Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/03/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del Lavoro, dott. Francesco Aragona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2695 del ruolo generale per l'anno 2023, avente ad oggetto: rivendicazioni salariali e TFR, vertente tra
(C.F: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29.03.1960, difesa dall'avv. Pasquale Francesco Natalino Grillo;
ricorrente e
, con sede a SE NA (CZ); Controparte_1
resistente contumace provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di parte resistente, che, sebbene convenuta in giudizio, non ha inteso costituirsi.
Nel merito, il contratto di assunzione, il CCNL di categoria per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, la certificazione unica 2023, il modulo recesso dal rapporto di lavoro per giusta causa del
29.07.2022 ed i conteggi allegati da parte ricorrente comprovano l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro che essa ha prestato, dal 02.06.2014 al 30.07.2022, con contratto di lavoro a part-time (30%), lavorando dal lunedì alla domenica, con turni mattutini dalle ore 6,00 alle ore 9,00 e turni pomeridiani dalle ore 21,00 alle
1
opera nel campo dei servizi di igiene e pulizia, avente sede a SE NA (CZ).
Sulla base del suddetto rapporto di lavoro, l'interessata rivendica: il pagamento del salario non corrisposto per i mesi da aprile 2022 a luglio 2022, pari ad euro
1.474,00; le mensilità aggiuntive di 13^ e 14^ mensilità dovute per l'intero periodo del rapporto di lavoro, pari a complessivi euro 5.658,00; l'indennità per mancato preavviso di licenziamento, pari ad euro 215,22, spettantele in forza delle dimissioni per giusta causa che ha rassegnate, in data 29.07.2022, in ragione dell'inadempimento datoriale agli obblighi retributivi;
nonché il T.F.R., per euro
3.188,86, non versato dal datore alla cessazione del rapporto di lavoro;
per un importo complessivo di euro 10.536,08.
Risultano provate le voci retributive rivendicate da parte attrice: a fronte della prova documentale della prestazione lavorativa resa dalla medesima, la controparte datoriale, restando contumace (e prima ancora inerte di fronte alla lettera di diffida e costituzione in mora che la lavoratrice le ha comunicato il
04.08.2022), non ha provato di avere adempiuto l'obbligazione di corrispondere la mercede che le competeva, l'indennità per mancato preavviso di licenziamento ed il conseguente trattamento di fine rapporto, ex art. 2120 c.c..
Anche il quantum debeatur risulta provato in base al prospetto correttamente redatto dall'organismo sindacale cui parte attrice si è rivolta, nel quale sono specificate le singole partite dovute.
Giova osservare che, secondo il pacifico orientamento della Suprema Corte, nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda la retribuzione contrattuale, fatto costitutivo di tale pretesa è esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale
(cioè la durata e il livello retributivo), mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni, oppure che è intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o parziale (ad esempio perché la prestazione
2 fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri cui la retribuzione contrattuale è commisurata – per orario inferiore o per assenze – ovvero perché vi
è stata una causa sospensiva della prestazione senza obbligo retributivo corrispettivo;
cfr. Cass. Sez. lav., sent. n. 6632/2001): prova liberatoria che il datore contumace non ha fornito nel presente giudizio.
In definitiva, alla parte attrice deve riconoscersi il salario, comprensivo di 13^ e
14^ mensilità, che lamenta di non avere ricevuto nei mesi anzidetti, l'indennità per mancato preavviso di licenziamento ed il T.F.R., negli importi che rivendica e che i documenti allegati al ricorso consentono di reputare conformi ai parametri costituzionali di sufficienza e proporzionalità.
Ne consegue la condanna di parte convenuta al pagamento della complessiva somma di euro 10.536,08, così determinata: euro 1.474,00 per il salario dovuto nei mesi da aprile 2022 a luglio 2022; euro 5.658,00 a titolo di 13^ e 14^ mensilità; euro 215,22 per l'indennità di mancato preavviso di licenziamento;
nonché euro
3.188,86 a titolo di T.F.R..
Somma da maggiorarsi di interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art. 429
c.p.c., dal dovuto al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione del pagamento a favore dello Stato, ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002, essendo parte ricorrente ammessa al beneficio del patrocinio gratuito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nella contumacia di parte convenuta, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a pagare alla parte attrice, per le causali indicate in parte motiva, la somma complessiva di euro
10.536,08, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2) condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 2.000,00 per compenso, oltre accessori come per legge, con distrazione del pagamento a favore dello Stato, ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002.
3 Catanzaro, 28.02.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Francesco Aragona
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