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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/07/2025, n. 3612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3612 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3493/2018 R.G. avente ad oggetto: bancario promossa da nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
; C.F._1
nata ad [...] il [...], codice fiscale Parte_2
; C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Nicola Natullo, giusta procura in atti opponenti contro con sede legale in Firenze, via Jacopo da Diacceto n. 48, Controparte_1 codice fiscale e partita iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 dott. rappresentata e difesa dall'avvocato Filippo Lo Giudice, giusta Controparte_2 procura in atti opposta
********
All'udienza del giorno 19.3.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti rinunciando alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e la causa è stata posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1 1. Con atto di citazione notificato il 7.2.2018, e il Parte_1 Parte_2 primo quale debitore principale e la seconda quale garante, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6828/2017 emesso dal Tribunale di Catania, con il quale la ha intimato a il pagamento dell'importo di euro Controparte_1 Parte_1
52.673,40, di cui euro 32.955,23 in solido con , oltre interessi e spese, quale Parte_2 saldo debitore dei contratti di finanziamento n. 20009101431427 e n. 20009101431428. Gli opponenti hanno eccepito l'insussistenza del credito per la mancata sottoscrizione di entrambi i contratti e, in subordine, l'applicazione di tassi superiori alla soglia usuraria. Hanno eccepito, altresì, l'insufficienza della documentazione prodotta dalla banca e l'estinzione o inefficacia della fideiussione prestata da . Parte_2
Con comparsa di risposta depositata il 11.09.2018 si è costituita in giudizio CP_1
chiedendo in via preliminare un termine per l'introduzione del procedimento di
[...] mediazione, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, la banca opposta ha contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendo il rigetto della stessa con il favore delle spese di lite e la condanna di parte opponente per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Nel corso del giudizio è stato assegnato il termine per l'introduzione della domanda di mediazione e sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
All'esito di alcuni rinvii, all'udienza del giorno 1.7.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Tuttavia, con ordinanza del 6.2.2025 la causa è stata rimessa sul ruolo e le parti sono state invitate ad interloquire in ordine alla qualifica di consumatore eventualmente ricoperta da ed alla possibile natura vessatoria della clausola di deroga del Parte_2 termine di cui all'art. 1957 c.c. Le parti hanno depositato le note difensive ed all'udienza del
19.3.2025 hanno precisato le conclusioni rinunciando alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Esposti i fatti, la domanda di adempimento proposta in via monitoria dalla CP_1 trae origine dal contratto di finanziamento n. 20009101431427 di euro
[...]
60.000,00, rimborsabile in n. 120 rate mensili di euro 730,80 ciascuna, intrattenuto con e (quest'ultima in qualità di fideiussore), nonché dal Parte_1 Parte_2 contratto di finanziamento n. 20009101431428 con cui è stato concesso a Parte_1
2 un ulteriore finanziamento di euro 27.200,00, rimborsabile in n. 84 rate mensili di euro
461,70 ciascuna.
2.1 Tanto premesso, con il primo motivo di opposizione, e Parte_1 Parte_2 hanno eccepito l'insussistenza del credito per la mancata sottoscrizione dei contratti
[...] di finanziamento oggetto di causa e, in subordine, l'applicazione di tassi superiori alla soglia usuraria.
La doglianza non è fondata.
In sede monitoria la società creditrice ha depositato il contratto di finanziamento n.
20009101431427, dal quale emerge la sottoscrizione apposta di proprio pugno dagli opponenti, e il contratto di finanziamento n. 20009101431428 in cui, seppur non pienamente leggibile, è visibile la firma digitale di Peraltro, è incontestato che le Parte_1 somme siano state effettivamente erogate e che il debitore abbia eseguito solo parte dei versamenti in favore della banca. Con la lettera del 25.01.2018 (doc. 3), lo stesso Parte_1 ha espressamente riconosciuto di non aver puntualmente adempiuto alle proprie
[...] obbligazioni di pagamento a causa del peggioramento delle sue condizioni economiche e ha formulato una proposta transattiva per l'importo di euro 12.000,00, poi rifiutata dalla banca.
Quanto alla presunta violazione della normativa antiusura, va evidenziato come parte opponente si sia limitata in modo del tutto generico a dedurre il carattere usurario della pattuizione relativa agli interessi moratori. A ciò si aggiunga che il tasso pattuito per il caso di ritardato pagamento nel contratto n. 20009101431427 (doc. 1/A fascicolo monitorio) risulti pari al 14,60% e, dunque, è inferiore al limite previsto dal d.m.
1.1.2010 in relazione alle operazioni “crediti personali”. Anche nel contratto di finanziamento n. 20009101431428
(doc. 1/B fascicolo monitorio) il tasso moratorio è pari al 14,60% misura inferiore al limite indicato dal d.m. con decorrenza dal 1.7.2013 sicché l'eccezione non è fondata.
2.2 Con il secondo motivo di opposizione, i hanno eccepito la carenza di Parte_3 prova dell'erogazione dell'intero importo finanziato.
L'eccezione non merita accoglimento.
La banca ha puntualmente assolto, già in fase monitoria, all'onere di puntuale allegazione e prova della fonte negoziale del diritto fatto valere in giudizio, allegando i contratti di finanziamento – ritualmente sottoscritti dagli opponenti – in cui sono contenute le condizioni economiche applicate, nonché gli estratti conto e la lettera di decadenza del 5.09.2016.
L'eccezione risulta, pertanto, superata alla luce della citata documentazione. 3 2.3 Con l'ultimo motivo gli opponenti hanno eccepito l'estinzione o inefficacia della fideiussione prestata da relativamente alle obbligazioni derivanti dal Parte_2 contratto n. 20009101431427.
Il motivo di opposizione è fondato.
L'art. 13 del contratto di finanziamento n. 20009101431427 qualifica come garanzia fideiussoria quella prestata dal coniuge al momento della sottoscrizione del contratto, stabilendo espressamente che, per effetto della garanzia, il coniuge risponde dell'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, obbligandosi, fino all'estinzione, al pagamento di quanto dovuto e riportato nel prospetto di cui a pagina 3 alla voce “totale da rimborsare”. La clausola negoziale prevede, inoltre, la dispensa di CP_1 dall'osservanza del termine di cui all'art. 1957 c.c.
Contrariamente a quanto affermato da parte opponente, la clausola in esame è stata specificamente sottoscritta da , ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., come Parte_2 si evince dal frontespizio del contratto, sotto la voce “approvazione specifica”.
La sottoscrizione della clausola da parte della non esaurisce la tutela della Parte_2 contraente, atteso che il contratto di finanziamento va pacificamente qualificato come contratto di credito al consumo in quanto finalizzato all'esecuzione di “diversi lavori” e, dunque, ad esso è applicabile la disciplina di tutela del consumatore di cui al d. lgs. 206/2005.
Non è convincente, al riguardo, quanto sostenuto da nelle note difensive Controparte_1 depositate il 13.3.2025: la circostanza che sia ragioniere iscritto Parte_1 all'ODEC di Catania non è idonea a qualificarlo come consumatore, atteso che l'art. 3 del d. lgs. 206/2005 definisce professionista colui che agisce nell'ambito della propria attività imprenditoriale o professionale, dovendosi escludere, pertanto, che l'erogazione del finanziamento per l'esecuzione di “diversi lavori” sia connessa all'esercizio dell'attività di ragioniere commercialista.
Peraltro, con riferimento alla fattispecie dell'obbligazione fideiussoria accedente ad un contratto di impresa, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato in favore di un professionista devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale)", con la conseguenza, lumeggiata segnatamente dalle decisioni della Corte UE C-74/15, e C-534/15, Per_1
che ove la prestazione di garanzia non si configuri come esercizio di un'attività Per_2
4 professionale, anche se resa da un professionista, non viene meno la qualità di consumatore del fideiussore e la fattispecie non si sottrae perciò all'applicazione della disciplina consumeristica ed in particolare all'applicazione del foro del consumatore (Cass., Sez. III-IV,
3/12/2020, n. 27618; Cass., Sez. VI-I, 24/01/2020, n. 1666; Cass., Sez. VI-I, 16/01/2020, n.
742)” (Cass. 20633/2021). Ne consegue che anche laddove si considerasse per ipotesi il debitore principale quale professionista (circostanza che va comunque esclusa per le ragioni sopra esposte), detta qualifica soggettiva non si estenderebbe al garante-fideiussore, in relazione al quale va valutata la sussistenza del requisito soggettivo nella stipula del contratto.
Nel caso di specie, è documentato che abbia rilasciato la fideiussione in Parte_2 qualità di “coniuge” del debitore principale e, dunque, per esigenze estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
Accertato la qualifica di consumatore in capo ad entrambi i contraenti, la deroga all'art. 1957
c.c. contenuta nell'art. 13 delle condizioni generali di contratto, ancorché specificamente sottoscritta, è vessatoria, ai sensi dell'art. 33 lett. t) codice del consumo. In questi termini si è espressa la giurisprudenza di legittimità, affermando che “È vessatoria, ai sensi dell'art.
1469-bis c.c. (applicabile ratione temporis), la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art. 1957, comma 1, c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente” (Cass. 27558/2023).
L'opposta non ha dato prova che la clausola in questione sia stata oggetto di trattativa individuale, ai sensi dell'art. 34, comma 5, d. lgs. 206/2005, sicché va dichiarata la nullità parziale della clausola di dispensa dall'osservanza del termine di cui all'art. 1957 c.c., ai sensi dell'art. 36 codice consumo.
Per effetto della nullità parziale della clausola vessatoria, trova applicazione il termine legale di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c. Detto termine non è stato rispettato nel caso di specie, atteso che la lettera di decadenza dal beneficio del termine è stata inviata a Parte_1 il 5.9.2016 (doc. a fascicolo monitorio), a fronte del ricorso per decreto ingiuntivo
[...] proposto nel mese di ottobre 2017. Non va trascurato, peraltro, che la lettera è stata indirizzata soltanto a e non vi è prova della ricezione della stessa. Va Parte_1 aggiunto, inoltre, che l'art. 13 non prevede la possibilità di intimare “a semplice richiesta scritta” al fideiussore la richiesta di pagamento, richiesta che, comunque, non è stata indirizzata al garante. 5 Alla luce delle superiori considerazioni, il motivo di opposizione va accolto ed il decreto ingiuntivo n. 16828/2017 emesso nei soli confronti di va revocato. Di Parte_2 contro, l'opposizione proposta da va rigettata ed il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1682/2017 emesso nei suoi confronti acquista efficacia esecutiva, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
3. Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti, stante la reciproca soccombenza.
La domanda di condanna per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., va rigettata, non ricorrendone i relativi presupposti proprio in ragione della compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 3493/2018
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
RIGETTA l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6828/2017 proposta da Parte_1
e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto opposto;
[...]
ACCOGLIE l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6828/2017 proposta da Parte_2
e revoca il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti;
[...]
COMPENSA tra le parti le spese processuali;
RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Catania, il 15 luglio 2025
Il giudice
dott. Fabio Salvatore Mangano
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3493/2018 R.G. avente ad oggetto: bancario promossa da nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
; C.F._1
nata ad [...] il [...], codice fiscale Parte_2
; C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Nicola Natullo, giusta procura in atti opponenti contro con sede legale in Firenze, via Jacopo da Diacceto n. 48, Controparte_1 codice fiscale e partita iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 dott. rappresentata e difesa dall'avvocato Filippo Lo Giudice, giusta Controparte_2 procura in atti opposta
********
All'udienza del giorno 19.3.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti rinunciando alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e la causa è stata posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1 1. Con atto di citazione notificato il 7.2.2018, e il Parte_1 Parte_2 primo quale debitore principale e la seconda quale garante, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6828/2017 emesso dal Tribunale di Catania, con il quale la ha intimato a il pagamento dell'importo di euro Controparte_1 Parte_1
52.673,40, di cui euro 32.955,23 in solido con , oltre interessi e spese, quale Parte_2 saldo debitore dei contratti di finanziamento n. 20009101431427 e n. 20009101431428. Gli opponenti hanno eccepito l'insussistenza del credito per la mancata sottoscrizione di entrambi i contratti e, in subordine, l'applicazione di tassi superiori alla soglia usuraria. Hanno eccepito, altresì, l'insufficienza della documentazione prodotta dalla banca e l'estinzione o inefficacia della fideiussione prestata da . Parte_2
Con comparsa di risposta depositata il 11.09.2018 si è costituita in giudizio CP_1
chiedendo in via preliminare un termine per l'introduzione del procedimento di
[...] mediazione, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, la banca opposta ha contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendo il rigetto della stessa con il favore delle spese di lite e la condanna di parte opponente per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Nel corso del giudizio è stato assegnato il termine per l'introduzione della domanda di mediazione e sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
All'esito di alcuni rinvii, all'udienza del giorno 1.7.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Tuttavia, con ordinanza del 6.2.2025 la causa è stata rimessa sul ruolo e le parti sono state invitate ad interloquire in ordine alla qualifica di consumatore eventualmente ricoperta da ed alla possibile natura vessatoria della clausola di deroga del Parte_2 termine di cui all'art. 1957 c.c. Le parti hanno depositato le note difensive ed all'udienza del
19.3.2025 hanno precisato le conclusioni rinunciando alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Esposti i fatti, la domanda di adempimento proposta in via monitoria dalla CP_1 trae origine dal contratto di finanziamento n. 20009101431427 di euro
[...]
60.000,00, rimborsabile in n. 120 rate mensili di euro 730,80 ciascuna, intrattenuto con e (quest'ultima in qualità di fideiussore), nonché dal Parte_1 Parte_2 contratto di finanziamento n. 20009101431428 con cui è stato concesso a Parte_1
2 un ulteriore finanziamento di euro 27.200,00, rimborsabile in n. 84 rate mensili di euro
461,70 ciascuna.
2.1 Tanto premesso, con il primo motivo di opposizione, e Parte_1 Parte_2 hanno eccepito l'insussistenza del credito per la mancata sottoscrizione dei contratti
[...] di finanziamento oggetto di causa e, in subordine, l'applicazione di tassi superiori alla soglia usuraria.
La doglianza non è fondata.
In sede monitoria la società creditrice ha depositato il contratto di finanziamento n.
20009101431427, dal quale emerge la sottoscrizione apposta di proprio pugno dagli opponenti, e il contratto di finanziamento n. 20009101431428 in cui, seppur non pienamente leggibile, è visibile la firma digitale di Peraltro, è incontestato che le Parte_1 somme siano state effettivamente erogate e che il debitore abbia eseguito solo parte dei versamenti in favore della banca. Con la lettera del 25.01.2018 (doc. 3), lo stesso Parte_1 ha espressamente riconosciuto di non aver puntualmente adempiuto alle proprie
[...] obbligazioni di pagamento a causa del peggioramento delle sue condizioni economiche e ha formulato una proposta transattiva per l'importo di euro 12.000,00, poi rifiutata dalla banca.
Quanto alla presunta violazione della normativa antiusura, va evidenziato come parte opponente si sia limitata in modo del tutto generico a dedurre il carattere usurario della pattuizione relativa agli interessi moratori. A ciò si aggiunga che il tasso pattuito per il caso di ritardato pagamento nel contratto n. 20009101431427 (doc. 1/A fascicolo monitorio) risulti pari al 14,60% e, dunque, è inferiore al limite previsto dal d.m.
1.1.2010 in relazione alle operazioni “crediti personali”. Anche nel contratto di finanziamento n. 20009101431428
(doc. 1/B fascicolo monitorio) il tasso moratorio è pari al 14,60% misura inferiore al limite indicato dal d.m. con decorrenza dal 1.7.2013 sicché l'eccezione non è fondata.
2.2 Con il secondo motivo di opposizione, i hanno eccepito la carenza di Parte_3 prova dell'erogazione dell'intero importo finanziato.
L'eccezione non merita accoglimento.
La banca ha puntualmente assolto, già in fase monitoria, all'onere di puntuale allegazione e prova della fonte negoziale del diritto fatto valere in giudizio, allegando i contratti di finanziamento – ritualmente sottoscritti dagli opponenti – in cui sono contenute le condizioni economiche applicate, nonché gli estratti conto e la lettera di decadenza del 5.09.2016.
L'eccezione risulta, pertanto, superata alla luce della citata documentazione. 3 2.3 Con l'ultimo motivo gli opponenti hanno eccepito l'estinzione o inefficacia della fideiussione prestata da relativamente alle obbligazioni derivanti dal Parte_2 contratto n. 20009101431427.
Il motivo di opposizione è fondato.
L'art. 13 del contratto di finanziamento n. 20009101431427 qualifica come garanzia fideiussoria quella prestata dal coniuge al momento della sottoscrizione del contratto, stabilendo espressamente che, per effetto della garanzia, il coniuge risponde dell'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, obbligandosi, fino all'estinzione, al pagamento di quanto dovuto e riportato nel prospetto di cui a pagina 3 alla voce “totale da rimborsare”. La clausola negoziale prevede, inoltre, la dispensa di CP_1 dall'osservanza del termine di cui all'art. 1957 c.c.
Contrariamente a quanto affermato da parte opponente, la clausola in esame è stata specificamente sottoscritta da , ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., come Parte_2 si evince dal frontespizio del contratto, sotto la voce “approvazione specifica”.
La sottoscrizione della clausola da parte della non esaurisce la tutela della Parte_2 contraente, atteso che il contratto di finanziamento va pacificamente qualificato come contratto di credito al consumo in quanto finalizzato all'esecuzione di “diversi lavori” e, dunque, ad esso è applicabile la disciplina di tutela del consumatore di cui al d. lgs. 206/2005.
Non è convincente, al riguardo, quanto sostenuto da nelle note difensive Controparte_1 depositate il 13.3.2025: la circostanza che sia ragioniere iscritto Parte_1 all'ODEC di Catania non è idonea a qualificarlo come consumatore, atteso che l'art. 3 del d. lgs. 206/2005 definisce professionista colui che agisce nell'ambito della propria attività imprenditoriale o professionale, dovendosi escludere, pertanto, che l'erogazione del finanziamento per l'esecuzione di “diversi lavori” sia connessa all'esercizio dell'attività di ragioniere commercialista.
Peraltro, con riferimento alla fattispecie dell'obbligazione fideiussoria accedente ad un contratto di impresa, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato in favore di un professionista devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale)", con la conseguenza, lumeggiata segnatamente dalle decisioni della Corte UE C-74/15, e C-534/15, Per_1
che ove la prestazione di garanzia non si configuri come esercizio di un'attività Per_2
4 professionale, anche se resa da un professionista, non viene meno la qualità di consumatore del fideiussore e la fattispecie non si sottrae perciò all'applicazione della disciplina consumeristica ed in particolare all'applicazione del foro del consumatore (Cass., Sez. III-IV,
3/12/2020, n. 27618; Cass., Sez. VI-I, 24/01/2020, n. 1666; Cass., Sez. VI-I, 16/01/2020, n.
742)” (Cass. 20633/2021). Ne consegue che anche laddove si considerasse per ipotesi il debitore principale quale professionista (circostanza che va comunque esclusa per le ragioni sopra esposte), detta qualifica soggettiva non si estenderebbe al garante-fideiussore, in relazione al quale va valutata la sussistenza del requisito soggettivo nella stipula del contratto.
Nel caso di specie, è documentato che abbia rilasciato la fideiussione in Parte_2 qualità di “coniuge” del debitore principale e, dunque, per esigenze estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
Accertato la qualifica di consumatore in capo ad entrambi i contraenti, la deroga all'art. 1957
c.c. contenuta nell'art. 13 delle condizioni generali di contratto, ancorché specificamente sottoscritta, è vessatoria, ai sensi dell'art. 33 lett. t) codice del consumo. In questi termini si è espressa la giurisprudenza di legittimità, affermando che “È vessatoria, ai sensi dell'art.
1469-bis c.c. (applicabile ratione temporis), la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art. 1957, comma 1, c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente” (Cass. 27558/2023).
L'opposta non ha dato prova che la clausola in questione sia stata oggetto di trattativa individuale, ai sensi dell'art. 34, comma 5, d. lgs. 206/2005, sicché va dichiarata la nullità parziale della clausola di dispensa dall'osservanza del termine di cui all'art. 1957 c.c., ai sensi dell'art. 36 codice consumo.
Per effetto della nullità parziale della clausola vessatoria, trova applicazione il termine legale di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c. Detto termine non è stato rispettato nel caso di specie, atteso che la lettera di decadenza dal beneficio del termine è stata inviata a Parte_1 il 5.9.2016 (doc. a fascicolo monitorio), a fronte del ricorso per decreto ingiuntivo
[...] proposto nel mese di ottobre 2017. Non va trascurato, peraltro, che la lettera è stata indirizzata soltanto a e non vi è prova della ricezione della stessa. Va Parte_1 aggiunto, inoltre, che l'art. 13 non prevede la possibilità di intimare “a semplice richiesta scritta” al fideiussore la richiesta di pagamento, richiesta che, comunque, non è stata indirizzata al garante. 5 Alla luce delle superiori considerazioni, il motivo di opposizione va accolto ed il decreto ingiuntivo n. 16828/2017 emesso nei soli confronti di va revocato. Di Parte_2 contro, l'opposizione proposta da va rigettata ed il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1682/2017 emesso nei suoi confronti acquista efficacia esecutiva, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
3. Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti, stante la reciproca soccombenza.
La domanda di condanna per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., va rigettata, non ricorrendone i relativi presupposti proprio in ragione della compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 3493/2018
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
RIGETTA l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6828/2017 proposta da Parte_1
e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto opposto;
[...]
ACCOGLIE l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6828/2017 proposta da Parte_2
e revoca il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti;
[...]
COMPENSA tra le parti le spese processuali;
RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Catania, il 15 luglio 2025
Il giudice
dott. Fabio Salvatore Mangano
6