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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 21/03/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario Dott.ssa Francesca Tosi, ha pronunciato mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 439 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, discussa e decisa all'udienza del 21.03.2025 vertente
TRA
, in persona del Sindaco pro tempore SI.ra , con sede Parte_1 Parte_2
in Piazza Vittorio Emanuele III, n. 7 (CF , elettivamente domiciliato in Poggio P.IVA_1
Mirteto, V.le G. De Vito n° 30, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Giovanni Romito che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
Intimante
E
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
Roccabaldesca n. 6, elettivamente domiciliata in Rieti, Via F.lli Sebastiani n.181 presso lo studio dell'Avv. Giorgia Maxia che la rappresenta e difende come da procura in atti.
Intimata
FATTO E DIRITTO
Con atto di intimazione di sfratto per morosità del 2.02.2024, l'intimante chiedeva la convalida dello sfratto nei confronti della conduttrice e, in caso di opposizione, pronuncia di ordinanza di rilascio dell'immobile sito in Via Roccabaldesca n. 6. Pt_1
Deduceva l'intimante che la SI.ra si è resa morosa per un importo pari a € CP_1
16.679,25 relativamente a n. 2 mesi per l'anno 2018, n. 12 mesi anno 2019, n. 12 mesi anno 2020,
n. 12 mesi anno 2021, n. 12 mesi anno 2022, n. 12 mesi anno 2023 e gennaio 2024.
Si costituiva in giudizio la conduttrice la quale precisava che vi era un errore di calcolo in quanto i canoni del 2018 erano stati pagati così come i sette canoni del 2019 come da documentazione allegata;
che, inoltre, aveva dovuto sostenere numerose spese per la manutenzione dell'immobile provvedendo alla tinteggiatura dell'appartamento per eliminare le vistose macchie di umidità derivanti dalle infiltrazioni presenti;
che l'immobile presentava delle criticità sia interne che esterne come segnalate anche dagli altri condomini;
che, pertanto, la domanda di sfratto doveva essere rigettata con condanna dell'intimante alla refusione delle spese sostenute dalla conduttrice.
Il giudice non convalidava lo sfratto e non ordinava il rilascio dell'immobile in quanto le eccezioni della conduttrice erano fondate su prova scritta.
Veniva disposto, pertanto, il mutamento del rito con invito alle parti ad esperire il procedimento di mediazione obbligatoria.
Esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, la causa veniva istruita solamente con la documentazione in atti.
All'udienza fissata per la discussione della causa le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo transattivo che esibivano al Giudice e manifestavano la volontà di abbandonare il giudizio.
Alla luce della definizione bonaria della lite in giudizio, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere tra le parti.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti come richiesto.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Rieti, 21 marzo 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Francesca Tosi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario Dott.ssa Francesca Tosi, ha pronunciato mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 439 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, discussa e decisa all'udienza del 21.03.2025 vertente
TRA
, in persona del Sindaco pro tempore SI.ra , con sede Parte_1 Parte_2
in Piazza Vittorio Emanuele III, n. 7 (CF , elettivamente domiciliato in Poggio P.IVA_1
Mirteto, V.le G. De Vito n° 30, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Giovanni Romito che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
Intimante
E
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
Roccabaldesca n. 6, elettivamente domiciliata in Rieti, Via F.lli Sebastiani n.181 presso lo studio dell'Avv. Giorgia Maxia che la rappresenta e difende come da procura in atti.
Intimata
FATTO E DIRITTO
Con atto di intimazione di sfratto per morosità del 2.02.2024, l'intimante chiedeva la convalida dello sfratto nei confronti della conduttrice e, in caso di opposizione, pronuncia di ordinanza di rilascio dell'immobile sito in Via Roccabaldesca n. 6. Pt_1
Deduceva l'intimante che la SI.ra si è resa morosa per un importo pari a € CP_1
16.679,25 relativamente a n. 2 mesi per l'anno 2018, n. 12 mesi anno 2019, n. 12 mesi anno 2020,
n. 12 mesi anno 2021, n. 12 mesi anno 2022, n. 12 mesi anno 2023 e gennaio 2024.
Si costituiva in giudizio la conduttrice la quale precisava che vi era un errore di calcolo in quanto i canoni del 2018 erano stati pagati così come i sette canoni del 2019 come da documentazione allegata;
che, inoltre, aveva dovuto sostenere numerose spese per la manutenzione dell'immobile provvedendo alla tinteggiatura dell'appartamento per eliminare le vistose macchie di umidità derivanti dalle infiltrazioni presenti;
che l'immobile presentava delle criticità sia interne che esterne come segnalate anche dagli altri condomini;
che, pertanto, la domanda di sfratto doveva essere rigettata con condanna dell'intimante alla refusione delle spese sostenute dalla conduttrice.
Il giudice non convalidava lo sfratto e non ordinava il rilascio dell'immobile in quanto le eccezioni della conduttrice erano fondate su prova scritta.
Veniva disposto, pertanto, il mutamento del rito con invito alle parti ad esperire il procedimento di mediazione obbligatoria.
Esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, la causa veniva istruita solamente con la documentazione in atti.
All'udienza fissata per la discussione della causa le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo transattivo che esibivano al Giudice e manifestavano la volontà di abbandonare il giudizio.
Alla luce della definizione bonaria della lite in giudizio, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere tra le parti.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti come richiesto.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Rieti, 21 marzo 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Francesca Tosi