Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00070/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00520/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 520 del 2025, proposto dal sig. PR IN, rappresentato e difeso dall'avv. Attilio Parrelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.; Prefettura di Reggio Calabria, in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
Sportello Unico Immigrazione, non costituito in giudizio;
nei confronti
IG IM, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza:
- della sentenza n. 775/2024 del TAR Calabria, Reggio Calabria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Reggio Calabria;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa BE LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, il ricorrente ha premesso di avere impugnato (ricorso n. 131/2024) il provvedimento del 28.12.2023 con il quale lo Sportello Unico Immigrazione presso la Prefettura di Reggio Calabria, pendente il procedimento di conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, in scadenza il 28.09.2023 (in permesso di soggiorno per lavoro subordinato), disponeva la revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale ed il predetto titolo di soggiorno, sulla scorta delle rilevate discrasie tra il volume di affari indicato in una prima dichiarazione fiscale, ai fini IVA, allegata all’asseverazione presentata dal datore di lavoro, ed una seconda dichiarazione trasmessa, da quest’ultimo, all’Agenzia delle Entrate.
2. Con sentenza n. 775 del 27.12.2024, questo Tribunale, in accoglimento del dedotto deficit istruttorio (poiché l’amministrazione non aveva “ tenuto conto, ai fini del giudizio di congruità e capacità economica del datore di lavoro, del rapporto di lavoro stagionale già instaurato con il ricorrente e mai interrotto fino alla sua naturale scadenza” né aveva “ verificato, a tale fine, la regolarità della retribuzione e del versamento dei contributi dovuti” così al capo 7.1 della sentenza), ha disposto l’annullamento del provvedimento impugnato ai fini di un’approfondita rivalutazione, in contraddittorio tra le parti, sulla capacità economica del datore di lavoro e sulla conseguente sussistenza dei presupposti per la chiesta conversione del rapporto, secondo i principi sopra delineati (così al capo 7.3 della sentenza).
3. La Prefettura di Reggio Calabria non avrebbe ottemperato alle statuizioni annullatorie e conformative di cui alla summenzionata sentenza, di talché il ricorrente ne ha chiesto l’ottemperanza, instando altresì per la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma di danaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, ex art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a.
4. Con memoria difensiva del 24.10.2025, preceduta dal deposito di corposa documentale, la difesa erariale ha rappresentato di avere provveduto, in ottemperanza alle statuizioni giudiziali di cui alla sentenza n. 775/2024, previo annullamento della revoca del nulla osta e del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, a riattivare il procedimento di conversione del titolo. Tale procedimento, tuttavia, sarebbe ancora in corso, essendo in itinere le verifiche da parte dell’ispettorato del lavoro, sicché la pratica risulta a oggi ancora aperta ed il nulla osta ed il permesso di soggiorno pienamente validi.
5. In occasione della camera di consiglio del 17.12.2025, su concorde richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato e, come tale, merita di essere accolto.
7. Con la sentenza emessa a definizione del giudizio n. 131/2024 R.R., questo Tribunale non ha soltanto annullato, per deficit istruttorio, il provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro stagionale e del connesso permesso di soggiorno per lavoro stagionale, quest’ultimo scaduto il 28.09.2023, ma ha anche disposto, quale effetto conformativo, che l’amministrazione, impregiudicati i relativi esiti, riattivi l’istruttoria funzionale alla verifica dei presupposti per la chiesta conversione del titolo di soggiorno, abilitante il lavoro stagionale, in permesso per motivi di lavoro subordinato.
8. Le allegazioni della difesa erariale confermano come, in disparte il superfluo – in quanto già disposto dal Tribunale – annullamento, in via amministrativa, del provvedimento di ritiro del 28.12.2023, l’interconnesso procedimento di conversione sia ancora in corso, con conseguente violazione degli effetti conformativi di cui alla sentenza per cui è causa.
9. Ne consegue, in accoglimento dell’odierno ricorso, l’ordine rivolto alla Prefettura di Reggio Calabria di concludere, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente sentenza, il procedimento di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, attivato nell’interesse del sig. PR IN, impregiudicati i relativi esiti.
9.1 Nomina fin da ora, in caso di inutile decorso del termine summenzionato, quale Commissario ad acta , il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega ad un dirigente o ad un funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale, su istanza di parte ricorrente attestante il perdurante inadempimento, entro i trenta giorni successivi, concluda il summenzionato procedimento di conversione, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Una volta espletate tutte le operazioni, il Commissario ad acta invierà a questa Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
10. Si delega fin d’ora il magistrato relatore a provvedere su eventuali richieste di proroga del termine come sopra concesso.
11. La domanda di pagamento della cd. penalità di mora deve, invece, essere rigettata in ragione della documenta pendenza del procedimento di conversione e, quindi, della non completa inattività della p.a. resistente.
12. Le spese seguono la prevalente soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, accoglie il ricorso e per l’effetto ordina all’amministrazione, ex art. 112 e ss. c.p.a., di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe menzionata, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, ai sensi e nei termini di cui in motivazione.
Nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad acta , il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega, il quale provvederà secondo le modalità indicate in motivazione.
Rigetta la domanda di pagamento della cd. penalità di mora, ex art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 500,00, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, ove versato, come per legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratisi antistatario.
Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente sentenza alle parti nonché al Commissario ad acta , Prefetto di Catanzaro.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CA IS, Presidente
BE LA, Primo Referendario, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE LA | CA IS |
IL SEGRETARIO