Articolo 22 della Legge 29 dicembre 1969, n. 1076
Articolo 21Articolo 23
Versione
10 febbraio 1970
Art. 22.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1960-61 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate
accertate per la competenza propria dell'e-
sercizio finanziario 1960-61 (articolo 18).. L. 713.918.924 Somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi precedenti (articolo 20)..... " 1.300.335 Somme riscosse e non versate (colonna s
del riepilogo dell'entrata)................. " -
----------- Residui attivi al 30 giugno 1961... L. 715.219.259
-----------
Entrata in vigore il 10 febbraio 1970