Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 6641/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Sciarrino Marika;
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso per mandato in atti dall'Avv. Sciarrino Marika;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17.03.2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio a Palermo il 15.07.1988 con , unione Controparte_1 coniugale dalla quale sono nati a Palermo i figli: , il 13.02.1990 e CP_2
il 23.12.1991- ha chiesto a questo Tribunale, a seguito della sentenza CP_3
n. 4320/2016 emessa il 5.09.2016 con la quale è stata pronunciata la
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2. costituitosi in giudizio con comparsa Controparte_1 depositata il 12/03/2025, ha aderito alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Le parti hanno rappresentato di essere giunte ad un accordo per la pronuncia del divorzio secondo le condizioni indicate nelle “conclusioni congiunte” sottoscritte il 12/03/2025.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di
Palermo, con sentenza n. 4320/2016, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente indicato, nelle “conclusioni congiunte” depositate il 12.03.2025, le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, che di seguito integralmente si riportano:
“dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio”.
Le superiori condizioni, espressione della concorde volontà delle parti, poiché non sono contrarie all'ordine pubblico né a disposizioni imperative di legge, possono essere recepite dal Tribunale.
4. In considerazione dell'esito del giudizio va, infine, disposta la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
2 1. prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Palermo il 15.07.1988, da Pt_1
, nata a [...] il [...] e da , nato a
[...] Controparte_1
Palermo il 10.07.1963 trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 68, parte II, serie A dell'anno 1988, alle condizioni riportate in parte motiva;
2. dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 20/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice Relatore dott.ssa Monica
Montante.
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