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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 14/07/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 603/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott.ssa Sofia Nanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 603/2023, promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Annarita Mastromauro, (C.F. , elettivamente domiciliato come in atti. C.F._2
OPPONENTE
contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Remo Controparte_1 C.F._3
di Giacomo (C.F. ) e Luca Talucci ( ), elettivamente C.F._4 CodiceFiscale_5
domiciliato come in atti.
OPPOSTO
OGGETTO: titoli di credito- opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione d'udienza.
pagina 1 di 8
FATTO E PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 25.7.2023, , chiedeva ed otteneva il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 173/2023 (emesso in data 1.8.23, R.G. n. 391/2023), nei confronti di Parte_1
, per la somma di euro 250.000,00, (oltre alle spese processuali) a titolo di somme dovute in virtù
[...] di cambiale rilasciata nell'ambito di un complesso rapporto contrattuale ripassato tra le medesime parti, ed avente, quale oggetto principale, una cessione di una parte di credito vantato dal nei Pt_1
confronti di alcuni coeredi.
2. L'ingiunto proponeva tempestiva opposizione al suddetto decreto, chiedendone la revoca, deducendo ed eccependo - in sintesi e per quanto d'interesse:
-l'incompetenza territoriale del giudice adito, in favore del Tribunale di Roma, avuto riguardo alla necessaria applicazione dell'art. 44 della legge cambiaria al caso de quo;
-l'inesistenza di una sottesa obbligazione, trattandosi di una cambiale di favore.
2.1 Tanto premesso, l'opponente chiedeva di: “…in via preliminare ed assorbente, rilevare
l'incompetenza territoriale per le motivazioni di cui al punto n. 1 del presente atto. Laddove, invece, dovesse essere rilevata come corretta la competenza territoriale del monitorio, senza accettare il contraddittorio, si chiede, anche inaudita altera parte, di sospendere la provvisoria efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 173/2023 impugnato, per le causali di cui in narrativa;
nel merito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accogliere l'opposizione e, per l'effetto, dichiarare nullo, annullare e/o revocare il decreto impugnato per le causali di cui in narrativa. Con vittoria delle spese di lite”.
3. , nel costituirsi in giudizio, contestava la fondatezza dell'avversa opposizione, Controparte_1
controdeducendo - in sintesi e per quanto d'interesse:
a) che l''eccezione di incompetenza territoriale era da ritenersi infondata, non dovendosi applicare la legge cambiaria al caso di specie;
b) che la natura del procedimento instauratosi andava ricercata in una azione causale e non cambiaria;
c) che, invero, vi fosse un complesso rapporto contrattuale tra le medesime parti, avente ad oggetto la cessione di una parte di credito rilevante vantato dal nei confronti di alcuni coeredi (in forza Pt_1
di diverse sentenze passate in giudicato), nell'ambito del quale era stata emessa la cambiale oggetto del giudizio, quale promessa di restituzione di somme erogate;
d) che dalle scritture private stipulate dalle parti - ed in particolare dall'ultima sottoscritta in data
30.04.2018 - emergeva con tutta evidenza che la cambiale rilasciata era giustificata dalla promessa di pagina 2 di 8 remunerazione/rimborso delle somme inizialmente versate dall'opposto per l'acquisto di una parte del credito vantato dall'opponente;
e) che il titolo rilasciato non potesse considerarsi “di favore”.
3.1 Tanto premesso, l'opposto chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese di lite.
4. Successivamente al deposito delle memorie integrative, le parti, all'udienza di comparizione del
15.4.2024, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, chiedevano concordemente fissarsi udienza ex art. 281 quinquies c.p.c., con concessione dei termini ex art. 189
c.p.c.
5. Il Giudice istruttore, aderendo alla richiesta delle parti, fissava l'udienza del 3.2.2025, disponendone la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
6. La causa è quindi giunta all'odierna decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Preliminarmente occorre pronunciarsi in merito all'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dall'opponente, la quale devi ritenersi infondata, alla luce delle seguenti considerazioni.
7.1 Innanzitutto va osservato che, dalle argomentazioni espresse dalle parti nei propri scritti difensivi -e in particolare da parte opposta, la quale ha avuto premura di evidenziare, soprattutto a seguito di quanto illustrato dalla controparte, che vi fosse un complesso rapporto tra le parti scaturente da una cessione del credito -, l'azione promossa dal creditore ricorrente nei confronti del debitore deve essere qualificata come un'azione causale, e non come un'azione cambiaria.
7.2 Sul punto, come noto, “…il creditore nonché possessore del titolo ha a sua disposizione due azioni
l'una cartolare, fondata sul titolo, l'altra, causale, fondata sul rapporto sottostante in base al quale è stata assunta anche l'obbligazione cartolare: le due azioni, aventi comuni presupposti, sono tuttavia, distinte ed autonome sicché il creditore, e possessore del titolo, legato al debitore da un rapporto sottostante, può, a sua scelta, avvalersi dell'azione in concreto ritenuta più opportuna ma anche proporle cumulativamente nel medesimo giudizio in via alternativa e/o subordinata” (Tribunale
Torre Annunziata sez. III, 19/10/2022, n.2325).
7.3 Nel caso di specie, sebbene la sommarietà della fase monitoria si ritiene non abbia consentito di individuare, ab origine e con precisione, la natura dell'azione esperita dal , va ricordato che CP_1 secondo giurisprudenza di legittimità “…la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art.
183 c.p.c., può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, in quanto attinente alla medesima vicenda pagina 3 di 8 sostanziale dedotta in giudizio, e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali ( v. Cass. civ.,
Sez. Unite, 15/06/2015, n.
12310)”. Pertanto, “…la emendatio libelli è ammissibile anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo”, laddove “…il convenuto, in qualità di attore in senso sostanziale, può modificare la domanda avanzata nella fase monitoria, proponendo una domanda nuova e diversa da quella posta a fondamento del decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda
o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo, e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, la possibilità di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 cod. proc. civ (cfr.) (Cass., Sez. I, Ord., 2/03/2023, n. 6300; Cass.,
24/3/2022, n. 9633)” (cfr. Cass. civ. sez. III n. 22593/2019).
7.4 Ebbene, sulla base di quanto esposto, e qualificata l'azione del ricorrente come causale – è oltremodo evidente, con richiamo ancora ad autorevole giurisprudenza di legittimità, che, trattandosi di una domanda avente ad oggetto la restituzione di una somma liquida determinata, la competenza territoriale deve essere determinata con riferimento alla medesima “…domanda cosi come proposta, prescindendo da ogni indagine circa la relativa fondatezza nel merito (Cass. n. 8950 n. 2006). Ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 20 c.p.c. e dell'art. 1182 c.c., il forum destinatae solutionis, previsto da tale ultima disposizione, comma 3, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora, facendo riferimento alla domanda formulata dall'attore, questi abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito (Cass. n. 12455 del 2010; Cass. n. 7674 del 2005)” (cfr. Cass. Cass. Civ., Sez. VI, ord. 19 aprile 2021, n. 10279; prec. vedi anche Cass. Civ., Sez. Un., n. 17989/2016, secondo cui“Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182, comma 3, c.c., sono - agli effetti sia della mora ex art. 1219, comma 2 n. 3, c.c., sia della determinazione del "forum destinatae solutionis" ai sensi dell'art. 20, ultima parte, c.p.c. - esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità
pagina 4 di 8 sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art.
38, ultimo comma, c.p.c.”)
7.5 Del resto, già in una pronuncia più risalente, la Cassazione aveva sostenuto che “…la facoltà di scelta del foro tra quelli disgiuntamente previsti dal citato art. 20 spetta anche al creditore cambiario…” così avallando il richiamo indiretto all'art. 1182 c.c. (Cass. civ. sez. I, 02/05/1994,
n.4235).
7.6 In questi termini, l'eccezione di incompetenza va rigettata, dovendosi ritenere competente il
Giudice adito sulla scorta del criterio del domicilio del creditore quale luogo di esecuzione dell'obbligazione pecuniaria, ai sensi dell'art. 1182 c.c.
8. Passando, dunque, al merito dell'opposizione, questa risulta infondata, e deve essere rigettata per i seguenti motivi.
8.1 In primo luogo, è d'uopo precisare che l'esame nel merito della domanda non risulta precluso al
Giudicante - come invece sostenuto dall'opponente nell'ultima memoria di replica depositata - atteso che, secondo giurisprudenza di legittimità “L'art. 66 comma 3 del r.d. 14 dicembre 1933 n. 1669, il quale fa carico al portatore di cambiale, che esperisca l'azione causale, prima della prescrizione di quella cambiaria, valendosi del titolo quale prova del credito, di offrire il titolo stesso in restituzione mediante deposito in cancelleria (deposito cui può ritenersi equipollente l'inserimento del documento nel fascicolo prodotto a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo, fino a quando il debitore non ne deduca l'avvenuto ritiro), è rivolto a tutelare gli interessi del debitore convenuto, per sottrarlo al rischio di pagare una seconda volta in forza dell'azione cambiaria, e per consentirgli, in caso di adempimento o condanna all'adempimento in base al rapporto causale, di riavere la cambiale per esercitare le azioni cartolari eventualmente spettantigli (in via diretta o di regresso). L'osservanza di detto onere da parte del creditore, pertanto, non è riconducibile fra i presupposti processuali, né fra le condizioni dell'azione in senso proprio, ma attiene ai requisiti per l'esame nel merito della domanda, in relazione ad esigenze di natura disponibile del debitore medesimo, che divengono attuali solo con la conclusione del giudizio sull'azione causale. Da tanto consegue che la violazione della citata norma da parte del creditore, quale ostacolo all'esame della domanda nel senso specificato, non è rilevante
d'ufficio, ma solo su eccezione della controparte tempestivamente sollevata davanti al giudice del merito;
che, a fronte di detta eccezione, deve ritenersi consentito al creditore di provvedere all'offerta ed al deposito fino alla precisazione delle conclusioni di primo grado (o di secondo grado, se
l'eccezione sia sollevata in fase di gravame); che, infine, il creditore è dispensato dall'offerta e dal deposito qualora sopravvenga in corso di causa la prescrizione dell'azione cambiaria, implicando ciò
pagina 5 di 8 il venir meno del pericolo che il debitore sia esposto a pagare due volte” (Cassazione civile sez. un.,
25/05/1984, n.3221).
8.2 Ebbene, è del tutto evidente dall'esame degli atti che parte opponente abbia richiamato il citato articolo della legge cambiaria - e formulato dunque la relativa eccezione - solo con l'ultima memoria di replica prevista per i termini ex art. 189 c.p.c., non formulandola tempestivamente nella comparsa di risposta, né nelle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., così decadendo dalla relativa facoltà.
8.3 Quanto al merito dell'opposizione in senso stretto, si osserva quanto segue:
-risulta pacifico, dalle prospettazioni delle parti e dagli atti, che le stesse abbiano instaurato un complesso rapporto sulla base di tre scritture private stipulate tra il 2017 e il 2018;
-è pacifico, e non contestato, che le scritture avessero ad oggetto una cessione del credito vantato dal nonché la gestione della riscossione del medesimo credito nell'ambito di procedure Parte_1
esecutive pendenti o da intraprendere;
-è altresì pacifico che, né il contenuto, né le firme delle scritture sono stati disconosciuti dalle parti;
-risulta pacifico, ancora, dai documenti e dagli atti, che il abbia effettivamente erogato CP_1
somme in favore del almeno per un importo pari alla cambiale oggetto del presente Parte_1
giudizio;
-risulta, infine, pacifico che la cambiale sia stata emessa nelle more del rapporto, in conseguenza di
“pressioni” da parte del nelle more del rapporto. CP_1
8.4 Muovendo da questi presupposti, resta da verificare se la cambiale de qua, non risultando una specifica pattuizione, sia stata o meno emessa in favore del “a garanzia”, e/o quale Controparte_1
“promessa di remunerazione” delle somme versate quale cessionario del credito dell'opponente.
8.5 Sull'argomento è bene ricordare che “…l'utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento, nei rapporti tra le parti del rapporto sottostante, implica l'esercizio dell'azione causale inerente a tale rapporto (Cass. 19 luglio 2017 n. 17850) con la conseguenza secondo cui, in applicazione dell'art.
1988 cc., grava sul debitore l'onere di provare l'eventuale inesistenza di tale rapporto ovvero
l'eventuale estinzione delle obbligazioni da esso nascenti” (cfr. ancora Tribunale Torre Annunziata sez. III, 19/10/2022, n.2325, v. anche più recente Tribunale di Frosinone n. 364/2025, e Cass. Sez.
I n. 26/2017).
8.6 Ebbene, nel caso di specie, mentre parte opponente non ha dato prova idonea a soddisfare le pronunce giurisprudenziali appena richiamate (se non allegando ulteriormente alle scritture private delle e-mail di formazione unilaterale), parte opposta ha invece sufficientemente dimostrato la correlazione tra le pattuizioni contenute nelle scritture private prodotte e l'emissione della cambiale sulla quale si fonda l'odierna domanda.
pagina 6 di 8 8.7 Sempre dall'esame della documentazione offerta, risulta dirimente quanto riportato nell'accordo del
30.4.2018 in cui le parti hanno inteso far acquisire formalmente al “… Al 50% e non solo CP_1 simulatamente il credito di ”, precisando e richiamando la pattuizione secondo Parte_1 la quale, nel procedere all'acquisizione di detta percentuale di credito, al primo era stato assicurato
“…un rimborso entro il 31.12.2018 di totali euro 300.000” (cfr. pag. 4), corrispondente ai €
250,000,00, inizialmente versati (come previsto nella prima scrittura privata), unitamente ad €
50.000,00, versati successivamente (cfr. seconda scrittura). Inoltre, “..resta inteso che le prime assegnazioni e/o rimborsi dalle vendite saranno accreditate in favore di fino al Controparte_1
rientro della somma versata dallo stesso come sopra specificata;
successivamente le parti inizieranno
a dividere i proventi al 50% cadauno;
in ogni caso, intervenuta la cessione paritaria, laddove non definite tutte le esecuzioni sopra indicate entro il 30.12.20219 e non rimborsate ad
[...]
le somme versate di cui al paragrafo che precede, con decorrenza da tale data inizierà a CP_1
decorrere in suo favore una remunerazione pari al 10% annuo sulle somme residue versate in conto capitale…” così inequivocabilmente sancendosi il diritto dell'opponente a vedersi rifuse e “garantite” le somme versate nell'ambito dell'acquisto del credito.
8.8 Del resto, già nelle precedenti scritture private, e in particolare nella seconda (cfr. pag. 3-4), le parti avevano stabilito di “poter regolamentare un diverso accordo che comunque garantisca in favore di
il rimborso non inferiore della somma versata di euro 250.000,00 oltre euro Controparte_1
50.000,00”.
8.9 Appare dunque del tutto verosimile e probabile, che, tenuto conto del tenore letterale delle scritture,
l'odierno opponente abbia rilasciato la cambiale non a titolo di cortesia, quanto invece quale promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., così certificando e validando il credito posto alla base del decreto ingiuntivo.
9. In questi termini l'opposizione deve essere rigettata.
10. Per il principio di soccombenza, le spese processuali sostenute da parte opposta nel presente giudizio (da calcolarsi – quanto ai compensi - in relazione al valore della causa e tenuto conto di tutte le fasi del giudizio) vengono poste a carico dell'opponente. Si ritiene congrua l'applicazione dei valori minimi previsti dalle vigenti tabelle forensi, in considerazione della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G.
n. 603/23, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
pagina 7 di 8 1) Rigetta l'opposizione promossa da e per l'effetto conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto n. 173/2023;
2) Condanna l'opponente alla refusione delle spese di giudizio di parte opposta che si liquidano in
€ 7.052,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Sentenza resa in base al combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 quinquies c.p.c.
Ortona, 14 luglio 2025
Il Giudice O.P.
Dott.ssa Sofia Nanni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott.ssa Sofia Nanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 603/2023, promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Annarita Mastromauro, (C.F. , elettivamente domiciliato come in atti. C.F._2
OPPONENTE
contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Remo Controparte_1 C.F._3
di Giacomo (C.F. ) e Luca Talucci ( ), elettivamente C.F._4 CodiceFiscale_5
domiciliato come in atti.
OPPOSTO
OGGETTO: titoli di credito- opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione d'udienza.
pagina 1 di 8
FATTO E PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 25.7.2023, , chiedeva ed otteneva il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 173/2023 (emesso in data 1.8.23, R.G. n. 391/2023), nei confronti di Parte_1
, per la somma di euro 250.000,00, (oltre alle spese processuali) a titolo di somme dovute in virtù
[...] di cambiale rilasciata nell'ambito di un complesso rapporto contrattuale ripassato tra le medesime parti, ed avente, quale oggetto principale, una cessione di una parte di credito vantato dal nei Pt_1
confronti di alcuni coeredi.
2. L'ingiunto proponeva tempestiva opposizione al suddetto decreto, chiedendone la revoca, deducendo ed eccependo - in sintesi e per quanto d'interesse:
-l'incompetenza territoriale del giudice adito, in favore del Tribunale di Roma, avuto riguardo alla necessaria applicazione dell'art. 44 della legge cambiaria al caso de quo;
-l'inesistenza di una sottesa obbligazione, trattandosi di una cambiale di favore.
2.1 Tanto premesso, l'opponente chiedeva di: “…in via preliminare ed assorbente, rilevare
l'incompetenza territoriale per le motivazioni di cui al punto n. 1 del presente atto. Laddove, invece, dovesse essere rilevata come corretta la competenza territoriale del monitorio, senza accettare il contraddittorio, si chiede, anche inaudita altera parte, di sospendere la provvisoria efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 173/2023 impugnato, per le causali di cui in narrativa;
nel merito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accogliere l'opposizione e, per l'effetto, dichiarare nullo, annullare e/o revocare il decreto impugnato per le causali di cui in narrativa. Con vittoria delle spese di lite”.
3. , nel costituirsi in giudizio, contestava la fondatezza dell'avversa opposizione, Controparte_1
controdeducendo - in sintesi e per quanto d'interesse:
a) che l''eccezione di incompetenza territoriale era da ritenersi infondata, non dovendosi applicare la legge cambiaria al caso di specie;
b) che la natura del procedimento instauratosi andava ricercata in una azione causale e non cambiaria;
c) che, invero, vi fosse un complesso rapporto contrattuale tra le medesime parti, avente ad oggetto la cessione di una parte di credito rilevante vantato dal nei confronti di alcuni coeredi (in forza Pt_1
di diverse sentenze passate in giudicato), nell'ambito del quale era stata emessa la cambiale oggetto del giudizio, quale promessa di restituzione di somme erogate;
d) che dalle scritture private stipulate dalle parti - ed in particolare dall'ultima sottoscritta in data
30.04.2018 - emergeva con tutta evidenza che la cambiale rilasciata era giustificata dalla promessa di pagina 2 di 8 remunerazione/rimborso delle somme inizialmente versate dall'opposto per l'acquisto di una parte del credito vantato dall'opponente;
e) che il titolo rilasciato non potesse considerarsi “di favore”.
3.1 Tanto premesso, l'opposto chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese di lite.
4. Successivamente al deposito delle memorie integrative, le parti, all'udienza di comparizione del
15.4.2024, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, chiedevano concordemente fissarsi udienza ex art. 281 quinquies c.p.c., con concessione dei termini ex art. 189
c.p.c.
5. Il Giudice istruttore, aderendo alla richiesta delle parti, fissava l'udienza del 3.2.2025, disponendone la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
6. La causa è quindi giunta all'odierna decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Preliminarmente occorre pronunciarsi in merito all'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dall'opponente, la quale devi ritenersi infondata, alla luce delle seguenti considerazioni.
7.1 Innanzitutto va osservato che, dalle argomentazioni espresse dalle parti nei propri scritti difensivi -e in particolare da parte opposta, la quale ha avuto premura di evidenziare, soprattutto a seguito di quanto illustrato dalla controparte, che vi fosse un complesso rapporto tra le parti scaturente da una cessione del credito -, l'azione promossa dal creditore ricorrente nei confronti del debitore deve essere qualificata come un'azione causale, e non come un'azione cambiaria.
7.2 Sul punto, come noto, “…il creditore nonché possessore del titolo ha a sua disposizione due azioni
l'una cartolare, fondata sul titolo, l'altra, causale, fondata sul rapporto sottostante in base al quale è stata assunta anche l'obbligazione cartolare: le due azioni, aventi comuni presupposti, sono tuttavia, distinte ed autonome sicché il creditore, e possessore del titolo, legato al debitore da un rapporto sottostante, può, a sua scelta, avvalersi dell'azione in concreto ritenuta più opportuna ma anche proporle cumulativamente nel medesimo giudizio in via alternativa e/o subordinata” (Tribunale
Torre Annunziata sez. III, 19/10/2022, n.2325).
7.3 Nel caso di specie, sebbene la sommarietà della fase monitoria si ritiene non abbia consentito di individuare, ab origine e con precisione, la natura dell'azione esperita dal , va ricordato che CP_1 secondo giurisprudenza di legittimità “…la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art.
183 c.p.c., può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, in quanto attinente alla medesima vicenda pagina 3 di 8 sostanziale dedotta in giudizio, e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali ( v. Cass. civ.,
Sez. Unite, 15/06/2015, n.
12310)”. Pertanto, “…la emendatio libelli è ammissibile anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo”, laddove “…il convenuto, in qualità di attore in senso sostanziale, può modificare la domanda avanzata nella fase monitoria, proponendo una domanda nuova e diversa da quella posta a fondamento del decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda
o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo, e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, la possibilità di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 cod. proc. civ (cfr.) (Cass., Sez. I, Ord., 2/03/2023, n. 6300; Cass.,
24/3/2022, n. 9633)” (cfr. Cass. civ. sez. III n. 22593/2019).
7.4 Ebbene, sulla base di quanto esposto, e qualificata l'azione del ricorrente come causale – è oltremodo evidente, con richiamo ancora ad autorevole giurisprudenza di legittimità, che, trattandosi di una domanda avente ad oggetto la restituzione di una somma liquida determinata, la competenza territoriale deve essere determinata con riferimento alla medesima “…domanda cosi come proposta, prescindendo da ogni indagine circa la relativa fondatezza nel merito (Cass. n. 8950 n. 2006). Ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 20 c.p.c. e dell'art. 1182 c.c., il forum destinatae solutionis, previsto da tale ultima disposizione, comma 3, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora, facendo riferimento alla domanda formulata dall'attore, questi abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito (Cass. n. 12455 del 2010; Cass. n. 7674 del 2005)” (cfr. Cass. Cass. Civ., Sez. VI, ord. 19 aprile 2021, n. 10279; prec. vedi anche Cass. Civ., Sez. Un., n. 17989/2016, secondo cui“Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182, comma 3, c.c., sono - agli effetti sia della mora ex art. 1219, comma 2 n. 3, c.c., sia della determinazione del "forum destinatae solutionis" ai sensi dell'art. 20, ultima parte, c.p.c. - esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità
pagina 4 di 8 sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art.
38, ultimo comma, c.p.c.”)
7.5 Del resto, già in una pronuncia più risalente, la Cassazione aveva sostenuto che “…la facoltà di scelta del foro tra quelli disgiuntamente previsti dal citato art. 20 spetta anche al creditore cambiario…” così avallando il richiamo indiretto all'art. 1182 c.c. (Cass. civ. sez. I, 02/05/1994,
n.4235).
7.6 In questi termini, l'eccezione di incompetenza va rigettata, dovendosi ritenere competente il
Giudice adito sulla scorta del criterio del domicilio del creditore quale luogo di esecuzione dell'obbligazione pecuniaria, ai sensi dell'art. 1182 c.c.
8. Passando, dunque, al merito dell'opposizione, questa risulta infondata, e deve essere rigettata per i seguenti motivi.
8.1 In primo luogo, è d'uopo precisare che l'esame nel merito della domanda non risulta precluso al
Giudicante - come invece sostenuto dall'opponente nell'ultima memoria di replica depositata - atteso che, secondo giurisprudenza di legittimità “L'art. 66 comma 3 del r.d. 14 dicembre 1933 n. 1669, il quale fa carico al portatore di cambiale, che esperisca l'azione causale, prima della prescrizione di quella cambiaria, valendosi del titolo quale prova del credito, di offrire il titolo stesso in restituzione mediante deposito in cancelleria (deposito cui può ritenersi equipollente l'inserimento del documento nel fascicolo prodotto a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo, fino a quando il debitore non ne deduca l'avvenuto ritiro), è rivolto a tutelare gli interessi del debitore convenuto, per sottrarlo al rischio di pagare una seconda volta in forza dell'azione cambiaria, e per consentirgli, in caso di adempimento o condanna all'adempimento in base al rapporto causale, di riavere la cambiale per esercitare le azioni cartolari eventualmente spettantigli (in via diretta o di regresso). L'osservanza di detto onere da parte del creditore, pertanto, non è riconducibile fra i presupposti processuali, né fra le condizioni dell'azione in senso proprio, ma attiene ai requisiti per l'esame nel merito della domanda, in relazione ad esigenze di natura disponibile del debitore medesimo, che divengono attuali solo con la conclusione del giudizio sull'azione causale. Da tanto consegue che la violazione della citata norma da parte del creditore, quale ostacolo all'esame della domanda nel senso specificato, non è rilevante
d'ufficio, ma solo su eccezione della controparte tempestivamente sollevata davanti al giudice del merito;
che, a fronte di detta eccezione, deve ritenersi consentito al creditore di provvedere all'offerta ed al deposito fino alla precisazione delle conclusioni di primo grado (o di secondo grado, se
l'eccezione sia sollevata in fase di gravame); che, infine, il creditore è dispensato dall'offerta e dal deposito qualora sopravvenga in corso di causa la prescrizione dell'azione cambiaria, implicando ciò
pagina 5 di 8 il venir meno del pericolo che il debitore sia esposto a pagare due volte” (Cassazione civile sez. un.,
25/05/1984, n.3221).
8.2 Ebbene, è del tutto evidente dall'esame degli atti che parte opponente abbia richiamato il citato articolo della legge cambiaria - e formulato dunque la relativa eccezione - solo con l'ultima memoria di replica prevista per i termini ex art. 189 c.p.c., non formulandola tempestivamente nella comparsa di risposta, né nelle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., così decadendo dalla relativa facoltà.
8.3 Quanto al merito dell'opposizione in senso stretto, si osserva quanto segue:
-risulta pacifico, dalle prospettazioni delle parti e dagli atti, che le stesse abbiano instaurato un complesso rapporto sulla base di tre scritture private stipulate tra il 2017 e il 2018;
-è pacifico, e non contestato, che le scritture avessero ad oggetto una cessione del credito vantato dal nonché la gestione della riscossione del medesimo credito nell'ambito di procedure Parte_1
esecutive pendenti o da intraprendere;
-è altresì pacifico che, né il contenuto, né le firme delle scritture sono stati disconosciuti dalle parti;
-risulta pacifico, ancora, dai documenti e dagli atti, che il abbia effettivamente erogato CP_1
somme in favore del almeno per un importo pari alla cambiale oggetto del presente Parte_1
giudizio;
-risulta, infine, pacifico che la cambiale sia stata emessa nelle more del rapporto, in conseguenza di
“pressioni” da parte del nelle more del rapporto. CP_1
8.4 Muovendo da questi presupposti, resta da verificare se la cambiale de qua, non risultando una specifica pattuizione, sia stata o meno emessa in favore del “a garanzia”, e/o quale Controparte_1
“promessa di remunerazione” delle somme versate quale cessionario del credito dell'opponente.
8.5 Sull'argomento è bene ricordare che “…l'utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento, nei rapporti tra le parti del rapporto sottostante, implica l'esercizio dell'azione causale inerente a tale rapporto (Cass. 19 luglio 2017 n. 17850) con la conseguenza secondo cui, in applicazione dell'art.
1988 cc., grava sul debitore l'onere di provare l'eventuale inesistenza di tale rapporto ovvero
l'eventuale estinzione delle obbligazioni da esso nascenti” (cfr. ancora Tribunale Torre Annunziata sez. III, 19/10/2022, n.2325, v. anche più recente Tribunale di Frosinone n. 364/2025, e Cass. Sez.
I n. 26/2017).
8.6 Ebbene, nel caso di specie, mentre parte opponente non ha dato prova idonea a soddisfare le pronunce giurisprudenziali appena richiamate (se non allegando ulteriormente alle scritture private delle e-mail di formazione unilaterale), parte opposta ha invece sufficientemente dimostrato la correlazione tra le pattuizioni contenute nelle scritture private prodotte e l'emissione della cambiale sulla quale si fonda l'odierna domanda.
pagina 6 di 8 8.7 Sempre dall'esame della documentazione offerta, risulta dirimente quanto riportato nell'accordo del
30.4.2018 in cui le parti hanno inteso far acquisire formalmente al “… Al 50% e non solo CP_1 simulatamente il credito di ”, precisando e richiamando la pattuizione secondo Parte_1 la quale, nel procedere all'acquisizione di detta percentuale di credito, al primo era stato assicurato
“…un rimborso entro il 31.12.2018 di totali euro 300.000” (cfr. pag. 4), corrispondente ai €
250,000,00, inizialmente versati (come previsto nella prima scrittura privata), unitamente ad €
50.000,00, versati successivamente (cfr. seconda scrittura). Inoltre, “..resta inteso che le prime assegnazioni e/o rimborsi dalle vendite saranno accreditate in favore di fino al Controparte_1
rientro della somma versata dallo stesso come sopra specificata;
successivamente le parti inizieranno
a dividere i proventi al 50% cadauno;
in ogni caso, intervenuta la cessione paritaria, laddove non definite tutte le esecuzioni sopra indicate entro il 30.12.20219 e non rimborsate ad
[...]
le somme versate di cui al paragrafo che precede, con decorrenza da tale data inizierà a CP_1
decorrere in suo favore una remunerazione pari al 10% annuo sulle somme residue versate in conto capitale…” così inequivocabilmente sancendosi il diritto dell'opponente a vedersi rifuse e “garantite” le somme versate nell'ambito dell'acquisto del credito.
8.8 Del resto, già nelle precedenti scritture private, e in particolare nella seconda (cfr. pag. 3-4), le parti avevano stabilito di “poter regolamentare un diverso accordo che comunque garantisca in favore di
il rimborso non inferiore della somma versata di euro 250.000,00 oltre euro Controparte_1
50.000,00”.
8.9 Appare dunque del tutto verosimile e probabile, che, tenuto conto del tenore letterale delle scritture,
l'odierno opponente abbia rilasciato la cambiale non a titolo di cortesia, quanto invece quale promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., così certificando e validando il credito posto alla base del decreto ingiuntivo.
9. In questi termini l'opposizione deve essere rigettata.
10. Per il principio di soccombenza, le spese processuali sostenute da parte opposta nel presente giudizio (da calcolarsi – quanto ai compensi - in relazione al valore della causa e tenuto conto di tutte le fasi del giudizio) vengono poste a carico dell'opponente. Si ritiene congrua l'applicazione dei valori minimi previsti dalle vigenti tabelle forensi, in considerazione della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G.
n. 603/23, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
pagina 7 di 8 1) Rigetta l'opposizione promossa da e per l'effetto conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto n. 173/2023;
2) Condanna l'opponente alla refusione delle spese di giudizio di parte opposta che si liquidano in
€ 7.052,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Sentenza resa in base al combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 quinquies c.p.c.
Ortona, 14 luglio 2025
Il Giudice O.P.
Dott.ssa Sofia Nanni
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