Ordinanza cautelare 25 settembre 2025
Sentenza 11 marzo 2026
Decreto collegiale 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 11/03/2026, n. 4509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4509 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04509/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09694/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9694 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Parisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto di rigetto della richiesta di accesso alle misure di accoglienza previste dalla legge in favore dei richiedenti asilo, notificato in data 24/6/2025, protocollo di uscita n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. BE GO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il ricorrente, cittadino nigeriano, ha formalizzato domanda di protezione internazionale e, al contempo, ha manifestato la volontà di richiedere protezione internazionale ex d.lgs. n. 142/2015, rappresentando di essere privo di mezzi di sussistenza.
2. – Con il ricorso introduttivo del presente giudizio ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Roma di diniego di concessione delle misure di accoglienza.
3. – Con ordinanza n. -OMISSIS- del 25 settembre 2025, questo T.A.R. ha rigettato la domanda cautelare.
La predetta ordinanza è stata riformata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. -OMISSIS-/2025 del 5 dicembre 2025.
4. – Con memoria del 24 febbraio 2026, il ricorrente ha dichiarato che “ l’Amministrazione resistente, in esecuzione di quanto disposto dal Consiglio di Stato nel giudizio di impugnazione avverso l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 25.9.2025, ha finalmente provveduto a dar seguito alla richiesta di accesso alle misure di accoglienza, dichiara di non aver più interesse ad una decisione nel merito, avendo ottenuto un provvedimento integralmente satisfattivo e chiede che il ricorso sia riservato in decisione con declaratoria della cessazione della materia del contendere ”.
5. – La causa è stata discussa e trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 25 febbraio 2026.
6. – Questo Collegio prende atto della descritta sopravvenienza, la quale ha comportato il pieno conseguimento, da parte dell’odierno ricorrente, del bene della vita oggetto di domanda in sede giurisdizionale, e dunque ha integrato una chiara circostanza di cessazione della materia del contendere in merito alla domanda formulata in via principale in ricorso.
Ciò comporta l’assorbimento della domanda formulata in via subordinata.
7. – Le spese di lite, in presenza di ravvisati giusti motivi, possono formare oggetto di compensazione fra le parti.
8. – Il Collegio conferma l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, i cui importi saranno liquidati con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER IT, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
BE GO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE GO | ER IT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.