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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 05/12/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
n.r.g. 1010/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo;
Presidente;
Dott. Claudio Cozzella;
Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi;
Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 1010/2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, avente ad oggetto “Ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex 473 bis.51 c.p.c.”, promosso da:
( ), nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Maddalena, Via Budelli nr. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Elvira Useli del Foro di Sassari
), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Sassari, Via Cavour C.F._2 nr. 48; pagina 1 di 7 e
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...]C.F._3
Via Indipendenza nr. 61, rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Careddu del Foro di Tempio Pausania
, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in La Maddalena, Via C.F._4
IC IO nr. 14;
ricorrenti in via congiunta con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
per le parti: come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
per il PM: “Visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, i ricorrenti, in via congiunta chiedevano, all'intestato Tribunale,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da ed , in La Maddalena, in Parte_1 Parte_2 data 12/05/2014 2. ordinare al Comune di La Maddalena di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di La Maddalena al n. 3 Parte Pers II, serie A;
3. affidare congiuntamente le minori figlie e ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocamento prevalente delle stesse presso il domicilio materno, in Via Indipendenza 61, di proprietà della Sig.ra Il padre e la madre concorreranno entrambi al mantenimento, educazione ed Parte_2 istruzione delle figlie consultandosi allorquando appaia opportuno ed assumendo insieme tutte le decisioni di maggior rilievo nell'interesse delle minori.
4. il padre potrà vedere e tenere con sé le minori pagina 2 di 7 ogni volta che lo vorrà, nel rispetto degli impegni e dei desideri espressi dalle stesse, e tenuto conto anche dei di lui impegni di lavoro e delle trasferte dello stesso. Ciò previo accordo telefonico con la madre, da assumersi con congruo anticipo. In tutti i casi il padre terrà con sé le figlie a fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio, dall'uscita di scuola fino al lunedì mattina, quando riaccompagnerà le bambine a scuola o dalla madre, nel caso in cui le minori siano libere dagli impegni scolastici, o al centro estivo. Durante la settimana di permanenza a La Maddalena il padre, nella giornata di martedì, preleverà le minori all'uscita di scuola (o del centro estivo, in estate), le stesse ceneranno e pernotteranno presso di lui, l'indomani andranno a scuola (o al centro estivo), all'uscita verranno prelevate dal padre, che le terrà con sé per un secondo pomeriggio. Le bambine verranno quindi ricondotte al domicilio materno la sera, del mercoledì, alle 20:30, dopo aver fatto la doccia e consumato il pasto serale presso il padre. Nelle giornate in cui le minori saranno con il padre, quest'ultimo dovrà accompagnarle alla lezione di danza e/o a qualsiasi altro impegno e dovrà assicurarsi che svolgano i compiti assegnati dalla scuola. Qualora intervenissero impedimenti alla frequentazione con il padre, a causa di imprevisti di lavoro o impegni personali sopravvenuti ed indifferibili (ad esempio visite mediche, malattie o altro), il Sig. dovrà prontamente informare la madre delle minori e se lo Parte_1 ritiene opportuno potrà proporre dei giorni alternativi. Nei giorni di collocamento presso la madre, il padre potrà effettuare una videochiamata o una telefonata nell'orario ricompreso tra le 19:00 e le 20:00, all'utenza telefonica della madre o ad altra utenza a ciò dedicata, che la madre metterà a disposizione delle minori durante la fascia oraria stabilita, curandosi di tenere il cellulare acceso. Viceversa durante il periodo in cui le minori saranno collocate presso il padre;
5. nei giorni di collocamento con la madre, qualora quest'ultima a causa di imprevisti di lavoro o impegni personali sopravvenuti ed indifferibili sia impossibilitata a tenere con sé le minori, dovrà prontamente avvisare il Sig in modo da poter Parte_1
Pers Per_ valutare la disponibilità di quest'ultimo di tenere con sé e , se corrispondente con la settimana di permanenza a La Maddalena;
6. le minori trascorreranno le festività natalizie con le seguenti Pers Per_ modalità: ad anni alterni e trascorreranno il periodo dal 23 dicembre dalle ore 11:00 sino al
30 dicembre, alle ore 11:00 con un genitore, e con l'altro il periodo dal 30 dicembre dalle ore 11:00 sino al 06 gennaio alle ore 17:30. Nel periodo di sua spettanza il Sig. potrà condurre le Parte_1 bambine a Genova, per visitare i nonni e gli altri familiari;
7. per le vacanze di Pasqua, ad anni alterni, le bambine staranno con l'uno o l'altro genitore dal giovedì santo sino al martedì successivo, alle 17:00.
Il genitore che non avrà trascorso con le piccole la Pasqua, trascorrerà con loro i ponti del 25 aprile, del 28 aprile, del primo maggio e del 2 giugno. Anche le festività del primo e del due novembre, tra loro accorpate, dovranno alternarsi annualmente tra i genitori, come pure la festività dell'Immacolata. Il compleanno delle minori, le occasioni speciali quali MU e CR vedranno la compresenza pagina 3 di 7 dei genitori, sia alla cerimonia che al festeggiamento;
8. nel periodo estivo le bambine trascorreranno con il padre un periodo continuativo di 15 giorni, a cavallo del Ferragosto, essendo questo il tempo coincidente con le ferie del Sig. , in corrispondenza con la sospensione delle attività Parte_1 dell'azienda. Un'ulteriore settimana consecutiva di permanenza delle minori presso il padre, dal lunedì alla domenica, dovrà essere concordata tra i genitori, con almeno 15 giorni di anticipo, anche nel mese di giugno e nel mese di settembre, di ciascun anno. Durante il periodo continuativo di permanenza delle minori presso ciascun genitore, a scelta di quest'ultimo, le stesse potranno frequentare, anche per più giorni, il centro estivo;
9. le bambine trascorreranno ogni anno, anche con la madre, un periodo di vacanza di 15 giorni o continuativi o suddivisi in due settimane che verrà concordato tra i genitori con almeno quindici giorni di anticipo 10. ovviamente tutto quanto sopra (punti 5 – 8) salva sempre la diversa volontà delle minori e salvi impedimenti alla frequentazione con il padre, a causa di imprevisti di lavoro o impegni sopravvenuti di cui sopra, che il Sig. dovrà prontamente comunicare alla madre Parte_1 delle minori;
11. i ricorrenti rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile;
12. il Sig. Parte_1
Pers Per_ verserà quale contributo al mantenimento delle minori figlie e , l'importo mensile di € 300.00, per ciascuna, per un totale di € 600,00 da rivalutarsi annualmente su base ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico, sul conto corrente intestato a al seguente IBAN Parte_2
[...]; 13. l'assegno unico universale erogato dall' spettante alle CP_1
Pers minori, verrà percepito al 50% dai due genitori;
14. le provvidenze erogate dall' in favore di CP_1 sotto forma d'indennità di frequenza, in ragione della patologia diagnosticata, dovranno essere accantonate o impiegate esclusivamente per le necessità della minore;
15. le spese straordinarie relative alle minori verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% secondo quanto stabilito dal protocollo del CNF che per chiarezza di seguito si specificano. Per spese straordinarie comunque suscettibili di rimborso, si intendono: A. SPESE SANITARIE: quelle connotate dai caratteri della necessarietà od urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal medico di base, effettuate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche consequenziali (a titolo esemplificativo rientrano: le spese per impianti di ausilio sanitario, oculistiche, compresi occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche), ed inoltre gli apparecchi ortodontici. B. SPESE SCOLASTICHE: tasse ed assicurazioni scolastiche, libri scolastici. Costituiscono invece spese richiedenti il necessario accordo espresso tra i genitori quelle relative a: SPESE
SANITARIE: visite mediche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie non urgenti erogate da strutture private e non accompagnate da prescrizione medica;
SPESE SCOLASTICHE: lezioni private, stages, corsi di musica ed acquisto di strumento musicale, spese e tasse universitarie, compreso l'eventuale alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, libri universitari, pagina 4 di 7 viaggi studio all'estero e università private, tablet e pc per uso scolastico, corsi di preparazione per l'ingresso alle facoltà universitarie. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whatsapp, email, fax pec ecc.) dovrà manifestare il motivato dissenso sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso dovrà essere effettuato al genitore anticipatario entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta, previa documentazione della spesa”.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 4 dicembre 2025, i ricorrenti ribadivano di non volersi riconciliare, e si richiamavano a quanto già dedotto nel ricorso introduttivo, chiedendo l'omologa delle condizioni del divorzio rassegnate in via congiunta, aggiungendo la condizione di cui al nr. 16, come segue: “Spese di lite compensate e rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 13, comma 8, Legge n. 247/2012 L.P.”.
Il Giudice Relatore, con provvedimento reso fuori udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferirla al Collegio.
*****
La domanda è fondata, e merita accoglimento, per quanto segue.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b), L.
1.12.70 nr. 898, e successive modificazioni, ai sensi del quale “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi (…) 2) nei casi in cui: (…) b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella pagina 5 di 7 di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta”.
Nella specie, dunque, è decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge e, da quella data, è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo lasso di tempo trascorso dalla separazione, senza che vi sia intervenuta riconciliazione, ritiene il Collegio doversi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i ricorrenti.
Le condizioni rassegnate in via congiunta dai ricorrenti nel ricorso introduttivo, e nelle note scritte da ultimo depositate, possono essere omologate, e recepite nel dispositivo della presente sentenza, non essendovi contrarietà a norme imperative, o di ordine pubblico, ed essendo le stesse conformi all'interesse della prole.
Occorre altresì disporre, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio (Legge
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni;
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - ordinamento dello stato civile).
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti, come dalle stesse indicato nelle condizioni rassegnate in via congiunta nelle note scritte da ultimo depositate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in La Maddalena il
31/05/2014, tra , nato il [...] a [...], e , nata il [...] Controparte_2 Parte_2
a La Maddalena, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di La Maddalena al nr. 3,
Parte II, Serie A, Anno 2014;
pagina 6 di 7 CONFERMA le condizioni indicate dai ricorrenti nel ricorso introduttivo, e nelle note scritte depositate al telematico per l'udienza calendarizzata al 4 dicembre 2025, come riportate in premessa, che si intendono richiamate;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.39
n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L.
6.3.87 n. 74;
DICHIARA compensate tra le parti le spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 5 dicembre 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo;
Presidente;
Dott. Claudio Cozzella;
Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi;
Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 1010/2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, avente ad oggetto “Ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex 473 bis.51 c.p.c.”, promosso da:
( ), nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Maddalena, Via Budelli nr. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Elvira Useli del Foro di Sassari
), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Sassari, Via Cavour C.F._2 nr. 48; pagina 1 di 7 e
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...]C.F._3
Via Indipendenza nr. 61, rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Careddu del Foro di Tempio Pausania
, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in La Maddalena, Via C.F._4
IC IO nr. 14;
ricorrenti in via congiunta con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
per le parti: come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
per il PM: “Visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, i ricorrenti, in via congiunta chiedevano, all'intestato Tribunale,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da ed , in La Maddalena, in Parte_1 Parte_2 data 12/05/2014 2. ordinare al Comune di La Maddalena di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di La Maddalena al n. 3 Parte Pers II, serie A;
3. affidare congiuntamente le minori figlie e ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocamento prevalente delle stesse presso il domicilio materno, in Via Indipendenza 61, di proprietà della Sig.ra Il padre e la madre concorreranno entrambi al mantenimento, educazione ed Parte_2 istruzione delle figlie consultandosi allorquando appaia opportuno ed assumendo insieme tutte le decisioni di maggior rilievo nell'interesse delle minori.
4. il padre potrà vedere e tenere con sé le minori pagina 2 di 7 ogni volta che lo vorrà, nel rispetto degli impegni e dei desideri espressi dalle stesse, e tenuto conto anche dei di lui impegni di lavoro e delle trasferte dello stesso. Ciò previo accordo telefonico con la madre, da assumersi con congruo anticipo. In tutti i casi il padre terrà con sé le figlie a fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio, dall'uscita di scuola fino al lunedì mattina, quando riaccompagnerà le bambine a scuola o dalla madre, nel caso in cui le minori siano libere dagli impegni scolastici, o al centro estivo. Durante la settimana di permanenza a La Maddalena il padre, nella giornata di martedì, preleverà le minori all'uscita di scuola (o del centro estivo, in estate), le stesse ceneranno e pernotteranno presso di lui, l'indomani andranno a scuola (o al centro estivo), all'uscita verranno prelevate dal padre, che le terrà con sé per un secondo pomeriggio. Le bambine verranno quindi ricondotte al domicilio materno la sera, del mercoledì, alle 20:30, dopo aver fatto la doccia e consumato il pasto serale presso il padre. Nelle giornate in cui le minori saranno con il padre, quest'ultimo dovrà accompagnarle alla lezione di danza e/o a qualsiasi altro impegno e dovrà assicurarsi che svolgano i compiti assegnati dalla scuola. Qualora intervenissero impedimenti alla frequentazione con il padre, a causa di imprevisti di lavoro o impegni personali sopravvenuti ed indifferibili (ad esempio visite mediche, malattie o altro), il Sig. dovrà prontamente informare la madre delle minori e se lo Parte_1 ritiene opportuno potrà proporre dei giorni alternativi. Nei giorni di collocamento presso la madre, il padre potrà effettuare una videochiamata o una telefonata nell'orario ricompreso tra le 19:00 e le 20:00, all'utenza telefonica della madre o ad altra utenza a ciò dedicata, che la madre metterà a disposizione delle minori durante la fascia oraria stabilita, curandosi di tenere il cellulare acceso. Viceversa durante il periodo in cui le minori saranno collocate presso il padre;
5. nei giorni di collocamento con la madre, qualora quest'ultima a causa di imprevisti di lavoro o impegni personali sopravvenuti ed indifferibili sia impossibilitata a tenere con sé le minori, dovrà prontamente avvisare il Sig in modo da poter Parte_1
Pers Per_ valutare la disponibilità di quest'ultimo di tenere con sé e , se corrispondente con la settimana di permanenza a La Maddalena;
6. le minori trascorreranno le festività natalizie con le seguenti Pers Per_ modalità: ad anni alterni e trascorreranno il periodo dal 23 dicembre dalle ore 11:00 sino al
30 dicembre, alle ore 11:00 con un genitore, e con l'altro il periodo dal 30 dicembre dalle ore 11:00 sino al 06 gennaio alle ore 17:30. Nel periodo di sua spettanza il Sig. potrà condurre le Parte_1 bambine a Genova, per visitare i nonni e gli altri familiari;
7. per le vacanze di Pasqua, ad anni alterni, le bambine staranno con l'uno o l'altro genitore dal giovedì santo sino al martedì successivo, alle 17:00.
Il genitore che non avrà trascorso con le piccole la Pasqua, trascorrerà con loro i ponti del 25 aprile, del 28 aprile, del primo maggio e del 2 giugno. Anche le festività del primo e del due novembre, tra loro accorpate, dovranno alternarsi annualmente tra i genitori, come pure la festività dell'Immacolata. Il compleanno delle minori, le occasioni speciali quali MU e CR vedranno la compresenza pagina 3 di 7 dei genitori, sia alla cerimonia che al festeggiamento;
8. nel periodo estivo le bambine trascorreranno con il padre un periodo continuativo di 15 giorni, a cavallo del Ferragosto, essendo questo il tempo coincidente con le ferie del Sig. , in corrispondenza con la sospensione delle attività Parte_1 dell'azienda. Un'ulteriore settimana consecutiva di permanenza delle minori presso il padre, dal lunedì alla domenica, dovrà essere concordata tra i genitori, con almeno 15 giorni di anticipo, anche nel mese di giugno e nel mese di settembre, di ciascun anno. Durante il periodo continuativo di permanenza delle minori presso ciascun genitore, a scelta di quest'ultimo, le stesse potranno frequentare, anche per più giorni, il centro estivo;
9. le bambine trascorreranno ogni anno, anche con la madre, un periodo di vacanza di 15 giorni o continuativi o suddivisi in due settimane che verrà concordato tra i genitori con almeno quindici giorni di anticipo 10. ovviamente tutto quanto sopra (punti 5 – 8) salva sempre la diversa volontà delle minori e salvi impedimenti alla frequentazione con il padre, a causa di imprevisti di lavoro o impegni sopravvenuti di cui sopra, che il Sig. dovrà prontamente comunicare alla madre Parte_1 delle minori;
11. i ricorrenti rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile;
12. il Sig. Parte_1
Pers Per_ verserà quale contributo al mantenimento delle minori figlie e , l'importo mensile di € 300.00, per ciascuna, per un totale di € 600,00 da rivalutarsi annualmente su base ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico, sul conto corrente intestato a al seguente IBAN Parte_2
[...]; 13. l'assegno unico universale erogato dall' spettante alle CP_1
Pers minori, verrà percepito al 50% dai due genitori;
14. le provvidenze erogate dall' in favore di CP_1 sotto forma d'indennità di frequenza, in ragione della patologia diagnosticata, dovranno essere accantonate o impiegate esclusivamente per le necessità della minore;
15. le spese straordinarie relative alle minori verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% secondo quanto stabilito dal protocollo del CNF che per chiarezza di seguito si specificano. Per spese straordinarie comunque suscettibili di rimborso, si intendono: A. SPESE SANITARIE: quelle connotate dai caratteri della necessarietà od urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal medico di base, effettuate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche consequenziali (a titolo esemplificativo rientrano: le spese per impianti di ausilio sanitario, oculistiche, compresi occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche), ed inoltre gli apparecchi ortodontici. B. SPESE SCOLASTICHE: tasse ed assicurazioni scolastiche, libri scolastici. Costituiscono invece spese richiedenti il necessario accordo espresso tra i genitori quelle relative a: SPESE
SANITARIE: visite mediche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie non urgenti erogate da strutture private e non accompagnate da prescrizione medica;
SPESE SCOLASTICHE: lezioni private, stages, corsi di musica ed acquisto di strumento musicale, spese e tasse universitarie, compreso l'eventuale alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, libri universitari, pagina 4 di 7 viaggi studio all'estero e università private, tablet e pc per uso scolastico, corsi di preparazione per l'ingresso alle facoltà universitarie. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whatsapp, email, fax pec ecc.) dovrà manifestare il motivato dissenso sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso dovrà essere effettuato al genitore anticipatario entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta, previa documentazione della spesa”.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 4 dicembre 2025, i ricorrenti ribadivano di non volersi riconciliare, e si richiamavano a quanto già dedotto nel ricorso introduttivo, chiedendo l'omologa delle condizioni del divorzio rassegnate in via congiunta, aggiungendo la condizione di cui al nr. 16, come segue: “Spese di lite compensate e rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 13, comma 8, Legge n. 247/2012 L.P.”.
Il Giudice Relatore, con provvedimento reso fuori udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferirla al Collegio.
*****
La domanda è fondata, e merita accoglimento, per quanto segue.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b), L.
1.12.70 nr. 898, e successive modificazioni, ai sensi del quale “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi (…) 2) nei casi in cui: (…) b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella pagina 5 di 7 di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta”.
Nella specie, dunque, è decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge e, da quella data, è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo lasso di tempo trascorso dalla separazione, senza che vi sia intervenuta riconciliazione, ritiene il Collegio doversi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i ricorrenti.
Le condizioni rassegnate in via congiunta dai ricorrenti nel ricorso introduttivo, e nelle note scritte da ultimo depositate, possono essere omologate, e recepite nel dispositivo della presente sentenza, non essendovi contrarietà a norme imperative, o di ordine pubblico, ed essendo le stesse conformi all'interesse della prole.
Occorre altresì disporre, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio (Legge
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni;
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - ordinamento dello stato civile).
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti, come dalle stesse indicato nelle condizioni rassegnate in via congiunta nelle note scritte da ultimo depositate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in La Maddalena il
31/05/2014, tra , nato il [...] a [...], e , nata il [...] Controparte_2 Parte_2
a La Maddalena, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di La Maddalena al nr. 3,
Parte II, Serie A, Anno 2014;
pagina 6 di 7 CONFERMA le condizioni indicate dai ricorrenti nel ricorso introduttivo, e nelle note scritte depositate al telematico per l'udienza calendarizzata al 4 dicembre 2025, come riportate in premessa, che si intendono richiamate;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.39
n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L.
6.3.87 n. 74;
DICHIARA compensate tra le parti le spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 5 dicembre 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 7 di 7