Art. 3. Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 8, 11, 17 e 20, paragrafo 1, del Trattato, valutati in euro 22.120 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 20, paragrafo 2, del Trattato si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 20, paragrafo 2, del Trattato si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.