Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 31/03/2026, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00636/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00037/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 37 del 2023, proposto da
RC NN, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Bianchini, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;
contro
Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Minucci, Antonella Pisapia, Matteo Romeo e Andrea Taccari, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento n. 2659/2022 del 10.11.2022 firmato dal Dirigente Servizio Edilizia Privata notificato al ricorrente con il quale la Direzione Urbanistica – Servizio Edilizia Privata – del Comune di Firenze ha determinato il diniego delle domande di Concessione Edilizia in Sanatoria ai sensi della LRT 53/2004, rispettivamente con posizione A/752 e posizione A/753, presentate in data 7.12.2004 dal signor Renzo Biancalani in qualità di legale rappresentante della società Studio Biesse Srl per opere asseritamente abusive realizzate in immobile ad uso abitativo sito nel Comune di Firenze alla via di Ugnano n. 20-26 piano T;
- nonché l'annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale anche di estremi sconosciuti al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Sig. RC NN, premesso: 1) di aver acquistato con atto in data 4/04/2006 porzioni di un più vasto compendio sito in Firenze; 2) che la società dante causa aveva dato atto della pendenza presso il comune di Firenze due domande di condono relative alla ristrutturazione con ampliamento di un annesso facente parte del complesso immobiliare; 2) che in particolare la seconda domanda di sanatoria riguardava ulteriori ampliamenti del corpo di fabbrica realizzati successivamente al completamento della serie di interventi abusivi che erano oggetto della prima istanza; 3) che il comune di Firenze, ritenendo: a) che l’abuso posto in essere non sia parcellizzabile; b) che l’intervento, classificato nella sua unità come nuova costruzione, comporti il superamento della soglia di 100 mc considerata dalla l.r.t. 53 del 2004 come limite alla possibilità di ottenere la sanatoria straordinaria e ricada nella fascia di rispetto cimiteriale ha respinto entrambe le istanze.
Il Collegio ritiene di dover esaminare prioritariamente il secondo motivo di ricorso con il quale il Sig. NN sostiene che il Comune non avrebbe potuto “accorpare” le due domande di condono in quanto afferenti interventi diversi ancorchè riferiti ad un medesimo manufatto.
La censura non ha fondamento.
La giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente affermato che quando si tratta di valutare l'incidenza di un intervento edilizio sull'assetto del territorio, qualora esso consista in una pluralità di opere, è necessaria una valutazione complessiva e globale delle stesse, non potendo essere considerate in modo "atomistico" e slegato (T.A.R. Firenze, 20/06/2025, n. 1100).
Nel caso di specie, poiché i lavori oggetto delle due istanze di sanatoria si riferivano alla stessa costruzione e avevano ad oggetto ciascuna una porzione volumetrica della stessa priva di propria autonomia strutturale e funzionale, bene ha fatto il comune di Firenze ad applicare il predetto principio la fine di evitare che il frazionamento cartolare di un intervento unitario nella sua sostanza potesse determinare la elusione del limite volumetrico di 100 mc posto dall’art. 2 della l.r.t n. 53 del 2004 alla ammissibilità delle istanze di condono per la cui verifica occorre avere riguardo alla situazione complessiva determinata dagli interventi abusivi ancorchè la stessa sia il risultato di più interventi edilizi stratificatisi nel tempo.
Accertato che le due istanze di sanatoria sono state correttamente riferite ad un intervento unitario e che tale intervento non risulta condonabile per il mancato rispetto dei limiti volumetrici previsti dalla l.r.t. n. 53/2004 non sussiste interesse all’esame degli altri motivi di ricorso i quali investono gli altri autonomi capi della motivazione del provvedimento impugnato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge ai sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OB RI UC, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Gisondi | OB RI UC |
IL SEGRETARIO