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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 22/05/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Francesca Marrapodi Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 15/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 1294/2023 promossa da
, c.f. , e Parte_1 C.F._1
c.f. , Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. Giuseppe D'Amico, con domicilio in Biella, via Palazzo di Giustizia 4; atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio congiunto
Conclusioni:
per le parti: come da note scritte congiunte del 29 aprile 2025
per il Pubblico Ministero: -
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e anno contratto matrimonio concordatario in Biella Parte_1 Parte_2 il 02/07/2000, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del
Comune di Biella, numero 8, parte II, serie B, anno 2000.
Dall'unione sono nati a Biella i figli il 29/03/2001 e il Persona_1 Persona_2
31/08/2008.
Fra le parti è intervenuta separazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Biella del 17 gennaio
2024. Con ricorso congiunto depositato il 18/12/2023 le parti hanno chiesto una pronuncia di divorzio alle condizioni da queste stabilite.
Gli atti venivano trasmessi al Pubblico Ministero.
All'udienza mediante trattazione scritta le parti si riportavano alle conclusioni formulate nel ricorso congiunto.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2, lett. b), l. 898/1979 il divorzio può essere concesso quando
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.” Nel presente caso le parti hanno cessato di convivere anteriormente alla pronuncia di separazione, intervenuta il 17 gennaio 2024, e non si sono mai riconciliate. Sussistono pertanto i presupposti per accogliere la domanda di divorzio.
Ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., gli accordi delle parti non contrastano con l'ordine pubblico e le norme imperative e possono pertanto essere recepiti nel presente provvedimento. Infine, tenuto conto della natura necessaria del giudizio di divorzio e dell'accordo delle parti sulle ulteriori questioni, non si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 1294 2023, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e il 02/07/2000, atto trascritto nei Registri degli Parte_1 Controparte_1 atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Biella, numero 8, parte II, serie B, anno 2000.
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui al ricorso congiunto;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Biella, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 15/05/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Francesca Marrapodi Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 15/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 1294/2023 promossa da
, c.f. , e Parte_1 C.F._1
c.f. , Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. Giuseppe D'Amico, con domicilio in Biella, via Palazzo di Giustizia 4; atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio congiunto
Conclusioni:
per le parti: come da note scritte congiunte del 29 aprile 2025
per il Pubblico Ministero: -
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e anno contratto matrimonio concordatario in Biella Parte_1 Parte_2 il 02/07/2000, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del
Comune di Biella, numero 8, parte II, serie B, anno 2000.
Dall'unione sono nati a Biella i figli il 29/03/2001 e il Persona_1 Persona_2
31/08/2008.
Fra le parti è intervenuta separazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Biella del 17 gennaio
2024. Con ricorso congiunto depositato il 18/12/2023 le parti hanno chiesto una pronuncia di divorzio alle condizioni da queste stabilite.
Gli atti venivano trasmessi al Pubblico Ministero.
All'udienza mediante trattazione scritta le parti si riportavano alle conclusioni formulate nel ricorso congiunto.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2, lett. b), l. 898/1979 il divorzio può essere concesso quando
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.” Nel presente caso le parti hanno cessato di convivere anteriormente alla pronuncia di separazione, intervenuta il 17 gennaio 2024, e non si sono mai riconciliate. Sussistono pertanto i presupposti per accogliere la domanda di divorzio.
Ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., gli accordi delle parti non contrastano con l'ordine pubblico e le norme imperative e possono pertanto essere recepiti nel presente provvedimento. Infine, tenuto conto della natura necessaria del giudizio di divorzio e dell'accordo delle parti sulle ulteriori questioni, non si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 1294 2023, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e il 02/07/2000, atto trascritto nei Registri degli Parte_1 Controparte_1 atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Biella, numero 8, parte II, serie B, anno 2000.
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui al ricorso congiunto;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Biella, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 15/05/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore