Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1059/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
con sede legale in Roma, P.I.: ; Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Di Mauro;
appellante
CONTRO
con sede legale in Palermo, P.I.: Controparte_1
; P.IVA_2
“in proprio, ossia nella qualità legalmente assunta”, nato a [...] il Controparte_1
giorno 20/08/1978, c.f.: ; C.F._1
rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Savarese;
appellati
In fatto e in diritto
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Palermo n. 4862 del 15.12.2021 con cui, in accoglimento dell'opposizione di
[...]
(da ora in poi anche solo ”) e di Controparte_1 CP_1 CP_1
“in proprio, ossia nella qualità legalmente assunta”, era stato revocato il decreto
[...]
ingiuntivo, nei confronti della società predetta, del pagamento della somma di euro 77.737,50 oltre interessi e spese del monitorio, per fornitura di energia elettrica, con compensazione integrale delle spese di lite.
Gli appellati, costituitisi (il anche “in proprio, ossia nella qualità legalmente CP_1 assunta”), hanno dedotto l'infondatezza del gravame, di cui hanno chiesto il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione per il deposito degli scritti conclusionali, ex art. 190 c.p.c., dei termini di cinquantatré e venti giorni decorrenti dal 23.10.2024.
2. L'appellante ascrive alla decisione del Tribunale l'errore di aver respinto per difetto di prova la pretesa creditoria senza considerare che, trattandosi di manomissione dell'apparecchio misuratore, la ricostruzione dei consumi di energia elettrica non poteva che essere presuntivo e perciò fondato sulla esaustiva documentazione, avente valore probatorio privilegiato, proveniente dalla società distributrice, incaricata di un pubblico servizio.
Gli appellati, per parte loro, hanno riproposto le difese svolte con successo nel primo grado del giudizio e quella, dal Tribunale non esplicitamente esaminata (ma, parrebbe, implicitamente disattesa), della erroneità dell'intestazione al , anziché a CP_1 CP_2
del punto di prelievo oggetto della verifica tecnica.
[...]
3. Muovendo da quest'ultima questione, avente carattere di priorità logica, reputa la Corte che l'assunto degli opponenti sia infondato.
Dalla visura camerale storica concernente la si evince che dalla data di Controparte_1
costituzione della società, nell'anno 2008, fino al novembre 2012, ha Controparte_2
rivestito insieme ad altri la veste di socio accomandatario e che il luogo di sua residenza era nel 2012 ed è ancora in una via di Palermo (via Vito Bonadonna) diversa da quella (via Sacco
e Vanzetti) di ubicazione dei locali dell'impresa artigiana di panificazione. È inoltre presumibile che i dati identificativi della riportati nella documentazione Controparte_1
formata da Enel Distribuzione s.p.a. e allegata alla denuncia penale in atti, non siano che quelli a suo tempo acquisiti dal distributore perché relativi al soggetto fruitore del servizio di somministrazione dell'energia elettrica, intestato nell'ottobre 2010, epoca della precedente verifica tecnica del contatore e di presunto inizio del prelievo irregolare in contestazione, alla 3
società personale dei fratelli (v. denuncia cit.). CP_1
Deve allora ragionevolmente ritenersi, in assenza di seri elementi oggettivi di segno contrario
– tale non è l'indicazione dell'”intestatario della fornitura” riportata nel verbale di verifica del
22.10.2013, con ogni probabilità frutto della scarsa consapevolezza, nel tecnico redattore, dell'importanza di distinguere tra la collettività organizzata dei soci e le persone fisiche operanti in rappresentanza di essa – che abbia solo sottoscritto, quale socio Controparte_2
accomandatario, il contratto di utenza elettrica stipulato dalla società in accomandita, riferibile, difatti, incontestatamente, al POD 918775765 menzionato nel verbale di verifica
(non trova riscontro il diverso dato che gli appellanti credono di evincere “con estrema chiarezza” dal verbale stesso).
4. Ciò posto, e passando al tema della ricostruzione dell'entità del consumo dell'energia elettrica irregolarmente prelevata – premesso che il valore probatorio del verbale di accertamento formato dal distributore dell'energia elettrica, soggetto rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio, riveste valore probatorio privilegiato analogo a quello degli atti del pubblico ufficiale (Cass. 7075/2020) e che la società venditrice dell'energia elettrica ha il diritto di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore, meccanismo accettato consensualmente dai contraenti, salvo il diritto dell'utente di dimostrare, anche in termini presuntivi, i minori consumi effettuati nel periodo in contestazione, ad esempio con riguardo al fabbisogno di energia correlato alle specifiche attività svolte (Cass. 17401/2024) – ciò che deve osservarsi con riguardo alla concreta fattispecie è che (a) la verifica del 22.10.2013 è seguita a quella del 2010, conclusa con esito negativo, (b) i consumi rilevati dall'apparecchio misuratore dal dicembre 2010 in poi non hanno registrato spostamenti tali da far presumere che la manomissione del contatore sia avvenuta nel corso di tale intervallo di tempo e in epoca prossima al 2013, (c) l'ultima verifica ha constatato non solo la manomissione del misuratore di consumo dell'energia elettrica, ma anche l'entità dell'alterazione di funzionamento derivatane, che il tecnico verificatore ha appurato pari al - 25,00%, da intendere come rilevazione di un consumo pari al
75,00% di quello reale. 4
L'importo da addebitare al può pertanto essere determinato, con l'inevitabile CP_1 approssimazione derivante dall'utilizzo di un criterio induttivo, sulla base della tabella elaborata da Enel Distribuzione s.p.a. e allegata alla denuncia penale, considerando l'”energia fatturata”nel periodo d'interesse (kWh 242.573) come pari al 75% di quella effettivamente consumata (kWh 323.431), e quantificando quindi l'”energia da fatturare” in kWh 80.858.
L'importo pecuniario dovuto a sarà dunque calcolabile Parte_1
riducendo in proporzione al consumo di kWh 80.858 in tal modo ricostruito, la somma (euro
77.737,50) che la creditrice in monitorio ha determinato, alla stregua delle tariffe ordinariamente praticate, non contestate ex adverso, sulla base di un asserito consumo di kWh 368.053.
Il credito è così rideterminabile in euro 17.081,00, oltre interessi legali decorrenti dal
4.10.2019, data della prima notificazione del decreto ingiuntivo con contestuale messa in mora.
In tal senso dovrà essere riformata la sentenza di primo grado.
Conformemente al principio enunciato da Cass. S.U. 32061/2022, la Controparte_1
unica vera opponente, dev'essere condannata a rifondere all'altra
[...]
parte le spese dei due gradi del giudizio, da liquidarsi, in ragione del decisum e della modesta complessità della controversia, in euro 2.540,00 per il primo grado, e in euro 2.906,00 per l'appello, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
Le spese relative al rapporto processuale con “in proprio, ossia nella qualità Controparte_1 legalmente assunta” sono da compensare integralmente, essendo la posizione dello stesso, benché espressa negli atti di parte con l'anodina anzidetta dicitura, indistinguibile da quella della società da lui rappresentata.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Palermo n. 4862 del 15.12.2021, condanna Controparte_1
al pagamento, in favore della società appellante, della Controparte_1 5
somma di euro 17.081,00, oltre agli interessi legali dal 4.10.2019 al soddisfacimento del credito;
condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1
le spese del primo grado del giudizio, che liquida in complessivi euro
[...]
2.540,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.; compensa dette spese nel rapporto processuale con Controparte_1
conferma nel resto la sentenza appellata;
condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1
le spese del grado di appello, che liquida in complessivi euro 2.906,00, oltre
[...] al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.; compensa dette spese nel rapporto processuale con Controparte_1
Così deciso in Palermo il giorno 14 gennaio 2025
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo