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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/02/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 8470/2023 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Maria Grazia Savastano, ha pronunziato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della scadenza delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. fissata per il 23.1.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8470/2023 R.G.A.C.,
TRA
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Aversa alla Via Salvo D'acquisto 5, presso lo studio dell'Avv. LAUDANTE
GIUSEPPE (c.f.: dal quale è rappresentato e difeso C.F._2
ATTORE- QUERELANTE
E
- GIÀ Controparte_1 Controparte_2
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Diaz 11 presso lo P.IVA_1 studio dell'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI (c.f.:
dalla quale è rappresentata e difesa C.F._3
CONVENUTA- QUERELATA nonchè
PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Oggetto: Querela di falso.
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto notificato in data 27.9.2023 esponeva di aver depositato Parte_1
ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta avverso le seguenti intimazioni di pagamento:
n. 02820040022754253001 presumibilmente notificata il 15.07.2004;
n.02820020049495027001 presumibilmente notificata il 24.01.2003;
n.02820040024959565001 presumibilmente notificata il 15.07.2004;
n.02820040029035902001 presumibilmente notificata il 11.08.2004,
n. 02820040024957350001 presumibilmente notificata il 15.07.2004,
n. 02820040040642302000 presumibilmente notificata il 01.04.2005, nelle quali venivano contestate sanzioni e tributi per iva – irpef ecc. che nel costituirsi in giudizio l' aveva depositato copia dell'avviso di ricevimento CP_3
della raccomandata n. 67193203006-1 spedita il 05.11.2012 dall'ufficio di Verona, da cui si leggeva : “dichiaro di aver ricevuto la Raccomandata sopraindicata il 08.11.2012, firma illeggibile con indicazione del Destinatario” sig. ”. Parte_1
L'attore disconosceva la sottoscrizione posta sull'avviso di ricevimento specificato deducendo di non aver mai ricevuto alcuna notificazione della richiamata raccomandata e dei documenti ivi indicati nè delle cartelle di pagamento per le quali non aveva mai ricevuto in precedenza alcuna notifica.
Chiedeva, pertanto: “a) accertare e dichiarare la falsità delle attestazioni apposte sull'AVVISO DI RICEVIMENTO della raccomandata n. 67193203556-1 spedita il
05.11.2012 dall'ufficio di VERONA, che si allega, da cui si legge : “dichiaro di aver ricevuto la Raccomandata sopraindicata il 08.11.2012, firma illeggibile con indicazione del Destinatario”sig. “ ”, nonché della firma attribuita al signor Parte_1
per le argomentazioni in narrativa articolate;
Parte_1
b) dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, nulla e/o inesistente e/o annullabile la notifica di detti avvisi di ricevimento;
c) con vittoria di competenze legali con distrazione a favore del procuratore antistatario”.
Dichiarata, in sede di verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c. , la nullità della citazione per mancato rispetto delle previsioni del nuovo testo dell'art. 163 n.7 c.p.c. e
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fissato il termine per la relativa rinnovazione , l'attore provvedeva all'adempimento con notifica alla parte convenuta in data 15.2.2024.
Si costituiva in giudizio l' che eccepiva la nullità della Controparte_4 citazione per indeterminatezza dell'oggetto e precisava che l'attore aveva proposto ricorso innanzi alla CTP di Caserta iscritto al n. R.G. 1715/2023 avverso diverse intimazioni di pagamento al fine di richiedere la prescrizione delle cartelle di pagamento nn. 02820020049495027001, 02820040022754253001,
02820040024959565001, 02820040024966138001, 02820040024967350001,
02820040029035902001, 02820040040642302000, 02820190000340065000; che l' costituendosi aveva tra l'altro dedotto l'infondatezza della domanda, essendo CP_3
state notificate le intimazioni presso il domicilio del in data 8.11.2012, come da Pt_1
avviso n.67193203660-7 sottoscritto dal e relativo alla notifica degli avvisi di Pt_1
intimazione nn. 02820129022105830000 – 02820129022105527 - 02820129022105628
– 02820129022105729; che l' aveva prodotto nel giudizio tributario detto CP_1
avviso di ricevimento n.67193203006-7 e non n.67193203006-1, contrariamente a quanto assunto da parte ricorrente che nelle conclusioni aveva fatto riferimento all'avviso n. 67193203556-1 non pertinente all'oggetto del giudizio tributario .
Deduceva altresì l'inammissibilità della querela di falso anche in relazione al difetto degli elementi essenziali previsti dall'art. 221 c.p.c. , non essendo stati indicati gli elementi e le prove della falsità , nonché per violazione del ne bis in idem, per carenza di interesse ex art 100 c.p.c. del querelante – precedente giudicato - irrilevanza della querela.
Al riguardo precisava che il aveva già assunto l'iniziativa di impugnare di falsità Pt_1
l'avviso di ricevimento della raccomandata recante la notifica degli avvisi di intimazione nn. 02820129022105830000, 02820129022105527, 02820129022105628,
02820129022105729, cui le cartelle opposte nel giudizio tributario erano sottese, indicandone l'oggetto nell'avviso di ricevimento (correttamente indicato) n.
67193203660-7, dinanzi il Tribunale di Napoli Nord (R.G. 8372/23); che inoltre risultava inesistente e non abbinabile ai menzionati avvisi di intimazione il numero di raccomandata n. 67193203006-1 indicato dall'attore, nella premessa dell'atto di citazione così come quello n.67193203556-1, specificato nelle conclusioni, sicché, essendo l'impugnativa di falso riferita ad un documento inesistente e/o non pertinente con l'oggetto del sottostante giudizio tributario, e comunque del tutto irrilevante ai fini della decisione, risultava priva di ogni utilità per il querelante, venendo meno
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l'interesse giuridico all'azione. Evidenziava, inoltre, sotto tale aspetto che lo stesso contribuente nel 2016 aveva proposto un ricorso tributario assumendo di essere venuto a conoscenza delle relative cartelle di pagamento attraverso la richiesta di estratto ruolo presso l'ufficio dell'Agente della Riscossione, contestando la fondatezza delle correlate pretese creditorie erariali, per intervenuta prescrizione e decadenza e che la Pt_2
(RG n. 2712/2016 ) con sentenza n.6347/2016 aveva dichiarato la
[...]
inammissibilità del ricorso per intempestività ; che il aveva poi impugnato Pt_1
dinanzi alla Corte di Giustizia di primo grado di Caserta (RG 1715/2023), il nuovo avviso di intimazione, notificato il 28.03.2023, con le sottostanti medesime cartelle, di cui all'avviso di intimazione in oggetto, spedito con la racc.n.67193203660-7 del
8.11.2012 riproponendo , avverso le medesime cartelle, le stesse eccezioni già sollevate con il pregresso ricorso tributario (RG 2712/2016); che il disconoscimento della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della racc. dell'8.11.2012 recante la notifica dell'avviso di intimazione de quo, era ininfluente ai fini del pendente giudizio tributario e rispondente ad una mera logica dilatoria, sia perché la piena efficacia delle cartelle di pagamento oggetto di intimazione, già impugnate dal ricorrente, era stata già accertata irritrattabilmente dal giudice tributario con la sentenza n. 6347/2016 , sia perché successivamente l' aveva notificato nuovi atti di intimazione sulla base CP_3
delle medesime cartelle di pagamento.
La convenuta ha, infine, eccepito la inammissibilità della querela di falso per difetto di pubblica fede della firma apposta all'avviso di ricevimento di raccomandata atteso che l'incaricato del servizio postale non è tenuto ad attestare la qualità del soggetto ricevente del quale raccoglie la sottoscrizione, ma solo l'avvenuta consegna presso il domicilio del destinatario ad un soggetto idoneo, ai sensi dell'art.39 del regolamento postale.
L chiedeva, pertanto: “- dichiarare la nullità/inammissibilità della querela, sotto i CP_3
profili indicati al capo 1) del corpo dell'atto; - dichiarare l'inammissibilità della querela per violazione del ne bis in idem, carenza di interesse ad agire del querelante e per precedente giudicato (capo 2) e mancanza di pubblica fede (capo 3); - nel merito rigettare la domanda, perché infondata in fatto ed in diritto e non provata. Condannare parte attrice alla refusione delle spese e competenze di giudizio”.
Alla scadenza del termine per note ex art. 127 ter c.p.c. fissata per il 23.1.2025 la causa veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
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Preliminarmente va rilevato che l'attore ha asserito in citazione a pag. 2 di disconoscere la sottoscrizione all'avviso di ricevimento n. 67193203006-1 ma ha tuttavia chiesto nelle conclusioni di dichiarare la falsità delle attestazioni apposte su un avviso di ricevimento diverso n. 67193203556-1. Inoltre nel ricorso tributario di riferimento, allegato a sostegno dell'interesse ad agire, risultano impugnate le cartelle di pagamento, di cui si deduce la omessa notifica quali atti presupposti della intimazione di pagamento 028 2022 9001653328 000, che non risulta riferibile all'avviso n.
67193203556-1 che riporta indicazione di varie intimazioni di pagamento del 2012 e nessuna precisazione al riguardo è desumibile dalla citazione. La stessa documentazione allegata è confusa e neppure del tutto leggibile, essendo stato allegato unico file di 56 pagine, senza preciso ordine di sequenza dei documenti nè indice preliminare degli atti riportati e le intimazioni allegate neppure sono tutte riferibili ai numeri di cartelle riportate nella citazione. Solo nelle note di trattazione scritta, e pertanto oltre i termini previsti per le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., ha dedotto l'erronea indicazione che oggetto della querela di falso fosse l'avviso n. 67193203006-1 precisando che la querela di falso era invece riferita alla sottoscrizione dell'avviso n.
67193203556-1.
Tale avviso fa riferimento ai documenti n. 028 2012 9022105123000; 028 2012
9022105224000; 028 2012 9022105325000, 028 2012 9022105425000 tuttavia nel ricorso tributario di riferimento allegato a sostegno dell'interesse ad agire, risultano impugnate le cartelle di pagamento nn. 02820020049495027001,
02820040022754253001, 02820040024959565001, 02820040024966138001,
02820040024967350001, 02820040029035902001, 02820040040642302000,
02820190000340065000, di cui si deduce la omessa notifica quali atti presupposti della intimazione di pagamento 028 2022 9001653328 000, che non risulta riferibile all'avviso n. 67193203556-1 che riporta indicazione di documenti del 2012.
Già sotto tale aspetto il ricorso è inammissibile stante la mancata correlazione dell'avviso ai documenti oggetto di impugnazione nel giudizio tributario di riferimento, per quanto desumibile dalla documentazione allegata, rilevante anche sotto il profilo dell'interesse ad agire.
In ogni caso va rilevata la inammissibilità della avanzata querela di falso anche sotto il profilo del difetto di pubblica fede della firma apposta all'avviso di ricevimento di raccomandata per posta ordinaria .
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La circostanza dedotta che la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata impugnata di falso non sia riconducibile a non è, Parte_1
invero, idonea all'accoglimento della querela di falso, dovendo nella fattispecie in esame trovare applicazione la disciplina in tema di raccomandata postale ordinaria di cui all'art. 39 del D.M. 9.4.2001, per cui l'ufficiale postale non era certamente tenuto ad effettuare il preventivo accertamento in ordine alla identità del soggetto che ebbe a ricevere la detta raccomandata. Alcuna falsità si sarebbe verificata per la semplice ragione che non vi è alcuna attestazione fidefacente da parte dell'ufficiale postale in base alla quale la detta raccomandata sarebbe stata effettivamente consegnata al reale destinatario nella persona dell'attore.
Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi dell'articolo 26 dpr n. 603 del
1972- in cui non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della L. n.
890 del 1982- l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario ( con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario ( Cass. 27072012, 4895/2014, 14501/2016). In tal senso si è detto che si tratta di una procedura “ meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari”- la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina della L. n. 890 del 1982 - alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi dell'articolo 149 cpc ( Cass.
11.708/2011). Da quanto detto consegue che solo all'interno del regime notificatorio di cui alla L.n. 890/1982 è configurabile la necessità di promuovere querela di falso per contestare il riferimento della sottoscrizione al destinatario (qualora dalla relata non risulti la consegna a persona diversa), mentre ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del dpr n. 602/1973, è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, dovendo l'ufficiale postale curare solo che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, senza essere tenuto a verificarne le generalità. In altri termini, laddove non vi sia obbligo di redigere la relata di notifica, ma solo l'obbligo di raccogliere la sottoscrizione del ricevente - che ai sensi dell'articolo 39 del DM 9 Aprile
2001 può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che l'agente postale debba identificarlo e trascriverne le generalità - non opera la presunzione di consegna a mani del destinatario e l'unica querela di falso che
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può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati presso il domicilio del destinatario.
Nel caso di specie, essendo la notifica eseguita proprio con le modalità semplificate dell'art. 26 dpr n. 603 del 1972 e, quindi, secondo la disciplina concernente il servizio postale ordinario, essa deve considerarsi ritualmente effettuata essendo stato il plico consegnato all'indirizzo di residenza del destinatario, sicché è irrilevante la circostanza, sostenuta dall'attore, di non aver sottoscritto l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui gli è stata notificata la cartella.
Analogamente, non rileva la presentazione della querela di falso finalizzata a contestare l'autografia della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata in quanto, ai fini della validità della notifica, è sufficiente che il plico sia stato consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario” (Cass. Sez.
5 n. 19795/17 e Ord. N. 29539 del 24.12.2020; Corte Appello di Roma sez. 1^ 8.1.2016
n. 93).
Nel caso di specie, peraltro, non è stato neanche minimamente contestato che l'avviso sia stato effettivamente recapitato presso il domicilio del , essendosi questi Pt_3
limitato a disconoscere la firma apposta, perché non corrispondente alla sua, presentando la querela di falso e adducendo di non aver ricevuto la raccomandata .
Pertanto posto che l'avviso di ricevimento non fa piena prova fino a querela di falso della consegna del plico al destinatario , atteso che la dichiarazione resa Parte_1 dinanzi all'agente postale dell'identità del destinatario del plico non ha carattere fidefacente, la querela di falso tesa a confutare l'autenticità della firma apposta nell'avviso di ricevimento, in quanto non riconducibile al destinatario, è inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 aggiornati, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata
P.Q.M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
- già , così provvede: Controparte_4 Controparte_2
- Dichiara inammissibile la querela di falso;
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- Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore dell in €. 2600,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e CP_3
rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Aversa, 08/02/2025
IL GIUDICE
dott. Maria Grazia Savastano
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