Articolo 3 della Legge 11 marzo 2025, n. 32
Articolo 2Articolo 4
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27 marzo 2025
Art. 3. Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 8, 11, 17 e 20, paragrafo 1, del Trattato, valutati in euro 22.120 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 20, paragrafo 2, del Trattato si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
Entrata in vigore il 27 marzo 2025