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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 194/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MURONE SALVATORE, Presidente
AR AN, Relatore
GIOIA GIOVANNA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1475/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Campania E Calabria-Um-Sot Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MTQ180011361U IMPOSTA UNICA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: vedi verbale in atti. Resistente: vedi verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in segreteria in data 18 aprile 2024, il sig. Ricorrente_1 - C.F. CF_Ricorrente_1 - nato a [...] il Data nascita_1, residente a [...](Va) Indirizzo_1 n. 9/Q int. 7, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura in calce, dall'Avv. Difensore_2 del Foro di Milano - C.F. CF_Difensore_2 - e dall'Avv. Difensore_1 del Foro di Busto Arsizio
- C.F. CF_Difensore_1 - agendo nei riguardi UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA CALABRIA SEDE DI CATANZARO, proponeva opposizione avverso l'AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MTQ180011361U, emesso dall'ufficio in oggetto ricevuto in data 28.10.2023 ed avente ad oggetto l'Imposta Unica relativa all'annualità 2018 per gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro di cui all'art. 1, comma 646 – lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
Nello specifico, l'Ufficio dei Monopoli notificava l'Avviso di Accertamento in questione all'odierno ricorrente in qualità di titolare/rappresentante legale dell'esercizio denominato “Associazione_1” ubicato in – 88838 – Mesoraca (KR) Indirizzo_3, partita iva P.IVA_1. Secondo la ricostruzione fornita dell'Ufficio dei Monopoli, il sig. Ricorrente_1 avrebbe messo a disposizione dei frequentatori del “Associazione_1”, n. 2 PC, entrambi dotati di monitor, tastiere, hard disk e mouse, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco, idonei a consentire l'accesso alle piattaforme di gioco a distanza in modalità on-line, videolottery e scommesse sportive. Durante le operazioni di verifica fiscale, iniziate il giorno 07.11.2019, riportate nel PVC Prot. N. 9120 (vedi in allegato), i funzionari dell'ADM avevano proceduto al sequestro amministrativo degli apparecchi come in precedenza appena descritti, nominando il sig. Ricorrente_1 custode degli stessi, e contestato l'omesso versamento dell'imposta unica sulle scommesse dovuta in ragione della detenzione e messa in funzione di apparecchi da divertimento non collegati alla rete statale di raccolta del gioco.
Nel PVC in questione, la quantificazione dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998 n.
504, per il periodo 2018/20219, veniva eseguita in ragione di un'aliquota di prelievo del 6 per cento su un imponibile medio forfettario giornaliero di €. 3.000,00, secondo la previsione dell'art. 1, comma 646 della legge 190/2014, per 365 giorni di presunta operatività dei videoterminali.
Conseguentemente, per i due apparecchi-PC (Modello ACER e Modello MSI-6650) veniva conteggiata un'imposta unica di €. 65.700,00 cadauno, per totali €. 131.400,00. Veniva - altresì - applicata la sanzione complessiva di €. 210.240,00 pari al 160 % del tributo asseritamente evaso.
Con il successivo avviso di accertamento n. MTQ180011361U, oggetto della presnete impugnazione - l'Ufficio dei Monopoli, seguendo il medesimo meccanismo di calcolo indicato nel PVC, chiedeva allo Ricorrente_1 il pagamento dell'imposta unica – limitatamente al periodo d'imposta 2018 (segnatamente per numero 54 giorni, dal 07.11.2018 al 31.12.2018) – quantificandola in complessivi €. 9.720,00, oltre interessi di €.
1.830,02, irrogando la sanzione di €. 15.552,00 pari al 160 % del tributo asseritamente evaso.
Tanto premesso, il ricorrente proponeva opposizione avverso il detto avviso di accertamento, rilevando quanto segue.
La fattispecie in esame era intanto inquadrabile nella disciplina contenuta nell'art. 38 del c.c. secondo il quale per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione non riconosciuta rispondono tanto l'associazione con il proprio fondo che personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione medesima.
Le condizioni necessarie affinché sorga la responsabilità personale e solidale, prevista ex art. 38 c.c., in capo agli amministratori delle associazioni non riconosciute, per le obbligazioni fiscali facenti capo all'ente, sono state precisate dai Giudici di legittimità, i quali hanno ritenuto che la responsabilità di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta, non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi.
Tale responsabilità non concerne - neppure in parte - un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione, con la conseguenza che l'obbligazione - avente natura solidale, di colui che ha agito per essa - è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, assimilabili alla fideiussione (cfr., ex plurimis, Cass. 25748/08, 29733/11). La Corte di Cassazione, V sezione Tributaria, con sentenza n. 20485 del 6 settembre 2013, ha stabilito l'importante principio secondo il quale i soci delle associazioni culturali non sono responsabili dei debiti dell'ente anche se sono componenti del Consiglio Direttivo, a condizione che non abbiano operato (vedi ricorso in atti).
La ratio della previsione di una responsabilità personale e solidale, in aggiunta a quella del fondo comune, delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, è volta a contemperare l'assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell'ente, con le esigenze di tutela dei creditori (che abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio di dette persone), e trascende, pertanto, la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell'ambito della compagine sociale, ricollegandosi piuttosto ad una concreta ingerenza dell'agente nell'attività dell'ente (Cass. 5746/07).
Ne deve conseguire che, chi invoca in giudizio tale responsabilità – personale e solidale – ha l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla - mera - carica rivestita all'interno dell'ente (cfr., ex plurimis, Cass. 26290/07, 25748/08) e tale principio è ormai applicabile anche ai debiti di natura tributaria (cfr. Cass. 16344/08, 19486/09).
La sola circostanza di detenere una carica sociale non involge la corresponsabilità per i debiti dell'ente.
L'Amministrazione finanziaria che invoca in giudizio tale responsabilità ha- dunque - l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la sola prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente.
Nel caso in esame, precisava il ricorrente che egli non aveva di certo gestito in prima persona l'esercizio denominato “Associazione_1 ”, rivestendo la carica meramente formale di Presidente dell'Associazione, tanto è vero che il ricorrente si è trasferito in località Varese dove vive e lavora, e comunque l'UFFICIO DEI MONOPOLI ha omesso di esplicitare in motivazione dell'atto impositivo (presupposti di fatto e ragioni giuridiche) uno specifico accertamento probatorio indispensabile per l'attivazione della responsabilità ex art. 38 c.c.
Appare evidente che per le obbligazioni tributarie, questa “presunzione” non può essere una “presunzione legale relativa”, né tanto meno una “presunzione assoluta”, ma costituisce una mera “presunzione semplice”, che deve essere pertanto avvalorata dall'Ufficio con elementi “gravi precisi e concordanti” debitamente illustrati nell'avviso di accertamento.
Sussiste, quindi, un preciso onere a carico dell'Ufficio di procedere ad uno “specifico accertamento probatorio”, da effettuarsi nell'avviso di accertamento in merito all'individuazione soggettiva del responsabile in solido ex art. 38 c.c., dal quale l'Ente impositore non può prescindere, se vuole rivolgere la “pretesa impositiva” anche contro l'obbligato in solido ex art.38 c.c.. Nel caso de quo, l'UFFICIO DEI MONOPOLI - al contrario - aveva emesso un avviso di accertamento privo di qualsivoglia “specifico accertamento probatorio” idoneamente motivato in merito alla qualità di “obbligato in solido ex art.38 c.c.” dell'odierno ricorrente.
Per quanto detto, l'avviso di accertamento impugnato va dichiarato nullo, invalido ed inefficace perché palesemente carente di motivazione sul punto. In caso contrario, si dovrebbe accettare la paradossale conclusione che, solo per il diritto tributario, sussiste un'“automatica” responsabilità solidale ex art.38 c.c. direttamente in capo al Presidente dell'associazione, nonostante il contrario significato letterale della norma e la contraria giurisprudenza della Cassazione civile.
Per il medesimo motivo, eccepova la carenza di legittimazione passiva in capo al sig. Ricorrente_1, avendo l'ufficio notificato l'atto impositivo impugnato senza uno “specifico accertamento probatorio”, da effettuarsi nell'avviso di accertamento, in merito all'individuazione soggettiva del responsabile in solido ex art. 38 c.c..
Sotto differente profilo, aggiungva che - durante l'accesso del 07.11.2019, presso la sede del “
Associazione_1” - i funzionari dell'ADM avevano semplicemente accertato, accedendo alla cronologia dei due PC in questione (modello ACER e modello MSI-6650) che erano stati eseguiti accessi a siti di giochi on-line con vincite in denaro, videolottery e scommesse sportive. Ma, a ben vedere, tale circostanza non era per nulla è idonea a provare che i predetti strumenti informatici fossero stati effettivamente utilizzati per effettuare giochi on-line con vincite in denaro, videolottery e scommesse sportive e ciò perchè accedere ad un sito internet non implica necessariamente utilizzare il servizio offerto. Anche per il predetto motivo, l'avviso di accertamento in questione è nullo e comunque va annullato perché non fornisce la prova dei fatti sui quali si fonda.
Nell'avviso di accertamento impugnato viene - altresì - contestata la circostanza che i due videoterminali in oggetto, idonei a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non fossero collegati alla rete statale di raccolta del gioco.
Invero, la sopra esposta circostanza, concernente l'omesso collegamento alla rete statale, riportata dagli accertatori, è da ritenersi assolutamente lecita e corretta laddove si consideri che il sig. Ricorrente_1 non ha mai operato nessuna offerta di gioco ai soci del “Associazione_1”: infatti, i due PC – modello ACER e modello MSI-6650 – venivano messi a disposizione dei soci per fini perfettamente leciti ed
è palesemente ingiusto che il ricorrente vanga considerato responsabile dell'uso (eventualmente improprio e comunque non provato dagli accertatori come più sopra detto) fatto dei due apparecchi informatici.
L'avviso di accertamento in questione - aggiungeva era nullo anche per gli ulteriori , seguenti motivi.
L'atto non riportava assolutamente quali fossero le irregolarità riscontrate sui due PC sottoposti a sequestro e veniva solamente indicato che la loro presenza all'interno del “CIRCOLO” violava il precetto di cui all'art. 110 del TULPS.
Nel caso di specie, venivano rinvenuti - all'interno di un “CIRCOLO” privato - due PC a navigazione libera, utilizzati solo dai soci del circolo che, per sua costituzione giuridica, è anche internet point. Quindi i due PC potevano essere certamente allocati all'interno del circolo e consentire la libera navigazione ai soci e, certamente, non è compito del presidente del “CIRCOLO” dover sindacare sui siti visitati dai soci.
Ne consegue che la contestata violazione dell'art. 110 TULPS era - a suo modo di vedere - del tutto priva di fondamento.
Era - altresì - priva di fondamento anche la norma presa a riferimento dall'ufficio per la richiesta dell'imposta unica, norma che non può essere applicata al caso di specie.
Il D.L. 504/98 – che ha istituito l'Imposta Unica – si applica ed ha ad oggetto esclusivamente i concorsi a pronostici e le scommesse di qualunque tipo e relativi ad eventi.
Affinché si possa configurare l'attività di accettazione di puntate su concorsi a pronostici e scommesse, bisogna che le puntate siano fatte su eventi che abbiamo le caratteristiche dei concorsi a pronostici: i concorsi a pronostico sono il Superenalotto, il lotto, il totogol e concorsi similari.
Per scommessa a quota fissa si intende la giocata per la quale la somma di denaro da riscuotere, in caso di vincita, è previamente concordata e il rapporto rappresenta un contratto che viene stipulato tra chi tiene il banco ed il giocatore, per effetto del quale, a fronte di un pagamento di un importo in denaro proposto dallo scommettitore, l'altra parte si impegna a corrispondere allo scommettitore una somma in denaro in base alla quota della puntata al verificarsi di un determinato evento predefinito ed inserito nel palinsesto.
Tale contratto si perfeziona quando gli scommettitori propongono la propria posta sull'evento prescelto per il quale il concessionario, o comunque il tenutario del banco, ha reso note le proprie quote sugli eventi in palinsesto sui quali accetta il gioco mediante pubblicazioni distribuite ed informazioni video diffuse all'interno del punto vendita.
Orbene, se quello sopra delineato è il campo applicativo del D.L.gs 504/1998, e quelle sopra descritte sono le definizioni di concorsi a pronostici e scommesse, non si vede come la lett. b) del comma 646 – L. 190/2014 – possa trovare applicazione in caso di apparecchi – i due PC asseritamente ritenuti irregolari dagli accertatori – che non è stato provato servissero ad effettuare concorsi a pronostici e scommesse a quota fissa (vedi, in tal senso, il contenuto del ricorso introduttivo in atti).
La Corte Costituzionale con la sentenza nr. 27 del 2018, ha specificato quali sono gli elementi che devono essere presenti affinché una determinata attività possa profilarsi come attività di accettazione di scommesse specificando che: per potersi profilare la gestione di un'attività di scommesse il titolare della ricevitoria deve svolgere un'attività di “gestione” attraverso la propria organizzazione imprenditoriale, assicurare la disponibilità di locali idonei alla ricezione della proposta, occuparsi della trasmissione al bookmaker dell'accettazione della scommessa, occuparsi dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincite, secondo le procedure ed istruzioni fornite dal bookmaker.
Tali elementi configurano quell'attività di “gestione” delle scommesse che costituisce il presupposto dell'imposizione”.
Pertanto, quando sia presente l'attività di “gestione” delle scommesse per bookmaker priva di concessione – attività che dovrà essere l'Ufficio a provare rigorosamente in sede di accertamento – allora il Contribuente potrà essere ritenuto soggetto passivo d'imposta.
Alla luce di quanto sopra detto, l'ufficio dei monopoli di Catanzaro, anziché applicare l'Art. 39 QUATER comma 4 dl 269/2003, che disciplina il prelievo unico erariale sul gioco attraverso apparecchi, applica il D.
L. 504/98 che regola la differente imposta unica sui concorsi a pronostici e sulle scommesse (vedi ricorso).
Ed invero, attraverso gli apparecchi rinvenuti non era possibile effettuare puntate su concorsi a pronostici e scommesse.
Gli apparecchi consentivano di accedere a servizi di ricariche telefoniche, a servizi di e-commerce a servizi di social network, oltre che a giochi promozionali.
Questi ultimi sono dei giochi di aleatorietà o abilità, consistenti in combinazioni predeterminati che si basano o solo sull'aleatorietà, oppure anche sull'abilità del giocatore, il quale ripete sistematicamente la giocata, senza che la stessa sia prevista dai palinsesti dei concorsi a pronostici o scommesse.
Al contrario, per poter accedere al gioco di concorsi a pronostici e scommesse, il giocatore ha bisogno di un intermediario che lo faccia accedere al gioco, ossia c'è bisogno di un soggetto che faccia da intermediario tra il bookmakers e lo scommettitore.
Se quello sopra delineato è il campo applicativo del D.L.gs 504/1998, e quelle sopra descritte sono le definizioni di concorsi a pronostici e scommesse, non si vede come la lett. b) art. 1 comma 646 della L.
190/2014 possa trovare applicazione in caso di apparecchi che offrono solo giochi promozionali.
Ed invero, mentre per i primi l'imposta da riscuotere viene regolata dalla lett. a) del comma 646 L. 190/2014
e segue le regole dell'art.39 QUATER comma 4 dl 269/2003, per i secondi si indica di applicare il D.L.
504/1998, per poter tassare l'attività esercitata.
Che il D.L. 504/98 possa trovare applicazione solo ai concorsi a pronostici e scommesse lo ha stabilito in maniera chiara anche la direzione generale AAMS, con la comunicazione del 07/06/2012 prot. n. 763.
Per come strutturato il D.L. 504/98, per poter determinare l'imposta unica da versare, si deve fare riferimento ed individuare in maniera analitica e certa la base imponibile sulla quale si deve eseguire il calcolo dell'imposta da versare.
La base imponibile sulla quale determinare l'imposta, per come è previsto dall'art. 2 del D.L. 504/98, si deve determinare sulla base della somma corrisposta dal giocatore, al netto dei diritti fissi e compensi dovuti ai ricevitori, pertanto, la norma impone all'ente accertatore di quantificare la base imponibile, prima di emettere la quantificazione dell'imposta unica.
E l'art. 4 del D.L. 504/98, dopo aver specificato minuziosamente quali sono gli eventi da individuare per poter calcolare l'imposta unica, indica per ogni evento individuato la base imponibile sulla quale calcolare l'imposta unica.
Nel caso de quo, il calcolo dell'imposta asseritamente evasa, andava fatto con i criteri di cui all'art. 39 QUATER comma 4 D.L. 269/2003, perché i PC - oltre ad offrire la possibilità di poter effettuare ricariche telefoniche - offrivano parimenti anche la possibilità di accedere ad un sito e-commerce, a social network, ed inoltre davano la sola possibilità di accedere a giochi promozionali, nulla di più.
In definitiva, l'avviso di accertamento andava allora annullato per errata applicazione della legge di riferimento, in quanto nel caso di specie non è possibile applicare il D.L. 504/98 poichè il comma 646 alla lett. b) dell'art. 1 L. 190/2014, richiamato dall'ente impositore per l'applicazione della sanzione tributaria,
DIFETTA DI TUTTI GLI ELEMENTI COSTITUTIVI RICHIESTI E PREVISTI dal D.L. 504/98, sia in termini formali che in termini sostanziali.
La disciplina che poteva essere applicata, si ripete, era quella contenuta dall'art. 39 QUATER comma 4 D.
L. 269/2003.
L'avviso di accertamento impugnato non dimostrava affatto che gli apparecchi fossero idonei alla vincita in denaro.
Gli apparecchi, considerati irregolari, che sono soggetti al pagamento del PREU, cioè al prelievo unico erariale, sono solo quelli che danno direttamente vincite in denaro, come previsto dall'Art. 39 QUATER comma 2 e 4 dl 269/2003, il cui comma 2 recita: “ Il prelievo erariale unico è dovuto anche sulle somme giocate tramite apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d'azzardo, privi del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, nonché tramite apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo.
Da questa norma, si desume che la pretesa dell'Ufficio dei Monopoli non ha fondamento non avendo dimostrato che gli apparecchi erogavano vincite in denaro.
Il solo verbale di sequestro, non è idoneo a dimostrare l'irregolarità degli apparecchi, o il fatto che questi davano vincite in denaro: andava fatto un approfondimento tecnico, che solo GE era in grado di effettuare.
L'ADM per poter dimostrare tecnicamente che i due PC erano irregolari, e che soprattutto erogavano vincite in denaro, ma avrebbe dovuto far effettuare a GE apposita perizia tecnica.
Gli apparecchi idonei a consentire le vincite in denaro sono quelli che erogano direttamente il denaro.
Infatti, a norma dell'art. 110 TULPS, sono “apparecchi idonei al gioco lecito, quelli collegati alla rete telematica statale, che si attivano con l'introduzione di una moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico, che insieme con l'elemento aleatorio, hanno presenti anche elementi di abilità, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di 4 secondi e distribuiscono premi in denaro, ciascuna non superiore ai 100 euro distribuiti direttamente dalla macchina.” La circostanza dell'esercizio del gioco con vincite in denaro non poteva pertanto ritenersi presunta.
Pertanto, l'Ente impositore ha applicato in modo errato la normativa violando l'art. 9 della L. 689/81, non considerando il comma 9 dell'art. 110 del TULPS, quale norma applicabile.
La differenza tra gli apparecchi disciplinati dall'art. 110 del TULPS, e quelli previsti dal D.P.R. 430/2001, consiste nel fatto che i primi danno VINCITA IN DENARO, i secondi non la danno.
Per poter affermare che un apparecchio, previsto e disciplinato dal D.P.R. 430/2001, è irregolare, bisogna che venga dimostrato che lo stesso appartenga alla categoria di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del TULPS, ma soprattutto è necessario che venga dimostrato che lo stesso dia vincite in denaro.
Anche nel caso in cui l'ente impositore avesse applicato l'art. 39 QUATER comma 4 D.L. 269/2003, anziché il D.L. 504/98, l'avviso di accertamento sarebbe stato affetto da irregolarità, a causa della mancata quantificazione del volume delle giocate prodotte dell'apparecchio sottoposto a sequestro, attraverso la lettura dei contatori di gioco.
L'avviso di accertamento viene emesso SENZA EFFETTUARE LA LETTURA DEI CONTATORI, come invece prescrive la legge (vedi, in tal senso, il contenuto del ricorso introduttivo in atti).
L'avviso di accertamento impugnato andava inoltre annullato per carenza assoluta di motivazione, stante la mera ed acritica trasposizione in esso del p.v.c.; concludeva - pertanto - nei termini di cui in premessa, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Si costituiva in giudizio l'ente resistente, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'avviso di accertamento impugnato, con vittoria delle spese di lite.
La Corte, all'udienza interlocutoria del 2 luglio 2025, rigettava l'istanza di sospensione, non ricorrendovi i necessari presupposti di legge e la causa veniva differita per la trattazione del merito della controversia all'udienza del 14 gennaio 2026 ed ivi effettivamente decisa, con lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va dunque rigettato.
Innanzutto, quanto al profilo riguardante la responsabilità dell'odierno ricorrente - asseritamente solo presuntiva in difetto di ulteriori specificici accertamenti sul punto - va osservato che il ricorrente non può essere ritenuto il mero rappresentante legale dell'esercizio di riferimento, atteso che - per come emerge dallo stesso verbale di sequestro del 07.11.2019, rivestito da fede privilegiata e mai impugnato con querela di falso, lo stesso era presente al momento dell'ingresso nel circolo “Associazione_1” ed allo stesso era stato stato affidato in custodia giudiziale il pc sequestrato. La predetta circostanza è la prova che il sig. Ricorrente_1, oltre a rivestire la carica di Presidente del circolo “Associazione_1”, con tutte le conseguenze di legge che ne derivano, gestiva materialmente il circolo con la messa a disposizione del pc per il gioco on line, senza alcuna autorizzazione, non potendo affatto ritenersi e - la parte non ha mai, tantomeno in loco, sollevato alcuna obiezione al riguardo - detta presenza fosse solo occasionale e momentanea, stante il comportamento concludente assunto sul posto dal ricorrente odierno.
Per ciò che riguarda l'eccezione con la quale si era affermato che: “i funzionari dell'ADM hanno semplicemente accertato, accedendo alla cronologia dei due PC in questione (modello ACER e modello MSI-6650) che erano stati eseguiti accessi a siti di giochi on-line con vincite in denaro, videolottery e scommesse sportive. Ma, a ben vedere, tale circostanza non è idonea a provare che i predetti strumenti informatici siano stati effettivamente utilizzati per effettuare giochi on-line con vincite in denaro, videolottery e scommesse sportive: accedere ad un sito internet non implica necessariamente utilizzare il servizio ivi offerto. Quindi i due PC potevano essere certamente allocati all'interno del circolo e consentire la libera navigazione ai soci e, certamente, non è compito del presidente del “Circolo” dover sindacare sui siti visitati dai soci”, è al contrario pacifico in atti che - nel caso specifico - vi era un computer messo a disposizione della clientela per il gioco on line.
Le funzionalità offerte dal personal computer de quo risultavano - quindi - idonee a consentire e agevolare la creazione di punti fisici volti alla raccolta di gioco a distanza ovvero a consentire agli utenti, attraverso la connessione telematica, di giocare su piattaforme di gioco.
Nel caso di specie - come risulta dal verbale redatto dagli agenti operanti, che, si ribadisce, costituisce atto pubblico e fa piena prova di quanto ivi accertato, fino a querela di falso - la messa a disposizione dei soci di n. 1 pc, idoneo a consentire l'accesso a siti di giochi sia autorizzati che non autorizzati, integra pienamente sia il divieto di cui al citato art. 5 della convenzione di concessione sia le disposizioni dell'art. 7, comma 3- quater del DL 158/2012. L'ampia formulazione della norma di cui all'art. 7, comma 3 – quater del D.L.
158/2012 e, in particolare l'utilizzo dell'espressione “apparecchiature” che consentano “la connessione telematica” trova la sua verosimile ragione giustificatrice nella rapida e continua evoluzione del settore, che avrebbe reso ben presto obsoleta un'elencazione in positivo delle caratteristiche degli apparecchi vietati.
La disposizione rappresenta, quindi una norma di “chiusura” volta a sanzionare la messa a disposizione di tutti i dispositivi elettronici che siano in concreto utilizzati per il gioco on line e ciò al fine di evitare “vuoti sanzionatori” in un settore in rapida evoluzione (così, condivisibilmente, all'interno delle controdeduzioni in atti).
Per ciò che riguarda l'eccezione con la quale si afferma :” Il D.L. 504/98 – che ha istituito l'Imposta Unica – si applica ed ha ad oggetto esclusivamente i concorsi a pronostici e le scommesse di qualunque tipo e relativi ad eventi. [….] Orbene, se quello sopra delineato è il campo applicativo del D.L.gs 504/1998, e quelle sopra descritte sono le definizioni di concorsi a pronostici e scommesse, non si vede come la lett. b) del comma 646 – L. 190/2014 – possa trovare applicazione in caso di apparecchi – i due PC asseritamente ritenuti irregolari dagli accertatori – che non è stato provato servissero ad effettuare concorsi a pronostici e scommesse a quota fissa.”, si osserva che lo stesso art. 1, comma 646, lettera b), della legge 23/12/2014,
n. 190 e s.m.i., a specificare che: il titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvengono apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni (TULPS), ovvero qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni,
è soggetto al pagamento: per ciascun altro apparecchio [diverso da quelli di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del TULPS], dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in ragione di un'aliquota di prelievo del 6 per cento su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio; Mentre il successivo comma 647 della medesima legge n. 190/2014, specifica che nel caso di prova documentale contraria fornita dal contribuente, l'imponibile medio forfetario di cui al comma 646, è moltiplicato per il numero effettivo di giorni di operatività comprovata dell'apparecchio; ragion per cui anche la detta eccezione deve nella specie ritenersi infondata e va disattesa.
A parte ciò, va detto che nessuna nullità sotto il profilo della motivazione appera maturata nel caso di specie, avendo l'avviso di accertamento trasfuso per sommi capi il PVC, così dimostrando - con motivazione tutt'altro che acritica - di condividerne pienamente il contenuto (cd. motivazione per relationem,); congrue - infine - le sanzioni irrogate.
Al rigetto del ricorso consegue - pertanto - la converma dell'avviso di accertamento impugnato.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte, sez. III, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA il ricorso e, per l'effetto, CONFERMA l'avviso di accertamento impugnato;
2) SPESE compensate.
Catanzaro, 14 gennaio 2026.
Il Presidente
(dott. Salvatore MURONE)
Il Giudice Relatore
(dott. Giovanni AR)
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MURONE SALVATORE, Presidente
AR AN, Relatore
GIOIA GIOVANNA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1475/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Campania E Calabria-Um-Sot Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MTQ180011361U IMPOSTA UNICA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: vedi verbale in atti. Resistente: vedi verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in segreteria in data 18 aprile 2024, il sig. Ricorrente_1 - C.F. CF_Ricorrente_1 - nato a [...] il Data nascita_1, residente a [...](Va) Indirizzo_1 n. 9/Q int. 7, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura in calce, dall'Avv. Difensore_2 del Foro di Milano - C.F. CF_Difensore_2 - e dall'Avv. Difensore_1 del Foro di Busto Arsizio
- C.F. CF_Difensore_1 - agendo nei riguardi UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA CALABRIA SEDE DI CATANZARO, proponeva opposizione avverso l'AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MTQ180011361U, emesso dall'ufficio in oggetto ricevuto in data 28.10.2023 ed avente ad oggetto l'Imposta Unica relativa all'annualità 2018 per gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro di cui all'art. 1, comma 646 – lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
Nello specifico, l'Ufficio dei Monopoli notificava l'Avviso di Accertamento in questione all'odierno ricorrente in qualità di titolare/rappresentante legale dell'esercizio denominato “Associazione_1” ubicato in – 88838 – Mesoraca (KR) Indirizzo_3, partita iva P.IVA_1. Secondo la ricostruzione fornita dell'Ufficio dei Monopoli, il sig. Ricorrente_1 avrebbe messo a disposizione dei frequentatori del “Associazione_1”, n. 2 PC, entrambi dotati di monitor, tastiere, hard disk e mouse, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco, idonei a consentire l'accesso alle piattaforme di gioco a distanza in modalità on-line, videolottery e scommesse sportive. Durante le operazioni di verifica fiscale, iniziate il giorno 07.11.2019, riportate nel PVC Prot. N. 9120 (vedi in allegato), i funzionari dell'ADM avevano proceduto al sequestro amministrativo degli apparecchi come in precedenza appena descritti, nominando il sig. Ricorrente_1 custode degli stessi, e contestato l'omesso versamento dell'imposta unica sulle scommesse dovuta in ragione della detenzione e messa in funzione di apparecchi da divertimento non collegati alla rete statale di raccolta del gioco.
Nel PVC in questione, la quantificazione dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998 n.
504, per il periodo 2018/20219, veniva eseguita in ragione di un'aliquota di prelievo del 6 per cento su un imponibile medio forfettario giornaliero di €. 3.000,00, secondo la previsione dell'art. 1, comma 646 della legge 190/2014, per 365 giorni di presunta operatività dei videoterminali.
Conseguentemente, per i due apparecchi-PC (Modello ACER e Modello MSI-6650) veniva conteggiata un'imposta unica di €. 65.700,00 cadauno, per totali €. 131.400,00. Veniva - altresì - applicata la sanzione complessiva di €. 210.240,00 pari al 160 % del tributo asseritamente evaso.
Con il successivo avviso di accertamento n. MTQ180011361U, oggetto della presnete impugnazione - l'Ufficio dei Monopoli, seguendo il medesimo meccanismo di calcolo indicato nel PVC, chiedeva allo Ricorrente_1 il pagamento dell'imposta unica – limitatamente al periodo d'imposta 2018 (segnatamente per numero 54 giorni, dal 07.11.2018 al 31.12.2018) – quantificandola in complessivi €. 9.720,00, oltre interessi di €.
1.830,02, irrogando la sanzione di €. 15.552,00 pari al 160 % del tributo asseritamente evaso.
Tanto premesso, il ricorrente proponeva opposizione avverso il detto avviso di accertamento, rilevando quanto segue.
La fattispecie in esame era intanto inquadrabile nella disciplina contenuta nell'art. 38 del c.c. secondo il quale per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione non riconosciuta rispondono tanto l'associazione con il proprio fondo che personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione medesima.
Le condizioni necessarie affinché sorga la responsabilità personale e solidale, prevista ex art. 38 c.c., in capo agli amministratori delle associazioni non riconosciute, per le obbligazioni fiscali facenti capo all'ente, sono state precisate dai Giudici di legittimità, i quali hanno ritenuto che la responsabilità di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta, non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi.
Tale responsabilità non concerne - neppure in parte - un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione, con la conseguenza che l'obbligazione - avente natura solidale, di colui che ha agito per essa - è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, assimilabili alla fideiussione (cfr., ex plurimis, Cass. 25748/08, 29733/11). La Corte di Cassazione, V sezione Tributaria, con sentenza n. 20485 del 6 settembre 2013, ha stabilito l'importante principio secondo il quale i soci delle associazioni culturali non sono responsabili dei debiti dell'ente anche se sono componenti del Consiglio Direttivo, a condizione che non abbiano operato (vedi ricorso in atti).
La ratio della previsione di una responsabilità personale e solidale, in aggiunta a quella del fondo comune, delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, è volta a contemperare l'assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell'ente, con le esigenze di tutela dei creditori (che abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio di dette persone), e trascende, pertanto, la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell'ambito della compagine sociale, ricollegandosi piuttosto ad una concreta ingerenza dell'agente nell'attività dell'ente (Cass. 5746/07).
Ne deve conseguire che, chi invoca in giudizio tale responsabilità – personale e solidale – ha l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla - mera - carica rivestita all'interno dell'ente (cfr., ex plurimis, Cass. 26290/07, 25748/08) e tale principio è ormai applicabile anche ai debiti di natura tributaria (cfr. Cass. 16344/08, 19486/09).
La sola circostanza di detenere una carica sociale non involge la corresponsabilità per i debiti dell'ente.
L'Amministrazione finanziaria che invoca in giudizio tale responsabilità ha- dunque - l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la sola prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente.
Nel caso in esame, precisava il ricorrente che egli non aveva di certo gestito in prima persona l'esercizio denominato “Associazione_1 ”, rivestendo la carica meramente formale di Presidente dell'Associazione, tanto è vero che il ricorrente si è trasferito in località Varese dove vive e lavora, e comunque l'UFFICIO DEI MONOPOLI ha omesso di esplicitare in motivazione dell'atto impositivo (presupposti di fatto e ragioni giuridiche) uno specifico accertamento probatorio indispensabile per l'attivazione della responsabilità ex art. 38 c.c.
Appare evidente che per le obbligazioni tributarie, questa “presunzione” non può essere una “presunzione legale relativa”, né tanto meno una “presunzione assoluta”, ma costituisce una mera “presunzione semplice”, che deve essere pertanto avvalorata dall'Ufficio con elementi “gravi precisi e concordanti” debitamente illustrati nell'avviso di accertamento.
Sussiste, quindi, un preciso onere a carico dell'Ufficio di procedere ad uno “specifico accertamento probatorio”, da effettuarsi nell'avviso di accertamento in merito all'individuazione soggettiva del responsabile in solido ex art. 38 c.c., dal quale l'Ente impositore non può prescindere, se vuole rivolgere la “pretesa impositiva” anche contro l'obbligato in solido ex art.38 c.c.. Nel caso de quo, l'UFFICIO DEI MONOPOLI - al contrario - aveva emesso un avviso di accertamento privo di qualsivoglia “specifico accertamento probatorio” idoneamente motivato in merito alla qualità di “obbligato in solido ex art.38 c.c.” dell'odierno ricorrente.
Per quanto detto, l'avviso di accertamento impugnato va dichiarato nullo, invalido ed inefficace perché palesemente carente di motivazione sul punto. In caso contrario, si dovrebbe accettare la paradossale conclusione che, solo per il diritto tributario, sussiste un'“automatica” responsabilità solidale ex art.38 c.c. direttamente in capo al Presidente dell'associazione, nonostante il contrario significato letterale della norma e la contraria giurisprudenza della Cassazione civile.
Per il medesimo motivo, eccepova la carenza di legittimazione passiva in capo al sig. Ricorrente_1, avendo l'ufficio notificato l'atto impositivo impugnato senza uno “specifico accertamento probatorio”, da effettuarsi nell'avviso di accertamento, in merito all'individuazione soggettiva del responsabile in solido ex art. 38 c.c..
Sotto differente profilo, aggiungva che - durante l'accesso del 07.11.2019, presso la sede del “
Associazione_1” - i funzionari dell'ADM avevano semplicemente accertato, accedendo alla cronologia dei due PC in questione (modello ACER e modello MSI-6650) che erano stati eseguiti accessi a siti di giochi on-line con vincite in denaro, videolottery e scommesse sportive. Ma, a ben vedere, tale circostanza non era per nulla è idonea a provare che i predetti strumenti informatici fossero stati effettivamente utilizzati per effettuare giochi on-line con vincite in denaro, videolottery e scommesse sportive e ciò perchè accedere ad un sito internet non implica necessariamente utilizzare il servizio offerto. Anche per il predetto motivo, l'avviso di accertamento in questione è nullo e comunque va annullato perché non fornisce la prova dei fatti sui quali si fonda.
Nell'avviso di accertamento impugnato viene - altresì - contestata la circostanza che i due videoterminali in oggetto, idonei a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non fossero collegati alla rete statale di raccolta del gioco.
Invero, la sopra esposta circostanza, concernente l'omesso collegamento alla rete statale, riportata dagli accertatori, è da ritenersi assolutamente lecita e corretta laddove si consideri che il sig. Ricorrente_1 non ha mai operato nessuna offerta di gioco ai soci del “Associazione_1”: infatti, i due PC – modello ACER e modello MSI-6650 – venivano messi a disposizione dei soci per fini perfettamente leciti ed
è palesemente ingiusto che il ricorrente vanga considerato responsabile dell'uso (eventualmente improprio e comunque non provato dagli accertatori come più sopra detto) fatto dei due apparecchi informatici.
L'avviso di accertamento in questione - aggiungeva era nullo anche per gli ulteriori , seguenti motivi.
L'atto non riportava assolutamente quali fossero le irregolarità riscontrate sui due PC sottoposti a sequestro e veniva solamente indicato che la loro presenza all'interno del “CIRCOLO” violava il precetto di cui all'art. 110 del TULPS.
Nel caso di specie, venivano rinvenuti - all'interno di un “CIRCOLO” privato - due PC a navigazione libera, utilizzati solo dai soci del circolo che, per sua costituzione giuridica, è anche internet point. Quindi i due PC potevano essere certamente allocati all'interno del circolo e consentire la libera navigazione ai soci e, certamente, non è compito del presidente del “CIRCOLO” dover sindacare sui siti visitati dai soci.
Ne consegue che la contestata violazione dell'art. 110 TULPS era - a suo modo di vedere - del tutto priva di fondamento.
Era - altresì - priva di fondamento anche la norma presa a riferimento dall'ufficio per la richiesta dell'imposta unica, norma che non può essere applicata al caso di specie.
Il D.L. 504/98 – che ha istituito l'Imposta Unica – si applica ed ha ad oggetto esclusivamente i concorsi a pronostici e le scommesse di qualunque tipo e relativi ad eventi.
Affinché si possa configurare l'attività di accettazione di puntate su concorsi a pronostici e scommesse, bisogna che le puntate siano fatte su eventi che abbiamo le caratteristiche dei concorsi a pronostici: i concorsi a pronostico sono il Superenalotto, il lotto, il totogol e concorsi similari.
Per scommessa a quota fissa si intende la giocata per la quale la somma di denaro da riscuotere, in caso di vincita, è previamente concordata e il rapporto rappresenta un contratto che viene stipulato tra chi tiene il banco ed il giocatore, per effetto del quale, a fronte di un pagamento di un importo in denaro proposto dallo scommettitore, l'altra parte si impegna a corrispondere allo scommettitore una somma in denaro in base alla quota della puntata al verificarsi di un determinato evento predefinito ed inserito nel palinsesto.
Tale contratto si perfeziona quando gli scommettitori propongono la propria posta sull'evento prescelto per il quale il concessionario, o comunque il tenutario del banco, ha reso note le proprie quote sugli eventi in palinsesto sui quali accetta il gioco mediante pubblicazioni distribuite ed informazioni video diffuse all'interno del punto vendita.
Orbene, se quello sopra delineato è il campo applicativo del D.L.gs 504/1998, e quelle sopra descritte sono le definizioni di concorsi a pronostici e scommesse, non si vede come la lett. b) del comma 646 – L. 190/2014 – possa trovare applicazione in caso di apparecchi – i due PC asseritamente ritenuti irregolari dagli accertatori – che non è stato provato servissero ad effettuare concorsi a pronostici e scommesse a quota fissa (vedi, in tal senso, il contenuto del ricorso introduttivo in atti).
La Corte Costituzionale con la sentenza nr. 27 del 2018, ha specificato quali sono gli elementi che devono essere presenti affinché una determinata attività possa profilarsi come attività di accettazione di scommesse specificando che: per potersi profilare la gestione di un'attività di scommesse il titolare della ricevitoria deve svolgere un'attività di “gestione” attraverso la propria organizzazione imprenditoriale, assicurare la disponibilità di locali idonei alla ricezione della proposta, occuparsi della trasmissione al bookmaker dell'accettazione della scommessa, occuparsi dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincite, secondo le procedure ed istruzioni fornite dal bookmaker.
Tali elementi configurano quell'attività di “gestione” delle scommesse che costituisce il presupposto dell'imposizione”.
Pertanto, quando sia presente l'attività di “gestione” delle scommesse per bookmaker priva di concessione – attività che dovrà essere l'Ufficio a provare rigorosamente in sede di accertamento – allora il Contribuente potrà essere ritenuto soggetto passivo d'imposta.
Alla luce di quanto sopra detto, l'ufficio dei monopoli di Catanzaro, anziché applicare l'Art. 39 QUATER comma 4 dl 269/2003, che disciplina il prelievo unico erariale sul gioco attraverso apparecchi, applica il D.
L. 504/98 che regola la differente imposta unica sui concorsi a pronostici e sulle scommesse (vedi ricorso).
Ed invero, attraverso gli apparecchi rinvenuti non era possibile effettuare puntate su concorsi a pronostici e scommesse.
Gli apparecchi consentivano di accedere a servizi di ricariche telefoniche, a servizi di e-commerce a servizi di social network, oltre che a giochi promozionali.
Questi ultimi sono dei giochi di aleatorietà o abilità, consistenti in combinazioni predeterminati che si basano o solo sull'aleatorietà, oppure anche sull'abilità del giocatore, il quale ripete sistematicamente la giocata, senza che la stessa sia prevista dai palinsesti dei concorsi a pronostici o scommesse.
Al contrario, per poter accedere al gioco di concorsi a pronostici e scommesse, il giocatore ha bisogno di un intermediario che lo faccia accedere al gioco, ossia c'è bisogno di un soggetto che faccia da intermediario tra il bookmakers e lo scommettitore.
Se quello sopra delineato è il campo applicativo del D.L.gs 504/1998, e quelle sopra descritte sono le definizioni di concorsi a pronostici e scommesse, non si vede come la lett. b) art. 1 comma 646 della L.
190/2014 possa trovare applicazione in caso di apparecchi che offrono solo giochi promozionali.
Ed invero, mentre per i primi l'imposta da riscuotere viene regolata dalla lett. a) del comma 646 L. 190/2014
e segue le regole dell'art.39 QUATER comma 4 dl 269/2003, per i secondi si indica di applicare il D.L.
504/1998, per poter tassare l'attività esercitata.
Che il D.L. 504/98 possa trovare applicazione solo ai concorsi a pronostici e scommesse lo ha stabilito in maniera chiara anche la direzione generale AAMS, con la comunicazione del 07/06/2012 prot. n. 763.
Per come strutturato il D.L. 504/98, per poter determinare l'imposta unica da versare, si deve fare riferimento ed individuare in maniera analitica e certa la base imponibile sulla quale si deve eseguire il calcolo dell'imposta da versare.
La base imponibile sulla quale determinare l'imposta, per come è previsto dall'art. 2 del D.L. 504/98, si deve determinare sulla base della somma corrisposta dal giocatore, al netto dei diritti fissi e compensi dovuti ai ricevitori, pertanto, la norma impone all'ente accertatore di quantificare la base imponibile, prima di emettere la quantificazione dell'imposta unica.
E l'art. 4 del D.L. 504/98, dopo aver specificato minuziosamente quali sono gli eventi da individuare per poter calcolare l'imposta unica, indica per ogni evento individuato la base imponibile sulla quale calcolare l'imposta unica.
Nel caso de quo, il calcolo dell'imposta asseritamente evasa, andava fatto con i criteri di cui all'art. 39 QUATER comma 4 D.L. 269/2003, perché i PC - oltre ad offrire la possibilità di poter effettuare ricariche telefoniche - offrivano parimenti anche la possibilità di accedere ad un sito e-commerce, a social network, ed inoltre davano la sola possibilità di accedere a giochi promozionali, nulla di più.
In definitiva, l'avviso di accertamento andava allora annullato per errata applicazione della legge di riferimento, in quanto nel caso di specie non è possibile applicare il D.L. 504/98 poichè il comma 646 alla lett. b) dell'art. 1 L. 190/2014, richiamato dall'ente impositore per l'applicazione della sanzione tributaria,
DIFETTA DI TUTTI GLI ELEMENTI COSTITUTIVI RICHIESTI E PREVISTI dal D.L. 504/98, sia in termini formali che in termini sostanziali.
La disciplina che poteva essere applicata, si ripete, era quella contenuta dall'art. 39 QUATER comma 4 D.
L. 269/2003.
L'avviso di accertamento impugnato non dimostrava affatto che gli apparecchi fossero idonei alla vincita in denaro.
Gli apparecchi, considerati irregolari, che sono soggetti al pagamento del PREU, cioè al prelievo unico erariale, sono solo quelli che danno direttamente vincite in denaro, come previsto dall'Art. 39 QUATER comma 2 e 4 dl 269/2003, il cui comma 2 recita: “ Il prelievo erariale unico è dovuto anche sulle somme giocate tramite apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d'azzardo, privi del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, nonché tramite apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo.
Da questa norma, si desume che la pretesa dell'Ufficio dei Monopoli non ha fondamento non avendo dimostrato che gli apparecchi erogavano vincite in denaro.
Il solo verbale di sequestro, non è idoneo a dimostrare l'irregolarità degli apparecchi, o il fatto che questi davano vincite in denaro: andava fatto un approfondimento tecnico, che solo GE era in grado di effettuare.
L'ADM per poter dimostrare tecnicamente che i due PC erano irregolari, e che soprattutto erogavano vincite in denaro, ma avrebbe dovuto far effettuare a GE apposita perizia tecnica.
Gli apparecchi idonei a consentire le vincite in denaro sono quelli che erogano direttamente il denaro.
Infatti, a norma dell'art. 110 TULPS, sono “apparecchi idonei al gioco lecito, quelli collegati alla rete telematica statale, che si attivano con l'introduzione di una moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico, che insieme con l'elemento aleatorio, hanno presenti anche elementi di abilità, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di 4 secondi e distribuiscono premi in denaro, ciascuna non superiore ai 100 euro distribuiti direttamente dalla macchina.” La circostanza dell'esercizio del gioco con vincite in denaro non poteva pertanto ritenersi presunta.
Pertanto, l'Ente impositore ha applicato in modo errato la normativa violando l'art. 9 della L. 689/81, non considerando il comma 9 dell'art. 110 del TULPS, quale norma applicabile.
La differenza tra gli apparecchi disciplinati dall'art. 110 del TULPS, e quelli previsti dal D.P.R. 430/2001, consiste nel fatto che i primi danno VINCITA IN DENARO, i secondi non la danno.
Per poter affermare che un apparecchio, previsto e disciplinato dal D.P.R. 430/2001, è irregolare, bisogna che venga dimostrato che lo stesso appartenga alla categoria di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del TULPS, ma soprattutto è necessario che venga dimostrato che lo stesso dia vincite in denaro.
Anche nel caso in cui l'ente impositore avesse applicato l'art. 39 QUATER comma 4 D.L. 269/2003, anziché il D.L. 504/98, l'avviso di accertamento sarebbe stato affetto da irregolarità, a causa della mancata quantificazione del volume delle giocate prodotte dell'apparecchio sottoposto a sequestro, attraverso la lettura dei contatori di gioco.
L'avviso di accertamento viene emesso SENZA EFFETTUARE LA LETTURA DEI CONTATORI, come invece prescrive la legge (vedi, in tal senso, il contenuto del ricorso introduttivo in atti).
L'avviso di accertamento impugnato andava inoltre annullato per carenza assoluta di motivazione, stante la mera ed acritica trasposizione in esso del p.v.c.; concludeva - pertanto - nei termini di cui in premessa, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Si costituiva in giudizio l'ente resistente, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'avviso di accertamento impugnato, con vittoria delle spese di lite.
La Corte, all'udienza interlocutoria del 2 luglio 2025, rigettava l'istanza di sospensione, non ricorrendovi i necessari presupposti di legge e la causa veniva differita per la trattazione del merito della controversia all'udienza del 14 gennaio 2026 ed ivi effettivamente decisa, con lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va dunque rigettato.
Innanzutto, quanto al profilo riguardante la responsabilità dell'odierno ricorrente - asseritamente solo presuntiva in difetto di ulteriori specificici accertamenti sul punto - va osservato che il ricorrente non può essere ritenuto il mero rappresentante legale dell'esercizio di riferimento, atteso che - per come emerge dallo stesso verbale di sequestro del 07.11.2019, rivestito da fede privilegiata e mai impugnato con querela di falso, lo stesso era presente al momento dell'ingresso nel circolo “Associazione_1” ed allo stesso era stato stato affidato in custodia giudiziale il pc sequestrato. La predetta circostanza è la prova che il sig. Ricorrente_1, oltre a rivestire la carica di Presidente del circolo “Associazione_1”, con tutte le conseguenze di legge che ne derivano, gestiva materialmente il circolo con la messa a disposizione del pc per il gioco on line, senza alcuna autorizzazione, non potendo affatto ritenersi e - la parte non ha mai, tantomeno in loco, sollevato alcuna obiezione al riguardo - detta presenza fosse solo occasionale e momentanea, stante il comportamento concludente assunto sul posto dal ricorrente odierno.
Per ciò che riguarda l'eccezione con la quale si era affermato che: “i funzionari dell'ADM hanno semplicemente accertato, accedendo alla cronologia dei due PC in questione (modello ACER e modello MSI-6650) che erano stati eseguiti accessi a siti di giochi on-line con vincite in denaro, videolottery e scommesse sportive. Ma, a ben vedere, tale circostanza non è idonea a provare che i predetti strumenti informatici siano stati effettivamente utilizzati per effettuare giochi on-line con vincite in denaro, videolottery e scommesse sportive: accedere ad un sito internet non implica necessariamente utilizzare il servizio ivi offerto. Quindi i due PC potevano essere certamente allocati all'interno del circolo e consentire la libera navigazione ai soci e, certamente, non è compito del presidente del “Circolo” dover sindacare sui siti visitati dai soci”, è al contrario pacifico in atti che - nel caso specifico - vi era un computer messo a disposizione della clientela per il gioco on line.
Le funzionalità offerte dal personal computer de quo risultavano - quindi - idonee a consentire e agevolare la creazione di punti fisici volti alla raccolta di gioco a distanza ovvero a consentire agli utenti, attraverso la connessione telematica, di giocare su piattaforme di gioco.
Nel caso di specie - come risulta dal verbale redatto dagli agenti operanti, che, si ribadisce, costituisce atto pubblico e fa piena prova di quanto ivi accertato, fino a querela di falso - la messa a disposizione dei soci di n. 1 pc, idoneo a consentire l'accesso a siti di giochi sia autorizzati che non autorizzati, integra pienamente sia il divieto di cui al citato art. 5 della convenzione di concessione sia le disposizioni dell'art. 7, comma 3- quater del DL 158/2012. L'ampia formulazione della norma di cui all'art. 7, comma 3 – quater del D.L.
158/2012 e, in particolare l'utilizzo dell'espressione “apparecchiature” che consentano “la connessione telematica” trova la sua verosimile ragione giustificatrice nella rapida e continua evoluzione del settore, che avrebbe reso ben presto obsoleta un'elencazione in positivo delle caratteristiche degli apparecchi vietati.
La disposizione rappresenta, quindi una norma di “chiusura” volta a sanzionare la messa a disposizione di tutti i dispositivi elettronici che siano in concreto utilizzati per il gioco on line e ciò al fine di evitare “vuoti sanzionatori” in un settore in rapida evoluzione (così, condivisibilmente, all'interno delle controdeduzioni in atti).
Per ciò che riguarda l'eccezione con la quale si afferma :” Il D.L. 504/98 – che ha istituito l'Imposta Unica – si applica ed ha ad oggetto esclusivamente i concorsi a pronostici e le scommesse di qualunque tipo e relativi ad eventi. [….] Orbene, se quello sopra delineato è il campo applicativo del D.L.gs 504/1998, e quelle sopra descritte sono le definizioni di concorsi a pronostici e scommesse, non si vede come la lett. b) del comma 646 – L. 190/2014 – possa trovare applicazione in caso di apparecchi – i due PC asseritamente ritenuti irregolari dagli accertatori – che non è stato provato servissero ad effettuare concorsi a pronostici e scommesse a quota fissa.”, si osserva che lo stesso art. 1, comma 646, lettera b), della legge 23/12/2014,
n. 190 e s.m.i., a specificare che: il titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvengono apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni (TULPS), ovvero qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni,
è soggetto al pagamento: per ciascun altro apparecchio [diverso da quelli di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del TULPS], dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in ragione di un'aliquota di prelievo del 6 per cento su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio; Mentre il successivo comma 647 della medesima legge n. 190/2014, specifica che nel caso di prova documentale contraria fornita dal contribuente, l'imponibile medio forfetario di cui al comma 646, è moltiplicato per il numero effettivo di giorni di operatività comprovata dell'apparecchio; ragion per cui anche la detta eccezione deve nella specie ritenersi infondata e va disattesa.
A parte ciò, va detto che nessuna nullità sotto il profilo della motivazione appera maturata nel caso di specie, avendo l'avviso di accertamento trasfuso per sommi capi il PVC, così dimostrando - con motivazione tutt'altro che acritica - di condividerne pienamente il contenuto (cd. motivazione per relationem,); congrue - infine - le sanzioni irrogate.
Al rigetto del ricorso consegue - pertanto - la converma dell'avviso di accertamento impugnato.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte, sez. III, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA il ricorso e, per l'effetto, CONFERMA l'avviso di accertamento impugnato;
2) SPESE compensate.
Catanzaro, 14 gennaio 2026.
Il Presidente
(dott. Salvatore MURONE)
Il Giudice Relatore
(dott. Giovanni AR)