Decreto decisorio 10 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, decreto decisorio 10/10/2022, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/10/2022
N. 00629/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 629 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
OM ZZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliano Fina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Astuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Rubichi 16;
nei confronti
Palazzo Bn Lecce S.r.l. Unipersonale, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Leuci, Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della nota del Comune di Lecce -Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, Gare, Appalti - Ufficio Edilizia Produttiva, a firma del Dirigente in carica Ing. M. Guido, datata 24 gennaio 2020, comunicata (non alla ricorrente, come pare rituale, ma) al sottoscritto difensore il 24 gennaio 2020, con cui al ricorrente, titolare di contratto di concessione di suolo pubblico Rep. n. 4524 del 05.03.1996 per l'installazione di un chiosco di mq 12 per attività commerciale alla via S. Trinchese, si è comunicato, al fine di consentire alla Palazzo BN Lecce s.r.l lavori di riqualificazione degli spazi circostanti l'edificio ex Banco Napoli, 1) l'obbligo di rimuovere il citato chiosco, e 2) la revoca della concessione di suolo pubblico di cui al predetto contratto 05.03.1996;
nonché del presupposto Permesso di Costruire n.386/2018 del 20.11.2018 e successivo Permesso di Costruire in variante n. 228/2019 del 13.6.2019, con cui in deroga agli strumenti urbanistici ex art. 14 del D.P.R.n. 380/ 2001, sono stati assentiti alla suddetta Palazzo BN Lecce s.r.l gli interventi di ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso per il recupero e riqualificazione dell'immobile in Lecce alla via XXV Luglio “ex Banco di Napoli”;
nonché della presupposta Delibera di C.C. n. 96 del 31.7.2018 con cui il Comune di Lecce, al fine del rilascio del Permesso di Costruire in deroga ex art. 14 D.P.R. n. 380/2001, ha attestato l'interesse pubblico degli indicati interventi di recupero e ristrutturazione del Palazzo ex Banco di Napoli;
nonché di ogni atto agli stessi presupposto, collegato e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TA EO il 11\11\2020 :
del provvedimento del Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Lecce del 10.07.2020, notificato a ZZ OM il 13.07.2020, in relazione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 25.06.2020 con cui è stata revocata la concessione di suolo pubblico di cui al contratto stipulato con il suddetto ZZ in data 05.03.1996 – rep. n. 4524 di pari data, mercé il quale veniva comunicata al deducente la revoca della concessione predetta ed ordinato di rimuovere a propria cura e spese entro 30 gg. dalla data di notifica della presente il chiosco prefabbricato installato sul marciapiede di uso pubblico sito in Lecce alla via Salvatore Trinchese angolo via XXV Luglio, con avvertimento di esecuzione in difetto a cura del Comune e recupero di spese e danni;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché non ancora conosciuto, nei limiti dell'interesse del ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’art. 81 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 35, co. 2, lett. b, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 18 giugno 2020;
Considerato che nel termine annuale previsto dall’art. 81 cod. proc. amm. non è stata presentata istanza di fissazione di udienza e che il ricorso è pertanto da ritenersi perento;
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Lecce il giorno 29 settembre 2022.
| Il Presidente |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO