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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/12/2025, n. 4900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4900 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa RI Luisa
TRAVERSA, all'udienza del 18 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di previdenza iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 9612 dell'anno 2025
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. NATUZZI Giuseppe e dall'avv. Parte_1
AL RI ER ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Santeramo in
Colle, alla via Carlo Marx, n. 15
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. PUNZI Cosimo Nicola ed elettivamente domiciliato presso la propria avvocatura distrettuale in Bari, alla via Putignani, n. 108
- Resistente -
FATTO E DIRITTO
In data 04.07.2025 , entro il termine perentorio di trenta giorni dalla Parte_1 formulazione della dichiarazione di dissenso, depositava il ricorso introduttivo del giudizio di merito, contestando le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio e chiedendo l'individuazione del periodo temporale di riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1, legge n. 18 del 1980. L' si costituiva in giudizio ed eccepiva l'infondatezza della domanda. CP_1
Il ricorso, in adesione ai chiarimenti resi dal c.t.u. nominato in fase di a.t.p., prof.
è fondato. Per_1
L'art. 1 della legge n. 18 del 1980 prevede il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento in favore di soggetti ciechi assoluti, mutilati ed invalidi civili, totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli artt. 2 e 12 della legge n. 118 del 1971, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie abbiano accertato l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, poiché non in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua.
Nel caso di specie, la ricorrente è risultata affetta da “postumi di QUART sin. con successivo trattamento chemioterapico in soggetto diabetico con segni di artrosi del rachide”.
Agli effetti medico-legali le infermità, “in particolare la patologia neoplastica”, sono da considerarsi “croniche ad andamento evolutivo-peggiorativo ed abbisognevoli di continuo follow-up”.
Nello specifico, il diritto all'indennità di accompagnamento “deve essere riconosciuto alla sig.ra per il periodo del trattamento con chemioterapia Parte_1 antiblastica”, precisamente “da settembre 2024 a febbraio 2025, periodo estremamente debilitante e devastante sotto l'aspetto psicofisico, per gli effetti collaterali determinati dal trattamento antiblastico che, a causa della somministrazione di cocktail di farmaci tossici, hanno reso la paziente sensibilmente esposta a stati di depressione, accompagnati da astenia, nausea, vomito, alopecia e così via”.
Di talché, la domanda va accolta, stante la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1, legge n. 18 del 1980, “da settembre 2024 a febbraio 2025”.
pag. 2/3 Stante il riconoscimento della prestazione per un periodo circoscritto (“da settembre
2024 a febbraio 2025”), successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa (23.07.2024) ma antecedente a quella di deposito del ricorso per a.t.p.
(31.10.2024), equo appare condannare l' al pagamento di una metà delle spese CP_1 di lite per la fase di a.t.p. e del presente giudizio di merito, liquidata come da dispositivo, compensando fra le parti la restante metà.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 04.07.2025, nei confronti Parte_1 dell' così provvede: CP_1
1) accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, riconosce in capo alla ricorrente il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento per il periodo da settembre 2024 a febbraio 2025;
2) condanna l' al pagamento di una metà delle spese di lite per la fase di a.t.p. e CP_1 per il presente giudizio di merito, già liquidata in € 1.675,00 per onorario, oltre r.f.,
i.v.a. e c.p.a., da distrarre in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, compensando fra le parti la restante metà.
Bari, 18 dicembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa RI Luisa Traversa
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa RI Luisa
TRAVERSA, all'udienza del 18 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di previdenza iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 9612 dell'anno 2025
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. NATUZZI Giuseppe e dall'avv. Parte_1
AL RI ER ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Santeramo in
Colle, alla via Carlo Marx, n. 15
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. PUNZI Cosimo Nicola ed elettivamente domiciliato presso la propria avvocatura distrettuale in Bari, alla via Putignani, n. 108
- Resistente -
FATTO E DIRITTO
In data 04.07.2025 , entro il termine perentorio di trenta giorni dalla Parte_1 formulazione della dichiarazione di dissenso, depositava il ricorso introduttivo del giudizio di merito, contestando le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio e chiedendo l'individuazione del periodo temporale di riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1, legge n. 18 del 1980. L' si costituiva in giudizio ed eccepiva l'infondatezza della domanda. CP_1
Il ricorso, in adesione ai chiarimenti resi dal c.t.u. nominato in fase di a.t.p., prof.
è fondato. Per_1
L'art. 1 della legge n. 18 del 1980 prevede il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento in favore di soggetti ciechi assoluti, mutilati ed invalidi civili, totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli artt. 2 e 12 della legge n. 118 del 1971, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie abbiano accertato l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, poiché non in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua.
Nel caso di specie, la ricorrente è risultata affetta da “postumi di QUART sin. con successivo trattamento chemioterapico in soggetto diabetico con segni di artrosi del rachide”.
Agli effetti medico-legali le infermità, “in particolare la patologia neoplastica”, sono da considerarsi “croniche ad andamento evolutivo-peggiorativo ed abbisognevoli di continuo follow-up”.
Nello specifico, il diritto all'indennità di accompagnamento “deve essere riconosciuto alla sig.ra per il periodo del trattamento con chemioterapia Parte_1 antiblastica”, precisamente “da settembre 2024 a febbraio 2025, periodo estremamente debilitante e devastante sotto l'aspetto psicofisico, per gli effetti collaterali determinati dal trattamento antiblastico che, a causa della somministrazione di cocktail di farmaci tossici, hanno reso la paziente sensibilmente esposta a stati di depressione, accompagnati da astenia, nausea, vomito, alopecia e così via”.
Di talché, la domanda va accolta, stante la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1, legge n. 18 del 1980, “da settembre 2024 a febbraio 2025”.
pag. 2/3 Stante il riconoscimento della prestazione per un periodo circoscritto (“da settembre
2024 a febbraio 2025”), successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa (23.07.2024) ma antecedente a quella di deposito del ricorso per a.t.p.
(31.10.2024), equo appare condannare l' al pagamento di una metà delle spese CP_1 di lite per la fase di a.t.p. e del presente giudizio di merito, liquidata come da dispositivo, compensando fra le parti la restante metà.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 04.07.2025, nei confronti Parte_1 dell' così provvede: CP_1
1) accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, riconosce in capo alla ricorrente il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento per il periodo da settembre 2024 a febbraio 2025;
2) condanna l' al pagamento di una metà delle spese di lite per la fase di a.t.p. e CP_1 per il presente giudizio di merito, già liquidata in € 1.675,00 per onorario, oltre r.f.,
i.v.a. e c.p.a., da distrarre in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, compensando fra le parti la restante metà.
Bari, 18 dicembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa RI Luisa Traversa
pag. 3/3