Sentenza 28 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 28/03/2026, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00608/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00037/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 37 del 2026, proposto da
De Vivo Energie S.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Alfonso De Vivo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna - Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliata in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Nuoro n. 50;
nei confronti
AN GI & TO S.n.c., AN MO & US S.n.c., Agroma S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
1) del provvedimento prot. 34913 del 4 dicembre 2025 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna col quale questa ha denegato l’accesso agli atti richiesti con istanza assunta a protocollo con n.32627 del 14.11.2025;
2) in ogni caso di tutti gli atti e i comportamenti della p.a. presupposti, connessi e consequenziali all'istanza prodotta dalla ricorrente;
nonché
per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere ai documenti richiesti con l’istanza assunta a protocollo con n.32627 del 14.11.2025, con condanna della resistente a consentire l'esercizio da parte della ricorrente della facolta' di estrazione copia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorita di Sistema Portuale del Mare di Sardegna -Cagliari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. TI AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente DE VI ER s.r.l. operatore nel settore petrolifero, in data 5 settembre 2025 proponeva domanda concorrente rispetto all’istanza di rinnovo, ampliamento e contestuale subentro nella concessione demaniale marittima avente ad oggetto la detenzione di un’area su cui insiste un impianto carburanti nautico nel Porto di Golfo Aranci, effettuata dalla controinteressata LA OV & VA S.N.C., che con la stessa domanda richiedeva anche il “subentro” nella propria posizione concessoria della diversa LA SI & IU S.N.C.
La domanda della ricorrente veniva considerata tardiva e archiviata dall’Autorità resistente.
L’atto sfavorevole adottato dalla p.a. veniva impugnato innanzi a questo Tribunale dalla società DE VI ER (RG. 871/2025), nel corso del quale veniva adottata l’ordinanza (Sez. II, n. 328 del 13 novembre 2025) di rigetto - in punto di fumus boni juris - della misura cautelare richiesta, poi confermata anche dal Consiglio di Stato con propria ordinanza n. 389/2026.
La ricorrente. in data 14 novembre 2025, ha presentato istanza di accesso agli atti in relazione ai seguenti atti e documenti:
- Decreto n. 330 del 3 ottobre 2025 di nomina della Commissione giudicatrice;
- Note prott. 28687 e 28689 di indicazione di data e modalità di presentazione delle singole offerte;
- Domande concorrenti di tutti gli oo.ee.;
- Aggiudicazione provvisoria ed eventuale definitiva;
- Eventuale titolo concessorio
Estendendo peraltro l’istanza di ostensione “ a qualsiasi atto e/o verbale di siffatta procedura ”.
Detta richiesta è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse dall’Autorità adita sulla base delle seguenti argomentazioni:
“ la predetta istanza richiede l’ostensione di atti di una procedura dove risulta che codesta Società richiedente è stata formalmente esclusa e non risulta riammessa mediante successivo provvedimento espresso e/o giurisdizionale.
In tale situazione, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il soggetto escluso è, allo stato, estraneo alla fase procedimentale successiva e non è titolare di un interesse personale, concreto e attuale che legittimi l’accesso alla documentazione richiesta.
L’accesso documentale, infatti, può essere riconosciuto solo ove l’interesse azionato presenti i requisiti della strumentalità alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante e dell’immediatezza rispetto al contenuto degli atti, condizioni che nella fattispecie non ricorrono ”.
Con il ricorso in esame la società ricorrente ha contestato la legittimità delle anzidette argomentazioni evidenziando il suo persistente interesse all’ostensione della documentazione richiesta.
Alla camera di consiglio dell’11 marzo 2026 la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso merita accoglimento.
In linea generale il Collegio condivide le argomentazioni - come cristallizzate nella giurisprudenza richiamata dall’amministrazione - in punto di interesse all’accesso, per la quale “ Nel caso di esclusione di un candidato ad una gara ad evidenza pubblica, la successiva istanza di accesso agli atti, afferente alla documentazione degli atti di gara, è inammissibile per difetto di interesse. Infatti, lo stesso risulta, allo stato, estraneo alla conseguente procedura ad evidenza pubblica, così l’istante non ha un interesse immediato e diretto alla conoscenza della documentazione richiesta con l’accesso ” (TAR Lazio, Roma, sez. terza quater, sent. 29 maggio 2023, n. 9005).
Ritiene tuttavia che tale principio, posto a fondamento del provvedimento di diniego impugnato, non sia decisivo nella questione oggi in esame.
Il presupposto per l’applicazione di tale principio è infatti che la società sia stata esclusa, con provvedimento definitivo e non più suscettibile di contestazione in sede giurisdizionale, dal procedimento di selezione.
Nel caso che ci occupa, invece, il giudizio avverso l’esclusione è ancora in itinere , essendosi definita (seppur anche in grado d’appello) soltanto la fase cautelare del giudizio proposto dalla ricorrente avverso l’archiviazione della sua domanda, persistendo dunque, quanto meno in astratto, il suo interesse alla coltivazione del merito del giudizio con la conoscenza di tutti gli atti della procedura utili anche alla eventuale proposizione di motivi aggiunti avverso gli atti successivamente adottati dalla p.a..
Di qui, in ragione dell’infondatezza dell’unico motivo di diniego dell’istanza, l’accoglimento del ricorso e la condanna dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna – Cagliari al rilascio in favore della riorrente, entro il termine di 30 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, della documentazione richiesta.
La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna – Cagliari di provvedere al rilascio, entro il termine di 30 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, della documentazione richiesta dalla ricorrente con l’istanza del 14 novembre 2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
TI AR, Presidente, Estensore
Oscar Marongiu, Consigliere
Andrea Gana, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TI AR |
IL SEGRETARIO