ragionevolmente disporre (Cfr.: Cass. Sent.
22638/2016).
Per tali ragioni la domanda va disattesa.
In merito alle spese di lite, considerato l'effettivo verificarsi del fenomeno dell'esondazione, ricorrono giusti motivi per compensarle integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- spese compensate.
Così deciso in Aversa, il 24/07/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4545 dell'anno 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto danni a cose da responsabilità extracontrattuale, vertente tra
(C.F. ), in proprio e quale titolare della Ditta individuale Parte_1 C.F._1
con sede in SA (NA) alla Via P. Borsellino n. 58- Controparte_1
60/C, e , (C.F. ), rappresentati e difesi dagli Parte_2 C.F._2
Avv.ti Domenico De Stefano Donzelli, (C.F. ), e Giovanni Parretta, (C.F. C.F._3
), con i quali elettivamente domiciliano in Frattamaggiore (NA) al Corso C.F._4
Durante n. 130
- attori e
, (C.F. ), in persona del Sindaco legale rapp.te pt, Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Agliata, (C.F. ), con il quale C.F._5 elettivamente domicilia in Napoli alla Via Girolamo Santacroce n. 79
- convenuto e
, (C.F. ), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_2 dall'Avv. Angelo Marzocchella, (C.F. ), dell'Avvocatura regionale, giusta C.F._6 procura generale per notar rep. n. 33646 del 14.3.2018, presso cui elettivamente Persona_1 domicilia in Napoli alla via S. Lucia n. 81
- convenuta
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
1 Con citazione ritualmente notificata, i sigg.ri e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio il e la ed esponevano di essere comproprietari di Controparte_2 Controparte_3 un immobile sito in SA, composto dal piano terra riportato al NCEU al foglio 1, part. 49 sub
3, cat C/1 in via Paolo Borsellino n. 58A e dal piano interrato in Via Pietro Nenni n.4, riportato al
NCEU del medesimo comune al fg.1, part.49, sub 7 e 8, cat C/2; relativamente a tale locale commerciale, in data 13.06.2013, il Comune di SA, rilasciava apposito certificato di agibilità
n. 31/2013, prot. 11228/R; in detto locale commerciale il sig. con regolare P.IVA, esercitava Pt_1 in forma di ditta individuale, la propria attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari.
Proseguivano gli attori, che il giorno 29.10.2015, a causa delle piogge susseguitesi durante tutta la notte, debordavano i tombini di tutto il paese, compresi quelli adiacenti al suddetto esercizio commerciale;
conseguentemente alla fuoriuscita di acque reflue e nere dai tombini, si verificava un allagamento di notevoli dimensioni che interessava, oltre ai locali in uso al sig. ulteriori Pt_1 abitazioni ed esercizi commerciali presenti nella zona;
in particolare, le acque reflue e meteoriche invadevano completamente il piano interrato del detto esercizio commerciale, utilizzato come magazzino causando ingenti danni sia all'attività commerciale che agli arredi ed ai beni ivi posti, per un valore complessivo della merce pari ad € 84.196,58; trattandosi di locali adibiti anche al deposito per lo più di prodotti alimentari, gli stessi a seguito dell'allagamento risultavano irrimediabilmente ammalorati;
peraltro, in considerazione delle imminenti festività natalizie, l'istante aveva provveduto ad effettuare consistenti ordini proprio per far fronte all'incremento di domanda di beni alimentari per il sopraggiungere del periodo natalizio;
lo straripamento dei tombini e l'allagamento del locale commerciale, costringeva il sig. a richiedere l'intervento di una società per la raccolta ed il Pt_1 trasporto allo smaltimento delle derrate alimentari avariate presso impianto autorizzato;
tale ultima operazione comportava l'ulteriore esborso di € 1.306,62.
Deducevano gli attori, che la causa del detto allagamento era dovuta al mancato funzionamento dell'impianto comunale di deflusso delle acque meteoriche, conseguenza della cattiva manutenzione del sistema di smaltimento delle acque nonchè dei tombini e, pertanto, alla negligenza del CP_2 che li gestiva e/o li aveva in custodia.
In data 6.11.2015, affermavano gli istanti, avevano inviato al convenuto lettera di messa in CP_2 mora, con invito alla negoziazione assistita che non aveva ottenuto alcun riscontro;
successivamente, in data 26.09.2016, provvedevano a protocollare formale istanza di accesso agli atti ex l. n. 241/90 e s.m.i., al fine di acquisire la documentazione relativa all'allagamento avvenuto in data 29.10.2015, che l'Ente comunale, in data 8.11.2016, riscontrava con la consegna di tre documenti tutti a firma del responsabile dell'ufficio tecnico geom. ; in particolare venivano rilasciati una Persona_2 relazione prot. 10333 redatta proprio in data 29.10.2015 e cioè nell'immediatezza dell'allagamento,
2 una nota prot. 620 del 2.11.2015 contenente l'elenco dei sopralluoghi eseguiti sul territorio comunale a seguito dell'evento del 29.10.2015, una nota d'accompagnamento prot. 11715/2016/R del 8.11.2016 con la quale pur confermando l'evento, il responsabile cittadino ne attribuiva le cause non al
“mancato deflusso o cattivo funzionamento del nostro impianto fognario cittadino, ma dall'esondazione del collettore fognario denominato “Alveo Fondina” proveniente dal comune di
Napoli. Detto collettore fognario, poiché sottodimensionato rispetto alla portata idrica cui è sottoposto, esonda e provoca, in occasione di nubifragi di particolare entità, allagamenti del nostro centro abitato, con conseguenti danni anche al nostro patrimonio edilizio”, precisando, altresì, che l'Ente proprietario e gestore di tale collettore era la a riprova di ciò il Controparte_3 CP_2
richiamava la sentenza del Tribunale di Napoli, sez. II civ. n. 28/14 secondo la quale,
[...] essendo effettivamente il collettore fognario denominato “Alveo Fondina” di proprietà regionale, a seguito di trasferimento da parte dell'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo per il Mezzogiorno con deliberazione n. 3408 del 29.04.1992, ai sensi del T.U. 218/1978 e della delibera CIPE
20/12/1984, la stessa andava considerata custode della cosa, con le conseguenti Controparte_3 ricadute in termini di responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c.
Gli istanti, pertanto, in data 1.02.2017 provvedevano immediatamente ad inviare a mezzo pec alla e nuovamente al lettera di messa in mora, con invito alla Controparte_3 Controparte_2 negoziazione assistita;
l'ente comunale non provvedeva al ripristino dello stato dei luoghi, e né il né la tenevano conto della diffida al risarcimento dei danni inviata con CP_2 Controparte_3 lettera racc.ta a.r. n. 68409 del 6.11.15 e nuovamente ad entrambi gli enti a mezzo pec in data
01.02.2017; il sig. notificava e successivamente, in data 28.04.2017, iscriveva a ruolo atto di Pt_1 citazione, presso il Tribunale di Napoli Nord, con il quale chiedeva il risarcimento dei danni subiti, convenendo in giudizio sia il che la il procedimento CP_2 CP_2 Controparte_3 veniva assegnato alla Dott.ssa ; il si costituiva, chiedeva di Persona_3 Controparte_2 essere autorizzato alla chiamata in causa della “Acquedotti s.c.p.a”; a seguito di sopralluogo effettuato dal CTU nominato dal giudice al fine di verificare e quantificare i danni subiti dal sig. si Pt_1 accertava che il luogo indicato in citazione come danneggiato risultava nella realtà avere un'indicazione catastale differente;
in particolare, il CTU rilevava che l'immobile visionato ed oggetto dello spargimento recava dati catastali difformi rispetto a quelli indicati in citazione, assumendo, tuttavia, che l'erronea individuazione del suddetto immobile poteva essere dovuta ad un errore indotto da parte del stesso che non aveva mai aggiornato la toponomastica e che aveva CP_2 erroneamente indicato i suddetti locali presso gli uffici del catasto;
s seguito di ciò il sig. Parte_1 sollecitava l'Ente comunale a provvedere alla variazione toponomastica, onde poter aggiornare i riferimenti catastali;
in data 25.06.2020, con prot. n. NA0115039 il Controparte_2
3 provvedeva ad aggiornare la propria toponomastica, indicando correttamente gli immobili di cui è causa;
non potendo più produrre la documentazione catastale aggiornata il giudizio, però, si concludeva con sentenza n.1772 del 03.09.2020 con la quale il Tribunale rigettava la domanda attrice ritenendo che il luogo indicato in citazione come danneggiato, non corrispondesse al locale interrato indicato quale sede dello spargimento dannoso;
in particolare, il Giudice, riprendendo quanto argomentato dal CTU incaricato, dichiarava che l'immobile oggetto dello spargimento riportava dati catastali difformi rispetto a quelli indicati in citazione, compensando interamente le spese di lite;
tale sentenza veniva impugnata dalla società “Acquedotti S.c.p.a” esclusivamente con riferimento alla statuizione sulle spese di lite, mentre per tutti gli altri capi le parti costituite prestavano espressa acquiescenza;
nonostante i ripetuti solleciti, la situazione non migliorava, tanto che a seguito di un ulteriore evento similare avvenuto nel novembre 2019, ai danni da allagamento sopra descritti nei predetti locali se ne palesavano ulteriori, consistenti in copiose infiltrazioni che interessavano la parete del vano interrato esposto su Via Nenni;
cosicché, in data 23.03.2020, gli istanti provvedevano ad inviare a mezzo pec alla nonché al Comune di SA una ulteriore lettera Controparte_3 di messa in mora, nella quale venivano richiamati gli eventi del 2015 e denunciati i nuovi eventi dannosi avvenuti nel Novembre 2019, chiedendo il risarcimento di tutti i danni ed invitando le parti convenute alla negoziazione assistita.
Tanto premesso, gli istanti chiedevano che fosse accertata e dichiarata la responsabilità per gli eventi sopra descritti del di SA (NA) e/o della la in via esclusiva o CP_2 Controparte_3 solidale tra loro, e per l'effetto condannati i suddetti enti, in solido tra loro e/o ognuno per le rispettive responsabilità, al pagamento in favore degli istanti della somma complessiva di € 20.000,00 per il rifacimento dei locali ammalorati in conseguenza degli allagamenti verificatisi negli anni 2015 e
2019, e in favore del sig. in proprio e quale titolare della ditta individuale Parte_1 [...]
, della somma complessiva di €uro 85.503,58 conseguente Controparte_1 all'allagamento verificatosi nel 2015 a titolo di risarcimento danni;
vinte le spese con attribuzione.
Costituitosi il eccepiva l'incompetenza del Tribunale adito, essendo viceversa Controparte_2 competente a decidere la controversia il Tribunale Regionale delle acque, presupponendo, quest'ultimo, una pretesa risarcitoria fondata su un comportamento della Pubblica Amministrazione che implichi scelte discrezionali connesse alla tutela d'interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche;
il difetto di legittimazione passiva del essendo il collettore fognario CP_2 denominato “Alveo Fondina” di proprietà regionale a seguito di trasferimento da parte dell'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo per il Mezzogiorno con deliberazione n. 3408 del 29.04.1992, ai sensi del T.U. 218/1978 e della delibera CIPE 20/12/1984; l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della domanda.
4 Costituitasi la eccepiva la nullità della citazione per violazione dell'art. 163, Controparte_3 comma 3, n. 3 e 4, c.p.c., in relazione al presunto fatto generativo di un nuovo danno all'immobile, che sarebbe occorso nel 2019, a seguito di un altro allagamento;
la violazione degli artt. 324 e 2909
c.c. e del principio di bis in idem, per aver parte attrice già proposto contro le medesime
Amministrazioni, nel 2017, un'azione con identico petitum e causa petendi, deciso dalla citata sentenza n. 1772/2020, di rigetto della domanda;
il difetto di legittimazione attiva e passiva;
l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della domanda.
All'udienza di comparizione delle parti concessi i termini ex art. 183 co 6 c.p.c., ammessa ed espletata la prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, mutata la persona fisica del giudicante, con ordinanza resa in data 16.1.2025, a scioglimento della riserva assunta a seguito dell'udienza tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche.
Tralasciando ogni altra questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, in virtù del principio della decisione della causa sulla base della ragione più liquida — che consente al giudice di accogliere o respingere la domanda sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. in ossequio ai principi di economia processuale, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale (su cui cfr. Cass.
SS.UU., 29523/08 e 24883/08 e le recenti Cass. 9936/14 e Cass. 12002/2014) — , va osservato che la domanda proposta da parte attrice si è rivelata infondata nel merito per quanto di seguito osservato.
Preliminarmente giova rilevare che è pacifica in causa – in quanto non contestata – la circostanza che in data 29.10.2015, oltre che nel novembre del 2019, nei locali siti in SA (Na) di proprietà di parte attrice, si sono verificati gli allagamenti lamentati.
Occorre osservare che ogni domanda risarcitoria è composta di due “pilastri” strutturali: l' “an debeatur” ed il “quantum debeatur” ai fini del quantum debeatur è necessario che siano provati o quanto meno allegati, gli elementi di prova nella disponibilità del richiedente che consentano la quantificazione del danno.
Non esiste un ordine prioritario nell'esame dei due elementi strutturali (an debeatur e quantum debeatur) in quanto l'insussistenza o l'infondatezza di uno di essi comporta il rigetto o l'infondatezza nel merito dell'intera domanda.
Con riferimento al caso in esame, è immediatamente rilevabile il venir meno da parte degli attori all'onere probatori sugli stessi gravante.
5 Invero, mette conto evidenziare che dalla visura, allegata alla citazione si evince che l'attività dichiarata (esercitata) viene classificata con il codice 47.22, segnatamente “commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne”.
Tale circostanza risulta chiaramente in contrasto con la tipologia di merce, presuntamente ammalorata in seguito all'allagamento, indicata nelle fatture allegate alla citazione (cfr. all. 5) e con quanto dichiarato dall'unico teste escusso (“l'attore ha un negozio di vendita di bomboniere”).
Parte attrice si è limitata a produrre copia ordini di acquisto e fatture, senza fornire alcuna prova circa la corrispondenza tra i prodotti indicati come danneggiati presenti nel negozio e quelli di cui alle fatture o ordini di acquisto allegati.
La dichiarazione testimoniale al riguardo è estremamente generica.
Difatti, il sig. , escusso all'udienza del 4.7.2023, nulla ha riferito circa la corrispondenza Testimone_1 dei prodotti presenti in negozio rispetto alle fatture allegate, dichiarando “l'attore ha un negozio di vendita di bomboniere ed altri articoli in SA in via Paolo SA;
il figlio Per_4 lavora con il padre;
…ricordo che nel mese di ottobre quasi alla fine del mese dell'anno 2015 vidi il negozio ed esso era allagato, anche il deposito interrato che si trova dietro al negozio alle spalle era allagato;
al deposito si accede con ingresso autonomo da via Pietro Nenni;
ricordo che le cose che si trovavano all'interno del negozio galleggiavano;
nella notte ricordo che c'era stata una forte pioggia e l'acqua fuoriusciva dai tombini, ho visto i tombini saltare;
anche altri negozi si sono allagati;
succede spesso ciò quando piove molto;
l'oggettistica presente (la merce) galleggiavano sia nel negozio, sia nel deposito;
…so che ha dovuto buttare tutti i prodotti;
nel negozio e nel deposito
l'acqua era alta circa 20 cm;
anche la strada era ancora allagata;
ho visto il negozio prima dell'allagamento ed era piena di merce che era allocata sugli scaffali, posizionati anche in posizione bassa a circa 40-50 cm dalla pavimentazione…”
L'istruzione probatoria svolta non ha fatto emergere la qualità e quantità delle merce ammalorata, essendo carente qualsiasi riferimento certo alla detta merce: il teste ha affermato trattarsi di Tes_1 un negozio di bomboniere, quindi di oggettistica;
dalle fatture allegate si tratterebbe di dolciumi e merendine. Le emergenze processuali, quindi, non hanno confermato l'assunto attoreo anche in merito ai lamentati danni all'immobile. Né, considerato il lungo lasso di tempo trascorso dai fatti, poteva utilmente disporsi una C.T.U.
Alla mancata allegazione non può sopperire il giudice attraverso il potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa.
Difatti, il potere conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c. espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto, caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale, correttiva ed integrativa, che, pertanto, presuppone
6 che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;
non è possibile, invece, in tal modo surrogare la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (Cfr.: Cass. Sez. III Sent. 20899 del 17.10.2016; Cass. Sez. II Sent. 17752 del 08.09.2015;
Cass. Sez. VI Ordinanza 27447 del 19.12.2011; Cass. Sez. III Sent. 20990 del 12.10.2011).
L'equità interviene solo nel momento del quantum e non per sopperire alle carenze probatorie imputabili al danneggiato, ma solo al fine di colmare lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del pregiudizio, allorché sia impossibile o particolarmente difficile provare, nel suo preciso ammontare il danno di cui è certa la sussistenza, sicché la parte non può esimersi dal provare elementi utili alla quantificazione di cui possa ragionevolmente disporre (Cfr.: Cass. Sent.
22638/2016).
Per tali ragioni la domanda va disattesa.
In merito alle spese di lite, considerato l'effettivo verificarsi del fenomeno dell'esondazione, ricorrono giusti motivi per compensarle integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- spese compensate.
Così deciso in Aversa, il 24/07/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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