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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 16835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16835 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa ST CI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 38002 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(ROMA (RM), 29/04/1978), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. VOTANO STEFANIA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 17/05/1978), con il patrocinio dell'avv. CP_1
IV MA e dell'avv. IV CRISTINA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30/05/2022, ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Parte_1
, premesso che in data 30/09/2005 ha contratto matrimonio
[...]
concordatario con e che dall'unione sono nati i figli CP_1
(Roma, 13/04/2007) e (Roma, 27/08/2010), ha Per_1 Persona_2
dedotto che con sentenza non definitiva n. 15703/2019 il Tribunale di Roma
ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale;
che da allora non è ripresa la convivenza né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione e, segnatamente,
affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con residenza presso la madre, disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, obbligo di costui di corrispondere l'assegno perequativo mensile di euro 1.300,00
complessivi, onere di ambo i genitori di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra, non previsione di alcun assegno divorzile.
Costituitasi in giudizio ha aderito alla domanda di CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la parte ricorrente, contestando le ulteriori avverse allegazioni e istanze e chiedendo la conferma delle condizioni separative e il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno divorzile nella misura di euro 1.000,00 mensili.
La resistente, in particolare, ha dedotto che con sentenza n. 8186 del 3
25/05/2022, di poco antecedente al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, il Tribunale ha definito il giudizio di separazione tra le parti statuendo quanto segue: 1) i coniugi vivranno separati con obbligo di
reciproco rispetto;
2) fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti
provvisori, dispone che corrisponda a , a Parte_1 CP_1
titolo di mantenimento della medesima, entro il giorno 5 di ogni mese e a
far data da giugno 2022, la somma mensile di euro 1.000,00, da rivalutare
annualmente secondo gli indici Istat con base giugno 2022, e lo condanna
al pagamento dei relativi importi;
3) affida i figli minori (Roma, Per_1
13 aprile 2007) e (Roma, 27 agosto 2010) ad entrambi i Persona_2
genitori in modo condiviso con residenza presso la madre, esercizio
disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su
questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza
degli stessi presso ciascun genitore e congiunto limitatamente alle decisioni
di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la
scelta della residenza abituale dei figli;
4) salvo diverso accordo tra le
parti, dispone che il padre vedrà e terrà con sé e Per_1 Persona_2
durante i periodi di permanenza in Italia che avrà cura di comunicare alla
madre con almeno quindici giorni di anticipo, nonché per metà della durata
delle vacanze scolastiche natalizie in modo tale da alternare negli anni le
principali festività, per l'intera durata delle vacanze scolastiche pasquali e
per due mesi durante le vacanze scolastiche estive, da comunicare alla
madre entro il mese di aprile di ogni anno, con la precisazione che nel caso
in cui decida di portare con sé i figli a Singapore le spese di viaggio dei
minori sono a suo esclusivo carico;
5) fermi per il pregresso i vigenti
provvedimenti provvisori, dispone che il padre corrisponda alla madre, a 4 titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, a far data dal giugno
2022, l'assegno perequativo di euro 2.200,00 (euro 1.100,00 per ciascun
figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base giugno
2022, con le specificazioni di cui in motivazione, e condanna il al Pt_1
pagamento in favore della dei relativi importi entro il giorno 5 di CP_1
ogni mese;
6) fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti provvisori, a far
data dal mese di giugno 2022 pone integralmente a carico del padre le
spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti i due
figli con le specificazioni di cui in motivazione. Rigetta la domanda di
addebito formulata da ambo le parti; avverso tale sentenza il ha Pt_1
proposto appello (rigettato con sentenza della Corte d'appello n.
4288/2024).
In ordine alla ricostruzione della storia familiare la ha dedotto CP_1
che: nel 2014 il ricorrente è diventato “Carrier Manager” in Pt_1
Telecom Italia Sparkle S.p.a. e per esigenze aziendali nell'aprile del 2014 è
stato distaccato in Singapore, dove la moglie lo ha raggiunto a maggio ed i bambini a giugno dello stesso anno, dopo la fine dell'anno scolastico;
la famiglia ha preso in affitto una casa a The Shore Residence 83 Amber Road,
in un complesso residenziale con piscine private idromassaggi, palestra,
sauna e bagno turco, parco giochi e sale private per feste, avendo un tenore di vita considerevolmente migliore rispetto al pregresso atteso che Pt_1
guadagnava oltre 300.000,00 dollari all'anno (pari a circa a 189.000,00
euro), i figli frequentavano la Scuola Internazionale dal costo di 63.000,00
dollari e la si occupava di loro con l'ausilio di una cameriera fissa in CP_1
casa; nel gennaio 2016 il è diventato “Director Voice and Pt_1 [...]
” ed ha iniziato a mostrare segni di insofferenza e Controparte_2 5 disinteresse nei confronti della moglie;
la crisi coniugale è iniziata nell'estate del 2016, a seguito della dichiarazione del di non amare Pt_1
più la moglie ed alla contestuale scoperta, da parte della stessa di una relazione extraconiugale del marito;
in occasione delle vacanze natalizie e di fine anno del 2016 la famiglia faceva rientro in Italia ove rimanevano moglie e figli, avendole il ricorrente comunicato che di lì a pochi mesi il suo contratto a Singapore sarebbe scaduto e avrebbe fatto rientro in Italia, cosa non avvenuta.
All'udienza presidenziale sono comparse personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione ha adottato i provvedimenti provvisori confermando le condizioni separative eccezion fatta per la ripartizione delle spese extra afferenti i due figli poste a carico del padre nella misura del 70% e della madre nella misura del 30% ed ha rinviato la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Con sentenza non definitiva n. 17466/2023 il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti ed espletato l'interrogatorio formale del ricorrente, all'udienza del 08/07/2025
il g.i. ha rimesso la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status, il collegio è
chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande accessorie afferenti l'assegno divorzile richiesto dalla resistente, nonché l'affidamento della figlia (27/08/2010) e il mantenimento della stessa e del Persona_2
primogenito divenuto nelle more maggiorenne (13/04/2007). Per_1
In ordine alla domanda di assegno divorzile, mette conto evidenziare 6 che a norma dell'art. 5 comma 6 della L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle
condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo
personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla
formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di
entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata
del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare
periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha
mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”.
Con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione hanno affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di
divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che
discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di
solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo
dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due
coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di
autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un
parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al
contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare
tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente
sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del
richiedente.
(…) Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio
rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla
sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione equilibratrice 7 dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore
di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del
contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla
realizzazione della situazione comparativa attuale”.
L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati: “(…) deve essere
riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e
concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non
possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella
norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione
costituzionale che informano i modelli relazionali familiari.
…. Ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia
casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni
di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti
la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali
di uno dei coniugi.” (Cass. Ord. 21926/2019).
Analogamente, in quest'ottica Cass. 6002/2022 ha chiarito che il giudizio in ordine all'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile
“pur dovendo muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni
economico-patrimoniali delle parti, deve essere volto ad accertare in
particolare il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita
familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello
personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del
matrimonio ed all'età dell'avente diritto, dovendo l'assegno garantire al
richiedente non già il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla
base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un 8 livello reddituale adeguato al predetto contributo, tenuto anche conto delle
aspettative professionali eventualmente sacrificate” (conformi Cass. n.
25635/2021, Cass. n. 32398/2019 e Cass. n. 1882/2019).
Dunque, è ormai consolidato il principio secondo il quale “Al fine di
accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno
divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per
aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma
l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve
verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato
o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente
(ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex
coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie
prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze
familiari; c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte
abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello
personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da
riequilibrare; d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente
esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni
comuni ed ai ruoli endofamiliari.” (Cass. ord. n. 22738/2021).
Orbene l'applicazione della normativa sopra richiamata in una con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità illustrato,
inducono a ritenere sussistenti nel caso specifico i presupposti per il riconoscimento del diritto della a percepire l'assegno divorzile CP_1
dall'ex coniuge, non avendo adeguati mezzi propri.
Dall'istruttoria orale e documentale svolta è emerso che la , ha CP_1
interrotto la propria attività lavorativa dopo la nascita del figlio primogenito 9 per dedicarsi alla famiglia;
ha accettato di trasferirsi unitamente ai Per_1
figli e al seguito del marito a Singapore dove ha lavorato per poco tempo per poi far rientro in Italia a seguito della conclamata crisi coniugale da sola con i due figli, andando ad abitare a Roma in pieno centro storico
(adiacenze di Piazza Navona) in un immobile di proprietà della di lei madre e svolgendo lavori occasionali;
in particolare la stessa collabora saltuariamente con la società LAD, Laboratorio di Architettura e Design di cui è titolare il fratello architetto unitamente ad altro collega, dal 3 al 31
luglio 2024 ha lavorato con mansione di assistente alla scenografia con la
Verve Media Company per la produzione televisiva “Se mi lasci non vale”
con un compenso di euro 1.853,85 in forza di contratto a termine;
considerata l'età e la mancanza di specifiche esperienze lavorative e professionali è ragionevole affermare e ritenere che la stessa potrà
difficilmente inserirsi in modo stabile e proficuo nel mondo lavorativo,
tenuto anche conto dell'attuale contesto socio-economico.
Di contro il ricorrente ha percepito negli anni 2022, 2023 e 2024
redditi netti per complessivi euro (tenuto conto del tasso ufficiale di cambio)
pari, rispettivamente, ad euro 135.843,00, euro 130.607,00 ed euro
155.597,00, con una media mensile nel triennio pari ad euro 11.720,00
circa; nei sei mesi compresi tra novembre 2024 e aprile 2025 inclusi lo stesso ha percepito redditi netti mensili da lavoro per euro 12.850,00 circa;
è
inoltre titolare di un fondo pensione di euro 123.000,00, di investimenti in obbligazioni e azioni per oltre euro 216.000,00, nonché di quote della De
Julio & Partners per euro 4.200,00; il ricorrente è, altresì, proprietario di un immobile in Roma Via Panama locato a terzi al canone mensile di euro
1.150,00, gravato da mutuo il cui rateo mensile ammonta ad euro 1.158,25 10 con scadenza settembre 2026 e tenuto a corrispondere un canone locatizio di euro 2.853,00 per l'immobile ove abita a Singapore.
Alla luce di tali emergenze istruttorie il collegio reputa di accogliere la domanda della di riconoscimento del diritto a percepire l'assegno CP_1
divorzile nella indicata e richiesta misura di euro 1.000,00 mensili, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di status,
nonché di confermare le vigenti statuizioni economiche afferenti i figli comuni delle parti, come, peraltro, richiesto dalla . CP_1
Infine mette conto evidenziare che non vi è alcuna contestazione sull'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con Persona_2
residenza presso la madre e disciplina dei tempi di permanenza presso il padre come fissati in separazione e confermati in via provvisoria, meglio trascritti in dispositivo.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione del 50%; il restante 50%, liquidato in dispositivo, deve essere posto a carico del ricorrente in ossequio al principio della soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 38002/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
1) affida la figlia minore in modo condiviso ad entrambi Persona_2
i genitori, con residenza presso la madre, esercizio disgiunto della 11 responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore e congiunto limitatamente alle decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale della figlia;
2) salvo diverso accordo tra le parti, dispone che il padre vedrà e terrà
con sé durante i periodi di permanenza in Italia che avrà cura Persona_2
di comunicare alla madre con almeno quindici giorni di anticipo, nonché per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie in modo tale da alternare negli anni le principali festività, per l'intera durata delle vacanze scolastiche pasquali e per due mesi durante le vacanze scolastiche estive, da comunicare alla madre entro il mese di aprile di ogni anno, con la precisazione che nel caso in cui decida di portare con sé la figlia a
Singapore le spese di viaggio sono a suo esclusivo carico;
3) dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, a far data dal giugno 2022, l'assegno perequativo di euro 2.200,00 (euro 1.100,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base giugno 2022, con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014, e condanna il al pagamento Pt_1
in favore della dei relativi importi entro il giorno 5 di ogni mese;
CP_1
4) pone a carico del padre nella misura del 70% e della madre nella misura del 30% il pagamento delle spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti i due figli con le specificazioni di cui al suindicato Protocollo;
5) dispone che il ricorrente corrisponda alla , a titolo di assegno CP_1 12 divorzile e a far data dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di status, l'assegno divorzile di euro 1.000,00 mensili, e condanna il
[...]
al versamento in favore della dei relativi importi, da rivalutare Pt_1 CP_1
annualmente secondo gli indici Istat;
6) dichiara compensate in ragione del 50% le spese di lite tra le parti;
7) condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente del restante 50% delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.500,00 (pari al 50% del totale di euro 5.000,00) a titolo di compenso professionale, oltre
IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 18/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa ST CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa ST CI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 38002 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(ROMA (RM), 29/04/1978), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. VOTANO STEFANIA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 17/05/1978), con il patrocinio dell'avv. CP_1
IV MA e dell'avv. IV CRISTINA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30/05/2022, ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Parte_1
, premesso che in data 30/09/2005 ha contratto matrimonio
[...]
concordatario con e che dall'unione sono nati i figli CP_1
(Roma, 13/04/2007) e (Roma, 27/08/2010), ha Per_1 Persona_2
dedotto che con sentenza non definitiva n. 15703/2019 il Tribunale di Roma
ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale;
che da allora non è ripresa la convivenza né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione e, segnatamente,
affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con residenza presso la madre, disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, obbligo di costui di corrispondere l'assegno perequativo mensile di euro 1.300,00
complessivi, onere di ambo i genitori di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra, non previsione di alcun assegno divorzile.
Costituitasi in giudizio ha aderito alla domanda di CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la parte ricorrente, contestando le ulteriori avverse allegazioni e istanze e chiedendo la conferma delle condizioni separative e il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno divorzile nella misura di euro 1.000,00 mensili.
La resistente, in particolare, ha dedotto che con sentenza n. 8186 del 3
25/05/2022, di poco antecedente al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, il Tribunale ha definito il giudizio di separazione tra le parti statuendo quanto segue: 1) i coniugi vivranno separati con obbligo di
reciproco rispetto;
2) fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti
provvisori, dispone che corrisponda a , a Parte_1 CP_1
titolo di mantenimento della medesima, entro il giorno 5 di ogni mese e a
far data da giugno 2022, la somma mensile di euro 1.000,00, da rivalutare
annualmente secondo gli indici Istat con base giugno 2022, e lo condanna
al pagamento dei relativi importi;
3) affida i figli minori (Roma, Per_1
13 aprile 2007) e (Roma, 27 agosto 2010) ad entrambi i Persona_2
genitori in modo condiviso con residenza presso la madre, esercizio
disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su
questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza
degli stessi presso ciascun genitore e congiunto limitatamente alle decisioni
di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la
scelta della residenza abituale dei figli;
4) salvo diverso accordo tra le
parti, dispone che il padre vedrà e terrà con sé e Per_1 Persona_2
durante i periodi di permanenza in Italia che avrà cura di comunicare alla
madre con almeno quindici giorni di anticipo, nonché per metà della durata
delle vacanze scolastiche natalizie in modo tale da alternare negli anni le
principali festività, per l'intera durata delle vacanze scolastiche pasquali e
per due mesi durante le vacanze scolastiche estive, da comunicare alla
madre entro il mese di aprile di ogni anno, con la precisazione che nel caso
in cui decida di portare con sé i figli a Singapore le spese di viaggio dei
minori sono a suo esclusivo carico;
5) fermi per il pregresso i vigenti
provvedimenti provvisori, dispone che il padre corrisponda alla madre, a 4 titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, a far data dal giugno
2022, l'assegno perequativo di euro 2.200,00 (euro 1.100,00 per ciascun
figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base giugno
2022, con le specificazioni di cui in motivazione, e condanna il al Pt_1
pagamento in favore della dei relativi importi entro il giorno 5 di CP_1
ogni mese;
6) fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti provvisori, a far
data dal mese di giugno 2022 pone integralmente a carico del padre le
spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti i due
figli con le specificazioni di cui in motivazione. Rigetta la domanda di
addebito formulata da ambo le parti; avverso tale sentenza il ha Pt_1
proposto appello (rigettato con sentenza della Corte d'appello n.
4288/2024).
In ordine alla ricostruzione della storia familiare la ha dedotto CP_1
che: nel 2014 il ricorrente è diventato “Carrier Manager” in Pt_1
Telecom Italia Sparkle S.p.a. e per esigenze aziendali nell'aprile del 2014 è
stato distaccato in Singapore, dove la moglie lo ha raggiunto a maggio ed i bambini a giugno dello stesso anno, dopo la fine dell'anno scolastico;
la famiglia ha preso in affitto una casa a The Shore Residence 83 Amber Road,
in un complesso residenziale con piscine private idromassaggi, palestra,
sauna e bagno turco, parco giochi e sale private per feste, avendo un tenore di vita considerevolmente migliore rispetto al pregresso atteso che Pt_1
guadagnava oltre 300.000,00 dollari all'anno (pari a circa a 189.000,00
euro), i figli frequentavano la Scuola Internazionale dal costo di 63.000,00
dollari e la si occupava di loro con l'ausilio di una cameriera fissa in CP_1
casa; nel gennaio 2016 il è diventato “Director Voice and Pt_1 [...]
” ed ha iniziato a mostrare segni di insofferenza e Controparte_2 5 disinteresse nei confronti della moglie;
la crisi coniugale è iniziata nell'estate del 2016, a seguito della dichiarazione del di non amare Pt_1
più la moglie ed alla contestuale scoperta, da parte della stessa di una relazione extraconiugale del marito;
in occasione delle vacanze natalizie e di fine anno del 2016 la famiglia faceva rientro in Italia ove rimanevano moglie e figli, avendole il ricorrente comunicato che di lì a pochi mesi il suo contratto a Singapore sarebbe scaduto e avrebbe fatto rientro in Italia, cosa non avvenuta.
All'udienza presidenziale sono comparse personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione ha adottato i provvedimenti provvisori confermando le condizioni separative eccezion fatta per la ripartizione delle spese extra afferenti i due figli poste a carico del padre nella misura del 70% e della madre nella misura del 30% ed ha rinviato la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Con sentenza non definitiva n. 17466/2023 il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti ed espletato l'interrogatorio formale del ricorrente, all'udienza del 08/07/2025
il g.i. ha rimesso la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status, il collegio è
chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande accessorie afferenti l'assegno divorzile richiesto dalla resistente, nonché l'affidamento della figlia (27/08/2010) e il mantenimento della stessa e del Persona_2
primogenito divenuto nelle more maggiorenne (13/04/2007). Per_1
In ordine alla domanda di assegno divorzile, mette conto evidenziare 6 che a norma dell'art. 5 comma 6 della L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle
condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo
personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla
formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di
entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata
del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare
periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha
mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”.
Con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione hanno affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di
divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che
discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di
solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo
dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due
coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di
autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un
parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al
contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare
tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente
sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del
richiedente.
(…) Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio
rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla
sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione equilibratrice 7 dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore
di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del
contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla
realizzazione della situazione comparativa attuale”.
L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati: “(…) deve essere
riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e
concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non
possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella
norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione
costituzionale che informano i modelli relazionali familiari.
…. Ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia
casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni
di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti
la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali
di uno dei coniugi.” (Cass. Ord. 21926/2019).
Analogamente, in quest'ottica Cass. 6002/2022 ha chiarito che il giudizio in ordine all'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile
“pur dovendo muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni
economico-patrimoniali delle parti, deve essere volto ad accertare in
particolare il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita
familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello
personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del
matrimonio ed all'età dell'avente diritto, dovendo l'assegno garantire al
richiedente non già il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla
base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un 8 livello reddituale adeguato al predetto contributo, tenuto anche conto delle
aspettative professionali eventualmente sacrificate” (conformi Cass. n.
25635/2021, Cass. n. 32398/2019 e Cass. n. 1882/2019).
Dunque, è ormai consolidato il principio secondo il quale “Al fine di
accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno
divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per
aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma
l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve
verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato
o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente
(ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex
coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie
prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze
familiari; c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte
abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello
personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da
riequilibrare; d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente
esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni
comuni ed ai ruoli endofamiliari.” (Cass. ord. n. 22738/2021).
Orbene l'applicazione della normativa sopra richiamata in una con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità illustrato,
inducono a ritenere sussistenti nel caso specifico i presupposti per il riconoscimento del diritto della a percepire l'assegno divorzile CP_1
dall'ex coniuge, non avendo adeguati mezzi propri.
Dall'istruttoria orale e documentale svolta è emerso che la , ha CP_1
interrotto la propria attività lavorativa dopo la nascita del figlio primogenito 9 per dedicarsi alla famiglia;
ha accettato di trasferirsi unitamente ai Per_1
figli e al seguito del marito a Singapore dove ha lavorato per poco tempo per poi far rientro in Italia a seguito della conclamata crisi coniugale da sola con i due figli, andando ad abitare a Roma in pieno centro storico
(adiacenze di Piazza Navona) in un immobile di proprietà della di lei madre e svolgendo lavori occasionali;
in particolare la stessa collabora saltuariamente con la società LAD, Laboratorio di Architettura e Design di cui è titolare il fratello architetto unitamente ad altro collega, dal 3 al 31
luglio 2024 ha lavorato con mansione di assistente alla scenografia con la
Verve Media Company per la produzione televisiva “Se mi lasci non vale”
con un compenso di euro 1.853,85 in forza di contratto a termine;
considerata l'età e la mancanza di specifiche esperienze lavorative e professionali è ragionevole affermare e ritenere che la stessa potrà
difficilmente inserirsi in modo stabile e proficuo nel mondo lavorativo,
tenuto anche conto dell'attuale contesto socio-economico.
Di contro il ricorrente ha percepito negli anni 2022, 2023 e 2024
redditi netti per complessivi euro (tenuto conto del tasso ufficiale di cambio)
pari, rispettivamente, ad euro 135.843,00, euro 130.607,00 ed euro
155.597,00, con una media mensile nel triennio pari ad euro 11.720,00
circa; nei sei mesi compresi tra novembre 2024 e aprile 2025 inclusi lo stesso ha percepito redditi netti mensili da lavoro per euro 12.850,00 circa;
è
inoltre titolare di un fondo pensione di euro 123.000,00, di investimenti in obbligazioni e azioni per oltre euro 216.000,00, nonché di quote della De
Julio & Partners per euro 4.200,00; il ricorrente è, altresì, proprietario di un immobile in Roma Via Panama locato a terzi al canone mensile di euro
1.150,00, gravato da mutuo il cui rateo mensile ammonta ad euro 1.158,25 10 con scadenza settembre 2026 e tenuto a corrispondere un canone locatizio di euro 2.853,00 per l'immobile ove abita a Singapore.
Alla luce di tali emergenze istruttorie il collegio reputa di accogliere la domanda della di riconoscimento del diritto a percepire l'assegno CP_1
divorzile nella indicata e richiesta misura di euro 1.000,00 mensili, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di status,
nonché di confermare le vigenti statuizioni economiche afferenti i figli comuni delle parti, come, peraltro, richiesto dalla . CP_1
Infine mette conto evidenziare che non vi è alcuna contestazione sull'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con Persona_2
residenza presso la madre e disciplina dei tempi di permanenza presso il padre come fissati in separazione e confermati in via provvisoria, meglio trascritti in dispositivo.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione del 50%; il restante 50%, liquidato in dispositivo, deve essere posto a carico del ricorrente in ossequio al principio della soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 38002/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
1) affida la figlia minore in modo condiviso ad entrambi Persona_2
i genitori, con residenza presso la madre, esercizio disgiunto della 11 responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore e congiunto limitatamente alle decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale della figlia;
2) salvo diverso accordo tra le parti, dispone che il padre vedrà e terrà
con sé durante i periodi di permanenza in Italia che avrà cura Persona_2
di comunicare alla madre con almeno quindici giorni di anticipo, nonché per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie in modo tale da alternare negli anni le principali festività, per l'intera durata delle vacanze scolastiche pasquali e per due mesi durante le vacanze scolastiche estive, da comunicare alla madre entro il mese di aprile di ogni anno, con la precisazione che nel caso in cui decida di portare con sé la figlia a
Singapore le spese di viaggio sono a suo esclusivo carico;
3) dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, a far data dal giugno 2022, l'assegno perequativo di euro 2.200,00 (euro 1.100,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base giugno 2022, con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014, e condanna il al pagamento Pt_1
in favore della dei relativi importi entro il giorno 5 di ogni mese;
CP_1
4) pone a carico del padre nella misura del 70% e della madre nella misura del 30% il pagamento delle spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti i due figli con le specificazioni di cui al suindicato Protocollo;
5) dispone che il ricorrente corrisponda alla , a titolo di assegno CP_1 12 divorzile e a far data dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di status, l'assegno divorzile di euro 1.000,00 mensili, e condanna il
[...]
al versamento in favore della dei relativi importi, da rivalutare Pt_1 CP_1
annualmente secondo gli indici Istat;
6) dichiara compensate in ragione del 50% le spese di lite tra le parti;
7) condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente del restante 50% delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.500,00 (pari al 50% del totale di euro 5.000,00) a titolo di compenso professionale, oltre
IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 18/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa ST CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi