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Sentenza 5 marzo 2024
Sentenza 5 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 05/03/2024, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2024 |
Testo completo
N° 125/23 r.g.l.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere
3 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore
In esito alla camera di consiglio svoltasi dopo la scadenza del termine per note di trattazione scritta del 20 febbraio 2024, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 125/23 R.G.L. e vertente
TRA
, nato a [...] l' 8/4/1960 ed ivi residente vico II Nerone Parte_1
19, c.f. , nata a [...] CodiceFiscale_1 Controparte_1
(ME) il 22/9/1966 e residente in [...] c/da Parrazzà 18, c.f. C.F._2
, nata a [...] il [...] ed ivi residente piazza
[...] CP_2
Archimede 1, c.f. , nata a [...] CodiceFiscale_3 Controparte_3
(ME) il 20/12/1954 ed ivi residente via Vittorio Emanuele 14A, c.f. C.F._4
tutti elettivamente domiciliati in Messina, i via A. Saffi 12 Is. 103 pal. C,
[...] presso lo studio dell'avv. Francesca G. De Domenico, c.f. , fax CodiceFiscale_5
090/2921840, pec che li rappresenta e Email_1 difende -Appellanti
CONTRO
in persona del direttore generale, (c.f. Controparte_4
), elettivamente domiciliata presso il difensore avv. Antonio Amata P.IVA_1
(c.f. - pec: – fax CodiceFiscale_6 Email_2
090/6412636) –Appellata
OGGETTO: differenze retributive- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 1766 pubblicata in data 2 novembre 2022
CONCLUSIONI
+altri: In via preliminare, ai sensi del combinato disposto di cui agli Pt_1 artt. 283 e 431, comma 6, c.p.c. disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza. Nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza, dichia- rare il diritto dei ricorrenti alla retribuzione del tempo impiegato a svolgere le atti- vità di vestizione e svestizione della divisa in dotazione, da quantificarsi in com- plessivi 30 minuti per ciascun turno di lavoro espletato negli ultimi cinque anni. Per l'effetto, condannare l' al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, CP_4 Parte_2
dell'importo di € 19.200,00 oltre interessi legali dalle singole scadenze, in aggiunta agli ulteriori accessori previsti dall'art. 429 comma 3 c.p.c.; in subordine per le stesse causali, condannare l' alla corresponsione di quell'altra somma, CP_4 maggiore o minore, ritenuta di giustizia e liquidata in via equitativa in corso di causa anche a mezzo di disponenda CTU contabile, sempre oltre i citati interessi e accessori. Dichiarare il diritto dei ricorrenti, a cura e spese del datore di lavoro, al lavaggio, asciugatura e stiratura della divisa aziendale e dei D.P.I. e condannarlo a risarcire il danno da inadempimento, da quantificare in via equitativa in un'ora di straordinario per ogni settimana di effettivo lavoro prestato e dunque nell'importo di € 10.400,00 ciascuno, oltre interessi dalle singole scadenze, in aggiunta agli ul- teriori accessori previsti dall'art. 429 comma 3, c.p.c.; in subordine, per le stesse causali, condannare l' alla corresponsione di quell'altra somma, maggiore CP_4
o minore, ritenuta di giustizia e liquidata in via equitativa anche a mezzo di CTU contabile, sempre oltre accessori come sopra. Rinnovata richiesta dei mezzi istruttori dedotti con il ricorso di primo grado. Vittoria di spese e competenze di entrambi gradi, da distrarsi in favore della procuratrice che si dichiara antistataria. ASP: 1) Preliminarmente rigettare la domanda di sospensione dell'esecuzione della sentenza appellata;
2) Nel merito rigettare l'appello; 3) Confermare la sentenza impugnata;
4) Rigettare tutte le domande proposte dagli appellanti;
5)
Dichiarare che i ricorrenti non hanno dato prova del loro diritto all'integrazione retributiva del “tempo tuta”, nè prova della sua eventualereale durata;
6) Dichiarareche l' ha osservato scrupolosamente gli obblighi discendenti CP_4 dalla legge e dal CCNL;
7) Dichiarare che l' nulla deve a nessun titolo ai CP_4 ricorrenti;
8) In via subordinata, dichiarare eccessive le somme richieste;
9)
Condannare gli appellanti al pagamento delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Patti, , Parte_1 [...]
, e , medici in servi- Controparte_5 CP_2 Controparte_3 zio per l' presso l'emergenza sani- GAnizzazione_1 Org taria territoriale, comunemente conosciuta come servizio , distretto di Brolo, premesso di osservare un orario di 38 ore settimanali e circa 160 mensili, deduce- vano di essere tenuti a indossare indumenti specifici (tute ad alta visibilità e calza- ture antinfortunistiche) dei quali sostenevano la natura di dispositivi di protezione individuale (dpi). Lamentavano di impiegare per ogni turno circa 30 minuti sup- plementari rispetto all'orario ordinario, destinati alla vestizione e svestizione, che GA GA non retribuiva. Lamentavano inoltre che non provvedeva alla pulitura e stiratura delle tute, pur trattandosi di obbligo contrattuale, costringendoli a occu- parsene personalmente. Chiedevano la condanna della controparte al pagamento della retribuzione maturata a tale titolo nei limiti della prescrizione quinquennale, indicandone l'importo in 19.200,00 euro ciascuno per vestizione-svestizione e
10.400,00 per lavaggio e stiratura, per un totale di 29.600,00 euro.
Resistendo ASP, con sentenza n° 1766 depositata in data 2 novembre 2022 il giu- dice di primo grado ha rigettato la domanda condannando i ricorrenti a rimborsare le spese alla controparte. N° 125/23 r.g.l.
I soccombenti hanno proposto appello con ricorso depositato in data 27 febbraio
2023. Nella resistenza di ASP, la causa è stata trattata con le forme dell'art. 127ter
c.p.c. mediante sostituzione dell'udienza 20 febbraio 2024 con l'assegnazione di ter- mine per note di trattazione scritta entro la medesima data. Depositate tempestiva- mente le note, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Il tribunale ha premesso che il tempo necessario per vestizione e svestizione di divisa e DPI (c.d. tempo tuta) può essere inserito nel computo dell'orario effettivo di lavoro solo se così prevede la disciplina contrattuale o se il datore di lavoro lo richieda quale attività eterodiretta.
Il Giudice a quo, pur precisando che l'eterodirezione datoriale può anche essere implicita ed essere riscontrata persino in un rapporto di lavoro parasubordinato quale quello in convenzione, ha ritenuto che, nel caso in esame, non vi sia la prova che vestizione e svestizione dovessero avvenire, per ordine datoriale, al di fuori dell'orario di lavoro, né che i ricorrenti si presentassero prima dell'inizio del proprio turno di lavoro per vestirsi e permanessero dopo il suo termine per svestirsi. A for- tiori ha ritenuto non provata la durata di vestizione e svestizione. GA Il tribunale ha dato invero atto che metteva a disposizione nella propria sede un locale spogliatoio con armadi ove conservare gli indumenti di lavoro, ma non ha ritenuto decisiva tale circostanza, non potendosi da ciò evincere in quale preciso momento l'attività di vestizione e svestizione avvenisse.
Il tribunale ha anche escluso un obbligo di mantenimento in efficienza e igiene dell'abbigliamento da lavoro, rimarcandone la configurabilità per i soli dpi e non per le uniformi o divise, finalizzate alla sola preservazione degli abiti civili dall'or- dinaria usura connessa all'attività lavorativa. Il Giudice ha inoltre evidenziato che, se i dpi andavano conservati in azienda nell'armadio apposito, una volta che i lavo- ratori abbiano dichiarato che di contro li portavano fuori azienda per lavarli, asciu- garli e stirarli, si deve concludere che essi non erano dpi.
In ogni caso, il tribunale ha anche ritenuto non dimostrato che i ricorrenti traspor- tassero le tute fuori azienda per il lavaggio nè, ovviamente, l'eventuale tempo im- piegato per tali attività.
2- Con il primo motivo di appello i lavoratori ribadiscono che la divisa rientra nel novero dei dpi, criticando il contrario avviso espresso dal tribunale.
Segnalano trattarsi abiti manifestamente diversi da quelli utilizzati secondo criteri di abitualità sociale, che rientrano nella seconda categoria dell'all. I regolamento
UE 2016/425 ("rischi diversi"), in quanto garantiscono l'alta visibilità attraverso la colorazione e le fasce catarifrangenti.
L'art. 3 del regolamento UE inserisce nella categoria dei dpi tutti i "dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi N° 125/23 r.g.l.
da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza", e l'art. 40 comma 1 D.Lgs.
626/1994 definisce a sua volta come dpi "qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo". Il D.Lgs. 81/2008 contiene nell'allegato VIII un elenco "indicativo e non esauriente delle attrezzature di prote- zione individuale, che costituisce la conferma del contenuto necessariamente aperto della categoria dei mezzi di protezione" (Cass. sez. lav. 12709/2023). La circolare
Min. lav. 34 del 29 aprile 1999, che lo stesso tribunale ha richiamato in motivazione, inserisce tra i dispositivi di sicurezza previsti dall'art. 40 D.lgs. 626/1994 gli indu- menti fluorescenti che segnalano la presenza di lavoratori a rischio di investimento e quelli che evitano il contatto con agenti biologici.
La giurisprudenza di legittimità ha a sua volta ripetutamente affermato che rien- trano fra i dpi "le divise o gli abiti aventi la funzione di tutelare l'integrità fisica del lavoratore nonché quegli altri indumenti, essenziali in relazione a specifiche e pe- culiari funzioni, volti ad eliminare o quanto meno a ridurre i rischi ad esse connessi
(come la tuta ignifuga del vigile del fuoco), oppure a migliorare le condizioni igie- niche in cui viene a trovarsi il lavoratore nello svolgimento delle sue incombenze, onde scongiurare il rischio potenziale di contrarre malattie, come appunto deve re- putarsi per la divisa dell'operatore ecologico" (Cass. sez. lav. 11071/2008,
23314/2010, 12709/2023). GA Correttamente rilevano gli appellanti che, a fronte di questi dati normativi, non ha neanche formulato una specifica contestazione della natura di dpi della di- visa d'istituto.
Le argomentazioni contrarie contenute nel punto 2 della memoria di costituzione GA si risolvono in una mera riproposizione di quanto contenuto nella sentenza impugnata, con accurata valorizzazione delle parti in cui si pone in dubbio la natura di dpi e sorvolando su quelle in cui tale natura si assume quantomeno probabile.
Non si riscontra alcuna confutazione dell'interpretazione che gli appellanti offrono dell'apparato normativo riassunto supra.
3- Il tribunale ha imputato ai lavoratori l'avere compiutamente descritto la divisa d'istituto (pantalone da soccorso, sovrapantalone impermeabile, giubbino da inter- vento con targhetta identificativa, guscio impermeabile con bande catarifrangenti, scarpe antinfortunistiche) soltanto con le note autorizzate del 21 otobre 2022 e di non avere mai prodotto i verbali di consegna di tale materiale.
Nel ricorso introduttivo era tuttavia chiaramente allegato che si tratta "di vestiario che, per l'alta visibilità da cui è contraddistinto, ha la funzione di segnalare l'ope- ratore durante le operazioni di soccorso sia di giorno che di notte e/o in condizioni di scarsa visibilità, ed anche le calzature devono rispondere a precise norme anti- N° 125/23 r.g.l.
infortunistiche", e su queste circostanze non vi è stata una specifica contestazione GA da parte di In tale contesto, la descrizione puntuale degli indumenti contenuta nelle note 31 marzo 2022 non costituiva una nuova allegazione ma una mera preci- sazione di fatti già ritualmente acquisiti al contraddittorio, fatti che peraltro erano GA ovviamente noti anche ad la quale non ha mai negato di avere fornito le divise alle controparti, dando anzi per scontata tale circostanza e quindi, inevitabilmente, GA la propria conoscenza del materiale fornito. ha infatti centrato le proprie difese in primo grado su argomenti diversi da quelli valorizzati dal tribunale a pag. 6 della sentenza impugnata, anche se in questa sede aderisce ovviamente alle conclusioni del tribunale in tema di tempestività della produzione.
Hanno in ogni caso ragione gli appellanti nel rilevare che, ove non sufficiente- mente provate la fornitura del materiale e le caratteristiche di esso, in presenza di allegazione di parte e di contestazione (tutt'al più) blanda e generica di controparte, il Giudice a quo avrebbe dovuto far uso dei poteri istruttori d'ufficio previsti dall'art. 421 c.p.c., ciò che peraltro consente in questa sede, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., di acquisire la documentazione prodotta in allegato all'atto di appello, che permette di superare ogni dubbio in argomento. GA Atteso l'oggetto dell'istruzione, ben conosciuto per forza di cose da è infon- data la tesi (pag. 10 memoria costituzione in appello) secondo la quale l'acquisi- zione della prova sulla natura della divisa violerebbe il suo diritto di difesa.
4- Appurato che la divisa va fatta rientrare nel concetto di dpi, il punto dirimente
è semmai l'esistenza o meno di un obbligo di indossare la divisa prima dell'inizio del turno e svestirsene alla fine e, in caso affermativo, la quantificazione del tempo necessario per tale attività.
Il tribunale ha ritenuto implicitamente ammesso dai lavoratori che la vesti- zione/svestizione avvenisse fuori orario lavorativo perché essi hanno detto di por- tare gli indumenti a casa per il lavaggio, ma correttamente gli appellanti ribattono che tale circostanza era compatibile con l'ipotesi da loro sostenuta, e cioè che, una volta avvenuta la svestizione in sede lavorativa, si portassero gli indumenti a casa magari con accorgimenti tesi a impedire contaminazioni.
Ai sensi dell'art. 77 comma 4 lett. b) T.U. 81/2008, il datore provvede a che i dpi siano usati solo per i fini cui sono destinati e l'art. 78 comma 4 obbliga i lavoratori a riconsegnare i dpi al termine dell'utilizzo. Aggiungono gli appellanti che la divisa in questione rientra manifestamente fra quegli indumenti che non possono ragione- volmente essere utilizzati fuori servizio "secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento" (così Cass. sez. lav. 1352/2016 citata dagli appellanti, conforme
7738/2018), e pertanto in tali casi l'eterodirezione va presunta, con onere di prova contraria a carico del datore. Se il medico 118 non può indossare la divisa fuori dal servizio e deve riconsegnarla al termine del turno, a meno di non incorrere in una N° 125/23 r.g.l.
violazione dei doveri strumentali alla prestazione dovuta (violazione mai ventilata GA da , è giocoforza concludere che debba svolgere vestizione e svestizione sul luogo di lavoro e immediatamente prima e dopo del turno.
Nella contigua materia dell'attività infermieristica, caratterizzata da esigenze evi- dentemente sovrapponibili (come lo stesso tribunale riconosce a pag. 6 della sen- tenza impugnata), la giurisprudenza di legittimità (fra le tante Cass. Sez. lav. Ord.
12935 del 2018) evidenzia che il tempo per indossare la divisa aziendale, nel silen- zio della contrattazione collettiva, dà diritto alla retribuzione al di là del rapporto sinallagmatico in quanto si tratta di obbligo imposto da superiori esigenze di sicu- rezza e igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolu- mità del personale addetto. Cass. sez. lav. 27799 del 2017, in motivazione, ha inol- tre chiarito che il problema dell'eterodirezione ai fini della vestizione non si può porre riguardo all'attività infermieristica perché essa non si svolge nell'interesse dell'azienda ma della stessa igiene pubblica e deve pertanto ritenersi tacitamente autorizzata dall'azienda sanitaria. Tale ratio vale altrettanto per i medici. GA Al contrario di quanto sostiene (cfr. in particolare pagg. 11-12 dell'atto di appello) la vestizione e svestizione al di fuori dell'orario di lavoro è dunque suppor- tata da fatti gravi, precisi e concordanti che consentono di presumerla, e non da un illegittimo procedimento praesumptum de praesumpto. GA
5- intenderebbe introdurre una distinzione fra la posizione degli infermieri e quella dei medici perché i secondi sono dirigenti, non vincolati a orario, e godono di un'indennità disagio, che assorbirebbe la pretesa fatta valere in questa sede.
È vero che il dirigente in senso proprio non è vincolato a un orario, ma il dirigente medico lo è, ed anzi, per il caso di medici tenuti alla continuità assistenziale sulle
24 ore, si è di fronte ad un obbligo particolarmente stringente, perché il medico, esattamente come l'infermiere, deve essere pronto (e dunque già vestito) all'inizio dell'orario lavorativo e non può svestirsi se prima il turno non sia concluso, non essendo ammessi dei vuoti temporali nel servizio.
La seconda argomentazione confonde i piani della controversia. L'indennità pre- vista dall'art. 98 comma 1 ACN 23 marzo 2005 compensa il rischio e l'usura, ma non il maggiore impegno dovuto alla necessità di vestire e svestire la divisa.
6- I lavoratori contestano la necessità di una rigida prova del tempo occupato per la vestizione e la svestizione, invocando una valutazione equitativa ai sensi dell'art. 432 c.p.c. che trova sponda in diversi arresti di legittimità (Cass. sez. lav.
2811/2017, 2812/2017, 2965/2017, 7396/2015, 7392/2015) ed evidenziando di avere indicato un tempo di quindici minuti per indossare e altrettanti per togliersi la divisa (trenta complessivi), seguendo quanto risultante da precedenti quali Cass. sez. lav. 3901/2019 e 27799/2017 che tale stima avevano avallato.
Aggiungono che il CCNL comparto sanità 2016-18 stipulato il 21 maggio 2016 N° 125/23 r.g.l.
(la cui acquisizione è persino superflua trattandosi di contratto di diritto pubblico soggetto a cognizione d'ufficio) ha previsto (art. 27 commi 11 e 12) un tempo di vestizione e svestizione di dieci minuti complessivi, che diventano 15 per il caso di unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, quali il ser- vizio 118. Pur non applicandosi tale disciplina ratione temporis, gli appellanti so- stengono che da essa possa trarsi "una significativa indicazione sulla durata delle attività di vestizione e svestizione". GA
concentrata essenzialmente sull'an, si limita in questa sede a contestare ge- nericamente il quantum temporale, senza nemmeno tentare di confutare la legitti- mità di una valutazione equitativa.
Il riferimento alla contrattazione collettiva operato dagli appellanti è dotato di evidente ragionevolezza, e trova sponda in Cass. sez. lav. 8624/2020 che, in una causa analoga intentata da infermieri e autisti di ambulanza, ha confermato proprio una sentenza di merito (App. L'Aquila 8 ottobre 2015) che aveva individuato in quindici minuti il tempo ragionevolmente occorrente per vestizione e svestizione
(cioè circa sette minuti per ciascuna fase), analogamente a quanto risultante da
Cass. 27799/2017, citata dagli appellanti e riguardante anch'essa il personale infer- Parte mieristico di una
La valutazione svolta dalle parti sociali in situazione paritaria, evidentemente ri- cognitiva dell'esperienza raccolta negli anni precedenti, è più affidabile di quanto i ricorrenti vogliono trarre da precedenti giurisprudenziali che non fanno emergere criteri obiettivi. È pertanto conforme ad equità tenere conto di quindici minuti com- plessivi fra vestizione e svestizione. GA Così rideterminato l'impegno complessivo, va constatato che non nega che, già con la prestazione ordinaria, i lavoratori hanno interamente assolto il debito orario contrattuale. Ne discende che il tempo ulteriore va retribuito come straordi- nario. Gli appellanti indicano apoditticamente in 40,00 euro la paga oraria, senza GA darne alcuna prova. Bisogna pertanto riferirsi all'importo che la stessa am- mette, e cioè 23,65 euro (pag. 15 della memoria costituzione in appello). L'art. 31 comma 8 del citato CCNL 21 maggio 2016 prevede una maggiorazione del 15% per lo straordinario e pertanto l'importo orario va aumentato a (23,65 * 1,15) 27,20 euro. Considerati 960 turni nel quinquennio, e 15 minuti per turno, si ha (27,20 / 60
* 15 * 960) un credito di 6.528,00 euro per ciascun ricorrente.
7- Appurato che la divisa va considerata dpi, correttamente gli appellanti rilevano che sul datore di lavoro grava l'obbligo di mantenerla in stato di efficienza (art. 77 comma 4 T.U. 81/2008, in relazione all'art. 2087 c.c.) tant'è che la circolare mini- stero del lavoro 23 del 29 aprile 1999 prevede che il datore provveda alla pulizia degli indumenti con funzione di dpi o direttamente all'interno dell'azienda o ricor- rendo a imprese esterne specializzate, "stabilendone altresì la periodicità". N° 125/23 r.g.l.
Una volta che l'obbligo contrattuale ricada sul datore di lavoro, proseguono gli GA appellanti, spetta a questo l'onere di dimostrare l'adempimento, cosa che nem- meno ha tentato. Essendo inconcepibile che la divisa non venga periodicamente lavata, trattandosi di tuta da lavoro esposta al contatto con patogeni oltre che al normale insudiciamento da uso, gli appellanti concludono che siano per forza stati GA loro a provvedervi in luogo di Richiamano a questo punto arresti di legittimità
(Cass. sez. lav. 16715/2014, 16160/2014, 18674/2015, 23314/2010, 11729/2009) in cui si convalida una liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 432 c.p.c. data la normale impossibilità di provare i costi di tale attività, anche attraverso un giudizio presuntivo secondo la normalità sociale della frequenza dell'operazione.
Gli appellanti ribadiscono di avere ragionevolmente allegato di avere lavato me- diamente una volta a settimana la divisa, con impegno corrispondente a un'ora di lavoro, ovviamente straordinario, e dunque 260 settimane nel quinquennio anteriore all'introduzione del giudizio e, assunta una paga oraria di 40,00 euro, un danno pari a 10.400,00 euro. GA si limita a contestare l'an, ma il quantum non è un fatto comune alle parti e pertanto non si può ritenerlo non contestato. Risulta del resto evidente la sopravva- lutazione operata dagli appellanti, che trattano l'operazione di lavaggio, asciugatura e stiratura secondo parametri ottocenteschi. Un'ora per tali operazioni potrebbe es- sere ipotizzata se si trattasse di un lavaggio a mano, che va ovviamente effettuato personalmente da chi lava. In tempi moderni, in cui può essere presunto che un medico abbia a casa una lavatrice, le operazioni da compiere sono l'inserimento del capo nel cestello, l'estrazione una volta finiti lavaggio e asciugatura, e infine la sti- ratura. Nell'insieme, bastano dieci minuti, salvo particolarità che i ricorrenti non segnalano.
Il tempo occupato può pertanto essere ridotto ad un sesto di quanto invocato
(43,33 ore complessive). Ne discende che il danno risarcibile per tali attività va liquidato in (27,20*43,33) 1.178,58 euro.
7- Concludendo, l'appello è parzialmente fondato perché, se da un lato i ricorrenti hanno ragione in linea di principio, la loro pretesa economica (29.600,00 euro cia- scuno) è manifestamente sproporzionata rispetto al diritto dimostrato (6.528,00 +
1.178,58 = 7.706,58). Su tale somma non vanno inoltre cumulati interessi e rivalu- tazione, dato che il credito è maturato nei confronti di una pubblica amministra- zione. GA La soccombenza di è dunque solo parziale e l'onere del rimborso delle spese va mitigato con la compensazione per metà. Ai sensi dell'art. 10 comma 2 c.p.c. il GA valore della causa è dato dal cumulo dei debiti di nei confronti dei quattro appellanti (7.706,58 * 4 = 30826,32 euro) e pertanto rientra nel quarto scaglione. N° 125/23 r.g.l.
Quanto liquidato in primo grado, sebbene a parti invertite, non è oggetto di conte- stazione e può pertanto essere confermato. In grado di appello, considerato che la causa rientra in un filone di giudizi diffuso in tutta Italia con abbondanza di prece- denti sia di merito che di legittimità, va liquidato poco più del minimo tariffario.
In presenza delle dichiarazioni di rito, va disposta la chiesta distrazione.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 27 febbraio 2023 da Parte_1
, , e
[...] Controparte_5 CP_2 Controparte_3
contro l , avverso la sentenza del
[...] Controparte_4
Giudice del lavoro di Patti n° 1766 pubblicata in data 2 novembre 2022, in parziale accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata, condanna l' CP_4 appellata a pagare a ciascuno degli appellati 7.706,58 euro oltre accessori nei limiti dell'art. 16 comma 6 legge 412/1991 dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo, e a rimborsare loro metà delle spese di lite, liquidate nell'intero quanto al primo grado in 3.600,00 euro e quanto all'appello in 5.000,00 euro, tutte oltre i.v.a.,
c.p.a. e generali, compensando la restante frazione e disponendo la distrazione in favore della procuratrice antistataria avv. Francesca Giordano De Domenico.
Messina 4 marzo 2024 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere
3 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore
In esito alla camera di consiglio svoltasi dopo la scadenza del termine per note di trattazione scritta del 20 febbraio 2024, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 125/23 R.G.L. e vertente
TRA
, nato a [...] l' 8/4/1960 ed ivi residente vico II Nerone Parte_1
19, c.f. , nata a [...] CodiceFiscale_1 Controparte_1
(ME) il 22/9/1966 e residente in [...] c/da Parrazzà 18, c.f. C.F._2
, nata a [...] il [...] ed ivi residente piazza
[...] CP_2
Archimede 1, c.f. , nata a [...] CodiceFiscale_3 Controparte_3
(ME) il 20/12/1954 ed ivi residente via Vittorio Emanuele 14A, c.f. C.F._4
tutti elettivamente domiciliati in Messina, i via A. Saffi 12 Is. 103 pal. C,
[...] presso lo studio dell'avv. Francesca G. De Domenico, c.f. , fax CodiceFiscale_5
090/2921840, pec che li rappresenta e Email_1 difende -Appellanti
CONTRO
in persona del direttore generale, (c.f. Controparte_4
), elettivamente domiciliata presso il difensore avv. Antonio Amata P.IVA_1
(c.f. - pec: – fax CodiceFiscale_6 Email_2
090/6412636) –Appellata
OGGETTO: differenze retributive- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 1766 pubblicata in data 2 novembre 2022
CONCLUSIONI
+altri: In via preliminare, ai sensi del combinato disposto di cui agli Pt_1 artt. 283 e 431, comma 6, c.p.c. disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza. Nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza, dichia- rare il diritto dei ricorrenti alla retribuzione del tempo impiegato a svolgere le atti- vità di vestizione e svestizione della divisa in dotazione, da quantificarsi in com- plessivi 30 minuti per ciascun turno di lavoro espletato negli ultimi cinque anni. Per l'effetto, condannare l' al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, CP_4 Parte_2
dell'importo di € 19.200,00 oltre interessi legali dalle singole scadenze, in aggiunta agli ulteriori accessori previsti dall'art. 429 comma 3 c.p.c.; in subordine per le stesse causali, condannare l' alla corresponsione di quell'altra somma, CP_4 maggiore o minore, ritenuta di giustizia e liquidata in via equitativa in corso di causa anche a mezzo di disponenda CTU contabile, sempre oltre i citati interessi e accessori. Dichiarare il diritto dei ricorrenti, a cura e spese del datore di lavoro, al lavaggio, asciugatura e stiratura della divisa aziendale e dei D.P.I. e condannarlo a risarcire il danno da inadempimento, da quantificare in via equitativa in un'ora di straordinario per ogni settimana di effettivo lavoro prestato e dunque nell'importo di € 10.400,00 ciascuno, oltre interessi dalle singole scadenze, in aggiunta agli ul- teriori accessori previsti dall'art. 429 comma 3, c.p.c.; in subordine, per le stesse causali, condannare l' alla corresponsione di quell'altra somma, maggiore CP_4
o minore, ritenuta di giustizia e liquidata in via equitativa anche a mezzo di CTU contabile, sempre oltre accessori come sopra. Rinnovata richiesta dei mezzi istruttori dedotti con il ricorso di primo grado. Vittoria di spese e competenze di entrambi gradi, da distrarsi in favore della procuratrice che si dichiara antistataria. ASP: 1) Preliminarmente rigettare la domanda di sospensione dell'esecuzione della sentenza appellata;
2) Nel merito rigettare l'appello; 3) Confermare la sentenza impugnata;
4) Rigettare tutte le domande proposte dagli appellanti;
5)
Dichiarare che i ricorrenti non hanno dato prova del loro diritto all'integrazione retributiva del “tempo tuta”, nè prova della sua eventualereale durata;
6) Dichiarareche l' ha osservato scrupolosamente gli obblighi discendenti CP_4 dalla legge e dal CCNL;
7) Dichiarare che l' nulla deve a nessun titolo ai CP_4 ricorrenti;
8) In via subordinata, dichiarare eccessive le somme richieste;
9)
Condannare gli appellanti al pagamento delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Patti, , Parte_1 [...]
, e , medici in servi- Controparte_5 CP_2 Controparte_3 zio per l' presso l'emergenza sani- GAnizzazione_1 Org taria territoriale, comunemente conosciuta come servizio , distretto di Brolo, premesso di osservare un orario di 38 ore settimanali e circa 160 mensili, deduce- vano di essere tenuti a indossare indumenti specifici (tute ad alta visibilità e calza- ture antinfortunistiche) dei quali sostenevano la natura di dispositivi di protezione individuale (dpi). Lamentavano di impiegare per ogni turno circa 30 minuti sup- plementari rispetto all'orario ordinario, destinati alla vestizione e svestizione, che GA GA non retribuiva. Lamentavano inoltre che non provvedeva alla pulitura e stiratura delle tute, pur trattandosi di obbligo contrattuale, costringendoli a occu- parsene personalmente. Chiedevano la condanna della controparte al pagamento della retribuzione maturata a tale titolo nei limiti della prescrizione quinquennale, indicandone l'importo in 19.200,00 euro ciascuno per vestizione-svestizione e
10.400,00 per lavaggio e stiratura, per un totale di 29.600,00 euro.
Resistendo ASP, con sentenza n° 1766 depositata in data 2 novembre 2022 il giu- dice di primo grado ha rigettato la domanda condannando i ricorrenti a rimborsare le spese alla controparte. N° 125/23 r.g.l.
I soccombenti hanno proposto appello con ricorso depositato in data 27 febbraio
2023. Nella resistenza di ASP, la causa è stata trattata con le forme dell'art. 127ter
c.p.c. mediante sostituzione dell'udienza 20 febbraio 2024 con l'assegnazione di ter- mine per note di trattazione scritta entro la medesima data. Depositate tempestiva- mente le note, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Il tribunale ha premesso che il tempo necessario per vestizione e svestizione di divisa e DPI (c.d. tempo tuta) può essere inserito nel computo dell'orario effettivo di lavoro solo se così prevede la disciplina contrattuale o se il datore di lavoro lo richieda quale attività eterodiretta.
Il Giudice a quo, pur precisando che l'eterodirezione datoriale può anche essere implicita ed essere riscontrata persino in un rapporto di lavoro parasubordinato quale quello in convenzione, ha ritenuto che, nel caso in esame, non vi sia la prova che vestizione e svestizione dovessero avvenire, per ordine datoriale, al di fuori dell'orario di lavoro, né che i ricorrenti si presentassero prima dell'inizio del proprio turno di lavoro per vestirsi e permanessero dopo il suo termine per svestirsi. A for- tiori ha ritenuto non provata la durata di vestizione e svestizione. GA Il tribunale ha dato invero atto che metteva a disposizione nella propria sede un locale spogliatoio con armadi ove conservare gli indumenti di lavoro, ma non ha ritenuto decisiva tale circostanza, non potendosi da ciò evincere in quale preciso momento l'attività di vestizione e svestizione avvenisse.
Il tribunale ha anche escluso un obbligo di mantenimento in efficienza e igiene dell'abbigliamento da lavoro, rimarcandone la configurabilità per i soli dpi e non per le uniformi o divise, finalizzate alla sola preservazione degli abiti civili dall'or- dinaria usura connessa all'attività lavorativa. Il Giudice ha inoltre evidenziato che, se i dpi andavano conservati in azienda nell'armadio apposito, una volta che i lavo- ratori abbiano dichiarato che di contro li portavano fuori azienda per lavarli, asciu- garli e stirarli, si deve concludere che essi non erano dpi.
In ogni caso, il tribunale ha anche ritenuto non dimostrato che i ricorrenti traspor- tassero le tute fuori azienda per il lavaggio nè, ovviamente, l'eventuale tempo im- piegato per tali attività.
2- Con il primo motivo di appello i lavoratori ribadiscono che la divisa rientra nel novero dei dpi, criticando il contrario avviso espresso dal tribunale.
Segnalano trattarsi abiti manifestamente diversi da quelli utilizzati secondo criteri di abitualità sociale, che rientrano nella seconda categoria dell'all. I regolamento
UE 2016/425 ("rischi diversi"), in quanto garantiscono l'alta visibilità attraverso la colorazione e le fasce catarifrangenti.
L'art. 3 del regolamento UE inserisce nella categoria dei dpi tutti i "dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi N° 125/23 r.g.l.
da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza", e l'art. 40 comma 1 D.Lgs.
626/1994 definisce a sua volta come dpi "qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo". Il D.Lgs. 81/2008 contiene nell'allegato VIII un elenco "indicativo e non esauriente delle attrezzature di prote- zione individuale, che costituisce la conferma del contenuto necessariamente aperto della categoria dei mezzi di protezione" (Cass. sez. lav. 12709/2023). La circolare
Min. lav. 34 del 29 aprile 1999, che lo stesso tribunale ha richiamato in motivazione, inserisce tra i dispositivi di sicurezza previsti dall'art. 40 D.lgs. 626/1994 gli indu- menti fluorescenti che segnalano la presenza di lavoratori a rischio di investimento e quelli che evitano il contatto con agenti biologici.
La giurisprudenza di legittimità ha a sua volta ripetutamente affermato che rien- trano fra i dpi "le divise o gli abiti aventi la funzione di tutelare l'integrità fisica del lavoratore nonché quegli altri indumenti, essenziali in relazione a specifiche e pe- culiari funzioni, volti ad eliminare o quanto meno a ridurre i rischi ad esse connessi
(come la tuta ignifuga del vigile del fuoco), oppure a migliorare le condizioni igie- niche in cui viene a trovarsi il lavoratore nello svolgimento delle sue incombenze, onde scongiurare il rischio potenziale di contrarre malattie, come appunto deve re- putarsi per la divisa dell'operatore ecologico" (Cass. sez. lav. 11071/2008,
23314/2010, 12709/2023). GA Correttamente rilevano gli appellanti che, a fronte di questi dati normativi, non ha neanche formulato una specifica contestazione della natura di dpi della di- visa d'istituto.
Le argomentazioni contrarie contenute nel punto 2 della memoria di costituzione GA si risolvono in una mera riproposizione di quanto contenuto nella sentenza impugnata, con accurata valorizzazione delle parti in cui si pone in dubbio la natura di dpi e sorvolando su quelle in cui tale natura si assume quantomeno probabile.
Non si riscontra alcuna confutazione dell'interpretazione che gli appellanti offrono dell'apparato normativo riassunto supra.
3- Il tribunale ha imputato ai lavoratori l'avere compiutamente descritto la divisa d'istituto (pantalone da soccorso, sovrapantalone impermeabile, giubbino da inter- vento con targhetta identificativa, guscio impermeabile con bande catarifrangenti, scarpe antinfortunistiche) soltanto con le note autorizzate del 21 otobre 2022 e di non avere mai prodotto i verbali di consegna di tale materiale.
Nel ricorso introduttivo era tuttavia chiaramente allegato che si tratta "di vestiario che, per l'alta visibilità da cui è contraddistinto, ha la funzione di segnalare l'ope- ratore durante le operazioni di soccorso sia di giorno che di notte e/o in condizioni di scarsa visibilità, ed anche le calzature devono rispondere a precise norme anti- N° 125/23 r.g.l.
infortunistiche", e su queste circostanze non vi è stata una specifica contestazione GA da parte di In tale contesto, la descrizione puntuale degli indumenti contenuta nelle note 31 marzo 2022 non costituiva una nuova allegazione ma una mera preci- sazione di fatti già ritualmente acquisiti al contraddittorio, fatti che peraltro erano GA ovviamente noti anche ad la quale non ha mai negato di avere fornito le divise alle controparti, dando anzi per scontata tale circostanza e quindi, inevitabilmente, GA la propria conoscenza del materiale fornito. ha infatti centrato le proprie difese in primo grado su argomenti diversi da quelli valorizzati dal tribunale a pag. 6 della sentenza impugnata, anche se in questa sede aderisce ovviamente alle conclusioni del tribunale in tema di tempestività della produzione.
Hanno in ogni caso ragione gli appellanti nel rilevare che, ove non sufficiente- mente provate la fornitura del materiale e le caratteristiche di esso, in presenza di allegazione di parte e di contestazione (tutt'al più) blanda e generica di controparte, il Giudice a quo avrebbe dovuto far uso dei poteri istruttori d'ufficio previsti dall'art. 421 c.p.c., ciò che peraltro consente in questa sede, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., di acquisire la documentazione prodotta in allegato all'atto di appello, che permette di superare ogni dubbio in argomento. GA Atteso l'oggetto dell'istruzione, ben conosciuto per forza di cose da è infon- data la tesi (pag. 10 memoria costituzione in appello) secondo la quale l'acquisi- zione della prova sulla natura della divisa violerebbe il suo diritto di difesa.
4- Appurato che la divisa va fatta rientrare nel concetto di dpi, il punto dirimente
è semmai l'esistenza o meno di un obbligo di indossare la divisa prima dell'inizio del turno e svestirsene alla fine e, in caso affermativo, la quantificazione del tempo necessario per tale attività.
Il tribunale ha ritenuto implicitamente ammesso dai lavoratori che la vesti- zione/svestizione avvenisse fuori orario lavorativo perché essi hanno detto di por- tare gli indumenti a casa per il lavaggio, ma correttamente gli appellanti ribattono che tale circostanza era compatibile con l'ipotesi da loro sostenuta, e cioè che, una volta avvenuta la svestizione in sede lavorativa, si portassero gli indumenti a casa magari con accorgimenti tesi a impedire contaminazioni.
Ai sensi dell'art. 77 comma 4 lett. b) T.U. 81/2008, il datore provvede a che i dpi siano usati solo per i fini cui sono destinati e l'art. 78 comma 4 obbliga i lavoratori a riconsegnare i dpi al termine dell'utilizzo. Aggiungono gli appellanti che la divisa in questione rientra manifestamente fra quegli indumenti che non possono ragione- volmente essere utilizzati fuori servizio "secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento" (così Cass. sez. lav. 1352/2016 citata dagli appellanti, conforme
7738/2018), e pertanto in tali casi l'eterodirezione va presunta, con onere di prova contraria a carico del datore. Se il medico 118 non può indossare la divisa fuori dal servizio e deve riconsegnarla al termine del turno, a meno di non incorrere in una N° 125/23 r.g.l.
violazione dei doveri strumentali alla prestazione dovuta (violazione mai ventilata GA da , è giocoforza concludere che debba svolgere vestizione e svestizione sul luogo di lavoro e immediatamente prima e dopo del turno.
Nella contigua materia dell'attività infermieristica, caratterizzata da esigenze evi- dentemente sovrapponibili (come lo stesso tribunale riconosce a pag. 6 della sen- tenza impugnata), la giurisprudenza di legittimità (fra le tante Cass. Sez. lav. Ord.
12935 del 2018) evidenzia che il tempo per indossare la divisa aziendale, nel silen- zio della contrattazione collettiva, dà diritto alla retribuzione al di là del rapporto sinallagmatico in quanto si tratta di obbligo imposto da superiori esigenze di sicu- rezza e igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolu- mità del personale addetto. Cass. sez. lav. 27799 del 2017, in motivazione, ha inol- tre chiarito che il problema dell'eterodirezione ai fini della vestizione non si può porre riguardo all'attività infermieristica perché essa non si svolge nell'interesse dell'azienda ma della stessa igiene pubblica e deve pertanto ritenersi tacitamente autorizzata dall'azienda sanitaria. Tale ratio vale altrettanto per i medici. GA Al contrario di quanto sostiene (cfr. in particolare pagg. 11-12 dell'atto di appello) la vestizione e svestizione al di fuori dell'orario di lavoro è dunque suppor- tata da fatti gravi, precisi e concordanti che consentono di presumerla, e non da un illegittimo procedimento praesumptum de praesumpto. GA
5- intenderebbe introdurre una distinzione fra la posizione degli infermieri e quella dei medici perché i secondi sono dirigenti, non vincolati a orario, e godono di un'indennità disagio, che assorbirebbe la pretesa fatta valere in questa sede.
È vero che il dirigente in senso proprio non è vincolato a un orario, ma il dirigente medico lo è, ed anzi, per il caso di medici tenuti alla continuità assistenziale sulle
24 ore, si è di fronte ad un obbligo particolarmente stringente, perché il medico, esattamente come l'infermiere, deve essere pronto (e dunque già vestito) all'inizio dell'orario lavorativo e non può svestirsi se prima il turno non sia concluso, non essendo ammessi dei vuoti temporali nel servizio.
La seconda argomentazione confonde i piani della controversia. L'indennità pre- vista dall'art. 98 comma 1 ACN 23 marzo 2005 compensa il rischio e l'usura, ma non il maggiore impegno dovuto alla necessità di vestire e svestire la divisa.
6- I lavoratori contestano la necessità di una rigida prova del tempo occupato per la vestizione e la svestizione, invocando una valutazione equitativa ai sensi dell'art. 432 c.p.c. che trova sponda in diversi arresti di legittimità (Cass. sez. lav.
2811/2017, 2812/2017, 2965/2017, 7396/2015, 7392/2015) ed evidenziando di avere indicato un tempo di quindici minuti per indossare e altrettanti per togliersi la divisa (trenta complessivi), seguendo quanto risultante da precedenti quali Cass. sez. lav. 3901/2019 e 27799/2017 che tale stima avevano avallato.
Aggiungono che il CCNL comparto sanità 2016-18 stipulato il 21 maggio 2016 N° 125/23 r.g.l.
(la cui acquisizione è persino superflua trattandosi di contratto di diritto pubblico soggetto a cognizione d'ufficio) ha previsto (art. 27 commi 11 e 12) un tempo di vestizione e svestizione di dieci minuti complessivi, che diventano 15 per il caso di unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, quali il ser- vizio 118. Pur non applicandosi tale disciplina ratione temporis, gli appellanti so- stengono che da essa possa trarsi "una significativa indicazione sulla durata delle attività di vestizione e svestizione". GA
concentrata essenzialmente sull'an, si limita in questa sede a contestare ge- nericamente il quantum temporale, senza nemmeno tentare di confutare la legitti- mità di una valutazione equitativa.
Il riferimento alla contrattazione collettiva operato dagli appellanti è dotato di evidente ragionevolezza, e trova sponda in Cass. sez. lav. 8624/2020 che, in una causa analoga intentata da infermieri e autisti di ambulanza, ha confermato proprio una sentenza di merito (App. L'Aquila 8 ottobre 2015) che aveva individuato in quindici minuti il tempo ragionevolmente occorrente per vestizione e svestizione
(cioè circa sette minuti per ciascuna fase), analogamente a quanto risultante da
Cass. 27799/2017, citata dagli appellanti e riguardante anch'essa il personale infer- Parte mieristico di una
La valutazione svolta dalle parti sociali in situazione paritaria, evidentemente ri- cognitiva dell'esperienza raccolta negli anni precedenti, è più affidabile di quanto i ricorrenti vogliono trarre da precedenti giurisprudenziali che non fanno emergere criteri obiettivi. È pertanto conforme ad equità tenere conto di quindici minuti com- plessivi fra vestizione e svestizione. GA Così rideterminato l'impegno complessivo, va constatato che non nega che, già con la prestazione ordinaria, i lavoratori hanno interamente assolto il debito orario contrattuale. Ne discende che il tempo ulteriore va retribuito come straordi- nario. Gli appellanti indicano apoditticamente in 40,00 euro la paga oraria, senza GA darne alcuna prova. Bisogna pertanto riferirsi all'importo che la stessa am- mette, e cioè 23,65 euro (pag. 15 della memoria costituzione in appello). L'art. 31 comma 8 del citato CCNL 21 maggio 2016 prevede una maggiorazione del 15% per lo straordinario e pertanto l'importo orario va aumentato a (23,65 * 1,15) 27,20 euro. Considerati 960 turni nel quinquennio, e 15 minuti per turno, si ha (27,20 / 60
* 15 * 960) un credito di 6.528,00 euro per ciascun ricorrente.
7- Appurato che la divisa va considerata dpi, correttamente gli appellanti rilevano che sul datore di lavoro grava l'obbligo di mantenerla in stato di efficienza (art. 77 comma 4 T.U. 81/2008, in relazione all'art. 2087 c.c.) tant'è che la circolare mini- stero del lavoro 23 del 29 aprile 1999 prevede che il datore provveda alla pulizia degli indumenti con funzione di dpi o direttamente all'interno dell'azienda o ricor- rendo a imprese esterne specializzate, "stabilendone altresì la periodicità". N° 125/23 r.g.l.
Una volta che l'obbligo contrattuale ricada sul datore di lavoro, proseguono gli GA appellanti, spetta a questo l'onere di dimostrare l'adempimento, cosa che nem- meno ha tentato. Essendo inconcepibile che la divisa non venga periodicamente lavata, trattandosi di tuta da lavoro esposta al contatto con patogeni oltre che al normale insudiciamento da uso, gli appellanti concludono che siano per forza stati GA loro a provvedervi in luogo di Richiamano a questo punto arresti di legittimità
(Cass. sez. lav. 16715/2014, 16160/2014, 18674/2015, 23314/2010, 11729/2009) in cui si convalida una liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 432 c.p.c. data la normale impossibilità di provare i costi di tale attività, anche attraverso un giudizio presuntivo secondo la normalità sociale della frequenza dell'operazione.
Gli appellanti ribadiscono di avere ragionevolmente allegato di avere lavato me- diamente una volta a settimana la divisa, con impegno corrispondente a un'ora di lavoro, ovviamente straordinario, e dunque 260 settimane nel quinquennio anteriore all'introduzione del giudizio e, assunta una paga oraria di 40,00 euro, un danno pari a 10.400,00 euro. GA si limita a contestare l'an, ma il quantum non è un fatto comune alle parti e pertanto non si può ritenerlo non contestato. Risulta del resto evidente la sopravva- lutazione operata dagli appellanti, che trattano l'operazione di lavaggio, asciugatura e stiratura secondo parametri ottocenteschi. Un'ora per tali operazioni potrebbe es- sere ipotizzata se si trattasse di un lavaggio a mano, che va ovviamente effettuato personalmente da chi lava. In tempi moderni, in cui può essere presunto che un medico abbia a casa una lavatrice, le operazioni da compiere sono l'inserimento del capo nel cestello, l'estrazione una volta finiti lavaggio e asciugatura, e infine la sti- ratura. Nell'insieme, bastano dieci minuti, salvo particolarità che i ricorrenti non segnalano.
Il tempo occupato può pertanto essere ridotto ad un sesto di quanto invocato
(43,33 ore complessive). Ne discende che il danno risarcibile per tali attività va liquidato in (27,20*43,33) 1.178,58 euro.
7- Concludendo, l'appello è parzialmente fondato perché, se da un lato i ricorrenti hanno ragione in linea di principio, la loro pretesa economica (29.600,00 euro cia- scuno) è manifestamente sproporzionata rispetto al diritto dimostrato (6.528,00 +
1.178,58 = 7.706,58). Su tale somma non vanno inoltre cumulati interessi e rivalu- tazione, dato che il credito è maturato nei confronti di una pubblica amministra- zione. GA La soccombenza di è dunque solo parziale e l'onere del rimborso delle spese va mitigato con la compensazione per metà. Ai sensi dell'art. 10 comma 2 c.p.c. il GA valore della causa è dato dal cumulo dei debiti di nei confronti dei quattro appellanti (7.706,58 * 4 = 30826,32 euro) e pertanto rientra nel quarto scaglione. N° 125/23 r.g.l.
Quanto liquidato in primo grado, sebbene a parti invertite, non è oggetto di conte- stazione e può pertanto essere confermato. In grado di appello, considerato che la causa rientra in un filone di giudizi diffuso in tutta Italia con abbondanza di prece- denti sia di merito che di legittimità, va liquidato poco più del minimo tariffario.
In presenza delle dichiarazioni di rito, va disposta la chiesta distrazione.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 27 febbraio 2023 da Parte_1
, , e
[...] Controparte_5 CP_2 Controparte_3
contro l , avverso la sentenza del
[...] Controparte_4
Giudice del lavoro di Patti n° 1766 pubblicata in data 2 novembre 2022, in parziale accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata, condanna l' CP_4 appellata a pagare a ciascuno degli appellati 7.706,58 euro oltre accessori nei limiti dell'art. 16 comma 6 legge 412/1991 dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo, e a rimborsare loro metà delle spese di lite, liquidate nell'intero quanto al primo grado in 3.600,00 euro e quanto all'appello in 5.000,00 euro, tutte oltre i.v.a.,
c.p.a. e generali, compensando la restante frazione e disponendo la distrazione in favore della procuratrice antistataria avv. Francesca Giordano De Domenico.
Messina 4 marzo 2024 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)