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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/02/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente rel.
dott. Pasquale Cristiano Consigliere
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4850/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 7957 del 2022 resa dal Tribunale di Napoli in data 12.09.2022
a definizione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 2674/2019.
TRA
, ( ) rappresentata e difesa, dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Pasquale DI FRANCIA ( ) e dall'Avv. Fabio INTERNICOLA C.F._2
( ) presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Pozzuoli (NA) C.F._3
alla Via Artiaco n.7;
APPELLANTE
E
, ( ) nella sua qualità di amministratore e legale CP_1 C.F._4
rappresentante pro tempore della (già Controparte_2 CP_2
rapp. e difesa dagli Avv.ti Controparte_3
Gennaro Belvini ( e Vincenza Belvini ( con i C.F._5 C.F._6
quali elett.te domicilia in Pozzuoli al Corso Nicola Terracciano n. 28;
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione del 27.04.2019 , nella qualità di amministratore e legale CP_1
rappresentante pro tempore della (già Controparte_2 [...]
proponeva opposizione al decreto Controparte_4
ingiuntivo n.1814/2019, con il quale il Tribunale di Napoli, ad istanza di , Parte_1
gli aveva intimato il pagamento della somma pari ad Euro 47.136,70, per compensi, spese ed indennità, nonché accessori come per legge, oltre ad Euro 754,04 per diritti di segreteria e bolli per il parere di opinamento richiesto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Napoli, oltre interessi e spese relative alla fase monitoria.
Nello specifico, l'ammontare del credito ingiunto alla società era il risultante delle richieste della per l'attività professionale svolta in favore della per il periodo dal Parte_1 CP_2
gennaio 2006 al dicembre 2015, così ripartito:
- € 32.200,03 (comprensivi di onorari, spese ed indennità) per gli incarichi espletati dal
2006 e fino all'anno 2012;
- € 14.936,67 (di cui € 1.168,60 per onorari graduali e € 13.768,07 per onorari specifici), in riferimento al lavoro svolto dall'anno 2012 e fino al 2015.
In via preliminare, parte opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione triennale, ex art. 2956,
c. 1, n. 2, c.p.c., relativamente alla domanda di pagamento avanzata dall'opposta per l'attività espletata con riferimento al periodo compreso tra il 2006 ed il 2009. Relativamente, invece, agli anni successivi al 2009, contestava nel merito la fondatezza del credito vantato dall'opposta, deducendo in particolare che:
- l'attività di consulenza del lavoro, a partire dall'anno 2010, non sarebbe stata svolta dalla , come invece sostenuto dall'opposta, bensì curata in via esclusiva dallo Parte_1
studio ; Parte_2 Per_1
- ugualmente, l'attività di consulenza contabile – fiscale sarebbe stata affidata dalla alla dott.ssa e da quest'ultima svolta con soluzione di CP_2 Parte_3
continuità dal 2010 al 2014, anno della sua prematura scomparsa. Per il periodo successivo, secondo quanto sostenuto dall'odierna opponente, la stessa attività sarebbe stata svolta dalla società AGAPE HOLDING s.r.l., di cui l'opposta è socia al 51 %;
- l'attività di fatturazione clienti, elaborazione degli estratti conto clienti e fornitori nonché dei flussi finanziari di cassa e banca, invece, sarebbe stata eseguita sempre in via esclusiva dal personale interno della CP_2
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. XXX – sentenza – pagina 2 di 11 - la , incaricata dalla di redigere una relazione di stima delle attività e Parte_1 CP_2
passività della società, prodromica alla trasformazione della stessa società da s.a.s. in
s.r.l., avrebbe depositato in data 30.12.2015 una perizia giurata all'interno della quale, nella voce relativa alle “passività”, non avrebbe indicato in alcun modo un suo credito personale vantato nei confronti della società e mai pagato dalla stessa.
Radicatasi la lite si costituiva nel giudizio di opposizione la quale, Parte_1 rilevata l'inapplicabilità della disciplina ex art. 2956, c. 1, n. 2, c.p.c. alla fattispecie in questione, eccepiva in via preliminare il difetto di legitimatio ad causam della Controparte_2
Nel merito, insisteva per il rigetto dell'opposizione spiegata con contestuale conferma del decreto ingiuntivo n. 1814/2019, stante la fondatezza del credito vantato così come risultante dalla documentazione depositata già nel corso della fase monitoria. Infine, chiedeva la condanna dell'opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria ed abuso del diritto di azione, ex art. 96 c.p.c., oltre che la condanna al pagamento delle spese di lite e compensi di difesa.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto opposto, concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., espletata prova per testi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.05.2022 e, all'esito della stessa, riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Scaduti i termini, riservata la causa in decisione, con Sentenza n. 7957/2022 pubblicata il
12/09/2022 il Tribunale di Napoli così statuiva:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 2674/2019, emanato in data
11.03.2019 e notificato ex art. 140 c.p.c. all'odierna opponente;
- per l'effetto, condanna alla rifusione delle spese di costituzione e di Parte_1 rappresentanza in favore della e per Controparte_5
essa in favore degli avv.ti Belvini Gennaro, Belvini Vincenza e Belvini Lorenzo, qualificatisi anticipatari;
spese liquidate in € 6.444,00 per compensi professionali, € 286,00 per spese vive, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed oltre Iva e Cpa come per legge.
Il giudice di prime cure, in primo luogo rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire della sollevata dalla difesa dell'opposta, emergendo in maniera chiara ed Controparte_2 evidente il soggetto destinatario dell'ordine di pagamento in ” non in CP_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. XXX – sentenza – pagina 3 di 11 proprio bensì quale amministratore e socio accomandatario della derivandone la CP_2
piena legittimazione a stare in giudizio.
Accoglieva invece il giudice l'eccezione di prescrizione presuntiva triennale del credito azionato ex art. 2956, c. 1, n. 2 c.c. fatta valere dall'opponente in relazione alle asserite prestazioni lavorative svolte dall'opposta in favore della per il periodo 2006 – 2009. CP_2
Poste le differenze tra la prescrizione estintiva e presuntiva il giudice riteneva spettasse alla parte opposta fornire la prova del mancato pagamento del presunto credito vantato nei confronti della società ingiunta, avvalendosi, come sopra specificato, del giuramento decisorio, strumento processuale mai richiesto dalla stessa in sede di articolazione dei mezzi istruttori. Aggiungeva il giudice che “l'eccezione di prescrizione non determina l'ammissione del fatto costitutivo del debito e quindi non equivale a riconoscimento del debito, in quanto il disposto dell'art. 2959 c.c. deve intendersi nel senso che l'ammissione del fatto comporta il rigetto dell'eccezione, ma non, al contrario, che l'aver sollevato l'eccezione di prescrizione determini l'ammissione del fatto costitutivo del debito”; ciò posto, in relazione al solo periodo dal 2006 al 2009, precisava che l'opponente si limitava ad eccepire in maniera pura e semplice la prescrizione presuntiva del credito ex art. 2956 c.c., c. 1, n. 2, senza entrare nel merito della fondatezza dell'avversa richiesta di pagamento. Nessuna contestazione veniva mossa dalla circa l'entità del credito asseritamente vantato da controparte, né veniva CP_2 fatta alcuna ammissione circa l'esistenza del rapporto obbligatorio tra le parti.
Tanto chiarito in via preliminare, alla luce della documentazione prodotta in giudizio dalle parti e tenuto conto dell'istruttoria espletata, il giudice riteneva nel merito il ricorso proposto fondato e, pertanto, integralmente da accogliere attesa la mancata allegazione, da parte dell'opposta, di un valido contratto di consulenza professionale intervenuto tra le parti atto a giustificare le pretese creditorie avanzate dalla . Parte_1
In assenza di un documento scritto attestante la stipula di un contratto avente ad oggetto lo svolgimento di determinate prestazioni o attività da parte del professionista, atteso che l'unico teste escusso - ex dipendente dello studio della - riferiva solo in Testimone_1 Parte_1
merito allo svolgimento di attività contabile e fiscale da parte della in favore della Parte_1 nell'arco temporale dal 2006 al 2009 (rispetto al quale interveniva come detto la CP_2
prescrizione presuntiva), il giudice riteneva la copiosa documentazione depositata dalla relativamente al periodo successivo, ovvero dal 2010 al 2015, inidonea in quanto Parte_1
priva di elementi univoci o utili ad identificare un rapporto di credito e dunque a provare la sussistenza di un rapporto negoziale tra le parti in causa.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. XXX – sentenza – pagina 4 di 11 Con atto di citazione notificato in data 7 novembre 2022 spiegava appello Parte_1
avverso la predetta sentenza chiedendone la riforma sulla scorta degli articolati motivi, chiedendo la condanna della società opponente al pagamento delle somme di cui all'opposto decreto ingiuntivo, oltre al pagamento dei costi sostenuti per ottenere il parere di opinamento all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, con la condanna al pagamento delle spese di lite e dei compensi di difesa del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 28 aprile 2023 si costituiva , CP_1
legale rappresentante della società ingiunta che, nell'impugnare e contestare tutto quanto ex adverso chiesto, dedotto ed eccepito per quanto riferibile ai danni della concludente, chiedeva il rigetto dell'appello proposto perché infondato e pretestuoso in fatto e in diritto, e nel riportarsi a tutti i propri scritti difensivi, eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate nel corso del giudizio di primo grado, rassegnava le seguenti conclusioni:
“
1. Dichiarare inammissibile, irrito e/o comunque rigettare perché infondato e pretestuoso in fatto ed in diritto nel merito l'appello proposto dalla sig.ra , con Parte_1
conseguente conferma della sentenza n. 7975/2022 del 09.09.2022 e pubblicata il 12.09.2022 dal Tribunale di Napoli, IV sez. civile, in persona del Giudice dott.ssa Valentina Valletta;
confermando il rigetto della domanda di pagamento formulata dalla dott.ssa Parte_1
per tutti i motivi esposti dalla concludente nei propri scritti difensivi che qui si hanno
[...] per richiamati.
2. Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze professionali del giudizio con attribuzione ai sottoscritti difensori anticipatari”.
La causa veniva iscritta al ruolo avente R.G. n. 4850/2021, assegnata e fissata all'udienza del
02.05.2023. Con ordinanza del 08.05.2023, la Corte rinviava la causa all'udienza del
02.07.2024 per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 02.07.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello articolata da parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., rispondendo l'articolazione dell'atto di impugnazione al requisito di specificità richiesto dalla norma. Difatti, premesso l'insegnamento della Suprema
Corte secondo cui l'art. 342 c.p.c. non impone l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, né la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata (Cass. Sez. Un. n. 27199/2017, nonché Cass. n. 13535/2018), rileva questo Collegio come l'appellante non abbia omesso di
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. XXX – sentenza – pagina 5 di 11 indicare le ragioni per cui ritiene debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, sottoponendo a una critica sufficientemente specifica le argomentazioni a sostegno della decisione impugnata, ciò anche previa trascrizione del passaggio non condiviso e mediante l'esposizione dei motivi di dissenso che, alla stregua dei principi in materia di onere probatorio applicabili al caso di specie e delle risultanze documentali specificamente richiamate, imporrebbero una diversa decisione.
Tanto premesso, con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata laddove il giudice di prime cure riteneva di accogliere l'eccezione di prescrizione triennale per le prestazioni relative al periodo compreso tra il 2006 ed il 2009 così motivando: “l'opponente si
è limitato ad eccepire in maniera pura e semplice la prescrizione presuntiva del credito ex art. 2956 c.c., c. 1, n. 2, senza entrare minimamente nel merito della fondatezza dell'avversa richiesta di pagamento. Nessuna contestazione è stata mossa dalla circa l'entità del CP_2
credito asseritamente vantato da controparte, né è stata fatta alcuna ammissione circa
l'esistenza del rapporto obbligatorio tra le parti. Sul punto è intervenuta anche la Corte di
Cassazione che, con l'ordinanza n. 15303/2019, ha sancito il principio di diritto secondo cui
“l'eccezione di prescrizione non determina l'ammissione del fatto costitutivo del debito e quindi non equivale a riconoscimento del debito, in quanto il disposto dell'art. 2959 c.c. deve intendersi nel senso che l'ammissione del fatto comporta il rigetto dell'eccezione, ma non, al contrario, che l'aver sollevato l'eccezione di prescrizione determini l'ammissione del fatto costitutivo del debito”.
Parte odierna appellante ritiene errata la suddetta motivazione in quanto a suo dire il giudice avrebbe dovuto interpretare il “silenzio” della afferente il periodo tra il 2006 ed il CP_2
2009 alla luce di una complessiva indagine del thema decidendum e non atomisticamente.
Indagine dalla quale avrebbe potuto evincersi come l'odierna appellata, incompatibilmente con la sollevata eccezione di prescrizione, escludeva la ricorrenza di qualsivoglia rapporto intercorrente con la . Parte_1
Il motivo non può essere accolto.
La censura di parte appellante è generica, essendosi questa limitata a ritenere necessario un diverso metodo di indagine, asseritamente complessivo e non atomistico, senza tuttavia individuare in maniera specifica gli elementi cui il giudice avrebbe dovuto far riferimento ai fini della costruzione di un alternativo assetto motivazionale.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. XXX – sentenza – pagina 6 di 11 In altre parole, dalla lettura complessiva degli atti di causa non si comprende in quale omessa valutazione o illegittima analisi parziale sia incorso il giudice, non essendo in alcun modo chiaro in quali termini o in quale passaggio il “tenore complessivo” delle difese di parte opponente avrebbe potuto evidenziare ammissioni da parte della al riguardo CP_2
dell'inesistenza del rapporto di prestazione d'opera, dunque anche in riferimento alle prestazioni oggetto della dichiarata prescrizione (2006-2009).
Sul punto, pertanto, la sentenza va esente da censure, avendo il giudice correttamente ritenuto l'eccezione di prescrizione compatibile con le difese dell'opponente, non sussistendo alcuna esplicita ammissione circa l'inesistenza o l'adempimento totale o parziale del credito oggetto dell'eccezione.
Quanto invece al merito dell'eccepita prescrizione il giudice premetteva che in tema di prescrizione presuntiva, mentre il debitore, eccipiente, è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito, e tale prova può essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l'obbligazione non è stata estinta, oppure che il credito non sia mai sorto.
Ciò posto il giudice correttamente riteneva provato il decorso del termine dal debitore.
Del pari correttamente riteneva non fornita dal creditore la prova del mancato pagamento del presunto credito vantato nei confronti della società ingiunta, in assenza, peraltro, di un giuramento decisorio, unico strumento processuale utile, mai richiesto in sede di articolazione dei mezzi istruttori.
Sul punto, non è stata mossa alcuna specifica censura dall'appellante, dovendo pertanto ritenersi formato giudicato.
Altresì infondato è l'assunto dell'appellante secondo il quale “il giudice di primo grado ha fatto indebitamente coincidere l'exordium praescriptionis con la data di compimento delle attività professionali realizzate dalla e non già con la data in cui l'incarico Parte_1 professionale, unitariamente inteso, cessava definitivamente”.
Va invero condivisa la tesi propugnata dall'appellata secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell'art. 2935 c.c., ovvero dal compimento di ciascuna delle prestazioni, anche se vi è stata continuazione, come prescritto dall'art. 2958 c.c., atteso che la prescrizione continua a decorrere anche in caso di somministrazione o prestazioni continuative poste in essere in esecuzione di un'unica fonte
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. XXX – sentenza – pagina 7 di 11 convenzionale e ciò qualora il creditore non dimostri di aver ricevuto un unico mandato professionale che preveda ad origine l'espletamento di tutte le varie attività, anzi vi siano indizi in ordine all'autonomia delle singole attività, l'eventuale atto interruttivo della prescrizione ha efficacia nei confronti dell'ultima prestazione eseguita, con applicabilità della presunzione prescrittiva per le restanti attività pregresse (Corte Appello Napoli, sez. VII,
18/02/2020, n.749).
Venendo al secondo motivo parte appellante censura la Sentenza nella parte in cui il giudice riteneva non avere la né provato il conferimento del preteso incarico professionale Parte_1
né fornito la prova delle prestazioni asseritamente svolte. A suo dire, invero, dalla documentazione depositata sin dalla formazione del fascicolo monitorio il Tribunale avrebbe dovuto ritenere provata l'attività espletata dalla dott.ssa in favore della Parte_1 CP_4
[...]
Anche il presente motivo va rigettato in quanto infondato.
In assenza di un documento scritto attestante la stipula di un contratto avente ad oggetto lo svolgimento di determinate prestazioni, incombeva sul professionista (attore in senso sostanziale) la prova sia delle prestazioni effettivamente eseguite che della misura degli importi richiesti, considerando come la pur corposa documentazione versata in atti non consenta minimamente di affermare la sua elaborazione da parte della . Parte_1
A tal riguardo il giudice sottolineava come l'unico teste escusso di parte opposta, Tes_1
ex dipendente dello studio della dott.ssa , era in grado di riferire solo in
[...] Parte_1
merito allo svolgimento di attività contabile e fiscale da parte della in favore della Parte_1 limitatamente all'arco temporale dal 2006 al 2009 (periodo per il quale, come detto, CP_2
è intervenuta la prescrizione presuntiva); anno in cui cessava la sua attività di collaborazione professionale con la stessa.
Nulla aggiungeva, dunque, il teste, relativamente al periodo successivo, ovvero dal 2010 al
2015, cui pur si riferisce la dr.ssa . Parte_1
Ciò posto, in via preliminare, va ritenuta priva di pregio la censura di parte appellante in calce all'atto d'appello secondo cui il giudice avrebbe dovuto ritenere provate le prestazioni asseritamente rese dal 2010 al 2015 in forza di una presunzione, traendo le stesse origine dall'unica fonte provata quanto al periodo precedente (2006 – 2009).
Invero, il giudice di primo grado riteneva provate le sole prestazioni relative al periodo 2006 –
2009 in quanto unico periodo ove riteneva raggiunta la prova del conferimento dell'incarico, e ciò in forza di diversi elementi, tra i quali e su tutti: la mancata contestazione del rapporto da
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. XXX – sentenza – pagina 8 di 11 parte della società opponente (che si limitava ad eccepire la prescrizione presuntiva), e la testimonianza resa da che confermava l'effettivo adempimento della Testimone_1
alle asserite attività di consulenza. Parte_1
Tuttavia, detta argomentazione non può essere condivisa: rimasta incontestata l'inesistenza di un contratto scritto tra le parti, quanto al periodo compreso tra il 2010 ed il 2015 la prova dell'esistenza del credito ricadeva sul professionista.
In relazione al suddetto periodo il giudice riteneva insufficiente il copioso apparato probatorio prodotto dall'opposta, ciò per diverse ragioni analiticamente affrontate in motivazione da pag.
9 a pag. 14 dell'impugnata sentenza e nessuna di queste parti della sentenza è stata oggetto di specifica impugnazione.
Parte odierna appellante, in via del tutto generica, si è limitata a chiedere con il presente motivo d'appello una valutazione ex novo dell'apparato probatorio, omettendo di fronteggiare quanto dettagliatamente argomentato e statuito dal giudice di primo grado in merito all'inadeguatezza ed insufficienza di ogni singolo elemento di prova allegato al giudizio quale prova del credito.
In questo senso, si riporta per onere di completezza che non è stata oggetto di censura la parte in cui il giudice rilevava che gran parte dei documenti allegati venivano redatti da soggetti diversi dalla dott.ssa e che non erano riconducili all'operato e all'attività Parte_1 dell'opposta-appellante, specificando altresì che “Molti di questi documenti, infatti, non contengono riferimento alcuno al nominativo o ad altri dati identificativi della dott.ssa
”. Parte_1
Altresì non è oggetto di censura in questa sede la parte della sentenza ove il giudice rilevava che l'attività di consulenza in favore della opponente-odierna appellata veniva svolta:
- relativamente al 2010 al 2013, dalla dott.ssa sino al suo Parte_3
prematuro decesso, circostanza provata documentalmente e confermata altresì dalla teste escussa all'udienza del 28.10.2021; Testimone_2
- a partire dall'anno 2014 fino al 2016 dalla Agape Holding s.r.l. di cui l'opposta- appellante era socia al 51% e il marito, sig. l'amministratore. Controparte_6
Nel dettaglio, non è stata censurata e deve intendersi ormai passata in giudicato la parte della sentenza in cui il giudice precisava: “A tal riguardo, appare lecito desumere che tale copiosa documentazione fosse nel possesso e nelle piena disponibilità dell'opposta in virtù del mandato per l'espletamento di consulenza contabile – fiscale e amministrativa che, a partire dalla fine del 2014, era stato conferito dalla alla AGAPE HOLDING s.r.l., di cui CP_2
l'odierna opposta risulta essere socia al 51 % (qualità, peraltro, mai disconosciuta dalla
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. XXX – sentenza – pagina 9 di 11 Postiglione nel corso del giudizio, e altresì documentata dalla visura camerale della AGAPE
HOLDING s.r.l. prodotta in giudizio dall'opponente). O che, tuttalpiù, si tratti di documenti che, relativamente all'attività fiscale per gli anni 2015 e seguenti, sono stati posti in essere dalla opposta non in proprio, come dalla stessa affermato, bensì quale socia incaricata della
AGAPE HOLDING s.r.l., alla quale era stato conferito l'incarico di espletare l'attività di consulenza contabile, fiscale, amministrativa in favore della (cfr. dichiarazioni rese CP_2
dal teste (n.d.r. amministratore della AGAPE HOLDING s.r.l. e marito Controparte_6
della dott.ssa ). Parte_1
In primo grado veniva altresì escluso ogni rilievo, ai fini del riconoscimento del preteso credito, al rilascio del parere di opinamento proveniente dall'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili ai fini della quantificazione del credito relativo alle prestazioni asseritamente svolte in favore dell'opponente e veniva accertata l'inidoneità delle e-mail depositate a provare il riconoscimento del preteso credito e in ogni caso generici nel loro contenuto e non probanti il conferimento di un incarico professionale.
Pertanto, in assenza di specifiche censure riguardanti i suddetti passaggi motivazionali, le generiche difese reiterate dall'appellante in questa sede si pongono inevitabilmente in contrasto con circostanze ormai coperte dal giudicato, con la conseguenza dell'inidoneità delle stesse a scalfire l'apparato motivazionale di prime cure.
In ultimo, va rilevata l'inammissibilità della documentazione che l'appellante produce per la prima nel presente grado di giudizio (allegati richiamati in calce all'atto di appello: - Fattura
n.1/2017) stante il divieto di novità nel giudizio di secondo grado.
In conclusione, l'appello va integralmente rigettato e, per l'effetto, confermata la sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante.
Trovano applicazione i vigenti parametri, di cui al D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota specifica, si provvede alla liquidazione d'ufficio.
Con riferimento alla quantificazione dei compensi professionali si ritiene equo collocarsi – nell'ambito dello scaglione di riferimento – sui valori minimi, attesa la non eccessiva complessità della questione.
Il valore del giudizio rientra nell'ambito dello scaglione compreso tra euro 26.000,00 e
52.000,00. Tenuto conto della sommatoria dei singoli compensi, previsti per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, liquida in favore dell'appellato euro 4.996,00 per
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. XXX – sentenza – pagina 10 di 11 compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, con attribuzione all'Avv. Vincenza Belvini ed all'Avv. Gennaro Belvini.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da la sentenza n. Parte_1
7957 del 2022 resa dal Tribunale di Napoli in data 12.09.2022 a definizione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 2674/2019, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
- Condanna al pagamento delle spese del presente grado di Parte_1
giudizio in favore di parte appellata che liquida in euro 4.996,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, con attribuzione all'Avv. Vincenza Belvini ed all'Avv. Gennaro Belvini.
Così deciso il 21 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. XXX – sentenza – pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente rel.
dott. Pasquale Cristiano Consigliere
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4850/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 7957 del 2022 resa dal Tribunale di Napoli in data 12.09.2022
a definizione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 2674/2019.
TRA
, ( ) rappresentata e difesa, dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Pasquale DI FRANCIA ( ) e dall'Avv. Fabio INTERNICOLA C.F._2
( ) presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Pozzuoli (NA) C.F._3
alla Via Artiaco n.7;
APPELLANTE
E
, ( ) nella sua qualità di amministratore e legale CP_1 C.F._4
rappresentante pro tempore della (già Controparte_2 CP_2
rapp. e difesa dagli Avv.ti Controparte_3
Gennaro Belvini ( e Vincenza Belvini ( con i C.F._5 C.F._6
quali elett.te domicilia in Pozzuoli al Corso Nicola Terracciano n. 28;
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione del 27.04.2019 , nella qualità di amministratore e legale CP_1
rappresentante pro tempore della (già Controparte_2 [...]
proponeva opposizione al decreto Controparte_4
ingiuntivo n.1814/2019, con il quale il Tribunale di Napoli, ad istanza di , Parte_1
gli aveva intimato il pagamento della somma pari ad Euro 47.136,70, per compensi, spese ed indennità, nonché accessori come per legge, oltre ad Euro 754,04 per diritti di segreteria e bolli per il parere di opinamento richiesto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Napoli, oltre interessi e spese relative alla fase monitoria.
Nello specifico, l'ammontare del credito ingiunto alla società era il risultante delle richieste della per l'attività professionale svolta in favore della per il periodo dal Parte_1 CP_2
gennaio 2006 al dicembre 2015, così ripartito:
- € 32.200,03 (comprensivi di onorari, spese ed indennità) per gli incarichi espletati dal
2006 e fino all'anno 2012;
- € 14.936,67 (di cui € 1.168,60 per onorari graduali e € 13.768,07 per onorari specifici), in riferimento al lavoro svolto dall'anno 2012 e fino al 2015.
In via preliminare, parte opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione triennale, ex art. 2956,
c. 1, n. 2, c.p.c., relativamente alla domanda di pagamento avanzata dall'opposta per l'attività espletata con riferimento al periodo compreso tra il 2006 ed il 2009. Relativamente, invece, agli anni successivi al 2009, contestava nel merito la fondatezza del credito vantato dall'opposta, deducendo in particolare che:
- l'attività di consulenza del lavoro, a partire dall'anno 2010, non sarebbe stata svolta dalla , come invece sostenuto dall'opposta, bensì curata in via esclusiva dallo Parte_1
studio ; Parte_2 Per_1
- ugualmente, l'attività di consulenza contabile – fiscale sarebbe stata affidata dalla alla dott.ssa e da quest'ultima svolta con soluzione di CP_2 Parte_3
continuità dal 2010 al 2014, anno della sua prematura scomparsa. Per il periodo successivo, secondo quanto sostenuto dall'odierna opponente, la stessa attività sarebbe stata svolta dalla società AGAPE HOLDING s.r.l., di cui l'opposta è socia al 51 %;
- l'attività di fatturazione clienti, elaborazione degli estratti conto clienti e fornitori nonché dei flussi finanziari di cassa e banca, invece, sarebbe stata eseguita sempre in via esclusiva dal personale interno della CP_2
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. XXX – sentenza – pagina 2 di 11 - la , incaricata dalla di redigere una relazione di stima delle attività e Parte_1 CP_2
passività della società, prodromica alla trasformazione della stessa società da s.a.s. in
s.r.l., avrebbe depositato in data 30.12.2015 una perizia giurata all'interno della quale, nella voce relativa alle “passività”, non avrebbe indicato in alcun modo un suo credito personale vantato nei confronti della società e mai pagato dalla stessa.
Radicatasi la lite si costituiva nel giudizio di opposizione la quale, Parte_1 rilevata l'inapplicabilità della disciplina ex art. 2956, c. 1, n. 2, c.p.c. alla fattispecie in questione, eccepiva in via preliminare il difetto di legitimatio ad causam della Controparte_2
Nel merito, insisteva per il rigetto dell'opposizione spiegata con contestuale conferma del decreto ingiuntivo n. 1814/2019, stante la fondatezza del credito vantato così come risultante dalla documentazione depositata già nel corso della fase monitoria. Infine, chiedeva la condanna dell'opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria ed abuso del diritto di azione, ex art. 96 c.p.c., oltre che la condanna al pagamento delle spese di lite e compensi di difesa.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto opposto, concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., espletata prova per testi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.05.2022 e, all'esito della stessa, riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Scaduti i termini, riservata la causa in decisione, con Sentenza n. 7957/2022 pubblicata il
12/09/2022 il Tribunale di Napoli così statuiva:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 2674/2019, emanato in data
11.03.2019 e notificato ex art. 140 c.p.c. all'odierna opponente;
- per l'effetto, condanna alla rifusione delle spese di costituzione e di Parte_1 rappresentanza in favore della e per Controparte_5
essa in favore degli avv.ti Belvini Gennaro, Belvini Vincenza e Belvini Lorenzo, qualificatisi anticipatari;
spese liquidate in € 6.444,00 per compensi professionali, € 286,00 per spese vive, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed oltre Iva e Cpa come per legge.
Il giudice di prime cure, in primo luogo rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire della sollevata dalla difesa dell'opposta, emergendo in maniera chiara ed Controparte_2 evidente il soggetto destinatario dell'ordine di pagamento in ” non in CP_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. XXX – sentenza – pagina 3 di 11 proprio bensì quale amministratore e socio accomandatario della derivandone la CP_2
piena legittimazione a stare in giudizio.
Accoglieva invece il giudice l'eccezione di prescrizione presuntiva triennale del credito azionato ex art. 2956, c. 1, n. 2 c.c. fatta valere dall'opponente in relazione alle asserite prestazioni lavorative svolte dall'opposta in favore della per il periodo 2006 – 2009. CP_2
Poste le differenze tra la prescrizione estintiva e presuntiva il giudice riteneva spettasse alla parte opposta fornire la prova del mancato pagamento del presunto credito vantato nei confronti della società ingiunta, avvalendosi, come sopra specificato, del giuramento decisorio, strumento processuale mai richiesto dalla stessa in sede di articolazione dei mezzi istruttori. Aggiungeva il giudice che “l'eccezione di prescrizione non determina l'ammissione del fatto costitutivo del debito e quindi non equivale a riconoscimento del debito, in quanto il disposto dell'art. 2959 c.c. deve intendersi nel senso che l'ammissione del fatto comporta il rigetto dell'eccezione, ma non, al contrario, che l'aver sollevato l'eccezione di prescrizione determini l'ammissione del fatto costitutivo del debito”; ciò posto, in relazione al solo periodo dal 2006 al 2009, precisava che l'opponente si limitava ad eccepire in maniera pura e semplice la prescrizione presuntiva del credito ex art. 2956 c.c., c. 1, n. 2, senza entrare nel merito della fondatezza dell'avversa richiesta di pagamento. Nessuna contestazione veniva mossa dalla circa l'entità del credito asseritamente vantato da controparte, né veniva CP_2 fatta alcuna ammissione circa l'esistenza del rapporto obbligatorio tra le parti.
Tanto chiarito in via preliminare, alla luce della documentazione prodotta in giudizio dalle parti e tenuto conto dell'istruttoria espletata, il giudice riteneva nel merito il ricorso proposto fondato e, pertanto, integralmente da accogliere attesa la mancata allegazione, da parte dell'opposta, di un valido contratto di consulenza professionale intervenuto tra le parti atto a giustificare le pretese creditorie avanzate dalla . Parte_1
In assenza di un documento scritto attestante la stipula di un contratto avente ad oggetto lo svolgimento di determinate prestazioni o attività da parte del professionista, atteso che l'unico teste escusso - ex dipendente dello studio della - riferiva solo in Testimone_1 Parte_1
merito allo svolgimento di attività contabile e fiscale da parte della in favore della Parte_1 nell'arco temporale dal 2006 al 2009 (rispetto al quale interveniva come detto la CP_2
prescrizione presuntiva), il giudice riteneva la copiosa documentazione depositata dalla relativamente al periodo successivo, ovvero dal 2010 al 2015, inidonea in quanto Parte_1
priva di elementi univoci o utili ad identificare un rapporto di credito e dunque a provare la sussistenza di un rapporto negoziale tra le parti in causa.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. XXX – sentenza – pagina 4 di 11 Con atto di citazione notificato in data 7 novembre 2022 spiegava appello Parte_1
avverso la predetta sentenza chiedendone la riforma sulla scorta degli articolati motivi, chiedendo la condanna della società opponente al pagamento delle somme di cui all'opposto decreto ingiuntivo, oltre al pagamento dei costi sostenuti per ottenere il parere di opinamento all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, con la condanna al pagamento delle spese di lite e dei compensi di difesa del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 28 aprile 2023 si costituiva , CP_1
legale rappresentante della società ingiunta che, nell'impugnare e contestare tutto quanto ex adverso chiesto, dedotto ed eccepito per quanto riferibile ai danni della concludente, chiedeva il rigetto dell'appello proposto perché infondato e pretestuoso in fatto e in diritto, e nel riportarsi a tutti i propri scritti difensivi, eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate nel corso del giudizio di primo grado, rassegnava le seguenti conclusioni:
“
1. Dichiarare inammissibile, irrito e/o comunque rigettare perché infondato e pretestuoso in fatto ed in diritto nel merito l'appello proposto dalla sig.ra , con Parte_1
conseguente conferma della sentenza n. 7975/2022 del 09.09.2022 e pubblicata il 12.09.2022 dal Tribunale di Napoli, IV sez. civile, in persona del Giudice dott.ssa Valentina Valletta;
confermando il rigetto della domanda di pagamento formulata dalla dott.ssa Parte_1
per tutti i motivi esposti dalla concludente nei propri scritti difensivi che qui si hanno
[...] per richiamati.
2. Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze professionali del giudizio con attribuzione ai sottoscritti difensori anticipatari”.
La causa veniva iscritta al ruolo avente R.G. n. 4850/2021, assegnata e fissata all'udienza del
02.05.2023. Con ordinanza del 08.05.2023, la Corte rinviava la causa all'udienza del
02.07.2024 per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 02.07.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello articolata da parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., rispondendo l'articolazione dell'atto di impugnazione al requisito di specificità richiesto dalla norma. Difatti, premesso l'insegnamento della Suprema
Corte secondo cui l'art. 342 c.p.c. non impone l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, né la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata (Cass. Sez. Un. n. 27199/2017, nonché Cass. n. 13535/2018), rileva questo Collegio come l'appellante non abbia omesso di
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. XXX – sentenza – pagina 5 di 11 indicare le ragioni per cui ritiene debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, sottoponendo a una critica sufficientemente specifica le argomentazioni a sostegno della decisione impugnata, ciò anche previa trascrizione del passaggio non condiviso e mediante l'esposizione dei motivi di dissenso che, alla stregua dei principi in materia di onere probatorio applicabili al caso di specie e delle risultanze documentali specificamente richiamate, imporrebbero una diversa decisione.
Tanto premesso, con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata laddove il giudice di prime cure riteneva di accogliere l'eccezione di prescrizione triennale per le prestazioni relative al periodo compreso tra il 2006 ed il 2009 così motivando: “l'opponente si
è limitato ad eccepire in maniera pura e semplice la prescrizione presuntiva del credito ex art. 2956 c.c., c. 1, n. 2, senza entrare minimamente nel merito della fondatezza dell'avversa richiesta di pagamento. Nessuna contestazione è stata mossa dalla circa l'entità del CP_2
credito asseritamente vantato da controparte, né è stata fatta alcuna ammissione circa
l'esistenza del rapporto obbligatorio tra le parti. Sul punto è intervenuta anche la Corte di
Cassazione che, con l'ordinanza n. 15303/2019, ha sancito il principio di diritto secondo cui
“l'eccezione di prescrizione non determina l'ammissione del fatto costitutivo del debito e quindi non equivale a riconoscimento del debito, in quanto il disposto dell'art. 2959 c.c. deve intendersi nel senso che l'ammissione del fatto comporta il rigetto dell'eccezione, ma non, al contrario, che l'aver sollevato l'eccezione di prescrizione determini l'ammissione del fatto costitutivo del debito”.
Parte odierna appellante ritiene errata la suddetta motivazione in quanto a suo dire il giudice avrebbe dovuto interpretare il “silenzio” della afferente il periodo tra il 2006 ed il CP_2
2009 alla luce di una complessiva indagine del thema decidendum e non atomisticamente.
Indagine dalla quale avrebbe potuto evincersi come l'odierna appellata, incompatibilmente con la sollevata eccezione di prescrizione, escludeva la ricorrenza di qualsivoglia rapporto intercorrente con la . Parte_1
Il motivo non può essere accolto.
La censura di parte appellante è generica, essendosi questa limitata a ritenere necessario un diverso metodo di indagine, asseritamente complessivo e non atomistico, senza tuttavia individuare in maniera specifica gli elementi cui il giudice avrebbe dovuto far riferimento ai fini della costruzione di un alternativo assetto motivazionale.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. XXX – sentenza – pagina 6 di 11 In altre parole, dalla lettura complessiva degli atti di causa non si comprende in quale omessa valutazione o illegittima analisi parziale sia incorso il giudice, non essendo in alcun modo chiaro in quali termini o in quale passaggio il “tenore complessivo” delle difese di parte opponente avrebbe potuto evidenziare ammissioni da parte della al riguardo CP_2
dell'inesistenza del rapporto di prestazione d'opera, dunque anche in riferimento alle prestazioni oggetto della dichiarata prescrizione (2006-2009).
Sul punto, pertanto, la sentenza va esente da censure, avendo il giudice correttamente ritenuto l'eccezione di prescrizione compatibile con le difese dell'opponente, non sussistendo alcuna esplicita ammissione circa l'inesistenza o l'adempimento totale o parziale del credito oggetto dell'eccezione.
Quanto invece al merito dell'eccepita prescrizione il giudice premetteva che in tema di prescrizione presuntiva, mentre il debitore, eccipiente, è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito, e tale prova può essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l'obbligazione non è stata estinta, oppure che il credito non sia mai sorto.
Ciò posto il giudice correttamente riteneva provato il decorso del termine dal debitore.
Del pari correttamente riteneva non fornita dal creditore la prova del mancato pagamento del presunto credito vantato nei confronti della società ingiunta, in assenza, peraltro, di un giuramento decisorio, unico strumento processuale utile, mai richiesto in sede di articolazione dei mezzi istruttori.
Sul punto, non è stata mossa alcuna specifica censura dall'appellante, dovendo pertanto ritenersi formato giudicato.
Altresì infondato è l'assunto dell'appellante secondo il quale “il giudice di primo grado ha fatto indebitamente coincidere l'exordium praescriptionis con la data di compimento delle attività professionali realizzate dalla e non già con la data in cui l'incarico Parte_1 professionale, unitariamente inteso, cessava definitivamente”.
Va invero condivisa la tesi propugnata dall'appellata secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell'art. 2935 c.c., ovvero dal compimento di ciascuna delle prestazioni, anche se vi è stata continuazione, come prescritto dall'art. 2958 c.c., atteso che la prescrizione continua a decorrere anche in caso di somministrazione o prestazioni continuative poste in essere in esecuzione di un'unica fonte
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. XXX – sentenza – pagina 7 di 11 convenzionale e ciò qualora il creditore non dimostri di aver ricevuto un unico mandato professionale che preveda ad origine l'espletamento di tutte le varie attività, anzi vi siano indizi in ordine all'autonomia delle singole attività, l'eventuale atto interruttivo della prescrizione ha efficacia nei confronti dell'ultima prestazione eseguita, con applicabilità della presunzione prescrittiva per le restanti attività pregresse (Corte Appello Napoli, sez. VII,
18/02/2020, n.749).
Venendo al secondo motivo parte appellante censura la Sentenza nella parte in cui il giudice riteneva non avere la né provato il conferimento del preteso incarico professionale Parte_1
né fornito la prova delle prestazioni asseritamente svolte. A suo dire, invero, dalla documentazione depositata sin dalla formazione del fascicolo monitorio il Tribunale avrebbe dovuto ritenere provata l'attività espletata dalla dott.ssa in favore della Parte_1 CP_4
[...]
Anche il presente motivo va rigettato in quanto infondato.
In assenza di un documento scritto attestante la stipula di un contratto avente ad oggetto lo svolgimento di determinate prestazioni, incombeva sul professionista (attore in senso sostanziale) la prova sia delle prestazioni effettivamente eseguite che della misura degli importi richiesti, considerando come la pur corposa documentazione versata in atti non consenta minimamente di affermare la sua elaborazione da parte della . Parte_1
A tal riguardo il giudice sottolineava come l'unico teste escusso di parte opposta, Tes_1
ex dipendente dello studio della dott.ssa , era in grado di riferire solo in
[...] Parte_1
merito allo svolgimento di attività contabile e fiscale da parte della in favore della Parte_1 limitatamente all'arco temporale dal 2006 al 2009 (periodo per il quale, come detto, CP_2
è intervenuta la prescrizione presuntiva); anno in cui cessava la sua attività di collaborazione professionale con la stessa.
Nulla aggiungeva, dunque, il teste, relativamente al periodo successivo, ovvero dal 2010 al
2015, cui pur si riferisce la dr.ssa . Parte_1
Ciò posto, in via preliminare, va ritenuta priva di pregio la censura di parte appellante in calce all'atto d'appello secondo cui il giudice avrebbe dovuto ritenere provate le prestazioni asseritamente rese dal 2010 al 2015 in forza di una presunzione, traendo le stesse origine dall'unica fonte provata quanto al periodo precedente (2006 – 2009).
Invero, il giudice di primo grado riteneva provate le sole prestazioni relative al periodo 2006 –
2009 in quanto unico periodo ove riteneva raggiunta la prova del conferimento dell'incarico, e ciò in forza di diversi elementi, tra i quali e su tutti: la mancata contestazione del rapporto da
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. XXX – sentenza – pagina 8 di 11 parte della società opponente (che si limitava ad eccepire la prescrizione presuntiva), e la testimonianza resa da che confermava l'effettivo adempimento della Testimone_1
alle asserite attività di consulenza. Parte_1
Tuttavia, detta argomentazione non può essere condivisa: rimasta incontestata l'inesistenza di un contratto scritto tra le parti, quanto al periodo compreso tra il 2010 ed il 2015 la prova dell'esistenza del credito ricadeva sul professionista.
In relazione al suddetto periodo il giudice riteneva insufficiente il copioso apparato probatorio prodotto dall'opposta, ciò per diverse ragioni analiticamente affrontate in motivazione da pag.
9 a pag. 14 dell'impugnata sentenza e nessuna di queste parti della sentenza è stata oggetto di specifica impugnazione.
Parte odierna appellante, in via del tutto generica, si è limitata a chiedere con il presente motivo d'appello una valutazione ex novo dell'apparato probatorio, omettendo di fronteggiare quanto dettagliatamente argomentato e statuito dal giudice di primo grado in merito all'inadeguatezza ed insufficienza di ogni singolo elemento di prova allegato al giudizio quale prova del credito.
In questo senso, si riporta per onere di completezza che non è stata oggetto di censura la parte in cui il giudice rilevava che gran parte dei documenti allegati venivano redatti da soggetti diversi dalla dott.ssa e che non erano riconducili all'operato e all'attività Parte_1 dell'opposta-appellante, specificando altresì che “Molti di questi documenti, infatti, non contengono riferimento alcuno al nominativo o ad altri dati identificativi della dott.ssa
”. Parte_1
Altresì non è oggetto di censura in questa sede la parte della sentenza ove il giudice rilevava che l'attività di consulenza in favore della opponente-odierna appellata veniva svolta:
- relativamente al 2010 al 2013, dalla dott.ssa sino al suo Parte_3
prematuro decesso, circostanza provata documentalmente e confermata altresì dalla teste escussa all'udienza del 28.10.2021; Testimone_2
- a partire dall'anno 2014 fino al 2016 dalla Agape Holding s.r.l. di cui l'opposta- appellante era socia al 51% e il marito, sig. l'amministratore. Controparte_6
Nel dettaglio, non è stata censurata e deve intendersi ormai passata in giudicato la parte della sentenza in cui il giudice precisava: “A tal riguardo, appare lecito desumere che tale copiosa documentazione fosse nel possesso e nelle piena disponibilità dell'opposta in virtù del mandato per l'espletamento di consulenza contabile – fiscale e amministrativa che, a partire dalla fine del 2014, era stato conferito dalla alla AGAPE HOLDING s.r.l., di cui CP_2
l'odierna opposta risulta essere socia al 51 % (qualità, peraltro, mai disconosciuta dalla
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. XXX – sentenza – pagina 9 di 11 Postiglione nel corso del giudizio, e altresì documentata dalla visura camerale della AGAPE
HOLDING s.r.l. prodotta in giudizio dall'opponente). O che, tuttalpiù, si tratti di documenti che, relativamente all'attività fiscale per gli anni 2015 e seguenti, sono stati posti in essere dalla opposta non in proprio, come dalla stessa affermato, bensì quale socia incaricata della
AGAPE HOLDING s.r.l., alla quale era stato conferito l'incarico di espletare l'attività di consulenza contabile, fiscale, amministrativa in favore della (cfr. dichiarazioni rese CP_2
dal teste (n.d.r. amministratore della AGAPE HOLDING s.r.l. e marito Controparte_6
della dott.ssa ). Parte_1
In primo grado veniva altresì escluso ogni rilievo, ai fini del riconoscimento del preteso credito, al rilascio del parere di opinamento proveniente dall'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili ai fini della quantificazione del credito relativo alle prestazioni asseritamente svolte in favore dell'opponente e veniva accertata l'inidoneità delle e-mail depositate a provare il riconoscimento del preteso credito e in ogni caso generici nel loro contenuto e non probanti il conferimento di un incarico professionale.
Pertanto, in assenza di specifiche censure riguardanti i suddetti passaggi motivazionali, le generiche difese reiterate dall'appellante in questa sede si pongono inevitabilmente in contrasto con circostanze ormai coperte dal giudicato, con la conseguenza dell'inidoneità delle stesse a scalfire l'apparato motivazionale di prime cure.
In ultimo, va rilevata l'inammissibilità della documentazione che l'appellante produce per la prima nel presente grado di giudizio (allegati richiamati in calce all'atto di appello: - Fattura
n.1/2017) stante il divieto di novità nel giudizio di secondo grado.
In conclusione, l'appello va integralmente rigettato e, per l'effetto, confermata la sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante.
Trovano applicazione i vigenti parametri, di cui al D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota specifica, si provvede alla liquidazione d'ufficio.
Con riferimento alla quantificazione dei compensi professionali si ritiene equo collocarsi – nell'ambito dello scaglione di riferimento – sui valori minimi, attesa la non eccessiva complessità della questione.
Il valore del giudizio rientra nell'ambito dello scaglione compreso tra euro 26.000,00 e
52.000,00. Tenuto conto della sommatoria dei singoli compensi, previsti per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, liquida in favore dell'appellato euro 4.996,00 per
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. XXX – sentenza – pagina 10 di 11 compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, con attribuzione all'Avv. Vincenza Belvini ed all'Avv. Gennaro Belvini.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da la sentenza n. Parte_1
7957 del 2022 resa dal Tribunale di Napoli in data 12.09.2022 a definizione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 2674/2019, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
- Condanna al pagamento delle spese del presente grado di Parte_1
giudizio in favore di parte appellata che liquida in euro 4.996,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, con attribuzione all'Avv. Vincenza Belvini ed all'Avv. Gennaro Belvini.
Così deciso il 21 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. XXX – sentenza – pagina 11 di 11